TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4897/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ANTONIO MONDIN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4897/2022
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PONTREMOLI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e dell'Avv. DONATINI DEBORA
ATTRICE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALDI Controparte_1 P.IVA_2 GIANLUCA
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, - in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività
1 del decreto opposto;
nel merito ⁃respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla e dovuto dall'opponente per le causali di cui in premessa;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo inefficace;
con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
PER L'OPPOSTA: “Voglia il Tribunale adito Accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed i diritto per le ragioni esposte in parte narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1. la ha proposto opposizione al decreto Controparte_2
ingiuntivo n.1687 del 2022, per € 5145,05 oltre interessi, notificatole dalla srl per il pagamento del Controparte_1
corrispettivo dei lavori, eseguiti nel mese di Febbraio 2022, di manutenzione dell'albero a camme del trattore stradale DAF
XF105. L'opponente ha eccepito, ai sensi dell'art.1460 c.c.,
l'inadempimento della opposta: i lavori, secondo la non Parte_1
erano stati eseguiti correttamente tanto che subito dopo il ritiro del mezzo erano state riscontrate anomalie (“il malfunzionamento del freno a motore, l'accensione di diverse spie sul cruscotto, fra le quali quella dell'olio, nonché il mancato avviamento del mezzo”) le quali si erano poi ripresentate anche dopo successivi interventi della stessa opposta ed avevano infine condotto al danneggiamento del motore.
2 2.la si è costituita contestando l'eccezione Controparte_1
dell'opponente;
3. la causa è stata istruita a mezzo di testi e di CTU: i testi e , rispettivamente responsabile della Testimone_1 Tes_2
officina OMT e titolale della “ditta Stop and Go”, chiamati dalla opponente a visionare il mezzo, hanno confermato di avere constatato il 15.6.2022, che il mezzo non funzionava, che una biella si era distaccata dall'albero motore, che delle due viti di collegamento della biella all'albero una risultava allentata e l'altra rotta. A sua volta, il CTU, , ha confermato quanto già Persona_1
dichiarato dai testi ed ha accertato che, in seguito all'iniziale svitamento di una parte di una vite di collegamento del cappellotto alla biella (c.d. “vite 1”) e della deformazione dell'altra parte della stessa vite, si era verificato “un aggravio del carico” sull'altra vite (c.d. “vite2”) la quale si era infine “troncata” con la conseguenza che la biella si era distaccata, aveva urtato nel basamento del motore e ne aveva provocato il danneggiamento. Il CTU ha motivatamente escluso -in ragione del fatto che al momento del verificarsi del malfunzionamento il mezzo aveva già percorso oltre un milione di chilometri- che vi fossero difetti originari del mezzo stesso ai quali imputare la successione degli eventi descritti ed ha individuato la causa del danno finale al motore nell' “errato serraggio” della vite 1 conseguente all'intervento originario di manutenzione
3 commissionato dalla alla Il CTU Parte_1 Controparte_1
ha anche precisato che i circa 16 mila chilometri percorsi dal mezzo tra la sostituzione dell'albero a camme e il distacco della biella sono “compatibili con la progressione della sequenza tra allentamento [di una vite] e distacco”. Il CTU ha evidenziato che per operare sull'albero a camme si è intervenuti con smontaggio dell'albero “dal basso” in modo da evitare di smontare completamente il motore e che ciò ha comportato lo “svitamento” della vite in questione. Il CTU ha stimato i costi di ripristino del funzionamento del mezzo in €11.250,00 oltre IVA (v. relazione
CTU p.9). ;
4. all'udienza del 1.10.2025, le parti hanno concluso riportandosi agli atti;
5. si verte in tema di adempimento di contratto di appalto di lavori di riparazione di un autocarro (art. 1655 c.c.). L'appaltante- opponente, a fronte della pretesa portata in decreto di pagamento del prezzo, ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice-opposta.
La Corte di Cassazione(Sez. 6 - 2, n.26365 del 26/11/2013) ha affermato che “in tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia
4 contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione”.
In tema di prova dell'inadempimento del creditore “il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento” (v. tra molte
Cass. n.3587 del 11/02/2021; Cass. n826/2015;
Sez. U, n.13533 del 30/10/2001).
L'opposizione va accolta in ragione del fatto che non solo, a fronte della allegazione dell'inadempimento dell'appaltatrice, quest'ultima non ha dimostrato il proprio adempimento ma che dalle ricordate, univoche risultanze della prova per testi e degli accertamenti del CTU, accertamenti motivati e puntuali e che si sottraggono alle generiche critiche della parte opposta, è risultato positivamente che la rottura del motore fu dovuta ad una serie causale rinveniente da un non perfetto ri-avvitamento di una delle viti della biella, svitata per l'esecuzione del lavoro, oggetto dell'appalto, di riparazione dell'albero a camme.
Quanto poi alla proporzionalità della spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità rispetto a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore, si osserva che il CTU, con
5 stima dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, ha quantificato la spesa in una somma pari a circa il doppio del prezzo preteso dalla opposta mediante il decreto ingiuntivo;
6. il decreto va revocato dichiarandosi che niente la opposta può pretendere per il titolo per cui è causa dall'opponente;
7. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in rapporto al valore medio per fase e allo scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200);
8. le spese di CTU, liquidate con decreto 8.3.2024, sono a carico della opposta;
PQM
il Tribunale, in accoglimento della opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.1687 del 2022, CP_2
notificatole dalla revoca il decreto, dichiara Controparte_1
che niente la opposta può pretendere per il titolo per cui è causa dall'opponente; condanna la opposta a rifondere alla opponente le spese del giudizio, liquidate in totale in € 2552,00, oltre spese forfetarie come per legge;
pone le spese di CTU a carico della opposta.
Lucca 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Antonio Mondini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ANTONIO MONDIN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4897/2022
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PONTREMOLI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e dell'Avv. DONATINI DEBORA
ATTRICE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALDI Controparte_1 P.IVA_2 GIANLUCA
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, - in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività
1 del decreto opposto;
nel merito ⁃respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nulla e dovuto dall'opponente per le causali di cui in premessa;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo inefficace;
con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
PER L'OPPOSTA: “Voglia il Tribunale adito Accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed i diritto per le ragioni esposte in parte narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1. la ha proposto opposizione al decreto Controparte_2
ingiuntivo n.1687 del 2022, per € 5145,05 oltre interessi, notificatole dalla srl per il pagamento del Controparte_1
corrispettivo dei lavori, eseguiti nel mese di Febbraio 2022, di manutenzione dell'albero a camme del trattore stradale DAF
XF105. L'opponente ha eccepito, ai sensi dell'art.1460 c.c.,
l'inadempimento della opposta: i lavori, secondo la non Parte_1
erano stati eseguiti correttamente tanto che subito dopo il ritiro del mezzo erano state riscontrate anomalie (“il malfunzionamento del freno a motore, l'accensione di diverse spie sul cruscotto, fra le quali quella dell'olio, nonché il mancato avviamento del mezzo”) le quali si erano poi ripresentate anche dopo successivi interventi della stessa opposta ed avevano infine condotto al danneggiamento del motore.
