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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11246/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ROMANO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. GAMBERINI ROMANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Controparte_1 P.IVA_2
BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 28 BOLOGNA presso il difensore avv.
BERNARDINI BEATRICE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da memoria autorizzata ex art. 281 duodecies IV comma) Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n.
32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia in ragione del Controparte_1 rispetto da parte del soggetto assicurato nel contratto di appalto stipulato con il Parte_1 cliente ditta della clausola contrattuale del limite del 30% della cessione dei lavori in CP_2 subappalto ai soggetti terzi, con il conseguente obbligo di legge in capo alla convenuta di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. nel sinistro indicato in ricorso e di cui è causa.
b) condannare la convenuta a pagare le spese della prima procedura di mediazione (come da doc.6), nonchè le spese della ulteriore mediazione delegata dal giudice, esperita causa la eccezione preliminare svolta dalla convenuta. c) condannare parte convenuta ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore dell'attrice di una somma, equitativamente determinata (non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione), in quanto la convenuta non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo. pagina 1 di 8 d) condannare la convenuta a pagare alla attrice una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 u.c. cpc.
e) condannare la convenuta a pagare le spese legali della presente causa giudiziale.”
Per (come da memoria ex art.281 duodecies, co.IV, primo termine, Controparte_1 cpc):
“Tanto premesso e considerato, nell'interesse della resistente ut supra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, si chiede e
conclude Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo alla ricorrente;
- in via preliminare, accertato che l'originaria prima mediazione era stata esperita in modo irregolare sia per asimmetria fra il domandato in mediazione ed il chiesto nel presente giudizio con il ricorso avversario, sia per assenza di procura sostanziale di al primo incontro di mediazione Parte_1 (prodotta tardivamente da controparte solo a seguito della seconda udienza e dopo l'espletamento della seconda mediazione, demandata dal Giudice), rigettare la domanda avversaria di condanna alle spese di mediazione e di ulteriore somma equitativamente determinata;
- in via sempre preliminare, accertare che la seconda mediazione esperita su ordine dell'Ill.mo
Giudice contiene come oggetto una domanda nuova relativa ad uno specifico sinistro/i non contenuta nelle conclusioni del ricorso avversario, e per l'effetto dichiarare tale nuova domanda inammissibile/improcedibile nel presente giudizio;
- in via parimenti preliminare, qualora venissero illegittimamente modificate le conclusioni/domande rassegnate nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle nuove domande avversarie sia di accertamento dell'operatività della polizza in relazione ad uno specifico sinistro/i, sia dell'eventuale illegittima manleva/garanzia da pretese risarcitorie finora mai formulate nel presente giudizio nei confronti di e non presenti nelle conclusioni Controparte_3 rassegnate con il ricorso avversario;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di Parte_1 [...]
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
quantomeno, CP_3 in subordine contenere la “potenziale” operatività della polizza assicurativa n.41/32915PK stipulata fra e , specificando espressamente le tipologie di danni cagionati da Parte_1 Controparte_3 eventuali subappaltatori eventualmente liquidabili.
- in ogni caso, con vittoria delle spese e di compensi professionali, compreso il rimborso forfettario del 15 %, il contributo C.P.A. e l'IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, introduceva il presente giudizio nei confronti della Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in primo luogo, di accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza
[...] assicurativa “multirischio” aziendale n. 32915PK, stipulata dalla ricorrente presso Controparte_1
(doc.3 fascicolo ricorrente), in ragione del rispetto del limite del 30% nel subappalto di alcuni
[...] lavori commissionati dal signor alla ricorrente. CP_2
A sostegno della propria pretesa, allegava le seguenti circostanze di fatto: Parte_1
i) di aver ricevuto nel mese di ottobre 2021 da parte di l'incarico di realizzare CP_2 presso la sua abitazione un impianto elettrico con soluzione di domotica;
ii) di aver subappaltato una parte delle lavorazioni, entro il limite del 30% come previsto nella polizza assicurativa stipulata con alla ditta di;
CP_4 Parte_2
pagina 2 di 8 iii) di aver ricevuto dal la richiesta di risarcimento dei danni al parquet all'interno della sua CP_2 abitazione ascrivibili ai lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice;
iv) di aver denunciato il sinistro alla propria compagnia che, all'esito Controparte_1 degli accertamenti svolti, negava l'operatività della garanzia assicurativa per il sinistro denunciato, in quanto i danni lamentati dal risultavano essere stati cagionati dai lavori CP_2 effettuati dagli artigiani della ditta da ritenersi, dunque, esclusiva Parte_2 responsabile;
la compagnia assicurativa invitava, quindi, a rivolgere le pretese risarcitorie direttamente alla ditta di , che avrebbe poi attivato la sua assicurazione;
Parte_2
v) di non aver ricevuto dal committente il pagamento della somma residua di € CP_2
2.579,00, quale corrispettivo per i lavori svolti, di cui la risultava creditrice, Parte_1 non essendo il committente stato risarcito del danno;
vi) di aver avviato una procedura di mediazione nei confronti di Controparte_1 conclusasi con esito negativo stante la mancata partecipazione della Compagnia assicurativa.
Conseguentemente, parte ricorrente instaurava l'odierno procedimento rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva regolarmente che eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_1 l'inammissibilità/improponibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente nonché l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità mediante regolare mediazione.
Nel merito, la convenuta eccepiva altresì l'inoperatività della polizza assicurativa e chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente.
In particolare, in relazione all'inoperatività della polizza, parte convenuta ha eccepito che:
a) la polizza invocata non contiene alcuna clausola contrattuale che preveda la copertura di danni a terzi cagionati dai lavori eseguiti da subappaltatori;
b) la assoluta assenza di prove del contratto di subappalto, non essendo state provate né la sua esistenza, né la sua regolare conclusione;
c) il subappalto non sarebbe comunque valido in quanto vietato dalla pattuizione contrattuale di cui all'art. 13 (“Divieto di cessione”) e poiché privo della autorizzazione da parte del committente, necessaria ai sensi dell'art. 1656 c.c.;
Con provvedimento del 26.12.2023, il G.O.P. ha ritenuto l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dalla resistente “priva di pregio nella considerazione che la domanda del ricorrente è diretta ad accertare e dichiarare l'operatività della polizza stipulata con la propria assicurazione trattandosi di un interesse giuridico, attuale e concreto”.
Inoltre, quanto alla eccezione preliminare relativa a difetti/irregolarità della mediazione esperita ante causam dall'attrice, il G.O.P. invitava le parti a rinnovare l'incombente sicché la procedura è stata nuovamente esperita con esito negativo.
Successivamente le parti hanno chiesto i termini ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. che venivano concessi dal giudicante.
All'udienza in data 10.12.2024, il Giudice, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste in quanto relative a circostanze da provarsi documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sull'eccezione pregiudiziale di carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. in capo alla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'efficacia e/o l'operatività della polizza assicurativa
“multirischio” aziende n. 32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia Controparte_1
in ragione del rispetto da parte del soggetto assicurato nel contratto di appalto
[...] Parte_1 stipulato con il cliente della clausola contrattuale del limite del 30% della cessione dei CP_2 lavori in subappalto ai soggetti terzi.
Per valutare la fondatezza, o meno dell'eccezione, è utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 28405/2008; Cass. S.U. 27187/2006).
La ricorrente, come sopra esposto, ha chiaramente collegato la domanda di accertamento ad un fatto circostanziato e concreto, prospettando, altrettanto chiaramente, la propria esigenza di tutela economica in conseguenza dei danni accusati da al pavimento in parquet della sua abitazione CP_2 verificatisi a seguito dei lavori subappaltati dalla ricorrente.
Dunque, applicando il sopra richiamato principio al caso di specie, alla luce della situazione di oggettiva incertezza venutasi a creare circa l'operatività della polizza e delle contestazioni reciprocamente sollevate dalle parti, che solo l'intervento del Giudice può effettivamente risolvere, deve ritenersi sussistente in capo alla ricorrente l'interesse, attuale e concreto, ad accertare il diritto di avvalersi della garanzia denominata “Polizza Multirischio PMI – WIN Small_Business_MR_SB_03- 2015” e quindi la propria legittimazione all'esercizio dei diritti nascenti dalla suddetta.
L'eccezione va, pertanto, respinta.
*
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilita' mediante regolare mediazione.
Parte resistente ha rilevato che la procedura di mediazione obbligatoria azionata, quale condizione di procedibilità della domanda, non può considerarsi validamente assolta per i seguenti motivi: l'assenza al primo incontro di entrambe le parti (istante e chiamata) senza giustificato motivo, nonché – e ciò anche con riguardo alla seconda procedura di mediazione attivata per disposizione del giudicante - l'asimmetria tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale proposta.
Quanto al primo profilo, la resistente ha denunciato il difetto di svolgimento della prima mediazione per via della “assenza al primo incontro di entrambe le parti”.
Sul punto, tuttavia, la parte ricorrente ha documentato, con la memoria autorizzata di replica depositata in data 16.04.2024, come il primo incontro di mediazione fu del tutto regolare. Infatti, contrariamente a quanto afferma parte resistente, la prima domanda di mediazione del luglio 2023 era corredata sia di valida procura alle liti che di separata delega alla rappresentanza sostanziale della parte istante, ossia la
(v. pec del 12.07.23 di avvio procedimento con i relativi allegati: doc. A): tali Parte_1 documenti conferivano espressamente al difensore intervenuto in quella sede, ossia l'Avv. Saverio
pagina 4 di 8 Parte Amore, il potere sia di difesa tecnica che di rappresentanza sostanziale della Tant'è che proprio dal verbale negativo (perché disertò l'incontro), risulta testualmente che l'Avv. Controparte_1 Parte Amore interveniva “sia in difesa che in rappresentanza della (si veda il verbale 7.08.23 prodotto col ricorso introduttivo all. n. 8).
Quanto all'eccezione circa la c.d. mutatio libelli o “assimetria del domandato”, anch'essa risulta infondata.
Nella prima domanda di mediazione del 10.7.2023 è stato indicato, quale oggetto della controversia e ragione della pretesa, la “mancata attivazione della polizza assicurativa, a seguito di denuncia da parte del soggetto assicurato, la del sinistro n. 1322808300008 del 24/01/2022” Parte_1
Con il ricorso introduttivo è stato domandato di accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n. 32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia
in ragione del rispetto da parte del soggetto assicurato nel Controparte_1 Parte_1 contratto di appalto stipulato con il cliente ditta della clausola contrattuale del limite CP_2 del 30% della cessione dei lavori in subappalto ai soggetti terzi.
Nella domanda di mediazione demandata dal Giudice del 04.01.2024 è stato indicato, quale ragione della pretesa, l'accertamento dell'operatività della polizza “multirischio aziende n. 32915PK stipulata dalla con la compagnia assicurativa “ , in presenza del Parte_1 Controparte_1 rispetto del limite del 30% della cessione dei lavori in subappalto a soggetti terzi, come da apposita clausola contrattuale del predetto negozio giuridico. Mancata attivazione della copertura assicurativa, per il sinistro n. 1322808300008 del 24.01.2022 denunciato dalla (soggetto Parte_1 assicurato).
Non si ravvede alcuna asimmetria tra i fatti principali rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, posto che in entrambe le sedi si chiede di stabilire, alla luce del diniego di l'operatività della polizza assicurativa stipulata da con Controparte_1 Parte_1 [...] in relazione al denunciato sinistro n. 1322808300008 del 24.01.2022 che ha visto CP_1 coinvolti e il cliente . Parte_1 CP_2
*
Sull'operatività della polizza assicurativa.
La domanda di accertamento di operatività della polizza è fondata e merita accoglimento.
Parte resistente, per contrastare la pretesa attorea, ha sostenuto che nella polizza invocata e nelle relative condizioni generali non esiste alcuna clausola contrattuale che prevede la copertura di danni a terzi cagionati dai lavori eseguiti da subappaltatori, in quanto l'unica clausola che riguarda i subappaltatori sarebbe la Condizione C) “Estensioni dell'Assicurazione”, lett. C) “Appaltatori e subappaltatori” a pag. 36 della polizza. In particolare, tale clausola prevede che “Ad integrazione di quanto previsto nella definizione di Terzi (definizione n.9), sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse comunque le malattie professionali) e sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo convenuti per la copertura RCO, i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici ed i loro prestatori di lavoro, ferme le franchigie previste per la Copertura RCO. Questa estensione dell'assicurazione viene prestata in eccedenza alle eventuali coperture stipulate dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici ed è efficace a condizione che il contratto di appalto o di subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.”
Inoltre parte resistente ha sostenuto che la precisazione del 30% dei lavori in subappalto richiamata dalla ricorrente costituisce una mera specifica limitazione, convenuta fra le parti, della suddetta
Condizione C) lett. C) di copertura a secondo rischio in favore dei lavoratori dei subappaltatori in caso di loro infortuni durante l'esecuzione dei lavori. pagina 5 di 8 Tale prospettazione non può trovare adesione.
Invero, basta leggere la richiamata clausola (lett. c pag. 36 condizioni) per accorgersi che non riguarda il caso di specie perchè concerne gli infortuni (e i subappaltatori vengono considerati terzi in caso di infortunio).
Invece, il contratto di polizza, pare chiarissimo laddove (cfr. doc. 3 pag. 10, parte ricorrente) stabilisce, sotto la dicitura “Altri dettagli dell'assicurazione (validi per tutte le sezioni di polizza)”, che: “- Si precisa tra le parti che l'assicurato può cedere lavori in subappalto nella misura massima del 30%”.
Deve, dunque, escludersi che la copertura assicurativa prevista dalla polizza con riguardo ai lavori subappaltati sia limitata alle ipotesi di infortunio dei subappaltatori e dei loro prestatori di lavoro, stante l'esplicito riferimento alla validità della “specifica” rispetto a tutte le sezioni di polizza, dunque anche al danno cagionato a terzi dai lavori eseguiti da subappaltatori.
Parte ricorrente ha, inoltre, documentalmente provato che l'importo dei lavori subappaltati risulta inferiore al 30% del complessivo.
Il contratto di subappalto è stato sufficientemente provato mediante la produzione della copia analogica (PDF) della fattura elettronica n. 9 del 31.01.2022 emessa dalla ditta Modernotecnica di IA
EA a per i lavori (tra gli altri) eseguiti presso il cliente di Mordano. Parte_1 CP_2
Si rammenta, in proposito, che dalla natura di contratto derivato propria del subappalto discende che ad esso si applica la disciplina del contratto a cui accede e che, pertanto, trattasi di contratto a forma libera come il contratto di appalto (Cass. civ. Ord. N. 33702/2022).
Quanto all'eccepito difetto di autorizzazione al subappalto da parte del committente si rileva che il disposto dell'art. 1656 c.c. è posto a tutela del committente e che, pertanto, la relativa eccezione ha carattere relativo e può essere sollevata solo dal committente stesso.
Si evidenzia, comunque, che l'autorizzazione del committente può risultare anche per fatti concludenti e anche tramite adesione successiva. Nel caso di specie non risulta vi sia stato rifiuto da parte del Parte committente al fatto che potesse cedere in subappalto una frazione delle opere da eseguire tant'è che il committente ha solamente lamentato la verificazione del danno cagionato al pavimento dell'abitazione del quale chiede congruo risarcimento.
Infine, va disatteso l'assunto di parte resistente secondo il quale il subappalto in favore della
[...]
sarebbe vietato dalla pattuizione contrattuale di cui all'art. 13 che prevede che “Le Parte_3 parti non possono cedere a terzi il presente contratto, i diritti e le situazioni giuridiche nascenti o derivanti dal contratto stesso, salvo previo consenso scritto dell'altra parte”.
Invero, dal tenore delle clausole del contratto di appalto si evince che tale divieto riguarda l'intero appalto, e non singole lavorazioni (come accaduto nel caso di specie). In ogni caso sarebbero irrilevanti le pattuizioni interne tra ed un proprio cliente, visto che la polizza , Parte_1 Controparte_5 azionata in giudizio, prevede espressamente, con apposita clausola, la copertura dei danni arrecati a Parte terzi anche da parte di subappaltatori di purchè venga rispettato il limite del 30% dell'importo dell'intero appalto, limite che nel caso di specie è stato ampiamente rispettato.
Quanto alla sussistenza del danno, in ragione del quale è stata aperta la pratica di sinistro, parte resistente ne ha contestato - solo in questa sede - l'esistenza in maniera del tutto generica e aspecifica contraddicendo peraltro le stesse proprie allegazioni laddove ha affermato che “il rifiuto da parte della della copertura assicurativa comunicato con missiva del 16/11/2022 inviata a CP_3 Parte_1
(che si deposita – doc.5) riguardava espressamente lo specifico e concreto sinistro lamentato dal
[...]
e che in tale comunicazione veniva ben spiegato il motivo del corretto rifiuto della copertura CP_2
pagina 6 di 8 assicurativa con invito a rivolgere le pretese risarcitorie presso la Compagnia d'Ass.ne dell'asserita ditta subappaltatrice di , quale materiale esecutrice dei lavori ed effettiva Parte_2 responsabile dei danni lamentati. Addirittura per agevolarne la richiesta, aveva indicato CP_4 alla controparte anche la Compagnia d'Ass.ne per la garanzia RCT di tale ditta, ossia CP_6
(cfr. pag. 17 e 18 comparsa di costituzione).
[...]
Invero, ha inviato presso l'abitazione del il proprio perito il quale ha Controparte_1 CP_2 riscontrato, anche mediante documentazioni fotografiche, le ammaccature e rigature sul pavimento in parquet dove gli artigiani avevano lavorato e denunciate dal (cfr. doc. 4 parte resistente). Di CP_2 seguito, con comunicazione inviata a del 16.11.2022 relativa al sinistro Parte_1 S1322808300008 - 1 del 24/01/2022, ha testualmente dichiarato che: “con Controparte_1 riferimento al sinistro indicato in oggetto, che vede coinvolto il Sig. , all'esito degli CP_2 accertamenti svolti comunichiamo che non procederemo ad alcun risarcimento/indennizzo per i seguenti motivi. I danni lamentati risultano prodotti non da voi, ma dalla Spett.le Parte_2
(P.Iva ), con sede legale in Via Martiri di Felisio - 48014 Castel Bolognese, che P.IVA_3 risulterebbe essere assicurata per la garanzia RCT presso Nonostante le Controparte_7 nostre reiterate richieste non è stato prodotto peraltro alcun contratto di subappalto (riferiti solo accordi verbali). Tutto ciò premesso, non ritenendo impegnata la vostra responsabilità, nè operanti le garanzie di polizza, provvederemo ad archiviare la pratica senza seguito in data odierna”.
La sussistenza dei danni e la loro derivazione, dunque, non è mai stata contestata ante causam e le ragioni del diniego risarcitorio palesate dalla resistente risiedono nella erronea convinzione dell'assenza di previsione di copertura assicurativa in ipotesi di danni cagionati a terzi nel corso di lavori subappaltati dall'assicurato.
Assunto che, per le ragioni esposte, deve essere disatteso.
In conclusione, la domanda della ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite e per le procedure di mediazione attivate seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, e liquidate, in applicazione dei decreti ministeriali e tenuto conto della nota spese, nonché dell'attività difensiva concretamente prestata, in complessivi € 500,00 (spese e compensi) per ciascuna procedura di mediazione, e, quanto al presente procedimento, in € 263,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Parte resistente va, inoltre, condannata, ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore della ricorrente, della somma, equitativamente determinata in misura di € 1.500,00, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'efficacia e operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n.
32915PK, stipulata dalla parte ricorrente con la compagnia e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara tenuta la resistente a tenere indenne l'assicurato in relazione al sinistro n. 1322808300008 del
24.01.2022 che ha visto coinvolti e il cliente . Parte_1 CP_2
2) Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di mediazione, liquidate in complessivi €1.000,00 oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 3) Condanna parte resistente ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €1.500,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
4) Rigetta ogni altra domanda.
5) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 263,00 per spese, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bologna 10.02.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11246/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ROMANO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. GAMBERINI ROMANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI Controparte_1 P.IVA_2
BEATRICE, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 28 BOLOGNA presso il difensore avv.
BERNARDINI BEATRICE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per (come da memoria autorizzata ex art. 281 duodecies IV comma) Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n.
32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia in ragione del Controparte_1 rispetto da parte del soggetto assicurato nel contratto di appalto stipulato con il Parte_1 cliente ditta della clausola contrattuale del limite del 30% della cessione dei lavori in CP_2 subappalto ai soggetti terzi, con il conseguente obbligo di legge in capo alla convenuta di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. nel sinistro indicato in ricorso e di cui è causa.
b) condannare la convenuta a pagare le spese della prima procedura di mediazione (come da doc.6), nonchè le spese della ulteriore mediazione delegata dal giudice, esperita causa la eccezione preliminare svolta dalla convenuta. c) condannare parte convenuta ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore dell'attrice di una somma, equitativamente determinata (non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione), in quanto la convenuta non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo. pagina 1 di 8 d) condannare la convenuta a pagare alla attrice una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 u.c. cpc.
e) condannare la convenuta a pagare le spese legali della presente causa giudiziale.”
Per (come da memoria ex art.281 duodecies, co.IV, primo termine, Controparte_1 cpc):
“Tanto premesso e considerato, nell'interesse della resistente ut supra Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, si chiede e
conclude Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo alla ricorrente;
- in via preliminare, accertato che l'originaria prima mediazione era stata esperita in modo irregolare sia per asimmetria fra il domandato in mediazione ed il chiesto nel presente giudizio con il ricorso avversario, sia per assenza di procura sostanziale di al primo incontro di mediazione Parte_1 (prodotta tardivamente da controparte solo a seguito della seconda udienza e dopo l'espletamento della seconda mediazione, demandata dal Giudice), rigettare la domanda avversaria di condanna alle spese di mediazione e di ulteriore somma equitativamente determinata;
- in via sempre preliminare, accertare che la seconda mediazione esperita su ordine dell'Ill.mo
Giudice contiene come oggetto una domanda nuova relativa ad uno specifico sinistro/i non contenuta nelle conclusioni del ricorso avversario, e per l'effetto dichiarare tale nuova domanda inammissibile/improcedibile nel presente giudizio;
- in via parimenti preliminare, qualora venissero illegittimamente modificate le conclusioni/domande rassegnate nel ricorso introduttivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle nuove domande avversarie sia di accertamento dell'operatività della polizza in relazione ad uno specifico sinistro/i, sia dell'eventuale illegittima manleva/garanzia da pretese risarcitorie finora mai formulate nel presente giudizio nei confronti di e non presenti nelle conclusioni Controparte_3 rassegnate con il ricorso avversario;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di Parte_1 [...]
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
quantomeno, CP_3 in subordine contenere la “potenziale” operatività della polizza assicurativa n.41/32915PK stipulata fra e , specificando espressamente le tipologie di danni cagionati da Parte_1 Controparte_3 eventuali subappaltatori eventualmente liquidabili.
- in ogni caso, con vittoria delle spese e di compensi professionali, compreso il rimborso forfettario del 15 %, il contributo C.P.A. e l'IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, introduceva il presente giudizio nei confronti della Parte_1 Controparte_1 chiedendo, in primo luogo, di accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza
[...] assicurativa “multirischio” aziendale n. 32915PK, stipulata dalla ricorrente presso Controparte_1
(doc.3 fascicolo ricorrente), in ragione del rispetto del limite del 30% nel subappalto di alcuni
[...] lavori commissionati dal signor alla ricorrente. CP_2
A sostegno della propria pretesa, allegava le seguenti circostanze di fatto: Parte_1
i) di aver ricevuto nel mese di ottobre 2021 da parte di l'incarico di realizzare CP_2 presso la sua abitazione un impianto elettrico con soluzione di domotica;
ii) di aver subappaltato una parte delle lavorazioni, entro il limite del 30% come previsto nella polizza assicurativa stipulata con alla ditta di;
CP_4 Parte_2
pagina 2 di 8 iii) di aver ricevuto dal la richiesta di risarcimento dei danni al parquet all'interno della sua CP_2 abitazione ascrivibili ai lavori eseguiti dalla ditta subappaltatrice;
iv) di aver denunciato il sinistro alla propria compagnia che, all'esito Controparte_1 degli accertamenti svolti, negava l'operatività della garanzia assicurativa per il sinistro denunciato, in quanto i danni lamentati dal risultavano essere stati cagionati dai lavori CP_2 effettuati dagli artigiani della ditta da ritenersi, dunque, esclusiva Parte_2 responsabile;
la compagnia assicurativa invitava, quindi, a rivolgere le pretese risarcitorie direttamente alla ditta di , che avrebbe poi attivato la sua assicurazione;
Parte_2
v) di non aver ricevuto dal committente il pagamento della somma residua di € CP_2
2.579,00, quale corrispettivo per i lavori svolti, di cui la risultava creditrice, Parte_1 non essendo il committente stato risarcito del danno;
vi) di aver avviato una procedura di mediazione nei confronti di Controparte_1 conclusasi con esito negativo stante la mancata partecipazione della Compagnia assicurativa.
Conseguentemente, parte ricorrente instaurava l'odierno procedimento rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva regolarmente che eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_1 l'inammissibilità/improponibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente nonché l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità mediante regolare mediazione.
Nel merito, la convenuta eccepiva altresì l'inoperatività della polizza assicurativa e chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente.
In particolare, in relazione all'inoperatività della polizza, parte convenuta ha eccepito che:
a) la polizza invocata non contiene alcuna clausola contrattuale che preveda la copertura di danni a terzi cagionati dai lavori eseguiti da subappaltatori;
b) la assoluta assenza di prove del contratto di subappalto, non essendo state provate né la sua esistenza, né la sua regolare conclusione;
c) il subappalto non sarebbe comunque valido in quanto vietato dalla pattuizione contrattuale di cui all'art. 13 (“Divieto di cessione”) e poiché privo della autorizzazione da parte del committente, necessaria ai sensi dell'art. 1656 c.c.;
Con provvedimento del 26.12.2023, il G.O.P. ha ritenuto l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dalla resistente “priva di pregio nella considerazione che la domanda del ricorrente è diretta ad accertare e dichiarare l'operatività della polizza stipulata con la propria assicurazione trattandosi di un interesse giuridico, attuale e concreto”.
Inoltre, quanto alla eccezione preliminare relativa a difetti/irregolarità della mediazione esperita ante causam dall'attrice, il G.O.P. invitava le parti a rinnovare l'incombente sicché la procedura è stata nuovamente esperita con esito negativo.
Successivamente le parti hanno chiesto i termini ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. che venivano concessi dal giudicante.
All'udienza in data 10.12.2024, il Giudice, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste in quanto relative a circostanze da provarsi documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sull'eccezione pregiudiziale di carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. in capo alla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'efficacia e/o l'operatività della polizza assicurativa
“multirischio” aziende n. 32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia Controparte_1
in ragione del rispetto da parte del soggetto assicurato nel contratto di appalto
[...] Parte_1 stipulato con il cliente della clausola contrattuale del limite del 30% della cessione dei CP_2 lavori in subappalto ai soggetti terzi.
Per valutare la fondatezza, o meno dell'eccezione, è utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 28405/2008; Cass. S.U. 27187/2006).
La ricorrente, come sopra esposto, ha chiaramente collegato la domanda di accertamento ad un fatto circostanziato e concreto, prospettando, altrettanto chiaramente, la propria esigenza di tutela economica in conseguenza dei danni accusati da al pavimento in parquet della sua abitazione CP_2 verificatisi a seguito dei lavori subappaltati dalla ricorrente.
Dunque, applicando il sopra richiamato principio al caso di specie, alla luce della situazione di oggettiva incertezza venutasi a creare circa l'operatività della polizza e delle contestazioni reciprocamente sollevate dalle parti, che solo l'intervento del Giudice può effettivamente risolvere, deve ritenersi sussistente in capo alla ricorrente l'interesse, attuale e concreto, ad accertare il diritto di avvalersi della garanzia denominata “Polizza Multirischio PMI – WIN Small_Business_MR_SB_03- 2015” e quindi la propria legittimazione all'esercizio dei diritti nascenti dalla suddetta.
L'eccezione va, pertanto, respinta.
*
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilita' mediante regolare mediazione.
Parte resistente ha rilevato che la procedura di mediazione obbligatoria azionata, quale condizione di procedibilità della domanda, non può considerarsi validamente assolta per i seguenti motivi: l'assenza al primo incontro di entrambe le parti (istante e chiamata) senza giustificato motivo, nonché – e ciò anche con riguardo alla seconda procedura di mediazione attivata per disposizione del giudicante - l'asimmetria tra l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale proposta.
Quanto al primo profilo, la resistente ha denunciato il difetto di svolgimento della prima mediazione per via della “assenza al primo incontro di entrambe le parti”.
Sul punto, tuttavia, la parte ricorrente ha documentato, con la memoria autorizzata di replica depositata in data 16.04.2024, come il primo incontro di mediazione fu del tutto regolare. Infatti, contrariamente a quanto afferma parte resistente, la prima domanda di mediazione del luglio 2023 era corredata sia di valida procura alle liti che di separata delega alla rappresentanza sostanziale della parte istante, ossia la
(v. pec del 12.07.23 di avvio procedimento con i relativi allegati: doc. A): tali Parte_1 documenti conferivano espressamente al difensore intervenuto in quella sede, ossia l'Avv. Saverio
pagina 4 di 8 Parte Amore, il potere sia di difesa tecnica che di rappresentanza sostanziale della Tant'è che proprio dal verbale negativo (perché disertò l'incontro), risulta testualmente che l'Avv. Controparte_1 Parte Amore interveniva “sia in difesa che in rappresentanza della (si veda il verbale 7.08.23 prodotto col ricorso introduttivo all. n. 8).
Quanto all'eccezione circa la c.d. mutatio libelli o “assimetria del domandato”, anch'essa risulta infondata.
Nella prima domanda di mediazione del 10.7.2023 è stato indicato, quale oggetto della controversia e ragione della pretesa, la “mancata attivazione della polizza assicurativa, a seguito di denuncia da parte del soggetto assicurato, la del sinistro n. 1322808300008 del 24/01/2022” Parte_1
Con il ricorso introduttivo è stato domandato di accertare e dichiarare l'efficacia e/o operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n. 32915PK, stipulata dalla parte attrice con la compagnia
in ragione del rispetto da parte del soggetto assicurato nel Controparte_1 Parte_1 contratto di appalto stipulato con il cliente ditta della clausola contrattuale del limite CP_2 del 30% della cessione dei lavori in subappalto ai soggetti terzi.
Nella domanda di mediazione demandata dal Giudice del 04.01.2024 è stato indicato, quale ragione della pretesa, l'accertamento dell'operatività della polizza “multirischio aziende n. 32915PK stipulata dalla con la compagnia assicurativa “ , in presenza del Parte_1 Controparte_1 rispetto del limite del 30% della cessione dei lavori in subappalto a soggetti terzi, come da apposita clausola contrattuale del predetto negozio giuridico. Mancata attivazione della copertura assicurativa, per il sinistro n. 1322808300008 del 24.01.2022 denunciato dalla (soggetto Parte_1 assicurato).
Non si ravvede alcuna asimmetria tra i fatti principali rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, posto che in entrambe le sedi si chiede di stabilire, alla luce del diniego di l'operatività della polizza assicurativa stipulata da con Controparte_1 Parte_1 [...] in relazione al denunciato sinistro n. 1322808300008 del 24.01.2022 che ha visto CP_1 coinvolti e il cliente . Parte_1 CP_2
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Sull'operatività della polizza assicurativa.
La domanda di accertamento di operatività della polizza è fondata e merita accoglimento.
Parte resistente, per contrastare la pretesa attorea, ha sostenuto che nella polizza invocata e nelle relative condizioni generali non esiste alcuna clausola contrattuale che prevede la copertura di danni a terzi cagionati dai lavori eseguiti da subappaltatori, in quanto l'unica clausola che riguarda i subappaltatori sarebbe la Condizione C) “Estensioni dell'Assicurazione”, lett. C) “Appaltatori e subappaltatori” a pag. 36 della polizza. In particolare, tale clausola prevede che “Ad integrazione di quanto previsto nella definizione di Terzi (definizione n.9), sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse comunque le malattie professionali) e sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo convenuti per la copertura RCO, i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici ed i loro prestatori di lavoro, ferme le franchigie previste per la Copertura RCO. Questa estensione dell'assicurazione viene prestata in eccedenza alle eventuali coperture stipulate dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici ed è efficace a condizione che il contratto di appalto o di subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.”
Inoltre parte resistente ha sostenuto che la precisazione del 30% dei lavori in subappalto richiamata dalla ricorrente costituisce una mera specifica limitazione, convenuta fra le parti, della suddetta
Condizione C) lett. C) di copertura a secondo rischio in favore dei lavoratori dei subappaltatori in caso di loro infortuni durante l'esecuzione dei lavori. pagina 5 di 8 Tale prospettazione non può trovare adesione.
Invero, basta leggere la richiamata clausola (lett. c pag. 36 condizioni) per accorgersi che non riguarda il caso di specie perchè concerne gli infortuni (e i subappaltatori vengono considerati terzi in caso di infortunio).
Invece, il contratto di polizza, pare chiarissimo laddove (cfr. doc. 3 pag. 10, parte ricorrente) stabilisce, sotto la dicitura “Altri dettagli dell'assicurazione (validi per tutte le sezioni di polizza)”, che: “- Si precisa tra le parti che l'assicurato può cedere lavori in subappalto nella misura massima del 30%”.
Deve, dunque, escludersi che la copertura assicurativa prevista dalla polizza con riguardo ai lavori subappaltati sia limitata alle ipotesi di infortunio dei subappaltatori e dei loro prestatori di lavoro, stante l'esplicito riferimento alla validità della “specifica” rispetto a tutte le sezioni di polizza, dunque anche al danno cagionato a terzi dai lavori eseguiti da subappaltatori.
Parte ricorrente ha, inoltre, documentalmente provato che l'importo dei lavori subappaltati risulta inferiore al 30% del complessivo.
Il contratto di subappalto è stato sufficientemente provato mediante la produzione della copia analogica (PDF) della fattura elettronica n. 9 del 31.01.2022 emessa dalla ditta Modernotecnica di IA
EA a per i lavori (tra gli altri) eseguiti presso il cliente di Mordano. Parte_1 CP_2
Si rammenta, in proposito, che dalla natura di contratto derivato propria del subappalto discende che ad esso si applica la disciplina del contratto a cui accede e che, pertanto, trattasi di contratto a forma libera come il contratto di appalto (Cass. civ. Ord. N. 33702/2022).
Quanto all'eccepito difetto di autorizzazione al subappalto da parte del committente si rileva che il disposto dell'art. 1656 c.c. è posto a tutela del committente e che, pertanto, la relativa eccezione ha carattere relativo e può essere sollevata solo dal committente stesso.
Si evidenzia, comunque, che l'autorizzazione del committente può risultare anche per fatti concludenti e anche tramite adesione successiva. Nel caso di specie non risulta vi sia stato rifiuto da parte del Parte committente al fatto che potesse cedere in subappalto una frazione delle opere da eseguire tant'è che il committente ha solamente lamentato la verificazione del danno cagionato al pavimento dell'abitazione del quale chiede congruo risarcimento.
Infine, va disatteso l'assunto di parte resistente secondo il quale il subappalto in favore della
[...]
sarebbe vietato dalla pattuizione contrattuale di cui all'art. 13 che prevede che “Le Parte_3 parti non possono cedere a terzi il presente contratto, i diritti e le situazioni giuridiche nascenti o derivanti dal contratto stesso, salvo previo consenso scritto dell'altra parte”.
Invero, dal tenore delle clausole del contratto di appalto si evince che tale divieto riguarda l'intero appalto, e non singole lavorazioni (come accaduto nel caso di specie). In ogni caso sarebbero irrilevanti le pattuizioni interne tra ed un proprio cliente, visto che la polizza , Parte_1 Controparte_5 azionata in giudizio, prevede espressamente, con apposita clausola, la copertura dei danni arrecati a Parte terzi anche da parte di subappaltatori di purchè venga rispettato il limite del 30% dell'importo dell'intero appalto, limite che nel caso di specie è stato ampiamente rispettato.
Quanto alla sussistenza del danno, in ragione del quale è stata aperta la pratica di sinistro, parte resistente ne ha contestato - solo in questa sede - l'esistenza in maniera del tutto generica e aspecifica contraddicendo peraltro le stesse proprie allegazioni laddove ha affermato che “il rifiuto da parte della della copertura assicurativa comunicato con missiva del 16/11/2022 inviata a CP_3 Parte_1
(che si deposita – doc.5) riguardava espressamente lo specifico e concreto sinistro lamentato dal
[...]
e che in tale comunicazione veniva ben spiegato il motivo del corretto rifiuto della copertura CP_2
pagina 6 di 8 assicurativa con invito a rivolgere le pretese risarcitorie presso la Compagnia d'Ass.ne dell'asserita ditta subappaltatrice di , quale materiale esecutrice dei lavori ed effettiva Parte_2 responsabile dei danni lamentati. Addirittura per agevolarne la richiesta, aveva indicato CP_4 alla controparte anche la Compagnia d'Ass.ne per la garanzia RCT di tale ditta, ossia CP_6
(cfr. pag. 17 e 18 comparsa di costituzione).
[...]
Invero, ha inviato presso l'abitazione del il proprio perito il quale ha Controparte_1 CP_2 riscontrato, anche mediante documentazioni fotografiche, le ammaccature e rigature sul pavimento in parquet dove gli artigiani avevano lavorato e denunciate dal (cfr. doc. 4 parte resistente). Di CP_2 seguito, con comunicazione inviata a del 16.11.2022 relativa al sinistro Parte_1 S1322808300008 - 1 del 24/01/2022, ha testualmente dichiarato che: “con Controparte_1 riferimento al sinistro indicato in oggetto, che vede coinvolto il Sig. , all'esito degli CP_2 accertamenti svolti comunichiamo che non procederemo ad alcun risarcimento/indennizzo per i seguenti motivi. I danni lamentati risultano prodotti non da voi, ma dalla Spett.le Parte_2
(P.Iva ), con sede legale in Via Martiri di Felisio - 48014 Castel Bolognese, che P.IVA_3 risulterebbe essere assicurata per la garanzia RCT presso Nonostante le Controparte_7 nostre reiterate richieste non è stato prodotto peraltro alcun contratto di subappalto (riferiti solo accordi verbali). Tutto ciò premesso, non ritenendo impegnata la vostra responsabilità, nè operanti le garanzie di polizza, provvederemo ad archiviare la pratica senza seguito in data odierna”.
La sussistenza dei danni e la loro derivazione, dunque, non è mai stata contestata ante causam e le ragioni del diniego risarcitorio palesate dalla resistente risiedono nella erronea convinzione dell'assenza di previsione di copertura assicurativa in ipotesi di danni cagionati a terzi nel corso di lavori subappaltati dall'assicurato.
Assunto che, per le ragioni esposte, deve essere disatteso.
In conclusione, la domanda della ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite e per le procedure di mediazione attivate seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, e liquidate, in applicazione dei decreti ministeriali e tenuto conto della nota spese, nonché dell'attività difensiva concretamente prestata, in complessivi € 500,00 (spese e compensi) per ciascuna procedura di mediazione, e, quanto al presente procedimento, in € 263,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Parte resistente va, inoltre, condannata, ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore della ricorrente, della somma, equitativamente determinata in misura di € 1.500,00, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'efficacia e operatività della polizza assicurativa “multirischio” aziende n.
32915PK, stipulata dalla parte ricorrente con la compagnia e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara tenuta la resistente a tenere indenne l'assicurato in relazione al sinistro n. 1322808300008 del
24.01.2022 che ha visto coinvolti e il cliente . Parte_1 CP_2
2) Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di mediazione, liquidate in complessivi €1.000,00 oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 3) Condanna parte resistente ai sensi del decreto leg.vo 149/2022 e dell'art. 12 bis co. 3 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €1.500,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
4) Rigetta ogni altra domanda.
5) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 263,00 per spese, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bologna 10.02.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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