Articolo 33 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 32Articolo 34
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5 aprile 1974
Art. 33. (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 23.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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