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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1247/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da: (c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in via De Sonnaz n. 3, presso lo studio dell'Avv. Andrea Montemurro che lo rappresenta e difende per delega in atti
Parte Ricorrente contro
CP_1 (c.f. ), nata a [...], il [...], residente in [...](TO, stradale C.F._2 Tori Parte resistente Non costituita Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 15.4.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente All'udienza del 7.2.2025 parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo del seguente tenore letterale:
“(…) Tutto ciò premesso, il sig. , come in epigrafe rappresentato difeso e domiciliato, Parte_1 RICORRE All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ivrea, affinchè voglia designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi, assegnando alla sig.ra il termine per la costituzione e al contempo CP_1 CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale, previo ogni necessario incombente di rito, voglia Pronunciare, ai sensi sensi n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la i sig.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Pt_1 Controparte_1 competente di procedere all'annotazion nte Riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di € CP_1 500,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, da porsi a carico del sig. da versarsi entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese. Con vittoria di spese di giudizio per il solo caso di contestazione della presente domanda. Per il P.M. V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 10/02/2025
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti contraevano matrimonio concordatario nel Comune di Torino in data 4/09/1982 (trascritto al n. 1331 Parte II Serie A anno 1982 – registro atti matrimonio del Comune di Torino). Dal matrimonio non sono nati figli. Separati con verbale del 20.1.2000 avanti al Presidente del Tribunale di Torino omologato con decreto del 18.2.2000, in atti. Agiva in giudizio parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Parte resistente non si costituiva (né compariva) e all'udienza del 7.2.2025 parte ricorrente ha insistito nelle domande sopra viste come da ricorso introduttivo. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione effetti civili possa essere accolta, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Torino in atti, e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torino nella procedura di separazione personale nel 2000. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. La domanda di parte ricorrente va dunque accolta-.Spese irripetibili in ragione della necessità della pronuncia e vista la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la cessazione degli effetti del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
- Riconosce su richiesta del ricorrente in favore della sig.ra il diritto a percepire CP_1 un assegno di divorzio dell'importo di € 500,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, da porsi a carico del sig. da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Parte_1
- Non si accol onvenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 15.4.2025. IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba Il GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1247/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da: (c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in via De Sonnaz n. 3, presso lo studio dell'Avv. Andrea Montemurro che lo rappresenta e difende per delega in atti
Parte Ricorrente contro
CP_1 (c.f. ), nata a [...], il [...], residente in [...](TO, stradale C.F._2 Tori Parte resistente Non costituita Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 15.4.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente All'udienza del 7.2.2025 parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo del seguente tenore letterale:
“(…) Tutto ciò premesso, il sig. , come in epigrafe rappresentato difeso e domiciliato, Parte_1 RICORRE All'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ivrea, affinchè voglia designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione dei coniugi, assegnando alla sig.ra il termine per la costituzione e al contempo CP_1 CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale, previo ogni necessario incombente di rito, voglia Pronunciare, ai sensi sensi n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la i sig.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Pt_1 Controparte_1 competente di procedere all'annotazion nte Riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di € CP_1 500,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, da porsi a carico del sig. da versarsi entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese. Con vittoria di spese di giudizio per il solo caso di contestazione della presente domanda. Per il P.M. V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 10/02/2025
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti contraevano matrimonio concordatario nel Comune di Torino in data 4/09/1982 (trascritto al n. 1331 Parte II Serie A anno 1982 – registro atti matrimonio del Comune di Torino). Dal matrimonio non sono nati figli. Separati con verbale del 20.1.2000 avanti al Presidente del Tribunale di Torino omologato con decreto del 18.2.2000, in atti. Agiva in giudizio parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Parte resistente non si costituiva (né compariva) e all'udienza del 7.2.2025 parte ricorrente ha insistito nelle domande sopra viste come da ricorso introduttivo. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione effetti civili possa essere accolta, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Torino in atti, e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torino nella procedura di separazione personale nel 2000. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. La domanda di parte ricorrente va dunque accolta-.Spese irripetibili in ragione della necessità della pronuncia e vista la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
- Pronuncia la cessazione degli effetti del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
- Riconosce su richiesta del ricorrente in favore della sig.ra il diritto a percepire CP_1 un assegno di divorzio dell'importo di € 500,00 mensili, con aggiornamento ISTAT, da porsi a carico del sig. da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Parte_1
- Non si accol onvenuta le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 15.4.2025. IL PRESIDENTE Dott. Alessandro Scialabba Il GIUDICE ESTENSORE Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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