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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice relatore
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 154 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del
5/04/2025, promosso da
GA NA (C.F.: ) nata a [...] C.F._1
il 10/12/1992, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Carmelo Zinnarello, presso il cui studio in Reggio Calabria (fraz. Pellaro) alla via Grottello 26, ha eletto domicilio e (C.F.: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
11/07/1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.
Carmen Borgese, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Sbarre
Centrali, n° 350, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 05/10/2013;
-preso atto che nelle more del giudizio è venuto meno l'iniziale consenso, revocato da entrambe le parti del giudizio;
-considerato che con ordinanza del 9.02.2025 il Giudice delegato, verificato il venir meno dell'accordo tra le parti, ha rigettato l'istanza di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, invitandole a depositare la documentazione reddituale ivi indicata, rinviando all'udienza del 07/03/2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando termine perentorio per il deposito di note scritte, unitamente alla documentazione richiesta, fino al giorno dell'udienza;
- rilevato che da quanto è possibile evincere dalle note di trattazione scritta depositate dalle parti permane un insanabile contrasto sulle condizioni di separazione che determina improcedibilità della domanda così come spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio;
- osservato che, in mancanza di una norma che disciplini il mutamento del rito, non è possibile trasformare un procedimento di separazione su domanda congiunta in un procedimento contenzioso, con conseguente inammissibilità di tutte le domande successivamente formulate dalle parti, ivi inclusa quella di addebito della separazione, che dovranno essere eventualmente riproposte in un nuovo giudizio di separazione giudiziale;
-esaminata la documentazione prodotta;
- preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.02.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.01.2024 da GA NA e , così provvede: CP_1
- dichiara l'improcedibilità della domanda di separazione;
- spese compensate. Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel.
dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice relatore
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 154 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del
5/04/2025, promosso da
GA NA (C.F.: ) nata a [...] C.F._1
il 10/12/1992, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Carmelo Zinnarello, presso il cui studio in Reggio Calabria (fraz. Pellaro) alla via Grottello 26, ha eletto domicilio e (C.F.: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
11/07/1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.
Carmen Borgese, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Sbarre
Centrali, n° 350, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 05/10/2013;
-preso atto che nelle more del giudizio è venuto meno l'iniziale consenso, revocato da entrambe le parti del giudizio;
-considerato che con ordinanza del 9.02.2025 il Giudice delegato, verificato il venir meno dell'accordo tra le parti, ha rigettato l'istanza di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, invitandole a depositare la documentazione reddituale ivi indicata, rinviando all'udienza del 07/03/2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando termine perentorio per il deposito di note scritte, unitamente alla documentazione richiesta, fino al giorno dell'udienza;
- rilevato che da quanto è possibile evincere dalle note di trattazione scritta depositate dalle parti permane un insanabile contrasto sulle condizioni di separazione che determina improcedibilità della domanda così come spiegata nel ricorso introduttivo del giudizio;
- osservato che, in mancanza di una norma che disciplini il mutamento del rito, non è possibile trasformare un procedimento di separazione su domanda congiunta in un procedimento contenzioso, con conseguente inammissibilità di tutte le domande successivamente formulate dalle parti, ivi inclusa quella di addebito della separazione, che dovranno essere eventualmente riproposte in un nuovo giudizio di separazione giudiziale;
-esaminata la documentazione prodotta;
- preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.02.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.01.2024 da GA NA e , così provvede: CP_1
- dichiara l'improcedibilità della domanda di separazione;
- spese compensate. Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel.
dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna