TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 14558/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14558/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Vincenzo Di Puorto, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 21.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità e/o assegno d'invalidità civile, nonché dei benefici della L.104/1992 art.3 c.1 e 3 sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata.
Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 11857/2021, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 23.10.2023 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 22.09.2023, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
22.11.2023, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso in opposizione è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale del 56% (cinquantasei per cento) (art. 2 e 13 L. 118/71), con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Per quanto attiene i benefici connessi con la legge 104/92 è da riconoscersi la disabilità ai sensi dell'art.3 c.1 L. 104/92 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa (cfr. Ctu Dott. del Persona_1
20.06.2023).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale. Lo stesso vale con riguardo all'omessa valutazione della “bronchite cronica ostruttiva” e per l'“ipoacusia neurosensoriale”, di cui non è dato alcun riscontro in sede di esame obiettivo e comunque non risulta adeguatamente supportata da certificazione medica e relativi esami strumentali. Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione d el convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente è affetta da patologie (artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale lieve-moderata (esiti di frattura gomito e polso destro (2009) per infortunio sul lavoro, trattata chirurgicamente e esiti di frattura omolaterale (2019). spondilodiscoartrosi => cod. 7008;
7208. ind.- inv. 35%.• ipertensione arteriosa in terapia farmacologica=> cl. funz. ntyha 1^ cod 6441 ind. inv. 21%• s. depressiva endogereattiva lieve-moderata => cod. 2204-05 ind. inv,. 15%) che determinano un'invalidità nella misura del 56%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Per quanto attiene i benefici connessi con la legge 104/92 è da riconoscersi la disabilità di cui all'art. 3, comma 1 L. 104/92 senza la connotazione di gravità a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'accoglimento della domanda limitatamente alla disabilità di cui all'art.3 c.1 L.104/92, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambe le fasi di giudizio. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara l'istante invalida nella misura del 56% e con disabilità ai sensi dell'art.3 c.1 L.104/1992; - compensa le spese di lite tra le parti. Le spese di Ctu sono poste a carico dell' e si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 9/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14558/2023 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Vincenzo Di Puorto, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 21.11.2023, la ricorrente indicata in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione d'invalidità e/o assegno d'invalidità civile, nonché dei benefici della L.104/1992 art.3 c.1 e 3 sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata.
Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 11857/2021, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierna opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 23.10.2023 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 22.09.2023, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
22.11.2023, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso in opposizione è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendola soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura percentuale del 56% (cinquantasei per cento) (art. 2 e 13 L. 118/71), con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Per quanto attiene i benefici connessi con la legge 104/92 è da riconoscersi la disabilità ai sensi dell'art.3 c.1 L. 104/92 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa (cfr. Ctu Dott. del Persona_1
20.06.2023).
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee ad inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale. Lo stesso vale con riguardo all'omessa valutazione della “bronchite cronica ostruttiva” e per l'“ipoacusia neurosensoriale”, di cui non è dato alcun riscontro in sede di esame obiettivo e comunque non risulta adeguatamente supportata da certificazione medica e relativi esami strumentali. Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione d el convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Inoltre, si fa rilevare che anche nella fase di opposizione non ha dedotto e provato in maniera specifica l'insorgere di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle preesistenti e tali da giustificare un approfondimento delle indagini peritali ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un rinnovo delle operazioni peritali.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che la ricorrente è affetta da patologie (artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale lieve-moderata (esiti di frattura gomito e polso destro (2009) per infortunio sul lavoro, trattata chirurgicamente e esiti di frattura omolaterale (2019). spondilodiscoartrosi => cod. 7008;
7208. ind.- inv. 35%.• ipertensione arteriosa in terapia farmacologica=> cl. funz. ntyha 1^ cod 6441 ind. inv. 21%• s. depressiva endogereattiva lieve-moderata => cod. 2204-05 ind. inv,. 15%) che determinano un'invalidità nella misura del 56%, ma non sufficienti per ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Per quanto attiene i benefici connessi con la legge 104/92 è da riconoscersi la disabilità di cui all'art. 3, comma 1 L. 104/92 senza la connotazione di gravità a decorrere dalla domanda amministrativa.
L'accoglimento della domanda limitatamente alla disabilità di cui all'art.3 c.1 L.104/92, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambe le fasi di giudizio. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara l'istante invalida nella misura del 56% e con disabilità ai sensi dell'art.3 c.1 L.104/1992; - compensa le spese di lite tra le parti. Le spese di Ctu sono poste a carico dell' e si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 9/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano