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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/06/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5202 /2023 avente ad oggetto:
Impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCANARI Parte_1 C.F._1
MARIA ELENA , con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO FILIPPO MARIA , con domicilio eletto presso il suo studio
RICORRENTE
in persona del suo curatore speciale AVV. ELISA MACCACARO con Controparte_2
domicilio presso il suo studio;
INTERVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Verona.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte ricorrente : come da ricorso introduttivo. Pt_1
Per parte ricorrente Gal: come da ricorso introduttivo con cambio di cognome e compensazione delle spese.
Per il minore: il curatore rileva come a seguito dell'incontro con il minore, ha appurato che il bambino
è sereno e tranquillo anche se deluso dal comportamento del resistente e per lui va bene il cambio del cognome in quanto si è parlato anche di questo.
Per il PM: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e svolgimento processuale
Durante la relazione affettiva intrapresa dai ricorrenti è nato in data [...] che è CP_2
stato riconosciuto da entrambi i ricorrenti.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2023 le parti ricorrenti hanno chiesto: l'accertamento e la dichiarazione del difetto di veridicità del riconoscimento di paternità operato da CP_1 nell'atto di nascita n. 276, p.1/A/Vol.1/2012 e per l'effetto l'annullamento del riconoscimento dichiarando che non è padre biologico del minore;
la modifica del cognome del CP_1 CP_2
minore in;
l'ordine all'Ufficiale di Stato civile di eseguire le relative annotazioni;
spese legali Pt_1
compensate.
Con decreto depositato in data 21.8.2023, evidenziato il conflitto di interessi tra i ricorrenti e il minore, è stato nominato Curatore speciale del minore l'Avv. Elisa Maccacaro.
Con successivo provvedimento di data 16.11.2023 è stato convertito il rito da semplificato di cognizione a rito unico in materia di famiglia.
La causa è stata quindi istruita con il conferimento di incarico peritale al dott. che Persona_1
con il suo elaborato depositato in data 25.9.2024 ha accertato che “Dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di non sono emerse compatibilità genetiche CP_1 Controparte_2
significative, pertanto i soggetti non condividono l'assetto genetico.
In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che
[...]
non è il padre naturale di . CP_1 Controparte_2
Si è quindi proceduto all'ascolto del minore ex art. 262 comma 4 cc in particolare in relazione alla domanda di cambiamento del cognome in relazione alla sua età (13 anni) e ai conseguenti riflessi che tale modifica comporterà nella sua sfera sociale e relazionale.
A verbale dell'udienza del 21.11.2024 il minore è stato ascoltato dalla Giudice delegata con l'ausilio della dott.ssa Federica De Gresti nominata ex art. 68 cpc per coadiuvare la Giudice per il delicato incombente processuale. Dall'ascolto, è emersa chiara la volontà del minore di dare anche una veste formale all'assenza di fatto del presunto padre da tanti anni che gli era sembrata ai tempi poco comprensibile, ma che ora si spiega in relazione all'assenza di paternità. È emersa anche la serenità del minore rispetto alla sua compagine famigliare e la sua completa accettazione in ordine al cambio di cognome, non sentendo
Cont alcun legame con il ricorrente aspirando a prendere il cognome della madre, pur consapevole dei cambiamenti che questo porterà soprattutto a scuola.
Lo stesso curatore speciale nominato ha del resto concluso per l'integrale accoglimento del ricorso.
Giurisdizione e legge applicabile
Così inquadrati i fatti e lo svolgimento processuale, occorre porsi inizialmente i problemi di giurisdizione e legge applicabile derivanti dalla nazionalità straniera dei ricorrenti e del minore
. Per_2
Ai sensi dell'art. 1 comma 4 reg. UE 2019/1111 alla fattispecie non è applicabile tale regolamento, per cui va applicata la l. 218/1995 in base a cui sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1.
Con riferimento alla legge applicabile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 va applicata la legge rumena in quanto legge nazionale del figlio (cfr. doc. 1 ricorrente ). Pt_1
L'art. 420 comma 1 lett. 1 codice civile rumeno prevede che “il riconoscimento che non corrisponde alla realtà può essere contestato in qualsiasi momento e da chiunque sia interessato”.
Per tale motivo l'azione è procedibile.
Motivi della decisione
Dal complesso degli elementi sopra riportati con riferimento agli esiti della CTU;
all'assenza di un
Cont legame significativo tra il ricorrente e il minore;
alla chiara volontà del minore di cui è stata appurata con l'ausiliario tecnico la piena capacità di discernimento;
alle conclusioni del curatore che si unisce ai ricorrenti nel chiedere di darsi seguito alla richiesta di modificare lo status filiationis del minore, va accolta la domanda dei ricorrenti.
