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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 889/2024 promosso da:
, in persona del Ministro pro tempore, nonché per l' Parte_1 [...]
, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
Parte appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio BOSIO;
CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“In accoglimento del proposto appello, riformarsi l'impugnata sentenza n. 480/2024 del 12 giugno
2024, resa dal Tribunale di Cuneo nel procedimento R.G. 168/2024, notificata in data 18 giugno
pagina 1 di 7 2024, e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione originariamente opposta. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte appellata
“l'Ill.ma Corte d'Appello adita Voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
NEL MERITO
- Rigettare il gravame proposto dal e dall Parte_1 [...]
, in Controparte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Accogliere, per il motivo dedotto in narrativa, il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 480/2024, pronunciata in data 12.06.2024, dal Tribunale di Cuneo –
Sezione Civile, Giudice Dott. Ruggero BERARDI, nel procedimento R.G. 168/2024, nella parte in cui sono stati dichiarati il rigetto della domanda risarcitoria e, per l'effetto, la compensazione delle spese di lite, nella misura di ¼ e, per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento, in favore del Sig. , dell'importo determinato, in via equitativa, pari ad € 3.000,00 o CP_1 veriore somma dal Giudice arbitranda, a titolo di risarcimento danno e, per l'effetto, condannare
i predetti, al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi le istanze istruttorie tutte, non ammesse in primo grado, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario, per spese generali e C.P.A. come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza ingiunzione n. 6/23, emessa dalla Autorità CITES, Comando
[...]
, veniva intimato a di pagare l'importo di euro Parte_2 CP_1
6.009,50 per violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del DM 8.1.2002 consistente nella “mancata iscrizione nel registro Cites entro 30 giorni dall'acquisizione degli esemplari e mancata iscrizione degli esemplari detenuti entro 30 giorni nell'apposito registro di carico e scarico Cites per esemplari inclusi in Allegato B del REg. CE n. 338/97 e smi”.
1.1.La violazione era stata contestata al sig. con verbale del 18.11.2021 (n. 32/21) CP_1 all'esito dell'accertamento condotto dai Carabinieri del nucleo Forestale di Cuneo presso l'abitazione dello stesso. In particolare: i verbalizzanti si erano ivi recati per un accertamento richiesto dal servizio Cities di Torino, per la verifica della presenza e documentazione relativa al possesso di un pappagallo cenerino da parte di e all'esito dell'accesso era CP_1 emerso che detto esemplare non era presente tra quelli detenuti, così come non era stato pagina 2 di 7 rinvenuto un altro esemplare della medesima specie, acquistati dal il 14.9.2013. Del CP_1 pari, non erano stati rinvenuti ulteriori esemplari, acquistati nel marzo del 2019 e due esemplari di CA OS. In tale occasione i verbalizzanti avevano accertato che il registro di detenzione di cui all'allegato B Reg CE n. 338/1997 non era stato compilato né mai utilizzato e al contempo era emersa la detenzione di 39 esemplari di pappagalli inclusi nell'allegato B del
REg. CE n. 338/97 e smi.
1.2. proponeva opposizione e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza CP_1
d'ingiunzione oltre al risarcimento del danno subito “a seguito delle problematiche ai volatili… causate dagli agenti di PG in violazione dell'art. 13 legge 689”, danno da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva l'Autorità resistente, contestando i motivi di opposizione sollevati da parte ricorrente e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza. Solo in sede di note conclusive, il ricorrente, oltre a quanto già richiesto in sede di instaurazione del giudizio, chiedeva la declaratoria di nullità dell'ingiunzione per decadenza dai termini di legge, essendo decorsi più di 5 anni dall'ultimo trasferimento dei volatili (novembre 2021). Con la sentenza n.
480/2024, emessa il 12.06.2024 e notificata in data 18.06.2024, il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica ha accolto il ricorso del sig. , annullando perciò l'ordinanza CP_1 di ingiunzione n. 6/2023, ha respinto la domanda risarcitoria e ha condannato la parte convenuta alla rifusione di 3/4 delle spese di lite in favore dell'opponente.
2.Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo di opposizione, sollevato solo negli scritti conclusivi e concernente l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria e, per quanto riguarda gli altri aspetti della controversia, ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo circa la violazione dell'art. 13 l. 689/1981 per l'ispezione e gli accertamenti svolti dai verbalizzanti nella privata dimora del ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza aveva da tempo chiarito chiarito, in accordo alla definizione data dall'art. 614 c.p. e all'art. 14 della Costituzione, che l'espressione “privata dimora” fa riferimento a qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente ad esplicare la vita privata o l'attività lavorativa e che, nel caso di specie,
l'attività ispettiva e di accertamento era avvenuta presso l'abitazione del ricorrente con relativa compressione e limitazione della sua libertà individuale. Tale limitazione, ha precisato ancora il primo giudice, non poteva giustificarsi nemmeno con la necessità di garantire l'osservanza delle norme riguardanti la tutela delle specie a rischio di estinzione in quanto quest'ultima ratio si doveva ritenere comunque recessiva, in un bilanciamento di contrapposti interessi, rispetto alla tutela di una libertà individuale sancita dal testo costituzionale. L'accertamento, oggetto in seguito dell'ordinanza di ingiunzione, era stato dunque condotto in violazione dell'art. 13 l.
pagina 3 di 7 689/1981 e ciò comportava l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, mentre non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno perché mancava la specifica e puntuale prova del pregiudizio subito dal danneggiato.
In ragione dell'esito della controversia, il Tribunale ha dichiarato compensate per ¼ le spese di lite e ha condannato parte resistente a rimborsare al ricorrente i residui ¾ a carico di parte convenuta.
3.Il in persona del Ministro pro tempore, nonché per l Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentati e difesi come in epigrafe hanno proposto appello per l'integrale riforma della sentenza n. 480/2024 del Tribunale di Cuneo e per la conseguente conferma della validità dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Osserva parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, l'operato degli accertatori in occasione del controllo amministrativo eseguito era pienamente lecito in quanto:
(i) l'accesso dei militari all'abitazione e alle pertinenze di parte appellata si era svolto con il consenso e la collaborazione del sig. – e senza alcuna manifestazione di dissenso da CP_1 parte dello stesso - come anche attestato dai verbali di contestazione (“i militari procedevano con la piena collaborazione del Sig. , alla classificazione di tutti gli esemplari presenti CP_3 all'interno della suddetta struttura”) e di sommarie informazioni testimoniali, redatto in pari data;
(ii) l'appellato era consapevole che, in virtù della detenzione di molteplici esemplari di pappagalli protetti dalle normative Cites, questi ultimi erano sottoposti alla vigilanza del
Carabinieri forestali tanto da aver fatto lui stesso richiesta agli uffici Cites di Alessandria per l'ottenimento del suddetto registro;
(iii) l'appellato aveva richiesto e ottenuto dal proprio
Comune di residenza (Fossano) un'autorizzazione di rango regionale per la detenzione di n. 6 pappagalli Ara, ricevendo nel 2008 la visita ispettiva di vigilanza igienico sanitaria dei veterinari Part
visita cui lo stesso acconsentiva;
(iv) a seguito della notifica del primo verbale di contestazione nr. 32 della Stazione di Cuneo del 18.11.2021 non vi erano state, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, manifestazioni esplicite di dissenso o contestazioni da parte del sig. ; (v) l'accesso nella privata dimora dell'appellato si era dunque svolto CP_1 con il pieno consenso di quest'ultimo; (vi) infine, l'intervento della Polizia amministrativa non poteva essere qualificato quale attività ispettiva né di perquisizione (attività di natura necessariamente forzosa) alla luce del comportamento collaborativo del sig. , CP_1 condizione ritenuta espressione di una volontaria retrocessione del suo diritto all'inviolabilità del domicilio ex art. 50 c.p.
pagina 4 di 7 4.Con memoria difensiva di costituzione e contestuale appello incidentale si è costituito il sig.
, come in epigrafe rappresentato e difeso. CP_1
4.1.Parte appellata ribadisce l'illegittimità dell'attività ispettiva e di accertamento dei verbalizzanti presso l'abitazione privata del sig. e sostiene che quanto ex adverso CP_1 prospettato è irrilevante. Nel caso di specie, infatti, l'introduzione presso l'abitazione privata dell'appellato e nell'habitat costruito ad hoc per gli animali è avvenuta a seguito della pressione esercitata dagli agenti accertatori che avrebbe impedito al qui appellato di disporre liberamente della propria volontà ad eccezion fatta per il rifiuto di firmare il verbale ricevuto. Tra le altre cose, infatti, gli agenti accertatori avrebbero omesso di indicare in sede di redazione del verbale che la variazione delle consegne del cenerino per causa di forza maggiore non risultasse imputabile al sig. . Alla luce di quanto esposto risulta corretto quanto statuito CP_1 dal giudice di primo grado nella sentenza appellata.
