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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 726 R.G.A.C. per l'anno 2020
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Larussa ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Borello-Larussa sito in
Lamezia Terme alla via F. Nicotera 86, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
Parte appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
Parte appellata-contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
1321/2019 del 15.11.2029, depositata in data 12.12.2019 e non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione dal medesimo spiegata avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 0016617 emessa dalla Prefettura di in data 12.02.2019, CP_1 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 864,68 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e spese di notifica, per l'accertata violazione dell'art. 180 comma 8 del Codice della Strada.
1 Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento sanzionatorio perché emesso dal Dirigente Reggente dell'Area III (sistema Sanzionatorio Amministrativo) - Vice Prefetto in mancanza di espressa delega. A parere di parte appellante, l'ordinanza-ingiunzione dovrebbe ritenersi valida solo nell'ipotesi in cui il soggetto emittente sia un Vice-Prefetto vicario, restando necessaria, in tutte le altre ipotesi, la delega del Prefetto e che l'atto contenga l'indicazione degli estremi del provvedimento di sostituzione.
L'appellante ha altresì impugnato la sentenza per violazione degli artt. 3 della legge n.
241/1990 e 18 comma 2 della legge n. 689/1981, per avere erroneamente ritenuto il Giudice di
Pace l'ordinanza - ingiunzione sufficiente motivata e per violazione degli artt. 43 del DPR n.
445/2000 e 18 comma 2 della legge 241/1990, in tema di accertamenti e acquisizioni documentali da parte delle pubbliche amministrazioni, per aver il giudice di prime cure ritenuto sussistente la violazione dell'art. 180, comma 8 c.d.s.. A parere di parte appellante, la sanzione di cui alla richiamata disposizione normativa troverebbe applicazione soltanto nell'ipotesi in cui l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia in grado di verificare, attraverso registri o altri sistemi, l'esistenza del documento richiesto.
Infine, parte appellante ha impugnato la sentenza per avere erroneamente il Giudice di Pace considerato valido il verbale di accertamento, nonostante lo stesso fosse privo dell'indicazione del tipo di veicolo condotto dal trasgressore e della targa di riconoscimento, in violazione di quanto disposto dall'art. 383 D.P.R. n. 495/1992.
Parte appellante ha, quindi, chiesto all'adito Tribunale la riforma della sentenza di primo grado con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 0016617 impugnata e con vittoria di spese di giudizio.
2. La , nonostante la regolarità della citazione, non si è costituita in Controparte_2 giudizio.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del
19.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 02.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla
2 parte appellante nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile ai processi pendenti alla data del 28.02.2023, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 3, D.
Lgs. n. 164/2024.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In ordine alla prima censura relativa alla nullità del provvedimento opposto perché emesso dal
Vice Prefetto in mancanza di espressa delega, deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, richiamato peraltro nell'ordinanza – ingiunzione opposta, "I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, (...) adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonchè i provvedimenti ad essi delegati (…).". Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione risulta sottoscritta dal Viceprefetto - Dirigente dell'Area III, ovvero dell'area "Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo;
Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio". E' evidente pertanto che nel caso in questione il
Vice Prefetto che ha sottoscritto l'ordinanza sanzionatoria era competente ad adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato, senza alcuna necessità di previa delega, in quanto connesso all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dell'area funzionale cui il soggetto era preposto.
In ogni caso, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso appellante, l'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al Prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal Vice Prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento ed il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o Vice Prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente (Cass. n. 2085/2005). La Corte di Cassazione ha altresì successivamente precisato che “L'ordinanza ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della
3 strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato” (cfr. a titolo esemplificativo, Cass. n. 3904/2014). Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, ne l caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue, ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (cfr. Cass. n. 20972/2018; Cass. n.
11283/2020).
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente abbia richiesto l'ostensione dell'atto di delega, prima dell'introduzione dell'opposizione. Né risulta che il medesimo, odierno appellante, abbia sollecitato in primo grado poteri istruttori in tal senso. Né, infine, può ritenersi che il giudice di pace avrebbe dovuto attivarsi autonomamente d'ufficio, senza alcuna richiesta in tal senso, atteso che la previsione di particolari poteri officiosi in capo al Giudice non può comportare la violazione del generale principio di ripartizione, vigente in tutte le controversie civili, dell'onere della prova, che, nel caso di specie, incombe appunto su colui che deduce la sussistenza di un vizio dell'atto amministrativo impugnato.
Infondato è altresì il secondo motivo di appello per asserito difetto di motivazione, in relazione ai motivi dedotti nel ricorso ex art. 203 c.d.s. Infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, "L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui
4 sia del tutto priva di motivazione e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che
l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario" (a titolo esemplificativo: Cass. civ., sez. II, 16/02/2016, n.
2959; Cass., 10 maggio 2010 n. 11280). Sotto il profilo contenutistico, deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia altresì evidenziato come non trovi applicazione l'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall' art. 3 L. n. 241 del
1990 in quanto la L. n. 689 del 1981, che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, è un sistema compiuto, con la conseguenza che non si applica la L.
n. 241 del 190 sul procedimento amministrativo (cfr. Cass. 17088/19, Cass. 31239/21).
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente che la motivazione, seppure succinta, dia conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche per relationem dall'atto di contestazione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (nello stesso, a titolo esemplificativo, Corte Appello Palermo, sez. I, 26/01/2024, n. 1911; Tribunale Brescia, sez.
III, 17/07/2023, n. 1245; Tribunale Firenze, sez. II, 09/02/2023, n. 372; Tribunale Ascoli
Piceno, 20/01/2023, n. 30). L'obbligo di motivazione, dunque, "deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione" (cfr. Cass. n. 1786/2010).
Ciò che rileva è, in sintesi, che non risulti menomato il diritto di difesa, condizione soddisfatta dalla circostanza che in ordinanza siano correttamente indicati, il precetto violato e comunque la condotta materiale che ne integra la violazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1786/2010; Cass.
1412/2007; Cass. 1739/2010; Cass. 23860/2011), onde garantire al destinatario dell'ordinanza di ingiunzione l'esercizio del diritto di difesa mediante la proposizione di motivata opposizione.
Nel caso di specie, l'ordinanza opposta risulta conforme ai suddetti principi, atteso che, come correttamente evidenziato anche dal Giudice di Pace, richiama il verbale di contestazione e riporta l'indicazione della specifica disposizione normativa violata. In essa è altresì contenuto il riferimento alle motivazioni indicate nel ricorso presentato in data 04.09.2018, ritenuto inaccoglibile, con indicazione delle relative ragioni.
5 Altrettanto infondata è la doglianza relativa all'insussistenza della violazione dell'art.180, comma 8 c.d.s., trattandosi, a parere di parte appellante, di documenti che l'amministrazione procedente avrebbe dovuto acquisire d'ufficio in forza di quanto disposto dall'art. 43, D.P.R.
n.495/1992.
Si osserva che l'art. 180 d.lgs. n. 285/92 disciplina diversi illeciti amministrativi: in particolare, per quanto rileva in questa sede, il comma 1 elenca la documentazione che il conducente di veicoli a motore deve avere con sé per poter legittimamente circolare, tra cui la patente di guida. Il comma 7 prevede una sanzione pecuniaria per il conducente che si pone alla guida senza la prescritta documentazione. Il successivo comma 8 dispone che l'organo accertatore debba assegnare al conducente a cui è stata contestata la violazione dei commi 1 e
7 un termine per poter esibire presso gli uffici di polizia la documentazione non offerta in visione in sede di accertamento, con la precisazione che in caso di inottemperanza a detto invito, al conducente deve essere comminata un'ulteriore sanzione pecuniaria.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, con verbale del
9.03.2018 è stata contestata all'odierno appellante la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7
C.d.S, perché era alla guida di un veicolo a motore senza avere con sé la patente di guida. Con tale provvedimento veniva assegnato termine per poter esibire la patente di guida presso gli uffici ivi indicati. Nel termine assegnato, l'appellante non ha ottemperato all'invito è stato quindi emesso il successivo verbale del 23.05.2018 con il quale è stata constatata la violazione dell'art. 180 comma 8 del C.d.S.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'art. 180 comma 8 del C.d.S. sanziona non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della P.A. cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13488 del 23/06/2005;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9924 del 20/07/2001). La fattispecie disciplinata dalla disposizione normativa richiamata, pone a carico del conducente un preciso dovere di collaborazione con la pubblica amministrazione, con la conseguente previsione di una sanzione in caso di inottemperanza da parte del trasgressore. Far gravare solo sulla pubblica amministrazione il compito di ricercare autonomamente la documentazione che il conducente non aveva con sé al momento del controllo, priverebbe di contenuto il dovere di collaborazione posto ex lege a
6 carico del conducente trasgressore e vanificherebbe la ratio della disposizione, consistente nel porre a carico del conducente trovato sprovvisto della necessaria documentazione l'onere di provare l'esistenza e la validità della stessa. La contestazione relativa alla necessità che l'organo accertatore provi in giudizio di non aver potuto autonomamente verificare la esistenza e la validità della patente di guida, non merita pertanto accoglimento.
Infondata è infine, per i motivi di cui sopra, la doglianza afferente l'invalidità del verbale di accertamento per mancata indicazione del tipo di veicolo condotto dal trasgressore e della relativa targa. Come correttamente motivato sul punto dal Giudice di Prime Cure, detta omissione è del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione della violazione contestata.
L'applicazione dell'art. 180 comma 8 C.d.S. postula infatti il compimento di un precedente illecito amministrativo contemplato nel Codice della strada per il cui accertamento si richiede che vengano fornite informazioni da parte del privato;
al contempo, nonostante l'esistenza di questo legame che unisce le due fattispecie, l'illecito omissivo riveste piena autonomia, al punto che anche l'annullamento del primo verbale non esclude, in ogni caso, l'applicazione della sanzione di cui alla disposizione normativa indicata (Cass. 3123/2002).
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata
5. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone, stante la contumacia della parte appellata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 -quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese.
7 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12.
Così deciso in Lamezia Terme, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 726 R.G.A.C. per l'anno 2020
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Larussa ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Borello-Larussa sito in
Lamezia Terme alla via F. Nicotera 86, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
Parte appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
Parte appellata-contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
1321/2019 del 15.11.2029, depositata in data 12.12.2019 e non notificata
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione dal medesimo spiegata avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 0016617 emessa dalla Prefettura di in data 12.02.2019, CP_1 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 864,68 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e spese di notifica, per l'accertata violazione dell'art. 180 comma 8 del Codice della Strada.
1 Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di nullità del provvedimento sanzionatorio perché emesso dal Dirigente Reggente dell'Area III (sistema Sanzionatorio Amministrativo) - Vice Prefetto in mancanza di espressa delega. A parere di parte appellante, l'ordinanza-ingiunzione dovrebbe ritenersi valida solo nell'ipotesi in cui il soggetto emittente sia un Vice-Prefetto vicario, restando necessaria, in tutte le altre ipotesi, la delega del Prefetto e che l'atto contenga l'indicazione degli estremi del provvedimento di sostituzione.
L'appellante ha altresì impugnato la sentenza per violazione degli artt. 3 della legge n.
241/1990 e 18 comma 2 della legge n. 689/1981, per avere erroneamente ritenuto il Giudice di
Pace l'ordinanza - ingiunzione sufficiente motivata e per violazione degli artt. 43 del DPR n.
445/2000 e 18 comma 2 della legge 241/1990, in tema di accertamenti e acquisizioni documentali da parte delle pubbliche amministrazioni, per aver il giudice di prime cure ritenuto sussistente la violazione dell'art. 180, comma 8 c.d.s.. A parere di parte appellante, la sanzione di cui alla richiamata disposizione normativa troverebbe applicazione soltanto nell'ipotesi in cui l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia in grado di verificare, attraverso registri o altri sistemi, l'esistenza del documento richiesto.
Infine, parte appellante ha impugnato la sentenza per avere erroneamente il Giudice di Pace considerato valido il verbale di accertamento, nonostante lo stesso fosse privo dell'indicazione del tipo di veicolo condotto dal trasgressore e della targa di riconoscimento, in violazione di quanto disposto dall'art. 383 D.P.R. n. 495/1992.
Parte appellante ha, quindi, chiesto all'adito Tribunale la riforma della sentenza di primo grado con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 0016617 impugnata e con vittoria di spese di giudizio.
2. La , nonostante la regolarità della citazione, non si è costituita in Controparte_2 giudizio.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del
19.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 02.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla
2 parte appellante nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile ai processi pendenti alla data del 28.02.2023, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 3, D.
Lgs. n. 164/2024.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In ordine alla prima censura relativa alla nullità del provvedimento opposto perché emesso dal
Vice Prefetto in mancanza di espressa delega, deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, richiamato peraltro nell'ordinanza – ingiunzione opposta, "I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, (...) adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonchè i provvedimenti ad essi delegati (…).". Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione risulta sottoscritta dal Viceprefetto - Dirigente dell'Area III, ovvero dell'area "Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo;
Affari Legali,
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio". E' evidente pertanto che nel caso in questione il
Vice Prefetto che ha sottoscritto l'ordinanza sanzionatoria era competente ad adottare il provvedimento sanzionatorio impugnato, senza alcuna necessità di previa delega, in quanto connesso all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dell'area funzionale cui il soggetto era preposto.
In ogni caso, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso appellante, l'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al Prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal Vice Prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento ed il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o Vice Prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente (Cass. n. 2085/2005). La Corte di Cassazione ha altresì successivamente precisato che “L'ordinanza ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della
3 strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato” (cfr. a titolo esemplificativo, Cass. n. 3904/2014). Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, ne l caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue, ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (cfr. Cass. n. 20972/2018; Cass. n.
11283/2020).
Nel caso di specie, non risulta che l'opponente abbia richiesto l'ostensione dell'atto di delega, prima dell'introduzione dell'opposizione. Né risulta che il medesimo, odierno appellante, abbia sollecitato in primo grado poteri istruttori in tal senso. Né, infine, può ritenersi che il giudice di pace avrebbe dovuto attivarsi autonomamente d'ufficio, senza alcuna richiesta in tal senso, atteso che la previsione di particolari poteri officiosi in capo al Giudice non può comportare la violazione del generale principio di ripartizione, vigente in tutte le controversie civili, dell'onere della prova, che, nel caso di specie, incombe appunto su colui che deduce la sussistenza di un vizio dell'atto amministrativo impugnato.
Infondato è altresì il secondo motivo di appello per asserito difetto di motivazione, in relazione ai motivi dedotti nel ricorso ex art. 203 c.d.s. Infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, "L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui
4 sia del tutto priva di motivazione e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che
l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario" (a titolo esemplificativo: Cass. civ., sez. II, 16/02/2016, n.
2959; Cass., 10 maggio 2010 n. 11280). Sotto il profilo contenutistico, deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia altresì evidenziato come non trovi applicazione l'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall' art. 3 L. n. 241 del
1990 in quanto la L. n. 689 del 1981, che disciplina il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, è un sistema compiuto, con la conseguenza che non si applica la L.
n. 241 del 190 sul procedimento amministrativo (cfr. Cass. 17088/19, Cass. 31239/21).
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente che la motivazione, seppure succinta, dia conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche per relationem dall'atto di contestazione ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (nello stesso, a titolo esemplificativo, Corte Appello Palermo, sez. I, 26/01/2024, n. 1911; Tribunale Brescia, sez.
III, 17/07/2023, n. 1245; Tribunale Firenze, sez. II, 09/02/2023, n. 372; Tribunale Ascoli
Piceno, 20/01/2023, n. 30). L'obbligo di motivazione, dunque, "deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione" (cfr. Cass. n. 1786/2010).
Ciò che rileva è, in sintesi, che non risulti menomato il diritto di difesa, condizione soddisfatta dalla circostanza che in ordinanza siano correttamente indicati, il precetto violato e comunque la condotta materiale che ne integra la violazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1786/2010; Cass.
1412/2007; Cass. 1739/2010; Cass. 23860/2011), onde garantire al destinatario dell'ordinanza di ingiunzione l'esercizio del diritto di difesa mediante la proposizione di motivata opposizione.
Nel caso di specie, l'ordinanza opposta risulta conforme ai suddetti principi, atteso che, come correttamente evidenziato anche dal Giudice di Pace, richiama il verbale di contestazione e riporta l'indicazione della specifica disposizione normativa violata. In essa è altresì contenuto il riferimento alle motivazioni indicate nel ricorso presentato in data 04.09.2018, ritenuto inaccoglibile, con indicazione delle relative ragioni.
5 Altrettanto infondata è la doglianza relativa all'insussistenza della violazione dell'art.180, comma 8 c.d.s., trattandosi, a parere di parte appellante, di documenti che l'amministrazione procedente avrebbe dovuto acquisire d'ufficio in forza di quanto disposto dall'art. 43, D.P.R.
n.495/1992.
Si osserva che l'art. 180 d.lgs. n. 285/92 disciplina diversi illeciti amministrativi: in particolare, per quanto rileva in questa sede, il comma 1 elenca la documentazione che il conducente di veicoli a motore deve avere con sé per poter legittimamente circolare, tra cui la patente di guida. Il comma 7 prevede una sanzione pecuniaria per il conducente che si pone alla guida senza la prescritta documentazione. Il successivo comma 8 dispone che l'organo accertatore debba assegnare al conducente a cui è stata contestata la violazione dei commi 1 e
7 un termine per poter esibire presso gli uffici di polizia la documentazione non offerta in visione in sede di accertamento, con la precisazione che in caso di inottemperanza a detto invito, al conducente deve essere comminata un'ulteriore sanzione pecuniaria.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, con verbale del
9.03.2018 è stata contestata all'odierno appellante la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7
C.d.S, perché era alla guida di un veicolo a motore senza avere con sé la patente di guida. Con tale provvedimento veniva assegnato termine per poter esibire la patente di guida presso gli uffici ivi indicati. Nel termine assegnato, l'appellante non ha ottemperato all'invito è stato quindi emesso il successivo verbale del 23.05.2018 con il quale è stata constatata la violazione dell'art. 180 comma 8 del C.d.S.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'art. 180 comma 8 del C.d.S. sanziona non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della P.A. cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13488 del 23/06/2005;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9924 del 20/07/2001). La fattispecie disciplinata dalla disposizione normativa richiamata, pone a carico del conducente un preciso dovere di collaborazione con la pubblica amministrazione, con la conseguente previsione di una sanzione in caso di inottemperanza da parte del trasgressore. Far gravare solo sulla pubblica amministrazione il compito di ricercare autonomamente la documentazione che il conducente non aveva con sé al momento del controllo, priverebbe di contenuto il dovere di collaborazione posto ex lege a
6 carico del conducente trasgressore e vanificherebbe la ratio della disposizione, consistente nel porre a carico del conducente trovato sprovvisto della necessaria documentazione l'onere di provare l'esistenza e la validità della stessa. La contestazione relativa alla necessità che l'organo accertatore provi in giudizio di non aver potuto autonomamente verificare la esistenza e la validità della patente di guida, non merita pertanto accoglimento.
Infondata è infine, per i motivi di cui sopra, la doglianza afferente l'invalidità del verbale di accertamento per mancata indicazione del tipo di veicolo condotto dal trasgressore e della relativa targa. Come correttamente motivato sul punto dal Giudice di Prime Cure, detta omissione è del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione della violazione contestata.
L'applicazione dell'art. 180 comma 8 C.d.S. postula infatti il compimento di un precedente illecito amministrativo contemplato nel Codice della strada per il cui accertamento si richiede che vengano fornite informazioni da parte del privato;
al contempo, nonostante l'esistenza di questo legame che unisce le due fattispecie, l'illecito omissivo riveste piena autonomia, al punto che anche l'annullamento del primo verbale non esclude, in ogni caso, l'applicazione della sanzione di cui alla disposizione normativa indicata (Cass. 3123/2002).
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata
5. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone, stante la contumacia della parte appellata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 -quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese.
7 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12.
Così deciso in Lamezia Terme, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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