Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Addì F.A. _________________ ______________ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.6454/2024 R.G.L.promossa
Rilasciata
D A spedizione in forma esecutiva all'Avv.
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente
Parte_1 C.F._1 _________________
a Capaci (Pa) in Via G. Garibaldi, n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter Gulotta, per _____
_________________ mandato in atti _____
Ricorrente per
_________________ __
C O N T R O
_________________
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il _____ Pt_2
_________________ Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv. _____
Delia Cernigliaro, per mandato in atti. Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
-Dichiara che, con riferimento al provvedimento di indebito del 15.3.2024, nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per l'indebito pagamento erogato nel periodo dal 1.1.2013 sino al 15.4.2014 per Pt_2
intervenuta prescrizione;
dichiara altresì che nulla è dovuto da parte ricorrente all' per l'indebito Pt_2
- Dichiara il diritto dell' di recuperare dal ricorrente l'indebito pagamento erogato nel periodo Pt_2
dal 16.4.2014 sino a dicembre 2014;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 Pt_2
di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 15.03.2024, con il quale l'istituto gli comunicava di aver corrisposto un pagamento non dovuto sulla propria pensione categoria INVCIV.
n.07056514 per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2016 dell'importo di €. 1.664,50 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti”.
A sostegno dell'opposizione deduceva la carenza di motivazione, l'insussistenza del diritto alla ripetizione atteso che trattandosi di indebito assistenziale, era tenuto a restituire soltanto i ratei percepiti dopo la notifica del provvedimento di accertamento, la sussistenza di un legittimo affidamento sulla correttezza della percezione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, Pt_2
chiedendone il rigetto. Eccepiva che l'indebito veniva contestato per carenza del requisito reddituale determinato dai redditi da pensione estera intestata al ricorrente precisando che “In data 22/12/2014
l'utente presentava domanda di ricostituzione webdom n. 2120656100157, in cui comunicava i
redditi suoi e della coniuge, relativi agli anni dal 2013 al 2015. In data 08/06/2016 la domanda
veniva definita e, sulla base dei redditi ivi dichiarati, segnatamente dei redditi da pensione estera,
veniva rimodulata la misura della prestazione spettante nel periodo compreso tra gennaio 2013 e
giugno 2016. Per meglio comprenderne la genesi, si consideri che nel febbraio dello stesso anno il
ricorrente aveva presentato altra domanda di ricostituzione, in cui comunicava di non percepire
alcuna pensione estera, dichiarando, per gli anni dal 2011 al 2014, unicamente redditi da terreni e
fabbricati. Nel momento in cui, con la nuova domanda del dicembre dello stesso anno, comunicava
per gli anni dal 2013 al 2015, anche redditi da pensione estera, l' , con ricostituzione del CP_1 giugno 2016, provvedeva a rideterminare gli importi della prestazione assistenziale effettivamente
spettante negli anni interessati dal ricalcolo (2013- 2016).”
Con le note di trattazione del 20.11.2024 parte ricorrente contestava le difese dell' , insisteva CP_1
nei motivi del ricorso, in via subordinata eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale, almeno per i ratei relativi agli anni 2013 e 2014, atteso che il provvedimento impugnato era stato comunicato solo in data 15.03.2024.
La causa, all'esito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è
stata decisa.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, atteso che lo stesso contiene tutti gli elementi necessari per consentire all'accipiens di effettuare i controlli ed esercitare il suo diritto di difesa.
In ogni caso il Giudice del Lavoro non è giudice dell'atto, ma del merito ed è dunque chiamato a decidere non sui vizi formali dell'atto amministrativo bensì a vagliarne la fondatezza o meno della pretesa contributiva con esso fatta valere. (Corte d'Appello di Palermo sent. N. 459/2023)
Ciò detto, va immediatamente rilevato come il ricorrente non abbia neppure dedotto che nel periodo in contestazione fosse in possesso dei requisiti per ottenere la prestazione, ma ha invocato la disciplina dell'indebito assistenziale ad escludere la ripetibilità dell'indebito.
Ebbene è pacifico che l'indebito contestato afferisce a somme percepite sulla pensione categoria
INVCIV. n.07056514 del ricorrente, pertanto esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
Ora, come affermato dalla Corte di cassazione sez. VI, 30/06/2020, n.13223, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue
che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente
non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost.,
appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della
soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che
verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'Ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in Pt_2
godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già Pt_2
integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. ( Corte d'Appello di Palermo sent. N. 459/2023)
Pertanto, l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo.
Premesso ciò, nel merito del giudizio, va innanzitutto accolta l'eccezione di prescrizione relativamente al periodo decorrente dal gennaio 2013 sino ad aprile 2014.
Ed invero, alla luce della documentazione allegata, l' ha comunicato la propria intenzione di CP_1
azionare la procedura di indebito con il provvedimento del 15.03.2024, notificato in data 15.4.2024,
e quindi solo dopo il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cc., né risultano provate la le rituali comunicazioni dei provvedimenti di indebito dell'08.06.2016 e del 13.06.2016,
richiamati dall' , mancando agli atti gli avvisi di ricevimento. CP_1
Diversamente, in ordine al periodo dal 16 aprile 2014 sino a dicembre 2014, l'eccezione di irripetibilità sollevata da parte ricorrente non può trovare accoglimento, posto che l'indebito veniva determinato dalla mancata comunicazione dei redditi da pensione estera, non rientrando tale dato tra quelli nella disponibilità immediata dell' . CP_1
Alla luce della disciplina richiamata non può certamente ritenersi configurato un “affidamento incolpevole”, condizione che presuppone una condotta di controparte idonea ad ingenerarlo del tutto assente nel caso di specie, non risultando sufficiente il solo protrarsi dei pagamenti.
Invero in ordine a detto periodo nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta, attesa la consapevolezza di non avere dichiarato i redditi da pensione estera, dichiarazione che invece effettuava nel dicembre 2014.
In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela la natura assistenziale della prestazione e, per l'effetto, va dichiarata l'esistenza del credito vantato dall' . Pt_2 Infine l'eccezione di irrepetibilità appare fondata in ordine all'indebito maturato nel periodo dal
1.1.2015 sino al 30 giugno 2016 va, infatti, in tal caso escluso il diritto dell' di Controparte_2
ripetere le somme richieste dato che, da un lato, le stesse venivano corrisposte prima del provvedimento del 15.3.2024 e dall'altro, mancando qualsiasi prova circa il dolo del ricorrente, atteso che lo stesso aveva comunicato all' , nel dicembre 2014, la propria situazione reddituale per CP_1
gli anni 2014 e 2015
Le considerazioni che precedono conducono al parziale accoglimento del ricorso, dichiarandosi non dovuto da parte del ricorrente l'indebito maturato nel periodo dal 1.1.2013 sino al 15.4.2014 per intervenuta prescrizione, va altresì dichiarato, non dovuto l'indebito maturato dal 1 gennaio 2015 al
30 giugno 2016, per i motivi di cui in narrativa, infine, per converso, va dichiarato il diritto dell' Pt_2
di recuperare l'indebito maturato nel periodo dal 16 aprile 2014 sino a dicembre 2014.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca) e le ragioni della decisione,
appare opportuno compensare integralmente le spese giudiziali.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 9.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile