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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1498/2024 R.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucia Elena Lepri e dall'avv. Elisa Francisci entrambe del foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Panicale, Loc. Tavernelle, Piazza Marx n.° 8, come da procura allegata al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Elona Kerengi del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiusi, Via della Fontina n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti: con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:“[…] l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
la madre verserà al padre la somma complessiva di € 450,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 20 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
in merito all'affidamento ed al diritto di visita i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 confermano l'affidamento condiviso delle minori ed e accolgono integralmente la Per_1 Per_2 regolamentazione prospettata dal Giudice all'udienza del 21 maggio 2025, disponendo la collocazione prevalente presso il padre. La madre eserciterà il diritto di visita con modalità dettagliatamente regolate, includenti:
– fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 13:00 alla domenica alle ore 21:00);
– un pomeriggio settimanale con facoltà di pernottamento (salvo diverso accordo, il mercoledì);
– due giornate consecutive, con pernottamento, nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il padre.
I genitori si impegnano a cooperare pienamente affinché tali modalità trovino concreta e regolare attuazione, rimuovendo ogni ostacolo che possa pregiudicare la relazione di filiazione e prestando reciproca fattiva disponibilità logistica e comunicativa;
in relazione alla collaborazione genitoriale e doveri di co-genitorialità, le parti riconoscono l'obbligo reciproco di leale cooperazione genitoriale, anche nella gestione quotidiana della relazione con le minori, assumendo l'impegno a facilitare e non ostacolare in alcun modo la relazione affettiva delle figlie con l'altro genitore;
i genitori ed in particolare il padre presso il quale le figlie sono prevalentemente collocate, si impegna a:
– mantenere costantemente informata la madre in merito a ogni questione rilevante e di interesse delle figlie. A titolo esemplificativo il padre si impegna a mantenere informata la madre sulle questioni di salute delle minori, sulle attività scolastiche ed extrascolastiche, sui viaggi sia scolastici che personali o con l'altro genitore da effettuare con le minori, con indicazione della durata e della destinazione, sugli eventi scolastici o sportivi che possano interessare le figlie, e su ogni altra informazione ad esse attinente, garantendo una comunicazione tempestiva e trasparente;
– prestare fattivamente il proprio consenso ove le figlie minori decidessero di intraprendere percorsi psicologici relazionali/affettivi volti al recupero del rapporto con la madre, favorendo e facilitando la ricostruzione del rapporto genitoriale e affettivo con la madre;
- le parti si impegnano a interloquire direttamente e non per il tramite delle figlie sulle questioni riguardanti la vita,
i percorsi, gli spostamenti delle stesse ed in ogni caso sulle questioni economiche riguardanti il mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie;
Pagina 2 di 5 - i genitori si impegnano inoltre a non veicolare, direttamente o indirettamente, alle minori informazioni o contenuti che possano nuocere ai rapporti genitori-figlie, riconoscendo il preminente interesse delle minori a una relazione equilibrata con entrambi i genitori.
Infine, in relazione al pianoforte che la sig.ra ha acquistato tramite finanziamento attualmente in CP_1 essere, per la figlia considerato il desiderio della minore di avere lo strumento musicale presso la casa Per_1 del padre pur essendosi la madre trasferita a pochi metri di distanza dalle scuole superiori frequentate dalla figlia, le parti concordano quanto segue:
- la madre mette a disposizione il pianoforte per essere prelevato a spese e cura del padre, tramite ditta specializzata stante la delicatezza dello strumento, e trasferito presso l'abitazione del sig. Parte_1 appena quest'ultimo ha la possibilità (previa comunicazione del giorno e dell'orario) di provvedere in tal senso.
Poiché la madre continuerà a pagare le rate lo strumento non potrà essere ceduto a terzi a titolo gratuito e/o oneroso né essere spostato in altri luoghi al di fuori della casa in cui risiede la minore;
- la sig.ra continuerà a pagare per intero le rate dello strumento sino quando sarà nelle possibilità di CP_1 sopportare la spesa, come sino ad ora fatto. In caso di difficoltà rappresenterà al padre la necessità di provvedere lui stesso ai pagamenti e/o a subentrare nel finanziamento;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie e/o opportuno per mantenere il pianoforte in condizioni ottimali per l'uso, saranno a carico del sig. . Parte_1
Gli impegni sopra elencati a titolo esemplificativo sono assunti nell'esclusivo interesse delle minori ed in adempimento agli obblighi di cogenitorialità. Pertanto i sig.ri e si impegnano ad CP_1 Parte_1 attuare l'odierno accordo conciliativo in modo da ridurre ed auspicabilmente eliminare anche per il futuro il contenzioso familiare, facilitando ogni tentativo di pacificazione e stabilizzazione del rapporto genitoriale e favorendo l'ottimizzazione delle condizioni psicologiche ed emotive delle minori coinvolte. […]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, – premesso che con Parte_1 sentenza n. 410/2022 del 20.4.22 pubblicata il 13.5.22 (R.G. 645/2022), il Tribunale di Siena ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con – ha chiesto Controparte_1 modificarsi le condizioni di divorzio, nel senso di collocare le figlie minorenni presso di sé, con trasferimento della residenza e con diritto di visita della madre disciplinato come in ricorso, nonché di disporre a carico della l'obbligo di contribuzione al mantenimento delle CP_1 figlie minorenni mediante il versamento, su conto corrente intestato al ricorrente, di una somma pari a complessivi € 500,00, oltre spese straordinarie al 50%.
In particolare, il ricorrente ha esposto: che entrambe le figlie minori Persona_3
(Montepulciano, 19.12.2009) ed (Montepulciano,
[...] Persona_4
Pagina 3 di 5 3.4.2011), affidate ad entrambi i genitori e collocate a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, hanno nel tempo manifestato la necessità di una maggiore stabilità, esprimendo il desiderio di vivere a casa del padre;
che la madre, dopo aver accordato un periodo di prova, ha opposto un netto rifiuto a formalizzare il nuovo collocamento delle minori;
che il collocamento presso il padre è risultato confacente ad una maggiore tranquillità delle figlie e che non sussistono ragioni ostative alla modifica del collocamento delle minori in quanto corrispondente al loro preminente interesse.
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., notificato unitamente al ricorso, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato la ricostruzione offerta dal ricorrente e ha chiesto l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti volti a garantire la permanenza paritetica e alternata presso entrambi i genitori, nonché nel merito il rigetto della domanda del ricorrente in quanto contraria al prevalente interesse delle minori e la conferma del regime di affidamento concordato dai coniugi in sede di divorzio congiunto.
Sentite le parti all'udienza del 6.3.2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4.4.2025 la giudice delegata ha disposto ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
l'audizione delle figlie minori ed , riservando all'esito l'adozione di eventuali Per_1 Per_2 provvedimenti temporanei e urgenti ovvero l'opportunità di dare seguito alla richiesta attività istruttoria.
Concesso il rinvio chiesto dalle parti all'esito dell'audizione delle minori, alla successiva udienza del 21.5.2025, la giudice delegata ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “in mancanza di diverso accordo, le minori saranno collocate presso il padre e la madre potrà vedere le figlie a finesettimana alternati dal venerdì alle ore 13:00 sino alla domenica alle ore 21:00, oltre un pomeriggio alla settimana (in mancanza di accordo il mercoledì) con possibilità di pernottamento presso la madre, nonché nelle settimane in cui le minori trascorreranno il finesettimana presso il padre, la madre potrà vedere le minori due giorni infrasettimanali, anche consecutivi con pernottamento;
il padre si impegnerà a tenere informata la madre in ordine alle questioni relative alle minori (a titolo esemplificativo, viaggi, istruzione, concorsi); quanto al contributo al mantenimento, la madre verserà al padre € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 20 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre.”.
Su richiesta congiunta delle parti, la giudice delegata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti con riferimento alle statuizioni di contenuto economico e ha rinviato la causa al fine di consentire alle parti la valutazione della proposta formulata.
Pagina 4 di 5 All'udienza del 9.7.2025, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni economiche in parziale modifica dei provvedimenti provvisori di cui a verbale di udienza del 21.5.2025, la giudice delegata, su richiesta congiunta delle parti, ha fissato l'udienza del 10.9.2025 per la precisazione delle conclusioni congiunte, in cui le parti hanno chiesto l'omologazione dell'accordo raggiunto e sottoscritto, con ogni conseguente provvedimento nell'interesse delle minori.
La giudice delegata, preso atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il collegio ritiene che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, da ritenersi non contrarie a norme di legge e corrispondenti all'interesse delle figlie minori, anche alla luce degli esiti dell'audizione delle stesse svolta dalla giudice delegata ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c..
3. In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., così provvede:
− dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Siena n.
410/2022 depositata in data 13.5.2022 (R.G. 645/2022) siano modificate come indicato nelle condizioni di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Paolo Bernardini)
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1498/2024 R.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lucia Elena Lepri e dall'avv. Elisa Francisci entrambe del foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Panicale, Loc. Tavernelle, Piazza Marx n.° 8, come da procura allegata al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Elona Kerengi del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chiusi, Via della Fontina n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti: con note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:“[…] l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
la madre verserà al padre la somma complessiva di € 450,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 20 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
in merito all'affidamento ed al diritto di visita i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 confermano l'affidamento condiviso delle minori ed e accolgono integralmente la Per_1 Per_2 regolamentazione prospettata dal Giudice all'udienza del 21 maggio 2025, disponendo la collocazione prevalente presso il padre. La madre eserciterà il diritto di visita con modalità dettagliatamente regolate, includenti:
– fine settimana alternati (dal venerdì alle ore 13:00 alla domenica alle ore 21:00);
– un pomeriggio settimanale con facoltà di pernottamento (salvo diverso accordo, il mercoledì);
– due giornate consecutive, con pernottamento, nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il padre.
I genitori si impegnano a cooperare pienamente affinché tali modalità trovino concreta e regolare attuazione, rimuovendo ogni ostacolo che possa pregiudicare la relazione di filiazione e prestando reciproca fattiva disponibilità logistica e comunicativa;
in relazione alla collaborazione genitoriale e doveri di co-genitorialità, le parti riconoscono l'obbligo reciproco di leale cooperazione genitoriale, anche nella gestione quotidiana della relazione con le minori, assumendo l'impegno a facilitare e non ostacolare in alcun modo la relazione affettiva delle figlie con l'altro genitore;
i genitori ed in particolare il padre presso il quale le figlie sono prevalentemente collocate, si impegna a:
– mantenere costantemente informata la madre in merito a ogni questione rilevante e di interesse delle figlie. A titolo esemplificativo il padre si impegna a mantenere informata la madre sulle questioni di salute delle minori, sulle attività scolastiche ed extrascolastiche, sui viaggi sia scolastici che personali o con l'altro genitore da effettuare con le minori, con indicazione della durata e della destinazione, sugli eventi scolastici o sportivi che possano interessare le figlie, e su ogni altra informazione ad esse attinente, garantendo una comunicazione tempestiva e trasparente;
– prestare fattivamente il proprio consenso ove le figlie minori decidessero di intraprendere percorsi psicologici relazionali/affettivi volti al recupero del rapporto con la madre, favorendo e facilitando la ricostruzione del rapporto genitoriale e affettivo con la madre;
- le parti si impegnano a interloquire direttamente e non per il tramite delle figlie sulle questioni riguardanti la vita,
i percorsi, gli spostamenti delle stesse ed in ogni caso sulle questioni economiche riguardanti il mantenimento ed il rimborso delle spese straordinarie;
Pagina 2 di 5 - i genitori si impegnano inoltre a non veicolare, direttamente o indirettamente, alle minori informazioni o contenuti che possano nuocere ai rapporti genitori-figlie, riconoscendo il preminente interesse delle minori a una relazione equilibrata con entrambi i genitori.
Infine, in relazione al pianoforte che la sig.ra ha acquistato tramite finanziamento attualmente in CP_1 essere, per la figlia considerato il desiderio della minore di avere lo strumento musicale presso la casa Per_1 del padre pur essendosi la madre trasferita a pochi metri di distanza dalle scuole superiori frequentate dalla figlia, le parti concordano quanto segue:
- la madre mette a disposizione il pianoforte per essere prelevato a spese e cura del padre, tramite ditta specializzata stante la delicatezza dello strumento, e trasferito presso l'abitazione del sig. Parte_1 appena quest'ultimo ha la possibilità (previa comunicazione del giorno e dell'orario) di provvedere in tal senso.
Poiché la madre continuerà a pagare le rate lo strumento non potrà essere ceduto a terzi a titolo gratuito e/o oneroso né essere spostato in altri luoghi al di fuori della casa in cui risiede la minore;
- la sig.ra continuerà a pagare per intero le rate dello strumento sino quando sarà nelle possibilità di CP_1 sopportare la spesa, come sino ad ora fatto. In caso di difficoltà rappresenterà al padre la necessità di provvedere lui stesso ai pagamenti e/o a subentrare nel finanziamento;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie e/o opportuno per mantenere il pianoforte in condizioni ottimali per l'uso, saranno a carico del sig. . Parte_1
Gli impegni sopra elencati a titolo esemplificativo sono assunti nell'esclusivo interesse delle minori ed in adempimento agli obblighi di cogenitorialità. Pertanto i sig.ri e si impegnano ad CP_1 Parte_1 attuare l'odierno accordo conciliativo in modo da ridurre ed auspicabilmente eliminare anche per il futuro il contenzioso familiare, facilitando ogni tentativo di pacificazione e stabilizzazione del rapporto genitoriale e favorendo l'ottimizzazione delle condizioni psicologiche ed emotive delle minori coinvolte. […]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024, – premesso che con Parte_1 sentenza n. 410/2022 del 20.4.22 pubblicata il 13.5.22 (R.G. 645/2022), il Tribunale di Siena ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con – ha chiesto Controparte_1 modificarsi le condizioni di divorzio, nel senso di collocare le figlie minorenni presso di sé, con trasferimento della residenza e con diritto di visita della madre disciplinato come in ricorso, nonché di disporre a carico della l'obbligo di contribuzione al mantenimento delle CP_1 figlie minorenni mediante il versamento, su conto corrente intestato al ricorrente, di una somma pari a complessivi € 500,00, oltre spese straordinarie al 50%.
In particolare, il ricorrente ha esposto: che entrambe le figlie minori Persona_3
(Montepulciano, 19.12.2009) ed (Montepulciano,
[...] Persona_4
Pagina 3 di 5 3.4.2011), affidate ad entrambi i genitori e collocate a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, hanno nel tempo manifestato la necessità di una maggiore stabilità, esprimendo il desiderio di vivere a casa del padre;
che la madre, dopo aver accordato un periodo di prova, ha opposto un netto rifiuto a formalizzare il nuovo collocamento delle minori;
che il collocamento presso il padre è risultato confacente ad una maggiore tranquillità delle figlie e che non sussistono ragioni ostative alla modifica del collocamento delle minori in quanto corrispondente al loro preminente interesse.
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., notificato unitamente al ricorso, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato la ricostruzione offerta dal ricorrente e ha chiesto l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti volti a garantire la permanenza paritetica e alternata presso entrambi i genitori, nonché nel merito il rigetto della domanda del ricorrente in quanto contraria al prevalente interesse delle minori e la conferma del regime di affidamento concordato dai coniugi in sede di divorzio congiunto.
Sentite le parti all'udienza del 6.3.2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4.4.2025 la giudice delegata ha disposto ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
l'audizione delle figlie minori ed , riservando all'esito l'adozione di eventuali Per_1 Per_2 provvedimenti temporanei e urgenti ovvero l'opportunità di dare seguito alla richiesta attività istruttoria.
Concesso il rinvio chiesto dalle parti all'esito dell'audizione delle minori, alla successiva udienza del 21.5.2025, la giudice delegata ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “in mancanza di diverso accordo, le minori saranno collocate presso il padre e la madre potrà vedere le figlie a finesettimana alternati dal venerdì alle ore 13:00 sino alla domenica alle ore 21:00, oltre un pomeriggio alla settimana (in mancanza di accordo il mercoledì) con possibilità di pernottamento presso la madre, nonché nelle settimane in cui le minori trascorreranno il finesettimana presso il padre, la madre potrà vedere le minori due giorni infrasettimanali, anche consecutivi con pernottamento;
il padre si impegnerà a tenere informata la madre in ordine alle questioni relative alle minori (a titolo esemplificativo, viaggi, istruzione, concorsi); quanto al contributo al mantenimento, la madre verserà al padre € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 20 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre.”.
Su richiesta congiunta delle parti, la giudice delegata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti con riferimento alle statuizioni di contenuto economico e ha rinviato la causa al fine di consentire alle parti la valutazione della proposta formulata.
Pagina 4 di 5 All'udienza del 9.7.2025, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni economiche in parziale modifica dei provvedimenti provvisori di cui a verbale di udienza del 21.5.2025, la giudice delegata, su richiesta congiunta delle parti, ha fissato l'udienza del 10.9.2025 per la precisazione delle conclusioni congiunte, in cui le parti hanno chiesto l'omologazione dell'accordo raggiunto e sottoscritto, con ogni conseguente provvedimento nell'interesse delle minori.
La giudice delegata, preso atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Il collegio ritiene che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, da ritenersi non contrarie a norme di legge e corrispondenti all'interesse delle figlie minori, anche alla luce degli esiti dell'audizione delle stesse svolta dalla giudice delegata ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c..
3. In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., così provvede:
− dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Siena n.
410/2022 depositata in data 13.5.2022 (R.G. 645/2022) siano modificate come indicato nelle condizioni di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Paolo Bernardini)
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