TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15156/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15156/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALTOMARE UGO e dell'avv. ALESSANDRO BONANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALTOMARE UGO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI DOMENICO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BEZZI DOMENICO
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
FORMICOLA VINCENZO MARIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FORMICOLA
VINCENZO MARIA
pagina 1 di 41 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
In via principale
I. per quanto rappresentato nel presente atto di citazione e in accoglimento della domanda I, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia della risoluzione del contratto di appalto disposta dal convenuto , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, con Determina n. 242 del 17.06.2022 adottata nei confronti dell'attore Parte_2
in proprio e quale capogruppo del RTI costituito con in quanto
[...] Controparte_3 carente dei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione e, conseguentemente, dichiarare lo stesso atto privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, con effetti caducatori anche in ordine ad ogni richiesta risarcitoria formulata dal sul presupposto di tale atto, e con adozione di ogni conseguente Controparte_1
statuizione accertativa, dichiarativa e di condanna anche per le somme indicate nei successivi punti;
II. per quanto rappresentato nel presente atto di citazione e in accoglimento della domanda II, accertare, dichiarare e disporre la risoluzione del Contratto di appalto Rep. n. 1804 del 23.07.2020 per grave inadempimento del committente , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453, 1455 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, al risarcimento del danno subito dall'attore in Parte_3
Cont proprio e quale capogruppo del ostituito con a causa dell'inadempimento Controparte_3 del in misura pari almeno al decimo dell'importo delle opere non eseguite per un importo pari CP_1 ad almeno € 358.016,52 nonché al risarcimento del danno arrecato all'immagine, alla reputazione e alla qualificazione professionale dell'attore in proprio e quale Parte_1
Cont capogruppo del costituito con da determinarsi anche mediante Controparte_3
l'applicazione dell'art. 1226 c.c., e comunque in misura non inferiore ad € 650.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi (D.Lgs. 231/02) e rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
pagina 2 di 41 III. In via subordinata, per quanto rappresentato nel presente atto di citazione e in accoglimento della domanda III, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, sussistevano i presupposti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, e conseguentemente: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.; - in ogni caso accertare e dichiarare, anche per tale ragione, l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia della risoluzione del contratto di appalto disposta dal CP_1
con determina n. 242 del 17.06.2022 adottata nei confronti del CP_1 Parte_3
Cont
in proprio e quale capogruppo del ostituito con e, per l'effetto,
[...] Controparte_3
disporne la disapplicazione e, conseguentemente, dichiarare lo stesso atto privo di qualsivoglia validità
e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, con effetti caducatori anche in ordine ad ogni richiesta risarcitoria formulata dal sul presupposto di tale atto;
con adozione di ogni Controparte_1
conseguente statuizione accertativa, dichiarativa e di condanna.
IV. In ogni caso, ed indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande:
a. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.1 pari ad € 1.324.414,04 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con
[...]
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
b. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.2 pari ad € 35.732,07 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai pagina 3 di 41 sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
c. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.4 pari ad € 52.504,47 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
d. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.5 pari ad € 255.390,15 salvi e riservati successivi aggiornamenti.
Per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore del in persona del Parte_3
Cont legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con Controparte_3
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
e. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.6 pari ad € 36.250,97 salvi e riservati successivi aggiornamenti.
pagina 4 di 41 Per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore del in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell'RTI costituito con Controparte_3
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
f. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.7 pari ad € 930.231,02 salvi e riservati successivi aggiornamenti.
Per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore del in persona del Parte_3
Cont legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con Controparte_3
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
g. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.8 pari ad € 143.359,73 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
pagina 5 di 41 h. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.9 pari ad € 29.171,51 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
i. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.11 pari ad € 5.477,71 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
l. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.12 pari ad € 140.259,29 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con
[...]
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il pagina 6 di 41 tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: La deducente difesa indica sin da ora di volersi avvalere della prova per testi con riserva di indicare e capitolare le relative circostanze di fatto, nonché i nominativi dei testimoni nelle successive memorie di rito, nonché di avvalersi di richiesta di CTU, ordine di esibizione e interrogatorio formale. Con ogni più ampia riserva nel merito e salvezza di ulteriori mezzi istruttori.
Per parte convenuta:
Contrariis reiectis, con vittoria di spese e compensi di causa, voglia l'Ill.Mo Tribunale adito:
- in via principale e nel merito: accertata la legittimità e liceità della risoluzione del contratto disposta dal per grave inadempimento contrattuale dell'attrice, rigettare tutte le domande Controparte_1
formulate nei confronti del in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via principale e nel merito: dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di intervento, tanto adesivo quanto autonomo, proposto dall'interveniente CP_2
- in via riconvenzionale, nel merito: accertata la legittimità e liceità della risoluzione del contratto disposta dal per grave inadempimento contrattuale dell'attrice, condannarsi la Controparte_1
al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal a causa del predetto CP_5 CP_1 CP_1
inadempimento contrattuale. Nello specifico chiedersi la condanna di parte attrice:
a) al risarcimento del danno cagionato dal grave danno maturato dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di intervenuta risoluzione del contratto;
tale danno viene quantificato nel 10% dell'importo contrattuale, ossia 658.077, oltre IVA, o, subordinatamente, si chiede la relativa quantificazione in via equitativa, ex art.1226 c.c.;
b) al risarcimento del danno cagionato dalle spese tecniche sostenute per la progettazione relativa al completamento dei lavori da parte di terza Ditta, in sostituzione di parte attrice, ammontanti ad €
30.451,20 oneri previdenziali e IVA 22 % compresi.
c) al risarcimento dei danni di immagine e reputazionali subìti dal a causa Controparte_1 dell'abbandono unilaterale del cantiere da parte dell'attrice fino alla data di risoluzione del contratto per relativo inadempimento;
pagina 7 di 41 d) in forma generica ed in futuro, al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale futura decadenza dei contributi pubblici riconosciuti al per la realizzazione dell'intervento in vertenza. CP_1
Il tutto, con rivalutazione ed interessi, anche moratori ove spettanti. Con vittoria di spese e compensi nei confronti di entrambe le controparti costituite in giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, nonché con rimborso del contributo unificato versato per la domanda riconvenzionale.
Per parte terza intervenuta: chiede che il Tribunale di Brescia voglia così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare ammissibile l'intervento.
2. In adesione alle difese svolte dall'attrice, accogliere le domande da parte attrice da cui deriva l'annullamento e lo svincolo della polizza KL012129/DE.
3. In via subordinata, in caso di rigetto totale o parziale delle domande formulate dal Parte_1
previa verifica dei SAL realizzati rispetto ai lavori appaltati, ridurre l'ammontare
[...] dell'importo garantito ex art. art. 103 comma 5 codice degli appalti dell'80% o del diverso minore importo che dovesse risultare anche all'esito di C.T.U. tecnica disposta in giudizio.
4. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate dall'attrice dichiarare illegittima ed infondata qualsiasi richiesta di risarcimento danni fondata su criteri di calcolo presuntivi o forfettari;
5. Riservata ogni richiesta istruttoria nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice allegava che parte convenuta, con determinazione n. 127 del 09.06.2020, aveva disposto, in favore delle imprese
[...]
e - in raggruppamento temporaneo d'imprese -, Parte_2 Controparte_3
l'aggiudicazione dell'appalto pubblico per la “realizzazione della nuova scuola primaria”, per un importo di € 6.580.770,50 oltre IVA, alla quale era seguita la sottoscrizione del contratto di appalto in data 23 luglio 2020.
Allegava che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, erano sorte “complesse problematiche esecutive, non imputabili all'appaltatore, che riguardavano, tra l'altro, i gravi fenomeni inflattivi e di indisponibilità dei materiali da costruzione conseguenti alla diffusione della pandemia del virus Sar-
pagina 8 di 41 Cov-19” tali da determinare una “situazione di grave ed intollerabile squilibrio sinallagmatico, totale stravolgimento delle finalità del contratto, condizioni di esecuzione in perdita ed eccesiva onerosità sopravvenuta”, che impedivano la prosecuzione dei lavori.
Tra le problematiche sorte in corso di esecuzione, parte attrice evidenziava l'emersione di diverse difficoltà nella realizzazione delle fondamenta e del reperimento della lana di roccia, che imponevano l'esecuzione di rilevanti varianti, approvate dal RUP e dalla direzione lavori. Allegava, inoltre, che, a causa delle intervenute difficoltà di reperibilità dei materiali nonché degli aumenti dei prezzi dovuti prima allo scoppio della pandemia globale e, successivamente, al conflitto in Ucraina, aveva presentato alla Direzione Lavori un prospetto di costi extra - quantificato con preventivi aggiornati - al fine di valutare una perizia di variante per maggiore onerosità idonea a ripristinare l'equilibrio contrattuale.
Oltre a ciò, parte attrice allegava di aver formulato ed iscritto, numerose riserve inerenti, anche (ma non solo) al tema dell'abnorme rincaro dei materiali e dei costi esecutivi che aveva squilibrato enormemente il sinallagma contrattuale.
In particolare, all'atto della sottoscrizione del primo stato di avanzamento lavori (SAL I), parte attrice allegava di aver iscritto n. 5 riserve, chiedendo complessivamente il ristoro di euro 1.483.387,67 oltre
IVA, petitum questo modificato diverse volte, prima in sede di sottoscrizione del SAL II poi in sede di sottoscrizione del SAL III, dove aggiungendo le riserve nn. 9 e 10 chiedeva il maggior importo di euro
2.551.271,63 ed infine in occasione della sottoscrizione del SAL IV, emesso e sottoscritto in data
13/07/2022, dove, confermando ed aggiornato le riserve iscritte in occasione del precedente SAL ed iscrivendo le riserve nn. 11 e 12 chiedeva un ristoro complessivo di euro 2.952.790,96 oltre IVA come per legge.
Allegava, inoltre, che in data 9 novembre 2021 era stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico
(CCT), dotato di poteri di arbitrio, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020 a cui era stato richiesto di esprimersi sulle intervenute variazioni dei prezzi avendo ella registrato una variazione media di aumento dei prezzi pari al 59%, corrispondenti ad euro 3.179.217,66, di cui chiedeva il 50%.
Allegava che, in data 20 aprile 2022, il Collegio Consultivo tecnico, investito dei relativi poteri decisionali, aveva riconosciuto, a causa dei mutamenti intervenuti, in coerenza con le previsioni di cui ai decreti ministeriali, il necessario aumento dei prezzi “in relazione alle nuove indicazioni di cui al prezziario Lombardia 2022, con aumento dei prezzi rispetto a quelli indicati dal progettista nel computo del progetto esecutivo, desunti dal prezziario Lombardia 2019. Il tutto soggetto al ribasso economico offerto in gara dall'appaltatore pari al 30,136%”.
pagina 9 di 41 Lamentava il mancato rispetto di parte convenuta della determinazione del Collegio Consultivo
Tecnico avendo la stessa previsto una quantificazione dei maggiori costi “largamente sottostimata e comunque in maniera dissonante” rispetto alle indicazioni stabilite dal CCT.
Allegava, inoltre, che parte convenuta, dopo aver formulato al Collegio Consultivo Tecnico richiesta di emissione di parere in merito all'ipotesi di risoluzione consensuale del contratto in applicazione dell'art. 5 del D.L. 76/2020, aveva chiesto alla Direzione Lavori di procedere alla contestazione degli addebiti all'appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 asserendo un grave adempimento dell'appaltatore.
Lamentava che, nelle more della determinazione del Collegio, parte convenuta aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, ignorando le controdeduzioni da ella formulate a mezzo PEC del 3.6.2022 e attivandosi successivamente per la riscossione della polizza inerente all'anticipazione del prezzo del contratto.
Lamentata l'arbitraria risoluzione del contratto di appalto, chiedeva, in via principale, la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante con condanna al risarcimento del danno, in via subordinata, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e, in ogni caso, la condanna di parte convenuta al pagamento delle riserve avanzate in corso di esecuzione dell'appalto, anche ex art. 2043 cod. civ. nonché ex art. 2041 cod. civ.
Si costituiva in giudizio il che, contestando le argomentazioni attoree, Controparte_1 giustificava l'intervenuta risoluzione contrattuale rappresentando l'accumulo di gravi ritardi di parte attrice nell'esecuzione dei lavori, dovuti all'abbandono unilaterale dei lavori per originaria inadeguatezza della offerta economica, caratterizzata da un ribasso del 30,136% “evidentemente, ab origine, priva di serietà e formulata al solo fine di aggiudicarsi la gara”.
Lamentava, pertanto, l'abbandono del cantiere, la mancata presentazione di un cronoprogramma aggiornato, la mancata pianificazione delle attività impiantistiche e la mancata presentazione dei disegni di cabina.
Contestava la sussistenza di un obbligo alla rinegoziazione delle condizioni del contratto di appalto pubblico a seguito del fenomeno inflattivo allegato dall'attrice e rilevava, in ogni caso, che il CCT si era espresso sull'argomento con determinazione avente valore di lodo irrituale e che la determinazione era stata correttamente adempiuta da ella stazione appaltante.
Sottolineava l'incompetenza del Collegio Consultivo Tecnico a verificare “la sussistenza dei
pagina 10 di 41 presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice” stante la natura del provvedimento di risoluzione quale “esercizio di un diritto soggettivo di natura contrattuale e non di potere autoritativo”.
Chiesto il rigetto delle domande attoree formulava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni per il ritardo conseguente l'intervenuta risoluzione, per le spese tecniche necessarie al completamento dei lavori da parte di ditta terza, per il danno di immagine e reputazione subito nonché per il potenziale futuro danno derivante dalla decadenza dei contributi pubblici riconosciuti al CP_1
Interveniva in giudizio , in qualità di garante del Controparte_6
corretto adempimento del contratto di appalto, che, associandosi di fatto alla prospettazione di parte attrice, chiedeva, in via principale, l'accoglimento delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione dell'importo garantito ex art. 103 comma 5 del codice degli appalti dell'80% o del diverso minore importo risultante da CTU e, sempre in via subordinata, il rigetto della domanda risarcitoria posta da parte convenuta in quanto “illegittima ed infondata … fondata su criteri di calcolo presuntivi o forfettari”.
All'esito dell'espletamento della CTU e del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. Lo svolgimento del rapporto contrattuale: le perizie in variante
Lo svolgimento del rapporto contrattuale è ricostruibile nei termini che seguono alla luce della documentazione prodotta, vagliata anche dalla consulente.
Come si legge nell'introduzione dell'atto di citazione, il , con Determinazione n. Controparte_1
127 del 09.06.2020, ha disposto in favore delle imprese Controparte_7
in raggruppamento temporaneo d'imprese, l'aggiudicazione dell'appalto Controparte_3 pubblico per la “realizzazione della nuova scuola primaria”, per un importo di € 6.580.770,50 oltre
IVA, già al netto del ribasso d'asta pari al 30,96%.
Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 23.07.2020.
L'appaltatrice ha dato avvio all'esecuzione dell'appalto in data 24.08.2020, a seguito della consegna dei lavori.
pagina 11 di 41 Il termine dei lavori (della durata stabilita in contratto di 730 giorni) era previsto per il 23 luglio 2022.
In concomitanza con i lavori di scavo per l'esecuzione delle fondazioni, la direzione dei lavori ha richiesto alla Stazione Appaltante di redigere una variante suppletiva finalizzata alla necessità di procedere ad un consolidamento del terreno.
La perizia è stata approvata con determinazione n. 411 del 27.11.2020 ed ha previsto una proroga dei termini di esecuzione di 30 giorni ed oneri aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 37.433,56
(doc. 19 di parte convenuta).
La variante aveva ad oggetto (come sinteticamente riassunto dalla CTU) le seguenti macrolavorazioni: posa di geocomposito, sistemazione e compattamento a strati, fornitura di misto stabilizzato, prove su piastra.
La consulente evidenzia che tale variante è stata accettata dalla appaltatrice senza osservazioni.
In data 12 febbraio 2021, su proposta dell'appaltatrice condivisa dalla direzione lavori, veniva approvata determinazione n. 33 del 12.02.2021, una variante migliorativa che non prevedeva né proroga dei termini di esecuzione dei lavori né modifica dell'importo dei lavori.
Con determinazione 260 del 29 giugno 2021 (doc. 20 di parte convenuta) su richiesta della DL è stata approvata la seconda perizia in variante in corso d'opera per variazioni inerenti esclusivamente i costi
COVID da riconoscere all'impresa in relazione al SAL I, costi calcolati per il periodo di tempo compreso dalla consegna lavori alla data del 28.05.2021.
Tale perizia non ha previsto nessuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori ed ha previsto un incremento del compenso per oneri relativi alla sicurezza per euro 21.949,20.
La consulente evidenza che tale determina è stata accettata dall'appaltatrice senza riserve.
Con determinazione n. 317 del 25 agosto 2021 (doc. 21 di parte convenuta) è stata approvata la terza perizia in variante che non ha previsto nessuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori.
La perizia aveva ad oggetto oneri per costi ID, non prevedeva proroga dei termini ma solo un incremento del compenso per euro 16.158,81.
La consulente ha verificato che tale determinazione è stata accettata con osservazioni dall'appaltatrice.
pagina 12 di 41 Con determinazione n. 93 del 11.03.2022 (doc. 23 di parte convenuta) è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 5 (in realtà antecedente alla n. 4). Anche tale perizia suppletiva riguardava esclusivamente i costi sostenuti per contrastare l'emergenza COVID-19 nel periodo dal 31.07.2021 al 18.02.2022. La perizia non ha previsto la proroga dei termini.
La consulente ha verificato che tale determinazione è stata accettata con osservazioni dall'appaltatrice.
La perizia di variante n. 4 è stata approvata con determinazione n. 219 del 07.06.2022 e ha previsto una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 90 (novanta) giorni con incremento del compenso di euro 83.344,08 al netto del ribasso d'asta.
L'appaltatrice ha sottoscritto la variante con osservazioni (cfr. doc. 11 bis di parte attrice).
All'esito delle perizie di cui sopra il termine ultimo per l'esecuzione delle opere scadeva il 22 dicembre
2022.
Come accertato dalla CTU dalla documentazione di cantiere emerge che, dopo il 02.02.2022, l'impresa ha sospeso ininterrottamente i lavori, pertanto lo “Stato di consistenza” redatto il 23.06.2022 riporta le quantità e l'importo economico dei lavori eseguiti già alla data del 02.02.2022 che restano invariati sino al 23.06.2022.
In particolare, al 23.06.2022 risultavano eseguite le opere meglio descritte alle pagine 29 e seguenti della relazione della CTU che corrispondono, in termini economici, a circa il 30% delle opere appaltate.
II. Lo svolgimento del rapporto contrattuale: gli stati avanzamento lavori (SAL) e le riserve
In data 24 settembre 2020, la stazione appaltante chiedeva il pagamento dell'anticipazione per un importo pari ad euro 1.316.154,10, IVA esclusa, che veniva corrisposta per tale importo (cfr. doc.7, 8 e
9).
In corso d'opera (nel periodo compreso tra il 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022) venivano emessi 4 stati avanzamento lavori (cfr. doc. 12, 13 e 15 di parte attrice che contengono i SAL 1, 2 e 4 e i documenti prodotti sub doc. 14 che contengono i documenti contabili allegati al SAL 3) tutti sottoscritti con riserve successivamente esplicitate (cfr. doc. 12 bis, 13 bis, 14 bis e 15 bis di parte attrice).
Le riserve, 13 in tutto, verranno analizzate nel successivo paragrafo X.
pagina 13 di 41 III. La determinazione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
In conformità agli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, veniva costituito il Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
In data 7 marzo 2022 l'appaltatrice formulava un quesito al CCT con il quale evidenziava un incremento dei prezzi delle lavorazioni e segnalava altresì “una variazione media di aumento del
59,16%, che per l'eccedenza oltre il 10%, sull'importo in appalto (al netto del ribasso) di €
6.466.829,28, corrisponde ad € 3.179.217,66.” (cfr. doc. 16 di parte attrice). L'appaltatore chiedeva pertanto il riconoscimento del 50%, pari ad € 1.589.608,83.
In conformità alle disposizioni disciplinati l'attività del CCT questi rispondeva con la determinazione nr. 1 del 20 aprile 2022 che accoglieva l'istanza di rideterminazione dei prezzi senza effettuare il conteggio ma fornendo indicazioni alle parti per la sua quantificazione (cfr. doc. 20 di parte attrice).
La stazione appaltante, con la determinazione 193 del 19 maggio 2022, quantificava in euro 173.354,70 la revisione prezzi dovuta in conseguenza della determinazione del CCT (cfr. doc. 47, 48 e 49 di parte convenuta).
L'appaltatrice contestava tale quantificazione senza formulare un calcolo alternativo (cfr. doc. 21 di parte attrice).
IV. Le ulteriori richieste presentate al CCT dalle parti
Il Comune, il 19 maggio 2022, chiedeva al CCT un parere facoltativo sull'opportunità di risolvere il contratto.
Con tale richiesta la stazione appaltante, lamentata l'inottemperanza dell'appaltatrice all'ordine di servizio nr. 5, chiedeva al CCT “parere in merito all'opportunità di risolvere il contratto con
l'appaltatore, in deroga all'art. 108 commi 3 e 4 del D. Lvo 50/2016 in quanto ricorrono ampiamente le condiziono previste dall'art. 5 comma 5 della legge 120/2020 (ritardo nell'esecuzione dei lavori)”
(doc.50 di parte convenuta).
Con comunicazione del 30.5.2022 il C.C.T. convocava le parti per una riunione telematica fissata per il successivo 6 giugno 2022 (doc. 23 di parte attrice).
In data 31 maggio il Comune, precisato di aver ripensato al percorso procedurale “per addivenire all'eventuale risoluzione contrattuale in danno dell'impresa esecutrice ed intendendo rinunciare alla risoluzione in deroga agli articoli 108 commi 3 e 4” comunicava di voler ritirare la richiesta di parere
(cfr. doc.51 di parte attrice).
pagina 14 di 41 Dalla lettura del doc. 52 di parte convenuta (con la quale il CCT dava atto della risoluzione del contratto di appalto e della conseguente cessazione della propria attività) si evince che l'appaltatrice, in data 3 giugno 2022, aveva sottoposto altro quesito al CCT avente ad oggetto le riserve.
Infatti, il provvedimento del CCT indica come oggetto il “quesito sottoposto al CCT dal
[...] con comunicazione PEC del 3 giugno 2022”. Parte_1
Sempre da tale documento di evince che anche la riunione del 6 giugno 2022, tenutasi innanzi al CCT, aveva ad oggetto tale quesito (cfr. doc. 26 di parte attrice).
Nel verbale di tale riunione è riportato che, nel corso della stessa, l'appaltatore aveva dichiarato che l'appalto non era più eseguibile per il venir meno dell'equilibrio contrattuale originario a seguito dell'aumento dei prezzi e che i componenti del Collegio avevano, conseguentemente, invitato le parti a valutare se era possibile trovare un accordo che consentisse di giungere alla ultimazione dei lavori ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. I componenti del Collegio dichiaravano inoltre di non essere in possesso “… della documentazione completa (il testo delle riserve)” riservandosi di fissare un ulteriore incontro all'esito della trasmissione della documentazione.
Il successivo 15 giugno 2022, ricevuta la documentazione, si teneva un ulteriore incontro, all'esito del quale il CCT si riservava di indicare i termini entro i quali le parti avrebbero potuto presentare delle memorie di osservazione sul testo delle riserve.
Con comunicazione del 16 giugno il C.C.T. indicava tali termini nel 21 giugno 2022 per le memorie e nel 27 giugno 2022 per le repliche (doc. 27 e 28 di parte attrice).
Alla riunione del 7 luglio 2022 il CCT dichiarava la cessazione del proprio operato a fronte della dichiarazione di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante intervenuta nelle more.
Deve pertanto sin da ora osservarsi che, contrariamente a quanto sembra implicitamente prospettare parte attrice, il parere al CCT chiesto il 19 maggio dalla stazione appaltante aveva ad oggetto non un'ipotesi di risoluzione consensuale ma una risoluzione in danno dell'appaltatrice a seguito dell'allegato suo grave inadempimento e che gli incontri tenutisi davanti al CCT dal giugno 2022 avevano ad oggetto il solo parere formulato dall'appaltatrice con riguardo al contenuto delle riserve e non la risoluzione del contratto dovendosi interpretare l'invito del CCT a “a valutare se era possibile trovare un accordo che consentisse di giungere alla ultimazione dei lavori ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale” un mero suggerimento al fine di una definizione transattiva o comunque consensuale della vicenda.
pagina 15 di 41 V. La risoluzione del contratto ex art. 108 D. Lvo 50/2016
Con comunicazione del primo giugno 2022 il Comune formulava la contestazione degli addebiti di cui all'art.108, co.3, del d.lvo n. 50 del 2016 (doc. 27), all'appaltatrice contestando:
- la totale assenza di attività lavorativa in cantiere negli ultimi 90 giorni con abbandono del cantiere deciso in via unilaterale dall'Impresa;
- la mancata presentazione di un cronoprogramma aggiornato;
- la mancata pianificazione delle attività impiantistiche;
- la mancata presentazione dei disegni di cabina.
Assegnava, pertanto, un termine di 15 giorni per fornire le proprie controdeduzioni, assumendo la contestazione degli addebiti, per forma e contenuto, la natura di avvio del procedimento di risoluzione del contratto ex art. 108 del codice dei contratti (cfr. doc. 27 di parte convenuta).
L'appaltatrice rispondeva con la missiva del 3 giugno 2022.
Il Comune, acquisita la relazione particolareggiata della Direzione Lavori e la relazione riservata del
Rup, entrambe nel senso di chiedere al Comune di disporre la risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta a causa dei plurimi ritardi (253 giorni), disponeva la risoluzione del contratto del 17 giugno 2022 (doc. 29, 30 e 31 di parte convenuta).
La risoluzione determinava la risoluzione del contratto “…PRESO ATTO della mancata presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP da parte dell'aggiudicatario in ordine alla contestazione degli addebiti …. CONSIDERATO CHE: • l'Impresa non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali in relazione a tutte le circostanze riportate nella contestazione degli addebiti a firma D.L., agli atti nostro
Prot. 12518/2022, da intendersi quivi integralmente richiamata, ovverosia: - Totale assenza di attività lavorativa in cantiere negli ultimi 90 giorni con abbandono del cantiere deciso in via unilaterale dall'impresa; - Mancata presentazione di un cronoprogramma aggiornato con evidenza dei tempi di realizzazione dell'opera e della pianificazione dell'approvvigionamento dei materiali come richiesto negli ordini di servizio n°4 del 10.11.2021 e n°5 del 10.02.2022; - Mancata pianificazione delle attività impiantistiche resa evidente dall'assenza di comunicazione dei soggetti incaricati di realizzare gli impianti e dall'assenza della presentazione delle schede materiali propedeutiche all'inizio delle opere, ripetutamente richieste dalla da settembre 2021; - Mancata presentazione dei disegni di cabina CP_8
MT/BT per approvazione D.LL. al fine di procedere con l'ordine del manufatto, visti anche i tempi di autorizzazione ed allaccio necessari al distributore…”.
pagina 16 di 41 VI. La contestata legittimità della risoluzione ex art. 108 D. Lvo 50/2016
Così ricostruito il complesso sviluppo del rapporto contrattuale negli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione, è possibile passare ad esaminare le domande di parte attrice volte alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dalla controparte e, nel contempo, alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante.
Parte attrice, nella sostanza, rileva vizi formali nella procedura di risoluzione, in quanto la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto delle osservazioni all'intimazione di adempimento, e lamenta l'elusione delle competenze del CCT.
Contesta, inoltre, la sussistenza e comunque la gravità dell'inadempimento allegato, ritenuto conseguenza esclusivamente dello squilibrio economico venutosi a creare a seguito dell'incremento dei prezzi conseguente la pandemia e il conflitto russo/ucraino.
a) Le osservazioni all'intimazione
Parte attrice allega che, nella determina di risoluzione del contratto, si dà atto della mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'aggiudicatario in ordine alla contestazione degli addebiti mentre le stesse sarebbero state presentate con la missiva del 3 giugno 2022.
La contestazione è infondata.
L'appaltatrice, a seguito della contestazione della D.L. del primo giugno 2022 ha inoltrato la missiva datata 3 giugno 2022 riportante, quale oggetto, “…Riscontro nota del RUP prot. n. 12404 del Con 31/05/2022 e successiva contestazione degli addebiti della n data 01/06/2022”.
In tale nota, dopo aver stigmatizzato il comportamento del RUP, che in un primo momento aveva chiesto il parere del CCT per la risoluzione per poi decidere di agire con altra procedura, aver ribadito
Co l'incremento dei prezzi e lamentata la non corretta quantificazione, ad opera della , dell'incremento del compenso come indicato dal CCT, l'appaltatrice così scriveva: “Relativamente, poi, alla contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016 da parte del Direttore dei lavori ci si astiene al momento dal controdedurre in attesa dell'eventuale risposta da parte del
CCT riservandosi se del caso di fornire le proprie osservazioni…” (cfr. doc. 28 di parte convenuta).
È, pertanto, stata la stessa appaltatrice a rappresentare che la nota inoltrata non conteneva le richieste controdeduzioni sicché, correttamente, la determina di risoluzione indica che la società appaltatrice non aveva offerto controdeduzioni.
Né ha rilievo che la stazione appaltante non abbia valutato, in sede di risoluzione, le considerazioni dell'appaltatrice in merito allo squilibrio contrattuale conseguente il fenomeno inflattivo rappresentato pagina 17 di 41 nel corso delle riunioni innanzi al CCT, oltre che, a ben vedere, nelle riserve e nella stessa missiva del 3 giugno 2022 di risposta.
È stata la stessa appaltatrice che con tale missiva, dopo aver nuovamente riproposto la questione, l'ha espressamente voluta tenere distinta dalle repliche alle contestazioni, sulle quali si era riservata di rispondere.
b) La competenza del CCT
Parte attrice allega che, a seguito della costituzione del CCT, tutte le controversie e le dispute insorte tra le parti ed afferenti all'iter realizzativo dell'opera avrebbero dovuto essere risolte dal CCT stesso e che, con atto del 19.05.2022, il RUP aveva sottoposto al CCT uno specifico quesito affinché lo stesso si pronunciasse proprio in merito all'opportunità di risolvere il contratto con l'appaltatore, in deroga all'art. 108 commi 3 e 4 del D.lvo. 50/2016.
Allega altresì che il CCT, formalmente investito dal del quesito in merito alla risoluzione del CP_1
rapporto contrattuale, si era riunito più volte e che, in base ai principi di correttezza e buona fede, oltre che per i vincoli derivanti dall'accordo alla base della costituzione del CCT, nonché in ossequio alle previsioni del D.L. n. 76/2020, l'Ente avrebbe dovuto necessariamente attendere il riscontro del CCT in merito alle questioni in discussione mentre “in modo (totalmente sorprendente, oltre che) illegittimo, contraddittorio e contrario a buona fede” aveva risolto il contratto, pur essendo ancora in corso le interlocuzioni tra le parti innanzi al CCT.
Inoltre, la risoluzione, adottata ai sensi dell'art. 108 D.lvo. 50/2016 e disposta senza che il CCT appositamente costituito si fosse ancora pronunciato, secondo parte attrice violerebbe, oltre che il generale principio di buona fede, il combinato disposto degli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 in quanto la
Stazione Appaltante non poteva dichiarare la risoluzione contrattuale prescindendo dal CCT essendo tenuta a sottoporre previamente al Collegio la possibile risoluzione contrattuale, affinché lo stesso si esprimesse con apposito parere.
Tale contestazione non può essere esaminata se non previa valutazione delle competenze del CCT nell'ambito della dichiarazione di risoluzione contrattuale come disciplinate dalla normativa applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa.
L'articolo 6 del D.L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione prevede che fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico “con i
pagina 18 di 41 compiti previsti dall'art. 5 nonché “di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto”.
In forza del disposto dell'art. 6 cit. le determinazioni del CCT assunte ai fini della “risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche” hanno valore di lodo irrituale tra le parti.
Il precedente articolo 5 prevede che il collegio consultivo tecnico debba esprimere il proprio parere in alcune specifiche ipotesi di sospensione dei lavori disposte dalla stazione appaltante (ipotesi non verificatesi nel caso in esame) nonché nei casi in cui la stazione appaltante, in presenza dei presupposti indicati dalla norma stessa, decida di risolvere il contratto in deroga all'art. 108 D. Lvo 50/16.
Nello specifico l'art. 5 comma 4 del D.L. cit. prevede che “Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'art. 108 commi 3 e 4 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità….”
Ciò posto ritiene il Tribunale che tale norma non possa essere interpretata quale deroga necessaria alla procedura di risoluzione dell'art. 108 D. Lvo e quindi, quale unica ipotesi di risoluzione di diritto di cui possa avvalersi la P.A. in caso di costituzione del CCT.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza menzionata da parte convenuta, pur in un inciso, ritiene che la norma non sia applicabile alle ipotesi di risoluzione per inadempimento, sottolinea infatti che“…il collegio consultivo tecnico previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n.
120 del 2020, interviene con funzione consultiva nelle sole ipotesi previste dall'art. 5, comma 1, lett. a)
– d), tra le quali non rientra quella del grave inadempimento dell'appaltatore ad obblighi contrattuali
(quali quelli contestati nel caso di specie), nonché nell'ipotesi dello stesso art. 5, comma 4, quando “la prosecuzione dei lavori … non possa procedere con il soggetto designato” (la cui interpretazione preferibile, malgrado l'inciso “per qualsiasi motivo”, induce ad escludere la fattispecie della risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore)….” (cfr. Consiglio di Stato sentenza 4650/22), interpretazione, peraltro, condivisa da questo Collegio.
pagina 19 di 41 La norma è stata introdotta nell'ambito delle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (così il titolo del decreto-legge) e, in questo testo, pare finalizzata a normare le ipotesi di impossibilità oggettiva (assoluta o relativa) di prosecuzione dei lavori, non già a derogare alla normativa generale di cui all'art. 108 cit. nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non sia impossibile ma sia, quantomeno nella prospettazione della P.A. - la cui correttezza dovrà essere vagliata in sede giudiziale -, conseguenza del “mero” inadempimento dell'appaltatore.
Così interpretata la norma deve escludersi che la stazione appaltante, a fronte dell'allegato inadempimento, fosse tenuta ad acquisire il parere del CCT per poi risolvere il contratto “in deroga” all'art. 108 cit.
Né può ritenersi che il comportamento della stazione appaltante sia contrario a buona fede per non aver atteso la decisione del CCT in merito alle riserve.
Riscostruite correttamente le tempistiche delle richieste formulate dalle parti al CCT, si osserva che la stazione appaltante ha formulato le contestazioni, instaurando il procedimento per la risoluzione del contratto, in data primo giugno 2022, mentre il parere al CCT, con riguardo alle riserve, è stato chiesto dall'appaltatrice solo in data 3 giugno 2022, successivamente al ricevimento delle contestazioni;
sicché,
a ben vedere, è stata l'appaltatrice che, a fronte dell'avvio del procedimento di risoluzione, ha adito il
CCT il cui parere, come già visto, non era obbligatorio nel caso in esame.
Né può ritenersi contrario al generale principio di buona fede la decisione della stazione appaltante di risolvere il contratto in pendenza della determinazione del CCT successivamente adito dalla controparte.
Come si vedrà, ad esclusione della prima riserva che concerne aspetti tecnici (che è ben dubbio possa avere rilevanza causale con l'interruzione dei lavori che è il principale addebito contestato) gran parte delle riserve concernono l'incremento dei prezzi conseguenti il fenomeno inflattivo sul quale, peraltro, il CCT si era già espresso.
c) La gravità dell'inadempimento
Gli inadempimenti lamentati dalla stazione appaltante e in conseguenza dei quali questa ha deliberato la risoluzione non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera dell'appaltatrice che pare giustificare la contestata interruzione dei lavori a fronte: della pendenza del procedimento innanzi al
CCT; di anomalie sulla perizia di variante n. 4 redatta della D.L.; del sopravvenuto conflitto bellico in
Ucraina “che innegabilmente ha incrementato la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime
pagina 20 di 41 e che ha determinato un palese squilibrio contrattuale (situazione che onerava l'Ente di aggiornare in buona fede le condizioni contrattuali oggettivamente necessarie per rimettere l'appaltatore in condizione di proseguire le lavorazioni)” e più, in generale, della sopravvenuta onerosità della propria prestazione a causa di circostanze sopravvenute sì da imporre la rinegoziazione negata dalla stazione appaltante.
Quanto ai primi profili si osserva che alcuna norma prevede che il ricorso al CCT autorizzi la sospensione dei lavori e che, come precisato dal CTU nelle risposte alle osservazioni delle parti “Le lavorazioni previste nella Perizia n. 4 non hanno riguardato opere aggiuntive, ma principalmente modifiche di materiali e/o diversi componenti edilizi/particolari costruttivi, il tutto per un importo complessivo di € 83.344,08 (al netto del ribasso d'asta)”, sicché deve escludersi che, in rapporto alle opere complessive oggetto di appalto abbiano una rilevanza tale da determinare l'abbandono del cantiere.
Quanto al confitto in Ucraina lo stesso è iniziato in data 24 febbraio 2025, dopo l'interruzione dei lavori risalente ai primi giorni del mese.
Quanto al dovere di rinegoziare le condizioni economiche, come anticipato, in tesi di parte attrice, a fronte dell'incremento dei prezzi, da ella quantificato nel 59,16%, la stazione appaltante sarebbe stata tenuta a rinegoziare le condizioni economiche in base al principio di buona fede e correttezza sicché
l'interruzione dei lavori pare, in sua tesi, dover trovare giustificazione in tale emergenza.
Parte convenuta, per contro, salvo il rispetto della normativa, anche emergenziale, in tema di revisione dei prezzi, ed evidenziato che il parere del CCT, adito sul tema, ha valore di lodo irrituale, contesta che l'applicazione del principio di buona fede possa imporre o anche solo autorizzare la stazione appaltante alla rinegoziazione e ciò in considerazione della natura pubblica delle risorse e del rispetto del principio della par condicio con riguardo alla precedente gara di appalto.
Vi è pertanto da chiedersi se, nel caso in esame, vi fosse l'obbligo per la pubblica amministrazione, in conformità del principio generale della buona fede, di rinegoziare le condizioni economiche contrattuali.
Il D. Lgs 36/2023, non applicabile ratione temporis al contratto in esame, ha statuito il c.d. principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale mediante la rinegoziazione del contratto e la revisione dei prezzi. Nello specifico l'art. 9 statuisce che “Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato
e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che
pagina 21 di 41 non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta” mentre l'art. 60 prevede l'obbligatorietà dell'inserimento nel contratto di clausole di revisione del prezzo.
Tali norme, che paiono essere state introdotte a seguito delle note problematiche insorte in corso di evento pandemico, e che, nel loro insieme, riprendono alcuni aspetti della legislazione emergenziale, ad avviso di parte attrice costituirebbero, nella sostanza, non un novum ma la trasposizione normativa del principio di buona fede applicabile anche al contratto per cui è causa.
Ciò posto si osserva che, in ogni caso, secondo la normativa attualmente in vigore, l'obbligo della P.A. di procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede sussiste nel caso in cui l'alterazione originaria dell'equilibrio contrattuale sia conseguenza della sopravvenienza di
“circostanze straordinarie e imprevedibili”.
Nel caso in esame, come ben evidenziato dalla CTU, il contratto è stato concluso nel luglio del 2020, quando la pandemia si era già pienamente manifestata, mentre il conflitto russo ucraino è scoppiato il
24 febbraio del 2022, quando l'appaltatrice era già inadempiente, avendo abbandonato il cantiere il precedente 2 febbraio.
Sicché non può ritenersi che tali eventi, che in tesi di parte attrice avrebbero determinato lo squilibrio contrattuale, siano circostanze imprevedibili (quanto alla pandemia) o in nesso di causa con l'inadempimento (quanto al conflitto bellico).
Analoghe considerazioni con riguardo all'eventuale incidenza degli oneri connessi al rispetto della normativa volta al contrasto della diffusione della pandemia, certamente ben prevedibili già alla data di presentazione dell'offerta (maggio 2020).
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere che l'evento straordinario sia costituito dall'abnorme fenomeno inflattivo in ipotesi insorto dopo il maggio del 2020 (e non già da quello che la stessa attrice individua quale causa del fenomeno e cioè l'evento pandemico), si osserva che il medesimo incremento dei prezzi di cui si lamenta parte attrice in questa sede è già stato posto all'attenzione del CCT ad opera della stessa attrice con la richiesta di parere del 7 marzo 2022 e che il CCT si è espresso con determinazione che ha valore di lodo irrituale e che non è stata oggetto di impugnazione.
Sempre con riguardo alla valutazione della gravità dell'inadempimento alcuna rilevanza ha il provvedimento dell'ANAC di archiviazione del procedimento di annotazione nel casellario dei pagina 22 di 41 contratti relativi agli appalti pubblici (doc. 45 di parte attrice).
