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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2227/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.6.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. RANZANI FEDERICA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Via D'Avalos n. 23;
i quali hanno contratto matrimonio con concordatario in MONTERONI DI LECCE, in data 23/09/2000, (atto n. 53, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000); separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 1252/2022 del
17/02/2022 emesso dal Tribunale di Pavia;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio , maggiorenne affetto da condizione di disabilità ed economicamente Per_1 non autonomo, avrà residenza anagrafica presso la madre;
in ragione delle peculiari esigenze del figlio, i genitori si impegnano a collaborare tra di loro nell'assolvimento dei pag. 1 di 5 doveri di cura, accudimento e assistenza di , concordando di volta in volta la sua Per_1 permanenza presso l'uno o l'altro genitore, anche per quanto attiene le festività infrannuali, natalizie e pasquali, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori e gli impegni del figlio;
i genitori altresì concorderanno i tempi di permanenza di Per_1 con l'uno o l'altro genitore durante il periodo estivo, preferibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno;
2. I genitori concorreranno alle spese ordinarie inerenti il mantenimento di , Per_1 incluse le spese per l'alloggio e per l'abbigliamento (escluso quello specifico per eventuale attività sportiva) provvedendovi direttamente ciascuno nel periodo di permanenza del figlio presso di sé;
3. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, mediche (incluse quelle per i farmaci da banco), educative e ricreative sostenute nell'interesse del figlio;
per quanto non espressamente qui specificato e/o Per_1 diversamente concordato di volta in volta tra i genitori, essi applicheranno il Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in data
09/11/2016;
4. I coniugi danno atto di essere d'accordo per la messa in vendita al prezzo di mercato della casa coniugale e dell'autorimessa di pertinenza situati a Vigevano (PV) – Via Valle
San Martino ed in comproprietà fra i coniugi per il 50% ciascuno;
fino alla vendita, la casa coniugale e quanto di pertinenza resterranno assegnati alla sig.ra ; Pt_1
5. In quanto assegnataria e utilizzatrice dell'immobile già adibito a casa coniugale, la sig.ra provvederà al pagamento delle spese, anche condominiali, di Pt_1 manutenzione ordinaria ad esso relative nonché, fino al mese di novembre 2025 incluso, al pagamento in via esclusiva della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
6. Il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate mensili a Parte_2 rimborso del finanziamento n. 9589735 contratto nell'anno 2019 e con ultima CP_1 rata a novembre 2025 per l'acquisto dell'autorimessa nonché per l'estinzione dei finanziamenti preesistenti accesi dai coniugi per la sostituzione degli infissi della casa coniugale e dal marito per l'acquisto dell'autovettura Kia intestata e in uso al sig. Pt_2
pag. 2 di 5 7. Con decorrenza dal mese di dicembre 2025 il sig. contribuirà per il 50% Parte_2 al pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
8. I coniugi concordano che nella ripartizione tra di loro del ricavato dalla vendita della casa coniugale e dell'autorimessa pertinenziale, previa estinzione del residuo mutuo e/o finanziamento e deduzione di ogni spesa e/o costo connessi alla vendita, le parti terranno conto delle maggiori somme versate dalla sig.ra a rimborso del mutuo Parte_1 acceso per l'acquisto della casa coniugale e delle maggiori somme versate dal sig. Pt_2
a rimborso del finanziamento n. 9589735 limitatamente alla quota
[...] CP_1 riferibile al box;
9. Fatto salvo ogni diverso accordo tra gli stessi, i genitori si impegnano ad accantonare le somme erogate da in favore del figlio a titolo di indennità di CP_2 Per_1 accompagnamento INVCIV n. 07065060, mediante trasferimento mensile dal conto corrente di accredito (c/c n. 000040504794 cointestato tra i coniugi presso Unicredit Spa
Agenzia di Vigevano RI MA), sul libretto postale di risparmio nominativo n.
22176035 presso Poste Italiane di Vigevano – Via De Amicis n. 2 intestato ai genitori e a firma congiunta degli stessi;
10. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, i coniugi danno atto che sul c/c n.
000040504794 cointestato tra gli stessi presso Unicredit Spa Agenzia di Vigevano
RI MA transitano esclusivamente somme di pertinenza del figlio;
Per_1
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
12. I coniugi si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio;
13. Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24.6.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 3 di 5 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto di omologazione n. cronol. 1252/2022 del 17/02/2022 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in MONTERONI DI LECCE il giorno 23/09/2000 in
[...] Parte_2
MONTERONI DI LECCE, in data 23/09/2000, (atto n. 53, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
pag. 4 di 5 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2227/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.6.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. RANZANI FEDERICA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Via D'Avalos n. 23;
i quali hanno contratto matrimonio con concordatario in MONTERONI DI LECCE, in data 23/09/2000, (atto n. 53, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000); separati consensualmente con decreto di omologazione n. cronol. 1252/2022 del
17/02/2022 emesso dal Tribunale di Pavia;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio , maggiorenne affetto da condizione di disabilità ed economicamente Per_1 non autonomo, avrà residenza anagrafica presso la madre;
in ragione delle peculiari esigenze del figlio, i genitori si impegnano a collaborare tra di loro nell'assolvimento dei pag. 1 di 5 doveri di cura, accudimento e assistenza di , concordando di volta in volta la sua Per_1 permanenza presso l'uno o l'altro genitore, anche per quanto attiene le festività infrannuali, natalizie e pasquali, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori e gli impegni del figlio;
i genitori altresì concorderanno i tempi di permanenza di Per_1 con l'uno o l'altro genitore durante il periodo estivo, preferibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno;
2. I genitori concorreranno alle spese ordinarie inerenti il mantenimento di , Per_1 incluse le spese per l'alloggio e per l'abbigliamento (escluso quello specifico per eventuale attività sportiva) provvedendovi direttamente ciascuno nel periodo di permanenza del figlio presso di sé;
3. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, mediche (incluse quelle per i farmaci da banco), educative e ricreative sostenute nell'interesse del figlio;
per quanto non espressamente qui specificato e/o Per_1 diversamente concordato di volta in volta tra i genitori, essi applicheranno il Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in data
09/11/2016;
4. I coniugi danno atto di essere d'accordo per la messa in vendita al prezzo di mercato della casa coniugale e dell'autorimessa di pertinenza situati a Vigevano (PV) – Via Valle
San Martino ed in comproprietà fra i coniugi per il 50% ciascuno;
fino alla vendita, la casa coniugale e quanto di pertinenza resterranno assegnati alla sig.ra ; Pt_1
5. In quanto assegnataria e utilizzatrice dell'immobile già adibito a casa coniugale, la sig.ra provvederà al pagamento delle spese, anche condominiali, di Pt_1 manutenzione ordinaria ad esso relative nonché, fino al mese di novembre 2025 incluso, al pagamento in via esclusiva della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
6. Il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle rate mensili a Parte_2 rimborso del finanziamento n. 9589735 contratto nell'anno 2019 e con ultima CP_1 rata a novembre 2025 per l'acquisto dell'autorimessa nonché per l'estinzione dei finanziamenti preesistenti accesi dai coniugi per la sostituzione degli infissi della casa coniugale e dal marito per l'acquisto dell'autovettura Kia intestata e in uso al sig. Pt_2
pag. 2 di 5 7. Con decorrenza dal mese di dicembre 2025 il sig. contribuirà per il 50% Parte_2 al pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
8. I coniugi concordano che nella ripartizione tra di loro del ricavato dalla vendita della casa coniugale e dell'autorimessa pertinenziale, previa estinzione del residuo mutuo e/o finanziamento e deduzione di ogni spesa e/o costo connessi alla vendita, le parti terranno conto delle maggiori somme versate dalla sig.ra a rimborso del mutuo Parte_1 acceso per l'acquisto della casa coniugale e delle maggiori somme versate dal sig. Pt_2
a rimborso del finanziamento n. 9589735 limitatamente alla quota
[...] CP_1 riferibile al box;
9. Fatto salvo ogni diverso accordo tra gli stessi, i genitori si impegnano ad accantonare le somme erogate da in favore del figlio a titolo di indennità di CP_2 Per_1 accompagnamento INVCIV n. 07065060, mediante trasferimento mensile dal conto corrente di accredito (c/c n. 000040504794 cointestato tra i coniugi presso Unicredit Spa
Agenzia di Vigevano RI MA), sul libretto postale di risparmio nominativo n.
22176035 presso Poste Italiane di Vigevano – Via De Amicis n. 2 intestato ai genitori e a firma congiunta degli stessi;
10. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, i coniugi danno atto che sul c/c n.
000040504794 cointestato tra gli stessi presso Unicredit Spa Agenzia di Vigevano
RI MA transitano esclusivamente somme di pertinenza del figlio;
Per_1
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
12. I coniugi si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio;
13. Spese legali compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24.6.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 3 di 5 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto di omologazione n. cronol. 1252/2022 del 17/02/2022 emesso dal Tribunale di Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in MONTERONI DI LECCE il giorno 23/09/2000 in
[...] Parte_2
MONTERONI DI LECCE, in data 23/09/2000, (atto n. 53, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
pag. 4 di 5 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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