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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella causa iscritta al n. 15746/24 R.G. decisa alla udienza del 15.1.25
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco gentile in virtù di procura in atti
-RICORRENTE- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Gambino e dall'avv.
Gianluca Tellone
-RESISTENTE-
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.24 l'istante conveniva in giudizio l' CP_2
esponendo:
- che era titolare di pensione superstiti n. 08576205, pensione iscrizione n.
17359586 R oltre che di pensione individuale cat. VDAI n. 06101523;
- che l , in relazione alla pensione cat. SOCTPS N. 08576205 aveva CP_2
proceduto al recupero di somme indebitamente percepite ed in specie: provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti (racc. n. 68977468473-3 datata 23.12.2020), per presunti indebiti pari ad € 3.303,31, in relazione ai redditi 1.1.2018-31.12.2018; provvedimento Recupero Pensioni ai
Superstiti (racc. n. 68980106954-2 ricevuta in data 23.11.2021), per presunti indebiti pari ad € 3.180,80, in relazione ai redditi 1.1.2019-
31.12.2019; provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti (racc. n.
68983500806-1 ricevuta in data 16.11.2022), per presunti indebiti pari ad
€ 3.187,47, in relazione ai redditi 1.1.2020-31.12.2020;
- che l'indebito contestato ammontava a complessivi € 9.671,58, di cui €
3.303,31, in relazione ai redditi 1.1.2018-31.12.2018; € 3.180,80, in relazione ai redditi 1.1.2019-31.12.2019; € 3.187,47, in relazione ai redditi
1.1.2020-31.12.2020;
- che l'indebito era in corso di recupero (indicava in ricorso le modalità);
- che si era maturata decadenza ex art. 13, comma 2, L. 412/91 che aveva fornito l'interpretazione autentica dell'art. 52 co.2 della legge 88/89;
- che non vi era dolo dell'istante per cui l'importo era irripetibile;
- che nessun esito favorevole aveva avuto il ricorso amministrativo.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
a) in via cautelare, per le ragioni indicate in ricorso, sospendere inaudita altera parte i provvedimenti impugnati indicati al capo 2 della premessa in fatto;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero dell'indebito delle somme indicate in ricorso ex art. 13 comma 2, L.
412/91;
c) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme indicate nei provvedimenti impugnati concernenti il recupero dell'indebito maturato complessivamente nel periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2020 e dichiarare la non debenza dell'importo di € 9.671,58, o della
2 diversa somma ritenuta di giustizia, di cui € 3.303,31, in relazione ai redditi
1.1.2018-31.12.2018; € 3.180,80, in relazione ai redditi 1.1.2019-31.12.2019; €
3.187,47, in relazione ai redditi 1.1.2020-31.12.2020;
d) in ogni caso annullare: I) il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti
(racc. n. 68977468473-3 datata 23.12.2020), per presunti indebiti pari ad €
3.303,31, in relazione ai redditi 1.1.2018-31.12.2018; II) provvedimento
Recupero Pensioni ai Superstiti (racc. n. 68980106954-2 ricevuta in data
23.11.2021), per presunti indebiti pari ad € 3.180,80, in relazione ai redditi
1.1.2019-31.12.2019; III) provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti (racc.
n. 68983500806-1 ricevuta in data 16.11.2022), per presunti indebiti pari ad €
3.187,47, in relazione ai redditi 1.1.2020-31.12.2020;
e) condannare l' alla restituzione delle somme sino ad oggi trattenute e fino CP_2
all'emissione della sentenza;
f) condannare in ogni caso l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_2
spese di lite e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito CP_2
giudice in favore della Corte dei Conti e rilevando limitata cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario: al superamento di determinate soglie reddituali e non si era verificata decadenza dal recupero posto che l'azione di recupero conseguente al superamento di un limite reddituale, era stata esercitata entro l'anno successivo dalla conoscenza della variazione reddituale. In specie:
- il recupero avviato con lettera del 23.12.2020 riguardava l'anno 2018, disposto esaminando i “redditi diversi” per l'anno 2017 e i redditi pensionistici propri per l'anno ed i “dati reddituali certi” per l'anno 2018
3 erano stati esposti dal ricorrente solo con il Modello 730/19 trasmesso all'Erario in data 26.06.2019:
- il recupero dell'indebito pensionistico per l'anno 2019 era stato avviato con lettera del 03.11.2021 , disposto esaminando i “redditi diversi” per l'anno
2018 e i redditi pensionistici propri per l'anno 2019 ed i “dati reddituali certi” per l'anno 2019 erano stati esposti dal ricorrente solo con il Modello
730/20 trasmesso all'Erario in data 24.09.2020;
- il recupero dell'indebito pensionistico per l'anno 2020 era stato avviato con lettera del 21.10.2022, disposto esaminando i “redditi diversi” per l'anno
2019 e i redditi pensionistici propri per l'anno 2020 ed i “dati reddituali certi” per l'anno 2020 sono stati esposti dal ricorrente solo con il Modello
730/21 trasmesso all'Erario in data 29.09.2021.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
a) dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
-b) in via subordinata, rigettare il proposto ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
-c) in via subordinata e gradata, applicare la riduzione dell'importo della pensione indiretta in applicazione della Tabella F.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con la pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'istante non discute della misura del diritto a pensione, bensì solo della decadenza dell da recupero. CP_2
In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di
4 una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario (Cass. Sez. U - , Ordinanza n.
9436 del 05/04/2023). Ne deriva che la giurisdizione appartiene all'adito giudice.
È incontroverso tra le parti l'indebito. Dalle stesse date indicate dall' CP_2
emerge che l'azione di recupero è stata iniziata tempestivamente (nell'anno successivo all'inoltro della documentazione fiscale) e conclusa successivamente.
L'art 13 della l. 412/91, nella parte che interessa, dispone: L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Per i redditi 2018 il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti è pervenuto il 23.12.2020 a fronte dell'inoltro del Modello 730/19 all'Erario in data
26.06.2019: il recupero è dunque tempestivo.
Per i redditi 2019 il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti è pervenuto
23.11.2021 a fronte dell'inoltro del Modello 730/19 all'Erario in data 24.9.20: il recupero è dunque tempestivo.
5 Per i redditi 2020 il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti è pervenuto il 16.11.2022 a fronte dell'inoltro del Modello 730/19 all'Erario in data 29.9.21: il recupero è dunque tempestivo.
Infatti l procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed appare evidente che tale verifica non può essere operata che da quando le situazioni reddituali sono conosciute e ciò avviene con la presentazione della dichiarazione dei redditi ed entro il successivo anno deve procedere al recupero cosa che ha fatto nel caso di specie.
Quanto alla irripetibilità dell'indebito, l'art. 13 della l. 412/1991 dispone: “
1. le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L procede annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
La disposizione dell'art. 13, che si autodefiniva di interpretazione autentica dell'art. 52 della L. 88/89, con efficacia retroattiva, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993 nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche agli indebiti determinatisi prima della sua entrata in vigore. La Corte rilevava, infatti, che l'art. 13 conteneva aggiunte profonde e
6 radicali e che quindi e che quindi il suo contenuto dispositivo non rispondeva alla sua qualificazione riportata nel titolo. La Corte Cost. ha individuato nell'art. 13 quattro innovazioni, che non ne consentono perciò la qualificazione come norma interpretativa e la connessa applicazione: a) necessità, perchè operi la sanatoria, che le somme siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento;
b) che di questo sia data comunicazione all'interessato; c) che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore;
d) che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, non vi sia stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non conosciuti già dall'ente competente.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità". In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte
7 costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
E' stato osservato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/05/2013 n.12097) che “il dolo è un fatto che implica una considerazione del contegno del deceptor e delle sue conseguenze sulla conoscenza del deceptus e, pertanto, perchè si possa parlare di intenzione di ingannare è necessaria la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima, e la credenza che sia possibile determinare con artifici, menzogne o raggiri, inducendola specificamente in inganno, la volontà altrui. La reticenza e il silenzio non bastano a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze e al complesso del contegno che determina l'errore" (Cass. 4 luglio 1981, n. 4383) mentre il dolo, "pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio - tuttavia sussiste allorchè il pensionato abbia il tassativo obbligo di comunicare all' determinate circostanze (come nel CP_2
caso del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 40 che impone al titolare della prestazione previdenziale di denunciare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di famiglia comportante la cessazione o la variazione delle prestazioni) in modo tale che la complessa e diversificata organizzazione dell'Ente previdenziale sia messa in grado di adeguatamente e tempestivamente percepirle e vi sia la possibilità per l'interessato medesimo di rendersi conto dell'errore in cui comunque lo stesso ente sia incorso senza prendere iniziativa alcuna per rimuoverlo" (Cass. 29 luglio 1986, n. 4849). La
8 sentenza 4383/1981 chiarisce che il concetto di dolo (a suo tempo) recepito al
R.D.L. n. 1422 del 1924, art. 80 "presuppone un comportamento fraudolento, posto in essere mediante qualsiasi condotta tenuta, o dichiarazione resa scientemente contro la verità, al fine di indurre l'istituto assicuratore a corrispondere una prestazione previdenziale illegittima. Si tratta, pertanto, di un dolus malus, qualificato dall'elemento soggettivo e dalla sua idoneità a indurre l' in un errore invincibile, si da determinarlo alla concessione di una CP_2
prestazione indebita". Nella sentenza n. 4849/1986, con riferimento al dolo dell'assicurato, si chiarisce trattarsi di dolo negativo (o di reticenza) "qualificato" che - tranne peraltro specifiche ipotesi (cfr. p. es. l'art. 1892 cod. civ.) - si diversifica da quello positivamente captatorio comportante l'invalidità del negozio giuridico (art. 1439 cod. civ.)".
