Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 9477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9477 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09477/2025REG.PROV.COLL.
N. 08798/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8798 del 2022, proposto da IE LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melizzano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2073/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 ottobre 2025 il Cons. OV UL e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IE LE ha acquistato, tramite atto notarile del 19 giugno 2013, un immobile situato a Melizzano (BN) e, successivamente, ha richiesto al Comune l'accertamento di conformità per sanare diversi interventi edilizi realizzati sull’immobile prima dell’acquisto, in base all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e all'art. 167 del d. lgs. 42/2004, formalizzando la richiesta con istanza del 17 febbraio 2016.
Il Comune, a seguito di un sopralluogo del 31 marzo 2016, ha riscontrato opere edilizie eseguite senza titolo e la ricorrente ha presentato un nuovo progetto, in risposta alle contestazioni ricevute.
Tuttavia, con ordinanza del 2 settembre 2016, il Comune ha respinto la richiesta di sanatoria e ordinato la demolizione delle opere entro 90 giorni.
2. L’interessata ha impugnato tale ordinanza, chiedendone l’annullamento per diversi motivi-.
Il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso con sentenza del 29 marzo 2022, n. 2073.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Il Comune di Melizzano non si è costituito in giudizio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 22 ottobre 2025.
3. L’appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi d’impugnazione:
3.1. Error in iudicando. Violazione del diritto di difesa per omessa notifica. Errata individuazione dei proprietari del fabbricato da demolire, con conseguente impossibilità di procedere alla demolizione. Difetto di istruttoria.
In particolare, il TAR ha ritenuto che la mancata notifica dell’ordine di demolizione al sig. GI SO, ex coniuge e autore materiale degli abusi edilizi, non fosse rilevante perché la sig.ra LE era già a conoscenza delle opere abusive e ne aveva la disponibilità al momento dell’acquisto.
Secondo l’appellante, la motivazione si basa su presupposti errati: la mancata notifica dell’ingiunzione di demolizione a tutti i destinatari, in particolare al sig. SO, che ha materialmente realizzato l’abuso, renderebbe illegittimo l’intero procedimento amministrativo e quindi il provvedimento di demolizione.
La circostanza, indicata nel ricorso in appello, per cui “nell’atto di separazione il sig. SO aveva garantito la piena conformità dell’immobile alla normativa urbanistico-edilizia”, rileva al più sul piano delle regole di responsabilità (fra le parti del relativo rapporto), ma certo non sul piano del regime di validità del provvedimento in questione.
3.2. Error in iudicando. Difetto di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – violazione dell’affidamento ingeneratosi in capo alla ricorrente – carenza di motivazione.
Violazione del principio dell’affidamento e carenza motivazionale: reiterando le medesime censure mosse al provvedimento amministrativo, la ricorrente ritiene che i giudici di primo grado non abbiano debitamente considerato la lesione all’affidamento incolpevole generatosi dal decorrere del tempo dalla commissione degli abusi rispetto all’intervenuto ordine di demolizione.
La ricorrente ripropone in proposito la tesi secondo la quale nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio sia intervenuto dopo molto tempo dalla realizzazione dell’opera (presuntivamente) abusiva, l’amministrazione procedente debba rispettare le situazioni consolidate di legittimo affidamento e fornire una motivazione adeguata, o meglio rafforzata, in modo da far risaltare l’interesse pubblico concreto alla sua rimozione, dando conto delle specifiche ragioni che l’inducono a ritenere recessivo l’interesse del privato alla conservazione di un bene, da lungo tempo ultimato.
3.3. Error in iudicando. Omessa pronuncia.
Violazione dell’art. 112 c.p.c.: la ricorrente lamenta l’omesso esame di doglianze mosse al provvedimento con il ricorso in primo grado, riproponendole testualmente:
3.3.1. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 - eccesso di potere - difetto di istruttoria – contraddittorietà - perplessità della motivazione.
3.3.2. Violazione di legge - incompetenza - violazione art. 36 l. 380/2001 in relazione ad art. 167 del d.lgs 42/2004 - eccesso di potere – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – abnormità.
3.3.3. Violazione di legge - incompetenza - violazione art. 36 l. 380/2001 in relazione ad art. 167 del d.lgs 42/2004 – violazione del giusto procedimento – accesso di potere – difetto assoluto del presupposto –iniquità - travisamento dei fatti.
3.3.5. Violazione di legge (art. 27 d.p.r. 380/2001) – eccesso di potere (difetto del presupposto – di istruttoria - arbitrarietà).
3.3.6. Violazione di legge (artt. 31 d.p.r. 380/01) – violazione del principio di tipicità e tassatività – eccesso di potere (genericità – difetto di motivazione – perplessità - sviamento).
4. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro intima connessione.
Essi sono infondati per le ragioni di seguito sinteticamente (art. 3, comma 2, cod. proc. amm.) indicate.
4.1. Va anzitutto rilevato che il gravame non supera la condivisibile conclusione del primo giudice, peraltro conforme alla giurisprudenza assolutamente pacifica formatasi sul punto, secondo la quale l’ordinanza andava notificata solo al proprietario attuale, indipendentemente dalla sua responsabilità, in quanto si tratta di un illecito permanente punito con la sanzione demolitoria.
L’esercizio del potere repressivo costituisce un’attività amministrativa doverosa e, di conseguenza, provvedimenti come l’ordinanza di demolizione e l’acquisizione al patrimonio comunale sono atti vincolati che non richiedono l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, essendo privi di spazio per la partecipazione del destinatario. Tali provvedimenti si basano su un mero accertamento tecnico circa la consistenza e l’illegittimità delle opere. A ciò si aggiunga, inoltre, che qualora si ritenesse necessaria la comunicazione di avvio, troverebbe comunque applicazione l’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, secondo cui non è annullabile un provvedimento adottato in violazione di norme procedimentali se il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso di specie, la mancata notifica dell’ordine demolitorio al sig. GI SO, autore materiale degli abusi e ex coniuge della ricorrente, non compromette la validità del provvedimento, poiché la sig.ra LE era già a conoscenza dell’abuso e deteneva l’immobile al momento dell’acquisto. L’ordinanza può, allora, essere legittimamente notificata esclusivamente all’attuale proprietario, anche se non responsabile dell’abuso, in quanto l’illecito permanente è sanzionato in via ripristinatoria, indipendentemente da dolo o colpa. L’estraneità ovvero la buona fede del proprietario può rilevare solo in relazione all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e non preclude l’esercizio degli ordinari rimedi civilistici nei confronti del responsabile dell’abuso (Cons. St. 13 giugno 2019, n. 3971).
4.2. Quanto al legittimo affidamento da parte del privato per il decorrere del tempo e onere di motivazione rinforzata per l’Amministrazione procedente, la giurisprudenza amministrativa esclude l’esistenza di un affidamento in un’ipotesi come quella qui in esame (v. Cons. St. Ad. Pl. 17 ottobre 2017, n. 9) e ritiene non fondata la tesi secondo la quale l’Amministrazione sarebbe gravata da un onere motivazionale rafforzato rispetto a quello ordinario, atteso che il provvedimento demolitorio è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (Cons. St. 5 novembre 2018, n. 6233).
4.3. In merito alla dedotta violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. 380/2001, va osservato che la disposizione prevede che “il Dirigente, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, […] ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”, in quanto la volontà del legislatore è quella di consentire la sanatoria degli abusi formali, id est di quelle opere che, sebbene difformi (o prive) del titolo, risultino conformi sostanzialmente alla disciplina in materia di utilizzo del territorio, vigente al momento dell’accertamento nonché della realizzazione (Cons. St. 6 maggio 1995, n. 721).
4.4. I riferimenti alle competenze della Soprintendenza sono prive di rilievo in punto di dedotta illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, in quanto il potere repressivo è stato legittimamente accertato già sulla base della irregolarità urbanistica dell’immobile, la quale costituisce una ragione autosufficiente per l’esercizio del relativo potere.
4.5. La sentenza gravata non risulta viziata per il fatto di aver assorbito profili di censura in ragione del radicale rilievo impeditivo, rispetto alla pretesa della ricorrente, di quelli espressamente esaminati.
Ciò risulta del resto espressamente dal punto 4.8. della motivazione della sentenza gravata: “ Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso ”.
Lo stesso è a dirsi con riguardo al presente giudizio, dal momento che risulta acclarata l’assenza di profili di invalidità del provvedimento impugnato in primo grado autosufficienti, per effetto del rigetto delle censure esaminate.
Il provvedimento impugnato in primo grado individua con precisione le opere eseguite in assenza di titolo, ed il relativo regime.
Rispetto a tale elemento ogni deduzione della ricorrente in punto di partecipazione procedimentale, motivazione del provvedimento, eccesso di potere, risulta infondata in ragione della natura (vincolata) e della disciplina del potere esercitato.
5. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Nulla dev’essere statuito in merito alle spese di lite, non essendosi costituita l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI ER, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
OV UL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV UL | BI ER |
IL SEGRETARIO