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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 514 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 16 gennaio 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 coma 1 c.p.c.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Federico Rufino Parte_1 Parte_2 giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
e per essa quale società incorporata in Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv,ti Marco Controparte_3
Pesenti e Margherita Domenegotti giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 Parte_2
notificato da in data 11.12.2023, per il pagamento della somma Controparte_1
di euro 317.564,34, sulla base contratto di mutuo per notar del 17.12.1997, Per_1
Rep. n.7589, Racc. n.3549.
Parte opponente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito.
Parte opposta ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza.
Va evidenziato che parte opponente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito.
Quindi ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termini di decadenza.
Ne consegue che il riferimento all'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. e alla relativa decadenza è del tutto incoerente. L'opposizione è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.
Il creditore agisce sulla base di contratto di mutuo per notar del 17.12.1997, Per_1
Rep. n.7589, Racc. n.3549, stipulato da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ha notificato atto di precetto il 30.7.2003.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA con atto notificato il 20.10.2003 ha pignorato beni immobili dei debitori.
A seguito di tale pignoramento è stata iscritta davanti al Tribunale di Potenza la procedura di espropriazione immobiliare n. 144/2003 R.G.E.
Il g.e. con ordinanza del 21.9.2020, rilevato che il creditore procedente aveva trasmesso tardivamente le ricevute di pagamento del PvP, ai sensi dell'art.631 bis c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo n. 144/2003 R.G.
In data 11.12.2023 cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Controparte_1
Siena SpA, ha notificato ai debitori atto di precetto.
La giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione ha chiarito che tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma
2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass. 09/05/2019,
n. 12239; Cass. 13/02/2017, n. 3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass. 25/03/2002, n.
4203; Cass. 07/12/1985, n. 6165).
Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, “quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili” (Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag.
17).
La ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo.
“In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3,
l'effetto stesso resterà istantaneo” (cfr. Cass. n. 12239 del 2019; Cassazione civile sez.
VI, 24/03/2021, n.8217).
Nel caso in questione la procedura esecutiva n. 144/2003 R.G. è stata dichiarata estinta dal g.e. con ordinanza del 21.9.2020, per tardiva trasmissione delle ricevute di pagamento del PvP, ai sensi dell'art.631 bis c.p.c.
Quindi ricorre una evidente ipotesi di estinzione per inattività del creditore, con conseguente venir meno la permanenza dell'effetto interruttivo dell'iniziale pignoramento e restituire a questo solo l'effetto istantaneo.
In conclusione, essendosi verificato un caso di estinzione cd. tipico del procedimento esecutivo dovuta a inerzia, inattività o rinuncia del creditore procedente, si deve riconoscere all'interruzione effetto solo istantaneo, previsto dall'art. 2945, co. 3, cod. civ.
Quindi il pignoramento del 20.10.2003 ha avuto solo un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione.
Il termine decennale di prescrizione è maturato in data 20.10.2023.
Nessun atto interruttivo risulta compiuto in tale periodo.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione va dichiarato prescritto il diritto di credito azionato dal creditore procedente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00), le spese vanno così liquidate: fase di studio € 3.544,00 fase introduttiva € 2.338,00 fase istruttoria € 10.411,00 fase decisoria € 6.164,00 in totale per parte convenuta € 22.457,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Federico Rufino, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da parte opposta e dichiara che il diritto di credito derivante dal contratto di mutuo per notar del 17.12.1997, Rep. n.7589, Per_1
Racc. n.3549 è prescritto;
2) Condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 22.457,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. Federico Rufino.
Così deciso in camera di consiglio il 20 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 514 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 16 gennaio 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 coma 1 c.p.c.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Federico Rufino Parte_1 Parte_2 giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
e per essa quale società incorporata in Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv,ti Marco Controparte_3
Pesenti e Margherita Domenegotti giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il precetto Parte_1 Parte_2
notificato da in data 11.12.2023, per il pagamento della somma Controparte_1
di euro 317.564,34, sulla base contratto di mutuo per notar del 17.12.1997, Per_1
Rep. n.7589, Racc. n.3549.
Parte opponente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito.
Parte opposta ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza.
Va evidenziato che parte opponente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito.
Quindi ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta a termini di decadenza.
Ne consegue che il riferimento all'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. e alla relativa decadenza è del tutto incoerente. L'opposizione è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.
Il creditore agisce sulla base di contratto di mutuo per notar del 17.12.1997, Per_1
Rep. n.7589, Racc. n.3549, stipulato da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ha notificato atto di precetto il 30.7.2003.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA con atto notificato il 20.10.2003 ha pignorato beni immobili dei debitori.
A seguito di tale pignoramento è stata iscritta davanti al Tribunale di Potenza la procedura di espropriazione immobiliare n. 144/2003 R.G.E.
Il g.e. con ordinanza del 21.9.2020, rilevato che il creditore procedente aveva trasmesso tardivamente le ricevute di pagamento del PvP, ai sensi dell'art.631 bis c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo n. 144/2003 R.G.
In data 11.12.2023 cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Controparte_1
Siena SpA, ha notificato ai debitori atto di precetto.
La giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione ha chiarito che tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma
2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass. 09/05/2019,
n. 12239; Cass. 13/02/2017, n. 3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass. 25/03/2002, n.
4203; Cass. 07/12/1985, n. 6165).
Ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, “quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili” (Cass. n. 12239 del 2019, cit.; Cass. n. 4203 del 2002, cit., pag.
17).
La ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto;
mentre, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo.
“In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3,
l'effetto stesso resterà istantaneo” (cfr. Cass. n. 12239 del 2019; Cassazione civile sez.
VI, 24/03/2021, n.8217).
Nel caso in questione la procedura esecutiva n. 144/2003 R.G. è stata dichiarata estinta dal g.e. con ordinanza del 21.9.2020, per tardiva trasmissione delle ricevute di pagamento del PvP, ai sensi dell'art.631 bis c.p.c.
Quindi ricorre una evidente ipotesi di estinzione per inattività del creditore, con conseguente venir meno la permanenza dell'effetto interruttivo dell'iniziale pignoramento e restituire a questo solo l'effetto istantaneo.
In conclusione, essendosi verificato un caso di estinzione cd. tipico del procedimento esecutivo dovuta a inerzia, inattività o rinuncia del creditore procedente, si deve riconoscere all'interruzione effetto solo istantaneo, previsto dall'art. 2945, co. 3, cod. civ.
Quindi il pignoramento del 20.10.2003 ha avuto solo un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione.
Il termine decennale di prescrizione è maturato in data 20.10.2023.
Nessun atto interruttivo risulta compiuto in tale periodo.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione va dichiarato prescritto il diritto di credito azionato dal creditore procedente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00), le spese vanno così liquidate: fase di studio € 3.544,00 fase introduttiva € 2.338,00 fase istruttoria € 10.411,00 fase decisoria € 6.164,00 in totale per parte convenuta € 22.457,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Federico Rufino, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da parte opposta e dichiara che il diritto di credito derivante dal contratto di mutuo per notar del 17.12.1997, Rep. n.7589, Per_1
Racc. n.3549 è prescritto;
2) Condanna parte opposta a pagare in favore di parte opponente le spese di lite liquidate in euro 22.457,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. Federico Rufino.
Così deciso in camera di consiglio il 20 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo