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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 72/2024-Trib. Latina REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- dott. Luca Venditto Presidente
- dott. Marco Pietricola Giudice
- dott.ssa TI Tinessa Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo di con sede in Aprilia (LT), in Via Aldo Moro n. 41/F, capitale sociale Controparte_1 di € 10.000,00 di cui versato € 2.500,00, Partita Iva e codice fiscale , iscritta alla sezione P.IVA_1 ordinaria della C.C.I.A.A. di Latina al Numero REA LT - 219958, in persona del legale p.t. signor
, nato a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dagli Avvocati Michele Procida e Renato Negroni. premesso che
- in data 01.10.2024 la nel rispetto del termine concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. CP_1
44 CCII, ha depositato la proposta di concordato preventivo in liquidazione con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- con provvedimento del 07.11.2024 il Giudice Delegato, Dott.ssa TI Tinessa, ha richiesto al commissario il proprio parere sulla proposta e il piano depositati;
- in data 11.11.2024 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole, ex art. 47, comma 1, CCII;
- con decreto collegiale del 25.11.2024 il Tribunale di Latina ha dichiarato aperta la procedura concordataria, stabilendo la data iniziale del 17.03.2025 e la data finale del 31.03.2025 per l'espressione del voto da parte dei creditori;
- in data 03.04.2025 il Commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 110 CCII sulle risultanze dei voti espressi, rappresentando che non è stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 109 comma 1 CCII;
- in data 05.04.2025 la ha depositato memoria ex art. 88, comma 3, CCII, chiedendo CP_1
l'omologazione del presente concordato preventivo;
- in data 23.04.2025, il Tribunale di Latina ha emesso decreto collegiale di fissazione dell'udienza del 12.06.2025 per la discussione in ordine alla domanda di omologazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 III comma e 48 CCII;
- all'esito dell'udienza del 12.06.2025, il Tribunale di Latina ha fissato in prosecuzione l'udienza del 23.10.2025, al fine di verificare compiutamente l'ammissibilità e la fattibilità giuridica del piano, con specifico riferimento alla compatibilità con l'art. 117 CCII;
considerato, quanto ai presupposti per l'omologazione ex artt. 48 e/o 84 ss. e/o 112 ss. CCII, che: - nel giudizio di omologazione, la mancanza di opposizioni comporta che il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità e ritualità della procedura e sull'esito della votazione, in sostanza;
- in dettaglio, il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza ed adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni ed alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario nonché la mancata commissione di atti in frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore in sè, sulla convenienza della proposta in sé e sui rischi inerenti al piano in sé (cfr., per tutte, sia pure sotto il vigore della Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., SS.UU., n.1521/2013);
- la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura;
dunque, il Tribunale deve verificare: a) che non siano emersi atti in frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura (ammissibilità della proposta sotto i vari profili di legge), dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione;
b) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal Legislatore (regolarità della procedura sotto i vari profili di legge) ed, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e/o regolarità, abbia assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve ed opposizioni all'omologazione; c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile non ponendosi in contrasto con norme inderogabili ed al contempo non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria in tempi ragionevolmente contenuti (cfr., sia pure sotto il vigore della Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., SS.UU., n.1521/2013; Cass., n. 24970/2013; Cass., n.21901/2013; Cass., n. 13083/2013; Cass., n.11014/2013; Cass., n. 18864/2011; App. Salerno, 19.10.2010; Trib. Napoli, 26.05.2010; Trib. Pescara, 16.10.2010);
- resta invece affidato esclusivamente ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta in sè, alle probabilità di successo del piano in sé ed a tutti gli altri aspetti che presentino margini di opinabilità in sé;
considerato che
non risultano gravi violazioni degli obblighi informativi periodici ex art. 44 comma 1 lett. b) e comma 2 CCII, che non risultano segnalati dal Commissario Giudiziale né emergono dagli atti allo stato eventuali atti in frode ai creditori non dichiarati nella domanda ovvero eventuali circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi ex art. 44 comma 1 lett. b) e comma 2 CCII;
ritenuta la completezza della documentazione depositata con il piano e la proposta di concordato in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 ss. e 84 ss. CCII anche con riguardo all'indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
considerato che
la domanda risulta corredata altresì da istanza di trattamento dei crediti tributari e/o contributivi ex art. 88 CCII trasmessa agli enti preposti;
osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87 commi 1 e 2, CCII;
deve ribadirsi il giudizio positivo espresso già in sede di ammissione sulla fattibilità giuridica del piano concordatario per quanto di ragione, stanti la legittimità degli atti di liquidazione e/o gestione in esso contemplati e la sua non manifesta inidoneità ad assicurare, in tempi ragionevoli (in quanto compatibili con i tempi tecnici di liquidazione dell'attivo) , una sia pur minimale soddisfazione dei creditori concorsuali (cfr., sia pure sotto il vigore della Legge Fallimentare ma con espressione di principi di diritto validi ed attuali: Cass., SS.UU., n. 1521/2013); considerato che non risultano presentate eventuali opposizioni all'omologazione e non risultano eventuali segnalazioni del Commissario Giudiziale rilevanti anche ex artt. 48 e 110 comma 3 CCII;
rilevato, in particolare, che il terzo Cesar s.p.a. ha fornito dichiarazione a chiarimenti, depositata in atti, con la quale chiarisce che il proprio impegno all'adempimento è subordinato unicamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, con ciò superando le obiezioni formulate dall' in sede di espressione del voto negativo con riferimento alla norma CP_3 di cui all'art. 117 CCII (che peraltro sarebbe in ogni caso inderogabile); considerato che il Commissario giudiziale, nel proprio parere ex art. 48, comma 2, CCII, ha evidenziato che “lo scenario alternativo della Liquidazione Giudiziale non consentirebbe di conseguire migliori risultati economici in termini di risorse da destinare ai creditori concorsuali, visto che le risorse per il ceto creditorio ammonterebbero ad € 603.502,00 nello scenario concordatario, ed € 0,00 nello scenario liquidatorio”; per le ragioni sopra esposte in fatto ed in diritto (cfr., in relazione a fattispecie simili e mutatis mutandis, tra le altre e per quanto qui di ragione: Trib. Palermo, 22.01.2024) e per quanto emergente dagli atti, il Tribunale ritiene in conclusione che sussistano le condizioni di legge per l'omologazione del presente concordato;
ritenuta, in definitiva la ritualità della proposta di concordato liquidatorio di cui trattasi e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori;
considerato, quanto alla nomina del commissario liquidatore e/o del comitato dei creditori nonché alla determinazione delle modalità della liquidazione, che, trattandosi di concordato di tipo cd.
“liquidatorio” ex art. 84 CCII, è opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 114 CCII secondo cui
“Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione (…)”; ebbene, nel caso di specie, sussistono le condizioni di legge previste dall'art. 114 CCII per la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori (fermo il commissario giudiziale quale organo di controllo e vigilanza sulla procedura ex art. 118 CCII nelle forme di legge) nonché per la determinazione delle modalità della liquidazione;
come accennato, resta fermo il ruolo del commissario giudiziale in punto di consueta attività di vigilanza ex art. 118 CCII (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie: Corte App. Roma, 23.05.2016 e Trib. Ravenna, 29.05.2020); considerato, da ultimo, che il Collegio rimanda al Giudice delegato alla procedura di provvedere, su segnalazione del Commissario Giudiziale (il quale provvederà a depositare in atti un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono eventualmente giudizi nonché in relazione ad eventuali crediti comunque contestati, condizionali ed irreperibili), ad eventuali accantonamenti anche ex artt. 112 comma 6 e/o 118 comma 2 CCII, fissando le condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme in ipotesi accantonate;
visti anche gli artt. 48, 55 comma 2 penultimo ed ultimo periodo e/o comma 3 ultimo periodo, 88 comma 3, 112 comma 5, 113, 114 ss. e 118 CCII per quanto di ragione;
P.Q.M.
visti gli artt. 48, 84 ss. e 112 ss. CCII,
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da con sede in Aprilia (LT), in Controparte_1
Via Aldo Moro n. 41/F, capitale sociale di € 10.000,00 di cui versato € 2.500,00, Partita Iva e codice fiscale , iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Latina al Numero REA LT - P.IVA_1
219958, in persona del legale p.t. signor , con ogni ulteriore conseguenza di Controparte_2 legge;
CONFERMA LA NOMINA quale Giudice delegato alla procedura per quanto di ragione, della dott.ssa TI Tinessa;
CONFERMA LA NOMINA quale Commissario Giudiziale per quanto di ragione, del dott. Persona_1
NOMINA quale Commissario Liquidatore, il dott. Persona_2
NOMINA quali membri del comitato dei creditori ex artt. 114 comma 3 e 138/140 CCII, l'
[...]
, Agenzia delle Entrate e Luibe Consorzio Italia Servizi;
resta in Controparte_4 ogni caso fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
EVIDENZIA CHE anche al Commissario Liquidatore si applicano ex art. 114 comma 2 CCII le disposizioni di cui fra gli altri agli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 CCII in quanto compatibili e di cui agli artt. 35 comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
1) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente con strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro due mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un elenco dei creditori ammessi alle successive ripartizioni con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione eventualmente vantate;
detto elenco dovrà essere comunicato dal Commissario Liquidatore con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione a tutti i creditori con l'espresso avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno avviare e/o coltivare più in generale eventuali giudizi ordinari di accertamento del credito nelle forme e nei termini di legge;
2) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente con strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro quattro mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un piano o programma delle attività di liquidazione eventualmente da porre in essere, con indicazione delle modalità e dei tempi della liquidazione stessa in conformità in ogni caso a quanto previsto nel piano e nella proposta omologati e nel rispetto delle regole della competitività ex artt. 214 ss. CCII nei limiti della compatibilità; esso piano verrà sottoposto dal Commissario Liquidatore per l'approvazione al comitato dei Creditori ed il Commissario Liquidatore depositerà in atti nelle forme di rito prova di detto interpello del comitato dei creditori e relativo esito, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
3) che il Commissario Liquidatore registri ogni operazione contabile in apposito registro tenuto con le modalità di cui all'art. 136 CCII nei limiti della compatibilità;
4) che il Commissario Liquidatore depositi prontamente e comunque nelle forme e nei termini di legge le somme a qualunque titolo riscosse nell'esercizio delle funzioni sul conto corrente bancario o postale del presente procedimento, vincolato all'ordine del Giudice delegato alla procedura;
5) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente con strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – proceda ai pagamenti in favore dei creditori mediante piani di riparto parziali e/o mediante piano di riparto finale da depositare in atti secondo le forme e cadenze di cui agli artt. 220 ss. CCII nei limiti della compatibilità; per i crediti in relazione ai quali pendono eventualmente giudizi nonché per i crediti comunque contestati, condizionali ed irreperibili si predisporranno gli eventuali accantonamenti di rito anche ex art. 118 comma 2 CCII;
6) che il Commissario Liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compia ex art. 114 commi 1 e 1bis CCII le operazioni di liquidazione ovvero funzionali all'acquisizione di offerte concorrenti eventualmente previste dal piano e proposta omologati assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, effettuando in ogni caso la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. nei termini e forme di legge;
alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti eventualmente posti legalmente in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili e le cancellazioni/restrizioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo saranno effettuate nei limiti di legge su ordine del Giudice delegato alla procedura ex art. 114 comma 4 CCII;
7) che il Commissario Liquidatore con periodicità semestrale predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione propria relazione contenente le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, con allegati il registro di cui all'art. 136 CCII ed estratto conto del contro corrente bancario o postale del presente procedimento;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 5 CCII;
