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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3711/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 9 aprile 2025
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti, nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3711/2022 promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. , in persona del pro tempore, nonché Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. Controparte_3
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2 dello Stato di Napoli (C.F. – –), presso i cui uffici, in P.IVA_3 Email_1
Napoli alla via A. Diaz, n. 11, domiciliano;
Appellanti contro
, P. IVA: , in persona del Procuratore Controparte_4 P.IVA_4
pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla P.zza D'Armi, 1 presso l'avv.to Serafina
Vitale (c.f. ) dello Studio Legale Associato Vitale e (P.IVA: CodiceFiscale_1 CP_5
), dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto;
pec: P.IVA_5
Email_2
Appellata
(C.F. ), Controparte_6 C.F._2
Appellato non costituito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, l'odierna appellante ha chiesto la modifica della sentenza n.
893/2022, depositata in data 11.07.2022 e non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di CP_3
nella causa civile recante R.G. n. 1778/2022, avente ad oggetto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 07120200107715208000, che accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento n.
07120200107715208000, notificata dall' in data 07.04.2022, Controparte_7
asserendone l'illegittimità per effetto della mancata notifica dei prodromici verbali di contravvenzione al Codice della Strada.
Con un unico ed articolato motivo di appello parte appellante ha dedotto la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. per omesso esame della documentazione depositata dalla prefettura di , la CP_3 motivazione insufficiente e contraddittoria nonché l'omesso riscontro della legittimità dell'accertamento e della regolarità della notificazione del verbale.
Si costituiva l' e proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza, Controparte_7
onde sentir dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione, con conseguenza pagina 2 di 5 manleva dalle spese di lite.
Non si costituiva , benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_6
All'udienza del 09.4.2025 il giudizio è stato riservato per la decisione.
***
§ L'appello è ammissibile e va esaminato nel merito.
Parte appellante ha rilevato come il Giudice di prime cure avesse disatteso la documentazione depositata e contenuta nel proprio fascicolo, così incorrendo nell'errata conclusione che la CP_3 non avesse adempiuto l'onere di provare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, non esibendo e non producendo alcuna prova delle circostanze relative alla comunicazione ed al rilievo dell'infrazione. In particolare, la ha chiesto la riforma della sentenza laddove il Controparte_3
Giudice di prime cure non aveva correttamente e approfonditamente valutato la documentazione depositata unitamente alla propria memoria di costituzione ed ha dunque evidenziato che il Giudice di prime cure sia incorso in errore allorquando ha censurato la per il mancato Controparte_3 adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente.
In via generale, in tema di opposizione a cartella emessa a seguito di ordinanza ingiunzione, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene recuperato è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323, in motivazione, pagg. 22 e 23).
Il giudice di pace ha sinteticamente dedotto che nella specie non sia emersa la prova della responsabilità dell'opponente, senza ulteriormente approfondire il profilo dell'intervenuta notifica, avendo in primo grado il ricorrente lamentato l'inesistenza della notifica nei suoi confronti della cartella esattoriale.
Invero, nella gravata sentenza non vi è alcun riferimento alla valutazione della prova della notifica prodotta in atti;
in questa sede, pertanto, si impone di indagare se la , che ne era onerata, CP_3 abbia dato o meno la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Dagli atti emerge che l'odierna appellante si fosse costituita nel primo grado di giudizio, allegando tutta la documentazione utile alla definizione del gravame, in particolare gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione dell'infrazione, in data 06.06.2022, così
pagina 3 di 5 come si evince dal timbro dell'Ufficio e dalla firma del Cancelliere apposta sulla comparsa di costituzione e risposta (cfr. All. 6 produzione di parte appellante).
Inoltre, nel caso di specie, il verbale n. SCV0004937080 risulta essere stato notificato in data
12.08.2016 a mezzo posta mediante la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, a persona di famiglia convivente, trattandosi – nella specie – della moglie (cfr. All. 4, p. 6 produzione di parte appellante).
Invero, in tema di atti impositivi, la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, pertanto, ove il plico sia consegnato al domicilio del destinatario ed il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona ivi rinvenuta dall'ufficiale postale, non è necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 19795 del
09/08/2017 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022: “deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni
a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (In applicazione di detto principio, la
S.C. ha confermato la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento consegnato al portiere dello stabile senza ulteriori attestazioni ex art. 139 c.p.c., in ragione del fatto che non risultava contestata la consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell'atto).
In definitiva, l'omessa valutazione da parte del primo giudice della prova della notifica versata in atti impone l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza e rigetto della domanda proposta in primo grado.
§ Le spese di lite per il presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi. La riforma integrale della sentenza impugnata comporta la soccombenza dell'odierna appellata anche per le spese del giudizio di primo grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di pagina 4 di 5 riferimento dei parametri di legge. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo
d'impugnazione.” (Cass. Civ. n.7616/2021).
Né può aver assunto rilievo la deduzione per la quale l'opposizione sarebbe stata accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, poiché in tal caso il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori sarebbe potuto essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
ed infatti, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altra ipotesi, invece, la disposta regolazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore (in tal senso si veda Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 19/05/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la pronuncia gravata n. 893/2022, depositata in data
11.07.2022, pronunciata dal Giudice di Pace di , rigetta integralmente le domande proposte in CP_3
primo grado;
- condanna alla rifusione in favore della parte appellante e della Controparte_6 CP_7
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 100,00 per il primo grado ed in € 247,00
[...]
per onorari per l'appello ed € 65,00 per spese, oltre iva e c.p.a. e rimborso al 15%, se dovuto.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 9 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 9 aprile 2025
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti, nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3711/2022 promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. , in persona del pro tempore, nonché Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. Controparte_3
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2 dello Stato di Napoli (C.F. – –), presso i cui uffici, in P.IVA_3 Email_1
Napoli alla via A. Diaz, n. 11, domiciliano;
Appellanti contro
, P. IVA: , in persona del Procuratore Controparte_4 P.IVA_4
pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino (AV) alla P.zza D'Armi, 1 presso l'avv.to Serafina
Vitale (c.f. ) dello Studio Legale Associato Vitale e (P.IVA: CodiceFiscale_1 CP_5
), dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto;
pec: P.IVA_5
Email_2
Appellata
(C.F. ), Controparte_6 C.F._2
Appellato non costituito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, l'odierna appellante ha chiesto la modifica della sentenza n.
893/2022, depositata in data 11.07.2022 e non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di CP_3
nella causa civile recante R.G. n. 1778/2022, avente ad oggetto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 07120200107715208000, che accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento n.
07120200107715208000, notificata dall' in data 07.04.2022, Controparte_7
asserendone l'illegittimità per effetto della mancata notifica dei prodromici verbali di contravvenzione al Codice della Strada.
Con un unico ed articolato motivo di appello parte appellante ha dedotto la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. per omesso esame della documentazione depositata dalla prefettura di , la CP_3 motivazione insufficiente e contraddittoria nonché l'omesso riscontro della legittimità dell'accertamento e della regolarità della notificazione del verbale.
Si costituiva l' e proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza, Controparte_7
onde sentir dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione, con conseguenza pagina 2 di 5 manleva dalle spese di lite.
Non si costituiva , benché ritualmente evocato in giudizio. Controparte_6
All'udienza del 09.4.2025 il giudizio è stato riservato per la decisione.
***
§ L'appello è ammissibile e va esaminato nel merito.
Parte appellante ha rilevato come il Giudice di prime cure avesse disatteso la documentazione depositata e contenuta nel proprio fascicolo, così incorrendo nell'errata conclusione che la CP_3 non avesse adempiuto l'onere di provare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, non esibendo e non producendo alcuna prova delle circostanze relative alla comunicazione ed al rilievo dell'infrazione. In particolare, la ha chiesto la riforma della sentenza laddove il Controparte_3
Giudice di prime cure non aveva correttamente e approfonditamente valutato la documentazione depositata unitamente alla propria memoria di costituzione ed ha dunque evidenziato che il Giudice di prime cure sia incorso in errore allorquando ha censurato la per il mancato Controparte_3 adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente.
In via generale, in tema di opposizione a cartella emessa a seguito di ordinanza ingiunzione, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene recuperato è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323, in motivazione, pagg. 22 e 23).
Il giudice di pace ha sinteticamente dedotto che nella specie non sia emersa la prova della responsabilità dell'opponente, senza ulteriormente approfondire il profilo dell'intervenuta notifica, avendo in primo grado il ricorrente lamentato l'inesistenza della notifica nei suoi confronti della cartella esattoriale.
Invero, nella gravata sentenza non vi è alcun riferimento alla valutazione della prova della notifica prodotta in atti;
in questa sede, pertanto, si impone di indagare se la , che ne era onerata, CP_3 abbia dato o meno la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.
Dagli atti emerge che l'odierna appellante si fosse costituita nel primo grado di giudizio, allegando tutta la documentazione utile alla definizione del gravame, in particolare gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione dell'infrazione, in data 06.06.2022, così
pagina 3 di 5 come si evince dal timbro dell'Ufficio e dalla firma del Cancelliere apposta sulla comparsa di costituzione e risposta (cfr. All. 6 produzione di parte appellante).
Inoltre, nel caso di specie, il verbale n. SCV0004937080 risulta essere stato notificato in data
12.08.2016 a mezzo posta mediante la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, a persona di famiglia convivente, trattandosi – nella specie – della moglie (cfr. All. 4, p. 6 produzione di parte appellante).
Invero, in tema di atti impositivi, la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, pertanto, ove il plico sia consegnato al domicilio del destinatario ed il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona ivi rinvenuta dall'ufficiale postale, non è necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 19795 del
09/08/2017 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022: “deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni
a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (In applicazione di detto principio, la
S.C. ha confermato la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento consegnato al portiere dello stabile senza ulteriori attestazioni ex art. 139 c.p.c., in ragione del fatto che non risultava contestata la consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell'atto).
In definitiva, l'omessa valutazione da parte del primo giudice della prova della notifica versata in atti impone l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza e rigetto della domanda proposta in primo grado.
§ Le spese di lite per il presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi. La riforma integrale della sentenza impugnata comporta la soccombenza dell'odierna appellata anche per le spese del giudizio di primo grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di pagina 4 di 5 riferimento dei parametri di legge. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “Il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo
d'impugnazione.” (Cass. Civ. n.7616/2021).
Né può aver assunto rilievo la deduzione per la quale l'opposizione sarebbe stata accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, poiché in tal caso il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori sarebbe potuto essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
ed infatti, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altra ipotesi, invece, la disposta regolazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore (in tal senso si veda Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 19/05/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la pronuncia gravata n. 893/2022, depositata in data
11.07.2022, pronunciata dal Giudice di Pace di , rigetta integralmente le domande proposte in CP_3
primo grado;
- condanna alla rifusione in favore della parte appellante e della Controparte_6 CP_7
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 100,00 per il primo grado ed in € 247,00
[...]
per onorari per l'appello ed € 65,00 per spese, oltre iva e c.p.a. e rimborso al 15%, se dovuto.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 9 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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