Articolo 8 della Legge 20 ottobre 1949, n. 808
Articolo 7
Versione
1 dicembre 1949
Art. 8.
La liquidazione e il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dall'Azienda.
nazionale autonoma delle strade statali, la quale provvedera' alla relativa spesa con i fondi iscritti nel proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1949