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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 5100/2021 al Ruolo Generale e vertente tra
avv. Silvia Botti) Parte_1
-ATTORE- e
(avv. Barbara Calenzo e Marcello Valenti) Controparte_1
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione DI CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni espresse in atti, Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice adito
Nel merito:
- confermare la sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1716/2021, n.
4007/2021 r.g., emesso in data 24.06.2021 dal Tribunale di Modena per tutti i gravi motivi dedotti;
- accogliere la spiegata opposizione per tutte le argomentazioni dedotte;
- respingere la richiesta avversaria e dichiarare che nessun obbligo di (ri)consegna del bene
tg. MO860157 incombe al Sig. , posto che la legittima Controparte_2 Parte_1
proprietà del bene risulta essere in capo al medesimo;
- per l'effetto dichiarare l'inefficacia e revocare il decreto ingiuntivo n. 1716/2021, n.4007/2021
r.g., emesso in data 24.06.2021 dal Tribunale di Modena;
- accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento di proprietà in capo al Sig. Parte_1 dell'autovettura Ferrari F110 AB/E, targata MO860157, telaio n. ZFFAA17B000085838 e, conseguentemente, disporre l'obbligo di trascrizione del passaggio di proprietà presso il Pubblico
Registro Automobilistico.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito: in via principale:
RIGETTARE L'OPPOSIZIONE in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, e conseguentemente respingersi anche le domande tutte ex adverso avanzate confermando il ricorso per decreto ingiuntivo opposto n.1716/2021 rg.4007/2021 in ogni sua parte
e al contempo revocare il provvedimento datato 21.1.22 di sospensione della provvisoria esecuzione, essendo il diritto azionato documentalmente provato, rigettando ogni altra domanda avanzata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato ivi compreso rimborso spese generali del 15%. In via subordinata
Accertare e dichiarare per tutti motivi esposti in narrativa che la CP_3 Controparte_1
è la legittima proprietaria del bene autovettura targata MO860157 numero telaio
ZFFAA17B000085838 tipo Ferrari F110 AB E e, per l'effetto, condannare a Parte_1
restituire immediatamente detto bene alla . Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso di avvocato rimborso spese generali del 15%.
In via subordinata secondaria
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la donazione in favore del sig.
[...]
del mezzo per cui è causa, dichiarare la nullità della stessa per vizio di forma e di Parte_1 capacità in capo al donante e per l'effetto condannare a restituire l'autovettura Parte_1
targata MO860157 numero telaio ZFFAA17B000085838 tipo Ferrari F110 AB E alla
[...]
. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese e compenso di avvocato ivi compreso rimborso spese generali del
15%”.
***************
ha ottenuto nei confronti di ingiunzione Controparte_1 Parte_1 provvisoriamente esecutiva di riconsegna dell'autovettura Ferrari F110 AB/E, targata MO860157, telaio n. ZFFAA17B000085838, che assume essere propria.
L'ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo di essere l'effettivo proprietario del veicolo, per averlo ricevuto in donazione dai propri figli
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Sospesa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, in esito al deposito delle comparse conclusive delle parti, sulle conclusioni delle stesse come in epigrafe trascritte, in data 22 luglio 2024 è stata riservata in decisione monocratica. OSSERVA
1) Sul piano documentale, risulta che:
-il prezzo d'acquisto dell'autovettura in questione -€.70.000- è stato corrisposto al venditore mediante bonifico da conto intestato a Per_1 Controparte_4
-è tale società l'intestataria del veicolo al PRA;
-il veicolo risulta regolarmente inserito nel libro cespiti beni ammortizzabili della società, dal momento del suo acquisto;
-la società ha provveduto ad assicurare il veicolo, ed a pagarne il bollo annuale.
2) Sostiene l'opponente che tale evidenza formale non corrisponda alla realtà.
Secondo l'assunto, l'acquisto è stato in realtà voluto dai propri figli e all'epoca soci CP_5 CP_6
al 50% di con rispettivi incarichi di Presidente del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione e di Amministratore Delegato, quale regalo a sorpresa per il suo 78° compleanno.
In particolare, è stato a curare personalmente la scelta del mezzo e delle modalità di acquisto. CP_5
Onde preservare l'effetto sorpresa, che sarebbe svanito se la fosse stata intestata CP_2 all'opponente, l'acquisto è avvenuto “a nome della società che già allora rappresentava e di cui aveva il potere di firma”.
La società, in definitiva, è “soltanto formale intestataria del bene per evidenti ragioni di comodo, cioè scaricare le spese del mezzo sulla società”, mentre la è divenuta di proprietà di esso CP_2 opponente “domenica 02/06/2019” allorchè “alla presenza di tutti i familiari l'esponente veniva ufficialmente omaggiato della . CP_2
3) Non si dubita che tutta l'operazione sia stata organizzata dai figli allo scopo di omaggiare il padre del veicolo. Tutti gli elementi di giudizio (messaggi, fotografie, etc.) depongono in tal senso.
Si tratta però di verificare l'idoneità giuridica dell'operazione allo scopo.
4) L'acquisto dell'automobile dal venditore è avvenuto ai primi di maggio 2019; per Per_1 stessa ammissione dell'opponente, mediante spendita del nome della società di cui Controparte_7
era legale rappresentante.
Il prezzo risulta bonificato il 2 maggio 2019 da conto corrente intestato alla società.
Già il 9 maggio 2019 il veicolo risulta intestato al PRA a in forza del Controparte_4
dichiarato atto di vendita del giorno prima.
A detta epoca, pertanto, la non era più del venditore CP_2 Per_1 Nè era dell'odierno opponente, che ha ricevuto l'auto dai figli il successivo 2 giugno 2019.
L'opponente nega “la esistenza di un contratto simulato tra l'originario venditore Notaio Per_1
e la ”, con ciò escludendo che si sia trattato di un acquisto per interposizione Controparte_1
fittizia di persona.
Ne consegue che la società è divenuta effettivamente proprietaria dell'auto, a seguito dell'acquisto eseguito in suo nome.
Nessun dubbio, poi, può coltivarsi sulla validità di tale acquisto in capo alla società. Invero, “la capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico…ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto”. (Cass. n°18449 del 2015).
5) Secondo allegazione, la consegna della all'opponente il 2 giugno 2019 ha costituito “un CP_2
regalo con il quale i figli, congiuntamente tra loro, hanno voluto ringraziare e gratificare il loro padre degli sforzi sin lì profusi”.
Si è trattato pertanto di una iniziativa riconducibile a loro ragioni personali;
dunque posta in essere in proprio, non in rappresentanza della società.
6) Ne consegue che i figli, quali persone fisiche, hanno inteso donare al padre un bene di proprietà della persona giuridica.
Si tratta, pertanto, di donazione di un bene altrui;
che “benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa” (Cass SU sent. n°5068 del 2016, secondo cui “una piana lettura dell'art. 769 c.c., dovrebbe indurre a ritenere che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Recita, infatti, la citata disposizione: La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto…".).
In effetti, la donazione a non domino non è in grado di esplicare, sul piano giuridico, effetti di alcun tipo. Men che meno effetti reali, certamente preclusi dal principio cardine espresso dal brocardo ulpinianeo secondo cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet: il dante causa
(donante) non può trasferire all'avente causa (donatario) un diritto che non ha (o un diritto più ampio di quello che ha). 7) Stante la radicale inidoneità della donazione posta in essere dai figli a produrre effetti reali,
l'opponente non è mai divenuto proprietario del bene.
In assenza di causa retinendi, egli è dunque tenuto a restituirlo all'avente diritto.
8) L'opposizione va pertanto rigettata.
9) Si dà atto che per effetto di tale pronuncia il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva
(art.653 co.1° cpc).
10) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.52.000,01 ed €.260.000, considerato il valore d'acquisto del bene conteso..
P.Q.M.
1) RIGETTA l'opposizione ed ogni altra domanda proposta da Parte_1
2) CONDANNA il predetto al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.11.268 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 22 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-