Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 967/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14 Gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2022 R.G., promossa da
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Chiara Cosentino
APPELLANTE contro
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Lino CP_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE contumace) Controparte_2
ALTRO APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato gestore con contratto di comodato del 17.10.2007 di CP_1
impianto per la vendita di prodotti petroliferi, ha citato la Controparte_3
proprietaria dell'impianto, a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi lamentando come appena dopo un anno dalla consegna l'impianto già manifestasse svariate problematiche tecniche ed edili (impianti e pensiline),
1
Quantificati detti danni in €. 58.913,13, chiedeva dichiararsi la convenuta tenuta a prestare le necessarie riparazioni all'impianto, con sua condanna al pagamento degli indicati danni subiti e delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo la propria legittimazione passiva, avendo concesso l'impianto in questione in affitto di ramo d'azienda alla il cui Controparte_2
contratto prevedeva il mantenimento in funzionalità dell'impianto ad essa affittuaria. Pertanto, premesse alcune eccezioni di carattere processuale (mancato esperimento della mediazione ed incompetenza territoriale) chiedeva il rigetto della domanda attorea ed, in ogni caso, autorizzarsi la chiamata del terzo in causa per la manleva per la ipotesi di soccombenza;
vittoria per le spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la che Controparte_2
precisava come parte attrice gestisse l'impianto oggetto di causa fin dal 2003 in virtù di contratto pregresso, da ciò conseguendone l'imputabilità ad essa gestore – quantomeno in grave concorso – della genesi del degrado manutentivo. Concludeva per il rigetto della domanda attorea e, subordinatamente,
l'accertamento del concorso in responsabilità, con il beneficio delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica;
quindi interrotta a causa della declaratoria fallimentare della di seguito iassunta. Controparte_2
Completata la prova orale e precisate le conclusioni, la causa passava in decisione all'udienza del
06.10.2021.
Con sentenza n. 647/2022 del 26.04.2022 il Tribunale di Brindisi, dichiarando preliminarmente superate le eccezioni preliminari, rigettava per mancanza di prova la domanda risarcitoria;
tuttavia, condannava la ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria Controparte_3
dell'impianto concesso in comodato a individuandole in quelle indicate dal consulente CP_1
tecnico all'uopo nominato;
dichiarava improcedibili le domande proposte nei confronti della
[...]
compensava tra le parti tutte le spese di lite. Controparte_2
La ha appellato la sentenza adducendone l'erroneità nella Controparte_3
parte in cui la ritiene responsabile della causazione dei danni assumendo, invece, la propria estraneità, oltre che per aver trascurato la circostanza dell'effettivo abbandono dell'impianto da parte del gestore. Ha concluso per la riforma della sentenza, con declaratoria della carenza di propria legittimazione rispetto alle domande attoree, l'assenza di propria responsabilità, nonché la carenza di diritto di parte attrice ad ottenere la riparazione ed il ripristino dei danni all'impianto. Vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.
2 Si è costituita nella presente fase di appello che ha replicato alle avverse doglianze e CP_1
proposto appello incidentale al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti e non riconosciuti in sentenza, oltre alle spese per il doppio grado di giudizio.
La regolarmente citata, non si è costituita e, Controparte_4
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza cartolare del 14.01.2025 la causa passava in decisione, previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va giudicata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
1.1. L'eccezione è infondata, poiché “…il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate/ onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (cfr. Cass Civ., Sez. II, sent. n. 6294 del 27.903.2015; conforme a Cass Civ., Sez. III, sent. n. 22502 del 2014) e che “In merito alla specificità dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 163 c.p.c., il testo della norma deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri
3) e 4) del comma 3° dell'art. 163 c.p.c., per cui la mancata riproduzione nella parte dell'atto di appello a ciò destinata delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di appello non può equivalere a difetto di impugnazione né essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una chiara ed inequivoca volontà di impugnare per quello specifico motivo.” (cfr. Cass Civ., Sez. III, sent. n. 26908 del 19.12.2014). Da ultimo, le
Sezioni Unite, confermando il citato orientamento prevalente in merito alla interpretazione dell'art. 342
c.p.c., hanno precisato che ciò che la norma esige “…è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze…”, escludendo “…che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado.” (Cass., S.U., sent. n. 27199 del 16.11.2017, oggetto di applicazione confermativa da parte di Cass.,
Sez. VI – 2 , ord. n. 20023 del 24.09.2020).
1.2. Per tali ragioni l'appello è ammissibile e può passarsi all'esame dei motivi principali.
2. Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma
3 la responsabilità della nella causazione dei danni all'impianto. Al contrario, da un canto Parte_1 Pt_1
sarebbe estranea al rapporto dedotto in giudizio per aver essa ceduto l'impianto alla
[...]
con affitto di ramo d'azienda del 31.12.2008; d'altro canto non si sarebbe tenuto conto Controparte_2
l'avvenuto abbandono dell'impianto da parte del gestore, tanto da non ritenersi sussistente l'interesse alla sua riparazione.
3. Con il secondo motivo di appello, premettendo nuovamente la mancanza di legittimazione di e Pt_1
l'avvenuto abbandono dell'impianto da parte di si eccepisce che in virtù di tale ultimo CP_1
atteggiamento deriverebbe il mancato interesse ad ottenere il ripristino dell'impianto; tanto più che il contratto di comodato del 17.10.2007 sarebbe stato comunque disdettato con raccomandata del
16.10.2013, non prodotta in termini poiché si tratterebbe di documento formato solo dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie in primo grado e che, pertanto, si produce per la prima volta in appello. Inoltre, il c.t.u. avrebbe riscontrato lo stato di totale abbandono dell'impianto, circostanza che non giustificherebbe l'interesse ad ottenere il ripristino delle condizioni dell'impianto.
4. Con il terzo motivo si lamenta come il Tribunale, pur avendo rigettato la domanda principale, abbia disposto la compensazione totale delle spese di lite.
5. Da ultimo, l'appellata ha proposto appello incidentale dolendosi dell'avvenuto rigetto CP_1
della domanda risarcitoria per i mancati guadagni conseguiti dalla inefficienza dell'impianto.
6. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello che, a giudizio della
Corte, conducono alla riforma della sentenza impugnata. La decisione su tali primi due motivi comporterà altresì quello sul terzo, determinando così il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
6.1. La Corte rileva come, pur nella singolarità della successione contrattuale dei vari rapporti tra le parti in causa, anche in relazione alle asserzioni difensive di ognuna, il titolo dedotto in giudizio e che indirizza le domande processuali è il contratto di comodato del 17.10.2007 tra gestore CP_1
dell'impianto di vendita prodotti petroliferi, e la proprietaria dell'impianto. Parte_1
Altro dato inconfutabile è lo stato di degrado e di abbandono in cui l'impianto versava anche al momento dell'accertamento peritale disposto dal Tribunale (accesso sull'impianto in data 08.10.2013).
Il Tribunale ha ritenuto che il comodato, “…in assenza di deduzioni contrarie sul punto, deve ritenersi ancora in atto, posto che in esso è previsto il rinnovo tacito alla scadenza in assenza di disdetta di una delle parti con lettera raccomandata…”. La raccomandata, datata 01.07.2013, è stata prodotta in giudizio solo nella presente sede di appello, giammai alla prima occasione utile nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, di essa
4 non può tenersi conto.
La sentenza, riferendosi solo formalmente al contratto di comodato e così considerandolo vigente, ha statuito il diritto di gestore, a vedersi eliminare ogni impedimento all'utilizzo del bene CP_1
con assunzione dei lavori necessari, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Tuttavia, la stessa sentenza da atto, riferendosi a quanto accertato dall'esperto, come l'impianto sia stato di fatto abbandonato. Nella relazione tecnica si indica il periodo di abbandono da parte del gestore fin dal Luglio 2012 (pag. 6).
6.2. A giudizio della Corte, da quanto innanzi consegue che, pur non potendosi valorizzare il contenuto della disdetta su citata del 01.07.2013 e dovendosi, al contrario, prendere atto di come il gestore CP_1
non si trovi comunque nella condizioni di utilizzatore del bene a suo tempo concessogli, dalla
[...]
vicenda emerga la sostanziale mancanza di interesse da parte del gestore – oltre che la materiale impossibilità – di ottenere a suo vantaggio il ripristino della funzionalità dell'impianto, ormai indisponibile. L'abbandono rappresenta, cioè, elemento materiale di disinteresse alla prosecuzione del rapporto negoziale, contraddicendo l'oggetto stesso del contratto di comodato, costituito dal godimento della cosa e dal mantenimento di un potere di fatto su di essa. Ed in tal senso la sentenza va corretta.
6.3. Gli argomenti esposti sono sufficienti e giustificano l'accogliersi l'appello principale.
7. Passando all'esame dell'appello incidentale, la Corte lo giudica infondato.
In condivisione di quanto motivato in sentenza, l'invocato danno da mancato guadagno non è dimostrato in maniera idonea e non sussistono i presupposti per una sua liquidazione in via equitativa mancando ogni possibilità di confronto dei redditi del gestore nei vari anni.
8. Per quanto innanzi, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello principale e per il rigetto dell'appello incidentale, con l'effetto del rigetto integrale della domanda processuale formulata in primo grado.
8.1. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza, con condanna di al pagamento, Persona_1
in favore di delle spese nel doppio grado di giudizio che si liquidano in dispositivo. Parte_1
8.2. Nulla per le spese dell'appellato contumace, la Controparte_2
[...]
8.3. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre
2012, n 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002
n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico dell'appellante incidentale (Cass., SS.UU., n 3774 del 18.02.2014), se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti di Parte_1 [...]
e della nonché CP_1 Controparte_2
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi CP_1
n. 647/2022 del 27.04.2022,
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_1
[...]
- rigetta all'appello incidentale;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1
della che liquida quanto al primo grado in €. 7.000,00 oltre spese generali, iva e cap, come per Parte_1
legge, e quanto al presente secondo grado in €. 7.200,00 oltre spese generali, iva e cap, come per legge;
nulla per le spese dell'appellato contumace Controparte_2
[...]
- da atto – ai sensi dell'art 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n 228, che ha aggiunto il comma
1-quater all'art 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n 115 – della sussistenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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