Con tale decisione l' ha disposto di non procedersi all'annotazione rilevando che CP_10
“l'inadempienza segnalata è stata conseguenza di una situazione contingente determinata da eventi straordinari, e pertanto riconducibile a causa di L'eccessiva onerosità e le Parte_4
difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione costituiscono infatti circostanze impreviste ed imprevedibili, indubitabilmente sopravvenute a livello generalizzato a causa della
PANDEMIA MONDIALE e poi del CONFLITTO BELLICO tuttora in corso….”.
La motivazione della decisione non contiene alcun riferimento alle tempistiche della conclusione del contratto per cui è causa, allo sviluppo del rapporto contrattuale basandosi sull'esclusivo rilievo del fenomeno inflattivo, senza esaminare i riflessi di tale rilievo nello specifico rapporto contrattuale.
Non essendo noto quale sia stata l'attività istruttoria svolta dall' e il suo esito, la decisione, in CP_10
quanto genericamente motivata, pare priva anche di mero valore indiziario e comunque si pone in contrasto con gli esisti di questa istruttoria processuale.
VII. Gli inadempimenti ascritti alla stazione appaltante
A fronte delle reciproche contestazioni di inadempimento è necessario esaminare le contestazioni mosse dall'attrice alla stazione appaltante.
Sei sono gli addebiti ascritti a quest'ultima alcuni dei quali già esaminati nei punti precedenti.
a) Inosservanza della determinazione del CCT del 20.04.2022 (inerente al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dai fenomeni inflativi) con conseguente inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 6 del D.L. n. 76/2020.
Come già precisato la determinazione del CCT del 20 aprile 2022 non effettuava il conteggio delle compensazioni dovute a fronte dell'incremento dei prezzi, indicando esclusivamente i parametri da considerare al fine del conteggio dell'importo dovuto dalla stazione appaltante in conseguenza dell'incremento dei costi di esecuzione dei lavori.
La stazione appaltante, con la determinazione 193 del 19 maggio 2022, quantificava in euro 173.354,70 la revisione prezzi dovuta in conseguenza della determinazione del CCT, somma ritenuta erronea per difetto dall'appaltatrice che, peraltro, in vigenza del contratto, non ha provveduto ad effettuare i propri conteggi alternativi indicando alla stazione appaltante la somma ritenuta dovuta.
A seguito delle contestazioni dell'attrice è stata svolta CTU che, all'esito di una articolata disamina dei pagina 23 di 41 criteri indicati dal CCT e dei dati di riferimento, ha quantificato in euro 18.067,93 i maggiori costi effettivamente da riconoscere all'appaltatore in applicazione ai criteri individuati dal CCT (cfr. relazione della CTU pagg. 46 e seguenti).
L'esito della CTU sul punto non è stato contestato dalla convenuta ma dalla sola attrice che lamenta come non sia “stata chiarita la ragione per la quale, nel quantificare le spettanze dovute all'Appaltatore in base alla Deliberazione n. 1 del CCT, la CTU non ha dato corretta applicazione ai punti nn. 2, 3 e 4 della Deliberazione stessa, con l'effetto di sottostimare gravemente i riconoscimenti dovuti in forza di tale Deliberazione avente efficacia di lodo tra le Parti”.
Si tratta di contestazione che è rimasta priva di alcun concreto riferimento anche a fronte delle precisazioni sulle modalità di conteggio svolte dal CTU con la nota integrativa del 30 ottobre 2024.
b) Elusione del doveroso coinvolgimento del CCT negli ambiti di propria competenza violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) anche con specifico riferimento al mancato riequilibrio del sinallagma contrattuale ai sensi dell'articolo 1467 c.c. (mancato ripristino dell'equilibrio contrattuale gravemente compromesso dai sopravvenuti fenomeni inflativi).
Parte attrice lamenta l'omesso coinvolgimento del CCT nell'ambito della procedura di risoluzione. Sul punto non può che essere richiamato quanto già argomentato in merito alle competenze del CCT.
c) Violazione dell'obbligo di collaborazione e dei principi di buona fede e correttezza, per la mancata adozione di qualsiasi disposizione e/o soluzione esecutiva per organizzare
l'attività produttiva di cantiere nel periodo interessato dall'abnorme incremento dei costi
e da una grave difficoltà di reperimento dei materiali da costruzione.
La contestazione si sostanzia in una esplicazione del più generale rilievo in merito allo squilibrio contrattuale intervenuto a seguito del rialzo dei prezzi di materiali e lavorazioni. In assenza di indicazioni, anche solo di massima, in merito alle disposizioni e/o soluzioni organizzative che la P.A. avrebbe dovuto adottare per limitare l'impatto dell'incremento dei prezzi (in disparte dall'aumento del compenso) non è possibile prospettare se vi fossero soluzioni organizzative idonee sicché, a fronte della genericità dell'allegazione, nulla può essere valutato in merito a tale specifica condotta ascritta alla stazione appaltante.
Sul punto merita peraltro segnalare, valendo quale misura organizzativa, che, nelle risposte alle osservazioni delle parti, la CTU ha precisato che con le perizie in variante nr. 1 e 4 sono state concesse pagina 24 di 41 proroghe superiori rispetto al tempo mediamente necessario per l'esecuzione dei lavori, dovendosi presupporre che sia stata considerata anche la difficoltà di approvvigionamento del materiale suppletivo oggetto delle modifiche.
d) Violazione dell'obbligo di porre a base di gara e di contratto una progettazione esecutiva.
Parte attrice allega di aver segnalato vizi progettuali, oggetto di riserve ritualmente formulate, che hanno causato un rallentamento dei lavori.
Dall'esame delle riserve effettuato in sede di CTU si evince che il primo SAL è stato firmato dall'impresa “con riserva” esplicitata lamentando principalmente “elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori” imputabili a carenze progettuali tra le quali il CTU ha citato:
− una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori;
− sono emerse difformità sostanziali, tali da richiedere chiarimenti ufficiali, tramite il RUP, ai progettisti esecutivi;
− non essendoci le condizioni per eseguire il posizionamento planoaltimetrico dei fabbricati e quindi avviare gli scavi;
− disallineamento progettuale alle effettive condizioni in sito specifiche e, quindi, all'operatività di cantiere;
− difformità tra le tavole esecutive strutturali e quelle esecutive architettoniche che hanno impedito di avviare l'ordine.”
Il CTU sul punto ha segnalato che, a seguito di opportune verifiche, la D.L. aveva ritenuto necessario procedere al consolidamento del terreno per garantire la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'opera sotto il profilo statico-strutturale.
La stessa D.L. aveva predisposto la perizia di variante n. 1 in seguito a specifica autorizzazione del
RUP. Tale perizia, come precisato dalla CTU, è stata sottoscritta dall'appaltatrice senza riserva.
Osserva la CTU che la perizia ha comportato una proroga di 30 giorni, lasso di tempo superiore alla tempistica necessaria ad eseguire materialmente l'opera e comprendente quindi le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali e per la riorganizzazione dell'esecuzione.
Quanto alle lamentate problematiche progettuali la CTU, analizzata la cronologia dei lavori e i documenti contrattuali, ritiene che le stesse debbano essere valutate parallelamente ai contenuti della variante migliorativa approvata il 12 febbraio 2021.
La variante, come esaminato dalla CTU è stata predisposta direttamente dall'appaltatrice resasi pagina 25 di 41 disponibile ad apportare miglioramenti all'opera, e che, predisponendo la variante e approvandola senza riserve, ha ritenuto il compenso economico e le tempistiche soddisfacenti.
La variante, precisa la consulente, mediante la modifica/sostituzione di lavorazioni e opere (riduzione di quantità, diverse scelte progettuali come la sostituzione della stratigrafia prevista in progetto per il pacchetto di copertura - inizialmente costituito da un sistema a tetto verde, poi sostituito da un sistema composto da doppia guaina incrociata e ghiaietto ecc.) ha consentito da una parte di effettuare alcuni miglioramenti ritenuti opportuni sia dall'impresa che dalla stazione appaltante e dall'altra, la pluralità delle modifiche eseguite, ha consentito all'impresa, nell'insieme, di ottenere un compenso
(evidentemente) soddisfacente, pur mantenendo inalterato l'importo originario di progetto.
In conclusione, ritiene la CTU che di fatto le problematiche tecniche evidenziate nella riserva n. 1 siano state assorbite e superate mediante la variante migliorativa proposta da e concordata con la Pt_3
stazione appaltante.
Negli atti conclusivi parte attrice contesta le risultanze della CTU sul punto limitandosi a rilevare che
“il CTU ERRONEAMENTE attribuisce alla variante oltre che la risoluzione tecnica anche una compensazione economica inesistente nei fatti in ordine al pregiudizio sofferto, senza tuttavia aver mai chiarito in base a quali riferimenti tecnici possa affermare con certezza che la variante abbia fatto superare tutte le problematiche lamentate ed accertate con la riserva n. 1”.
Tale rilievo ha già trovato ampia replica nell'ambito delle operazioni peritali nel corso delle quali la
CTU ha precisato che le problematiche tecniche richiamate nella riserva nr. 1 “…erano già note all'impresa antecedentemente alla presentazione della Variante Migliorativa, di conseguenza con la stesura di quest'ultima si sono di fatto considerate superate le problematiche citate…. dall'analisi della documentazione agli atti, oltre che da quella reperita mediante accesso agli atti presso il Comune di (stati d'avanzamento dei lavori, contabilità dei lavori, progetto ecc.), è emerso che le CP_1
opere strutturali sono state effettivamente realizzate e senza contestazioni successive da parte della
D.L. Se le eventuali problematiche tecniche lamentate dal C.T.P. non fossero state effettivamente risolte con la Variante Migliorativa, le medesime opere non sarebbero state realizzate e contabilizzate
(ciò per quanto desumibile dalla documentazione depositata in atti)”.
Né può essere condivisa l'allegazione di parte attrice secondo la quale la prova della mancata risoluzione delle tematiche tecniche risiederebbe nell'adozione della variante nr. 4 (approvata nel giugno del 2022 in costanza di procedimento di risoluzione) e da ella approvata con riserva.
Sul punto il CTU ha verificato che “le lavorazioni previste nella Perizia n. 4 non hanno riguardato
pagina 26 di 41 opere aggiuntive, ma principalmente modifiche di materiali e/o diversi componenti edilizi/particolari costruttivi…” sicché l'adozione di tale variante nulla prova in merito al permanere delle criticità sopra esaminate.
e) Adozione di una arbitraria, infondata ed illegittima risoluzione contrattuale.
Su tale aspetto si richiama quanto argomentato nel paragrafo precedente e quanto verrà esaminato nel paragrafo successivo volto alla comparazione delle reciproche contestazioni.
VIII. La risoluzione del contratto di appalto.
È noto che, in caso di contratti con prestazioni corrispettive, nell'ipotesi di reciproche inadempienze, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per individuare quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte e un'alterazione del sinallagma.
Nel caso in esame l'unico inadempimento ascritto alla stazione appaltante che, alla luce della disamina che precede, ha trovato un riscontro in fatto è quello che attiene alla non corretta esecuzione del provvedimento del CCT.
Peraltro, come già visto, l'importo non riconosciuto è certamente non particolarmente rilevante in considerazione non solo del valore del contratto ma dello stesso incremento del compenso come determinato dal CCT.
A fronte di tale inadempimento di modesta portata si pone la posizione della appaltatrice che ha interrotto i lavori senza che le giustificazioni addotte (procedimento pendente innanzi al CCT, problematiche tecniche, incremento del costo dei materiali e delle lavorazioni) siano tali, in considerazione delle specifiche circostanze analizzate nei paragrafi che precedono, da giustificare tale comportamento oggettivamente grave.
A fronte di quanto sopra deve pertanto ritenersi che sia stato l'inadempimento dell'appaltatrice a dare origine alla risoluzione del contratto, sicché le domande formulate da parte attrice sub I e II devono essere respinte.
IX. La risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta.
Né sussistono i presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L'art. 1467 cod. civ. presuppone che l'eccessiva onerosità sopravvenuta sia conseguenza di eventi pagina 27 di 41 straordinari e imprevedibili e sul punto si è già visto che l'evento pandemico era noto già alla data di conclusione del contratto mentre il conflitto bellico russo-ucraino è successivo all'interruzione dei lavori, ciò senza considerare che non è stato ben chiarito quale sia l'impatto di tale conflitto sull'incremento dei prezzi lamentato dalla ricorrente, anche considerando che le riserve che concernevano il maggior costo delle lavorazioni riguardano lavori eseguiti in data precedente il 24 febbraio del 2022 e che parte dei preventivi allegati alla richiesta del parere al CCT sull'incremento dei costi sono precedenti tale data.
Né ha rilievo la considerazione di parte attrice che lamenta che, nel caso in esame, si sarebbe trovata costretta ad eseguire il contratto con una perdita ben superiore quella del 10% che a suo avviso sarebbe l'unica sostenibile, in analogia a quanto dispone l'art. 126 del codice degli appalti che prevede che le penali per il ritardo nell'adempimento non possano superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
In disparte da tali considerazioni, si osserva che la CTU ha quantificato nel 11% circa l'incremento dei prezzi con riguardo alle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice e che il CCT in conformità alla normativa introdotta per affrontare l'incremento dei costi, ha riconosciuto un maggior compenso per il 4,5% circa sicché la “perdita” sarebbe in ogni caso inferiore al 10%.
Parte attrice ha contestato genericamente le valutazioni della CTU in relazione all'incremento dei prezzi segnalando quale unica contestazione specifica che “…la CTU riporta per il PP67 un prezzo dedotto da analisi di mercato addirittura inferiore rispetto a quello di contratto…”.
La contestazione pare riferirsi a quanto riportato a pag. 41 della relazione della CTU con riguardo alla voce “Fornitura e posa di orditura di tetto in legno lamellare con schema statico semplice, classificato così da avere elementi strutturali di classe GL24H o GL32H, realizzato con legno ... di progetto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita secondo la più perfetta regola dell'arte” che in tale tabella riporta il numero/codice PP.67.
In merito a tale contestazione il CTU ha già adeguatamente risposto in sede di replica alle osservazioni delle parti rilevando che “Per quanto riguarda le strutture in legno (X-Lam) si fa presente che i corrispondenti prezzi sono stati verificati dalla stessa impresa : in parte risultano allegati al Pt_3
quesito posto al C.C.T. e in parte riportati nella Variante Migliorativa proposta dalla medesima impresa. Si specifica inoltre che i prezzi allegati al quesito posto al C.C.T. sono muniti delle corrispondenti analisi di mercato (Doc. 16 di parte attrice)”.
X. Le riserve
pagina 28 di 41 X.A L'eccezione di decadenza
Parte convenuta con riguardo alle riserve ha eccepito “l'inammissibilità e infondatezza delle medesime, giuste le cause di decadenza individuate nelle controdeduzioni medesime, in punto rilevandosi che la disciplina di riferimento è quella di cui al dpr n. 207 del 2010 (art.190 e 191) per come richiamato nel contratto di appalto (art.21, doc.2)”.
Nello specifico l'art. 21 del contratto così recita: “Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.LGS. 50/2016 e s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)”.
L'art. 190 del Decreto sopra richiamato imponeva, a pena di decadenza, l'esplicazione delle riserve entro il termine di 15 giorni ma tale norma è stata abrogata col decreto nr. 40 del 7 marzo 2018 sicché il richiamo effettuato nel luglio del 2020 alle disposizioni “vigenti” non può certo essere riferito alla norma previamente abrogata.
X.B Non contestazione art. 115 c.p.c.
Parte attrice, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., rileva che la convenuta non ha svolto alcuna difesa sulle riserve iscritte dall'impresa limitandosi “ad allegare le valutazioni – peraltro solo parziali e superate - di natura strettamente tecnica rese durante l'esecuzione del contratto da parte del
D.L. e del RUP. Valutazioni che risultano tuttavia parziali in quanto la documentazione allegata (cfr. docc. 53,54,55) ha per oggetto solo le riserve iscritte sino al SAL III. Non contiene, quindi, l'analisi delle ulteriori 2 riserve iscritte al SAL IV e né tantomeno gli aggiornamenti delle riserve precedentemente iscritte”.
In tesi di parte attrice, poiché il nella comparsa, si è limitato a richiamare le osservazioni del CP_1
D.L. e del RUP in merito alle sole riserve iscritte sino al SAL III, senza alcuna trattazione delle riserve n. 11 e n. 12 relative al SAL IV, i fatti oggetti delle stesse dovrebbero intendersi come “pacifici e non specificatamente contestati dalla parte costituita, come tali valutabili ai sensi e per gli effetti dell'art.
115 c.p.c.”.
Il rilievo è infondato.
Le riserve 11 e 12 ripropongono i medesimi temi oggetto delle precedenti riserve (anomalo incremento dei prezzi, maggiori oneri per le misure anti-contagio e relative conseguenze economiche) sicché
pagina 29 di 41 l'ampia contestazione in merito alle conseguenze, sul piano contrattuale, dei fenomeni di cui sopra impedisce di ritenere il contenuto di tali riserve “non contestato”.
X.C Riserva 1
Quanto all'esame delle singole riserve si è già visto che la prima attiene alle lamentate carenze progettuali ed alle sue conseguenze in termini economici e di tempistica.
Come già anticipato la consulente ha evidenziato che tali problematiche devono ritenersi superate in considerazione dell'approvazione della prima perizia nel novembre del 2020 e della perizia migliorativa nel febbraio del 2021.
La prima, relativa al consolidamento del terreno, ha comportato una proroga di 30 giorni che, come precisato dalla CTU, è un lasso di tempo superiore alla tempistica necessaria ad eseguire materialmente l'opera e comprendente quindi le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali e per la riorganizzazione dell'esecuzione.
Quanto alle problematiche segnalate nella riserva che avrebbero “... impedito di avviare l'ordine e la successiva progettazione industriale della struttura in legno inizialmente prevista per Dicembre, (ciò avrebbe evitato anche i rincari sopraggiunti nel corso del 2021)” la CTU evidenzia che i rincari dell'anno 2021 devono essere stati valutati nella formulazione dei nuovi prezzi della variante migliorativa inviata dall'appaltatrice al Comune l'08 febbraio 2021 ed approvata da quest'ultimo in data 12 febbraio 2021 (variante che come precisato è stata predisposta dalla stazione appaltante e da questa approvata senza riserve).
In sostanza le problematiche tecniche richiamate nella riserva n. 1, erano già note all'impresa antecedentemente alla presentazione della variante migliorativa del febbraio 2021, di conseguenza con la stesura di quest'ultima si sono di fatto considerate superate le problematiche citate, confermando nel
2021 sia i termini temporali, sia l'importo complessivo alla luce delle modifiche introdotte con la
Variante stessa.
Inoltre, la CTU evidenzia che, dall'analisi della documentazione agli atti, oltre che da quella reperita mediante accesso agli atti presso il Comune di (stati d'avanzamento dei lavori, contabilità CP_1
dei lavori, progetto ecc.), è emerso che le opere strutturali sono state effettivamente realizzate e senza contestazioni. Come segnalato dal CTU se le eventuali problematiche tecniche lamentate nella riserva non fossero state effettivamente risolte con la variante migliorativa, le medesime opere non sarebbero state realizzate e contabilizzate.
pagina 30 di 41 X.D Riserve nn. 2 - 6 - 9 - 11
Nelle riserve in esame l'appaltatrice lamenta che “l'applicazione delle misure anticontagio hanno determinato una condizione operativa molto più onerosa che ha quindi determinato maggiori oneri in capo all'appaltatore oltre quelli riferibili ai costi ID …”.
Nello specifico sono lamentati maggiori costi/oneri per apprestamenti e per i dispositivi per la prevenzione del contagio da ID 19, una più onerosa organizzazione dei cantieri a seguito della necessità di implementare le misure anticontagio e la traslazione dei tempi di esecuzione dovuta alla diversa e più complessa organizzazione di cantiere per la prevenzione del contagio da ID 19.
In merito evidenzia la CTU che, in conformità alla deliberazione nr. XI / 3277 del 23/06/2020 della
Regione Lombardia - che disponeva l'aumento percentuale delle spese per oneri in conseguenza delle spese conseguenti il rispetto delle disposizioni anti ID - la stazione appaltante ha riconosciuto i maggiori oneri per euro 17.868,57 (per costi prevenzione contro il contagio COVID-19) e per euro
35.192,18 (quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del
23/06/2020 – ID 19).
Dalla verifica effettuata dalla CTU gli importi dovuto sono pari ad euro 17.868,57 (per costi prevenzione contro il contagio COVID-19) e ad euro 36.947,37 (quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del 23/06/2020 – ID 19) pertanto con un piccolo credito a favore dell'appaltatrice pari ad euro 1.755,19.
La CTU evidenzia che, trattandosi di opera pubblica, l'importo dei maggiori oneri deve essere calcolato esclusivamente in ottemperanza a quanto stabilito dal prezziario regionale della regione Lombardia e dal relativo addendum sopra richiamato.
