CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 761/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-UR - Via Mameli, 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720199004413531000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 311/01/21, pronunciata l'11.11.2021 e depositata il 29.11.2021, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Rimini chiedeva al contribuente di provvedere al pagamento di € 15.043,32 relativo ad un avviso di accertamento esecutivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-
UR e riguardante IRAP ed IRPEF per l'anno 2013.
La sentenza di primo grado, ricordato come la Corte avesse disposto l'integrazione del contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-
UR (con ordinanza che imponeva di costituirsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento) e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio, accoglieva il ricorso limitandosi ad annullare l'intimazione di pagamento a fronte dell'omessa dimostrazione della notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento esecutivo.
La decisione di primo grado ha condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.400, oltre accessori di legge.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate di Pesaro-UR (ente chiamato ad integrare il contraddittorio in primo grado e rimasto contumace) chiedendo, in accoglimento del gravame, di dichiarare nulla la sentenza di primo grado e di disporre il rinnovo del giudizio ai sensi dell'art. 59 D.L.gs. 546/92, sottolineando il difetto di contraddittorio ed il mancato rispetto da parte della Corte del termine di 60 giorni riservato dall'art. 23 D.
L.gs. 546/92 per la costituzione in giudizio che era intervenuta entro tale termine ma quando ormai la decisione di primo grado era stata adottata.
Il contribuente (Resistente_1) si è costituito nel procedimento e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo, in via principale il rigetto dell'appello per inammissibilità ed in via subordinata la dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione presentata in merito alla notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame presentato da Agenzia delle Entrate Pesaro-UR, per le considerazioni che si diranno, va considerato inammissibile e quindi va respinto.
A seguito del ricorso presentato dal Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini si costituiva chiedendo ed ottenendo di regolarizzare il contraddittorio con la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate di Pesaro-UR: la Corte di primo grado indicava in 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza il termine di costituzione per l'ente chiamato ad integrare il litisconsorzio.
La costituzione dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR avveniva oltre il termine assegnato (il 15/11/2021 anziché entro il 14/10/2021) e addirittura dopo la data dell'udienza celebrata l'11/11/2021: la
Corte di primo grado decideva quindi il procedimento nella contumacia dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio.
L'A.F. appellante sostiene che la sentenza di primo grado sia nulla per lesione del contraddittorio, con conseguente necessità del rinnovo del giudizio di primo grado ex art. 59 D.L.gs. 546/92, sottolineando che l'ordinanza avrebbe dovuto prevedere il termine di cui all'art. 23 D.L.gs. 546/92 (60 giorni), in effetti rispettato dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR costituitasi in giudizio entro 60 giorni dalla comunicazione quando ormai la Corte di primo grado ne aveva dichiarato la contumacia decidendo sul ricorso del contribuente.
L'appello non merita accoglimento relativamente a questo punto dovendosi escludere la possibilità di disporre il richiesto rinnovo del giudizio di primo grado come insegna la costante e più recente giurisprudenza di legittimità. Si veda tra le altre Cass. Sez. 5, Ord. n. 21437 del 25/07/2025 secondo cui: “nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso”.
Quanto al termine per la costituzione occorre riferirsi all'art. 14 comma 2 D.L.gs. 546/92 secondo cui l'integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario è ordinata mediante chiamata in causa
“entro un termine stabilito a pena di decadenza”.
In parallelo con la disciplina processuale civile, il riferimento è ad un termine perentorio non prestabilito per legge, bensì indicato dal giudice come avvenuto nel caso di specie. Il richiamo all'art. 23 D.L.gs. 546/92 non
è corretto riguardando la costituzione della parte resistente nei casi di contenzioso notificato dalla controparte e non a seguito di chiamata in giudizio su impulso del giudice.
Nel caso di specie, l'integrazione del contraddittorio doveva considerarsi regolare ed il mancato rispetto del termine assegnato all'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR chiamato in giudizio ne determinava la contumacia e la possibilità della Corte di procedere, come accaduto, il giorno 11/11/2021.
Tale situazione riverbera conseguenze anche sull'avvenuta produzione dei documenti che attesterebbero l'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto del conseguenziale avviso di intimazione oggetto del ricorso.
I documenti evocati nell'atto di appello presentato dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR, non essendo stati depositati in sede di primo grado, non possono far parte del materiale probatorio utilizzabile nel giudizio.
Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda tra le ultime Cass.
Sez. 5, Ord. n. 4642 del 14/02/2023 secondo cui: “Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti è riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalità e nei termini stabiliti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento, utilizzando un documento – la fotocopia della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, relativa alla notifica dell'atto impositivo presupposto – prodotto dal concessionario, non costituito, all'udienza di discussione)”).
Il gravame presentato dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della soccombenza, per condannare l'Agenzia delle Entrate Pesaro-
UR al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di € 1.000 in favore del ricorrente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate
Pesaro-UR che condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di
€ 1.000 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente
TRERE' GIOVANNI, Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 761/2022 depositato il 31/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-UR - Via Mameli, 9 61121 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Rimini
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 311/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13720199004413531000 IRPEF-ALTRO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 311/01/21, pronunciata l'11.11.2021 e depositata il 29.11.2021, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Rimini chiedeva al contribuente di provvedere al pagamento di € 15.043,32 relativo ad un avviso di accertamento esecutivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-
UR e riguardante IRAP ed IRPEF per l'anno 2013.
