TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. R.G. 848/2024 Sezione Lavoro, avente ad oggetto l' invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come Parte_1
in atti, dall' Avv.to Ercolanese Teresa, elettivamente domiciliata come in ricorso
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv.to Nannucci CP_1
Elisa, elettivamente domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2024, l' istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 1807/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità civile).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa, con riferimento al CP_1 merito della pretesa (chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p.).
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso de quo, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
36%.
Di qui, l' interesse giuridico dell' istante alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.. Le contestazioni svolte in ricorso si fondano, perlopiù, sulla superficialità e lacunosità dell'elaborato e sulla mancata valutazione della spondiloartrite psoriasica e dell' artrosi poliarticolare, sebbene documentate.
Il giudicante ha, pertanto, ritenuto di disporre, anche alla luce di nuova documentazione medica depositata, la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell' esame obiettivo e della certificazione in atti, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il beneficio dell' assegno di invalidità attribuendo alla ricorrente una percentuale invalidante complessiva pari al 75%, a decorrere dal 1.1.25.
Segnatamente, il c.t.u. ha valutato il complesso quadro morboso da cui la ricorrente è affetta, considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha osservato quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
(Eseguito in data 15.04.2025)
ESAME OBIETTIVO GENERALE
- Anni 56.
- Peso 79 Kg. Altezza 154 cm BMI= 33,33
- Condizioni di nutrizione e sanguificazione discrete;
costituzione media.
- Assenza di linfonodi palpabili nelle stazioni superficiali.
- Assenza di edemi declivi;
- Stazione eretta normalmente assunta e mantenuta, deambulazione e sposta- menti da una collocazione ad un'altra senza particolari deviazioni dalla norma.
- Cicatrice post-chirurgica “a collare” alla base del collo.
ESAME OBIETTIVO DISTRETTUALE
- Apparato cardiocircolatorio: azione cardiaca ritmica e normo-frequente; rinforzo di S2 sui focolai della base;
pause libere. Pressione arteriosa: 140/95 mmHg;
polso ritmico, frequenza 72 battiti/minuto. Polsi periferici normo-pulsanti nelle sedi di repere fisiologiche.
- Apparato respiratorio: evidente disfonia di grado medio e dispnea per sforzi di entità lieve;
torace di forma tronco-conica, normo-espansibile con gli atti del respiro;
alla percussione suono chiaro polmonare, basi mobili;
all'ascoltazione respiro aspro su tutto l'ambito e ronchi sparsi sui due emitoraci.
- Apparato digerente: globoso, per accumulo di adipe;
presenza di esiti cicatriziali circolari, da accessi laparoscopici, in sede tipica;
alla palpazione superficiale l'addome è trattabile. Alla palpazione profonda assenza di masse patologiche e di punti elettivamente dolenti. Fegato e milza nei limiti.
- Apparato uropoietico: punti pielo-ureterali non dolenti alla palpazione. Manovra di negativa bilateralmente. Per_1
- Apparato locomotore:
Rachide: Riferita dolente la flessione anteriore del tronco sul bacino ai massimi gradi del
ROM. Manovra di Lasègue negativa bilateralmente. Rigidità segmentaria del rachide cervicale e lombare.
o Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari e di alterazioni del trofismo e del tono muscolare tra i due lati. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di braccia ed avambracci. Presa e pinza normo-valide ad entrambe le mani.
o Arti inferiori: cicatrice post-chirurgica al ginocchio sinistro;
discreto deficit funzionale dell'articolarità del ginocchio
contro
-laterale; assenza di evidenti dismetrie tra i due lati.
Accosciamento non raggiunto, difficoltoso, dolente.
- Esame neurologico: ROT normo-elicitabili, assenza di riflessi patologici. Nervi cranici indenni. Assenza di oscillazioni al Romberg. È capace di camminare ad occhi chiusi senza deviazioni della direzione di marcia.
- Esame psichico: Appare disponibile al colloquio;
ideazione e linguaggio lineari e fluidi, compatibilmente con il titolo di studio;
tono dell'umore molto deflesso con polarizzazione dell'attenzione su tematiche di tipo ipocondriaco.
- Organi di senso: per quanto rilevabile obiettivamente, non risulta nessun deficit rilevante a carico della vista. Riesce a percepire la voce alla distanza di conversazione” (cfr. “Esame obiettivo” pagg. 4 e 5 della C.T.U.).
