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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 559/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MELFI VERGA VITO, presso il cui studio, in Ragusa, via Dante n. 103, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. NIGROLI FRANCESCO, presso il cui studio, in Lentini, via Cefalù n.
18, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 8 (cod. fisc. e P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BONO FERNANDA, presso il cui studio,
in Palermo, via Abruzzi n. 88, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 [...]
esponendo di averle conferito l'incarico professionale per seguire la causa iscritta al n. CP_1
4837/2013 del ruolo generale intentata contro il Comune di Francoforte e avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a seguito di una caduta dentro un tombino;
che la causa era stata definita con sentenza n. 1719/2015 del 7 luglio 2015, concludendo il giudizio con il rigetto dell'istanza di risarcimento avanzata, stante la carenza di prove dei fatti posti a sostegno della domanda risarcitoria;
di aver citato nel presente giudizio la propria procuratrice per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 150.000,00, a titolo di risarcimento per non aver prodotto nel detto giudizio il verbale redatto dalla Polizia Municipale al momento della caduta e non aver avanzato istanza per l'escussione dei Vigili che avevano effettuato il sopralluogo, svolgendo l'incarico professionale assegnatole con inerzia e negligenza.
Si è costituita in giudizio l'avv. che ha istato per il rigetto della pretesa avanzata da Controparte_1
controparte, eccependo la l'irrilevanza della mancata produzione del verbale di accertamento della pagina 2 di 8 Polizia Municipale stante l'applicabilità del principio secondo il quale i rapporti di polizia fanno piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni dei fatti e delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, precisando, infine che la sentenza n. 1719/2015 non è
stata appellata per volontà della . Pt_1
In data 21.12.2022 si è costituita in giudizio, a seguito di chiamata in garanzia, la compagnia assicuratrice dell'avv. , la quale con le proprie doglianze ha rilevato la Controparte_3
infondatezza e la illegittimità della pretesa avanzata da eccependo la insussistenza dei Parte_1
presupposti di fatto e diritto per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tra le parti, il giudizio è proseguito e, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20.11.2024, a seguito della quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Valutati i fatti di causa il Tribunale ritiene la domanda avanzata da nei confronti dell'avv. Parte_1
infondata per i motivi di seguito indicati. CP_1
In primo luogo, è da chiarirsi che l'avvocato al quale è stata conferita procura deve espletare il proprio mandato in rispondenza al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice civile,
ossia, quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
La prestazione professionale fornita dall'avvocato a favore del proprio assistito è ritenuta comunemente pagina 3 di 8 una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a realizzare tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato.
Di modo che, nel giudizio di responsabilità non sia rilevante il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza cui è tenuto (cfr. Cass., n. 6782 del 2015; Cass., n. 18612 del 2013; Cass., n.
8863 del2011).
La responsabilità del professionista, dunque, non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva,
ed il risultato derivatone.
Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalle Sezioni Unite
con sentenza n. 13533 del 2001.
Il cliente che deduca di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, pertanto, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
pagina 4 di 8 b) l'esistenza del danno, che deve essere specificatamente allegato e dimostrato sia nell'an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito”.
Il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito devono essere intesi nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se,
qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” ( cfr. Cass. Civ. 17414 del 2019; Cass. Civ. 26516 del
2020; Cass. Civ. 22026 del 2004; Cass. Civ. 11548 del 2013).
La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (vd. Cass., n. 24956 del
2020 e Cass., n. 25112 del 2017).
La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
pagina 5 di 8 Passando al caso che ci occupa deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta provato e, incontestato, sia il mandato professionale conferito dalla all'Avv. , che lo svolgimento dell'attività Controparte_1
processuale nel giudizio iscritto al n. 4837/2013 del ruolo generale del Tribunale di Siracusa.
