Articolo 346 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 329Articolo 347
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31 dicembre 2019
Art. 346. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale 1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019