Per quel che concerne le considerazioni medico-legali e le conclusioni, il c.t.u. osserva:
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione sanitaria disponibile, dai dati anamnestici raccolti e dall'obiettività clinica riscontrata, ne consegue che la signora nata il [...] è affetta da: Parte_1
1) Poli-artrosi a prevalente localizzazione al rachide ed alle ginocchia (evoluta a sinistra, trattata con artro-protesi totale) in paziente con obesità di classe I° (BMI= 33,33), già trattata con intervento di restrizione gastrica. Allegata fibromialgia. 2) Dispnea e disfonia di grado medio in esiti di paralisi cordale bilaterale, da lesione iatrogena del ricorrente bilaterale, trattata con plurimi interventi di cordotomia posteriore destra
3) Depressione maggiore (episodio ricorrente) in farmaco-terapia specifica.
4) Esiti di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale per fibromatosi uterina con residua incontinenza urinaria.
5) Esiti di tiroidectomia sub-totale e paratiroidectomia per gozzo con iperparatiroidismo, in terapia sostitutiva.
6) Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica.
Procedendo a commentare brevemente le infermità/menomazioni riscontrate, si può dire quanto segue:
✓ La patologia ortopedica, è rappresentata da una forma di artrosi di grado moderato sotto il profilo clinico-funzionale con prevalente localizzazione al rachide lombare ed alle ginocchia;
rilevanti, anche sotto il profilo valutativo, appaiono altresì gli esiti dell'intervento di artroprotesi di ginocchio a sinistra e l'obesità, ancorché in I° classe funzionale. Ad ogni buon conto, sotto il profilo nosografico tale forma è inquadrabile nella fattispecie di cui al codice ICD9-CM 715 1° classe funzionale. Passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alle tabelle di legge, rilevate le fattispecie di cui ai codici n.
7105 “OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON
COMPLICANZE ARTROSICHE 31-40%”, n. 7221 “ESITI DI TRATTAMENTO
CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO” 30%”, con criterio analogico- comparativo, la complessiva patologia ortopedica può essere valutata nella misura del 40%
(quaranta%).
✓ L'infermità/menomazione di cui al punto 2) della diagnosi è rappresentata da una lesione iatrogena piuttosto rilevante, occorsa nell'intervento di tiroidectomia sub-totale e paratiroidectomia sinistra effettuato nel 06/2022 e costituita da una lesione dei nervi laringei inferiori o ricorrenti che ha determinato la paralisi in adduzione delle corde vocali vere con conseguenti gravi disturbi della respirazione e della fonazione. Si rendeva pertanto necessario un intervento di cordotomia, più volte revisionato in laringoscopia, che riusciva a realizzare uno spazio respiratorio sufficiente;
permanevano comunque una disfonia di grado medio e una dispnea per sforzi di grado lieve medio. Tale infermità/menomazione con riferimento alle fattispecie codificate nelle Tabelle di Legge con i codici nn. 3102 “CORDECTOMIA MONOLATERALE 30%” e 3104 “DISFONIA
CRONICA MEDIA” 11-20%, rilevata altresì la accreditabile dispnea da sforzo, può essere valutata nella misura del 30% (trenta%).
✓ La infermità/menomazione di cui al punto 3) della diagnosi, è costituita da un disturbo depressivo, sufficientemente documentato negli atti di causa, anche nella sua continuità
“storica”, confermato dal riscontro clinico-obiettivo in sede di operazioni peritali.
Passando alla valutazione medico-legale, tenuto conto della fattispecie di cui al codice n.
2205 “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 25%” il disturbo depressivo presentato dalla può essere correttamente valutato nella misura del 25% Pt_1
(venticinque %).
✓ La infermità/menomazione di cui al punto 4) della diagnosi è costituita dagli esiti di un intervento ablativo dell'utero e degli annessi per una fibromatosi uterina, in epoca pre- menopausale. Tenuto conto delle fattispecie tabellate ai nn. 6603 “ISTERECTOMIA
TOTALE IN ETÀ FERTILE” 25% e n. 6604 “SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETÀ
FERTILE 35%”, sulla scorta delle considerazioni fatte più sopra, con criterio analogico- comparativo, può essere adeguatamente valutata nella misura del 20% (venti%).
✓ Le infermità/menomazioni di cui ai punti 5) e 6) sono patologie valutabili in misura non superiore al 10%, in quanto, per quanto riguarda gli esiti della tiroidectomia, peraltro sub- totale, sono corretti farmacologicamente, mentre per quanto concerne l'ipertensione, trattasi di una forma benigna, ben controllata dalla terapia farmacologica, senza alcuna documentazione di danno d'organo. Tali infermità/menomazioni, pertanto, a mente dell'art
5 del D.L. 509/88, non essendo concorrenti con quelle di fascia superiore, non entrano nella valutazione complessiva.
Le infermità/menomazioni più sopra elencate sono tutte coesistenti, e pertanto va applicata, nel caso di specie, la formula riduzionistica di Balthazard, per cui la percentuale complessiva di invalidità è data dalla somma delle valutazioni delle due infermità/menomazioni, diminuita del loro prodotto, IT= (IP1 + IP2) – (IP1x IP2), essendo il tutto espresso in numeri decimali;
dopo aver operato in questo modo per le prime due infermità si procede allo stesso modo con la terza infermità, e così via con la quarta e le successive. Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 75% (settantacinque%). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa semi-specifica
In base alla documentazione disponibile, tenuto conto che le patologie evidenziate sono forme croniche progressivamente evolutive, rilevato che, nel superamento della soglia invalidantesi appare fondamentale il contributo dato dal peggioramento della patologia osteo-articolare con la necessità della sostituzione protesica dell'articolazione del ginocchio avvenuta pochi mesi prima dell'accertamento diretto, nonché il mancato miglioramento dei disturbi della fonazione e della respirazione conseguenti alla paralisi cordale bilaterale, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si sia concretizzato, così come è stato descritto e valutato, con il superamento della soglia invalidante del 75% (settantacinque
%), a far data dal 01.01.2025. All'epoca della presentazione del ricorso avverso ATPO
(05.02.2024) la percentuale invalidante era del 67% (sessantasette %). In considerazione del dato anagrafico, appare poi necessaria la previsione di una visita di revisione a tre anni dalla decorrenza (01.01.2028).
Pertanto, sussiste il requisito medico-legale per l'assegno mensile di assistenza (art. 2 e 13
L 118/71) “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dal
74% al 99%”, percentuale del 75% decorrenza 01.01.2025; revisione al 01.01.2028.
CONCLUSIONI
La signora nata il [...] è risultata essere affetta da: Parte_1
• Poli-artrosi a prevalente localizzazione al rachide ed alle ginocchia (evoluta a sinistra, trattata con artro-protesi totale) in paziente con obesità di classe I° (BMI= 33,33), già trattata con intervento di restrizione gastrica. Allegata fibromialgia.
• Dispnea e disfonia di grado medio in esiti di paralisi cordale bilaterale, da lesione iatrogena del ricorrente bilaterale, trattata con plurimi interventi di cordotomia posteriore destra
• Depressione maggiore (episodio ricorrente) in farmaco-terapia specifica.
• Esiti di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale per fibromatosi uterina con residua incontinenza urinaria.
• Esiti di tiroidectomia sub-totale e paratiroidectomia per gozzo con iperparatiroidismo, in terapia sostitutiva. • Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica.
Le infermità/menomazioni rilevate sono permanenti e stabilizzate, sebbene non possano escludersi ulteriori modificazioni con il trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età.
Esse risalgono ad epoca antecedente alla domanda amministrativa, con una gravità diversa e minore, rispetto a quella riscontrata in sede di operazioni peritali, ma anche rispetto a quella antecedente al 01.01.2025.
Considerando il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa delle singole infermità/menomazioni riscontrate, in riferimento alla tabella approvata con D.M.
5/2/1992, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, il grado d'invalidità complessiva
è pari al 75% (SETTANTACINQUE%).
Tale grado d'invalidità è retrodatabile, per i motivi anzidetti, alla data del 01.01.2025.
Riguardo all'oggetto specifico dell'ATP, ritengo che:
(a) SUSSISTONO i presupposti medico-legali capaci di determinare un grado di invalidità nella fascia compresa tra il 74% e il 99%; percentuale di invalidità del 75%
(art. 2 e 13 L 118/71); decorrenza 01.01.2025; revisione al 01.01.2028” (cfr.
“Considerazioni medico-legali e Conclusioni” pagg. da 6 a 9 della C.T.U.).
Le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, parte istante va dichiarata invalida al 75%, a decorrere dal 1.1.25. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sono compensate integralmente posto che la decorrenza del beneficio da data successiva al deposito dell' odierno ricorso integra una ipotesi di accoglimento parziale.
Le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, dichiara parte opponente invalida al 75%, a decorrere dal 1.1.25;
2) le spese di lite che si compensano integralmente;
3) le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma