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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1532/2023 promossa da
(c.f. , (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dagli avv.ti Matteo Iato e Andrea Ferrario, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Novara, via XX Settembre, n. 20 appellanti contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Michele Airoldi, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Biella, via Nazario Sauro, n. 5 appellata
Conclusioni
e hanno precisato queste conclusioni: «Ogni contraria Parte_1 Parte_2 domanda, eccezione, deduzione reiecta.
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
Riformare integralmente la sentenza n. 480/2023 emessa il 26.06.2023 e pubblicata il 27.06.2023 dal Tribunale di Novara, nel procedimento n. 2014/2019 R.G. e per l'effetto
- Accertare che da oltre 20 anni i proprietari dei mappali 152 e 154, foglio 19 del C.T. del Comune di Carpignano Sesia, hanno utilizzato il passaggio insistente sul mappale 150, foglio 19 del C.T. del Comune di Carpignano Sesia per l'accesso da Via della Fossa, accertare e/o riconoscere l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sul mappale 150, foglio 19 del C.T. di Carpignano Sesia oggi di proprietà della
IG.ra a favore dei mappali 152 e 154, foglio 19 del C.T. del Comune di CP
Carpignano Sesia oggi di proprietà dei IG.ri e . Parte_2 Parte_1
- Condannare la IG.ra a rimuovere e cessare ogni impedimento all'esercizio del CP diritto di passaggio.
- Condannare la IG.ra lla rimessione in pristino dei luoghi. CP
- Condannare la IG.ra l risarcimento dei danni in via equitativa. CP
- Condannare la IG.ra alle spese di causa dei due gradi di giudizio e così anche CP alla restituzione delle spese liquidate in primo grado (€ 4.200 oltre 15 %, IVA e CPA) già corrisposte dagli odierni appellanti all'appellata». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione, argomentazione o domanda respinta e premessa ogni declaratoria del caso, conformemente alla sentenza appellata,
- accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù attiva di passaggio a favore del fondo preteso dominante di proprietà degli attori e contro il fondo preteso servente di proprietà della IG.ra onvenuta e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
CP
- accertare e dichiarare che per l'effetto la stessa non è tenuta a rimuovere e cessare gli impedimenti al passaggio;
- respingere in ogni caso la richiesta di messa in pristino della corte oggetto di ristrutturazione;
- respingere in ogni caso la richiesta di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa perché inesistente e comunque non provato.
E PERTANTO
2 Rigettare l'appello presentato da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.480/2023 emessa dal Tribunale di Novara e depositata il 27/06/2023 e confermare interamente la stessa. Con il favore delle spese da liquidarsi secondo i parametri di legge».
Svolgimento del processo
1. e avevano convenuto Parte_1 Parte_2 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Novara, assumendo di essere proprietari degli immobili situati in
Carpignano Sesia, identificati in catasto al foglio 19, mappali 152 e 154, e che ad essi si era sempre acceduto (o almeno da venti anni) sia da vicolo San Martino, sia da via della
Fossa, tramite, per questo secondo accesso, il passaggio carraio insistente sul fondo di proprietà della convenuta, identificato in catasto al medesimo foglio, mappale 150.
Gli attori avevano rappresentato che i fondi ricompresi tra i due accessi formavano un cortile e che, al fine di impedire il transito di terzi, i proprietari dei fondi avevano apposto le indicazioni di divieto di accesso al termine di vicolo San Martino e di via della
Fossa, negli anni Ottanta, e delle catenelle con lucchetto, agli inizi degli anni Duemila.
Gli attori avevano infine assunto che, nel 2016, divenuta proprietaria del fondo di cui al mappale n. 150, la convenuta aveva sostituito il lucchetto della catenella posta al termine di via della Fossa, aveva rifiutato la consegna delle nuove chiavi, aveva ostruito il passaggio altrui con vasi e spesso con l'autovettura.
Gli attori avevano dunque chiesto l'accertamento della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici a favore dei propri fondi e gravante su quello della convenuta, e la condanna della medesima a rimuovere e a cessare ogni impedimento al passaggio, alla rimessione in pristino dei luoghi, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
3. Con sentenza n. 480/2023 del 27 giugno 2023, il Tribunale di Novara ha rigettato le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
4. e hanno proposto appello in base a tre motivi e Parte_1 Parte_2 hanno riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
3
Motivi della decisione
1. Gli appellanti mirano ad ottenere l'accertamento della titolarità della servitù di passaggio, e pedonale e carraio, acquistata in forza di usucapione, gravante sul fondo dell'appellata (mappale n. 150) ed a beneficio dei loro fondi di cui ai mappali nn. 152 e
154 (secondo e terzo motivo), previo accertamento della proprietà di quest'ultimo, negato dal giudice di primo grado (primo motivo), di modo anche da ottenere l'accoglimento delle domande accessorie.
I motivi meritano un esame congiunto.
Il tribunale ha statuito che «gli attori, sulla base delle visure catastali dagli stessi prodotte (di per sé inidonee, come noto, a fornire prova della proprietà, la quale tuttavia non
è nella specie contestata dalla convenuta), risultano proprietari del solo mappale n. 152, di cui al f. 19, mentre il mappale n. 154 risulta catastalmente intestato a e a Parte_3
. Alcunché risulta neppure allegato dagli attori quanto a un eventuale Parte_4 successivo passaggio di proprietà, in conseguenza della probabile successione apertasi quantomeno in ordine alla quota di , nato nel 2016 [rectius 1916] e Parte_4 verosimilmente deceduto all'epoca dell'introduzione del presente giudizio» (p. 5 sent.).
La censura di parte appellante circa la titolarità della proprietà del mappale n. 154 è fondata.
Occorre rammentare che la titolarità della servitù spetta al proprietario (o al titolare di un altro diritto reale di godimento) del fondo dominante e, nella prospettiva della tutela della prima, la qualità di proprietario non va apprezzata come posizione giuridica in sé, ma quale fatto-diritto presupposto (o elemento costitutivo) dell'azione corrispondente, c.d. confessoria (art. 1079 c.c.).
Pertanto, l'accertamento della titolarità della proprietà, di natura incidentale, non è quello dell'azione di rivendica (o di accertamento della proprietà), connotata da un onere di allegazione e prova comunemente noto come “probatio diabolica” (per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 31 maggio 2021, n. 15116).
Gli appellanti hanno prodotto la dichiarazione di successione nel patrimonio del padre, , il quale comprendeva anche la proprietà dell'immobile, di cui al Parte_4 foglio 19, mappale 154, subalterno 2, destinato ad abitazione e con “diritto alla corte n.
4 195” (doc. n. 10 fasc. primo grado appellanti); la dichiarazione risulta anche trascritta
(doc. n. 11 fasc. primo grado appellanti).
Di fronte a queste emergenze il dato catastale assume valore recessivo, in quanto è da ritenersi semplicemente non aggiornato.
Le emergenze documentali sono dunque sufficienti a ritenere, in questo processo, che parte appellante sia anche proprietaria del fondo di cui al mappale n. 154.
Tuttavia, la sorte dell'azione confessoria (e quindi anche delle domande accessorie) è la stessa di quella ritenuta in primo grado.
Il tribunale ha escluso l'acquisto della servitù per usucapione in virtù di tre motivi: il difetto del possesso ventennale, la tolleranza del passaggio, l'assenza dell'apparenza della servitù.
Gli appellanti hanno censurato tutti e tre i capi corrispondenti.
In ordine al possesso (almeno) ventennale della servitù (art. 1058 c.c.), va osservato che, nelle difese di primo grado, gli appellanti non avevano bene descritto le vicende possessorie della servitù dedotta e segnatamente non avevano indicato gli autori del passaggio, a quale fondo fosse collegato il loro passaggio, le modalità del passaggio.
Gli appellanti si erano limitati a rappresentare che «vi è sempre stato (o comunque vi
è da almeno 20 anni) un accesso ai mappali 152, 154 […] a favore dei rispettivi proprietari tramite il passaggio carraio dipartente da Via della Fossa, insistente sul mappale 150 […] alla data odierna di proprietà della IG.ra (p. 1 cit.), e che «[l]'esercizio del CP diritto di servitù da parte di detti proprietari è avvenuto sempre in modo continuo, interrotto, pacifico e ciò fino al 2016» (p. 5 cit.).
La rappresentazione non è stata integrata in tempo utile, quindi con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.
Soltanto all'esito dell'istruzione probatoria, è emersa la centralità, nell'accertamento dell'elemento materiale dell'usucapione, della condotta dei danti causa degli appellanti, e soprattutto dello zio, . Parte_2
Dunque, per assicurare un'immediata e proficua contezza della vicenda sostanziale, gli appellanti avrebbero dovuto precisare il momento dell'acquisto della proprietà dei fondi (asseritamente) dominanti, quello della maturazione dell'usucapione, se anteriore o posteriore al primo, la natura della vicenda traslativa, per atto tra vivi o a causa di morte, rilevante, eventualmente, per dedurre l'accessione del o la successione nel possesso (art. 1146 c.c.).
5 Come esposto, la proprietà del fondo di cui al mappale n. 154 è stata trasferita agli appellanti per successione al padre, morto il 9 maggio 1998 (doc. n. 10 fasc. primo grado appellanti).
Quella del fondo di cui al mappale n. 152 è stata acquistata, sempre mortis causa, dallo zio, , morto l'8 aprile 2004 (p. 5 doc. n. 1 fasc. primo grado appellanti). Parte_2
Siccome la privazione del possesso risale all'anno 2016 (cfr. ancora p. 2 cit. app.:
«Tale diritto veniva esercitato fino al 2016, anno in cui la IG.ra divenuta proprietaria CP dell'immobile insistente sul mappale 150, sostituiva il lucchetto della catena posta dagli odierni attori all'inizio di Via della Fossa e ostruiva il passaggio con dei vasi»), occorre esaminare le prove testimoniali per accertare anzitutto la condotta dei danti causa degli appellanti.
Per quanto riguarda quella di , due sono le testimonianze utili. Parte_4
amico dell'appellante , ha dichiarato che «i signori Testimone_1 Parte_1
(i genitori del signor ) hanno utilizzato da sempre quell'accesso Pt_2 Parte_1
[quello da via della Fossa] con l'auto per parcheggiare in un cassero che avevano sulla loro proprietà» (verbale d'udienza del 4 ottobre 2022).
L'enunciato è contraddetto da quello del teste , figlio e nipote degli Testimone_2 appellanti, rispettivamente e il quale ha asserito che «i nonni non avevano Pt_1 Pt_2
l'auto» (ibidem).
Siccome non ricorrono motivi di inattendibilità del secondo testimone, che ha avuto una percezione diretta della realtà e l'ha articolata adeguatamente e senza contraddizioni interne, la testimonianza revoca in dubbio l'utilizzo dell'automobile di e Parte_4 quindi il passaggio carraio.
Alcunché i testimoni hanno riferito del passaggio pedonale.
Pertanto, è indimostrato il possesso della servitù di . Parte_4
La conclusione è sfavorevole per parte appellante anche a ritenere che il contrasto tra le due deposizioni sia soltanto apparente.
è nato il [...] e i suoi ricordi risalgono all'infanzia, quando Testimone_1 giocava con , mentre è nato il [...] e ha Parte_1 Testimone_2 frequentato i luoghi di causa sin dall'infanzia (ibidem).
Il ricordo del secondo si colloca allora in un momento in cui, anche solo per ragioni di età, il nonno poteva non fare più uso dell'automobile, per cui era inutile averne una.
6 Le deposizioni, anche se riportate a coerenza e poste in continuità temporale, non esprimono esattamente il periodo in cui avrebbe usato la vettura e Parte_4 quindi avrebbe usufruito del passaggio carraio.
Va comunque rilevato che, tra i testimoni, c'è una differenza di età di quindici anni circa.
In difetto di più precise circostanze – rilievo che non giova evidentemente alla parte che è onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto –, non si può che presumere che i ricordi dei testimoni risalgano alla medesima età biologica e che dunque persista lo scarto temporale di quindici anni, inferiore al ventennio oggetto di prova.
Detto altrimenti, se entrambi i testimoni ricordano da quando erano bambini, quindi ad esempio dall'età di cinque anni, significa che a tutto concedere vi sarebbe la prova che abbia usufruito del passaggio con l'automobile tra il 1970 e il 1985. Parte_4
Va soggiunto che le dichiarazioni nulla esprimono circa la frequenza del passaggio.
Difatti, ha esposto che «il passaggio da Via della Fossa era utilizzato Testimone_1 abitualmente dalla famiglia (verbale d'udienza del 4 ottobre 2022), mentre alcuna Per_1 precisazione ha fatto circa l'utilizzo da parte di , sintomatica di costanza Parte_4
o, al contrario, di occasionalità del passaggio, essendo tra l'altro pacifico per il testimone che l'accesso al fondo in discorso avveniva anche da vicolo San Martino.
Pertanto, di nuovo, è indimostrato il possesso utile all'usucapione.
In ogni caso, siccome il passaggio è cessato prima del decorso di venti anni, il dante causa non ha acquistato la servitù e gli appellanti non possono invocarne la trasmissione mortis causa, e siccome il passaggio è cessato (tra l'altro molto tempo) prima della morte del dante causa (secondo la testimonianza di ), gli appellanti non possono Testimone_2 avvalersi del possesso del dante causa.
Gli appellanti non possono infine invocare un acquisto iure proprio della servitù.
Secondo il tribunale, è «emerso dalle testimonianze (e comunque non è contestato) che gli odierni attori, […], non abbiano mai abitato a Carpignano Sesia. || Il solo teste ha riferito al riguardo: “So che in seguito anche [intendendo Tes_3 Parte_2
l'odierno attore] è stato solito passare da via della Fossa per accedere al cortile con la macchina, perché la famiglia aveva dei garage che davano sui mappali in questione”, dichiarazione, che, anche a ritenerla sufficiente a provare genericamente il passaggio, nulla dice della frequenza dello stesso, né del fatto che essa sia continuativamente durata anno dopo anno sino al 2016, come allegato dagli attori» (p. 7 sent.).
7 Dall'estratto riportato, si può evincere che non è vero che il giudice di primo di grado abbia ritenuto il testimone inattendibile, come sostenuto dagli appellanti (p. 8 cit. app.).
Per gli appellanti, inoltre, «l'esercizio […] della servitù di passaggio risulta essere provato proprio dall'esistenza e dalla realizzazione di opere da parte degli stessi, quali le catenelle, poste dopo la morte del IG. , quindi dopo il 2004» (p. 8 cit. app.). Parte_2
Sennonché, apporre delle catenelle non significa praticare un passaggio.
Rimane allora incontrastata l'assenza di prova (e prima ancora di allegazione) circa
(anche solo) la continuità e le modalità, con o senza mezzi, di uso del passaggio da parte degli appellanti, che, altra circostanza incontrastata, abitavano altrove.
Da ultimo, anche ad opinare diversamente e ad ammettere (arbitrariamente) che gli appellanti hanno acquistato il possesso della servitù, subito dopo la successione al padre
(nel 1998), è sufficiente osservare che, risalendo la privazione del possesso al 2016, non è decorso il ventennio.
Per quanto riguarda la posizione di , il giudice di primo grado ha così Parte_2 statuito: «Pare, […], di potersi ritenere dimostrato che , dante causa degli Parte_2 attori, abbia in passato utilizzato l'accesso per il transito con mezzi agricoli da e per via della Fossa, sul mappale n. 150, ciò per un tempo che i testi hanno riferito come lungo (“da sempre”), ma che, proprio perché riportato in tali termini, non è ricostruibile con precisione e non è dunque dimostrato come almeno pari al ventennio» (p. 7 sent.).
Parte appellante ha di converso dedotto che le testimonianze di NE
, «hanno […] confermato l'utilizzo da parte Testimone_5 Testimone_1 Testimone_2 del IG. , zio e dante causa degli odierni attori, del passaggio oggetto di causa Parte_2 certamente dagli anni '80 ha affermato: “…mi riferisco ad un'epoca NE antecedente agli anni'80…”; “…dai primi anni 80…”; : Testimone_5 Testimone_2
“…da che ho memoria..” -essendo nato nel 1980 trattasi anche in questo caso nei primi anni '80-; “Conosco i luoghi di causa sin da quando ero bambino, ero Testimone_1 amico di e giocavo a casa sua. Da che mi ricordo io, l'accesso ai mappali Parte_1 in questione è avvenuto sia da Via della Fossa sia da vicolo san Martino” – essendo nato nel 1965 il periodo a cui fa riferimento è sicuramente antecedente al 1980-). || Le prove testimoniali hanno dunque confermato quantomeno dal 1980 l'inizio del periodo di utilizzo del passaggio da via della Fossa da parte dei danti causa degli appellanti» (p. 6 cit. app.).
La deduzione degli appellanti non convince.
Anzitutto, non è un persuasivo riferimento la testimonianza di Testimone_1
8 Il testimone è l'unico ad avere usato l'espressione “da sempre”.
Tuttavia, come già riportato sopra, essa è riferita alla condotta dei genitori delle parti
– «i signori (i genitori del signor ) hanno utilizzato da sempre Pt_2 Parte_1 quell'accesso con l'auto per parcheggiare in un cassero che avevano sulla loro proprietà»
(verbale d'udienza del 4 ottobre 2022) –, e non a quella di . Parte_2
Quindi, il suo utilizzo, da parte e del giudice di primo grado e degli appellanti, non è corretto.
Anche la testimonianza di non è utile, considerato che non si Testimone_5 riferisce precisamente alla condotta di , ma, in termini generali, all'esistenza Parte_2 dei due accessi, entrambi usufruibili [«Quando ero bambino – dunque dai primi anni 80 – si accedeva sia da via della Fossa (mappale 150), sia da Vicolo San Martino (dal mappale
154). Da entrambe le parti si poteva transitare in auto, non so dire se ci fosse un passo carraio autorizzato» (ibidem)], e, in termini generici, all'apposizione della catena («Ad un certo punto è stato chiuso l'accesso da Via della Fossa mediante una catena rimovibile.
L'hanno posizionata i miei familiari, proprietari dell'edificio grosso che affaccia sul mappale
n. 154, per evitare il parcheggio in cortile da parte di sconosciuti», ibidem).
Soltanto e hanno riferito dei passaggi di Testimone_2 NE [...]
. Pt_2
Il primo testimone ha dichiarato che «mio zio (non l'attore, ma suo zio, Parte_2 nato nel 1926) era un agricoltore, aveva un trattore e utilizzava abitualmente l'accesso da
Via della Fossa» (ibidem), e il secondo testimone ha esposto che «il sig. , zio Parte_2 degli attori, che era agricoltore, utilizzava l'accesso da via della Fossa per entrare e uscire con il trattore dai mappali nn. 152, 154, 343, 150 e 186. Me lo ricordo già da quando ero bambino, la mia camera dava sulla strada e sentivo il passaggio del mezzo;
inoltre da bambini giocavamo usualmente nel “ricetto”, che era il centro storico del Paese, perciò eravamo frequentemente in quella zona e vedevamo il passaggio del trattore» (verbale d'udienza del 15 novembre 2022).
Le due testimonianze, uniche utili, non permettono di accertare il periodo di tempo in cui si colloca il contegno di . Parte_2
Si è scritto che è nato il [...] e il suo ricordo risale da Testimone_2 quando ha memoria, quindi dall'infanzia, periodo in cui frequentava i luoghi di causa;
la genericità del momento preclude di individuare un anno preciso a partire dal quale si può
9 convincentemente ritenere che utilizzasse il passaggio e dunque avesse il Parte_2 possesso della servitù.
è nato il [...] e ha dichiarato che le circostanze NE riferite risalgono «a un'epoca antecedente agli anni '80» (verbale d'udienza del 15 novembre 2022).
Anche in questo caso non è possibile fissare con adeguata certezza il momento in cui collocare le condotte di;
tra l'altro, vista la data di nascita, è verosimile Parte_2 che l'epoca antecedente gli anni '80 fosse comunque prossima ai medesimi.
Va soggiunto che il testimone ha fatto sì menzione a , Testimone_1 Parte_2 non per descriverne le condotte, ma per dichiarare che «ha passato due anni in casa di riposo e poi è morto» (ibidem).
Gli appellanti non hanno contestato la deposizione in parte qua.
Più in generale, la circostanza del ricovero di non è stata debitamente Parte_2 considerata dagli appellanti, i quali anzi hanno continuato a ragionare di un possesso che dura dagli anni Ottanta al 2016 – «Dal 1980, anno in cui vi è prova certa dell'uso della servitù oggetto di causa, allo spoglio del diritto da parte della IG.ra avvenuto nel CP
2016, è intercorso un periodo ampiamente sufficiente per l'acquisto per usucapione» (p. 6 cit. app.) –, e ad assumere che, se vi sia stata un'interruzione dell'usucapione, questa risalirebbe al 2004, alla morte del dante causa – «anche qualora si ritenesse l'interruzione del passaggio nel 2004, tale circostanza sarebbe comunque inidonea a respingere la domanda di accertamento della servitù da parte dei IG.ri » (p. 7 cit. app.) –. Pt_2
La circostanza del ricovero di avvenuta prima della morte impedisce di Parte_2 ritenere provato quanto dedotto dagli appellanti (il possesso dagli anni Ottanta al 2016 o anche solo al 2004).
L'omissione di questa circostanza aggrava l'inattendibilità della prospettazione di parte appellante;
appariva infatti inverosimile che un uomo, nato l'[...] (p. 5 doc. n. 1 fasc. primo grado appellanti), avesse varcato l'accesso litigioso con il trattore in modo costante sino al decesso.
La lacunosità dell'attività assertiva degli appellanti, che, si ribadisce ancora una volta, avrebbero dovuto allegare precisamente e a tempo debito i connotati dell'utilizzo del passaggio litigioso, avendo cura di specificarli in relazione a ciascun dante causa, impedisce di apprezzare con adeguata certezza sino a quando e in quali termini
[...]
abbia effettivamente esercitato il passaggio. Pt_2
10 Questo rilievo e quello dell'incertezza dell'inizio del possesso ostano, ciascuno per sé
e a maggior ragione in concorso tra loro, ad accertare il decorso del ventennio.
Le conclusioni sono dunque identiche a quelle relative al possesso della servitù a beneficio dell'altro fondo: non è provato l'acquisto della servitù in capo al dante causa degli appellanti e questi non possono avvalersi del pregresso possesso, poiché inesistente al momento della morte del dante causa.
Gli appellanti non possono neanche invocare un acquisto iure proprio della servitù, sia perché, come esposto, manca (l'allegazione e) la prova del possesso del medesimo, sia perché, ad opinare diversamente (ed arbitrariamente), dalla morte del dante causa (2004) alla privazione del possesso (2016), non è decorso il ventennio utile.
Le conclusioni non mutano in ragione della testimonianza di Testimone_6
la cui omessa valutazione del giudice di primo grado è stata censurata dagli
[...] appellanti (terzo motivo), secondo i quali da essa «emerge chiaramente come la IG.ra fosse pienamente consapevole e a conoscenza del diritto di passaggio da parte dei CP
IG.ri , tanto da invitarli a ritirare la chiave dopo la sostituzione del lucchetto» (pp. Pt_2
15 s. cit. app.).
Anzitutto, gli stessi appellanti (correttamente) disconoscono valore “confessorio” alla
(rectius ad una) testimonianza: «Sebbene non possano considerarsi dette dichiarazioni quale prova legale dell'acquisto della servitù per usucapione da parte degli esponenti, va tuttavia evidenziata l'importanza della testimonianza medesima, proprio per il particolare rapporto intercorrente tra la testimone e la IG.ra (p. 15 cit. app.). CP
Non ricorre alcun indice che consenta di assegnare all'invito a ritirare la chiave del lucchetto la volontà univoca dell'appellata di riconoscere il diritto di servitù.
L'intervenuta (indiretta) ricognizione è una prospettazione inattendibile.
Atteso che si tratterebbe di un fatto per nulla secondario nella soluzione della lite, non si comprende perché gli appellanti non l'abbiano allegato in tempo utile e perché è stata necessaria la memoria di un terzo per sollecitarne il ricordo (art. 116, co. 2, c.p.c.).
In generale, la testimonianza non è rilevante.
La testimone ha dichiarato di non sapere «se i due accessi siano stati utilizzati dai proprietari, in passato, per passare con la macchina» (verbale d'udienza del 4 ottobre
2022).
11 Le conclusioni riportate rendono superfluo l'esame delle ulteriori parti del secondo motivo di appello, inerenti alle questioni dell'apparenza della servitù e della tolleranza del passaggio.
Va confermato il rigetto delle domande degli appellanti pronunciato dal tribunale e deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda confessoria ex art. 2668, co. 2, c.c. (sul potere di ordinare anche d'ufficio la cancellazione della trascrizione della domanda, cfr., per tutte, Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 16 novembre 2022, n. 27298), presentata in data 25 luglio 2019 (r.g. n. 11220, r.p. 8149; doc. n. 7 fasc. primo grado appellanti).
2. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano su parte appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il valore della controversia corrisponde al prodotto della rendita catastale del fondo servente (euro 206,58, giusta visura depositata dagli appellanti il 29 dicembre 2023) per cinquanta ex art. 15, co. 1, c.p.c. (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3. L'accoglimento del primo motivo di appello non genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio
2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
12 ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presentata in data 25 luglio 2019 (r.g. n. 11220, r.p. 8149); condanna e al rimborso a favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi,
[...] oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1532/2023 promossa da
(c.f. , (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dagli avv.ti Matteo Iato e Andrea Ferrario, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Novara, via XX Settembre, n. 20 appellanti contro
(c.f. ), difesa dall'avv. Michele Airoldi, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Biella, via Nazario Sauro, n. 5 appellata
Conclusioni
e hanno precisato queste conclusioni: «Ogni contraria Parte_1 Parte_2 domanda, eccezione, deduzione reiecta.
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
Riformare integralmente la sentenza n. 480/2023 emessa il 26.06.2023 e pubblicata il 27.06.2023 dal Tribunale di Novara, nel procedimento n. 2014/2019 R.G. e per l'effetto
- Accertare che da oltre 20 anni i proprietari dei mappali 152 e 154, foglio 19 del C.T. del Comune di Carpignano Sesia, hanno utilizzato il passaggio insistente sul mappale 150, foglio 19 del C.T. del Comune di Carpignano Sesia per l'accesso da Via della Fossa, accertare e/o riconoscere l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sul mappale 150, foglio 19 del C.T. di Carpignano Sesia oggi di proprietà della
IG.ra a favore dei mappali 152 e 154, foglio 19 del C.T. del Comune di CP
Carpignano Sesia oggi di proprietà dei IG.ri e . Parte_2 Parte_1
- Condannare la IG.ra a rimuovere e cessare ogni impedimento all'esercizio del CP diritto di passaggio.
- Condannare la IG.ra lla rimessione in pristino dei luoghi. CP
- Condannare la IG.ra l risarcimento dei danni in via equitativa. CP
- Condannare la IG.ra alle spese di causa dei due gradi di giudizio e così anche CP alla restituzione delle spese liquidate in primo grado (€ 4.200 oltre 15 %, IVA e CPA) già corrisposte dagli odierni appellanti all'appellata». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione, argomentazione o domanda respinta e premessa ogni declaratoria del caso, conformemente alla sentenza appellata,
- accertare e dichiarare l'inesistenza di una servitù attiva di passaggio a favore del fondo preteso dominante di proprietà degli attori e contro il fondo preteso servente di proprietà della IG.ra onvenuta e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
CP
- accertare e dichiarare che per l'effetto la stessa non è tenuta a rimuovere e cessare gli impedimenti al passaggio;
- respingere in ogni caso la richiesta di messa in pristino della corte oggetto di ristrutturazione;
- respingere in ogni caso la richiesta di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa perché inesistente e comunque non provato.
E PERTANTO
2 Rigettare l'appello presentato da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.480/2023 emessa dal Tribunale di Novara e depositata il 27/06/2023 e confermare interamente la stessa. Con il favore delle spese da liquidarsi secondo i parametri di legge».
Svolgimento del processo
1. e avevano convenuto Parte_1 Parte_2 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Novara, assumendo di essere proprietari degli immobili situati in
Carpignano Sesia, identificati in catasto al foglio 19, mappali 152 e 154, e che ad essi si era sempre acceduto (o almeno da venti anni) sia da vicolo San Martino, sia da via della
Fossa, tramite, per questo secondo accesso, il passaggio carraio insistente sul fondo di proprietà della convenuta, identificato in catasto al medesimo foglio, mappale 150.
Gli attori avevano rappresentato che i fondi ricompresi tra i due accessi formavano un cortile e che, al fine di impedire il transito di terzi, i proprietari dei fondi avevano apposto le indicazioni di divieto di accesso al termine di vicolo San Martino e di via della
Fossa, negli anni Ottanta, e delle catenelle con lucchetto, agli inizi degli anni Duemila.
Gli attori avevano infine assunto che, nel 2016, divenuta proprietaria del fondo di cui al mappale n. 150, la convenuta aveva sostituito il lucchetto della catenella posta al termine di via della Fossa, aveva rifiutato la consegna delle nuove chiavi, aveva ostruito il passaggio altrui con vasi e spesso con l'autovettura.
Gli attori avevano dunque chiesto l'accertamento della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici a favore dei propri fondi e gravante su quello della convenuta, e la condanna della medesima a rimuovere e a cessare ogni impedimento al passaggio, alla rimessione in pristino dei luoghi, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
3. Con sentenza n. 480/2023 del 27 giugno 2023, il Tribunale di Novara ha rigettato le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
4. e hanno proposto appello in base a tre motivi e Parte_1 Parte_2 hanno riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
3
Motivi della decisione
1. Gli appellanti mirano ad ottenere l'accertamento della titolarità della servitù di passaggio, e pedonale e carraio, acquistata in forza di usucapione, gravante sul fondo dell'appellata (mappale n. 150) ed a beneficio dei loro fondi di cui ai mappali nn. 152 e
154 (secondo e terzo motivo), previo accertamento della proprietà di quest'ultimo, negato dal giudice di primo grado (primo motivo), di modo anche da ottenere l'accoglimento delle domande accessorie.
I motivi meritano un esame congiunto.
Il tribunale ha statuito che «gli attori, sulla base delle visure catastali dagli stessi prodotte (di per sé inidonee, come noto, a fornire prova della proprietà, la quale tuttavia non
è nella specie contestata dalla convenuta), risultano proprietari del solo mappale n. 152, di cui al f. 19, mentre il mappale n. 154 risulta catastalmente intestato a e a Parte_3
. Alcunché risulta neppure allegato dagli attori quanto a un eventuale Parte_4 successivo passaggio di proprietà, in conseguenza della probabile successione apertasi quantomeno in ordine alla quota di , nato nel 2016 [rectius 1916] e Parte_4 verosimilmente deceduto all'epoca dell'introduzione del presente giudizio» (p. 5 sent.).
La censura di parte appellante circa la titolarità della proprietà del mappale n. 154 è fondata.
Occorre rammentare che la titolarità della servitù spetta al proprietario (o al titolare di un altro diritto reale di godimento) del fondo dominante e, nella prospettiva della tutela della prima, la qualità di proprietario non va apprezzata come posizione giuridica in sé, ma quale fatto-diritto presupposto (o elemento costitutivo) dell'azione corrispondente, c.d. confessoria (art. 1079 c.c.).
Pertanto, l'accertamento della titolarità della proprietà, di natura incidentale, non è quello dell'azione di rivendica (o di accertamento della proprietà), connotata da un onere di allegazione e prova comunemente noto come “probatio diabolica” (per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 31 maggio 2021, n. 15116).
Gli appellanti hanno prodotto la dichiarazione di successione nel patrimonio del padre, , il quale comprendeva anche la proprietà dell'immobile, di cui al Parte_4 foglio 19, mappale 154, subalterno 2, destinato ad abitazione e con “diritto alla corte n.
4 195” (doc. n. 10 fasc. primo grado appellanti); la dichiarazione risulta anche trascritta
(doc. n. 11 fasc. primo grado appellanti).
Di fronte a queste emergenze il dato catastale assume valore recessivo, in quanto è da ritenersi semplicemente non aggiornato.
Le emergenze documentali sono dunque sufficienti a ritenere, in questo processo, che parte appellante sia anche proprietaria del fondo di cui al mappale n. 154.
Tuttavia, la sorte dell'azione confessoria (e quindi anche delle domande accessorie) è la stessa di quella ritenuta in primo grado.
Il tribunale ha escluso l'acquisto della servitù per usucapione in virtù di tre motivi: il difetto del possesso ventennale, la tolleranza del passaggio, l'assenza dell'apparenza della servitù.
Gli appellanti hanno censurato tutti e tre i capi corrispondenti.
In ordine al possesso (almeno) ventennale della servitù (art. 1058 c.c.), va osservato che, nelle difese di primo grado, gli appellanti non avevano bene descritto le vicende possessorie della servitù dedotta e segnatamente non avevano indicato gli autori del passaggio, a quale fondo fosse collegato il loro passaggio, le modalità del passaggio.
Gli appellanti si erano limitati a rappresentare che «vi è sempre stato (o comunque vi
è da almeno 20 anni) un accesso ai mappali 152, 154 […] a favore dei rispettivi proprietari tramite il passaggio carraio dipartente da Via della Fossa, insistente sul mappale 150 […] alla data odierna di proprietà della IG.ra (p. 1 cit.), e che «[l]'esercizio del CP diritto di servitù da parte di detti proprietari è avvenuto sempre in modo continuo, interrotto, pacifico e ciò fino al 2016» (p. 5 cit.).
La rappresentazione non è stata integrata in tempo utile, quindi con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.
Soltanto all'esito dell'istruzione probatoria, è emersa la centralità, nell'accertamento dell'elemento materiale dell'usucapione, della condotta dei danti causa degli appellanti, e soprattutto dello zio, . Parte_2
Dunque, per assicurare un'immediata e proficua contezza della vicenda sostanziale, gli appellanti avrebbero dovuto precisare il momento dell'acquisto della proprietà dei fondi (asseritamente) dominanti, quello della maturazione dell'usucapione, se anteriore o posteriore al primo, la natura della vicenda traslativa, per atto tra vivi o a causa di morte, rilevante, eventualmente, per dedurre l'accessione del o la successione nel possesso (art. 1146 c.c.).
5 Come esposto, la proprietà del fondo di cui al mappale n. 154 è stata trasferita agli appellanti per successione al padre, morto il 9 maggio 1998 (doc. n. 10 fasc. primo grado appellanti).
Quella del fondo di cui al mappale n. 152 è stata acquistata, sempre mortis causa, dallo zio, , morto l'8 aprile 2004 (p. 5 doc. n. 1 fasc. primo grado appellanti). Parte_2
Siccome la privazione del possesso risale all'anno 2016 (cfr. ancora p. 2 cit. app.:
«Tale diritto veniva esercitato fino al 2016, anno in cui la IG.ra divenuta proprietaria CP dell'immobile insistente sul mappale 150, sostituiva il lucchetto della catena posta dagli odierni attori all'inizio di Via della Fossa e ostruiva il passaggio con dei vasi»), occorre esaminare le prove testimoniali per accertare anzitutto la condotta dei danti causa degli appellanti.
Per quanto riguarda quella di , due sono le testimonianze utili. Parte_4
amico dell'appellante , ha dichiarato che «i signori Testimone_1 Parte_1
(i genitori del signor ) hanno utilizzato da sempre quell'accesso Pt_2 Parte_1
[quello da via della Fossa] con l'auto per parcheggiare in un cassero che avevano sulla loro proprietà» (verbale d'udienza del 4 ottobre 2022).
L'enunciato è contraddetto da quello del teste , figlio e nipote degli Testimone_2 appellanti, rispettivamente e il quale ha asserito che «i nonni non avevano Pt_1 Pt_2
l'auto» (ibidem).
Siccome non ricorrono motivi di inattendibilità del secondo testimone, che ha avuto una percezione diretta della realtà e l'ha articolata adeguatamente e senza contraddizioni interne, la testimonianza revoca in dubbio l'utilizzo dell'automobile di e Parte_4 quindi il passaggio carraio.
Alcunché i testimoni hanno riferito del passaggio pedonale.
Pertanto, è indimostrato il possesso della servitù di . Parte_4
La conclusione è sfavorevole per parte appellante anche a ritenere che il contrasto tra le due deposizioni sia soltanto apparente.
è nato il [...] e i suoi ricordi risalgono all'infanzia, quando Testimone_1 giocava con , mentre è nato il [...] e ha Parte_1 Testimone_2 frequentato i luoghi di causa sin dall'infanzia (ibidem).
Il ricordo del secondo si colloca allora in un momento in cui, anche solo per ragioni di età, il nonno poteva non fare più uso dell'automobile, per cui era inutile averne una.
6 Le deposizioni, anche se riportate a coerenza e poste in continuità temporale, non esprimono esattamente il periodo in cui avrebbe usato la vettura e Parte_4 quindi avrebbe usufruito del passaggio carraio.
Va comunque rilevato che, tra i testimoni, c'è una differenza di età di quindici anni circa.
In difetto di più precise circostanze – rilievo che non giova evidentemente alla parte che è onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto –, non si può che presumere che i ricordi dei testimoni risalgano alla medesima età biologica e che dunque persista lo scarto temporale di quindici anni, inferiore al ventennio oggetto di prova.
Detto altrimenti, se entrambi i testimoni ricordano da quando erano bambini, quindi ad esempio dall'età di cinque anni, significa che a tutto concedere vi sarebbe la prova che abbia usufruito del passaggio con l'automobile tra il 1970 e il 1985. Parte_4
Va soggiunto che le dichiarazioni nulla esprimono circa la frequenza del passaggio.
Difatti, ha esposto che «il passaggio da Via della Fossa era utilizzato Testimone_1 abitualmente dalla famiglia (verbale d'udienza del 4 ottobre 2022), mentre alcuna Per_1 precisazione ha fatto circa l'utilizzo da parte di , sintomatica di costanza Parte_4
o, al contrario, di occasionalità del passaggio, essendo tra l'altro pacifico per il testimone che l'accesso al fondo in discorso avveniva anche da vicolo San Martino.
Pertanto, di nuovo, è indimostrato il possesso utile all'usucapione.
In ogni caso, siccome il passaggio è cessato prima del decorso di venti anni, il dante causa non ha acquistato la servitù e gli appellanti non possono invocarne la trasmissione mortis causa, e siccome il passaggio è cessato (tra l'altro molto tempo) prima della morte del dante causa (secondo la testimonianza di ), gli appellanti non possono Testimone_2 avvalersi del possesso del dante causa.
Gli appellanti non possono infine invocare un acquisto iure proprio della servitù.
Secondo il tribunale, è «emerso dalle testimonianze (e comunque non è contestato) che gli odierni attori, […], non abbiano mai abitato a Carpignano Sesia. || Il solo teste ha riferito al riguardo: “So che in seguito anche [intendendo Tes_3 Parte_2
l'odierno attore] è stato solito passare da via della Fossa per accedere al cortile con la macchina, perché la famiglia aveva dei garage che davano sui mappali in questione”, dichiarazione, che, anche a ritenerla sufficiente a provare genericamente il passaggio, nulla dice della frequenza dello stesso, né del fatto che essa sia continuativamente durata anno dopo anno sino al 2016, come allegato dagli attori» (p. 7 sent.).
7 Dall'estratto riportato, si può evincere che non è vero che il giudice di primo di grado abbia ritenuto il testimone inattendibile, come sostenuto dagli appellanti (p. 8 cit. app.).
Per gli appellanti, inoltre, «l'esercizio […] della servitù di passaggio risulta essere provato proprio dall'esistenza e dalla realizzazione di opere da parte degli stessi, quali le catenelle, poste dopo la morte del IG. , quindi dopo il 2004» (p. 8 cit. app.). Parte_2
Sennonché, apporre delle catenelle non significa praticare un passaggio.
Rimane allora incontrastata l'assenza di prova (e prima ancora di allegazione) circa
(anche solo) la continuità e le modalità, con o senza mezzi, di uso del passaggio da parte degli appellanti, che, altra circostanza incontrastata, abitavano altrove.
Da ultimo, anche ad opinare diversamente e ad ammettere (arbitrariamente) che gli appellanti hanno acquistato il possesso della servitù, subito dopo la successione al padre
(nel 1998), è sufficiente osservare che, risalendo la privazione del possesso al 2016, non è decorso il ventennio.
Per quanto riguarda la posizione di , il giudice di primo grado ha così Parte_2 statuito: «Pare, […], di potersi ritenere dimostrato che , dante causa degli Parte_2 attori, abbia in passato utilizzato l'accesso per il transito con mezzi agricoli da e per via della Fossa, sul mappale n. 150, ciò per un tempo che i testi hanno riferito come lungo (“da sempre”), ma che, proprio perché riportato in tali termini, non è ricostruibile con precisione e non è dunque dimostrato come almeno pari al ventennio» (p. 7 sent.).
Parte appellante ha di converso dedotto che le testimonianze di NE
, «hanno […] confermato l'utilizzo da parte Testimone_5 Testimone_1 Testimone_2 del IG. , zio e dante causa degli odierni attori, del passaggio oggetto di causa Parte_2 certamente dagli anni '80 ha affermato: “…mi riferisco ad un'epoca NE antecedente agli anni'80…”; “…dai primi anni 80…”; : Testimone_5 Testimone_2
“…da che ho memoria..” -essendo nato nel 1980 trattasi anche in questo caso nei primi anni '80-; “Conosco i luoghi di causa sin da quando ero bambino, ero Testimone_1 amico di e giocavo a casa sua. Da che mi ricordo io, l'accesso ai mappali Parte_1 in questione è avvenuto sia da Via della Fossa sia da vicolo san Martino” – essendo nato nel 1965 il periodo a cui fa riferimento è sicuramente antecedente al 1980-). || Le prove testimoniali hanno dunque confermato quantomeno dal 1980 l'inizio del periodo di utilizzo del passaggio da via della Fossa da parte dei danti causa degli appellanti» (p. 6 cit. app.).
La deduzione degli appellanti non convince.
Anzitutto, non è un persuasivo riferimento la testimonianza di Testimone_1
8 Il testimone è l'unico ad avere usato l'espressione “da sempre”.
Tuttavia, come già riportato sopra, essa è riferita alla condotta dei genitori delle parti
– «i signori (i genitori del signor ) hanno utilizzato da sempre Pt_2 Parte_1 quell'accesso con l'auto per parcheggiare in un cassero che avevano sulla loro proprietà»
(verbale d'udienza del 4 ottobre 2022) –, e non a quella di . Parte_2
Quindi, il suo utilizzo, da parte e del giudice di primo grado e degli appellanti, non è corretto.
Anche la testimonianza di non è utile, considerato che non si Testimone_5 riferisce precisamente alla condotta di , ma, in termini generali, all'esistenza Parte_2 dei due accessi, entrambi usufruibili [«Quando ero bambino – dunque dai primi anni 80 – si accedeva sia da via della Fossa (mappale 150), sia da Vicolo San Martino (dal mappale
154). Da entrambe le parti si poteva transitare in auto, non so dire se ci fosse un passo carraio autorizzato» (ibidem)], e, in termini generici, all'apposizione della catena («Ad un certo punto è stato chiuso l'accesso da Via della Fossa mediante una catena rimovibile.
L'hanno posizionata i miei familiari, proprietari dell'edificio grosso che affaccia sul mappale
n. 154, per evitare il parcheggio in cortile da parte di sconosciuti», ibidem).
Soltanto e hanno riferito dei passaggi di Testimone_2 NE [...]
. Pt_2
Il primo testimone ha dichiarato che «mio zio (non l'attore, ma suo zio, Parte_2 nato nel 1926) era un agricoltore, aveva un trattore e utilizzava abitualmente l'accesso da
Via della Fossa» (ibidem), e il secondo testimone ha esposto che «il sig. , zio Parte_2 degli attori, che era agricoltore, utilizzava l'accesso da via della Fossa per entrare e uscire con il trattore dai mappali nn. 152, 154, 343, 150 e 186. Me lo ricordo già da quando ero bambino, la mia camera dava sulla strada e sentivo il passaggio del mezzo;
inoltre da bambini giocavamo usualmente nel “ricetto”, che era il centro storico del Paese, perciò eravamo frequentemente in quella zona e vedevamo il passaggio del trattore» (verbale d'udienza del 15 novembre 2022).
Le due testimonianze, uniche utili, non permettono di accertare il periodo di tempo in cui si colloca il contegno di . Parte_2
Si è scritto che è nato il [...] e il suo ricordo risale da Testimone_2 quando ha memoria, quindi dall'infanzia, periodo in cui frequentava i luoghi di causa;
la genericità del momento preclude di individuare un anno preciso a partire dal quale si può
9 convincentemente ritenere che utilizzasse il passaggio e dunque avesse il Parte_2 possesso della servitù.
è nato il [...] e ha dichiarato che le circostanze NE riferite risalgono «a un'epoca antecedente agli anni '80» (verbale d'udienza del 15 novembre 2022).
Anche in questo caso non è possibile fissare con adeguata certezza il momento in cui collocare le condotte di;
tra l'altro, vista la data di nascita, è verosimile Parte_2 che l'epoca antecedente gli anni '80 fosse comunque prossima ai medesimi.
Va soggiunto che il testimone ha fatto sì menzione a , Testimone_1 Parte_2 non per descriverne le condotte, ma per dichiarare che «ha passato due anni in casa di riposo e poi è morto» (ibidem).
Gli appellanti non hanno contestato la deposizione in parte qua.
Più in generale, la circostanza del ricovero di non è stata debitamente Parte_2 considerata dagli appellanti, i quali anzi hanno continuato a ragionare di un possesso che dura dagli anni Ottanta al 2016 – «Dal 1980, anno in cui vi è prova certa dell'uso della servitù oggetto di causa, allo spoglio del diritto da parte della IG.ra avvenuto nel CP
2016, è intercorso un periodo ampiamente sufficiente per l'acquisto per usucapione» (p. 6 cit. app.) –, e ad assumere che, se vi sia stata un'interruzione dell'usucapione, questa risalirebbe al 2004, alla morte del dante causa – «anche qualora si ritenesse l'interruzione del passaggio nel 2004, tale circostanza sarebbe comunque inidonea a respingere la domanda di accertamento della servitù da parte dei IG.ri » (p. 7 cit. app.) –. Pt_2
La circostanza del ricovero di avvenuta prima della morte impedisce di Parte_2 ritenere provato quanto dedotto dagli appellanti (il possesso dagli anni Ottanta al 2016 o anche solo al 2004).
L'omissione di questa circostanza aggrava l'inattendibilità della prospettazione di parte appellante;
appariva infatti inverosimile che un uomo, nato l'[...] (p. 5 doc. n. 1 fasc. primo grado appellanti), avesse varcato l'accesso litigioso con il trattore in modo costante sino al decesso.
La lacunosità dell'attività assertiva degli appellanti, che, si ribadisce ancora una volta, avrebbero dovuto allegare precisamente e a tempo debito i connotati dell'utilizzo del passaggio litigioso, avendo cura di specificarli in relazione a ciascun dante causa, impedisce di apprezzare con adeguata certezza sino a quando e in quali termini
[...]
abbia effettivamente esercitato il passaggio. Pt_2
10 Questo rilievo e quello dell'incertezza dell'inizio del possesso ostano, ciascuno per sé
e a maggior ragione in concorso tra loro, ad accertare il decorso del ventennio.
Le conclusioni sono dunque identiche a quelle relative al possesso della servitù a beneficio dell'altro fondo: non è provato l'acquisto della servitù in capo al dante causa degli appellanti e questi non possono avvalersi del pregresso possesso, poiché inesistente al momento della morte del dante causa.
Gli appellanti non possono neanche invocare un acquisto iure proprio della servitù, sia perché, come esposto, manca (l'allegazione e) la prova del possesso del medesimo, sia perché, ad opinare diversamente (ed arbitrariamente), dalla morte del dante causa (2004) alla privazione del possesso (2016), non è decorso il ventennio utile.
Le conclusioni non mutano in ragione della testimonianza di Testimone_6
la cui omessa valutazione del giudice di primo grado è stata censurata dagli
[...] appellanti (terzo motivo), secondo i quali da essa «emerge chiaramente come la IG.ra fosse pienamente consapevole e a conoscenza del diritto di passaggio da parte dei CP
IG.ri , tanto da invitarli a ritirare la chiave dopo la sostituzione del lucchetto» (pp. Pt_2
15 s. cit. app.).
Anzitutto, gli stessi appellanti (correttamente) disconoscono valore “confessorio” alla
(rectius ad una) testimonianza: «Sebbene non possano considerarsi dette dichiarazioni quale prova legale dell'acquisto della servitù per usucapione da parte degli esponenti, va tuttavia evidenziata l'importanza della testimonianza medesima, proprio per il particolare rapporto intercorrente tra la testimone e la IG.ra (p. 15 cit. app.). CP
Non ricorre alcun indice che consenta di assegnare all'invito a ritirare la chiave del lucchetto la volontà univoca dell'appellata di riconoscere il diritto di servitù.
L'intervenuta (indiretta) ricognizione è una prospettazione inattendibile.
Atteso che si tratterebbe di un fatto per nulla secondario nella soluzione della lite, non si comprende perché gli appellanti non l'abbiano allegato in tempo utile e perché è stata necessaria la memoria di un terzo per sollecitarne il ricordo (art. 116, co. 2, c.p.c.).
In generale, la testimonianza non è rilevante.
La testimone ha dichiarato di non sapere «se i due accessi siano stati utilizzati dai proprietari, in passato, per passare con la macchina» (verbale d'udienza del 4 ottobre
2022).
11 Le conclusioni riportate rendono superfluo l'esame delle ulteriori parti del secondo motivo di appello, inerenti alle questioni dell'apparenza della servitù e della tolleranza del passaggio.
Va confermato il rigetto delle domande degli appellanti pronunciato dal tribunale e deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda confessoria ex art. 2668, co. 2, c.c. (sul potere di ordinare anche d'ufficio la cancellazione della trascrizione della domanda, cfr., per tutte, Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 16 novembre 2022, n. 27298), presentata in data 25 luglio 2019 (r.g. n. 11220, r.p. 8149; doc. n. 7 fasc. primo grado appellanti).
2. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano su parte appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Il valore della controversia corrisponde al prodotto della rendita catastale del fondo servente (euro 206,58, giusta visura depositata dagli appellanti il 29 dicembre 2023) per cinquanta ex art. 15, co. 1, c.p.c. (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3. L'accoglimento del primo motivo di appello non genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio
2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
12 ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presentata in data 25 luglio 2019 (r.g. n. 11220, r.p. 8149); condanna e al rimborso a favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi,
[...] oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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