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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa IA Tavolieri, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, svolta mediante il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 98, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato a margine del ricorso dall'Avv. PANICCIA PIERANGELO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
ricorrente
contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
AP UC PP, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi 31
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattie professionali.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 deducendo che: 1) dal 1971 ha svolto l'attività di operaio edile/muratore; 2) ha lavorato nei cantieri utilizzando regolarmente strumenti di lavoro vibranti, pesanti e rumorosi;
si è occupato di demolire edifici per poi ricostruirli, nonché di tinteggiare gli edifici esternamente e
1 internamente;
ha gettato ed impastato il cemento;
sollevato sacche di cemento da 50 e 25 Kg, blocchi di cemento (anche da 10 Kg), forati, pignatte, pannelli da 25/30 Kg, soglie di marmo, tubi lunghissimi;
3) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, è stato quindi soggetto a spostamenti manuali dei carichi, a posture incongrue, a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e a lavorazioni rumorose;
4) tale attività ha inoltre determinato l'insorgenza a suo carico di un'ipoacusia pantonale bilaterale neurosensoriale ed una spondilodiscoartrosi diffusa del rachide.
Attesa l'origine professionale delle infermità, ha presentato all' denuncia di malattie CP_1 professionali. La sua istanza è stata però respinta dall'Ente convenuto che ha ritenuto l'inidoneità del rischio a provocare le malattie denunciate.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle patologie descritte e di condannare l' alla erogazione delle prestazioni previste dalla legge, CP_1 riconoscendo un danno biologico complessivo almeno pari al 6%.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda.
Svolta attività istruttoria e subentrato, in seguito, questo giudice sul ruolo in data 18.9.25, all'udienza del 12.11.25 la discussione è stata svolta mediante il deposito di note telematiche e il Giudice adito ha deciso la controversia come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Come è noto, per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Quanto al nesso causale, la S.C. ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen. per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
In particolare, si è affermato che “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici
2 occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi vd. anche Cass. 21021/2007 e 1135/2011).
Ai fini del giudizio rilevano, quindi, sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del C.T.U..
L'istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento da parte dell'attore di mansioni dedotte nel ricorso. È infatti risultato che egli “usava martello pneumatico, sega, betoniera per impastare il cemento, la mulazza, la pala, il piccone, il martello, quello che capitava. Sollevava anche sacche di cemento, pietre, blocchetti, forati;
all'inizio pesavano 50 kg, poi 25. I blocchetti di cemento pesano dai 50 ai 30kg; quando capitava scaricava e caricava anche il camion con il materiale edile, questo capitava 2-3 volte alla settimana” (teste escusso Testimone_1 all'udienza del 15.05.2024). E' altresì emerso che, nell'espletamento di tali mansioni, il ricorrente è stato sottoposto a movimentazione manuale di carichi, a posture incongrue e a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, in modo continuo e protratto nel tempo.
La CTU ha poi accertato che questa attività lavorativa ha agito, negli anni di servizio, come nesso causale e/o concausale nel determinare la malattia della “spondilodiscoartrosi lombo- sacrale con plurime ernie discali ad impegno radicolare”.
In particolare, il perito ha sottolineato che l'anamnesi patologica e lavorativa, l'obiettività riscontrata e l'analisi della documentazione esibita suggeriscono il riconoscimento della malattia professionale. L'esposizione per oltre 35 anni a M.M.C., l'esposizione ai rigori del clima, le posture sovente incongrue assunte abbiano concausato in modo assolutamente prevalente, l'insorgenza della spondilodiscoartrosi lombosacrale e di ernie discali plurime, ad impegno radicolare.
Il C.T.U. ha quindi concluso deducendo che la patologia ha determinato complessivamente una riduzione dell'integrità psico-fisica dell'attore pari al 6% (voce n.213 delle tabelle di cui al D.Lgs. 38 del 23.02.2000 e del D.M. 12.7.2000).
Dalla stessa perizia è emerso poi che il ricorrente presenta altresì una “ipoacusia da rumore”, che tuttavia non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che la predetta patologia non risulta suffragata da nessun dato oggettivo, di natura ambientale, quale malattia professionale, rappresentando invece reperto di comune riscontro in soggetti ultrasessantacinquenni.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della “ipoacusia da rumore”.
Il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Quanto alla percentuale di danno biologico, il T.U. 1124 del 1965 fissava all'11% la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Successivamente, il D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita ( art.13 ).
3 La nuova disciplina si applica alle malattie professionali denunciate (e agli infortuni sul lavoro verificatisi) a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
Il ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo di cui all'art.13 del D.Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 6%, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti della metà, ai sensi dell'art. 113 TU 1124/65, atteso l'accoglimento parziale delle domande attoree. La residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore CP_1 del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con plurime ernie discali ad impegno radicolare”, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%, dalla domanda amministrativa;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.Lgs. CP_1 n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti della metà, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' soccombente la residua parte, liquidata in €.900,00, per compenso professionale, CP_1 oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
13.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
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