4.2.In via di appello incidentale, l'appellato lamenta l'erroneità del rigetto della domanda risarcitoria e della conseguente compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4. La motivazione data sul punto dalla sentenza di primo grado appare del tutto tautologica ed insufficiente, atteso che la prova del pregiudizio effettivamente subito dall'appellato per il turbamento agli animali a seguito dell'introduzione dei verbalizzanti nella propria abitazione privata si possa cogliere dalla lettura dei capitoli di prova richiesti in primo grado, di cui viene richiesta l'ammissione. Il mancato raggiungimento della prova del pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato deve essere imputato in via esclusiva ad una negligenza del giudice di primo grado che non ha ammesso le istanze istruttorie formulate.
5. All'udienza del 4.2.25 le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo deliberato in camera di consiglio.
6. L'appello principale è infondato.
E' incontroverso che l'attività ispettiva e di accertamento che ha determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta presso la privata abitazione di ed è CP_1 parimenti incontroverso - neppure la P.A. appellante lo contesta - il principio di diritto posto dal primo giudice a base della decisione, e cioè che la nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide nella sostanza con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio. Il punto, peraltro, è stato ribadito anche da Cass., 2021 n. 10369:
“ “sulla scorta della acquisita vicenda fattuale come già riferita, è rimasto univocamente
pagina 5 di 7 comprovato che, in effetti, le operazioni di accertamento erano state eseguite accedendo ad una dimora privata, secondo l'accezione propriamente recepita nella L. n. 689 del 1981, art. 13, nell'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte con la specifica pronuncia richiamata nell'impugnata sentenza. Infatti, con la condivisibile sentenza n. 6361/2005, è stato precisato che la nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti della L. n. 689 del 1981, citato art. 13, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide – nella sostanza – con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se appunto – diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e – si noti – anche allo svago. Pertanto, nel caso di specie, l'accertamento era avvenuto in violazione del citato art. 13,
…”. L'appellante principale sostiene però che l'accesso è avvenuto con il consenso e la collaborazione dell'appellato sostanzialmente perché, come risulta dal verbale, i militari procedevano alla classificazione dei volatili “con la piena collaborazione del sig. ”. CP_1
La difesa è infondata perché è pacifico (e neppure la PA riferisce qualcosa di diverso ) che gli operanti non hanno mai preventivamente richiesto al il consenso ad accedere alla sua CP_1 abitazione per procedere all'ispezione in deroga all'art. 13 citato, con la conseguenza che la collaborazione prestata dell'appellato alle operazioni di classificazione dei volatili – mera attività materiale - non vale certo a sostituire un consenso preventivo mai richiesto e mai prestato.
7. Parimenti infondato è l'appello incidentale in punto diniego della domanda di risarcimento del danno e, conseguentemente, in punto di parziale compensazione delle spese di lite.
Premesso che le prove orali qui richieste sono quelle dedotte in primo grado [cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo del primo grado] e che tali prove vengono tutte riproposte acriticamente senza alcuna selezione per quelle afferenti i temi oggetto di gravame, osserva la Corte nessun capitolo è diretto a provare il danno subito dal per la prospettata agitazione dei volatili durante CP_1
l'ispezione rispetto alle loro abitudini precedenti.
Le prove orali dunque sono inammissibili perché in parte afferenti a temi totalmente estranei a quelli oggetto della presente fase di giudizio e in parte perché non dirette a provare il danno del quale viene richiesto il risarcimento.
La sentenza del Tribunale deve pertanto essere confermata anche nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria di perché non provata e conseguentemente anche nella parte CP_1 in cui compensa parzialmente (1/4) le spese del primo grado.
pagina 6 di 7 8. L'appello principale e l'appello incidentale devono pertanto essere respinti, con integrale conferma della sentenza n. 480/2024 del Tribunale di Cuneo.
9. Stante l'esito del giudizio, le spese del grado devono essere dichiarate integralmente compensate e la Corte dà atto che sussistono i presupposti di legge perché entrambe le parti siano tenute a corrispondere un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per
l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da , in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, nonché per l' Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e l'appello incidentale proposto dal
[...] sig. avverso la sentenza n. 480/2024 emessa inter-partes dal Tribunale di CP_1
Cuneo, che conferma;
- dichiara compensate le spese processuali del gravame;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante e parte appellata.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino nella camera di consiglio del
04 febbraio 2025.
La Presidente est. Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 889/2024 promosso da:
, in persona del Ministro pro tempore, nonché per l' Parte_1 [...]
, in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
Parte appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio BOSIO;
CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“In accoglimento del proposto appello, riformarsi l'impugnata sentenza n. 480/2024 del 12 giugno
2024, resa dal Tribunale di Cuneo nel procedimento R.G. 168/2024, notificata in data 18 giugno
pagina 1 di 7 2024, e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione originariamente opposta. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte appellata
“l'Ill.ma Corte d'Appello adita Voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
NEL MERITO
- Rigettare il gravame proposto dal e dall Parte_1 [...]
, in Controparte_2 quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Accogliere, per il motivo dedotto in narrativa, il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 480/2024, pronunciata in data 12.06.2024, dal Tribunale di Cuneo –
Sezione Civile, Giudice Dott. Ruggero BERARDI, nel procedimento R.G. 168/2024, nella parte in cui sono stati dichiarati il rigetto della domanda risarcitoria e, per l'effetto, la compensazione delle spese di lite, nella misura di ¼ e, per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento, in favore del Sig. , dell'importo determinato, in via equitativa, pari ad € 3.000,00 o CP_1 veriore somma dal Giudice arbitranda, a titolo di risarcimento danno e, per l'effetto, condannare
i predetti, al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi le istanze istruttorie tutte, non ammesse in primo grado, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario, per spese generali e C.P.A. come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza ingiunzione n. 6/23, emessa dalla Autorità CITES, Comando
[...]
, veniva intimato a di pagare l'importo di euro Parte_2 CP_1
6.009,50 per violazione dell'art. 4, commi 3 e 4 del DM 8.1.2002 consistente nella “mancata iscrizione nel registro Cites entro 30 giorni dall'acquisizione degli esemplari e mancata iscrizione degli esemplari detenuti entro 30 giorni nell'apposito registro di carico e scarico Cites per esemplari inclusi in Allegato B del REg. CE n. 338/97 e smi”.
1.1.La violazione era stata contestata al sig. con verbale del 18.11.2021 (n. 32/21) CP_1 all'esito dell'accertamento condotto dai Carabinieri del nucleo Forestale di Cuneo presso l'abitazione dello stesso. In particolare: i verbalizzanti si erano ivi recati per un accertamento richiesto dal servizio Cities di Torino, per la verifica della presenza e documentazione relativa al possesso di un pappagallo cenerino da parte di e all'esito dell'accesso era CP_1 emerso che detto esemplare non era presente tra quelli detenuti, così come non era stato pagina 2 di 7 rinvenuto un altro esemplare della medesima specie, acquistati dal il 14.9.2013. Del CP_1 pari, non erano stati rinvenuti ulteriori esemplari, acquistati nel marzo del 2019 e due esemplari di CA OS. In tale occasione i verbalizzanti avevano accertato che il registro di detenzione di cui all'allegato B Reg CE n. 338/1997 non era stato compilato né mai utilizzato e al contempo era emersa la detenzione di 39 esemplari di pappagalli inclusi nell'allegato B del
REg. CE n. 338/97 e smi.
1.2. proponeva opposizione e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza CP_1
d'ingiunzione oltre al risarcimento del danno subito “a seguito delle problematiche ai volatili… causate dagli agenti di PG in violazione dell'art. 13 legge 689”, danno da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva l'Autorità resistente, contestando i motivi di opposizione sollevati da parte ricorrente e chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza. Solo in sede di note conclusive, il ricorrente, oltre a quanto già richiesto in sede di instaurazione del giudizio, chiedeva la declaratoria di nullità dell'ingiunzione per decadenza dai termini di legge, essendo decorsi più di 5 anni dall'ultimo trasferimento dei volatili (novembre 2021). Con la sentenza n.
480/2024, emessa il 12.06.2024 e notificata in data 18.06.2024, il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica ha accolto il ricorso del sig. , annullando perciò l'ordinanza CP_1 di ingiunzione n. 6/2023, ha respinto la domanda risarcitoria e ha condannato la parte convenuta alla rifusione di 3/4 delle spese di lite in favore dell'opponente.
2.Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo di opposizione, sollevato solo negli scritti conclusivi e concernente l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa creditoria e, per quanto riguarda gli altri aspetti della controversia, ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo circa la violazione dell'art. 13 l. 689/1981 per l'ispezione e gli accertamenti svolti dai verbalizzanti nella privata dimora del ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza aveva da tempo chiarito chiarito, in accordo alla definizione data dall'art. 614 c.p. e all'art. 14 della Costituzione, che l'espressione “privata dimora” fa riferimento a qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente ad esplicare la vita privata o l'attività lavorativa e che, nel caso di specie,
l'attività ispettiva e di accertamento era avvenuta presso l'abitazione del ricorrente con relativa compressione e limitazione della sua libertà individuale. Tale limitazione, ha precisato ancora il primo giudice, non poteva giustificarsi nemmeno con la necessità di garantire l'osservanza delle norme riguardanti la tutela delle specie a rischio di estinzione in quanto quest'ultima ratio si doveva ritenere comunque recessiva, in un bilanciamento di contrapposti interessi, rispetto alla tutela di una libertà individuale sancita dal testo costituzionale. L'accertamento, oggetto in seguito dell'ordinanza di ingiunzione, era stato dunque condotto in violazione dell'art. 13 l.
pagina 3 di 7 689/1981 e ciò comportava l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, mentre non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno perché mancava la specifica e puntuale prova del pregiudizio subito dal danneggiato.
In ragione dell'esito della controversia, il Tribunale ha dichiarato compensate per ¼ le spese di lite e ha condannato parte resistente a rimborsare al ricorrente i residui ¾ a carico di parte convenuta.
3.Il in persona del Ministro pro tempore, nonché per l Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentati e difesi come in epigrafe hanno proposto appello per l'integrale riforma della sentenza n. 480/2024 del Tribunale di Cuneo e per la conseguente conferma della validità dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Osserva parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, l'operato degli accertatori in occasione del controllo amministrativo eseguito era pienamente lecito in quanto:
(i) l'accesso dei militari all'abitazione e alle pertinenze di parte appellata si era svolto con il consenso e la collaborazione del sig. – e senza alcuna manifestazione di dissenso da CP_1 parte dello stesso - come anche attestato dai verbali di contestazione (“i militari procedevano con la piena collaborazione del Sig. , alla classificazione di tutti gli esemplari presenti CP_3 all'interno della suddetta struttura”) e di sommarie informazioni testimoniali, redatto in pari data;
(ii) l'appellato era consapevole che, in virtù della detenzione di molteplici esemplari di pappagalli protetti dalle normative Cites, questi ultimi erano sottoposti alla vigilanza del
Carabinieri forestali tanto da aver fatto lui stesso richiesta agli uffici Cites di Alessandria per l'ottenimento del suddetto registro;
(iii) l'appellato aveva richiesto e ottenuto dal proprio
Comune di residenza (Fossano) un'autorizzazione di rango regionale per la detenzione di n. 6 pappagalli Ara, ricevendo nel 2008 la visita ispettiva di vigilanza igienico sanitaria dei veterinari Part
visita cui lo stesso acconsentiva;
(iv) a seguito della notifica del primo verbale di contestazione nr. 32 della Stazione di Cuneo del 18.11.2021 non vi erano state, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, manifestazioni esplicite di dissenso o contestazioni da parte del sig. ; (v) l'accesso nella privata dimora dell'appellato si era dunque svolto CP_1 con il pieno consenso di quest'ultimo; (vi) infine, l'intervento della Polizia amministrativa non poteva essere qualificato quale attività ispettiva né di perquisizione (attività di natura necessariamente forzosa) alla luce del comportamento collaborativo del sig. , CP_1 condizione ritenuta espressione di una volontaria retrocessione del suo diritto all'inviolabilità del domicilio ex art. 50 c.p.
pagina 4 di 7 4.Con memoria difensiva di costituzione e contestuale appello incidentale si è costituito il sig.
, come in epigrafe rappresentato e difeso. CP_1
4.1.Parte appellata ribadisce l'illegittimità dell'attività ispettiva e di accertamento dei verbalizzanti presso l'abitazione privata del sig. e sostiene che quanto ex adverso CP_1 prospettato è irrilevante. Nel caso di specie, infatti, l'introduzione presso l'abitazione privata dell'appellato e nell'habitat costruito ad hoc per gli animali è avvenuta a seguito della pressione esercitata dagli agenti accertatori che avrebbe impedito al qui appellato di disporre liberamente della propria volontà ad eccezion fatta per il rifiuto di firmare il verbale ricevuto. Tra le altre cose, infatti, gli agenti accertatori avrebbero omesso di indicare in sede di redazione del verbale che la variazione delle consegne del cenerino per causa di forza maggiore non risultasse imputabile al sig. . Alla luce di quanto esposto risulta corretto quanto statuito CP_1 dal giudice di primo grado nella sentenza appellata.
4.2.In via di appello incidentale, l'appellato lamenta l'erroneità del rigetto della domanda risarcitoria e della conseguente compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4. La motivazione data sul punto dalla sentenza di primo grado appare del tutto tautologica ed insufficiente, atteso che la prova del pregiudizio effettivamente subito dall'appellato per il turbamento agli animali a seguito dell'introduzione dei verbalizzanti nella propria abitazione privata si possa cogliere dalla lettura dei capitoli di prova richiesti in primo grado, di cui viene richiesta l'ammissione. Il mancato raggiungimento della prova del pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato deve essere imputato in via esclusiva ad una negligenza del giudice di primo grado che non ha ammesso le istanze istruttorie formulate.
5. All'udienza del 4.2.25 le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo deliberato in camera di consiglio.
6. L'appello principale è infondato.
E' incontroverso che l'attività ispettiva e di accertamento che ha determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è avvenuta presso la privata abitazione di ed è CP_1 parimenti incontroverso - neppure la P.A. appellante lo contesta - il principio di diritto posto dal primo giudice a base della decisione, e cioè che la nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide nella sostanza con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio. Il punto, peraltro, è stato ribadito anche da Cass., 2021 n. 10369:
“ “sulla scorta della acquisita vicenda fattuale come già riferita, è rimasto univocamente
pagina 5 di 7 comprovato che, in effetti, le operazioni di accertamento erano state eseguite accedendo ad una dimora privata, secondo l'accezione propriamente recepita nella L. n. 689 del 1981, art. 13, nell'interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte con la specifica pronuncia richiamata nell'impugnata sentenza. Infatti, con la condivisibile sentenza n. 6361/2005, è stato precisato che la nozione di “privata dimora” rilevante, agli effetti della L. n. 689 del 1981, citato art. 13, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide – nella sostanza – con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se appunto – diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e – si noti – anche allo svago. Pertanto, nel caso di specie, l'accertamento era avvenuto in violazione del citato art. 13,
…”. L'appellante principale sostiene però che l'accesso è avvenuto con il consenso e la collaborazione dell'appellato sostanzialmente perché, come risulta dal verbale, i militari procedevano alla classificazione dei volatili “con la piena collaborazione del sig. ”. CP_1
La difesa è infondata perché è pacifico (e neppure la PA riferisce qualcosa di diverso ) che gli operanti non hanno mai preventivamente richiesto al il consenso ad accedere alla sua CP_1 abitazione per procedere all'ispezione in deroga all'art. 13 citato, con la conseguenza che la collaborazione prestata dell'appellato alle operazioni di classificazione dei volatili – mera attività materiale - non vale certo a sostituire un consenso preventivo mai richiesto e mai prestato.
7. Parimenti infondato è l'appello incidentale in punto diniego della domanda di risarcimento del danno e, conseguentemente, in punto di parziale compensazione delle spese di lite.
Premesso che le prove orali qui richieste sono quelle dedotte in primo grado [cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo del primo grado] e che tali prove vengono tutte riproposte acriticamente senza alcuna selezione per quelle afferenti i temi oggetto di gravame, osserva la Corte nessun capitolo è diretto a provare il danno subito dal per la prospettata agitazione dei volatili durante CP_1
l'ispezione rispetto alle loro abitudini precedenti.
Le prove orali dunque sono inammissibili perché in parte afferenti a temi totalmente estranei a quelli oggetto della presente fase di giudizio e in parte perché non dirette a provare il danno del quale viene richiesto il risarcimento.
La sentenza del Tribunale deve pertanto essere confermata anche nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria di perché non provata e conseguentemente anche nella parte CP_1 in cui compensa parzialmente (1/4) le spese del primo grado.
pagina 6 di 7 8. L'appello principale e l'appello incidentale devono pertanto essere respinti, con integrale conferma della sentenza n. 480/2024 del Tribunale di Cuneo.
9. Stante l'esito del giudizio, le spese del grado devono essere dichiarate integralmente compensate e la Corte dà atto che sussistono i presupposti di legge perché entrambe le parti siano tenute a corrispondere un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per
l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da , in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, nonché per l' Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e l'appello incidentale proposto dal
[...] sig. avverso la sentenza n. 480/2024 emessa inter-partes dal Tribunale di CP_1
Cuneo, che conferma;
- dichiara compensate le spese processuali del gravame;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante e parte appellata.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino nella camera di consiglio del
04 febbraio 2025.
La Presidente est. Dott.ssa Gabriella Ratti
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