Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 11319 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per Avv. SOLLENA GASPARE) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ROMA (Avv. )
Resistente
◊
All'udienza del 7.2.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
CP_ Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in €
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.07.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001803169, con cui veniva ingiunto il pagamento di euro 1.354,66 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019.
CP_ L regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto annullamento dell'ordinanza opposta.
All'udienza di discussione del 7.2.2025 entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante che l'ordinanza impugnata è stata annullata in via amministrativa. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto in via amministrativa nel corso del giudizio
L'Istituto con l'annullamento dell'atto impugnato ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente, che per tutelare le proprie ragioni ha dovuto incoare il presente giudizio di opposizione.
Le spese di lite che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza stante che l'annullamento è avvenuto nelle more del giudizio dopo la notifica del ricorso (
cfr. provv. annullamento in atti del 2.1.2025)
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◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe;
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/02/2025.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 3 -
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