Mettendo a sistema il dolo con lo spatium delibandi concesso all'istituto la norma presuppone la comunicazione di dati reddituali certi all' L'art. 35 CP_2
co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all il proprio reddito, pena la sospensione della CP_2
prestazione e decorsi 60 gg dalla sospensione la prestazione viene revocata.
(Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). I giudici di legittimità hanno osservato che “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2 (a norma del quale "l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_2
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del CP_1
bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in CP_1
9 motivazione), di talchè, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019 n.15039”.
I reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi CP_2
alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all'Istituto siano
"immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
Dunque nel tempo normativamente concesso all' per la verifica dei dati CP_2
reddituali non vi è spazio per l'affidamento del pensionato che resta soggetto alla ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Dunque “alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo
10 pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_1
provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico,
l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa CP_1
la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili” (Corte di Cassazione, Ord. n. 18551 del
26/07/2017).
La domanda deve dunque essere integralmente rigettata.
Spese di lite compensate visto il rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Napoli, 15.1.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella causa iscritta al n. 15746/24 R.G. decisa alla udienza del 15.1.25
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco gentile in virtù di procura in atti
-RICORRENTE- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Gambino e dall'avv.
Gianluca Tellone
-RESISTENTE-
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.24 l'istante conveniva in giudizio l' CP_2
esponendo:
- che era titolare di pensione superstiti n. 08576205, pensione iscrizione n.
17359586 R oltre che di pensione individuale cat. VDAI n. 06101523;
- che l , in relazione alla pensione cat. SOCTPS N. 08576205 aveva CP_2
proceduto al recupero di somme indebitamente percepite ed in specie: provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti (racc. n. 68977468473-3 datata 23.12.2020), per presunti indebiti pari ad € 3.303,31, in relazione ai redditi 1.1.2018-31.12.2018; provvedimento Recupero Pensioni ai
Superstiti (racc. n. 68980106954-2 ricevuta in data 23.11.2021), per presunti indebiti pari ad € 3.180,80, in relazione ai redditi 1.1.2019-
31.12.2019; provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti (racc. n.
68983500806-1 ricevuta in data 16.11.2022), per presunti indebiti pari ad
€ 3.187,47, in relazione ai redditi 1.1.2020-31.12.2020;
- che l'indebito contestato ammontava a complessivi € 9.671,58, di cui €
3.303,31, in relazione ai redditi 1.1.2018-31.12.2018; € 3.180,80, in relazione ai redditi 1.1.2019-31.12.2019; € 3.187,47, in relazione ai redditi
1.1.2020-31.12.2020;
- che l'indebito era in corso di recupero (indicava in ricorso le modalità);
- che si era maturata decadenza ex art. 13, comma 2, L. 412/91 che aveva fornito l'interpretazione autentica dell'art. 52 co.2 della legge 88/89;
- che non vi era dolo dell'istante per cui l'importo era irripetibile;
- che nessun esito favorevole aveva avuto il ricorso amministrativo.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
a) in via cautelare, per le ragioni indicate in ricorso, sospendere inaudita altera parte i provvedimenti impugnati indicati al capo 2 della premessa in fatto;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero dell'indebito delle somme indicate in ricorso ex art. 13 comma 2, L.
412/91;
c) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme indicate nei provvedimenti impugnati concernenti il recupero dell'indebito maturato complessivamente nel periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2020 e dichiarare la non debenza dell'importo di € 9.671,58, o della
2 diversa somma ritenuta di giustizia, di cui € 3.303,31, in relazione ai redditi
1.1.2018-31.12.2018; € 3.180,80, in relazione ai redditi 1.1.2019-31.12.2019; €
3.187,47, in relazione ai redditi 1.1.2020-31.12.2020;
d) in ogni caso annullare: I) il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti
(racc. n. 68977468473-3 datata 23.12.2020), per presunti indebiti pari ad €
3.303,31, in relazione ai redditi 1.1.2018-31.12.2018; II) provvedimento
Recupero Pensioni ai Superstiti (racc. n. 68980106954-2 ricevuta in data
23.11.2021), per presunti indebiti pari ad € 3.180,80, in relazione ai redditi
1.1.2019-31.12.2019; III) provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti (racc.
n. 68983500806-1 ricevuta in data 16.11.2022), per presunti indebiti pari ad €
3.187,47, in relazione ai redditi 1.1.2020-31.12.2020;
e) condannare l' alla restituzione delle somme sino ad oggi trattenute e fino CP_2
all'emissione della sentenza;
f) condannare in ogni caso l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle CP_2
spese di lite e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito CP_2
giudice in favore della Corte dei Conti e rilevando limitata cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario: al superamento di determinate soglie reddituali e non si era verificata decadenza dal recupero posto che l'azione di recupero conseguente al superamento di un limite reddituale, era stata esercitata entro l'anno successivo dalla conoscenza della variazione reddituale. In specie:
- il recupero avviato con lettera del 23.12.2020 riguardava l'anno 2018, disposto esaminando i “redditi diversi” per l'anno 2017 e i redditi pensionistici propri per l'anno ed i “dati reddituali certi” per l'anno 2018
3 erano stati esposti dal ricorrente solo con il Modello 730/19 trasmesso all'Erario in data 26.06.2019:
- il recupero dell'indebito pensionistico per l'anno 2019 era stato avviato con lettera del 03.11.2021 , disposto esaminando i “redditi diversi” per l'anno
2018 e i redditi pensionistici propri per l'anno 2019 ed i “dati reddituali certi” per l'anno 2019 erano stati esposti dal ricorrente solo con il Modello
730/20 trasmesso all'Erario in data 24.09.2020;
- il recupero dell'indebito pensionistico per l'anno 2020 era stato avviato con lettera del 21.10.2022, disposto esaminando i “redditi diversi” per l'anno
2019 e i redditi pensionistici propri per l'anno 2020 ed i “dati reddituali certi” per l'anno 2020 sono stati esposti dal ricorrente solo con il Modello
730/21 trasmesso all'Erario in data 29.09.2021.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
a) dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
-b) in via subordinata, rigettare il proposto ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
-c) in via subordinata e gradata, applicare la riduzione dell'importo della pensione indiretta in applicazione della Tabella F.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con la pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'istante non discute della misura del diritto a pensione, bensì solo della decadenza dell da recupero. CP_2
In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di
4 una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario (Cass. Sez. U - , Ordinanza n.
9436 del 05/04/2023). Ne deriva che la giurisdizione appartiene all'adito giudice.
È incontroverso tra le parti l'indebito. Dalle stesse date indicate dall' CP_2
emerge che l'azione di recupero è stata iniziata tempestivamente (nell'anno successivo all'inoltro della documentazione fiscale) e conclusa successivamente.
L'art 13 della l. 412/91, nella parte che interessa, dispone: L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Per i redditi 2018 il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti è pervenuto il 23.12.2020 a fronte dell'inoltro del Modello 730/19 all'Erario in data
26.06.2019: il recupero è dunque tempestivo.
Per i redditi 2019 il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti è pervenuto
23.11.2021 a fronte dell'inoltro del Modello 730/19 all'Erario in data 24.9.20: il recupero è dunque tempestivo.
5 Per i redditi 2020 il provvedimento Recupero Pensioni ai Superstiti è pervenuto il 16.11.2022 a fronte dell'inoltro del Modello 730/19 all'Erario in data 29.9.21: il recupero è dunque tempestivo.
Infatti l procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed appare evidente che tale verifica non può essere operata che da quando le situazioni reddituali sono conosciute e ciò avviene con la presentazione della dichiarazione dei redditi ed entro il successivo anno deve procedere al recupero cosa che ha fatto nel caso di specie.
Quanto alla irripetibilità dell'indebito, l'art. 13 della l. 412/1991 dispone: “
1. le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2.L procede annualmente alla verifica CP_2
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza…”.
La disposizione dell'art. 13, che si autodefiniva di interpretazione autentica dell'art. 52 della L. 88/89, con efficacia retroattiva, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993 nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche agli indebiti determinatisi prima della sua entrata in vigore. La Corte rilevava, infatti, che l'art. 13 conteneva aggiunte profonde e
6 radicali e che quindi e che quindi il suo contenuto dispositivo non rispondeva alla sua qualificazione riportata nel titolo. La Corte Cost. ha individuato nell'art. 13 quattro innovazioni, che non ne consentono perciò la qualificazione come norma interpretativa e la connessa applicazione: a) necessità, perchè operi la sanatoria, che le somme siano corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento;
b) che di questo sia data comunicazione all'interessato; c) che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore;
d) che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, non vi sia stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non conosciuti già dall'ente competente.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità". In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte
7 costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
E' stato osservato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/05/2013 n.12097) che “il dolo è un fatto che implica una considerazione del contegno del deceptor e delle sue conseguenze sulla conoscenza del deceptus e, pertanto, perchè si possa parlare di intenzione di ingannare è necessaria la conoscenza da parte dell'agente delle false rappresentazioni che si producono nella vittima, e la credenza che sia possibile determinare con artifici, menzogne o raggiri, inducendola specificamente in inganno, la volontà altrui. La reticenza e il silenzio non bastano a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze e al complesso del contegno che determina l'errore" (Cass. 4 luglio 1981, n. 4383) mentre il dolo, "pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio - tuttavia sussiste allorchè il pensionato abbia il tassativo obbligo di comunicare all' determinate circostanze (come nel CP_2
caso del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 40 che impone al titolare della prestazione previdenziale di denunciare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di famiglia comportante la cessazione o la variazione delle prestazioni) in modo tale che la complessa e diversificata organizzazione dell'Ente previdenziale sia messa in grado di adeguatamente e tempestivamente percepirle e vi sia la possibilità per l'interessato medesimo di rendersi conto dell'errore in cui comunque lo stesso ente sia incorso senza prendere iniziativa alcuna per rimuoverlo" (Cass. 29 luglio 1986, n. 4849). La
8 sentenza 4383/1981 chiarisce che il concetto di dolo (a suo tempo) recepito al
R.D.L. n. 1422 del 1924, art. 80 "presuppone un comportamento fraudolento, posto in essere mediante qualsiasi condotta tenuta, o dichiarazione resa scientemente contro la verità, al fine di indurre l'istituto assicuratore a corrispondere una prestazione previdenziale illegittima. Si tratta, pertanto, di un dolus malus, qualificato dall'elemento soggettivo e dalla sua idoneità a indurre l' in un errore invincibile, si da determinarlo alla concessione di una CP_2
prestazione indebita". Nella sentenza n. 4849/1986, con riferimento al dolo dell'assicurato, si chiarisce trattarsi di dolo negativo (o di reticenza) "qualificato" che - tranne peraltro specifiche ipotesi (cfr. p. es. l'art. 1892 cod. civ.) - si diversifica da quello positivamente captatorio comportante l'invalidità del negozio giuridico (art. 1439 cod. civ.)".
Mettendo a sistema il dolo con lo spatium delibandi concesso all'istituto la norma presuppone la comunicazione di dati reddituali certi all' L'art. 35 CP_2
co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all il proprio reddito, pena la sospensione della CP_2
prestazione e decorsi 60 gg dalla sospensione la prestazione viene revocata.
(Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). I giudici di legittimità hanno osservato che “ai fini dell'applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
2 (a norma del quale "l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_2
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del CP_1
bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in CP_1
9 motivazione), di talchè, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto” (Cassazione civile sez. VI, 31/05/2019 n.15039”.
I reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi CP_2
alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all'Istituto siano
"immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
Dunque nel tempo normativamente concesso all' per la verifica dei dati CP_2
reddituali non vi è spazio per l'affidamento del pensionato che resta soggetto alla ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Dunque “alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo
10 pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza successivamente al CP_1
provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico,
l' deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa CP_1
la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili” (Corte di Cassazione, Ord. n. 18551 del
26/07/2017).
La domanda deve dunque essere integralmente rigettata.
Spese di lite compensate visto il rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Napoli, 15.1.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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