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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71 del R.G.AA.CC. anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., promossa da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Garrisi Umberto Giuseppe;
ATTRICE
Contro
, , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, E Controparte_10 CP_11 Controparte_12 [...]
CP_13
Rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Carico
CONVENUTI
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione ha esposto di aver esercitato il Parte_1 possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sul bene immobile costituito da porzione di terreno di circa mq. 320 con un fabbricato ad uso residenziale/abitativo censito nel NCEU di Lecce al Fgl. 56, P.lla 264, sub 1, sulla porzione di terreno di circa mq. 780 ove vi è la costruzione di un garage/box censito nel NCEU di Lecce al Fgl. 56 P.lla 264, sub 3.
L'attrice ne ha rivendicato l'acquisto per usucapione.
I convenuti si sono costituiti, depositando comparsa con adesione alla domanda di parte attrice e richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 22.05.2025, in ragione dell'accordo delle parti sull'intervenuto acquisto per usucapione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
In via preliminare, va premesso che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Passando al caso di specie, va evidenziato che si sono verificate le condizioni previste per l'acquisto per usucapione.
Infatti, i convenuti si sono costituiti in giudizio riconoscendo la piena veridicità di quanto affermato dalla controparte e presentando adesione alla relativa domanda.
I convenuti hanno riconosciuto che l'attrice esercita il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto sul bene per cui è causa da oltre venti anni.
Non sussistendo alcuna contestazione ed essendo anzi riconosciuto il diritto della parte attrice, la domanda viene accolta.
In ragione della condotta collaborativa dimostrata dai convenuti, con adesione alle richieste di parte attrice, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, in persona della dott.ssa Viviana Mele, definitivamente decidendo nella causa n. 71/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di
, del diritto di proprietà della porzione di terreno agricola Parte_1 estesa per circa mq.
1.100 insistente all'interno del Fgl. 56, P.lla 819 del NCEU di Lecce, così come individuata e descritta nella sua consistenza ed estensione nella relazione peritale allegata in citazione e degli immobili che insistono sulla porzione di terreno descritta al punto 1 dell'atto di citazione;
2. Autorizza l'attrice a predisporre quanto necessario ed occorrente per redigere gli atti di aggiornamento del terreno agricolo (cd. “atto di frazionamento”), nonché´ degli immobili che insistono su di esso, oggetto di usucapione, presso la competente Agenzia del Territorio e/o presso tutti gli altri Uffici Pubblici competenti, in capo alla medesima;
3. Ordina la trascrizione della presente sentenza e le consequenziali annotazioni al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, con esonero da ogni responsabilità;
4. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 22.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Viviana Mele