Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA Parte 1 C.F.: C.F. 1 con l'Avv. Salvatore Salerno;
,
Opponente
CONTRO
وcon gli Avv.ti Antonello in p.l.r.p.t., P.I.: P.IVA 1 Controparte_1
Senes e Adolfo Larussa;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 454\21; Conclusioni: come da verbali ed atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 454/2021, Parte 1 emesso in data 02.10.2021, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva all'odierno attore di pagare, in favore della Controparte 1 la somma complessiva di euro 13.324,81 per capitale, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di credito derivante da contratto di apertura di conto corrente, ceduto alla società da CR S.p.A.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Parte 1 deduceva: a) il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010; b) il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire della società opposta;
c) la mancata prova della cessione del credito, con disconoscimento ex art. 2719 c.c. della copia del contratto di cessione prodotto dalla società Resisteva parte opposta.
Veniva esperito il tentativo di mediazione obbligatoria che, tuttavia, si concludeva negativamente, per volontà congiunta delle parti, come da verbale del 21.10.2022, in atti. All'udienza del 14.06.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto. La causa veniva istruita mediante memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. All'udienza del 14.01.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, sostenendo che, da lettera raccomandata a/r del 18.02.2019,
L'eccezione è infondata.
Dall'esame degli atti e documenti di causa emerge che, con successivo contratto del 20.07.2020, CR S.p.A. ha ceduto il credito vantato nei confronti dell'opponente ad Controparte_1
Non si ravvisa, pertanto, carenza di legittimatio ad causam in capo ad CP 1 Nel merito, si osserva che la presente controversia trae origine da una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, stipulata tra CR S.p.A. ed Controparte_1 Occorre evidenziare che il Parte_1 non ha contestato né l'esistenza del credito, derivante dell'apertura di conto corrente, né il suo ammontare, individuato da controparte in euro 13.324,81. Pertanto, per il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. tali circostanze devono considerarsi provate. Con riguardo, invece, alla cessione, il Serratore ha proposto un'eccezione di disconoscimento ex art. 2719 c.c. avverso la copia fotostatica del contratto di cessione prodotto da parte opposta. Deve richiamarsi sul punto il principio enunciato dal Giudice di Legittimità, secondo il quale: "la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale." (cfr. Cass. n. 27633/2018). Di conseguenza, la contestazione avanzata dall'opponente deve essere considerata inefficace in quanto del tutto generica, non avendo egli indicato alcuna difformità tra copia ed originale del contratto.
وInoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Parte_1 è indubbio che il credito vantato da CR S.p.A. nei suoi confronti rientri nel novero dei crediti ceduti in blocco alla società mediante il sopra menzionato contratto di cessione. 66Occorre ricordare in proposito l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo." (cfr. Cass. n. 7866/2024).
I crediti ceduti in blocco da CR S.p.A. ad CP_1 sono stati individuati in modo chiaro e preciso in Gazzetta Ufficiale, secondo le seguenti modalità: "Il debitore principale è contraddistinto da uno dei codici numerici identificativi (NDG) inclusi nella lista depositata in data 16 luglio 2020 presso lo Studio del Notaio Persona 1 in Via
Carducci, 8, Milano, numero di repertorio 6127 e numero raccolta 2123 e altresì disponibile sul seguente sito internet (con il nome di "Tokyo"): https://www.unicredit.it/it/ info/operazioni-di-cartolarizzazione.html" (cfr. estratto G.U. Parte II, n. 89, 30.07.2020).
Non può, dunque, residuare alcun dubbio circa la riconducibilità del credito al novero dei crediti ceduti, in quanto il codice numerico identificativo (NDG) 0000000088271640 con il quale il_Parte_1 viene indicato come debitore nell'elenco dei crediti ceduti omissato
(c.d. annex, doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), corrisponde al codice numerico identificativo (NDG) riportato nel contratto di apertura di conto corrente stipulato dall'opponente.
Si precisa, inoltre, che CP 1 ha notificato al sig. Parte 1 l'avvenuta cessione mediante raccomandata con attestazione di consegna del 27.08.2020, allegata in atti.
Non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione avverso il perfezionamento della notifica, essa deve considerarsi provata ex art. 115 c.p.c. Pertanto, avendo parte opposta dato prova dell'avvenuta cessione del credito sotteso alla presente controversia, della riconducibilità di tale credito al blocco dei crediti ceduti nonché della notifica della cessione, deve necessariamente concludersi per l'integrale rigetto della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 44/2015, come modificato dal D.M. 147/2022 (applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non complessità della lite per le fasi di: studio della controversia, introduzione del giudizio, trattazione/istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1739 del Ruolo Generale dell'anno 2021, così provvede:
-rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma del decreto ingiuntivo opposto e dichiara la definitiva esecutorietà;
-condanna Parte 1 al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.038,05, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lamezia Terme, li 22.01.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda