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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2024, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 09/04/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24147/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Rosa di Dato che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Pierluca CP_1
Ferretti con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Nuova Poggioreale 164
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente operante nel campo CP_1 delle prove materiali e tarature, controlli non distruttivi, qualifiche saldatori e procedure di saldatura, consulenza ambiente qualità e sicurezza, certificazioni PED, dall'11.07.2007 inizialmente con contratto a tempo determinato ed, a far data dal 5.09.2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato sino al 24.08.2023, inquadrato nella qualifica di operaio, 3° livello del di Org_1
categoria Metalmeccanico, con mansioni di operaio specializzato percependo in media circa
€.1.700,00 mensili;
di aver svolto attività di operaio specializzato, addetto ai controlli non distruttivi, essendo in possesso di patentini autorizzativi rilasciati dalla e validati da Controparte_2 Org_2
(Ente italiano di accreditamento), necessari per i controlli (Magnetic Particles;
Visual Org_3
etc..) conseguiti in corso di rapporto e tuttora in corso di validità, seguendo sempre le direttive impartite dall'ing. socio e fratello della titolare;
di essere stato Persona_1 Parte_2
addetto alla verifica in sede e fuori sede della perfetta esecuzione di saldature, prove magnetiche, ultrasuoni, magnetoscopia, ultrasonic, ecc.. ed alla redazione del relativo rapportino a seguito del quale l'azienda rilasciava certificazioni di qualità per i committenti;
che, in data 24.08.2023, era stato licenziato “per giusta causa” con effetto immediato, ai sensi dell'art.2119 c.c., con lettera racc.ta con la quale si evidenziava che il lavoratore “ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede Parte_1 nonché sia incorso in un'ipotesi di reato”; che la società , nella predetta missiva, assumeva di CP_1
“aver ricevuto comunicazione che il lavoratore, abusando della Sua qualità e mansione, abbia costretto la cliente società a corrispondere somme di denaro in cambio della Org_4 redazione delle certificazioni di qualità aventi esito positivo”, sosteneva, inoltre, che “tale comportamento, di cui si ha prova certa, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì un ipotesi di reato”…..” avendo arrecato pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'organizzazione e gestione dell'attività della Ns. azienda” ed assumeva, infine ,” l'interruzione del rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno in termini provivsiri “; che, con raccomandata del 01 settembre 2023 inviata a mezzo pec all' aveva CP_1
impugnato in via stragiudiziale il licenziamento in quanto illegittimo e affetto da nullità/annullabilità nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione ai sensi dell'art. 32 della l. n.
183/2010.
Lamentava, pertanto, l'inefficacia del licenziamento intimato ai sensi dell'art. 3 della Legge 604/66 per violazione del procedimento di cui all'art. 2 n.2 nonché per violazione dell'art.7 comma 2 dello
Statuto dei Lavoratori e per violazione dell'art.7 L.300/70 commi 2 e 5; il difetto del requisito della tempestività della contestazione rispetto alla eventuale e non provata commissione del fatto e alla contestazione dell'addebito; l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento e la sproporzione del provvedimento espulsivo;
il carattere ingiurioso oltre che illegittimo del licenziamento intimato. Tanto premesso conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato in data 24 agosto 2023 al sig. Parte_1
è inefficace, illegittimo e/o nullo per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente,
[...]
condannare la resistente alla immediata riassunzione del ricorrente nelle stesse mansioni oltre al pagamento del risarcimento dei danni nella misura stabilità dall'art. 8 L. 604/66, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi
e rivalutazione al soddisfo, oltre al pagamento di tutte le mensilità dovute dalla data del licenziamento;
2) condannare la resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dalla legge, alla somma di euro 4.000,00 (pari ad 2 mesi e 10 giorni), ovvero alla diversa somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
3)condannare, in alternativa alla riassunzione, parte resistente al risarcimento dei danni ultronei, oltre al risarcimento di cui all'art.8 della L.604/66, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, nella misura massima di 1 mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €.1.700,00) per ogni anno di lavoro (16 anni), quantificando l'importo nella somma di €.27.200,00 (salvo errori) ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
4) condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare di quello morale e per la lesione dell'immagine per il licenziamento oltraggioso equitativamente determinato dalla condotta della resistente, in euro 32.000,00 (pari a 2 mensilità per ogni anno lavorativo) con rivalutazione ed interessi al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La società resistente, regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il
Tribunale osserva che:
Va accolta la domanda di parte ricorrente in ordine alla dedotta illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo.
In relazione a tale doglianza il lavoratore deduce, tra l'altro, una ragione già di per sé sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda e, cioè, la mancanza di una previa contestazione ai sensi dell'art. 7 L. n. 300 del 1970.
Quest'ultima circostanza risulta incontroversa tra le parti posto che la convenuta non ha affermato di aver debitamente inviato alcuna comunicazione preventiva al lavoratore, a nulla potendo rilevare la successiva comunicazione del licenziamento, così come irrogato, agli organi preposti a mezzo Org_5
numero protocollo 01677131 - codice comunicazione 0506323238052205, dovendosi, evidentemente, ricollegare gli effetti del licenziamento, come atto unilaterale recettizio, in via esclusiva, alla ricezione della relativa raccomandata da parte del ricorrente e non alla successiva comunicazione del licenziamento già intimato a mezzo . Org_5
Ne consegue che deve ritenersi provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il difetto di contestazione preventiva che la società avrebbe dovuto trasmettere alla parte ricorrente.
In simili ipotesi, infatti, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "il licenziamento intimato per mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Ne consegue che, sia nell'uno che nell'altro caso, sussiste l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito (art. 7 L. n.
300 del 1970), la cui violazione determina l'illegittimità del licenziamento e comporta, con riguardo a lavoratore tutelato ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della L. n. 108 del
1990), la medesima conseguenza sanzionatoria costituita dall'obbligo di riassunzione o risarcimento"
(Cass., sez. lav., sent. 19.6.1998, n. 6135; cfr. Cass., sez. un., sent. 26.4.1994, n. 3965).
In altri termini, in via generale, ove manchi la preventiva contestazione dei fatti addebitati al lavoratore, il provvedimento disciplinare espulsivo è viziato in radice da illegittimità ove si tratti di un'estromissione disposta per c.d. mancanze del dipendente e, dunque, tanto nei casi di giusta causa quanto nelle ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
L'assenza di contestazione è vizio che determina l'inesistenza dell'intero procedimento — non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano — ricorrendo un difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito;
si ritiene, in particolare, che un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ove non preceduto da alcuna contestazione disciplinare dell'addebito, non sia riducibile ad atto negoziale intaccato da un difetto formale poiché il recesso impartito senza la previa contestazione degli addebiti prevista dall'art. 7 l. n. 300/1970 è privo di giustificazione sotto il profilo dell'insussistenza del fatto così come espressa dal secondo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, ove in esordio si dice “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo
o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato…”.
Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale.
Così è nel caso di specie ove la società resistente ha receduto dal rapporto di lavoro subordinato in essere con il ricorrente senza prima inviargli o consegnargli alcuna contestazione disciplinare, adducendo una interruzione del vincolo fiduciario in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche in termini provvisori.
Ne consegue, come già rilevato anche dalla Suprema Corte, l'applicabilità alla fattispecie in esame della tutela prevista dall'art. 8 L. n. 604 del 1966, secondo cui, "quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti".
La società convenuta è, dunque, tenuta a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni;
in caso contrario, a quest'ultimo spetta un'indennità che il Giudicante ritiene corretto quantificare nella misura di n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata secondo l'inquadramento al III livello formalmente pattuito tra le parti, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.
Ciò, in particolare, avuto riguardo alla durata comunque non breve del rapporto di lavoro tra le parti - di circa 16 anni - nonché alla gravità del comportamento serbato dalla società resistente in occasione del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente.
La società ha, invero, del tutto frustrato i diritti difensivi del ricorrente estromettendolo senza preventiva comunicazione e senza concedergli la possibilità di sostenere le proprie ragioni in sede pre- contenziosa, così comprimendo una prerogativa del lavoratore che trova il proprio fondamento e la propria tutela in norme di rango costituzionale.
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, può, in alcun modo, rilevare che il – solo Parte_1
dopo aver ricevuto la raccomandata in data 24/8- sia stato invitato dal legale rappresentante della resistente, per le vie brevi, in azienda per il giorno 30/08/2023 onde dargli modo di poter replicare e difendersi, non essendogli stato, in ogni caso, consentito di poter esprimere le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento oggi impugnato.
In definitiva, per tutte le esposte ragioni, il licenziamento per cui è causa è illegittimo ed il ricorrente ha diritto ad ottenere la tutela prevista dall'art. 8 L. n. 604 del 1988 nei termini e nella misura sopra indicati.
Va, parimenti, accolta, la domanda di condanna della società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna della società resistente, in alternativa alla riassunzione, al risarcimento dei danni “ultronei”, oltre al risarcimento di cui all'art.8 della L.604/66, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, nella misura massima di 1 mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €.1.700,00) per ogni anno di lavoro (16 anni), quantificando l'importo nella somma di €.27.200,00 (salvo errori) ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, così come formulata al capo 3) delle conclusioni del ricorso introduttivo, in mancanza di specifiche allegazioni al riguardo.
Quanto al danno morale ed all'immagine da licenziamento ingiurioso va, invece, ricordato che la natura ingiuriosa del licenziamento, da cui scaturisce l'obbligo di risarcimento del danno, non si identifica né può essere confusa con la mancanza di giustificazione del licenziamento ovvero con l'illegittimo esercizio del potere disciplinare: l'istituto è completamente distinto dall'illegittimità del licenziamento nel senso che il giudice può accertare il carattere ingiurioso del recesso datoriale anche ove questo sia legittimo o, viceversa, può dichiarare il licenziamento illegittimo, ma non ingiurioso (Cass. 24974/2010; Cass. 23686/2015).
Dunque, la carenza di giusta causa o di giustificato motivo non implica automaticamente il carattere ingiurioso del licenziamento e le modalità offensive possono essere rinvenute anche in un recesso pienamente valido ed efficace: liceità e legittimità operano su piani nettamente distinti.
Ciò in quanto il carattere ingiurioso del recesso riguarda la forma dello stesso: oggetto dell'accertamento non deve, quindi, essere l'illegittimità del licenziamento ma le sue modalità per cui “l'eventuale ulteriore danno diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione bensì dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato” (Cass. 12204/2016).
Per dar luogo ad un danno risarcibile “il licenziamento deve concretarsi – per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore licenziato, connotazione che non s'identifica con la mera mancanza di giustificazione del recesso” (Cass. 22536/2014).
Il licenziamento ingiurioso ricorre soltanto in presenza di una particolare offensività e non necessità delle espressioni usate dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.
In sostanza, trattandosi di un'ipotesi di licenziamento di creazione giurisprudenziale che può far sorgere un diritto al risarcimento del danno, il dipendente è tenuto a provare sia l'offensività della forma in cui è stato irrogato il licenziamento che l'evento lesivo della sua sfera giuridica.
Alla luce di quanto premesso va, pertanto, escluso, nel caso di specie, il carattere ingiurioso del recesso per la mera diffusione in ambito aziendale della lettera di licenziamento considerato che il lavoratore nulla ha allegato in ordine al fatto che la propria immagine professionale fosse stata in concreto pregiudicata dal licenziamento così come irrogatogli (Cass. 5885/2014).
Né può sostenersi che il carattere ingiurioso del licenziamento possa ravvisarsi nella gravità dei fatti addebitati, che erano tali da determinare una significativa lesione dell'onore e della reputazione dell'immagine professionale, incentrando, così, sostanzialmente, tutta l'attenzione sulla gravità dell'addebito e non su elementi ulteriori e correlati alle modalità con le quali lo stesso è stato contestato o a diverse concorrenti circostanze.
Come si è detto, una motivazione del genere, che non riguarda la forma del licenziamento, non è sufficiente a fondare la qualifica di licenziamento ingiurioso (Cass. 12204/2016).
Infine, va affermato che è ingiurioso il licenziamento solo se di esso “l'azienda dia indebita e non necessaria pubblicità, che si accompagni a gratuite considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore e/o che gli attribuisca condotte infamanti secondo il comune sentire”(Cass. 13875/2016), circostanze che, nella specie, non sono state nemmeno allegate data la genericità di quelle indicate ai capi 11
e 12 delle istanze istruttorie ( 11. “Vero che l'Ing. ha telefonato al titolare della Persona_1 per raccontargli l'evento del licenziamento del sig. ”; 12. Org_6 Parte_1
“Vero che a seguito della telefonata dell'Ing. il titolare della Persona_1 Org_6 non ha confermato il colloquio di lavoro con il sig. ”). Parte_1
In definitiva, non ogni licenziamento illegittimo è necessariamente ingiurioso e viceversa non ogni licenziamento legittimo è automaticamente rispettoso della dignità e dell'onore del lavoratore.
In sostanza il lavoratore che voglia un risarcimento del danno derivante dal carattere ingiurioso del licenziamento deve provare rigorosamente l'evento dannoso attraverso le concrete modalità di irrogazione del recesso, non essendo sufficiente l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, in parte qua, rigettata.
L'esito della lite solo in parte favorevole al ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del ricorrente;
- per l'effetto, condanna la società convenuta alla riassunzione del lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di importo corrispondente a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per come risultante dal contratto formalizzato tra le parti, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna parte convenuta al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese di lite che liquida, complessivamente, in € 1.875,00 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte;
- dispone la trasmissione del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione, della documentazione allegata alla memoria di costituzione e della presente sentenza alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli per le valutazioni di sua competenza in merito all'eventuale configurabilità di una fattispecie di reato a carico di parte ricorrente e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda di cui è causa e manda alla Cancelleria per l'adempimento.
Così deciso in Napoli in data 09.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 09/04/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022
n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24147/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Rosa di Dato che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Pierluca CP_1
Ferretti con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Nuova Poggioreale 164
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente operante nel campo CP_1 delle prove materiali e tarature, controlli non distruttivi, qualifiche saldatori e procedure di saldatura, consulenza ambiente qualità e sicurezza, certificazioni PED, dall'11.07.2007 inizialmente con contratto a tempo determinato ed, a far data dal 5.09.2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato sino al 24.08.2023, inquadrato nella qualifica di operaio, 3° livello del di Org_1
categoria Metalmeccanico, con mansioni di operaio specializzato percependo in media circa
€.1.700,00 mensili;
di aver svolto attività di operaio specializzato, addetto ai controlli non distruttivi, essendo in possesso di patentini autorizzativi rilasciati dalla e validati da Controparte_2 Org_2
(Ente italiano di accreditamento), necessari per i controlli (Magnetic Particles;
Visual Org_3
etc..) conseguiti in corso di rapporto e tuttora in corso di validità, seguendo sempre le direttive impartite dall'ing. socio e fratello della titolare;
di essere stato Persona_1 Parte_2
addetto alla verifica in sede e fuori sede della perfetta esecuzione di saldature, prove magnetiche, ultrasuoni, magnetoscopia, ultrasonic, ecc.. ed alla redazione del relativo rapportino a seguito del quale l'azienda rilasciava certificazioni di qualità per i committenti;
che, in data 24.08.2023, era stato licenziato “per giusta causa” con effetto immediato, ai sensi dell'art.2119 c.c., con lettera racc.ta con la quale si evidenziava che il lavoratore “ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede Parte_1 nonché sia incorso in un'ipotesi di reato”; che la società , nella predetta missiva, assumeva di CP_1
“aver ricevuto comunicazione che il lavoratore, abusando della Sua qualità e mansione, abbia costretto la cliente società a corrispondere somme di denaro in cambio della Org_4 redazione delle certificazioni di qualità aventi esito positivo”, sosteneva, inoltre, che “tale comportamento, di cui si ha prova certa, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì un ipotesi di reato”…..” avendo arrecato pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'organizzazione e gestione dell'attività della Ns. azienda” ed assumeva, infine ,” l'interruzione del rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno in termini provivsiri “; che, con raccomandata del 01 settembre 2023 inviata a mezzo pec all' aveva CP_1
impugnato in via stragiudiziale il licenziamento in quanto illegittimo e affetto da nullità/annullabilità nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione ai sensi dell'art. 32 della l. n.
183/2010.
Lamentava, pertanto, l'inefficacia del licenziamento intimato ai sensi dell'art. 3 della Legge 604/66 per violazione del procedimento di cui all'art. 2 n.2 nonché per violazione dell'art.7 comma 2 dello
Statuto dei Lavoratori e per violazione dell'art.7 L.300/70 commi 2 e 5; il difetto del requisito della tempestività della contestazione rispetto alla eventuale e non provata commissione del fatto e alla contestazione dell'addebito; l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento e la sproporzione del provvedimento espulsivo;
il carattere ingiurioso oltre che illegittimo del licenziamento intimato. Tanto premesso conveniva la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“
1. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato in data 24 agosto 2023 al sig. Parte_1
è inefficace, illegittimo e/o nullo per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente,
[...]
condannare la resistente alla immediata riassunzione del ricorrente nelle stesse mansioni oltre al pagamento del risarcimento dei danni nella misura stabilità dall'art. 8 L. 604/66, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi
e rivalutazione al soddisfo, oltre al pagamento di tutte le mensilità dovute dalla data del licenziamento;
2) condannare la resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dalla legge, alla somma di euro 4.000,00 (pari ad 2 mesi e 10 giorni), ovvero alla diversa somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
3)condannare, in alternativa alla riassunzione, parte resistente al risarcimento dei danni ultronei, oltre al risarcimento di cui all'art.8 della L.604/66, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, nella misura massima di 1 mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €.1.700,00) per ogni anno di lavoro (16 anni), quantificando l'importo nella somma di €.27.200,00 (salvo errori) ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
4) condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare di quello morale e per la lesione dell'immagine per il licenziamento oltraggioso equitativamente determinato dalla condotta della resistente, in euro 32.000,00 (pari a 2 mensilità per ogni anno lavorativo) con rivalutazione ed interessi al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La società resistente, regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
All'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il
Tribunale osserva che:
Va accolta la domanda di parte ricorrente in ordine alla dedotta illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo.
In relazione a tale doglianza il lavoratore deduce, tra l'altro, una ragione già di per sé sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda e, cioè, la mancanza di una previa contestazione ai sensi dell'art. 7 L. n. 300 del 1970.
Quest'ultima circostanza risulta incontroversa tra le parti posto che la convenuta non ha affermato di aver debitamente inviato alcuna comunicazione preventiva al lavoratore, a nulla potendo rilevare la successiva comunicazione del licenziamento, così come irrogato, agli organi preposti a mezzo Org_5
numero protocollo 01677131 - codice comunicazione 0506323238052205, dovendosi, evidentemente, ricollegare gli effetti del licenziamento, come atto unilaterale recettizio, in via esclusiva, alla ricezione della relativa raccomandata da parte del ricorrente e non alla successiva comunicazione del licenziamento già intimato a mezzo . Org_5
Ne consegue che deve ritenersi provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il difetto di contestazione preventiva che la società avrebbe dovuto trasmettere alla parte ricorrente.
In simili ipotesi, infatti, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "il licenziamento intimato per mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Ne consegue che, sia nell'uno che nell'altro caso, sussiste l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito (art. 7 L. n.
300 del 1970), la cui violazione determina l'illegittimità del licenziamento e comporta, con riguardo a lavoratore tutelato ai sensi dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della L. n. 108 del
1990), la medesima conseguenza sanzionatoria costituita dall'obbligo di riassunzione o risarcimento"
(Cass., sez. lav., sent. 19.6.1998, n. 6135; cfr. Cass., sez. un., sent. 26.4.1994, n. 3965).
In altri termini, in via generale, ove manchi la preventiva contestazione dei fatti addebitati al lavoratore, il provvedimento disciplinare espulsivo è viziato in radice da illegittimità ove si tratti di un'estromissione disposta per c.d. mancanze del dipendente e, dunque, tanto nei casi di giusta causa quanto nelle ipotesi di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
L'assenza di contestazione è vizio che determina l'inesistenza dell'intero procedimento — non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano — ricorrendo un difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito;
si ritiene, in particolare, che un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ove non preceduto da alcuna contestazione disciplinare dell'addebito, non sia riducibile ad atto negoziale intaccato da un difetto formale poiché il recesso impartito senza la previa contestazione degli addebiti prevista dall'art. 7 l. n. 300/1970 è privo di giustificazione sotto il profilo dell'insussistenza del fatto così come espressa dal secondo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, ove in esordio si dice “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo
o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato…”.
Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale.
Così è nel caso di specie ove la società resistente ha receduto dal rapporto di lavoro subordinato in essere con il ricorrente senza prima inviargli o consegnargli alcuna contestazione disciplinare, adducendo una interruzione del vincolo fiduciario in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche in termini provvisori.
Ne consegue, come già rilevato anche dalla Suprema Corte, l'applicabilità alla fattispecie in esame della tutela prevista dall'art. 8 L. n. 604 del 1966, secondo cui, "quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti".
La società convenuta è, dunque, tenuta a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni;
in caso contrario, a quest'ultimo spetta un'indennità che il Giudicante ritiene corretto quantificare nella misura di n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata secondo l'inquadramento al III livello formalmente pattuito tra le parti, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo.
Ciò, in particolare, avuto riguardo alla durata comunque non breve del rapporto di lavoro tra le parti - di circa 16 anni - nonché alla gravità del comportamento serbato dalla società resistente in occasione del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente.
La società ha, invero, del tutto frustrato i diritti difensivi del ricorrente estromettendolo senza preventiva comunicazione e senza concedergli la possibilità di sostenere le proprie ragioni in sede pre- contenziosa, così comprimendo una prerogativa del lavoratore che trova il proprio fondamento e la propria tutela in norme di rango costituzionale.
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, può, in alcun modo, rilevare che il – solo Parte_1
dopo aver ricevuto la raccomandata in data 24/8- sia stato invitato dal legale rappresentante della resistente, per le vie brevi, in azienda per il giorno 30/08/2023 onde dargli modo di poter replicare e difendersi, non essendogli stato, in ogni caso, consentito di poter esprimere le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento oggi impugnato.
In definitiva, per tutte le esposte ragioni, il licenziamento per cui è causa è illegittimo ed il ricorrente ha diritto ad ottenere la tutela prevista dall'art. 8 L. n. 604 del 1988 nei termini e nella misura sopra indicati.
Va, parimenti, accolta, la domanda di condanna della società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna della società resistente, in alternativa alla riassunzione, al risarcimento dei danni “ultronei”, oltre al risarcimento di cui all'art.8 della L.604/66, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, nella misura massima di 1 mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad €.1.700,00) per ogni anno di lavoro (16 anni), quantificando l'importo nella somma di €.27.200,00 (salvo errori) ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, così come formulata al capo 3) delle conclusioni del ricorso introduttivo, in mancanza di specifiche allegazioni al riguardo.
Quanto al danno morale ed all'immagine da licenziamento ingiurioso va, invece, ricordato che la natura ingiuriosa del licenziamento, da cui scaturisce l'obbligo di risarcimento del danno, non si identifica né può essere confusa con la mancanza di giustificazione del licenziamento ovvero con l'illegittimo esercizio del potere disciplinare: l'istituto è completamente distinto dall'illegittimità del licenziamento nel senso che il giudice può accertare il carattere ingiurioso del recesso datoriale anche ove questo sia legittimo o, viceversa, può dichiarare il licenziamento illegittimo, ma non ingiurioso (Cass. 24974/2010; Cass. 23686/2015).
Dunque, la carenza di giusta causa o di giustificato motivo non implica automaticamente il carattere ingiurioso del licenziamento e le modalità offensive possono essere rinvenute anche in un recesso pienamente valido ed efficace: liceità e legittimità operano su piani nettamente distinti.
Ciò in quanto il carattere ingiurioso del recesso riguarda la forma dello stesso: oggetto dell'accertamento non deve, quindi, essere l'illegittimità del licenziamento ma le sue modalità per cui “l'eventuale ulteriore danno diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione bensì dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato” (Cass. 12204/2016).
Per dar luogo ad un danno risarcibile “il licenziamento deve concretarsi – per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore licenziato, connotazione che non s'identifica con la mera mancanza di giustificazione del recesso” (Cass. 22536/2014).
Il licenziamento ingiurioso ricorre soltanto in presenza di una particolare offensività e non necessità delle espressioni usate dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.
In sostanza, trattandosi di un'ipotesi di licenziamento di creazione giurisprudenziale che può far sorgere un diritto al risarcimento del danno, il dipendente è tenuto a provare sia l'offensività della forma in cui è stato irrogato il licenziamento che l'evento lesivo della sua sfera giuridica.
Alla luce di quanto premesso va, pertanto, escluso, nel caso di specie, il carattere ingiurioso del recesso per la mera diffusione in ambito aziendale della lettera di licenziamento considerato che il lavoratore nulla ha allegato in ordine al fatto che la propria immagine professionale fosse stata in concreto pregiudicata dal licenziamento così come irrogatogli (Cass. 5885/2014).
Né può sostenersi che il carattere ingiurioso del licenziamento possa ravvisarsi nella gravità dei fatti addebitati, che erano tali da determinare una significativa lesione dell'onore e della reputazione dell'immagine professionale, incentrando, così, sostanzialmente, tutta l'attenzione sulla gravità dell'addebito e non su elementi ulteriori e correlati alle modalità con le quali lo stesso è stato contestato o a diverse concorrenti circostanze.
Come si è detto, una motivazione del genere, che non riguarda la forma del licenziamento, non è sufficiente a fondare la qualifica di licenziamento ingiurioso (Cass. 12204/2016).
Infine, va affermato che è ingiurioso il licenziamento solo se di esso “l'azienda dia indebita e non necessaria pubblicità, che si accompagni a gratuite considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore e/o che gli attribuisca condotte infamanti secondo il comune sentire”(Cass. 13875/2016), circostanze che, nella specie, non sono state nemmeno allegate data la genericità di quelle indicate ai capi 11
e 12 delle istanze istruttorie ( 11. “Vero che l'Ing. ha telefonato al titolare della Persona_1 per raccontargli l'evento del licenziamento del sig. ”; 12. Org_6 Parte_1
“Vero che a seguito della telefonata dell'Ing. il titolare della Persona_1 Org_6 non ha confermato il colloquio di lavoro con il sig. ”). Parte_1
In definitiva, non ogni licenziamento illegittimo è necessariamente ingiurioso e viceversa non ogni licenziamento legittimo è automaticamente rispettoso della dignità e dell'onore del lavoratore.
In sostanza il lavoratore che voglia un risarcimento del danno derivante dal carattere ingiurioso del licenziamento deve provare rigorosamente l'evento dannoso attraverso le concrete modalità di irrogazione del recesso, non essendo sufficiente l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda va, pertanto, in parte qua, rigettata.
L'esito della lite solo in parte favorevole al ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del ricorrente;
- per l'effetto, condanna la società convenuta alla riassunzione del lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di importo corrispondente a n. 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per come risultante dal contratto formalizzato tra le parti, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna parte convenuta al pagamento, nella misura dei due terzi, delle spese di lite che liquida, complessivamente, in € 1.875,00 per compenso professionale con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte;
- dispone la trasmissione del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione, della documentazione allegata alla memoria di costituzione e della presente sentenza alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli per le valutazioni di sua competenza in merito all'eventuale configurabilità di una fattispecie di reato a carico di parte ricorrente e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda di cui è causa e manda alla Cancelleria per l'adempimento.
Così deciso in Napoli in data 09.04.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario