Versione
18 novembre 1997
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9 ottobre 2010
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Art. 9. Competenze dei Ministri
e relazione al Parlamento 1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.
(( 2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall' articolo 12 del codice dell'ordinamento militare . ))
e relazione al Parlamento 1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.
(( 2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall' articolo 12 del codice dell'ordinamento militare . ))
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/02/2016, n. 454Provvedimento: N. 09403/2013 REG.RIC. N. 00454/2016REG.PROV.COLL. N. 09403/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9403 del 2013, proposto da: LO TI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t.,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- revoca dall'incarico di giudice di pace·
- sanzione disciplinare·
- risarcimento del danno·
- art. 9 legge n. 374 del 1991·
- prova dell'accordo tra giudici·
- errore tecnico-giuridico·
- competenza territoriale·
- annullamento provvedimento disciplinare·
- principio di proporzionalità delle sanzioni