TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3389/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. CASAROSA GRAZIANA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. ROMEI GENNARO Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Camaldoli di Campania, il 25.10.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campagna Anno 2023, Parte II, Serie
A n. 56.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 4 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Camaldoli di Controparte_2
Campania e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campagna Anno 2003
Parte II Serie A n°56 ufficio 1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di scegliere la propria residenza dove riterrà' opportuno, nel rispetto reciproco;
2) la casa coniugale posta in Pisa, Via Emilia n. 245 C, piano II, viene assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti, che continuerà ad abitarci con le figlie;
CP_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di CP_2 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, oltre aggiornamento annuale ISTAT, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Sig.ra il CP_1 cui IBAN verrà comunicato in seguito;
il Sig. pagherà per intero le spese relative CP_2 al trasporto extra urbano della figlia e della figlia qualora fosse necessario per CP_3 Per_1 motivi di studio o altro e la Sig.ra pagherà per intero le spese universitarie delle CP_1 figlie;
le altre spese straordinarie verranno divise al 50% tra le parti;
4) nell'ambito degli accordi di separazione e quale elemento essenziale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, i Sigg.ri e , stanti i CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 fatti e presupposti di cui sopra, hanno concordemente stabilito quanto segue: 1) 1) il Sig.
trasferirà a titolo gratuito alla Sig.ra l'usufrutto ed alle figlie ed CP_2 CP_1 CP_3 in parti uguali tra di loro - ovvero il 25% ciascuna – la nuda proprietà dell'immobile Per_1 adibito a casa familiare, posto in Pisa, Via Emilia n. 245C, posto al piano secondo (terzo fuori terra), avente accesso dalla via tramite resede e camminamenti condominiali, ingresso e vano scale e/o ascensore condominiali, composto da ingresso in soggiorno con angolo cottura e balcone, disimpegno, due camere di cui una con loggia e bagno;
con annesso un piano sottotetto composto da due locali non abitabili, accessibili da botola predisposta nel solaio;
sono annessi alla proprietà un locale garage posto al piano interrato, il terzo a sinistra entrando da rampa condominiale;
un posto auto scoperto ricavato sul resede e precisamente il primo contando da est verso ovest nella porzione sud del resede;
il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati di Pisa al foglio 567, particella 757 sub. 7, categoria
A/2, classe 2, vani 4, rendita catastale Euro 500,96 (I appartamento); nel foglio 56, particella 757 sub. 10 categoria C/6, classe 2, mq. 24, rendita catastale Euro 80,57 (il garage); nel foglio 56, particella 757 sub. 20 categoria C/6, classe 1, mq. 10, rendita catastale Euro 25,82 (il posto auto); le parti comuni sono rappresentate nel foglio 56, particella 757 sub. 26, foglio 56, particella 757 sub. 28; contestualmente la Sig.ra CP_1 trasferirà a titolo gratuito il 50% della nuda proprietà dei suddetti immobili alle figlie ed in parti uguali tra di loro, ovvero il 25% ciascuna;
2) il Sig. CP_3 CP_4
e la Sig.ra trasferiranno a titolo gratuito alla figlia la proprietà CP_2 CP_1 Per_1 dell'immobile posto in Pisa, Via Emilia n. 245C, posto al piano primo (secondo fuori terra), composto da locale soggiorno con angolo cottura, una camera, un bagno ed un balcone;
fanno parte della proprietà e sono pertinenze esclusive dell'appartamento un locale ad uso garage sito al piano interrato - il primo locale sul lato sinistro arrivando dal vano ascensore
- ed un posto auto scoperto ubicato nel resede condominiale;
oltre alla comproprietà delle parti comuni, ovvero resede, camminamenti, vano scala, ascensore rampa, spazio di manovra, spazi del vano scala ai piani primo e secondo;
il tutto rappresentato al Catasto
Fabbricarti del Comune di Pisa nel foglio 56, mappale 757, sub. 5, piano 1, zona censuaria
1^ categoria A/2, classe 2, consistenza vani 3, superf, catastale mq. 49, rendita catastale
Euro 375,72; il locale garage foglio 56, mappale 757, sub. 15, piano S1, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 16, rendita catastale Euro 68,59; il posto auto pagina 3 di 4 scoperto Foglio 56, mappale 757, sub. 18, piano T, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe
1, consistenza mq. 10, rendita Euro 25,82; resede e camminamenti, vano scala, ascensore, rampa, spazio di manovra, foglio 56, mappale757, sub. 26, piano S1 - 1-2-3, non censibile privo di rendita;
vano scala al piano primo, foglio 56, mappale 757, sub. 28, non censibile;
vano scala al piano secondo, foglio 56, mappale 757, sub. 29, piano 2, non censibile;
i contratti dovranno essere stipulati entro 60 giorni dalla omologazione della separazione e, comunque, entro il termine di definitività di tale provvedimento;
le spese tecniche e notarili e quanto altro necessario per i suddetti passaggi di proprietà verranno pagate dai Sig.