Risulta, infatti, provato nel presente procedimento che non sussiste in concreto alcun conflitto tra favor veritatis e favor minoris, ma anzi che entrambi convergono nel rendere opportuna la modifica dello status di figlio del minore con l'accertamento della non veridicità del riconoscimento operato dal ricorrente Gal.
Anche con riferimento al cambio del cognome - pur essendo lo stesso ormai diventato tratto identificativo nella compagine sociale e relazionale del minore in considerazione della sua età – tuttavia, l'esigenza del minore di fare chiarezza in ordine alle proprie origini e di eliminare ogni aspetto di confusione in merito alle stesse, deve considerarsi meritevole di tutela, anche in quanto richiesto con fermezza dal minore, sentito appositamente dalla Giudice delegata.
Le relative domande possono pertanto trovare accoglimento.
Spese di lite
In considerazione dell'accordo delle parti sussistono i presupposti ex art. 92 comma 3 cpc per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con riferimento alle spese del curatore speciale trattandosi di nomina necessaria del curatore per conflitto di interessi presunto iuris et de iure dall'ordinamento è corretto che tali spese vengano infine sostenute dall'Erario in considerazione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del minore.
Sulla liquidazione del compenso al curatore si provvederà, pertanto, a seguito della presentazione di apposita istanza corredata dai documenti richiesti, in sede di liquidazione del compenso del procuratore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, invece, già liquidate nel corso del procedimento, così come quelle per l'ausiliario ex art. 68 cpc, vanno integralmente poste a carico di entrambe le parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal ricorrente
[...]
nei confronti del minore nato a [...], il [...] e, per l'effetto, CP_1 CP_2
dichiara che , nato a [...] il [...], non è il padre biologico CP_1
di nato a [...], il [...]. Controparte_2
2. Dispone, a rettifica del cognome di che venga eliminato il cognome Controparte_2
Contr
e che gli venga attribuito il cognome materno ”. Pt_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4. Pone definitivamente le spese di CTU e dell'ausiliario ex art. 68 cpc, già liquidate con separato provvedimento, a carico dei ricorrenti in solido tra di loro.
5. Dispone che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
La Giudice Est.
Virginia Manfroni
La Presidente Antonella Guerra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5202 /2023 avente ad oggetto:
Impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANCANARI Parte_1 C.F._1
MARIA ELENA , con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO FILIPPO MARIA , con domicilio eletto presso il suo studio
RICORRENTE
in persona del suo curatore speciale AVV. ELISA MACCACARO con Controparte_2
domicilio presso il suo studio;
INTERVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Verona.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte ricorrente : come da ricorso introduttivo. Pt_1
Per parte ricorrente Gal: come da ricorso introduttivo con cambio di cognome e compensazione delle spese.
Per il minore: il curatore rileva come a seguito dell'incontro con il minore, ha appurato che il bambino
è sereno e tranquillo anche se deluso dal comportamento del resistente e per lui va bene il cambio del cognome in quanto si è parlato anche di questo.
Per il PM: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto e svolgimento processuale
Durante la relazione affettiva intrapresa dai ricorrenti è nato in data [...] che è CP_2
stato riconosciuto da entrambi i ricorrenti.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.7.2023 le parti ricorrenti hanno chiesto: l'accertamento e la dichiarazione del difetto di veridicità del riconoscimento di paternità operato da CP_1 nell'atto di nascita n. 276, p.1/A/Vol.1/2012 e per l'effetto l'annullamento del riconoscimento dichiarando che non è padre biologico del minore;
la modifica del cognome del CP_1 CP_2
minore in;
l'ordine all'Ufficiale di Stato civile di eseguire le relative annotazioni;
spese legali Pt_1
compensate.
Con decreto depositato in data 21.8.2023, evidenziato il conflitto di interessi tra i ricorrenti e il minore, è stato nominato Curatore speciale del minore l'Avv. Elisa Maccacaro.
Con successivo provvedimento di data 16.11.2023 è stato convertito il rito da semplificato di cognizione a rito unico in materia di famiglia.
La causa è stata quindi istruita con il conferimento di incarico peritale al dott. che Persona_1
con il suo elaborato depositato in data 25.9.2024 ha accertato che “Dal confronto diretto del profilo genetico di con quello di non sono emerse compatibilità genetiche CP_1 Controparte_2
significative, pertanto i soggetti non condividono l'assetto genetico.
In altre parole, in base alle analisi dei polimorfismi del DNA effettuate, è possibile affermare che
[...]
non è il padre naturale di . CP_1 Controparte_2
Si è quindi proceduto all'ascolto del minore ex art. 262 comma 4 cc in particolare in relazione alla domanda di cambiamento del cognome in relazione alla sua età (13 anni) e ai conseguenti riflessi che tale modifica comporterà nella sua sfera sociale e relazionale.
A verbale dell'udienza del 21.11.2024 il minore è stato ascoltato dalla Giudice delegata con l'ausilio della dott.ssa Federica De Gresti nominata ex art. 68 cpc per coadiuvare la Giudice per il delicato incombente processuale. Dall'ascolto, è emersa chiara la volontà del minore di dare anche una veste formale all'assenza di fatto del presunto padre da tanti anni che gli era sembrata ai tempi poco comprensibile, ma che ora si spiega in relazione all'assenza di paternità. È emersa anche la serenità del minore rispetto alla sua compagine famigliare e la sua completa accettazione in ordine al cambio di cognome, non sentendo
Cont alcun legame con il ricorrente aspirando a prendere il cognome della madre, pur consapevole dei cambiamenti che questo porterà soprattutto a scuola.
Lo stesso curatore speciale nominato ha del resto concluso per l'integrale accoglimento del ricorso.
Giurisdizione e legge applicabile
Così inquadrati i fatti e lo svolgimento processuale, occorre porsi inizialmente i problemi di giurisdizione e legge applicabile derivanti dalla nazionalità straniera dei ricorrenti e del minore
. Per_2
Ai sensi dell'art. 1 comma 4 reg. UE 2019/1111 alla fattispecie non è applicabile tale regolamento, per cui va applicata la l. 218/1995 in base a cui sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1.
Con riferimento alla legge applicabile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 va applicata la legge rumena in quanto legge nazionale del figlio (cfr. doc. 1 ricorrente ). Pt_1
L'art. 420 comma 1 lett. 1 codice civile rumeno prevede che “il riconoscimento che non corrisponde alla realtà può essere contestato in qualsiasi momento e da chiunque sia interessato”.
Per tale motivo l'azione è procedibile.
Motivi della decisione
Dal complesso degli elementi sopra riportati con riferimento agli esiti della CTU;
all'assenza di un
Cont legame significativo tra il ricorrente e il minore;
alla chiara volontà del minore di cui è stata appurata con l'ausiliario tecnico la piena capacità di discernimento;
alle conclusioni del curatore che si unisce ai ricorrenti nel chiedere di darsi seguito alla richiesta di modificare lo status filiationis del minore, va accolta la domanda dei ricorrenti.
Risulta, infatti, provato nel presente procedimento che non sussiste in concreto alcun conflitto tra favor veritatis e favor minoris, ma anzi che entrambi convergono nel rendere opportuna la modifica dello status di figlio del minore con l'accertamento della non veridicità del riconoscimento operato dal ricorrente Gal.
Anche con riferimento al cambio del cognome - pur essendo lo stesso ormai diventato tratto identificativo nella compagine sociale e relazionale del minore in considerazione della sua età – tuttavia, l'esigenza del minore di fare chiarezza in ordine alle proprie origini e di eliminare ogni aspetto di confusione in merito alle stesse, deve considerarsi meritevole di tutela, anche in quanto richiesto con fermezza dal minore, sentito appositamente dalla Giudice delegata.
Le relative domande possono pertanto trovare accoglimento.
Spese di lite
In considerazione dell'accordo delle parti sussistono i presupposti ex art. 92 comma 3 cpc per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con riferimento alle spese del curatore speciale trattandosi di nomina necessaria del curatore per conflitto di interessi presunto iuris et de iure dall'ordinamento è corretto che tali spese vengano infine sostenute dall'Erario in considerazione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato del minore.
Sulla liquidazione del compenso al curatore si provvederà, pertanto, a seguito della presentazione di apposita istanza corredata dai documenti richiesti, in sede di liquidazione del compenso del procuratore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, invece, già liquidate nel corso del procedimento, così come quelle per l'ausiliario ex art. 68 cpc, vanno integralmente poste a carico di entrambe le parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal ricorrente
[...]
nei confronti del minore nato a [...], il [...] e, per l'effetto, CP_1 CP_2
dichiara che , nato a [...] il [...], non è il padre biologico CP_1
di nato a [...], il [...]. Controparte_2
2. Dispone, a rettifica del cognome di che venga eliminato il cognome Controparte_2
Contr
e che gli venga attribuito il cognome materno ”. Pt_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4. Pone definitivamente le spese di CTU e dell'ausiliario ex art. 68 cpc, già liquidate con separato provvedimento, a carico dei ricorrenti in solido tra di loro.
5. Dispone che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
La Giudice Est.
Virginia Manfroni
La Presidente Antonella Guerra