2 2.la si è costituita contestando l'eccezione Controparte_1
dell'opponente;
3. la causa è stata istruita a mezzo di testi e di CTU: i testi e , rispettivamente responsabile della Testimone_1 Tes_2
officina OMT e titolale della “ditta Stop and Go”, chiamati dalla opponente a visionare il mezzo, hanno confermato di avere constatato il 15.6.2022, che il mezzo non funzionava, che una biella si era distaccata dall'albero motore, che delle due viti di collegamento della biella all'albero una risultava allentata e l'altra rotta. A sua volta, il CTU, , ha confermato quanto già Persona_1
dichiarato dai testi ed ha accertato che, in seguito all'iniziale svitamento di una parte di una vite di collegamento del cappellotto alla biella (c.d. “vite 1”) e della deformazione dell'altra parte della stessa vite, si era verificato “un aggravio del carico” sull'altra vite (c.d. “vite2”) la quale si era infine “troncata” con la conseguenza che la biella si era distaccata, aveva urtato nel basamento del motore e ne aveva provocato il danneggiamento. Il CTU ha motivatamente escluso -in ragione del fatto che al momento del verificarsi del malfunzionamento il mezzo aveva già percorso oltre un milione di chilometri- che vi fossero difetti originari del mezzo stesso ai quali imputare la successione degli eventi descritti ed ha individuato la causa del danno finale al motore nell' “errato serraggio” della vite 1 conseguente all'intervento originario di manutenzione
3 commissionato dalla alla Il CTU Parte_1 Controparte_1
ha anche precisato che i circa 16 mila chilometri percorsi dal mezzo tra la sostituzione dell'albero a camme e il distacco della biella sono “compatibili con la progressione della sequenza tra allentamento [di una vite] e distacco”. Il CTU ha evidenziato che per operare sull'albero a camme si è intervenuti con smontaggio dell'albero “dal basso” in modo da evitare di smontare completamente il motore e che ciò ha comportato lo “svitamento” della vite in questione. Il CTU ha stimato i costi di ripristino del funzionamento del mezzo in €11.250,00 oltre IVA (v. relazione
CTU p.9). ;
4. all'udienza del 1.10.2025, le parti hanno concluso riportandosi agli atti;
5. si verte in tema di adempimento di contratto di appalto di lavori di riparazione di un autocarro (art. 1655 c.c.). L'appaltante- opponente, a fronte della pretesa portata in decreto di pagamento del prezzo, ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice-opposta.
La Corte di Cassazione(Sez. 6 - 2, n.26365 del 26/11/2013) ha affermato che “in tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia
4 contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione”.
In tema di prova dell'inadempimento del creditore “il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento” (v. tra molte
Cass. n.3587 del 11/02/2021; Cass. n826/2015;
Sez. U, n.13533 del 30/10/2001).
L'opposizione va accolta in ragione del fatto che non solo, a fronte della allegazione dell'inadempimento dell'appaltatrice, quest'ultima non ha dimostrato il proprio adempimento ma che dalle ricordate, univoche risultanze della prova per testi e degli accertamenti del CTU, accertamenti motivati e puntuali e che si sottraggono alle generiche critiche della parte opposta, è risultato positivamente che la rottura del motore fu dovuta ad una serie causale rinveniente da un non perfetto ri-avvitamento di una delle viti della biella, svitata per l'esecuzione del lavoro, oggetto dell'appalto, di riparazione dell'albero a camme.
Quanto poi alla proporzionalità della spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità rispetto a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore, si osserva che il CTU, con
5 stima dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, ha quantificato la spesa in una somma pari a circa il doppio del prezzo preteso dalla opposta mediante il decreto ingiuntivo;
6. il decreto va revocato dichiarandosi che niente la opposta può pretendere per il titolo per cui è causa dall'opponente;
7. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in rapporto al valore medio per fase e allo scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200);
8. le spese di CTU, liquidate con decreto 8.3.2024, sono a carico della opposta;
PQM
il Tribunale, in accoglimento della opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.1687 del 2022, CP_2
notificatole dalla revoca il decreto, dichiara Controparte_1
che niente la opposta può pretendere per il titolo per cui è causa dall'opponente; condanna la opposta a rifondere alla opponente le spese del giudizio, liquidate in totale in € 2552,00, oltre spese forfetarie come per legge;
pone le spese di CTU a carico della opposta.
Lucca 1° ottobre 2025.
Il Giudice
Antonio Mondini
6