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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4864/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4864/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 gennaio 2025 ad ore 11,25 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. FAZZINI REMO il quale dà atto di avere depositato in via Parte_1 telematica il certificato di residenza aggiornato del sig. . Controparte_1
Per essuno compare Controparte_1
Il Giudice, preso atto di quanto sopra e della regolarità della notifica del ricorso, dichiara la contumacia del convenuto ed invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Fazzini precisa le conclusioni come da ricorso e si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,35.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4864/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAZZINI REMO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Garibaldi, 85 62012 Civitanova Marche ITALIA presso il difensore avv. FAZZINI REMO
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Pt_1
conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare lo stato di perdurante occupazione abusiva e senza
titolo compiuta dal Sig. in relazione all'immobile sito ad Ancona (AN) in Via Bruno Controparte_1
Buozzi n. 64, di proprietà del Sig. , come meglio individuato in narrativa, e per Parte_1
l'effetto, ordinare all'abusivo occupante l'immediato sgombero ed il contestuale rilascio della predetta
porzione di fabbricato libero e vuoto da qualsiasi tipologia di beni e merci, ivi precedentemente
depositati. Nella probabile ipotesi di contumacia da parte resistente, autorizzare in ogni caso il sig.
a provvedere all'apertura dei locali, consentendogli il compimento di tutte le Parte_1
necessarie operazioni per lo sgombero di beni e merci, foss'anche attraverso la destinazione al
pagina 2 di 8 macero, disponendo la sostituzione di tutte le serrature. In subordine: Condannare la parte resistente
al risarcimento del danno da occupazione per il danno emergente, parametrato, in via figurativa
all'equivalente della rendita catastale delle porzioni di fabbricato di cui il Sig. è Parte_1
stato illecitamente privato, a mani del comportamento colpevole, ostile ed abusivo tenuto dal Sig.
, per l'importo di € 1.763,03, ovvero nella diversa cifra stabilita dal Giudice in via Controparte_1
equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa “. Il ricorrente premetteva: di essere proprietario del fabbricato ad uso deposito ubicato in Ancona, Via Bruno Buozzi n. 64, consistente in locali a destinazione commerciale e deposito, posti al piano terra, con i seguenti identificativi catastali risultanti al N.C.E.U. comunale: foglio 115 – particella 1013 – subalterni 4,10,11; di avere concesso al convenuto, in maniera temporanea e senza vincoli formali, mediante accordo di comodato d'uso provvisorio, l'utilizzo di una porzione del suddetto immobile, per l'uso magazzino/deposito per i propri beni mobili, in attesa di migliore e definitiva sistemazione;
che il convenuto si impegnava ad esercitare un utilizzo riservato, condiviso e limitato del suddetto immobile;
che dall'estate del 2019 il convenuto senza alcuna giustificazione interrompeva ogni comunicazione e si rendeva, di fatto, irrintracciabile;
che tale fatto destava notevole preoccupazione, soprattutto con il passare del tempo, in quanto impediva di utilizzare l'immobile per altre finalità, anche reddituali;
di avere vanamente inoltrato una diffida di rilascio, per il tramite del proprio legale, in data 07.09.2020; di avere altrettanto vanamente depositato un esposto presso la Questura di Ancona nonché sporto querela in data 18.08.2021 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona, chiedendo la condanna del convenuto per l'indebita occupazione di altrui beni immobili allo scopo di trarne ingiusto profitto;
che tale procedimento si concludeva con una richiesta di archiviazione da parte del PM, ravvisandosi una questione di natura civilistica, con esclusione della fattispecie di reato;
che il convenuto protraeva la detenzione della porzione di immobile mostrando totale disinteresse alle molteplici richieste di restituzione delle chiavi in suo possesso;
che tali circostanze gli stavano procurando pregiudizi morali e materiali, con conseguente diritto al risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva, a decorrere dal momento in cui il convenuto aveva fatto perdere le sue tracce, quantificabile in misura pari alla rendita catastale risultante dalla visura prodotta, per un totale di € 1.763,03.
Alla prima udienza del 29.11.2024 il Giudice, al fine di appurare la regolare instaurazione del contraddittorio, disponeva un rinvio in attesa del deposito del certificato di residenza aggiornato del pagina 3 di 8 convenuto. Alla successiva udienza del 07.01.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del convenuto e, stante la natura documentale della controversia,
invitava la difesa del ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa. All'esito il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Il contratto di comodato allegato dalla difesa di parte ricorrente non va necessariamente stipulato in forma scritta, né prevede una scadenza precisa od un uso specifico del bene per cui la presente fattispecie va risolta applicando l'art. 1810 c.c., ai sensi del quale “ Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante lo richiede “. In mancanza di elementi certi ed oggettivi che consentano di stabilire la durata del contratto, l'uso dell'immobile corrispondente alla destinazione catastale del medesimo, non consente, infatti, di desumere un temine del contratto, il quale, pertanto,
deve intendersi a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum. Ricostruzione, questa, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, in più occasioni, ha affermato che “ in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. ( cfr. Cass. Civ. 13614/13 –
3168/11 ). In tale ipotesi la cessazione del contratto di comodato va ancorata alla data di recezione della comunicazione per mezzo della quale il comodante richieda la restituzione dell'immobile, con la conseguenza che, in mancanza di rilascio spontaneo, il comodatario deve essere condannato al rilascio del bene, in temine da fissarsi da parte del giudice, tenendo conto delle condizioni delle parti e del tempo trascorso dalla domanda di restituzione ( cfr. da ultimo Trib. Genova sentenza 02.02.17 n° 336 ).
Ciò significa che il contratto di comodato per cui è causa si è risolto quanto meno dalla data di ricezione ( 21.09.2020 ), da parte del comodatario, della raccomandata datata 07.09.2020 ( doc. 3 ) con la quale il ricorrente ha formalizzato la richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta ha, infatti, determinato l'immediata cessazione del diritto alla disponibilità ed al godimento dell'immobile da parte del comodatario, il quale, decorsi quindici giorni dalla richiesta, avuto riguardo al termine di cui all'art.
avendo dimostrato di poterne disporre in base ad altro rapporto, diverso da quello allegato da parte pagina 4 di 8 ricorrente, né tanto meno ha dimostrato l'esatto adempimento. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Il convenuto, nel caso concreto, invece, neanche si è costituito in giudizio e con tale suo comportamento ha corroborato il fondamento del diritto del ricorrente, al cui riconoscimento non ha opposto alcuna eccezione o giustificazione giuridica.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto verbale di comodato avente ad oggetto la porzione di immobile di proprietà del ricorrente sita in Ancona, Via Bruno Buozzi n. 64, sita al piano terra identificata al N.C.E.U del detto Comune al foglio 115, particella 1013, subalterni 4, 10 e 11 ed il comodatario dichiarato tenuto, e in tal senso viene condannato, al rilascio delle Controparte_1
suddette porzioni da cose di sua proprietà e/o persone nella disponibilità del ricorrente. Rilascio che viene fissato, avuto riguardo al tempo trascorso dalla richiesta di restituzione, al 07.02.2025.
Sussistono, inoltre, nel caso di specie, pure gli estremi per il diritto risarcimento del danno da parte del ricorrente avuto riguardo a quanto statuito dalle S.U civili con la sentenza n. 33645, pubblicata il
15.11.2022, con la quale hanno risolto il contrasto insorto tra la Seconda e la Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo. Innanzitutto gli hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza Parte_2
titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Danno da ritenersi, in assenza di specifica contestazione da parte del resistente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
normale. In tale contesto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato. Per quel che rileva, invece,
l'eventuale danno da mancato guadagno, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento è lo specifico pregiudizio subito, “quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il
bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo pagina 5 di 8 avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato “. La traduzione di tali principi in punto di onere probatorio implica che l'attore che richieda il risarcimento del danno da perdita subita,
come nel caso di specie, solo in caso di specifica contestazione da parte del convenuto della concreta possibilità di godimento perduta allegata, contestazione da farsi nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. ( pag. 24 ), debba provare lo specifico godimento perso. Onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ( art. 115, comma 2, cod. proc. civ. ) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione, proseguono gli Ermellini, l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto,
il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa (
pag. 25 ).
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva,
l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato…In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ….” Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di
contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle
controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere
probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato
guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “ danno normale “ e “
danno presunto “ emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di
specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al
godimento del proprietario a seguito della occupazione abusiva “ ( pag. 26 ). pagina 6 di 8 Nel caso concreto che il ricorrente, a seguito della occupazione abusiva da parte del convenuto, non abbia potuto utilizzare l'immobile oggetto di causa per fini personali od anche per locarlo, è circostanza coerente con quel che accade nella maggior parte dei casi quando si ha la disponibilità di un immobile,
per cui, sulla scorta di quanto statuito dalle S.U. sopra richiamate, deve essere riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno in misura pari alla rendita catastale, come richiesto da parte ricorrente, che si reputa equa, avuto riguardo alla ubicazione dell'immobile ed alle sue dimensioni quali risultanti dalla visura allegata ( doc. 2 ).
Di conseguenza va dichiarato tenuto e condannato al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.763,03 ( € 746,44 sub.10 - € 205,39 sub. 11 - € 811,20 sub. 4 ) Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività
istruttoria ), vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara che il contratto di comodato verbale avente ad oggetto la porzione di immobile sita in
Ancona, Via Bruno Buozzi n. 64, consistente in locali a destinazione commerciale e deposito,
posti al piano terra, con i seguenti identificativi catastali risultanti al N.C.E.U di detto Comune
foglio 115, particella 1013, subalterni 4,10 e 11, si è risolto dal 21.09.2020;
• per l'effetto, dichiara tenuto e condanna ( C.F. Controparte_1
) al rilascio del suddetto immobile nella disponibilità del ricorrente C.F._2
( C.F. ) libero da cose di sua proprietà e Parte_1 C.F._1
persone interposte;
• fissa per la esecuzione del rilascio la data del 07.02.2025;
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
1.763,03 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 7 di 8 • condanna, infine, al rimborso delle spese processuali, che sono Controparte_1
liquidate in € 140,43 per anticipazioni ed in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 07.01.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1454 c.c., ha, quindi, assunto la posizione di detentore sine titulo, ovvero abusivo, del bene altrui, non
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4864/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 gennaio 2025 ad ore 11,25 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. FAZZINI REMO il quale dà atto di avere depositato in via Parte_1 telematica il certificato di residenza aggiornato del sig. . Controparte_1
Per essuno compare Controparte_1
Il Giudice, preso atto di quanto sopra e della regolarità della notifica del ricorso, dichiara la contumacia del convenuto ed invita parte ricorrente a precisare le conclusioni.
L'avv. Fazzini precisa le conclusioni come da ricorso e si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,35.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4864/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAZZINI REMO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Garibaldi, 85 62012 Civitanova Marche ITALIA presso il difensore avv. FAZZINI REMO
ATTORE/I contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Pt_1
conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare lo stato di perdurante occupazione abusiva e senza
titolo compiuta dal Sig. in relazione all'immobile sito ad Ancona (AN) in Via Bruno Controparte_1
Buozzi n. 64, di proprietà del Sig. , come meglio individuato in narrativa, e per Parte_1
l'effetto, ordinare all'abusivo occupante l'immediato sgombero ed il contestuale rilascio della predetta
porzione di fabbricato libero e vuoto da qualsiasi tipologia di beni e merci, ivi precedentemente
depositati. Nella probabile ipotesi di contumacia da parte resistente, autorizzare in ogni caso il sig.
a provvedere all'apertura dei locali, consentendogli il compimento di tutte le Parte_1
necessarie operazioni per lo sgombero di beni e merci, foss'anche attraverso la destinazione al
pagina 2 di 8 macero, disponendo la sostituzione di tutte le serrature. In subordine: Condannare la parte resistente
al risarcimento del danno da occupazione per il danno emergente, parametrato, in via figurativa
all'equivalente della rendita catastale delle porzioni di fabbricato di cui il Sig. è Parte_1
stato illecitamente privato, a mani del comportamento colpevole, ostile ed abusivo tenuto dal Sig.
, per l'importo di € 1.763,03, ovvero nella diversa cifra stabilita dal Giudice in via Controparte_1
equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari di causa “. Il ricorrente premetteva: di essere proprietario del fabbricato ad uso deposito ubicato in Ancona, Via Bruno Buozzi n. 64, consistente in locali a destinazione commerciale e deposito, posti al piano terra, con i seguenti identificativi catastali risultanti al N.C.E.U. comunale: foglio 115 – particella 1013 – subalterni 4,10,11; di avere concesso al convenuto, in maniera temporanea e senza vincoli formali, mediante accordo di comodato d'uso provvisorio, l'utilizzo di una porzione del suddetto immobile, per l'uso magazzino/deposito per i propri beni mobili, in attesa di migliore e definitiva sistemazione;
che il convenuto si impegnava ad esercitare un utilizzo riservato, condiviso e limitato del suddetto immobile;
che dall'estate del 2019 il convenuto senza alcuna giustificazione interrompeva ogni comunicazione e si rendeva, di fatto, irrintracciabile;
che tale fatto destava notevole preoccupazione, soprattutto con il passare del tempo, in quanto impediva di utilizzare l'immobile per altre finalità, anche reddituali;
di avere vanamente inoltrato una diffida di rilascio, per il tramite del proprio legale, in data 07.09.2020; di avere altrettanto vanamente depositato un esposto presso la Questura di Ancona nonché sporto querela in data 18.08.2021 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona, chiedendo la condanna del convenuto per l'indebita occupazione di altrui beni immobili allo scopo di trarne ingiusto profitto;
che tale procedimento si concludeva con una richiesta di archiviazione da parte del PM, ravvisandosi una questione di natura civilistica, con esclusione della fattispecie di reato;
che il convenuto protraeva la detenzione della porzione di immobile mostrando totale disinteresse alle molteplici richieste di restituzione delle chiavi in suo possesso;
che tali circostanze gli stavano procurando pregiudizi morali e materiali, con conseguente diritto al risarcimento del danno emergente da occupazione abusiva, a decorrere dal momento in cui il convenuto aveva fatto perdere le sue tracce, quantificabile in misura pari alla rendita catastale risultante dalla visura prodotta, per un totale di € 1.763,03.
Alla prima udienza del 29.11.2024 il Giudice, al fine di appurare la regolare instaurazione del contraddittorio, disponeva un rinvio in attesa del deposito del certificato di residenza aggiornato del pagina 3 di 8 convenuto. Alla successiva udienza del 07.01.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del convenuto e, stante la natura documentale della controversia,
invitava la difesa del ricorrente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale della causa. All'esito il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Il contratto di comodato allegato dalla difesa di parte ricorrente non va necessariamente stipulato in forma scritta, né prevede una scadenza precisa od un uso specifico del bene per cui la presente fattispecie va risolta applicando l'art. 1810 c.c., ai sensi del quale “ Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante lo richiede “. In mancanza di elementi certi ed oggettivi che consentano di stabilire la durata del contratto, l'uso dell'immobile corrispondente alla destinazione catastale del medesimo, non consente, infatti, di desumere un temine del contratto, il quale, pertanto,
deve intendersi a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum. Ricostruzione, questa, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, in più occasioni, ha affermato che “ in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. ( cfr. Cass. Civ. 13614/13 –
3168/11 ). In tale ipotesi la cessazione del contratto di comodato va ancorata alla data di recezione della comunicazione per mezzo della quale il comodante richieda la restituzione dell'immobile, con la conseguenza che, in mancanza di rilascio spontaneo, il comodatario deve essere condannato al rilascio del bene, in temine da fissarsi da parte del giudice, tenendo conto delle condizioni delle parti e del tempo trascorso dalla domanda di restituzione ( cfr. da ultimo Trib. Genova sentenza 02.02.17 n° 336 ).
Ciò significa che il contratto di comodato per cui è causa si è risolto quanto meno dalla data di ricezione ( 21.09.2020 ), da parte del comodatario, della raccomandata datata 07.09.2020 ( doc. 3 ) con la quale il ricorrente ha formalizzato la richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta ha, infatti, determinato l'immediata cessazione del diritto alla disponibilità ed al godimento dell'immobile da parte del comodatario, il quale, decorsi quindici giorni dalla richiesta, avuto riguardo al termine di cui all'art.
avendo dimostrato di poterne disporre in base ad altro rapporto, diverso da quello allegato da parte pagina 4 di 8 ricorrente, né tanto meno ha dimostrato l'esatto adempimento. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Il convenuto, nel caso concreto, invece, neanche si è costituito in giudizio e con tale suo comportamento ha corroborato il fondamento del diritto del ricorrente, al cui riconoscimento non ha opposto alcuna eccezione o giustificazione giuridica.
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto verbale di comodato avente ad oggetto la porzione di immobile di proprietà del ricorrente sita in Ancona, Via Bruno Buozzi n. 64, sita al piano terra identificata al N.C.E.U del detto Comune al foglio 115, particella 1013, subalterni 4, 10 e 11 ed il comodatario dichiarato tenuto, e in tal senso viene condannato, al rilascio delle Controparte_1
suddette porzioni da cose di sua proprietà e/o persone nella disponibilità del ricorrente. Rilascio che viene fissato, avuto riguardo al tempo trascorso dalla richiesta di restituzione, al 07.02.2025.
Sussistono, inoltre, nel caso di specie, pure gli estremi per il diritto risarcimento del danno da parte del ricorrente avuto riguardo a quanto statuito dalle S.U civili con la sentenza n. 33645, pubblicata il
15.11.2022, con la quale hanno risolto il contrasto insorto tra la Seconda e la Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti ed i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo. Innanzitutto gli hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza Parte_2
titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Danno da ritenersi, in assenza di specifica contestazione da parte del resistente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
normale. In tale contesto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato. Per quel che rileva, invece,
l'eventuale danno da mancato guadagno, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento è lo specifico pregiudizio subito, “quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il
bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo pagina 5 di 8 avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato “. La traduzione di tali principi in punto di onere probatorio implica che l'attore che richieda il risarcimento del danno da perdita subita,
come nel caso di specie, solo in caso di specifica contestazione da parte del convenuto della concreta possibilità di godimento perduta allegata, contestazione da farsi nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. ( pag. 24 ), debba provare lo specifico godimento perso. Onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ( art. 115, comma 2, cod. proc. civ. ) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione, proseguono gli Ermellini, l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto,
il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa (
pag. 25 ).
Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva,
l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato…In generale, in relazione al mancato guadagno può rinviarsi alla costante giurisprudenza in materia di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ….” Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di
contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, nelle
controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere
probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato
guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “ danno normale “ e “
danno presunto “ emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di
specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al
godimento del proprietario a seguito della occupazione abusiva “ ( pag. 26 ). pagina 6 di 8 Nel caso concreto che il ricorrente, a seguito della occupazione abusiva da parte del convenuto, non abbia potuto utilizzare l'immobile oggetto di causa per fini personali od anche per locarlo, è circostanza coerente con quel che accade nella maggior parte dei casi quando si ha la disponibilità di un immobile,
per cui, sulla scorta di quanto statuito dalle S.U. sopra richiamate, deve essere riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno in misura pari alla rendita catastale, come richiesto da parte ricorrente, che si reputa equa, avuto riguardo alla ubicazione dell'immobile ed alle sue dimensioni quali risultanti dalla visura allegata ( doc. 2 ).
Di conseguenza va dichiarato tenuto e condannato al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.763,03 ( € 746,44 sub.10 - € 205,39 sub. 11 - € 811,20 sub. 4 ) Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività effettivamente svolta ( non c'è stata attività
istruttoria ), vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Dichiara che il contratto di comodato verbale avente ad oggetto la porzione di immobile sita in
Ancona, Via Bruno Buozzi n. 64, consistente in locali a destinazione commerciale e deposito,
posti al piano terra, con i seguenti identificativi catastali risultanti al N.C.E.U di detto Comune
foglio 115, particella 1013, subalterni 4,10 e 11, si è risolto dal 21.09.2020;
• per l'effetto, dichiara tenuto e condanna ( C.F. Controparte_1
) al rilascio del suddetto immobile nella disponibilità del ricorrente C.F._2
( C.F. ) libero da cose di sua proprietà e Parte_1 C.F._1
persone interposte;
• fissa per la esecuzione del rilascio la data del 07.02.2025;
• condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
1.763,03 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 7 di 8 • condanna, infine, al rimborso delle spese processuali, che sono Controparte_1
liquidate in € 140,43 per anticipazioni ed in € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 07.01.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1454 c.c., ha, quindi, assunto la posizione di detentore sine titulo, ovvero abusivo, del bene altrui, non