Art. 24. 1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato e' fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall'articolo 20, comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato versera' allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verra' determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall'articolo 20, comma 1.
2. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall'articolo 20, comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato versera' allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verra' determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall'articolo 20, comma 1.