8) che il Commissario Liquidatore, conclusa l'esecuzione del concordato, predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della sua gestione ex art. 231 CCII nei limiti della compatibilità, dal registro di cui all'art. 136 CCII e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 6 CCII;
9) che il Commissario Liquidatore ex art. 115 CCII eserciti o, se pendente, prosegua ogni eventuale azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché che eserciti oppure, se pendente, prosegua l'eventuale azione sociale di responsabilità nelle forme e limiti di legge, ferma la legittimazione di ciascun creditore sociale ad esercitare o proseguire l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.; resta fermo altresì il dettato degli artt. 116 e 117 CCII;
per agire o resistere in giudizio il Commissario Liquidatore acquisirà previamente il parere del Commissario Giudiziale, della proponente e del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché depositerà in atti al fine dell'autorizzazione del Giudice delegato alla procedura detti pareri unitamente alla propria istanza per agire o resistere in giudizio di cui di volta in volta trattasi ed unitamente alla relativa documentazione tutta giustificativa, richiedendo al Giudice delegato alla procedura medesimo la relativa autorizzazione e fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
10) che il Commissario Liquidatore, per la nomina di stimatori e/o coadiutori e/o ausiliari in generale, proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e della proponente nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
11) che per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 94 CCII, e per le transazioni il Commissario Liquidatore proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e della proponente nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
DISPONE POI
1) che il Commissario Giudiziale comunichi ai membri del comitato dei creditori l'avvenuta nomina, assegnando termine di quindici giorni per l'accettazione e che, all'esito, riferisca al Giudice delegato alla procedura e per questi al Tribunale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114 comma 3 CCII;
resta in ogni caso fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
2) che il Commissario Giudiziale ex art. 118 commi 1, 3 e 4 CCII sorvegli l'adempimento del concordato, acquisendo atti e/o documenti anche presso il Commissario Liquidatore e/o presso la proponente ove occorrente e riferendo immediatamente al Giudice delegato alla procedura ovvero al Tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori nonché l'eventuale mancata o tardiva esecuzione da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta ed al piano stessi;
in tali ipotesi, il Commissario Giudiziale informerà altresì i creditori ai fini delle eventuali iniziative loro riservate per legge, ivi comprese le iniziative di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII;
3) che il Commissario Giudiziale rediga ex art. 118 CCII ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105 comma 1 CCII un rapporto riepilogativo, che trasmetterà ai creditori anche eventualmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII, in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII, il tutto dando conto altresì dello stato di avanzamento dell'adempimento di piano e proposta nonché delle attività liquidatorie eventualmente previste ed eseguite nonché di eventuali elementi di disallineamento o allarme rispetto alle previsioni del piano e della proposta omologati;
4) che il Commissario Giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, depositi ex art. 118 CCII un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal ridetto art. 130 comma 9 CCII, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
DISPONE CHE al Commissario Giudiziale, al Commissario Liquidatore ed al comitato dei creditori si applichino in ogni caso e più in generale le norme tutte di legge di riferimento;
AUTORIZZA il Giudice delegato alla procedura ad emettere, all'occorrenza ed in presenza dei relativi presupposti di legge, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato ove non rientranti nelle attribuzioni e competenze di legge di altri soggetti ed organi concorsuali;
DISPONE che la presente sentenza sia, a cura della Cancelleria ed a norma dell'art. 48 comma 5 CCII, notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese ex art. 45 CCII nonché comunicata in ogni caso al Pubblico Ministero in sede (giusto anche il “Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” di cui alla nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058. , alla società proponente e al Commissario Giudiziale CP_5 il quale provvederà a darne notizia ai creditori ed al Commissario Liquidatore. Manda alla Cancelleria per gli incombenti tutti di rito. Latina, 19/11/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa TI Tinessa Dott. Luca Venditto
Il Tribunale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- dott. Luca Venditto Presidente
- dott. Marco Pietricola Giudice
- dott.ssa TI Tinessa Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo di con sede in Aprilia (LT), in Via Aldo Moro n. 41/F, capitale sociale Controparte_1 di € 10.000,00 di cui versato € 2.500,00, Partita Iva e codice fiscale , iscritta alla sezione P.IVA_1 ordinaria della C.C.I.A.A. di Latina al Numero REA LT - 219958, in persona del legale p.t. signor
, nato a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dagli Avvocati Michele Procida e Renato Negroni. premesso che
- in data 01.10.2024 la nel rispetto del termine concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. CP_1
44 CCII, ha depositato la proposta di concordato preventivo in liquidazione con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- con provvedimento del 07.11.2024 il Giudice Delegato, Dott.ssa TI Tinessa, ha richiesto al commissario il proprio parere sulla proposta e il piano depositati;
- in data 11.11.2024 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole, ex art. 47, comma 1, CCII;
- con decreto collegiale del 25.11.2024 il Tribunale di Latina ha dichiarato aperta la procedura concordataria, stabilendo la data iniziale del 17.03.2025 e la data finale del 31.03.2025 per l'espressione del voto da parte dei creditori;
- in data 03.04.2025 il Commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 110 CCII sulle risultanze dei voti espressi, rappresentando che non è stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 109 comma 1 CCII;
- in data 05.04.2025 la ha depositato memoria ex art. 88, comma 3, CCII, chiedendo CP_1
l'omologazione del presente concordato preventivo;
- in data 23.04.2025, il Tribunale di Latina ha emesso decreto collegiale di fissazione dell'udienza del 12.06.2025 per la discussione in ordine alla domanda di omologazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 III comma e 48 CCII;
- all'esito dell'udienza del 12.06.2025, il Tribunale di Latina ha fissato in prosecuzione l'udienza del 23.10.2025, al fine di verificare compiutamente l'ammissibilità e la fattibilità giuridica del piano, con specifico riferimento alla compatibilità con l'art. 117 CCII;
considerato, quanto ai presupposti per l'omologazione ex artt. 48 e/o 84 ss. e/o 112 ss. CCII, che: - nel giudizio di omologazione, la mancanza di opposizioni comporta che il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità e ritualità della procedura e sull'esito della votazione, in sostanza;
- in dettaglio, il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza ed adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni ed alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario nonché la mancata commissione di atti in frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore in sè, sulla convenienza della proposta in sé e sui rischi inerenti al piano in sé (cfr., per tutte, sia pure sotto il vigore della Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., SS.UU., n.1521/2013);
- la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca, tenendo conto altresì delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura della procedura;
dunque, il Tribunale deve verificare: a) che non siano emersi atti in frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura (ammissibilità della proposta sotto i vari profili di legge), dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione;
b) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal Legislatore (regolarità della procedura sotto i vari profili di legge) ed, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e/o regolarità, abbia assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo di disporre di tutti i dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato e poi le eventuali riserve ed opposizioni all'omologazione; c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile non ponendosi in contrasto con norme inderogabili ed al contempo non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria in tempi ragionevolmente contenuti (cfr., sia pure sotto il vigore della Legge Fallimentare ma con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., SS.UU., n.1521/2013; Cass., n. 24970/2013; Cass., n.21901/2013; Cass., n. 13083/2013; Cass., n.11014/2013; Cass., n. 18864/2011; App. Salerno, 19.10.2010; Trib. Napoli, 26.05.2010; Trib. Pescara, 16.10.2010);
- resta invece affidato esclusivamente ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta in sè, alle probabilità di successo del piano in sé ed a tutti gli altri aspetti che presentino margini di opinabilità in sé;
considerato che
non risultano gravi violazioni degli obblighi informativi periodici ex art. 44 comma 1 lett. b) e comma 2 CCII, che non risultano segnalati dal Commissario Giudiziale né emergono dagli atti allo stato eventuali atti in frode ai creditori non dichiarati nella domanda ovvero eventuali circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi ex art. 44 comma 1 lett. b) e comma 2 CCII;
ritenuta la completezza della documentazione depositata con il piano e la proposta di concordato in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 ss. e 84 ss. CCII anche con riguardo all'indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
considerato che
la domanda risulta corredata altresì da istanza di trattamento dei crediti tributari e/o contributivi ex art. 88 CCII trasmessa agli enti preposti;
osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87 commi 1 e 2, CCII;
deve ribadirsi il giudizio positivo espresso già in sede di ammissione sulla fattibilità giuridica del piano concordatario per quanto di ragione, stanti la legittimità degli atti di liquidazione e/o gestione in esso contemplati e la sua non manifesta inidoneità ad assicurare, in tempi ragionevoli (in quanto compatibili con i tempi tecnici di liquidazione dell'attivo) , una sia pur minimale soddisfazione dei creditori concorsuali (cfr., sia pure sotto il vigore della Legge Fallimentare ma con espressione di principi di diritto validi ed attuali: Cass., SS.UU., n. 1521/2013); considerato che non risultano presentate eventuali opposizioni all'omologazione e non risultano eventuali segnalazioni del Commissario Giudiziale rilevanti anche ex artt. 48 e 110 comma 3 CCII;
rilevato, in particolare, che il terzo Cesar s.p.a. ha fornito dichiarazione a chiarimenti, depositata in atti, con la quale chiarisce che il proprio impegno all'adempimento è subordinato unicamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, con ciò superando le obiezioni formulate dall' in sede di espressione del voto negativo con riferimento alla norma CP_3 di cui all'art. 117 CCII (che peraltro sarebbe in ogni caso inderogabile); considerato che il Commissario giudiziale, nel proprio parere ex art. 48, comma 2, CCII, ha evidenziato che “lo scenario alternativo della Liquidazione Giudiziale non consentirebbe di conseguire migliori risultati economici in termini di risorse da destinare ai creditori concorsuali, visto che le risorse per il ceto creditorio ammonterebbero ad € 603.502,00 nello scenario concordatario, ed € 0,00 nello scenario liquidatorio”; per le ragioni sopra esposte in fatto ed in diritto (cfr., in relazione a fattispecie simili e mutatis mutandis, tra le altre e per quanto qui di ragione: Trib. Palermo, 22.01.2024) e per quanto emergente dagli atti, il Tribunale ritiene in conclusione che sussistano le condizioni di legge per l'omologazione del presente concordato;
ritenuta, in definitiva la ritualità della proposta di concordato liquidatorio di cui trattasi e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori;
considerato, quanto alla nomina del commissario liquidatore e/o del comitato dei creditori nonché alla determinazione delle modalità della liquidazione, che, trattandosi di concordato di tipo cd.
“liquidatorio” ex art. 84 CCII, è opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 114 CCII secondo cui
“Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione (…)”; ebbene, nel caso di specie, sussistono le condizioni di legge previste dall'art. 114 CCII per la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori (fermo il commissario giudiziale quale organo di controllo e vigilanza sulla procedura ex art. 118 CCII nelle forme di legge) nonché per la determinazione delle modalità della liquidazione;
come accennato, resta fermo il ruolo del commissario giudiziale in punto di consueta attività di vigilanza ex art. 118 CCII (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie: Corte App. Roma, 23.05.2016 e Trib. Ravenna, 29.05.2020); considerato, da ultimo, che il Collegio rimanda al Giudice delegato alla procedura di provvedere, su segnalazione del Commissario Giudiziale (il quale provvederà a depositare in atti un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono eventualmente giudizi nonché in relazione ad eventuali crediti comunque contestati, condizionali ed irreperibili), ad eventuali accantonamenti anche ex artt. 112 comma 6 e/o 118 comma 2 CCII, fissando le condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme in ipotesi accantonate;
visti anche gli artt. 48, 55 comma 2 penultimo ed ultimo periodo e/o comma 3 ultimo periodo, 88 comma 3, 112 comma 5, 113, 114 ss. e 118 CCII per quanto di ragione;
P.Q.M.