La sentenza di primo grado, ricordato come la Corte avesse disposto l'integrazione del contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-
UR (con ordinanza che imponeva di costituirsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento) e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio, accoglieva il ricorso limitandosi ad annullare l'intimazione di pagamento a fronte dell'omessa dimostrazione della notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento esecutivo.
La decisione di primo grado ha condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rimini al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.400, oltre accessori di legge.
Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate di Pesaro-UR (ente chiamato ad integrare il contraddittorio in primo grado e rimasto contumace) chiedendo, in accoglimento del gravame, di dichiarare nulla la sentenza di primo grado e di disporre il rinnovo del giudizio ai sensi dell'art. 59 D.L.gs. 546/92, sottolineando il difetto di contraddittorio ed il mancato rispetto da parte della Corte del termine di 60 giorni riservato dall'art. 23 D.
L.gs. 546/92 per la costituzione in giudizio che era intervenuta entro tale termine ma quando ormai la decisione di primo grado era stata adottata.
Il contribuente (Resistente_1) si è costituito nel procedimento e ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo, in via principale il rigetto dell'appello per inammissibilità ed in via subordinata la dichiarazione di inutilizzabilità della documentazione presentata in merito alla notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame presentato da Agenzia delle Entrate Pesaro-UR, per le considerazioni che si diranno, va considerato inammissibile e quindi va respinto.
A seguito del ricorso presentato dal Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Rimini si costituiva chiedendo ed ottenendo di regolarizzare il contraddittorio con la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate di Pesaro-UR: la Corte di primo grado indicava in 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza il termine di costituzione per l'ente chiamato ad integrare il litisconsorzio.
La costituzione dell'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR avveniva oltre il termine assegnato (il 15/11/2021 anziché entro il 14/10/2021) e addirittura dopo la data dell'udienza celebrata l'11/11/2021: la
Corte di primo grado decideva quindi il procedimento nella contumacia dell'ente chiamato ad integrare il contraddittorio.
L'A.F. appellante sostiene che la sentenza di primo grado sia nulla per lesione del contraddittorio, con conseguente necessità del rinnovo del giudizio di primo grado ex art. 59 D.L.gs. 546/92, sottolineando che l'ordinanza avrebbe dovuto prevedere il termine di cui all'art. 23 D.L.gs. 546/92 (60 giorni), in effetti rispettato dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR costituitasi in giudizio entro 60 giorni dalla comunicazione quando ormai la Corte di primo grado ne aveva dichiarato la contumacia decidendo sul ricorso del contribuente.
L'appello non merita accoglimento relativamente a questo punto dovendosi escludere la possibilità di disporre il richiesto rinnovo del giudizio di primo grado come insegna la costante e più recente giurisprudenza di legittimità. Si veda tra le altre Cass. Sez. 5, Ord. n. 21437 del 25/07/2025 secondo cui: “nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso”.
Quanto al termine per la costituzione occorre riferirsi all'art. 14 comma 2 D.L.gs. 546/92 secondo cui l'integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario è ordinata mediante chiamata in causa
“entro un termine stabilito a pena di decadenza”.
In parallelo con la disciplina processuale civile, il riferimento è ad un termine perentorio non prestabilito per legge, bensì indicato dal giudice come avvenuto nel caso di specie. Il richiamo all'art. 23 D.L.gs. 546/92 non
è corretto riguardando la costituzione della parte resistente nei casi di contenzioso notificato dalla controparte e non a seguito di chiamata in giudizio su impulso del giudice.
Nel caso di specie, l'integrazione del contraddittorio doveva considerarsi regolare ed il mancato rispetto del termine assegnato all'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR chiamato in giudizio ne determinava la contumacia e la possibilità della Corte di procedere, come accaduto, il giorno 11/11/2021.
Tale situazione riverbera conseguenze anche sull'avvenuta produzione dei documenti che attesterebbero l'intervenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto del conseguenziale avviso di intimazione oggetto del ricorso.
I documenti evocati nell'atto di appello presentato dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR, non essendo stati depositati in sede di primo grado, non possono far parte del materiale probatorio utilizzabile nel giudizio.
Tale principio risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda tra le ultime Cass.
Sez. 5, Ord. n. 4642 del 14/02/2023 secondo cui: “Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti è riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalità e nei termini stabiliti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento, utilizzando un documento – la fotocopia della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, relativa alla notifica dell'atto impositivo presupposto – prodotto dal concessionario, non costituito, all'udienza di discussione)”).
Il gravame presentato dall'Agenzia delle Entrate Pesaro-UR va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Sussistono motivi adeguati, in ragione della soccombenza, per condannare l'Agenzia delle Entrate Pesaro-
UR al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di € 1.000 in favore del ricorrente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respinge l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate
Pesaro-UR che condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate nella somma di
€ 1.000 oltre accessori di legge.