e in parti uguali tra di loro;
CP_1 CP_2
5) i canoni di locazione degli immobili in comproprietà sono percepiti interamente dalla Sig.ra ed il Sig. rinuncia a chiedere il rimborso dei canoni pregressi;
CP_1 CP_2
6) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento;
7) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
8) i coniugi rilasciano fin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 9.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3389/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. CASAROSA GRAZIANA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. ROMEI GENNARO Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Camaldoli di Campania, il 25.10.2003 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campagna Anno 2023, Parte II, Serie
A n. 56.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 4 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Camaldoli di Controparte_2
Campania e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campagna Anno 2003
Parte II Serie A n°56 ufficio 1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di scegliere la propria residenza dove riterrà' opportuno, nel rispetto reciproco;
2) la casa coniugale posta in Pisa, Via Emilia n. 245 C, piano II, viene assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti, che continuerà ad abitarci con le figlie;
CP_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di CP_2 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, oltre aggiornamento annuale ISTAT, entro il 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Sig.ra il CP_1 cui IBAN verrà comunicato in seguito;
il Sig. pagherà per intero le spese relative CP_2 al trasporto extra urbano della figlia e della figlia qualora fosse necessario per CP_3 Per_1 motivi di studio o altro e la Sig.ra pagherà per intero le spese universitarie delle CP_1 figlie;
le altre spese straordinarie verranno divise al 50% tra le parti;
4) nell'ambito degli accordi di separazione e quale elemento essenziale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, i Sigg.ri e , stanti i CP_1 CP_2
pagina 2 di 4 fatti e presupposti di cui sopra, hanno concordemente stabilito quanto segue: 1) 1) il Sig.
trasferirà a titolo gratuito alla Sig.ra l'usufrutto ed alle figlie ed CP_2 CP_1 CP_3 in parti uguali tra di loro - ovvero il 25% ciascuna – la nuda proprietà dell'immobile Per_1 adibito a casa familiare, posto in Pisa, Via Emilia n. 245C, posto al piano secondo (terzo fuori terra), avente accesso dalla via tramite resede e camminamenti condominiali, ingresso e vano scale e/o ascensore condominiali, composto da ingresso in soggiorno con angolo cottura e balcone, disimpegno, due camere di cui una con loggia e bagno;
con annesso un piano sottotetto composto da due locali non abitabili, accessibili da botola predisposta nel solaio;
sono annessi alla proprietà un locale garage posto al piano interrato, il terzo a sinistra entrando da rampa condominiale;
un posto auto scoperto ricavato sul resede e precisamente il primo contando da est verso ovest nella porzione sud del resede;
il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati di Pisa al foglio 567, particella 757 sub. 7, categoria
A/2, classe 2, vani 4, rendita catastale Euro 500,96 (I appartamento); nel foglio 56, particella 757 sub. 10 categoria C/6, classe 2, mq. 24, rendita catastale Euro 80,57 (il garage); nel foglio 56, particella 757 sub. 20 categoria C/6, classe 1, mq. 10, rendita catastale Euro 25,82 (il posto auto); le parti comuni sono rappresentate nel foglio 56, particella 757 sub. 26, foglio 56, particella 757 sub. 28; contestualmente la Sig.ra CP_1 trasferirà a titolo gratuito il 50% della nuda proprietà dei suddetti immobili alle figlie ed in parti uguali tra di loro, ovvero il 25% ciascuna;
2) il Sig. CP_3 CP_4
e la Sig.ra trasferiranno a titolo gratuito alla figlia la proprietà CP_2 CP_1 Per_1 dell'immobile posto in Pisa, Via Emilia n. 245C, posto al piano primo (secondo fuori terra), composto da locale soggiorno con angolo cottura, una camera, un bagno ed un balcone;
fanno parte della proprietà e sono pertinenze esclusive dell'appartamento un locale ad uso garage sito al piano interrato - il primo locale sul lato sinistro arrivando dal vano ascensore
- ed un posto auto scoperto ubicato nel resede condominiale;
oltre alla comproprietà delle parti comuni, ovvero resede, camminamenti, vano scala, ascensore rampa, spazio di manovra, spazi del vano scala ai piani primo e secondo;
il tutto rappresentato al Catasto
Fabbricarti del Comune di Pisa nel foglio 56, mappale 757, sub. 5, piano 1, zona censuaria
1^ categoria A/2, classe 2, consistenza vani 3, superf, catastale mq. 49, rendita catastale
Euro 375,72; il locale garage foglio 56, mappale 757, sub. 15, piano S1, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 16, rendita catastale Euro 68,59; il posto auto pagina 3 di 4 scoperto Foglio 56, mappale 757, sub. 18, piano T, zona censuaria 1^, categoria C/6, classe
1, consistenza mq. 10, rendita Euro 25,82; resede e camminamenti, vano scala, ascensore, rampa, spazio di manovra, foglio 56, mappale757, sub. 26, piano S1 - 1-2-3, non censibile privo di rendita;
vano scala al piano primo, foglio 56, mappale 757, sub. 28, non censibile;
vano scala al piano secondo, foglio 56, mappale 757, sub. 29, piano 2, non censibile;
i contratti dovranno essere stipulati entro 60 giorni dalla omologazione della separazione e, comunque, entro il termine di definitività di tale provvedimento;
le spese tecniche e notarili e quanto altro necessario per i suddetti passaggi di proprietà verranno pagate dai Sig.
e in parti uguali tra di loro;
CP_1 CP_2
5) i canoni di locazione degli immobili in comproprietà sono percepiti interamente dalla Sig.ra ed il Sig. rinuncia a chiedere il rimborso dei canoni pregressi;
CP_1 CP_2
6) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento;
7) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1
8) i coniugi rilasciano fin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 9.12.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4