In ogni caso parte attrice non ha allegato quali siano stati i dispositivi acquistati per il rispetto della normativa emergenziale (il cui costo poteva essere documentato in causa), né quali siano stati gli apprestamenti e l'organizzazione di cantiere predisposta al fine della prevenzione del contagio dai quali desumere quale sia stato l'impatto sull'organizzazione del lavoro sicché, poiché il notorio si attesta sull'acquisto di mascherine e prodotti disinfettanti e distanziamento, non è possibile ritenere l'importo conseguente l'applicazione della normativa regionale sottostimato.
Con riferimento al lamentato “... aspetto sopravvenuto ed a carattere imprevedibile ...” dell'evento, non può che ribadirsi quanto sopra già segnalato in merito alle tempistiche di conclusione del contratto.
pagina 31 di 41 X.E Riserve nn. 3 - 7
Con le riserve nn. 3 e 7, è lamentato un aumento dei costi dei materiali derivante da ritardi attribuiti dallo stesso alla stazione appaltante. Parte_3
Sul punto il CTU rileva che le problematiche individuate nelle riserve nn. 3 e 7 come cause di ritardi imputabili alla stazione appaltante sono in realtà state superate e risolte con la variante migliorativa del febbraio 2021, proposta dalla stessa impresa e firmata dalla stessa senza riserve e che, successivamente all'esecuzione delle opere di cui alla variante migliorativa, non risulta che siano state necessarie ulteriori modifiche delle previsioni progettuali.
Pertanto, non può che condividersi la conclusione della CTU che ritiene che “non risultino responsabilità in capo alla stazione appaltante in merito ai ritardi lamentati dall'impresa”.
X.F Riserve nn. 4 - 8 – 10- 12
Con le riserve nn. 4, 8 e 12 (nella quale è confluita anche la riserva 10) l'appaltatrice lamenta un aumento dei costi dei materiali connesso all'emergenza pandemica, alla guerra in Ucraina ed ai conseguenti fenomeni inflattivi.
Richiamando quanto sopra più ampiamente argomentato basti in questa sede considerare che le compensazioni per i maggiori costi sono state determinate come stabilito dal CCT la cui decisione è stata riconosciuta da entrambe le parti in causa con “effetto di lodo contrattuale”.
Per quanto attiene all'imputabilità di ritardi in capo alla stazione appaltante si richiama quanto sopra argomentato nel paragrafo che precede.
X.G Riserva n. 5
Con la riserva n. 5 riportata sul SAL 1 e integrata sui SAL 2, SAL 3 e SAL 4, l'attrice lamenta il ricorso a finanziamenti bancari con conseguenti costi sotto forma di interessi per far fronte agli esborsi monetari indicati nelle riserve.
Non essendo emersa responsabilità della stazione appaltante per il ritardo nulla può essere riconosciuto sotto tale profilo.
X.G La condanna al pagamento
Parte attrice, indicato di aver formulato 12 riserve in relazione ai quattro SAL approvati, ha chiesto l'accertamento del suo diritto a vedersi riconosciute le somme portate dalle riserve con conseguente pagina 32 di 41 condanna del al pagamento della somma oggetto delle riserve “ovvero alla maggiore o minore CP_1 somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge”.
Parte attrice non ha meglio qualificato la propria domanda che, per come formulata in via principale, pare avere natura contrattuale quale corrispettivo per l'opera prestata.
Ciò posto si osserva che, a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatrice, questa ha diritto “….soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto” (cfr. art. 108
D.Lvo ….).
Poiché nulla ha osservato la convenuta in merito alla regolare esecuzione delle opere cui si riferiscono le riserve ritiene il Collegio che la domanda di condanna al pagamento della somma riconosciuta come dovuta a seguito delle riserve (pari ad euro 19.823,12) possa essere riconosciuta.
Sull'importo di cui sopra non è dovuta la rivalutazione in assenza di allegazione del c.d. “maggior danno”.
Quanto agli interessi, a fronte della genericità della domanda che non indica né il dies a quo né il loro importo, ritiene il Collegio che gli stessi siano astrattamente dovuti dalla domanda giudiziale se residuerà un credito a favore dell'appaltatrice a seguito della domanda risarcitoria formulata da parte convenuta.
XI. Le domande ex art. 2043 e art. 2041 cod. civ.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento delle somme oggetto di riserva per l'importo complessivo di oltre 2.952.70,96 la cui debenza è stata riconosciuta, in questa sede, per il minor importo complessivo di euro 19.823,12.
Le ulteriori domande subordinate, a valere sul maggior importo oggetto di domanda, volte alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. e al versamento dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. non possono trovare accoglimento.
Quanto alla responsabilità extracontrattuale parte attrice non ha allegato alcun comportamento doloso o colposo della stazione appaltante diverso da quelli già esaminati nei paragrafi che precedono e già ritenuti infondati e, in ogni caso, non determinanti un danno in capo all'attrice, mentre l'azione ex art. pagina 33 di 41 2041 cod. civ., in disparte da ogni ulteriore considerazione, è inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ.
XII. Il risarcimento del danno
La domanda riconvenzionale ha ad oggetto la condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno conseguente la risoluzione per inadempimento.
Nello specifico parte convenuta ha chiesto la condanna:
a) al risarcimento del “grave danno maturato dall'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di intervenuta risoluzione del contratto”, danno quantificato nel 10% dell'importo contrattuale
(pari ad euro 658.077,00 oltre IVA) o, subordinatamente, da liquidare in via equitativa;
b) al risarcimento del danno conseguente le spese tecniche sostenute per la progettazione relativa al completamento dei lavori da parte di terza ditta, in sostituzione di parte attrice, ammontanti ad euro
30.451,20 oneri previdenziali e IVA 22 % compresi.
c) al risarcimento dei danni di immagine e reputazionali subìti dal a causa Controparte_1 dell'abbandono unilaterale del cantiere da parte dell'attrice;
d) “in forma generica ed in futuro”, veniva chiesta la condanna generica al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale futura decadenza dei contributi pubblici riconosciuti al per la CP_1 realizzazione dell'intervento in vertenza.
Parte convenuta ha eccepito la nullità e l'inammissibilità di tali domande (con specifico riguardo ai punti a), b) e d)) a fronte della genericità e indeterminatezza delle allegazioni a sostegno delle stesse.
L'eccezione di nullità della domanda, intesa quale nullità della comparsa di costituzione nella parte in cui delinea tale domanda, non è fondata.
Parte attrice ha chiaramente delineato la causa petendi (risoluzione del contratto per inadempimento della controparte) ed il petitum (condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale delineato in alcuni aspetti: danno da ritardo- danno alla reputazione- danno da possibile perdita di finanziamenti).
L'assenza di allegazione e prova degli elementi di fatto idonei all'accertamento dell'an e del quantum della domanda risarcitoria è questione che attiene al merito della domanda e potrà portare al suo rigetto non già ad una declaratoria di nullità o inammissibilità.
pagina 34 di 41 Ciò posto, quanto al primo aspetto, parte convenuta ha chiesto, nella sostanza, la condanna al pagamento della penale di euro 658.077,00 oltre IVA, richiamando il disposto dell'art. 19 del capitolato speciale di appalto che, in sua tesi, come precisato dal successivo art. 22 del capitolato, dovrebbe trovare applicazione anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore (cfr. doc.
3.1 di parte convenuta).
Sul punto si osserva che l'art. 19 del capitolato speciale, rubricato “penali in caso di ritardo” dispone quanto segue:
“Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati ….”.
Pare pacifico tra le parti, ed è opinione condivisa dal Collegio, che le penali di cui sopra si riferiscano al solo caso di ritardo nell'adempimento e non di risoluzione, quand'anche conseguente al ritardo. Co Inoltre, nel caso in esame, tra gli inadempimenti contestati dalla all'appaltatrice in sede di risoluzione non vi è il ritardo nella progressione dei lavori - pure sussistente - ma, come visto,
l'abbandono del cantiere, la mancata consegna del cronoprogramma aggiornato e dei disegni di cabina e la mancata pianificazione delle attività impiantistiche.
Quanto all'art. 22 del capitolato lo stesso pare disciplinare la sola risoluzione conseguente il ritardo.
Nello specifico l'articolo rubricato “Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini” così dispone:
“1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
pagina 35 di 41
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2…”.
Orbene, ritiene il Collegio che il richiamo alla clausola penale di cui all'art. 19 sia riferibile alla specifica ipotesi di risoluzione del contratto per “mancato rispetto dei termini” e ciò per evidenti ragioni di ordine sistematico, non comprendendosi il motivo per il quale una clausola penale a valere per tutti i casi di risoluzione debba essere disciplinata nella clausola che regola la specifica ipotesi di risoluzione conseguente il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
In considerazione delle motivazioni poste alla base della risoluzione disposta dalla Stazione Appaltante
e dell'interpretazione della clausola 22 del capitolato speciale ritiene il Collegio che la penale ivi pattuita non possa essere riconosciuta in questa sede.
Parte convenuta, in via subordinata, ha chiesto la liquidazione del “danno da ritardo” in via equitativa, senza peraltro allegare alcuna circostanza di fatto o alcun elemento dal quale possa desumersi la sussistenza di un effettivo danno a fronte del mero ritardo, se non sotto il profilo del danno alla reputazione e del rischio di perdere i finanziamenti statali.
Sotto tali aspetti, peraltro, si osserva che alcuna allegazione è stata offerta in merito ad un danno alla reputazione conseguente il ritardo.
Se è pur vero che il danno all'immagine subito da una persona giuridica privata o da un ente pubblico è risarcibile, è anche vero che tale danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, seppure in via indiziaria.
Nel caso in esame tale prova non è stata adeguatamente offerta: non sono stati prodotti articoli di stampa di critica dell'operato della pubblica amministrazione in relazione alla gestione dell'appalto né altra documentazione analoga, né è stata offerta prova orale sul punto.
Quanto al rischio della perdita di finanziamenti parte convenuta ha chiesto una condanna generica e in futuro.
A prescindere dalla circostanza che la condanna generica presuppone l'accertamento del danno e non l'accertamento del suo verificarsi a seguito di un evento futuro e incerto (parendo più puntuale il pagina 36 di 41 riferimento ad una condanna condizionale) si osserva che, anche con riguardo a tale aspetto, le deduzioni in fatto sono generiche.
Parte convenuta non ha allegato né l'entità del finanziamento ricevuto, né le sue condizioni sicché nulla può essere accertato in questa sede in ordine agli stessi presupposti per l'accoglimento della domanda.
Parte convenuta ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno conseguente le spese che allega di aver sostenuto per la progettazione relativa al completamento dei lavori da parte di terza ditta, in sostituzione di parte attrice, spese ammontanti ad euro 30.451,20 compresi di accessori.
A sostegno di tale richiesta ha prodotto la determinazione comunale con la quale è stato assegnato a
“il servizio tecnico di adeguamento degli elaborati del progetto definitivo esecutivo Controparte_11
approvato con deliberazione g.c. n° 108/2019 al fine di procedere alla nuova aggiudicazione dell'appalto” per un importo complessivo quantificato in euro 24.000,00 oneri esclusi, pari ad euro
30.451,20 oneri compresi (doc. 61 di parte convenuta), l'offerta di (doc. 62 di parte Controparte_11
convenuta) e la dichiarazione del RUP secondo la quale “i maggiori costi sostenuti dal CP_1
, a seguito della intervenuta risoluzione contrattuale, sono quantificati in € 30.451,20 ogni
[...] onere compreso e derivano dall'incarico assegnato all'operatore economico con Controparte_11
sede legale in Thiene (VI) – Via San Vincenzo, 21 - C.F. e P.IVA con Determinazione P.IVA_3
296/2022 per le spese tecniche di adeguamento degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo finalizzate alla nuova aggiudicazione dell'appalto dei lavori di completamento” (doc. 66 di parte convenuta).
Parte attrice contesta tale voce di danno segnalando che “non sarebbe stato chiarito, né specificato, per quale ragione sia stato affidato tale servizio e quale ne sia l'esigenza allegando che “in conseguenza della risoluzione stessa, non vi era alcuna effettiva esigenza tecnica che imponesse di adeguare la progettazione ai fini del completamento delle opere residue (già progettate e sufficientemente ingegnerizzate nel progetto originario)”.
Allega inoltre che, “tenuto conto del valore dell'opera e del livello di dettaglio della progettazione esecutiva già disponibile, ed in considerazione del fatto che il aveva già completato le CP_12
opere strutturali prima della risoluzione del contratto, è evidente che qualunque eventuale esigenza di
“adeguamento” degli elaborati del progetto, ove anche astrattamente sussistente, non potesse determinare un esborso di tale entità (€ 30.451,20), incongruo e abnorme per l'oggetto dell'attività richiesta. E' evidente quindi che l'Ente abbia affidato l'incarico per una superflua attività di
“adeguamento” degli elaborati del progetto in modo arbitrario e senza adeguata stima sulla congruità
pagina 37 di 41 del corrispettivo e, quindi, anche per tale ragione, tale somma non può essere riconosciuta in suo favore né posta a carico del ”. CP_12
L'oggetto dell'attività svolta da è descritta nel documento 63 di parte convenuta. Tale Controparte_11 attività concerne la “sistemazione di tutti gli elaborati grafici nei quali sono presenti parti già eseguite
e contabilizzate nell'appalto con indicazione delle opere ancora da realizzare;
Pt_3
rimodulazione dei documenti amministrativi e di computo che dovranno essere comprensivi solo delle opere ancora da realizzare”, viene inoltre precisato che il progetto non sarebbe stato modificato rispetto ai documenti approvati.
Ritiene il Collegio che le attività sopra descritte costituiscano attività necessarie - secondo un principio di regolarità causale – alla conclusione del nuovo contratto di appalto avente giocoforza ad oggetto le sole opere non realizzate.
Si tratta, infatti, di un elemento di raccordo indispensabile per integrare le pattuizioni del nuovo contratto, né la spesa, in rapporto all'importo delle opere ancora da realizzare - quantificate nell'ordine di quattro milioni di euro - sembra eccessiva.
In considerazione di quanto sopra ritiene il Collegio che ogni accertamento istruttorio sul punto, accertamento che imporrebbe l'espletamento di apposita CTU, sia superfluo dovendosi ritenere tale posta di danno provata in via indiziaria.
Quanto alla circostanza, “che i lavori di completamento aggiudicati al subentrante ammontano a €
4.687.447,96 che, sommati ai lavori eseguiti e contabilizzati alla attrice, ossia 2.105.563,99, danno un importo di 6.754.608,89 €, allorquando l'importo contrattuale con l'attrice risultava pari a
6.580.770,50 €, con un conseguente aumento di € 38.406,06, oltre IVA al 10%” come indicato da parte convenuta in comparsa di costituzione, si tratta di fatto tardivamente allegato e, pertanto, inammissibile ai fini della quantificazione del danno.
XIII. Le domande di parte attrice e di parte convenuta
Si è visto che parte attrice nelle riserve ha chiesto incrementi del compenso in conseguenza dell'incremento dei prezzi e dei costi generati dal rispetto delle misure volte a prevenire il contagio da
Codiv19.
Sotto il primo profilo si è accertato che parte attrice ha diritto alla somma di euro 18.067,93 - quali maggiori costi da riconoscere all'appaltatore in applicazione ai criteri individuati dal C.C.T. - ed alla pagina 38 di 41 somma di euro 1.755,19 - quale incremento della quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del 23/06/2020 - per il complessivo importo di euro 19.823,12.
Per contro parte convenuta ha diritto al versamento della somma di euro 30.451,20 a titolo di risarcimento del danno.
Pur in assenza di specifica domanda, è possibile la compensazione dei due crediti che trovano origine nel medesimo rapporto giuridico (c.d. compensazione impropria).
In conclusione, l'appaltatrice sarà tenuta a corrispondere alla convenuta l'importo di euro 10.628,08 a titolo di risarcimento del danno.
L'importo di cui sopra dovrà essere rivalutato di anno in anno dalla data di risoluzione del contratto stante la natura di debito di valore.
Gli interessi decorrono dalla risoluzione sulla somma di anno in anno rivalutata.
XIV. L'intervento del terzo
Con atto del 10 febbraio 2023 è intervenuta che Controparte_6
allegava di aver sottoscritto una polizza con la quale garantiva il dei danni Controparte_1 eventualmente subiti dalla stazione appaltante per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore.
Allegava la terza intervenuta che il , qualche mese dopo l'adozione della Controparte_1
determina di risoluzione del contratto di appalto, le aveva inoltrato, per conoscenza, la richiesta di risarcimento danni inoltrata all'appaltatrice mentre quest'ultima, per contro, l'aveva diffidata dall'effettuare qualsiasi tipo di pagamento denunciando le richieste del come Controparte_1
abusive illegittime ed in mala fede.
Precisava, quindi, di promuovere intervento adesivo alle domande di parte attrice e intervento autonomo rilevando, con riguardo a quest'ultimo, che le circostanze dedotte dall'attrice integravano
l'exceptio doli, che la parziale realizzazione delle opere appaltate imponeva la riduzione fino all'80% dell'importo massimo garantito (art. 103 comma 5 codice degli appalti) che la richiesta risarcitoria del non era analitica e concludendo come in epigrafe indicato. CP_1
Tanto premesso ritiene il Collegio che, nonostante la contestazione di parte convenuta, l'intervento autonomo della terza sia ammissibile sussistendo sia la legittimazione che l'interesse ad agire.
La legittimazione è comprovata dalla mera allegazione della qualifica di garante in relazione alle obbligazioni oggetto di questo giudizio.
L'interesse ad agire non presuppone l'escussione della garanzia ma consegue alla sua esistenza, pagina 39 di 41 essendo pacifico in causa che la convenuta, pur non avendo escusso la garanzia, non intende rinunciarvi.
Vi è, pertanto, evidente interesse ad agire in relazione alle domande sub I (che concerne la mera ammissibilità dell'intervento) e sub II (risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante o per eccessiva onerosità sopravvenuta) e sub IV (quantificazione delle richieste risarcitorie del che riguardando circostanze che incidono direttamente sull'an ed il quantum CP_1
della garanzia prestata.
Ritiene invece il Collegio che non ci sia interesse alla domanda subordinata di “riduzione dell'ammontare dell'importo garantito ex art. art. 103 comma 5 codice degli appalti dell'80% o del diverso minore importo che dovesse risultare anche all'esito di C.T.U. tecnica disposta in giudizio”.
L'art. 103 comma 5 prevede che la garanzia sia progressivamente svincolata “a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito” che è cosa ben diversa dalla riduzione dell'80% richiesto dalla terza intervenuta. In ogni caso la riduzione opera automaticamente “senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione”.
Tale automatismo comporta che la garante non abbia interesse ad una previa decisione sulla riduzione della garanzia essendo ella stessa tenuta a procedere alla riduzione costituendo il mancato svincolo
“inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”.
In considerazione di quanto sopra e a fronte del rigetto delle domande attoree, l'unica domanda che deve essere ancora esaminata è quella che attiene alla richiesta di dichiarazione di illegittimità e infondatezza di “qualsiasi richiesta di risarcimento danni fondata su criteri di calcolo presuntivi o forfettari”.
Il riferimento pare essere alla richiesta del di condanna dell'appaltatrice al pagamento della CP_1
penale contrattuale e il rigetto di tale domanda esime da ogni ulteriore considerazione.
XV. Spese di lite
Stante la parziale soccombenza tra tutte le parti le spese di lite possono essere compensate.
