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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11335 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. SALLUZZO ANNA CLAUDIA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. SALLUZZO ANNA CLAUDIA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10.6.2014 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 20.9.1998 a
Castel Sant'Elia, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel comune di Castel Sant'Elia (VT) il 20 09 1998, annotato presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Castel Sant'Elia dell'anno 1998, Atto n. 87 Parte 2 Serie A tra i signori e Parte_1 CP_1
2. La figlia delle parti, nata a [...], in data [...], manterrà la residenza e Persona_1 dimora abituale con la madre, presso l'immobile sito in Roma, via Gaetano Luparini n. 35/b 3. Quale mantenimento ordinario il sig. corrisponderà alla sig.ra per il Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia, € 400,00 mensili, con decorrenza dalla firma del ricorso oltre aggiornamento istat. Quali straordinarie gli ex coniugi sosterranno al 50% le spese come da protocollo del Tribunale ordinario di Roma;
4. Nessun assegno divorzile essendo le parti economicamente indipendenti;
5. Le parti dichiarano di avere regolamentato ogni altra questione e che non sussiste alcuna pretesa economica o alcuna posizione debitoria di cui al mantenimento ordinario e straordinario o di tutto quanto inerente al mantenimento, dalla separazione ad oggi;
6. i coniugi chiedono disporsi la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Castel Sant'Elia affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Castel Sant'Elia, in data 20.9.1998 , trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1998, parte 2, serie A , n. 87, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11335 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. SALLUZZO ANNA CLAUDIA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. SALLUZZO ANNA CLAUDIA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10.6.2014 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 20.9.1998 a
Castel Sant'Elia, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel comune di Castel Sant'Elia (VT) il 20 09 1998, annotato presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Castel Sant'Elia dell'anno 1998, Atto n. 87 Parte 2 Serie A tra i signori e Parte_1 CP_1
2. La figlia delle parti, nata a [...], in data [...], manterrà la residenza e Persona_1 dimora abituale con la madre, presso l'immobile sito in Roma, via Gaetano Luparini n. 35/b 3. Quale mantenimento ordinario il sig. corrisponderà alla sig.ra per il Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia, € 400,00 mensili, con decorrenza dalla firma del ricorso oltre aggiornamento istat. Quali straordinarie gli ex coniugi sosterranno al 50% le spese come da protocollo del Tribunale ordinario di Roma;
4. Nessun assegno divorzile essendo le parti economicamente indipendenti;
5. Le parti dichiarano di avere regolamentato ogni altra questione e che non sussiste alcuna pretesa economica o alcuna posizione debitoria di cui al mantenimento ordinario e straordinario o di tutto quanto inerente al mantenimento, dalla separazione ad oggi;
6. i coniugi chiedono disporsi la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Castel Sant'Elia affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Castel Sant'Elia, in data 20.9.1998 , trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1998, parte 2, serie A , n. 87, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi