Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1981, n. 4850
CASS
Sentenza 28 luglio 1981

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Qualora il giudice di primo grado, pronunciando su domande proposte da due attori nei confronti del medesimo convenuto, abbia accolto l'una e respinto l'altra, sul presupposto della loro scindibilita ed indipendenza, l'attore soccombente, cui sia stato notificato, a norma dell'art 332 cod proc civ, l'atto di gravame proposto dal convenuto contro l'attore vittorioso, non puo dedurre, per la prima volta in Sede di legittimita, la non integrita del contraddittorio in appello, sotto il profilo dell'inscindibilita delle cause, stante la preclusione derivante dal passaggio in giudicato nei suoi confronti della predetta pronuncia di primo grado.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1981, n. 4850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4850
    Data del deposito : 28 luglio 1981

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