Per quanto concerne l'esame della condotta professionale tenuta da parte convenuta nell'esecuzione del mandato conferitole, non appare condivisibile il rilievo della secondo la quale la produzione del Pt_1
verbale di Polizia Municipale e l'escussione dei Vigili avrebbe offerto la prova della dinamica della caduta e della riconducibilità della stessa alla mancata manutenzione del tombino con responsabilità del
Comune di Francofonte, determinando, di conseguenza, l'accoglimento della propria richiesta risarcitoria nei confronti dello stesso.
Difatti, dal rapporto della Polizia Municipale allegato in atti da parte attrice risulta che la di lei figlia si era recata, in data 7.07.2010, presso il Comando di Francofonte, per denunciare Parte_2
l'incidente e che i Vigili ai fini di verificare l'accaduto si erano recati presso il luogo dell'incidente, in
Via Ettore Caraffa all'altezza del civico n. 34, accertando la presenza di una grata per il decorso delle acque pluviali così come indicato dalla denunciante.
Tale sopralluogo, dunque, è da collocarsi in momento successivo rispetto al verificarsi dell'incidente e va da sé che i Vigili che hanno sottoscritto il verbale, la cui mancata produzione in giudizio è stata lamentata dalla , non contiene alcun rilievo o elementi obiettivi idonei ad accertare la dinamica Pt_1
dell'incidente.
Inoltre, in ordine a quanto rilevato dal decidente nel giudizio n. 4837/2013 in merito alla mancata prova che “la caduta lamentata da parte attrice fosse avvenuta con le modalità descritte” è da rilevarsi che del tutto indiziarie sono da ritenersi le dichiarazioni rilasciate dalla figlia della , in quanto non Pt_1
pagina 6 di 8 corroborate da idonei elementi di prova: la produzione del Verbale redatto dal Corpo di Polizia
Municipale, difatti, non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'esito del precedente giudizio, poiché non idoneo a provare la dinamica della caduta, riconducibili esclusivamente alle dichiarazioni della figlia dell'attrice, la cui attendibilità è da ritenersi dubbia a fronte dello stretto vincolo di parentela esistente tra di essa e parte attrice.
Orbene, poiché dal Verbale della Polizia Municipale, anche qualora fosse stato prodotto in giudizio dall'avv. , non si sarebbe potuta certamente ricavare la prova che la caduta della infortunata era CP_1
avvenuta secondo la dinamica riferita in giudizio, ossia, in corrispondenza ed a causa di una grata per il decorso delle acque pluviali, corretto appare, altresì, il rilievo del primo giudice secondo cui la conoscenza delle condizioni della strada da parte dell'attrice, in quanto è stata la stessa figlia ad affermare che la abitava nei pressi del luogo della caduta, costituirebbero chiaro indice di Pt_1
responsabilità della infortunata per non avere previsto il pericolo.
Sicché, appare possibile dare un giudizio prognostico in ordine alla impossibilità di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Comune di Francofonte, anche qualora la professionista convenuta avesse provveduto, nei termini di legge, alla produzione del verbale o all'escussione dei
Vigili che lo avevano redatto, poiché non essendo presenti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti gli stessi non avrebbero potuto riferire sulla dinamica dell'incidente corroborando quanto asserito dall'attrice.
Attesa, la irrilevanza del verbale e dell'escussione dei Vigili ai fini dell'esito negativo del giudizio iscritto al n. 4837/2013 del ruolo generale di cui l'attrice oggi si duole sia riferibile all'inerzia e/o negligenza della procuratrice convenuta, esclusa la responsabilità professionale dell'avv. , deve CP_1
rigettarsi la richiesta risarcitoria avanzata da . Parte_1
pagina 7 di 8 Le spese di lite vanno addossate a quest'ultima nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da nei confronti dell'Avv. . Parte_1 Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avv. Parte_1 [...]
, spese liquidate in euro 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese CP_1
generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della , Parte_1 Controparte_4
spese liquidate in euro 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 559/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MELFI VERGA VITO, presso il cui studio, in Ragusa, via Dante n. 103, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. NIGROLI FRANCESCO, presso il cui studio, in Lentini, via Cefalù n.
18, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti di pagina 1 di 8 (cod. fisc. e P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BONO FERNANDA, presso il cui studio,
in Palermo, via Abruzzi n. 88, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 [...]
esponendo di averle conferito l'incarico professionale per seguire la causa iscritta al n. CP_1
4837/2013 del ruolo generale intentata contro il Comune di Francoforte e avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a seguito di una caduta dentro un tombino;
che la causa era stata definita con sentenza n. 1719/2015 del 7 luglio 2015, concludendo il giudizio con il rigetto dell'istanza di risarcimento avanzata, stante la carenza di prove dei fatti posti a sostegno della domanda risarcitoria;
di aver citato nel presente giudizio la propria procuratrice per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 150.000,00, a titolo di risarcimento per non aver prodotto nel detto giudizio il verbale redatto dalla Polizia Municipale al momento della caduta e non aver avanzato istanza per l'escussione dei Vigili che avevano effettuato il sopralluogo, svolgendo l'incarico professionale assegnatole con inerzia e negligenza.
Si è costituita in giudizio l'avv. che ha istato per il rigetto della pretesa avanzata da Controparte_1
controparte, eccependo la l'irrilevanza della mancata produzione del verbale di accertamento della pagina 2 di 8 Polizia Municipale stante l'applicabilità del principio secondo il quale i rapporti di polizia fanno piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni dei fatti e delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, precisando, infine che la sentenza n. 1719/2015 non è
stata appellata per volontà della . Pt_1
In data 21.12.2022 si è costituita in giudizio, a seguito di chiamata in garanzia, la compagnia assicuratrice dell'avv. , la quale con le proprie doglianze ha rilevato la Controparte_3
infondatezza e la illegittimità della pretesa avanzata da eccependo la insussistenza dei Parte_1
presupposti di fatto e diritto per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio tra le parti, il giudizio è proseguito e, infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20.11.2024, a seguito della quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Valutati i fatti di causa il Tribunale ritiene la domanda avanzata da nei confronti dell'avv. Parte_1
infondata per i motivi di seguito indicati. CP_1
In primo luogo, è da chiarirsi che l'avvocato al quale è stata conferita procura deve espletare il proprio mandato in rispondenza al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice civile,
ossia, quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
La prestazione professionale fornita dall'avvocato a favore del proprio assistito è ritenuta comunemente pagina 3 di 8 una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a realizzare tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato.
Di modo che, nel giudizio di responsabilità non sia rilevante il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza cui è tenuto (cfr. Cass., n. 6782 del 2015; Cass., n. 18612 del 2013; Cass., n.
8863 del2011).
La responsabilità del professionista, dunque, non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva,
ed il risultato derivatone.
Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalle Sezioni Unite
con sentenza n. 13533 del 2001.
Il cliente che deduca di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, pertanto, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
pagina 4 di 8 b) l'esistenza del danno, che deve essere specificatamente allegato e dimostrato sia nell'an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito”.
Il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito devono essere intesi nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se,
qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” ( cfr. Cass. Civ. 17414 del 2019; Cass. Civ. 26516 del
2020; Cass. Civ. 22026 del 2004; Cass. Civ. 11548 del 2013).
La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (vd. Cass., n. 24956 del
2020 e Cass., n. 25112 del 2017).
La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
pagina 5 di 8 Passando al caso che ci occupa deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta provato e, incontestato, sia il mandato professionale conferito dalla all'Avv. , che lo svolgimento dell'attività Controparte_1
processuale nel giudizio iscritto al n. 4837/2013 del ruolo generale del Tribunale di Siracusa.
Per quanto concerne l'esame della condotta professionale tenuta da parte convenuta nell'esecuzione del mandato conferitole, non appare condivisibile il rilievo della secondo la quale la produzione del Pt_1
verbale di Polizia Municipale e l'escussione dei Vigili avrebbe offerto la prova della dinamica della caduta e della riconducibilità della stessa alla mancata manutenzione del tombino con responsabilità del
Comune di Francofonte, determinando, di conseguenza, l'accoglimento della propria richiesta risarcitoria nei confronti dello stesso.
Difatti, dal rapporto della Polizia Municipale allegato in atti da parte attrice risulta che la di lei figlia si era recata, in data 7.07.2010, presso il Comando di Francofonte, per denunciare Parte_2
l'incidente e che i Vigili ai fini di verificare l'accaduto si erano recati presso il luogo dell'incidente, in
Via Ettore Caraffa all'altezza del civico n. 34, accertando la presenza di una grata per il decorso delle acque pluviali così come indicato dalla denunciante.
Tale sopralluogo, dunque, è da collocarsi in momento successivo rispetto al verificarsi dell'incidente e va da sé che i Vigili che hanno sottoscritto il verbale, la cui mancata produzione in giudizio è stata lamentata dalla , non contiene alcun rilievo o elementi obiettivi idonei ad accertare la dinamica Pt_1
dell'incidente.
Inoltre, in ordine a quanto rilevato dal decidente nel giudizio n. 4837/2013 in merito alla mancata prova che “la caduta lamentata da parte attrice fosse avvenuta con le modalità descritte” è da rilevarsi che del tutto indiziarie sono da ritenersi le dichiarazioni rilasciate dalla figlia della , in quanto non Pt_1
pagina 6 di 8 corroborate da idonei elementi di prova: la produzione del Verbale redatto dal Corpo di Polizia
Municipale, difatti, non avrebbe avuto alcuna incidenza sull'esito del precedente giudizio, poiché non idoneo a provare la dinamica della caduta, riconducibili esclusivamente alle dichiarazioni della figlia dell'attrice, la cui attendibilità è da ritenersi dubbia a fronte dello stretto vincolo di parentela esistente tra di essa e parte attrice.
Orbene, poiché dal Verbale della Polizia Municipale, anche qualora fosse stato prodotto in giudizio dall'avv. , non si sarebbe potuta certamente ricavare la prova che la caduta della infortunata era CP_1
avvenuta secondo la dinamica riferita in giudizio, ossia, in corrispondenza ed a causa di una grata per il decorso delle acque pluviali, corretto appare, altresì, il rilievo del primo giudice secondo cui la conoscenza delle condizioni della strada da parte dell'attrice, in quanto è stata la stessa figlia ad affermare che la abitava nei pressi del luogo della caduta, costituirebbero chiaro indice di Pt_1
responsabilità della infortunata per non avere previsto il pericolo.
Sicché, appare possibile dare un giudizio prognostico in ordine alla impossibilità di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Comune di Francofonte, anche qualora la professionista convenuta avesse provveduto, nei termini di legge, alla produzione del verbale o all'escussione dei
Vigili che lo avevano redatto, poiché non essendo presenti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti gli stessi non avrebbero potuto riferire sulla dinamica dell'incidente corroborando quanto asserito dall'attrice.
Attesa, la irrilevanza del verbale e dell'escussione dei Vigili ai fini dell'esito negativo del giudizio iscritto al n. 4837/2013 del ruolo generale di cui l'attrice oggi si duole sia riferibile all'inerzia e/o negligenza della procuratrice convenuta, esclusa la responsabilità professionale dell'avv. , deve CP_1
rigettarsi la richiesta risarcitoria avanzata da . Parte_1
pagina 7 di 8 Le spese di lite vanno addossate a quest'ultima nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da nei confronti dell'Avv. . Parte_1 Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avv. Parte_1 [...]
, spese liquidate in euro 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese CP_1
generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della , Parte_1 Controparte_4
spese liquidate in euro 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8