Le spese di CTU, volta, nella sostanza, a valutare le richieste di parte attrice in ordine alle quali vi è quasi sostanziale soccombenza dell'attrice, devono essere poste a carico di parte attrice e terza pagina 40 di 41 intervenuta per tre quarti;
l'ulteriore quarto viene posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa così giudica: accerta che parte attrice ha diritto alla corresponsione della somma di euro 19.823,12 quali maggiori costi da riconoscere all'appaltatore in applicazione ai criteri individuati dal C.C.T. e quale incremento della quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del 23/06/2020; liquida il danno riportato da parte convenuta, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, in euro 30.451,20; in considerazione di quanto sopra accertato e liquidato, condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta, a titolo di risarcimento danni, la minor somma di euro 10.628,08, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
dispone la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa;
pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico di parte attrice e terza intervenuta per ¾ e in capo a parte convenuta per ¼.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15156/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALTOMARE UGO e dell'avv. ALESSANDRO BONANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALTOMARE UGO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEZZI DOMENICO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BEZZI DOMENICO
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
FORMICOLA VINCENZO MARIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FORMICOLA
VINCENZO MARIA
pagina 1 di 41 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
In via principale
I. per quanto rappresentato nel presente atto di citazione e in accoglimento della domanda I, accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia della risoluzione del contratto di appalto disposta dal convenuto , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, con Determina n. 242 del 17.06.2022 adottata nei confronti dell'attore Parte_2
in proprio e quale capogruppo del RTI costituito con in quanto
[...] Controparte_3 carente dei necessari presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne, ove occorra, la disapplicazione e, conseguentemente, dichiarare lo stesso atto privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, con effetti caducatori anche in ordine ad ogni richiesta risarcitoria formulata dal sul presupposto di tale atto, e con adozione di ogni conseguente Controparte_1
statuizione accertativa, dichiarativa e di condanna anche per le somme indicate nei successivi punti;
II. per quanto rappresentato nel presente atto di citazione e in accoglimento della domanda II, accertare, dichiarare e disporre la risoluzione del Contratto di appalto Rep. n. 1804 del 23.07.2020 per grave inadempimento del committente , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453, 1455 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e, per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, al risarcimento del danno subito dall'attore in Parte_3
Cont proprio e quale capogruppo del ostituito con a causa dell'inadempimento Controparte_3 del in misura pari almeno al decimo dell'importo delle opere non eseguite per un importo pari CP_1 ad almeno € 358.016,52 nonché al risarcimento del danno arrecato all'immagine, alla reputazione e alla qualificazione professionale dell'attore in proprio e quale Parte_1
Cont capogruppo del costituito con da determinarsi anche mediante Controparte_3
l'applicazione dell'art. 1226 c.c., e comunque in misura non inferiore ad € 650.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi (D.Lgs. 231/02) e rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
pagina 2 di 41 III. In via subordinata, per quanto rappresentato nel presente atto di citazione e in accoglimento della domanda III, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, sussistevano i presupposti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, e conseguentemente: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.; - in ogni caso accertare e dichiarare, anche per tale ragione, l'infondatezza e/o l'invalidità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia della risoluzione del contratto di appalto disposta dal CP_1
con determina n. 242 del 17.06.2022 adottata nei confronti del CP_1 Parte_3
Cont
in proprio e quale capogruppo del ostituito con e, per l'effetto,
[...] Controparte_3
disporne la disapplicazione e, conseguentemente, dichiarare lo stesso atto privo di qualsivoglia validità
e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, con effetti caducatori anche in ordine ad ogni richiesta risarcitoria formulata dal sul presupposto di tale atto;
con adozione di ogni Controparte_1
conseguente statuizione accertativa, dichiarativa e di condanna.
IV. In ogni caso, ed indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande:
a. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.1 pari ad € 1.324.414,04 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con
[...]
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
b. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.2 pari ad € 35.732,07 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai pagina 3 di 41 sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
c. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.4 pari ad € 52.504,47 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
d. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.5 pari ad € 255.390,15 salvi e riservati successivi aggiornamenti.
Per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore del in persona del Parte_3
Cont legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con Controparte_3
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
e. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.6 pari ad € 36.250,97 salvi e riservati successivi aggiornamenti.
pagina 4 di 41 Per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore del in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell'RTI costituito con Controparte_3
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
f. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.7 pari ad € 930.231,02 salvi e riservati successivi aggiornamenti.
Per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento della predetta somma in favore del in persona del Parte_3
Cont legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con Controparte_3
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge;
g. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.8 pari ad € 143.359,73 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
pagina 5 di 41 h. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.9 pari ad € 29.171,51 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
i. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.11 pari ad € 5.477,71 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
[... Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' costituito con ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge;
l. accertare e dichiarare il diritto del in proprio e in qualità di Parte_3
Cont mandataria dell' costituito con in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di cui alla Riserva n.12 pari ad € 140.259,29 salvi e riservati successivi aggiornamenti. Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma in favore del Parte_3
Cont in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo dell' ostituito con
[...]
ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia determinata anche in Controparte_3 via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il pagina 6 di 41 tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed
IVA se dovuta come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: La deducente difesa indica sin da ora di volersi avvalere della prova per testi con riserva di indicare e capitolare le relative circostanze di fatto, nonché i nominativi dei testimoni nelle successive memorie di rito, nonché di avvalersi di richiesta di CTU, ordine di esibizione e interrogatorio formale. Con ogni più ampia riserva nel merito e salvezza di ulteriori mezzi istruttori.
Per parte convenuta:
Contrariis reiectis, con vittoria di spese e compensi di causa, voglia l'Ill.Mo Tribunale adito:
- in via principale e nel merito: accertata la legittimità e liceità della risoluzione del contratto disposta dal per grave inadempimento contrattuale dell'attrice, rigettare tutte le domande Controparte_1
formulate nei confronti del in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via principale e nel merito: dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di intervento, tanto adesivo quanto autonomo, proposto dall'interveniente CP_2
- in via riconvenzionale, nel merito: accertata la legittimità e liceità della risoluzione del contratto disposta dal per grave inadempimento contrattuale dell'attrice, condannarsi la Controparte_1
al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal a causa del predetto CP_5 CP_1 CP_1
inadempimento contrattuale. Nello specifico chiedersi la condanna di parte attrice:
a) al risarcimento del danno cagionato dal grave danno maturato dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di intervenuta risoluzione del contratto;
tale danno viene quantificato nel 10% dell'importo contrattuale, ossia 658.077, oltre IVA, o, subordinatamente, si chiede la relativa quantificazione in via equitativa, ex art.1226 c.c.;
b) al risarcimento del danno cagionato dalle spese tecniche sostenute per la progettazione relativa al completamento dei lavori da parte di terza Ditta, in sostituzione di parte attrice, ammontanti ad €
30.451,20 oneri previdenziali e IVA 22 % compresi.
c) al risarcimento dei danni di immagine e reputazionali subìti dal a causa Controparte_1 dell'abbandono unilaterale del cantiere da parte dell'attrice fino alla data di risoluzione del contratto per relativo inadempimento;
pagina 7 di 41 d) in forma generica ed in futuro, al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale futura decadenza dei contributi pubblici riconosciuti al per la realizzazione dell'intervento in vertenza. CP_1
Il tutto, con rivalutazione ed interessi, anche moratori ove spettanti. Con vittoria di spese e compensi nei confronti di entrambe le controparti costituite in giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, nonché con rimborso del contributo unificato versato per la domanda riconvenzionale.
Per parte terza intervenuta: chiede che il Tribunale di Brescia voglia così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare ammissibile l'intervento.
2. In adesione alle difese svolte dall'attrice, accogliere le domande da parte attrice da cui deriva l'annullamento e lo svincolo della polizza KL012129/DE.
3. In via subordinata, in caso di rigetto totale o parziale delle domande formulate dal Parte_1
previa verifica dei SAL realizzati rispetto ai lavori appaltati, ridurre l'ammontare
[...] dell'importo garantito ex art. art. 103 comma 5 codice degli appalti dell'80% o del diverso minore importo che dovesse risultare anche all'esito di C.T.U. tecnica disposta in giudizio.
4. Sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate dall'attrice dichiarare illegittima ed infondata qualsiasi richiesta di risarcimento danni fondata su criteri di calcolo presuntivi o forfettari;
5. Riservata ogni richiesta istruttoria nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice allegava che parte convenuta, con determinazione n. 127 del 09.06.2020, aveva disposto, in favore delle imprese
[...]
e - in raggruppamento temporaneo d'imprese -, Parte_2 Controparte_3
l'aggiudicazione dell'appalto pubblico per la “realizzazione della nuova scuola primaria”, per un importo di € 6.580.770,50 oltre IVA, alla quale era seguita la sottoscrizione del contratto di appalto in data 23 luglio 2020.
Allegava che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, erano sorte “complesse problematiche esecutive, non imputabili all'appaltatore, che riguardavano, tra l'altro, i gravi fenomeni inflattivi e di indisponibilità dei materiali da costruzione conseguenti alla diffusione della pandemia del virus Sar-
pagina 8 di 41 Cov-19” tali da determinare una “situazione di grave ed intollerabile squilibrio sinallagmatico, totale stravolgimento delle finalità del contratto, condizioni di esecuzione in perdita ed eccesiva onerosità sopravvenuta”, che impedivano la prosecuzione dei lavori.
Tra le problematiche sorte in corso di esecuzione, parte attrice evidenziava l'emersione di diverse difficoltà nella realizzazione delle fondamenta e del reperimento della lana di roccia, che imponevano l'esecuzione di rilevanti varianti, approvate dal RUP e dalla direzione lavori. Allegava, inoltre, che, a causa delle intervenute difficoltà di reperibilità dei materiali nonché degli aumenti dei prezzi dovuti prima allo scoppio della pandemia globale e, successivamente, al conflitto in Ucraina, aveva presentato alla Direzione Lavori un prospetto di costi extra - quantificato con preventivi aggiornati - al fine di valutare una perizia di variante per maggiore onerosità idonea a ripristinare l'equilibrio contrattuale.
Oltre a ciò, parte attrice allegava di aver formulato ed iscritto, numerose riserve inerenti, anche (ma non solo) al tema dell'abnorme rincaro dei materiali e dei costi esecutivi che aveva squilibrato enormemente il sinallagma contrattuale.
In particolare, all'atto della sottoscrizione del primo stato di avanzamento lavori (SAL I), parte attrice allegava di aver iscritto n. 5 riserve, chiedendo complessivamente il ristoro di euro 1.483.387,67 oltre
IVA, petitum questo modificato diverse volte, prima in sede di sottoscrizione del SAL II poi in sede di sottoscrizione del SAL III, dove aggiungendo le riserve nn. 9 e 10 chiedeva il maggior importo di euro
2.551.271,63 ed infine in occasione della sottoscrizione del SAL IV, emesso e sottoscritto in data
13/07/2022, dove, confermando ed aggiornato le riserve iscritte in occasione del precedente SAL ed iscrivendo le riserve nn. 11 e 12 chiedeva un ristoro complessivo di euro 2.952.790,96 oltre IVA come per legge.
Allegava, inoltre, che in data 9 novembre 2021 era stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico
(CCT), dotato di poteri di arbitrio, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020 a cui era stato richiesto di esprimersi sulle intervenute variazioni dei prezzi avendo ella registrato una variazione media di aumento dei prezzi pari al 59%, corrispondenti ad euro 3.179.217,66, di cui chiedeva il 50%.
Allegava che, in data 20 aprile 2022, il Collegio Consultivo tecnico, investito dei relativi poteri decisionali, aveva riconosciuto, a causa dei mutamenti intervenuti, in coerenza con le previsioni di cui ai decreti ministeriali, il necessario aumento dei prezzi “in relazione alle nuove indicazioni di cui al prezziario Lombardia 2022, con aumento dei prezzi rispetto a quelli indicati dal progettista nel computo del progetto esecutivo, desunti dal prezziario Lombardia 2019. Il tutto soggetto al ribasso economico offerto in gara dall'appaltatore pari al 30,136%”.
pagina 9 di 41 Lamentava il mancato rispetto di parte convenuta della determinazione del Collegio Consultivo
Tecnico avendo la stessa previsto una quantificazione dei maggiori costi “largamente sottostimata e comunque in maniera dissonante” rispetto alle indicazioni stabilite dal CCT.
Allegava, inoltre, che parte convenuta, dopo aver formulato al Collegio Consultivo Tecnico richiesta di emissione di parere in merito all'ipotesi di risoluzione consensuale del contratto in applicazione dell'art. 5 del D.L. 76/2020, aveva chiesto alla Direzione Lavori di procedere alla contestazione degli addebiti all'appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 asserendo un grave adempimento dell'appaltatore.
Lamentava che, nelle more della determinazione del Collegio, parte convenuta aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, ignorando le controdeduzioni da ella formulate a mezzo PEC del 3.6.2022 e attivandosi successivamente per la riscossione della polizza inerente all'anticipazione del prezzo del contratto.
Lamentata l'arbitraria risoluzione del contratto di appalto, chiedeva, in via principale, la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante con condanna al risarcimento del danno, in via subordinata, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e, in ogni caso, la condanna di parte convenuta al pagamento delle riserve avanzate in corso di esecuzione dell'appalto, anche ex art. 2043 cod. civ. nonché ex art. 2041 cod. civ.
Si costituiva in giudizio il che, contestando le argomentazioni attoree, Controparte_1 giustificava l'intervenuta risoluzione contrattuale rappresentando l'accumulo di gravi ritardi di parte attrice nell'esecuzione dei lavori, dovuti all'abbandono unilaterale dei lavori per originaria inadeguatezza della offerta economica, caratterizzata da un ribasso del 30,136% “evidentemente, ab origine, priva di serietà e formulata al solo fine di aggiudicarsi la gara”.
Lamentava, pertanto, l'abbandono del cantiere, la mancata presentazione di un cronoprogramma aggiornato, la mancata pianificazione delle attività impiantistiche e la mancata presentazione dei disegni di cabina.
Contestava la sussistenza di un obbligo alla rinegoziazione delle condizioni del contratto di appalto pubblico a seguito del fenomeno inflattivo allegato dall'attrice e rilevava, in ogni caso, che il CCT si era espresso sull'argomento con determinazione avente valore di lodo irrituale e che la determinazione era stata correttamente adempiuta da ella stazione appaltante.
Sottolineava l'incompetenza del Collegio Consultivo Tecnico a verificare “la sussistenza dei
pagina 10 di 41 presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice” stante la natura del provvedimento di risoluzione quale “esercizio di un diritto soggettivo di natura contrattuale e non di potere autoritativo”.
Chiesto il rigetto delle domande attoree formulava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni per il ritardo conseguente l'intervenuta risoluzione, per le spese tecniche necessarie al completamento dei lavori da parte di ditta terza, per il danno di immagine e reputazione subito nonché per il potenziale futuro danno derivante dalla decadenza dei contributi pubblici riconosciuti al CP_1
Interveniva in giudizio , in qualità di garante del Controparte_6
corretto adempimento del contratto di appalto, che, associandosi di fatto alla prospettazione di parte attrice, chiedeva, in via principale, l'accoglimento delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione dell'importo garantito ex art. 103 comma 5 del codice degli appalti dell'80% o del diverso minore importo risultante da CTU e, sempre in via subordinata, il rigetto della domanda risarcitoria posta da parte convenuta in quanto “illegittima ed infondata … fondata su criteri di calcolo presuntivi o forfettari”.
All'esito dell'espletamento della CTU e del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
I. Lo svolgimento del rapporto contrattuale: le perizie in variante
Lo svolgimento del rapporto contrattuale è ricostruibile nei termini che seguono alla luce della documentazione prodotta, vagliata anche dalla consulente.
Come si legge nell'introduzione dell'atto di citazione, il , con Determinazione n. Controparte_1
127 del 09.06.2020, ha disposto in favore delle imprese Controparte_7
in raggruppamento temporaneo d'imprese, l'aggiudicazione dell'appalto Controparte_3 pubblico per la “realizzazione della nuova scuola primaria”, per un importo di € 6.580.770,50 oltre
IVA, già al netto del ribasso d'asta pari al 30,96%.
Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 23.07.2020.
L'appaltatrice ha dato avvio all'esecuzione dell'appalto in data 24.08.2020, a seguito della consegna dei lavori.
pagina 11 di 41 Il termine dei lavori (della durata stabilita in contratto di 730 giorni) era previsto per il 23 luglio 2022.
In concomitanza con i lavori di scavo per l'esecuzione delle fondazioni, la direzione dei lavori ha richiesto alla Stazione Appaltante di redigere una variante suppletiva finalizzata alla necessità di procedere ad un consolidamento del terreno.
La perizia è stata approvata con determinazione n. 411 del 27.11.2020 ed ha previsto una proroga dei termini di esecuzione di 30 giorni ed oneri aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 37.433,56
(doc. 19 di parte convenuta).
La variante aveva ad oggetto (come sinteticamente riassunto dalla CTU) le seguenti macrolavorazioni: posa di geocomposito, sistemazione e compattamento a strati, fornitura di misto stabilizzato, prove su piastra.
La consulente evidenzia che tale variante è stata accettata dalla appaltatrice senza osservazioni.
In data 12 febbraio 2021, su proposta dell'appaltatrice condivisa dalla direzione lavori, veniva approvata determinazione n. 33 del 12.02.2021, una variante migliorativa che non prevedeva né proroga dei termini di esecuzione dei lavori né modifica dell'importo dei lavori.
Con determinazione 260 del 29 giugno 2021 (doc. 20 di parte convenuta) su richiesta della DL è stata approvata la seconda perizia in variante in corso d'opera per variazioni inerenti esclusivamente i costi
COVID da riconoscere all'impresa in relazione al SAL I, costi calcolati per il periodo di tempo compreso dalla consegna lavori alla data del 28.05.2021.
Tale perizia non ha previsto nessuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori ed ha previsto un incremento del compenso per oneri relativi alla sicurezza per euro 21.949,20.
La consulente evidenza che tale determina è stata accettata dall'appaltatrice senza riserve.
Con determinazione n. 317 del 25 agosto 2021 (doc. 21 di parte convenuta) è stata approvata la terza perizia in variante che non ha previsto nessuna proroga dei termini di esecuzione dei lavori.
La perizia aveva ad oggetto oneri per costi ID, non prevedeva proroga dei termini ma solo un incremento del compenso per euro 16.158,81.
La consulente ha verificato che tale determinazione è stata accettata con osservazioni dall'appaltatrice.
pagina 12 di 41 Con determinazione n. 93 del 11.03.2022 (doc. 23 di parte convenuta) è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera n. 5 (in realtà antecedente alla n. 4). Anche tale perizia suppletiva riguardava esclusivamente i costi sostenuti per contrastare l'emergenza COVID-19 nel periodo dal 31.07.2021 al 18.02.2022. La perizia non ha previsto la proroga dei termini.
La consulente ha verificato che tale determinazione è stata accettata con osservazioni dall'appaltatrice.
La perizia di variante n. 4 è stata approvata con determinazione n. 219 del 07.06.2022 e ha previsto una proroga dei termini di esecuzione dei lavori di 90 (novanta) giorni con incremento del compenso di euro 83.344,08 al netto del ribasso d'asta.
L'appaltatrice ha sottoscritto la variante con osservazioni (cfr. doc. 11 bis di parte attrice).
All'esito delle perizie di cui sopra il termine ultimo per l'esecuzione delle opere scadeva il 22 dicembre
2022.
Come accertato dalla CTU dalla documentazione di cantiere emerge che, dopo il 02.02.2022, l'impresa ha sospeso ininterrottamente i lavori, pertanto lo “Stato di consistenza” redatto il 23.06.2022 riporta le quantità e l'importo economico dei lavori eseguiti già alla data del 02.02.2022 che restano invariati sino al 23.06.2022.
In particolare, al 23.06.2022 risultavano eseguite le opere meglio descritte alle pagine 29 e seguenti della relazione della CTU che corrispondono, in termini economici, a circa il 30% delle opere appaltate.
II. Lo svolgimento del rapporto contrattuale: gli stati avanzamento lavori (SAL) e le riserve
In data 24 settembre 2020, la stazione appaltante chiedeva il pagamento dell'anticipazione per un importo pari ad euro 1.316.154,10, IVA esclusa, che veniva corrisposta per tale importo (cfr. doc.7, 8 e
9).
In corso d'opera (nel periodo compreso tra il 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022) venivano emessi 4 stati avanzamento lavori (cfr. doc. 12, 13 e 15 di parte attrice che contengono i SAL 1, 2 e 4 e i documenti prodotti sub doc. 14 che contengono i documenti contabili allegati al SAL 3) tutti sottoscritti con riserve successivamente esplicitate (cfr. doc. 12 bis, 13 bis, 14 bis e 15 bis di parte attrice).
Le riserve, 13 in tutto, verranno analizzate nel successivo paragrafo X.
pagina 13 di 41 III. La determinazione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
In conformità agli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, veniva costituito il Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
In data 7 marzo 2022 l'appaltatrice formulava un quesito al CCT con il quale evidenziava un incremento dei prezzi delle lavorazioni e segnalava altresì “una variazione media di aumento del
59,16%, che per l'eccedenza oltre il 10%, sull'importo in appalto (al netto del ribasso) di €
6.466.829,28, corrisponde ad € 3.179.217,66.” (cfr. doc. 16 di parte attrice). L'appaltatore chiedeva pertanto il riconoscimento del 50%, pari ad € 1.589.608,83.
In conformità alle disposizioni disciplinati l'attività del CCT questi rispondeva con la determinazione nr. 1 del 20 aprile 2022 che accoglieva l'istanza di rideterminazione dei prezzi senza effettuare il conteggio ma fornendo indicazioni alle parti per la sua quantificazione (cfr. doc. 20 di parte attrice).
La stazione appaltante, con la determinazione 193 del 19 maggio 2022, quantificava in euro 173.354,70 la revisione prezzi dovuta in conseguenza della determinazione del CCT (cfr. doc. 47, 48 e 49 di parte convenuta).
L'appaltatrice contestava tale quantificazione senza formulare un calcolo alternativo (cfr. doc. 21 di parte attrice).
IV. Le ulteriori richieste presentate al CCT dalle parti
Il Comune, il 19 maggio 2022, chiedeva al CCT un parere facoltativo sull'opportunità di risolvere il contratto.
Con tale richiesta la stazione appaltante, lamentata l'inottemperanza dell'appaltatrice all'ordine di servizio nr. 5, chiedeva al CCT “parere in merito all'opportunità di risolvere il contratto con
l'appaltatore, in deroga all'art. 108 commi 3 e 4 del D. Lvo 50/2016 in quanto ricorrono ampiamente le condiziono previste dall'art. 5 comma 5 della legge 120/2020 (ritardo nell'esecuzione dei lavori)”
(doc.50 di parte convenuta).
Con comunicazione del 30.5.2022 il C.C.T. convocava le parti per una riunione telematica fissata per il successivo 6 giugno 2022 (doc. 23 di parte attrice).
In data 31 maggio il Comune, precisato di aver ripensato al percorso procedurale “per addivenire all'eventuale risoluzione contrattuale in danno dell'impresa esecutrice ed intendendo rinunciare alla risoluzione in deroga agli articoli 108 commi 3 e 4” comunicava di voler ritirare la richiesta di parere
(cfr. doc.51 di parte attrice).
pagina 14 di 41 Dalla lettura del doc. 52 di parte convenuta (con la quale il CCT dava atto della risoluzione del contratto di appalto e della conseguente cessazione della propria attività) si evince che l'appaltatrice, in data 3 giugno 2022, aveva sottoposto altro quesito al CCT avente ad oggetto le riserve.
Infatti, il provvedimento del CCT indica come oggetto il “quesito sottoposto al CCT dal
[...] con comunicazione PEC del 3 giugno 2022”. Parte_1
Sempre da tale documento di evince che anche la riunione del 6 giugno 2022, tenutasi innanzi al CCT, aveva ad oggetto tale quesito (cfr. doc. 26 di parte attrice).
Nel verbale di tale riunione è riportato che, nel corso della stessa, l'appaltatore aveva dichiarato che l'appalto non era più eseguibile per il venir meno dell'equilibrio contrattuale originario a seguito dell'aumento dei prezzi e che i componenti del Collegio avevano, conseguentemente, invitato le parti a valutare se era possibile trovare un accordo che consentisse di giungere alla ultimazione dei lavori ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. I componenti del Collegio dichiaravano inoltre di non essere in possesso “… della documentazione completa (il testo delle riserve)” riservandosi di fissare un ulteriore incontro all'esito della trasmissione della documentazione.
Il successivo 15 giugno 2022, ricevuta la documentazione, si teneva un ulteriore incontro, all'esito del quale il CCT si riservava di indicare i termini entro i quali le parti avrebbero potuto presentare delle memorie di osservazione sul testo delle riserve.
Con comunicazione del 16 giugno il C.C.T. indicava tali termini nel 21 giugno 2022 per le memorie e nel 27 giugno 2022 per le repliche (doc. 27 e 28 di parte attrice).
Alla riunione del 7 luglio 2022 il CCT dichiarava la cessazione del proprio operato a fronte della dichiarazione di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante intervenuta nelle more.
Deve pertanto sin da ora osservarsi che, contrariamente a quanto sembra implicitamente prospettare parte attrice, il parere al CCT chiesto il 19 maggio dalla stazione appaltante aveva ad oggetto non un'ipotesi di risoluzione consensuale ma una risoluzione in danno dell'appaltatrice a seguito dell'allegato suo grave inadempimento e che gli incontri tenutisi davanti al CCT dal giugno 2022 avevano ad oggetto il solo parere formulato dall'appaltatrice con riguardo al contenuto delle riserve e non la risoluzione del contratto dovendosi interpretare l'invito del CCT a “a valutare se era possibile trovare un accordo che consentisse di giungere alla ultimazione dei lavori ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale” un mero suggerimento al fine di una definizione transattiva o comunque consensuale della vicenda.
pagina 15 di 41 V. La risoluzione del contratto ex art. 108 D. Lvo 50/2016
Con comunicazione del primo giugno 2022 il Comune formulava la contestazione degli addebiti di cui all'art.108, co.3, del d.lvo n. 50 del 2016 (doc. 27), all'appaltatrice contestando:
- la totale assenza di attività lavorativa in cantiere negli ultimi 90 giorni con abbandono del cantiere deciso in via unilaterale dall'Impresa;
- la mancata presentazione di un cronoprogramma aggiornato;
- la mancata pianificazione delle attività impiantistiche;
- la mancata presentazione dei disegni di cabina.
Assegnava, pertanto, un termine di 15 giorni per fornire le proprie controdeduzioni, assumendo la contestazione degli addebiti, per forma e contenuto, la natura di avvio del procedimento di risoluzione del contratto ex art. 108 del codice dei contratti (cfr. doc. 27 di parte convenuta).
L'appaltatrice rispondeva con la missiva del 3 giugno 2022.
Il Comune, acquisita la relazione particolareggiata della Direzione Lavori e la relazione riservata del
Rup, entrambe nel senso di chiedere al Comune di disporre la risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta a causa dei plurimi ritardi (253 giorni), disponeva la risoluzione del contratto del 17 giugno 2022 (doc. 29, 30 e 31 di parte convenuta).
La risoluzione determinava la risoluzione del contratto “…PRESO ATTO della mancata presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP da parte dell'aggiudicatario in ordine alla contestazione degli addebiti …. CONSIDERATO CHE: • l'Impresa non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali in relazione a tutte le circostanze riportate nella contestazione degli addebiti a firma D.L., agli atti nostro
Prot. 12518/2022, da intendersi quivi integralmente richiamata, ovverosia: - Totale assenza di attività lavorativa in cantiere negli ultimi 90 giorni con abbandono del cantiere deciso in via unilaterale dall'impresa; - Mancata presentazione di un cronoprogramma aggiornato con evidenza dei tempi di realizzazione dell'opera e della pianificazione dell'approvvigionamento dei materiali come richiesto negli ordini di servizio n°4 del 10.11.2021 e n°5 del 10.02.2022; - Mancata pianificazione delle attività impiantistiche resa evidente dall'assenza di comunicazione dei soggetti incaricati di realizzare gli impianti e dall'assenza della presentazione delle schede materiali propedeutiche all'inizio delle opere, ripetutamente richieste dalla da settembre 2021; - Mancata presentazione dei disegni di cabina CP_8
MT/BT per approvazione D.LL. al fine di procedere con l'ordine del manufatto, visti anche i tempi di autorizzazione ed allaccio necessari al distributore…”.
pagina 16 di 41 VI. La contestata legittimità della risoluzione ex art. 108 D. Lvo 50/2016
Così ricostruito il complesso sviluppo del rapporto contrattuale negli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione, è possibile passare ad esaminare le domande di parte attrice volte alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dalla controparte e, nel contempo, alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante.
Parte attrice, nella sostanza, rileva vizi formali nella procedura di risoluzione, in quanto la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto delle osservazioni all'intimazione di adempimento, e lamenta l'elusione delle competenze del CCT.
Contesta, inoltre, la sussistenza e comunque la gravità dell'inadempimento allegato, ritenuto conseguenza esclusivamente dello squilibrio economico venutosi a creare a seguito dell'incremento dei prezzi conseguente la pandemia e il conflitto russo/ucraino.
a) Le osservazioni all'intimazione
Parte attrice allega che, nella determina di risoluzione del contratto, si dà atto della mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'aggiudicatario in ordine alla contestazione degli addebiti mentre le stesse sarebbero state presentate con la missiva del 3 giugno 2022.
La contestazione è infondata.
L'appaltatrice, a seguito della contestazione della D.L. del primo giugno 2022 ha inoltrato la missiva datata 3 giugno 2022 riportante, quale oggetto, “…Riscontro nota del RUP prot. n. 12404 del Con 31/05/2022 e successiva contestazione degli addebiti della n data 01/06/2022”.
In tale nota, dopo aver stigmatizzato il comportamento del RUP, che in un primo momento aveva chiesto il parere del CCT per la risoluzione per poi decidere di agire con altra procedura, aver ribadito
Co l'incremento dei prezzi e lamentata la non corretta quantificazione, ad opera della , dell'incremento del compenso come indicato dal CCT, l'appaltatrice così scriveva: “Relativamente, poi, alla contestazione degli addebiti ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016 da parte del Direttore dei lavori ci si astiene al momento dal controdedurre in attesa dell'eventuale risposta da parte del
CCT riservandosi se del caso di fornire le proprie osservazioni…” (cfr. doc. 28 di parte convenuta).
È, pertanto, stata la stessa appaltatrice a rappresentare che la nota inoltrata non conteneva le richieste controdeduzioni sicché, correttamente, la determina di risoluzione indica che la società appaltatrice non aveva offerto controdeduzioni.
Né ha rilievo che la stazione appaltante non abbia valutato, in sede di risoluzione, le considerazioni dell'appaltatrice in merito allo squilibrio contrattuale conseguente il fenomeno inflattivo rappresentato pagina 17 di 41 nel corso delle riunioni innanzi al CCT, oltre che, a ben vedere, nelle riserve e nella stessa missiva del 3 giugno 2022 di risposta.
È stata la stessa appaltatrice che con tale missiva, dopo aver nuovamente riproposto la questione, l'ha espressamente voluta tenere distinta dalle repliche alle contestazioni, sulle quali si era riservata di rispondere.
b) La competenza del CCT
Parte attrice allega che, a seguito della costituzione del CCT, tutte le controversie e le dispute insorte tra le parti ed afferenti all'iter realizzativo dell'opera avrebbero dovuto essere risolte dal CCT stesso e che, con atto del 19.05.2022, il RUP aveva sottoposto al CCT uno specifico quesito affinché lo stesso si pronunciasse proprio in merito all'opportunità di risolvere il contratto con l'appaltatore, in deroga all'art. 108 commi 3 e 4 del D.lvo. 50/2016.
Allega altresì che il CCT, formalmente investito dal del quesito in merito alla risoluzione del CP_1
rapporto contrattuale, si era riunito più volte e che, in base ai principi di correttezza e buona fede, oltre che per i vincoli derivanti dall'accordo alla base della costituzione del CCT, nonché in ossequio alle previsioni del D.L. n. 76/2020, l'Ente avrebbe dovuto necessariamente attendere il riscontro del CCT in merito alle questioni in discussione mentre “in modo (totalmente sorprendente, oltre che) illegittimo, contraddittorio e contrario a buona fede” aveva risolto il contratto, pur essendo ancora in corso le interlocuzioni tra le parti innanzi al CCT.
Inoltre, la risoluzione, adottata ai sensi dell'art. 108 D.lvo. 50/2016 e disposta senza che il CCT appositamente costituito si fosse ancora pronunciato, secondo parte attrice violerebbe, oltre che il generale principio di buona fede, il combinato disposto degli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 in quanto la
Stazione Appaltante non poteva dichiarare la risoluzione contrattuale prescindendo dal CCT essendo tenuta a sottoporre previamente al Collegio la possibile risoluzione contrattuale, affinché lo stesso si esprimesse con apposito parere.
Tale contestazione non può essere esaminata se non previa valutazione delle competenze del CCT nell'ambito della dichiarazione di risoluzione contrattuale come disciplinate dalla normativa applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa.
L'articolo 6 del D.L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione prevede che fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico “con i
pagina 18 di 41 compiti previsti dall'art. 5 nonché “di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto”.
In forza del disposto dell'art. 6 cit. le determinazioni del CCT assunte ai fini della “risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche” hanno valore di lodo irrituale tra le parti.
Il precedente articolo 5 prevede che il collegio consultivo tecnico debba esprimere il proprio parere in alcune specifiche ipotesi di sospensione dei lavori disposte dalla stazione appaltante (ipotesi non verificatesi nel caso in esame) nonché nei casi in cui la stazione appaltante, in presenza dei presupposti indicati dalla norma stessa, decida di risolvere il contratto in deroga all'art. 108 D. Lvo 50/16.
Nello specifico l'art. 5 comma 4 del D.L. cit. prevede che “Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'art. 108 commi 3 e 4 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità….”
Ciò posto ritiene il Tribunale che tale norma non possa essere interpretata quale deroga necessaria alla procedura di risoluzione dell'art. 108 D. Lvo e quindi, quale unica ipotesi di risoluzione di diritto di cui possa avvalersi la P.A. in caso di costituzione del CCT.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza menzionata da parte convenuta, pur in un inciso, ritiene che la norma non sia applicabile alle ipotesi di risoluzione per inadempimento, sottolinea infatti che“…il collegio consultivo tecnico previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n.
120 del 2020, interviene con funzione consultiva nelle sole ipotesi previste dall'art. 5, comma 1, lett. a)
– d), tra le quali non rientra quella del grave inadempimento dell'appaltatore ad obblighi contrattuali
(quali quelli contestati nel caso di specie), nonché nell'ipotesi dello stesso art. 5, comma 4, quando “la prosecuzione dei lavori … non possa procedere con il soggetto designato” (la cui interpretazione preferibile, malgrado l'inciso “per qualsiasi motivo”, induce ad escludere la fattispecie della risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore)….” (cfr. Consiglio di Stato sentenza 4650/22), interpretazione, peraltro, condivisa da questo Collegio.
pagina 19 di 41 La norma è stata introdotta nell'ambito delle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (così il titolo del decreto-legge) e, in questo testo, pare finalizzata a normare le ipotesi di impossibilità oggettiva (assoluta o relativa) di prosecuzione dei lavori, non già a derogare alla normativa generale di cui all'art. 108 cit. nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non sia impossibile ma sia, quantomeno nella prospettazione della P.A. - la cui correttezza dovrà essere vagliata in sede giudiziale -, conseguenza del “mero” inadempimento dell'appaltatore.
Così interpretata la norma deve escludersi che la stazione appaltante, a fronte dell'allegato inadempimento, fosse tenuta ad acquisire il parere del CCT per poi risolvere il contratto “in deroga” all'art. 108 cit.
Né può ritenersi che il comportamento della stazione appaltante sia contrario a buona fede per non aver atteso la decisione del CCT in merito alle riserve.
Riscostruite correttamente le tempistiche delle richieste formulate dalle parti al CCT, si osserva che la stazione appaltante ha formulato le contestazioni, instaurando il procedimento per la risoluzione del contratto, in data primo giugno 2022, mentre il parere al CCT, con riguardo alle riserve, è stato chiesto dall'appaltatrice solo in data 3 giugno 2022, successivamente al ricevimento delle contestazioni;
sicché,
a ben vedere, è stata l'appaltatrice che, a fronte dell'avvio del procedimento di risoluzione, ha adito il
CCT il cui parere, come già visto, non era obbligatorio nel caso in esame.
Né può ritenersi contrario al generale principio di buona fede la decisione della stazione appaltante di risolvere il contratto in pendenza della determinazione del CCT successivamente adito dalla controparte.
Come si vedrà, ad esclusione della prima riserva che concerne aspetti tecnici (che è ben dubbio possa avere rilevanza causale con l'interruzione dei lavori che è il principale addebito contestato) gran parte delle riserve concernono l'incremento dei prezzi conseguenti il fenomeno inflattivo sul quale, peraltro, il CCT si era già espresso.
c) La gravità dell'inadempimento
Gli inadempimenti lamentati dalla stazione appaltante e in conseguenza dei quali questa ha deliberato la risoluzione non sono stati oggetto di specifica contestazione ad opera dell'appaltatrice che pare giustificare la contestata interruzione dei lavori a fronte: della pendenza del procedimento innanzi al
CCT; di anomalie sulla perizia di variante n. 4 redatta della D.L.; del sopravvenuto conflitto bellico in
Ucraina “che innegabilmente ha incrementato la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime
pagina 20 di 41 e che ha determinato un palese squilibrio contrattuale (situazione che onerava l'Ente di aggiornare in buona fede le condizioni contrattuali oggettivamente necessarie per rimettere l'appaltatore in condizione di proseguire le lavorazioni)” e più, in generale, della sopravvenuta onerosità della propria prestazione a causa di circostanze sopravvenute sì da imporre la rinegoziazione negata dalla stazione appaltante.
Quanto ai primi profili si osserva che alcuna norma prevede che il ricorso al CCT autorizzi la sospensione dei lavori e che, come precisato dal CTU nelle risposte alle osservazioni delle parti “Le lavorazioni previste nella Perizia n. 4 non hanno riguardato opere aggiuntive, ma principalmente modifiche di materiali e/o diversi componenti edilizi/particolari costruttivi, il tutto per un importo complessivo di € 83.344,08 (al netto del ribasso d'asta)”, sicché deve escludersi che, in rapporto alle opere complessive oggetto di appalto abbiano una rilevanza tale da determinare l'abbandono del cantiere.
Quanto al confitto in Ucraina lo stesso è iniziato in data 24 febbraio 2025, dopo l'interruzione dei lavori risalente ai primi giorni del mese.
Quanto al dovere di rinegoziare le condizioni economiche, come anticipato, in tesi di parte attrice, a fronte dell'incremento dei prezzi, da ella quantificato nel 59,16%, la stazione appaltante sarebbe stata tenuta a rinegoziare le condizioni economiche in base al principio di buona fede e correttezza sicché
l'interruzione dei lavori pare, in sua tesi, dover trovare giustificazione in tale emergenza.
Parte convenuta, per contro, salvo il rispetto della normativa, anche emergenziale, in tema di revisione dei prezzi, ed evidenziato che il parere del CCT, adito sul tema, ha valore di lodo irrituale, contesta che l'applicazione del principio di buona fede possa imporre o anche solo autorizzare la stazione appaltante alla rinegoziazione e ciò in considerazione della natura pubblica delle risorse e del rispetto del principio della par condicio con riguardo alla precedente gara di appalto.
Vi è pertanto da chiedersi se, nel caso in esame, vi fosse l'obbligo per la pubblica amministrazione, in conformità del principio generale della buona fede, di rinegoziare le condizioni economiche contrattuali.
Il D. Lgs 36/2023, non applicabile ratione temporis al contratto in esame, ha statuito il c.d. principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale mediante la rinegoziazione del contratto e la revisione dei prezzi. Nello specifico l'art. 9 statuisce che “Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato
e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che
pagina 21 di 41 non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta” mentre l'art. 60 prevede l'obbligatorietà dell'inserimento nel contratto di clausole di revisione del prezzo.
Tali norme, che paiono essere state introdotte a seguito delle note problematiche insorte in corso di evento pandemico, e che, nel loro insieme, riprendono alcuni aspetti della legislazione emergenziale, ad avviso di parte attrice costituirebbero, nella sostanza, non un novum ma la trasposizione normativa del principio di buona fede applicabile anche al contratto per cui è causa.
Ciò posto si osserva che, in ogni caso, secondo la normativa attualmente in vigore, l'obbligo della P.A. di procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede sussiste nel caso in cui l'alterazione originaria dell'equilibrio contrattuale sia conseguenza della sopravvenienza di
“circostanze straordinarie e imprevedibili”.
Nel caso in esame, come ben evidenziato dalla CTU, il contratto è stato concluso nel luglio del 2020, quando la pandemia si era già pienamente manifestata, mentre il conflitto russo ucraino è scoppiato il
24 febbraio del 2022, quando l'appaltatrice era già inadempiente, avendo abbandonato il cantiere il precedente 2 febbraio.
Sicché non può ritenersi che tali eventi, che in tesi di parte attrice avrebbero determinato lo squilibrio contrattuale, siano circostanze imprevedibili (quanto alla pandemia) o in nesso di causa con l'inadempimento (quanto al conflitto bellico).
Analoghe considerazioni con riguardo all'eventuale incidenza degli oneri connessi al rispetto della normativa volta al contrasto della diffusione della pandemia, certamente ben prevedibili già alla data di presentazione dell'offerta (maggio 2020).
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere che l'evento straordinario sia costituito dall'abnorme fenomeno inflattivo in ipotesi insorto dopo il maggio del 2020 (e non già da quello che la stessa attrice individua quale causa del fenomeno e cioè l'evento pandemico), si osserva che il medesimo incremento dei prezzi di cui si lamenta parte attrice in questa sede è già stato posto all'attenzione del CCT ad opera della stessa attrice con la richiesta di parere del 7 marzo 2022 e che il CCT si è espresso con determinazione che ha valore di lodo irrituale e che non è stata oggetto di impugnazione.
Sempre con riguardo alla valutazione della gravità dell'inadempimento alcuna rilevanza ha il provvedimento dell'ANAC di archiviazione del procedimento di annotazione nel casellario dei pagina 22 di 41 contratti relativi agli appalti pubblici (doc. 45 di parte attrice).
Con tale decisione l' ha disposto di non procedersi all'annotazione rilevando che CP_10
“l'inadempienza segnalata è stata conseguenza di una situazione contingente determinata da eventi straordinari, e pertanto riconducibile a causa di L'eccessiva onerosità e le Parte_4
difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione costituiscono infatti circostanze impreviste ed imprevedibili, indubitabilmente sopravvenute a livello generalizzato a causa della
PANDEMIA MONDIALE e poi del CONFLITTO BELLICO tuttora in corso….”.
La motivazione della decisione non contiene alcun riferimento alle tempistiche della conclusione del contratto per cui è causa, allo sviluppo del rapporto contrattuale basandosi sull'esclusivo rilievo del fenomeno inflattivo, senza esaminare i riflessi di tale rilievo nello specifico rapporto contrattuale.
Non essendo noto quale sia stata l'attività istruttoria svolta dall' e il suo esito, la decisione, in CP_10
quanto genericamente motivata, pare priva anche di mero valore indiziario e comunque si pone in contrasto con gli esisti di questa istruttoria processuale.
VII. Gli inadempimenti ascritti alla stazione appaltante
A fronte delle reciproche contestazioni di inadempimento è necessario esaminare le contestazioni mosse dall'attrice alla stazione appaltante.
Sei sono gli addebiti ascritti a quest'ultima alcuni dei quali già esaminati nei punti precedenti.
a) Inosservanza della determinazione del CCT del 20.04.2022 (inerente al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dai fenomeni inflativi) con conseguente inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 6 del D.L. n. 76/2020.
Come già precisato la determinazione del CCT del 20 aprile 2022 non effettuava il conteggio delle compensazioni dovute a fronte dell'incremento dei prezzi, indicando esclusivamente i parametri da considerare al fine del conteggio dell'importo dovuto dalla stazione appaltante in conseguenza dell'incremento dei costi di esecuzione dei lavori.
La stazione appaltante, con la determinazione 193 del 19 maggio 2022, quantificava in euro 173.354,70 la revisione prezzi dovuta in conseguenza della determinazione del CCT, somma ritenuta erronea per difetto dall'appaltatrice che, peraltro, in vigenza del contratto, non ha provveduto ad effettuare i propri conteggi alternativi indicando alla stazione appaltante la somma ritenuta dovuta.
A seguito delle contestazioni dell'attrice è stata svolta CTU che, all'esito di una articolata disamina dei pagina 23 di 41 criteri indicati dal CCT e dei dati di riferimento, ha quantificato in euro 18.067,93 i maggiori costi effettivamente da riconoscere all'appaltatore in applicazione ai criteri individuati dal CCT (cfr. relazione della CTU pagg. 46 e seguenti).
L'esito della CTU sul punto non è stato contestato dalla convenuta ma dalla sola attrice che lamenta come non sia “stata chiarita la ragione per la quale, nel quantificare le spettanze dovute all'Appaltatore in base alla Deliberazione n. 1 del CCT, la CTU non ha dato corretta applicazione ai punti nn. 2, 3 e 4 della Deliberazione stessa, con l'effetto di sottostimare gravemente i riconoscimenti dovuti in forza di tale Deliberazione avente efficacia di lodo tra le Parti”.
Si tratta di contestazione che è rimasta priva di alcun concreto riferimento anche a fronte delle precisazioni sulle modalità di conteggio svolte dal CTU con la nota integrativa del 30 ottobre 2024.
b) Elusione del doveroso coinvolgimento del CCT negli ambiti di propria competenza violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) anche con specifico riferimento al mancato riequilibrio del sinallagma contrattuale ai sensi dell'articolo 1467 c.c. (mancato ripristino dell'equilibrio contrattuale gravemente compromesso dai sopravvenuti fenomeni inflativi).
Parte attrice lamenta l'omesso coinvolgimento del CCT nell'ambito della procedura di risoluzione. Sul punto non può che essere richiamato quanto già argomentato in merito alle competenze del CCT.
c) Violazione dell'obbligo di collaborazione e dei principi di buona fede e correttezza, per la mancata adozione di qualsiasi disposizione e/o soluzione esecutiva per organizzare
l'attività produttiva di cantiere nel periodo interessato dall'abnorme incremento dei costi
e da una grave difficoltà di reperimento dei materiali da costruzione.
La contestazione si sostanzia in una esplicazione del più generale rilievo in merito allo squilibrio contrattuale intervenuto a seguito del rialzo dei prezzi di materiali e lavorazioni. In assenza di indicazioni, anche solo di massima, in merito alle disposizioni e/o soluzioni organizzative che la P.A. avrebbe dovuto adottare per limitare l'impatto dell'incremento dei prezzi (in disparte dall'aumento del compenso) non è possibile prospettare se vi fossero soluzioni organizzative idonee sicché, a fronte della genericità dell'allegazione, nulla può essere valutato in merito a tale specifica condotta ascritta alla stazione appaltante.
Sul punto merita peraltro segnalare, valendo quale misura organizzativa, che, nelle risposte alle osservazioni delle parti, la CTU ha precisato che con le perizie in variante nr. 1 e 4 sono state concesse pagina 24 di 41 proroghe superiori rispetto al tempo mediamente necessario per l'esecuzione dei lavori, dovendosi presupporre che sia stata considerata anche la difficoltà di approvvigionamento del materiale suppletivo oggetto delle modifiche.
d) Violazione dell'obbligo di porre a base di gara e di contratto una progettazione esecutiva.
Parte attrice allega di aver segnalato vizi progettuali, oggetto di riserve ritualmente formulate, che hanno causato un rallentamento dei lavori.
Dall'esame delle riserve effettuato in sede di CTU si evince che il primo SAL è stato firmato dall'impresa “con riserva” esplicitata lamentando principalmente “elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori” imputabili a carenze progettuali tra le quali il CTU ha citato:
− una serie di elementi impeditivi alla regolare esecuzione dei lavori;
− sono emerse difformità sostanziali, tali da richiedere chiarimenti ufficiali, tramite il RUP, ai progettisti esecutivi;
− non essendoci le condizioni per eseguire il posizionamento planoaltimetrico dei fabbricati e quindi avviare gli scavi;
− disallineamento progettuale alle effettive condizioni in sito specifiche e, quindi, all'operatività di cantiere;
− difformità tra le tavole esecutive strutturali e quelle esecutive architettoniche che hanno impedito di avviare l'ordine.”
Il CTU sul punto ha segnalato che, a seguito di opportune verifiche, la D.L. aveva ritenuto necessario procedere al consolidamento del terreno per garantire la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'opera sotto il profilo statico-strutturale.
La stessa D.L. aveva predisposto la perizia di variante n. 1 in seguito a specifica autorizzazione del
RUP. Tale perizia, come precisato dalla CTU, è stata sottoscritta dall'appaltatrice senza riserva.
Osserva la CTU che la perizia ha comportato una proroga di 30 giorni, lasso di tempo superiore alla tempistica necessaria ad eseguire materialmente l'opera e comprendente quindi le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali e per la riorganizzazione dell'esecuzione.
Quanto alle lamentate problematiche progettuali la CTU, analizzata la cronologia dei lavori e i documenti contrattuali, ritiene che le stesse debbano essere valutate parallelamente ai contenuti della variante migliorativa approvata il 12 febbraio 2021.
La variante, come esaminato dalla CTU è stata predisposta direttamente dall'appaltatrice resasi pagina 25 di 41 disponibile ad apportare miglioramenti all'opera, e che, predisponendo la variante e approvandola senza riserve, ha ritenuto il compenso economico e le tempistiche soddisfacenti.
La variante, precisa la consulente, mediante la modifica/sostituzione di lavorazioni e opere (riduzione di quantità, diverse scelte progettuali come la sostituzione della stratigrafia prevista in progetto per il pacchetto di copertura - inizialmente costituito da un sistema a tetto verde, poi sostituito da un sistema composto da doppia guaina incrociata e ghiaietto ecc.) ha consentito da una parte di effettuare alcuni miglioramenti ritenuti opportuni sia dall'impresa che dalla stazione appaltante e dall'altra, la pluralità delle modifiche eseguite, ha consentito all'impresa, nell'insieme, di ottenere un compenso
(evidentemente) soddisfacente, pur mantenendo inalterato l'importo originario di progetto.
In conclusione, ritiene la CTU che di fatto le problematiche tecniche evidenziate nella riserva n. 1 siano state assorbite e superate mediante la variante migliorativa proposta da e concordata con la Pt_3
stazione appaltante.
Negli atti conclusivi parte attrice contesta le risultanze della CTU sul punto limitandosi a rilevare che
“il CTU ERRONEAMENTE attribuisce alla variante oltre che la risoluzione tecnica anche una compensazione economica inesistente nei fatti in ordine al pregiudizio sofferto, senza tuttavia aver mai chiarito in base a quali riferimenti tecnici possa affermare con certezza che la variante abbia fatto superare tutte le problematiche lamentate ed accertate con la riserva n. 1”.
Tale rilievo ha già trovato ampia replica nell'ambito delle operazioni peritali nel corso delle quali la
CTU ha precisato che le problematiche tecniche richiamate nella riserva nr. 1 “…erano già note all'impresa antecedentemente alla presentazione della Variante Migliorativa, di conseguenza con la stesura di quest'ultima si sono di fatto considerate superate le problematiche citate…. dall'analisi della documentazione agli atti, oltre che da quella reperita mediante accesso agli atti presso il Comune di (stati d'avanzamento dei lavori, contabilità dei lavori, progetto ecc.), è emerso che le CP_1
opere strutturali sono state effettivamente realizzate e senza contestazioni successive da parte della
D.L. Se le eventuali problematiche tecniche lamentate dal C.T.P. non fossero state effettivamente risolte con la Variante Migliorativa, le medesime opere non sarebbero state realizzate e contabilizzate
(ciò per quanto desumibile dalla documentazione depositata in atti)”.
Né può essere condivisa l'allegazione di parte attrice secondo la quale la prova della mancata risoluzione delle tematiche tecniche risiederebbe nell'adozione della variante nr. 4 (approvata nel giugno del 2022 in costanza di procedimento di risoluzione) e da ella approvata con riserva.
Sul punto il CTU ha verificato che “le lavorazioni previste nella Perizia n. 4 non hanno riguardato
pagina 26 di 41 opere aggiuntive, ma principalmente modifiche di materiali e/o diversi componenti edilizi/particolari costruttivi…” sicché l'adozione di tale variante nulla prova in merito al permanere delle criticità sopra esaminate.
e) Adozione di una arbitraria, infondata ed illegittima risoluzione contrattuale.
Su tale aspetto si richiama quanto argomentato nel paragrafo precedente e quanto verrà esaminato nel paragrafo successivo volto alla comparazione delle reciproche contestazioni.
VIII. La risoluzione del contratto di appalto.
È noto che, in caso di contratti con prestazioni corrispettive, nell'ipotesi di reciproche inadempienze, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per individuare quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato il comportamento della controparte e un'alterazione del sinallagma.
Nel caso in esame l'unico inadempimento ascritto alla stazione appaltante che, alla luce della disamina che precede, ha trovato un riscontro in fatto è quello che attiene alla non corretta esecuzione del provvedimento del CCT.
Peraltro, come già visto, l'importo non riconosciuto è certamente non particolarmente rilevante in considerazione non solo del valore del contratto ma dello stesso incremento del compenso come determinato dal CCT.
A fronte di tale inadempimento di modesta portata si pone la posizione della appaltatrice che ha interrotto i lavori senza che le giustificazioni addotte (procedimento pendente innanzi al CCT, problematiche tecniche, incremento del costo dei materiali e delle lavorazioni) siano tali, in considerazione delle specifiche circostanze analizzate nei paragrafi che precedono, da giustificare tale comportamento oggettivamente grave.
A fronte di quanto sopra deve pertanto ritenersi che sia stato l'inadempimento dell'appaltatrice a dare origine alla risoluzione del contratto, sicché le domande formulate da parte attrice sub I e II devono essere respinte.
IX. La risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta.
Né sussistono i presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L'art. 1467 cod. civ. presuppone che l'eccessiva onerosità sopravvenuta sia conseguenza di eventi pagina 27 di 41 straordinari e imprevedibili e sul punto si è già visto che l'evento pandemico era noto già alla data di conclusione del contratto mentre il conflitto bellico russo-ucraino è successivo all'interruzione dei lavori, ciò senza considerare che non è stato ben chiarito quale sia l'impatto di tale conflitto sull'incremento dei prezzi lamentato dalla ricorrente, anche considerando che le riserve che concernevano il maggior costo delle lavorazioni riguardano lavori eseguiti in data precedente il 24 febbraio del 2022 e che parte dei preventivi allegati alla richiesta del parere al CCT sull'incremento dei costi sono precedenti tale data.
Né ha rilievo la considerazione di parte attrice che lamenta che, nel caso in esame, si sarebbe trovata costretta ad eseguire il contratto con una perdita ben superiore quella del 10% che a suo avviso sarebbe l'unica sostenibile, in analogia a quanto dispone l'art. 126 del codice degli appalti che prevede che le penali per il ritardo nell'adempimento non possano superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
In disparte da tali considerazioni, si osserva che la CTU ha quantificato nel 11% circa l'incremento dei prezzi con riguardo alle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice e che il CCT in conformità alla normativa introdotta per affrontare l'incremento dei costi, ha riconosciuto un maggior compenso per il 4,5% circa sicché la “perdita” sarebbe in ogni caso inferiore al 10%.
Parte attrice ha contestato genericamente le valutazioni della CTU in relazione all'incremento dei prezzi segnalando quale unica contestazione specifica che “…la CTU riporta per il PP67 un prezzo dedotto da analisi di mercato addirittura inferiore rispetto a quello di contratto…”.
La contestazione pare riferirsi a quanto riportato a pag. 41 della relazione della CTU con riguardo alla voce “Fornitura e posa di orditura di tetto in legno lamellare con schema statico semplice, classificato così da avere elementi strutturali di classe GL24H o GL32H, realizzato con legno ... di progetto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita secondo la più perfetta regola dell'arte” che in tale tabella riporta il numero/codice PP.67.
In merito a tale contestazione il CTU ha già adeguatamente risposto in sede di replica alle osservazioni delle parti rilevando che “Per quanto riguarda le strutture in legno (X-Lam) si fa presente che i corrispondenti prezzi sono stati verificati dalla stessa impresa : in parte risultano allegati al Pt_3
quesito posto al C.C.T. e in parte riportati nella Variante Migliorativa proposta dalla medesima impresa. Si specifica inoltre che i prezzi allegati al quesito posto al C.C.T. sono muniti delle corrispondenti analisi di mercato (Doc. 16 di parte attrice)”.
X. Le riserve
pagina 28 di 41 X.A L'eccezione di decadenza
Parte convenuta con riguardo alle riserve ha eccepito “l'inammissibilità e infondatezza delle medesime, giuste le cause di decadenza individuate nelle controdeduzioni medesime, in punto rilevandosi che la disciplina di riferimento è quella di cui al dpr n. 207 del 2010 (art.190 e 191) per come richiamato nel contratto di appalto (art.21, doc.2)”.
Nello specifico l'art. 21 del contratto così recita: “Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.LGS. 50/2016 e s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)”.
L'art. 190 del Decreto sopra richiamato imponeva, a pena di decadenza, l'esplicazione delle riserve entro il termine di 15 giorni ma tale norma è stata abrogata col decreto nr. 40 del 7 marzo 2018 sicché il richiamo effettuato nel luglio del 2020 alle disposizioni “vigenti” non può certo essere riferito alla norma previamente abrogata.
X.B Non contestazione art. 115 c.p.c.
Parte attrice, con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., rileva che la convenuta non ha svolto alcuna difesa sulle riserve iscritte dall'impresa limitandosi “ad allegare le valutazioni – peraltro solo parziali e superate - di natura strettamente tecnica rese durante l'esecuzione del contratto da parte del
D.L. e del RUP. Valutazioni che risultano tuttavia parziali in quanto la documentazione allegata (cfr. docc. 53,54,55) ha per oggetto solo le riserve iscritte sino al SAL III. Non contiene, quindi, l'analisi delle ulteriori 2 riserve iscritte al SAL IV e né tantomeno gli aggiornamenti delle riserve precedentemente iscritte”.
In tesi di parte attrice, poiché il nella comparsa, si è limitato a richiamare le osservazioni del CP_1
D.L. e del RUP in merito alle sole riserve iscritte sino al SAL III, senza alcuna trattazione delle riserve n. 11 e n. 12 relative al SAL IV, i fatti oggetti delle stesse dovrebbero intendersi come “pacifici e non specificatamente contestati dalla parte costituita, come tali valutabili ai sensi e per gli effetti dell'art.
115 c.p.c.”.
Il rilievo è infondato.
Le riserve 11 e 12 ripropongono i medesimi temi oggetto delle precedenti riserve (anomalo incremento dei prezzi, maggiori oneri per le misure anti-contagio e relative conseguenze economiche) sicché
pagina 29 di 41 l'ampia contestazione in merito alle conseguenze, sul piano contrattuale, dei fenomeni di cui sopra impedisce di ritenere il contenuto di tali riserve “non contestato”.
X.C Riserva 1
Quanto all'esame delle singole riserve si è già visto che la prima attiene alle lamentate carenze progettuali ed alle sue conseguenze in termini economici e di tempistica.
Come già anticipato la consulente ha evidenziato che tali problematiche devono ritenersi superate in considerazione dell'approvazione della prima perizia nel novembre del 2020 e della perizia migliorativa nel febbraio del 2021.
La prima, relativa al consolidamento del terreno, ha comportato una proroga di 30 giorni che, come precisato dalla CTU, è un lasso di tempo superiore alla tempistica necessaria ad eseguire materialmente l'opera e comprendente quindi le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali e per la riorganizzazione dell'esecuzione.
Quanto alle problematiche segnalate nella riserva che avrebbero “... impedito di avviare l'ordine e la successiva progettazione industriale della struttura in legno inizialmente prevista per Dicembre, (ciò avrebbe evitato anche i rincari sopraggiunti nel corso del 2021)” la CTU evidenzia che i rincari dell'anno 2021 devono essere stati valutati nella formulazione dei nuovi prezzi della variante migliorativa inviata dall'appaltatrice al Comune l'08 febbraio 2021 ed approvata da quest'ultimo in data 12 febbraio 2021 (variante che come precisato è stata predisposta dalla stazione appaltante e da questa approvata senza riserve).
In sostanza le problematiche tecniche richiamate nella riserva n. 1, erano già note all'impresa antecedentemente alla presentazione della variante migliorativa del febbraio 2021, di conseguenza con la stesura di quest'ultima si sono di fatto considerate superate le problematiche citate, confermando nel
2021 sia i termini temporali, sia l'importo complessivo alla luce delle modifiche introdotte con la
Variante stessa.
Inoltre, la CTU evidenzia che, dall'analisi della documentazione agli atti, oltre che da quella reperita mediante accesso agli atti presso il Comune di (stati d'avanzamento dei lavori, contabilità CP_1
dei lavori, progetto ecc.), è emerso che le opere strutturali sono state effettivamente realizzate e senza contestazioni. Come segnalato dal CTU se le eventuali problematiche tecniche lamentate nella riserva non fossero state effettivamente risolte con la variante migliorativa, le medesime opere non sarebbero state realizzate e contabilizzate.
pagina 30 di 41 X.D Riserve nn. 2 - 6 - 9 - 11
Nelle riserve in esame l'appaltatrice lamenta che “l'applicazione delle misure anticontagio hanno determinato una condizione operativa molto più onerosa che ha quindi determinato maggiori oneri in capo all'appaltatore oltre quelli riferibili ai costi ID …”.
Nello specifico sono lamentati maggiori costi/oneri per apprestamenti e per i dispositivi per la prevenzione del contagio da ID 19, una più onerosa organizzazione dei cantieri a seguito della necessità di implementare le misure anticontagio e la traslazione dei tempi di esecuzione dovuta alla diversa e più complessa organizzazione di cantiere per la prevenzione del contagio da ID 19.
In merito evidenzia la CTU che, in conformità alla deliberazione nr. XI / 3277 del 23/06/2020 della
Regione Lombardia - che disponeva l'aumento percentuale delle spese per oneri in conseguenza delle spese conseguenti il rispetto delle disposizioni anti ID - la stazione appaltante ha riconosciuto i maggiori oneri per euro 17.868,57 (per costi prevenzione contro il contagio COVID-19) e per euro
35.192,18 (quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del
23/06/2020 – ID 19).
Dalla verifica effettuata dalla CTU gli importi dovuto sono pari ad euro 17.868,57 (per costi prevenzione contro il contagio COVID-19) e ad euro 36.947,37 (quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del 23/06/2020 – ID 19) pertanto con un piccolo credito a favore dell'appaltatrice pari ad euro 1.755,19.
La CTU evidenzia che, trattandosi di opera pubblica, l'importo dei maggiori oneri deve essere calcolato esclusivamente in ottemperanza a quanto stabilito dal prezziario regionale della regione Lombardia e dal relativo addendum sopra richiamato.
In ogni caso parte attrice non ha allegato quali siano stati i dispositivi acquistati per il rispetto della normativa emergenziale (il cui costo poteva essere documentato in causa), né quali siano stati gli apprestamenti e l'organizzazione di cantiere predisposta al fine della prevenzione del contagio dai quali desumere quale sia stato l'impatto sull'organizzazione del lavoro sicché, poiché il notorio si attesta sull'acquisto di mascherine e prodotti disinfettanti e distanziamento, non è possibile ritenere l'importo conseguente l'applicazione della normativa regionale sottostimato.
Con riferimento al lamentato “... aspetto sopravvenuto ed a carattere imprevedibile ...” dell'evento, non può che ribadirsi quanto sopra già segnalato in merito alle tempistiche di conclusione del contratto.
pagina 31 di 41 X.E Riserve nn. 3 - 7
Con le riserve nn. 3 e 7, è lamentato un aumento dei costi dei materiali derivante da ritardi attribuiti dallo stesso alla stazione appaltante. Parte_3
Sul punto il CTU rileva che le problematiche individuate nelle riserve nn. 3 e 7 come cause di ritardi imputabili alla stazione appaltante sono in realtà state superate e risolte con la variante migliorativa del febbraio 2021, proposta dalla stessa impresa e firmata dalla stessa senza riserve e che, successivamente all'esecuzione delle opere di cui alla variante migliorativa, non risulta che siano state necessarie ulteriori modifiche delle previsioni progettuali.
Pertanto, non può che condividersi la conclusione della CTU che ritiene che “non risultino responsabilità in capo alla stazione appaltante in merito ai ritardi lamentati dall'impresa”.
X.F Riserve nn. 4 - 8 – 10- 12
Con le riserve nn. 4, 8 e 12 (nella quale è confluita anche la riserva 10) l'appaltatrice lamenta un aumento dei costi dei materiali connesso all'emergenza pandemica, alla guerra in Ucraina ed ai conseguenti fenomeni inflattivi.
Richiamando quanto sopra più ampiamente argomentato basti in questa sede considerare che le compensazioni per i maggiori costi sono state determinate come stabilito dal CCT la cui decisione è stata riconosciuta da entrambe le parti in causa con “effetto di lodo contrattuale”.
Per quanto attiene all'imputabilità di ritardi in capo alla stazione appaltante si richiama quanto sopra argomentato nel paragrafo che precede.
X.G Riserva n. 5
Con la riserva n. 5 riportata sul SAL 1 e integrata sui SAL 2, SAL 3 e SAL 4, l'attrice lamenta il ricorso a finanziamenti bancari con conseguenti costi sotto forma di interessi per far fronte agli esborsi monetari indicati nelle riserve.
Non essendo emersa responsabilità della stazione appaltante per il ritardo nulla può essere riconosciuto sotto tale profilo.
X.G La condanna al pagamento
Parte attrice, indicato di aver formulato 12 riserve in relazione ai quattro SAL approvati, ha chiesto l'accertamento del suo diritto a vedersi riconosciute le somme portate dalle riserve con conseguente pagina 32 di 41 condanna del al pagamento della somma oggetto delle riserve “ovvero alla maggiore o minore CP_1 somma ritenuta di giustizia determinata anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi anche anatocistici legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge ed IVA se dovuta come per legge”.
Parte attrice non ha meglio qualificato la propria domanda che, per come formulata in via principale, pare avere natura contrattuale quale corrispettivo per l'opera prestata.
Ciò posto si osserva che, a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatrice, questa ha diritto “….soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto” (cfr. art. 108
D.Lvo ….).
Poiché nulla ha osservato la convenuta in merito alla regolare esecuzione delle opere cui si riferiscono le riserve ritiene il Collegio che la domanda di condanna al pagamento della somma riconosciuta come dovuta a seguito delle riserve (pari ad euro 19.823,12) possa essere riconosciuta.
Sull'importo di cui sopra non è dovuta la rivalutazione in assenza di allegazione del c.d. “maggior danno”.
Quanto agli interessi, a fronte della genericità della domanda che non indica né il dies a quo né il loro importo, ritiene il Collegio che gli stessi siano astrattamente dovuti dalla domanda giudiziale se residuerà un credito a favore dell'appaltatrice a seguito della domanda risarcitoria formulata da parte convenuta.
XI. Le domande ex art. 2043 e art. 2041 cod. civ.
Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento delle somme oggetto di riserva per l'importo complessivo di oltre 2.952.70,96 la cui debenza è stata riconosciuta, in questa sede, per il minor importo complessivo di euro 19.823,12.
Le ulteriori domande subordinate, a valere sul maggior importo oggetto di domanda, volte alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. e al versamento dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. non possono trovare accoglimento.
Quanto alla responsabilità extracontrattuale parte attrice non ha allegato alcun comportamento doloso o colposo della stazione appaltante diverso da quelli già esaminati nei paragrafi che precedono e già ritenuti infondati e, in ogni caso, non determinanti un danno in capo all'attrice, mentre l'azione ex art. pagina 33 di 41 2041 cod. civ., in disparte da ogni ulteriore considerazione, è inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ.
XII. Il risarcimento del danno
La domanda riconvenzionale ha ad oggetto la condanna dell'appaltatrice al risarcimento del danno conseguente la risoluzione per inadempimento.
Nello specifico parte convenuta ha chiesto la condanna:
a) al risarcimento del “grave danno maturato dall'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di intervenuta risoluzione del contratto”, danno quantificato nel 10% dell'importo contrattuale
(pari ad euro 658.077,00 oltre IVA) o, subordinatamente, da liquidare in via equitativa;
b) al risarcimento del danno conseguente le spese tecniche sostenute per la progettazione relativa al completamento dei lavori da parte di terza ditta, in sostituzione di parte attrice, ammontanti ad euro
30.451,20 oneri previdenziali e IVA 22 % compresi.
c) al risarcimento dei danni di immagine e reputazionali subìti dal a causa Controparte_1 dell'abbandono unilaterale del cantiere da parte dell'attrice;
d) “in forma generica ed in futuro”, veniva chiesta la condanna generica al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale futura decadenza dei contributi pubblici riconosciuti al per la CP_1 realizzazione dell'intervento in vertenza.
Parte convenuta ha eccepito la nullità e l'inammissibilità di tali domande (con specifico riguardo ai punti a), b) e d)) a fronte della genericità e indeterminatezza delle allegazioni a sostegno delle stesse.
L'eccezione di nullità della domanda, intesa quale nullità della comparsa di costituzione nella parte in cui delinea tale domanda, non è fondata.
Parte attrice ha chiaramente delineato la causa petendi (risoluzione del contratto per inadempimento della controparte) ed il petitum (condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale delineato in alcuni aspetti: danno da ritardo- danno alla reputazione- danno da possibile perdita di finanziamenti).
L'assenza di allegazione e prova degli elementi di fatto idonei all'accertamento dell'an e del quantum della domanda risarcitoria è questione che attiene al merito della domanda e potrà portare al suo rigetto non già ad una declaratoria di nullità o inammissibilità.
pagina 34 di 41 Ciò posto, quanto al primo aspetto, parte convenuta ha chiesto, nella sostanza, la condanna al pagamento della penale di euro 658.077,00 oltre IVA, richiamando il disposto dell'art. 19 del capitolato speciale di appalto che, in sua tesi, come precisato dal successivo art. 22 del capitolato, dovrebbe trovare applicazione anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore (cfr. doc.
3.1 di parte convenuta).
Sul punto si osserva che l'art. 19 del capitolato speciale, rubricato “penali in caso di ritardo” dispone quanto segue:
“Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati ….”.
Pare pacifico tra le parti, ed è opinione condivisa dal Collegio, che le penali di cui sopra si riferiscano al solo caso di ritardo nell'adempimento e non di risoluzione, quand'anche conseguente al ritardo. Co Inoltre, nel caso in esame, tra gli inadempimenti contestati dalla all'appaltatrice in sede di risoluzione non vi è il ritardo nella progressione dei lavori - pure sussistente - ma, come visto,
l'abbandono del cantiere, la mancata consegna del cronoprogramma aggiornato e dei disegni di cabina e la mancata pianificazione delle attività impiantistiche.
Quanto all'art. 22 del capitolato lo stesso pare disciplinare la sola risoluzione conseguente il ritardo.
Nello specifico l'articolo rubricato “Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini” così dispone:
“1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
pagina 35 di 41
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2…”.
Orbene, ritiene il Collegio che il richiamo alla clausola penale di cui all'art. 19 sia riferibile alla specifica ipotesi di risoluzione del contratto per “mancato rispetto dei termini” e ciò per evidenti ragioni di ordine sistematico, non comprendendosi il motivo per il quale una clausola penale a valere per tutti i casi di risoluzione debba essere disciplinata nella clausola che regola la specifica ipotesi di risoluzione conseguente il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
In considerazione delle motivazioni poste alla base della risoluzione disposta dalla Stazione Appaltante
e dell'interpretazione della clausola 22 del capitolato speciale ritiene il Collegio che la penale ivi pattuita non possa essere riconosciuta in questa sede.
Parte convenuta, in via subordinata, ha chiesto la liquidazione del “danno da ritardo” in via equitativa, senza peraltro allegare alcuna circostanza di fatto o alcun elemento dal quale possa desumersi la sussistenza di un effettivo danno a fronte del mero ritardo, se non sotto il profilo del danno alla reputazione e del rischio di perdere i finanziamenti statali.
Sotto tali aspetti, peraltro, si osserva che alcuna allegazione è stata offerta in merito ad un danno alla reputazione conseguente il ritardo.
Se è pur vero che il danno all'immagine subito da una persona giuridica privata o da un ente pubblico è risarcibile, è anche vero che tale danno non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, seppure in via indiziaria.
Nel caso in esame tale prova non è stata adeguatamente offerta: non sono stati prodotti articoli di stampa di critica dell'operato della pubblica amministrazione in relazione alla gestione dell'appalto né altra documentazione analoga, né è stata offerta prova orale sul punto.
Quanto al rischio della perdita di finanziamenti parte convenuta ha chiesto una condanna generica e in futuro.
A prescindere dalla circostanza che la condanna generica presuppone l'accertamento del danno e non l'accertamento del suo verificarsi a seguito di un evento futuro e incerto (parendo più puntuale il pagina 36 di 41 riferimento ad una condanna condizionale) si osserva che, anche con riguardo a tale aspetto, le deduzioni in fatto sono generiche.
Parte convenuta non ha allegato né l'entità del finanziamento ricevuto, né le sue condizioni sicché nulla può essere accertato in questa sede in ordine agli stessi presupposti per l'accoglimento della domanda.
Parte convenuta ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno conseguente le spese che allega di aver sostenuto per la progettazione relativa al completamento dei lavori da parte di terza ditta, in sostituzione di parte attrice, spese ammontanti ad euro 30.451,20 compresi di accessori.
A sostegno di tale richiesta ha prodotto la determinazione comunale con la quale è stato assegnato a
“il servizio tecnico di adeguamento degli elaborati del progetto definitivo esecutivo Controparte_11
approvato con deliberazione g.c. n° 108/2019 al fine di procedere alla nuova aggiudicazione dell'appalto” per un importo complessivo quantificato in euro 24.000,00 oneri esclusi, pari ad euro
30.451,20 oneri compresi (doc. 61 di parte convenuta), l'offerta di (doc. 62 di parte Controparte_11
convenuta) e la dichiarazione del RUP secondo la quale “i maggiori costi sostenuti dal CP_1
, a seguito della intervenuta risoluzione contrattuale, sono quantificati in € 30.451,20 ogni
[...] onere compreso e derivano dall'incarico assegnato all'operatore economico con Controparte_11
sede legale in Thiene (VI) – Via San Vincenzo, 21 - C.F. e P.IVA con Determinazione P.IVA_3
296/2022 per le spese tecniche di adeguamento degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo finalizzate alla nuova aggiudicazione dell'appalto dei lavori di completamento” (doc. 66 di parte convenuta).
Parte attrice contesta tale voce di danno segnalando che “non sarebbe stato chiarito, né specificato, per quale ragione sia stato affidato tale servizio e quale ne sia l'esigenza allegando che “in conseguenza della risoluzione stessa, non vi era alcuna effettiva esigenza tecnica che imponesse di adeguare la progettazione ai fini del completamento delle opere residue (già progettate e sufficientemente ingegnerizzate nel progetto originario)”.
Allega inoltre che, “tenuto conto del valore dell'opera e del livello di dettaglio della progettazione esecutiva già disponibile, ed in considerazione del fatto che il aveva già completato le CP_12
opere strutturali prima della risoluzione del contratto, è evidente che qualunque eventuale esigenza di
“adeguamento” degli elaborati del progetto, ove anche astrattamente sussistente, non potesse determinare un esborso di tale entità (€ 30.451,20), incongruo e abnorme per l'oggetto dell'attività richiesta. E' evidente quindi che l'Ente abbia affidato l'incarico per una superflua attività di
“adeguamento” degli elaborati del progetto in modo arbitrario e senza adeguata stima sulla congruità
pagina 37 di 41 del corrispettivo e, quindi, anche per tale ragione, tale somma non può essere riconosciuta in suo favore né posta a carico del ”. CP_12
L'oggetto dell'attività svolta da è descritta nel documento 63 di parte convenuta. Tale Controparte_11 attività concerne la “sistemazione di tutti gli elaborati grafici nei quali sono presenti parti già eseguite
e contabilizzate nell'appalto con indicazione delle opere ancora da realizzare;
Pt_3
rimodulazione dei documenti amministrativi e di computo che dovranno essere comprensivi solo delle opere ancora da realizzare”, viene inoltre precisato che il progetto non sarebbe stato modificato rispetto ai documenti approvati.
Ritiene il Collegio che le attività sopra descritte costituiscano attività necessarie - secondo un principio di regolarità causale – alla conclusione del nuovo contratto di appalto avente giocoforza ad oggetto le sole opere non realizzate.
Si tratta, infatti, di un elemento di raccordo indispensabile per integrare le pattuizioni del nuovo contratto, né la spesa, in rapporto all'importo delle opere ancora da realizzare - quantificate nell'ordine di quattro milioni di euro - sembra eccessiva.
In considerazione di quanto sopra ritiene il Collegio che ogni accertamento istruttorio sul punto, accertamento che imporrebbe l'espletamento di apposita CTU, sia superfluo dovendosi ritenere tale posta di danno provata in via indiziaria.
Quanto alla circostanza, “che i lavori di completamento aggiudicati al subentrante ammontano a €
4.687.447,96 che, sommati ai lavori eseguiti e contabilizzati alla attrice, ossia 2.105.563,99, danno un importo di 6.754.608,89 €, allorquando l'importo contrattuale con l'attrice risultava pari a
6.580.770,50 €, con un conseguente aumento di € 38.406,06, oltre IVA al 10%” come indicato da parte convenuta in comparsa di costituzione, si tratta di fatto tardivamente allegato e, pertanto, inammissibile ai fini della quantificazione del danno.
XIII. Le domande di parte attrice e di parte convenuta
Si è visto che parte attrice nelle riserve ha chiesto incrementi del compenso in conseguenza dell'incremento dei prezzi e dei costi generati dal rispetto delle misure volte a prevenire il contagio da
Codiv19.
Sotto il primo profilo si è accertato che parte attrice ha diritto alla somma di euro 18.067,93 - quali maggiori costi da riconoscere all'appaltatore in applicazione ai criteri individuati dal C.C.T. - ed alla pagina 38 di 41 somma di euro 1.755,19 - quale incremento della quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del 23/06/2020 - per il complessivo importo di euro 19.823,12.
Per contro parte convenuta ha diritto al versamento della somma di euro 30.451,20 a titolo di risarcimento del danno.
Pur in assenza di specifica domanda, è possibile la compensazione dei due crediti che trovano origine nel medesimo rapporto giuridico (c.d. compensazione impropria).
In conclusione, l'appaltatrice sarà tenuta a corrispondere alla convenuta l'importo di euro 10.628,08 a titolo di risarcimento del danno.
L'importo di cui sopra dovrà essere rivalutato di anno in anno dalla data di risoluzione del contratto stante la natura di debito di valore.
Gli interessi decorrono dalla risoluzione sulla somma di anno in anno rivalutata.
XIV. L'intervento del terzo
Con atto del 10 febbraio 2023 è intervenuta che Controparte_6
allegava di aver sottoscritto una polizza con la quale garantiva il dei danni Controparte_1 eventualmente subiti dalla stazione appaltante per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore.
Allegava la terza intervenuta che il , qualche mese dopo l'adozione della Controparte_1
determina di risoluzione del contratto di appalto, le aveva inoltrato, per conoscenza, la richiesta di risarcimento danni inoltrata all'appaltatrice mentre quest'ultima, per contro, l'aveva diffidata dall'effettuare qualsiasi tipo di pagamento denunciando le richieste del come Controparte_1
abusive illegittime ed in mala fede.
Precisava, quindi, di promuovere intervento adesivo alle domande di parte attrice e intervento autonomo rilevando, con riguardo a quest'ultimo, che le circostanze dedotte dall'attrice integravano
l'exceptio doli, che la parziale realizzazione delle opere appaltate imponeva la riduzione fino all'80% dell'importo massimo garantito (art. 103 comma 5 codice degli appalti) che la richiesta risarcitoria del non era analitica e concludendo come in epigrafe indicato. CP_1
Tanto premesso ritiene il Collegio che, nonostante la contestazione di parte convenuta, l'intervento autonomo della terza sia ammissibile sussistendo sia la legittimazione che l'interesse ad agire.
La legittimazione è comprovata dalla mera allegazione della qualifica di garante in relazione alle obbligazioni oggetto di questo giudizio.
L'interesse ad agire non presuppone l'escussione della garanzia ma consegue alla sua esistenza, pagina 39 di 41 essendo pacifico in causa che la convenuta, pur non avendo escusso la garanzia, non intende rinunciarvi.
Vi è, pertanto, evidente interesse ad agire in relazione alle domande sub I (che concerne la mera ammissibilità dell'intervento) e sub II (risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante o per eccessiva onerosità sopravvenuta) e sub IV (quantificazione delle richieste risarcitorie del che riguardando circostanze che incidono direttamente sull'an ed il quantum CP_1
della garanzia prestata.
Ritiene invece il Collegio che non ci sia interesse alla domanda subordinata di “riduzione dell'ammontare dell'importo garantito ex art. art. 103 comma 5 codice degli appalti dell'80% o del diverso minore importo che dovesse risultare anche all'esito di C.T.U. tecnica disposta in giudizio”.
L'art. 103 comma 5 prevede che la garanzia sia progressivamente svincolata “a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito” che è cosa ben diversa dalla riduzione dell'80% richiesto dalla terza intervenuta. In ogni caso la riduzione opera automaticamente “senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione”.
Tale automatismo comporta che la garante non abbia interesse ad una previa decisione sulla riduzione della garanzia essendo ella stessa tenuta a procedere alla riduzione costituendo il mancato svincolo
“inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”.
In considerazione di quanto sopra e a fronte del rigetto delle domande attoree, l'unica domanda che deve essere ancora esaminata è quella che attiene alla richiesta di dichiarazione di illegittimità e infondatezza di “qualsiasi richiesta di risarcimento danni fondata su criteri di calcolo presuntivi o forfettari”.
Il riferimento pare essere alla richiesta del di condanna dell'appaltatrice al pagamento della CP_1
penale contrattuale e il rigetto di tale domanda esime da ogni ulteriore considerazione.
XV. Spese di lite
Stante la parziale soccombenza tra tutte le parti le spese di lite possono essere compensate.
Le spese di CTU, volta, nella sostanza, a valutare le richieste di parte attrice in ordine alle quali vi è quasi sostanziale soccombenza dell'attrice, devono essere poste a carico di parte attrice e terza pagina 40 di 41 intervenuta per tre quarti;
l'ulteriore quarto viene posto a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa così giudica: accerta che parte attrice ha diritto alla corresponsione della somma di euro 19.823,12 quali maggiori costi da riconoscere all'appaltatore in applicazione ai criteri individuati dal C.C.T. e quale incremento della quota percentuale spese generali come da delibera regione Lombardia n° XI/3277 del 23/06/2020; liquida il danno riportato da parte convenuta, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, in euro 30.451,20; in considerazione di quanto sopra accertato e liquidato, condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta, a titolo di risarcimento danni, la minor somma di euro 10.628,08, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
dispone la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa;
pone le spese di CTU, come già liquidate, a carico di parte attrice e terza intervenuta per ¾ e in capo a parte convenuta per ¼.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 41 di 41