visti gli artt. 48, 84 ss. e 112 ss. CCII,
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da con sede in Aprilia (LT), in Controparte_1
Via Aldo Moro n. 41/F, capitale sociale di € 10.000,00 di cui versato € 2.500,00, Partita Iva e codice fiscale , iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Latina al Numero REA LT - P.IVA_1
219958, in persona del legale p.t. signor , con ogni ulteriore conseguenza di Controparte_2 legge;
CONFERMA LA NOMINA quale Giudice delegato alla procedura per quanto di ragione, della dott.ssa TI Tinessa;
CONFERMA LA NOMINA quale Commissario Giudiziale per quanto di ragione, del dott. Persona_1
NOMINA quale Commissario Liquidatore, il dott. Persona_2
NOMINA quali membri del comitato dei creditori ex artt. 114 comma 3 e 138/140 CCII, l'
[...]
, Agenzia delle Entrate e Luibe Consorzio Italia Servizi;
resta in Controparte_4 ogni caso fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
EVIDENZIA CHE anche al Commissario Liquidatore si applicano ex art. 114 comma 2 CCII le disposizioni di cui fra gli altri agli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 CCII in quanto compatibili e di cui agli artt. 35 comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
1) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente con strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro due mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un elenco dei creditori ammessi alle successive ripartizioni con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione eventualmente vantate;
detto elenco dovrà essere comunicato dal Commissario Liquidatore con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione a tutti i creditori con l'espresso avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno avviare e/o coltivare più in generale eventuali giudizi ordinari di accertamento del credito nelle forme e nei termini di legge;
2) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente con strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro quattro mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un piano o programma delle attività di liquidazione eventualmente da porre in essere, con indicazione delle modalità e dei tempi della liquidazione stessa in conformità in ogni caso a quanto previsto nel piano e nella proposta omologati e nel rispetto delle regole della competitività ex artt. 214 ss. CCII nei limiti della compatibilità; esso piano verrà sottoposto dal Commissario Liquidatore per l'approvazione al comitato dei Creditori ed il Commissario Liquidatore depositerà in atti nelle forme di rito prova di detto interpello del comitato dei creditori e relativo esito, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
3) che il Commissario Liquidatore registri ogni operazione contabile in apposito registro tenuto con le modalità di cui all'art. 136 CCII nei limiti della compatibilità;
4) che il Commissario Liquidatore depositi prontamente e comunque nelle forme e nei termini di legge le somme a qualunque titolo riscosse nell'esercizio delle funzioni sul conto corrente bancario o postale del presente procedimento, vincolato all'ordine del Giudice delegato alla procedura;
5) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente con strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – proceda ai pagamenti in favore dei creditori mediante piani di riparto parziali e/o mediante piano di riparto finale da depositare in atti secondo le forme e cadenze di cui agli artt. 220 ss. CCII nei limiti della compatibilità; per i crediti in relazione ai quali pendono eventualmente giudizi nonché per i crediti comunque contestati, condizionali ed irreperibili si predisporranno gli eventuali accantonamenti di rito anche ex art. 118 comma 2 CCII;
6) che il Commissario Liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compia ex art. 114 commi 1 e 1bis CCII le operazioni di liquidazione ovvero funzionali all'acquisizione di offerte concorrenti eventualmente previste dal piano e proposta omologati assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, effettuando in ogni caso la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. nei termini e forme di legge;
alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti eventualmente posti legalmente in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili e le cancellazioni/restrizioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo saranno effettuate nei limiti di legge su ordine del Giudice delegato alla procedura ex art. 114 comma 4 CCII;
7) che il Commissario Liquidatore con periodicità semestrale predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione propria relazione contenente le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, con allegati il registro di cui all'art. 136 CCII ed estratto conto del contro corrente bancario o postale del presente procedimento;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 5 CCII;
8) che il Commissario Liquidatore, conclusa l'esecuzione del concordato, predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della sua gestione ex art. 231 CCII nei limiti della compatibilità, dal registro di cui all'art. 136 CCII e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 6 CCII;
9) che il Commissario Liquidatore ex art. 115 CCII eserciti o, se pendente, prosegua ogni eventuale azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché che eserciti oppure, se pendente, prosegua l'eventuale azione sociale di responsabilità nelle forme e limiti di legge, ferma la legittimazione di ciascun creditore sociale ad esercitare o proseguire l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.; resta fermo altresì il dettato degli artt. 116 e 117 CCII;
per agire o resistere in giudizio il Commissario Liquidatore acquisirà previamente il parere del Commissario Giudiziale, della proponente e del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché depositerà in atti al fine dell'autorizzazione del Giudice delegato alla procedura detti pareri unitamente alla propria istanza per agire o resistere in giudizio di cui di volta in volta trattasi ed unitamente alla relativa documentazione tutta giustificativa, richiedendo al Giudice delegato alla procedura medesimo la relativa autorizzazione e fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
10) che il Commissario Liquidatore, per la nomina di stimatori e/o coadiutori e/o ausiliari in generale, proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e della proponente nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
11) che per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 94 CCII, e per le transazioni il Commissario Liquidatore proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e della proponente nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
DISPONE POI
1) che il Commissario Giudiziale comunichi ai membri del comitato dei creditori l'avvenuta nomina, assegnando termine di quindici giorni per l'accettazione e che, all'esito, riferisca al Giudice delegato alla procedura e per questi al Tribunale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114 comma 3 CCII;
resta in ogni caso fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
2) che il Commissario Giudiziale ex art. 118 commi 1, 3 e 4 CCII sorvegli l'adempimento del concordato, acquisendo atti e/o documenti anche presso il Commissario Liquidatore e/o presso la proponente ove occorrente e riferendo immediatamente al Giudice delegato alla procedura ovvero al Tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori nonché l'eventuale mancata o tardiva esecuzione da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta ed al piano stessi;
in tali ipotesi, il Commissario Giudiziale informerà altresì i creditori ai fini delle eventuali iniziative loro riservate per legge, ivi comprese le iniziative di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII;
3) che il Commissario Giudiziale rediga ex art. 118 CCII ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105 comma 1 CCII un rapporto riepilogativo, che trasmetterà ai creditori anche eventualmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII, in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII, il tutto dando conto altresì dello stato di avanzamento dell'adempimento di piano e proposta nonché delle attività liquidatorie eventualmente previste ed eseguite nonché di eventuali elementi di disallineamento o allarme rispetto alle previsioni del piano e della proposta omologati;
4) che il Commissario Giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, depositi ex art. 118 CCII un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal ridetto art. 130 comma 9 CCII, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
DISPONE CHE al Commissario Giudiziale, al Commissario Liquidatore ed al comitato dei creditori si applichino in ogni caso e più in generale le norme tutte di legge di riferimento;
AUTORIZZA il Giudice delegato alla procedura ad emettere, all'occorrenza ed in presenza dei relativi presupposti di legge, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato ove non rientranti nelle attribuzioni e competenze di legge di altri soggetti ed organi concorsuali;
DISPONE che la presente sentenza sia, a cura della Cancelleria ed a norma dell'art. 48 comma 5 CCII, notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese ex art. 45 CCII nonché comunicata in ogni caso al Pubblico Ministero in sede (giusto anche il “Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” di cui alla nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058. , alla società proponente e al Commissario Giudiziale CP_5 il quale provvederà a darne notizia ai creditori ed al Commissario Liquidatore. Manda alla Cancelleria per gli incombenti tutti di rito. Latina, 19/11/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa TI Tinessa Dott. Luca Venditto