Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 126
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Sentenza 20 gennaio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, riguarda un'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Le parti in causa, da un lato, hanno contestato la validità del precetto notificato per il pagamento di un credito derivante da un contratto di mutuo, eccependo l'avvenuta prescrizione del credito stesso. Dall'altro lato, la parte opposta ha sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, richiamando l'art. 617 c.p.c., e ha contestato nel merito la fondatezza delle pretese della parte opponente.

Il giudice ha accolto l'opposizione, argomentando che l'opposizione a precetto non è soggetta a termini di decadenza e che, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'introduzione del processo esecutivo ha un effetto interruttivo della prescrizione. Tuttavia, nel caso specifico, la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta per inattività del creditore, il che ha comportato la perdita dell'effetto interruttivo permanente. Di conseguenza, il termine di prescrizione di dieci anni si è compiuto, dichiarando prescritto il diritto di credito. Il giudice ha quindi condannato la parte opposta al pagamento delle spese legali, liquidate in favore della parte opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 126
    Giurisdizione : Trib. Potenza
    Numero : 126
    Data del deposito : 20 gennaio 2025

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