Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 15/04/2025 N. 12638/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BRUNI ANNA MARIA ed Parte_1
elett.te dom.to presso lo studio in
RICORRENTE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to MONTINARO GIULIANA e dall'Avv.to PAPAPIETRO
MICHELE ( ) VIA LEGNANO 23 LODI;
C.F._1 CP_2
( ) VIA M. MACCHI, 7 20124 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo C.F._2
studio in
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a verbale di prescrizione ed ottemperanza
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 31.10.24 la società ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo al Giudice: Controparte_3
1/6 Dott. Email_1
2. Annullare per l' effetto la sanzione irrogata e comunque dichiararne la non debenza;
3.Vittoria di spese, competenze ed onorari
Si è costituito l eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del CP_1
giudice adito e contestando nel merito le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La società ricorrente ha sede legale a Bucarest;
ha costituito una impresa sulla base della normativa di diritto rumeno
In Romania aveva ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività quale agente di lavoro temporaneo e veniva iscritta presso la Camera di Commercio di Bucarest.
In data 07/11/2023 la società decideva di aprire in Italia una sede secondaria, a Roma, si dotava di una partita iva italiana e si iscriveva al registro delle imprese di Roma
In data 01/03/2024 comunicava al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'inizio della propria attività imprenditoriale.
Subiva una verifica ispettiva da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro in data 24/06/2024.
L contestava alla società di aver stipulato contratti di somministrazione con la CP_1
società CLASS SAS, relativi ai lavoratori YE e che si dovevano considerare illeciti Per_1
in quanto la sede secondaria in Italia non era iscritta all'albo informatico delle agenzie per il lavoro del Ministero del lavoro
L emanava pertanto un verbale di ispezione e prescrizione, in data 29.7.2024 col CP_1
quale ordinava alla società di eliminare le contravvenzioni accertate, prescrivendo alla società di cessare i contratti di somministrazione numero 14 e 15 stipulati con Controparte_4
, società utilizzatrice, relativi ai lavoratori e YE entro 20 giorni dal
[...] Per_1 ricevimento dell'atto.
Col verbale veniva altresì previsto che - eliminando la violazione con le modalità prescritte nel termine previsto - sarebbe stato ammesso a pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del decreto legislativo numero 758 del 1994 oppure pari ad
2/6 Dott. Riccardo Atanasio un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione ai sensi dell'articolo 228 comma 7 del decreto legislativo 101 del 2020.
Col presente ricorso, la società si oppone ed impugna il suddetto verbale del quale chiede l'annullamento.
Va preliminarmente dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito.
La Cassazione con la Ordinanza n. 3694 del 09/03/2012 resa a sezioni Unite ha statuito che:
“Sulla base del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 in tema di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma della L. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8 le attività degli ispettori del lavoro sono due, consistendo o nella sola vigilanza amministrativa o in quella penale.
In entrambi i casi, come si vedrà, la giurisdizione in merito agli atti redatti si appartiene al giudice ordinario, civile nella prima ipotesi e penale nella seconda …... 2.2. Nel primo caso il personale ispettivo non incontra obblighi o limiti particolari nel procedere ad esaminare documenti, acquisire informazioni, sentire il soggetto sottoposto ad indagine amministrativa.
In questa ipotesi di vigilanza amministrativa sono ammessi dal D.Lgs. n. 124 del 2004 i ricorsi in sede amministrativa alla direzione regionale del lavoro (art. 16) o al comitato regionale per i rapporti di lavoro In sede giurisdizionale, tuttavia, la giurisdizione continua ad appartenersi al giudice del lavoro
L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 espressamente richiamata dalle predette norme con la disciplina generale per le sanzioni amministrative stabilita dalla detta legge.
3.1. In caso di vigilanza penale, quale è quella oggetto del giudizio nei corso del quale è stato presentato questo regolamento di giurisdizione, il personale ispettivo deve procedere con tutte le garanzie previste dal codice di rito penale, agendo quale organo di polizia giudiziaria,
a norma dell'art. 55 c.p.p., e l'atto non è provvedimentale, ma costituisce un atto di polizia giudiziaria.
Statuisce il D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15 "Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale de lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre
1994, n. 758, artt. 20 e 21 e per gli effetti del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, artt. 23 e 24 e art. 25, comma 1". Il D.Lgs.19 dicembre 1994, n. 758, art. 20 dispone "Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.c., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario
. …….. Questa Corte ha già osservato che l'atto con il quale l'organo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758, art. 20 avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, impartisca le opportune prescrizioni fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria - ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. (Cass. pen., Sez. 1^, 14/02/2000, n.
3/6 Dott. Riccardo Atanasio 1037; cfr. anche Cass. pen. sez. 3, 16.6.2009, n. 24791).
3.3. Tale conclusione è da condividere.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 18.2.1998, ha rilevato come, attraverso il sistema delineato dal Capo 2^ del D.Lgs. n. 758 del 1994, il legislatore si fosse fatto carico di disciplinare un peculiare ed articolato meccanismo funzionalmente destinato alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del reato, così assegnando veste normativa a prassi già invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche. La nuova disciplina, in altri termini, si era dunque proposta un duplice e concorrente obiettivo: da un lato, quello di assicurare l'effettività della osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia - ha sottolineato la Corte - in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, ed alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto alla applicazione della sanzione penale;
dall'altro, quello di conseguire una consistente deflazione processuale. Obiettivi, quelli accennati, che sono stati perseguiti "mediante una procedura parallela e coordinata con il procedimento penale, che si sviluppa attraverso momenti e passaggi tra loro strettamente concatenati": l'adozione di una specifica prescrizione a contravventore, da parte dell'organo di vigilanza,
"nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p.", di regolarizzare la violazione entro un termine prefissato, eventualmente prorogabile "con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero" (art. 20); verifica, da parte dell'organo di vigilanza, dell'eliminazione della violazione nel rispetto delle modalità e del termine indicati nella prescrizione;
conseguente ammissione del contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e successiva comunicazione "al pubblico ministero" dell'avvenuto adempimento della prescrizione e dell'eventuale pagamento della somma stabilita, ovvero dell'inadempimento della prescrizione medesima (art. 21); estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione e provvede al pagamento della somma stabilita (art. 24); sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il pubblico ministero non abbia ricevuto, da parte dell'organo di vigilanza, i risultati scaturiti dalla verifica dell'adempimento della prescrizione (art. 23).
3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attuale parte ricorrente, che ritiene l'esistenza di procedure (quella amministrativa e quella penale) autonome tra loro, l'esercizio del diritto del contravventore e, quindi, l'intera sequenza di cui innanzi si è detto, non sono affatto avulsi dal procedimento penale, ma risultano, anzi, ad esso funzionalmente e strutturalmente coesi, al punto da costituirne parte integrante. L'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni al contravventore, infatti, è testualmente ricondotto dal legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudiziaria, sicché fa ad esso difetto qualsiasi connotazione di discrezionalità - sia pure sul versante, per così dire atipico, della cosiddetta discrezionalità tecnica - e promana da un organo che, in quanto esercente le funzioni previste dall'art. 55 cod. proc. pen., è posto alle dipendenze e chiamato ad operare sotto la direzione della autorità giudiziaria, a prescindere
(e, dunque, in piena autonomia funzionale dal) plesso ordinamentale in cui risulti iscritto da un punto di vista burocratico ed amministrativo. Ne è prova evidente, d'altra parte, la circostanza che l'eventuale proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni deve essere immediatamente comunicata al pubblico ministero;
che l'organo di vigilanza ha comunque l'obbligo di riferire al pubblico ministero "la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 c.p.p." (art. 20, comma 4); che, ancora, l'organo di vigilanza deve parimenti comunicare al pubblico ministero le risultanze della verifica dell'adempimento, sia in caso positivo che in caso negativo. La sequenza che prende l'avvio dalle prescrizioni di cui al
D.Lgs. n.758 del 1994, art. 20 non pare quindi riconducibile allo schema della soprassessoria
4/6 Dott. Riccardo Atanasio pregiudiziale con effetti sospensivi nelle sue tradizionali configurazioni, presupponendo tale schema l'esistenza di una questione - devoluta o meno che sia alla cognizione di altro organo giurisdizionale - che presenti caratteri di antecedenza logico- giuridica rispetto ad altra sub iudice. Essa è invece raccordabile ad una ipotesi di presupposto procedimentale che condiziona - a salvaguardia delle esigenze e dei valori tracciati dalla Corte Costituzionale - il futuro sviluppo della azione penale.
4. Nella fattispecie gli ispettori della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia, hanno agito quali organi di polizia giudiziaria, avendo accertato a violazione da parte di , quale legale rappresentante della Parte_2 [...]
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18, comma 2, per aver fatto ricorso alla CP_5 somministrazione di lavoro realizzata da soggetti non iscritti all'albo delle Agenzie. Tale condotta integra una contravvenzione sanzionata con la pena dell'ammenda di Euro
50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Gli ispettori hanno impartito la prescrizione di eliminare le violazioni accertate entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della notifica del verbale di accertamento. Stante la natura di atto di polizia giudiziaria del verbale in questione anche nella parte in cui impartisce le prescrizioni per eliminare le contravvenzioni contestate, lo stesso non può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale, che in merito a detti atti di polizia giudiziaria non ha giurisdizione, ma ogni doglianza rientra nella giurisdizione del giudice penale, davanti al quale può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione stessa.
5. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, nei cui confronti, essendo nella fattispecie quello penale, non può questa Corte disporre la "translatio" dell'instaurato giudizio in sede amministrativa, poiché tale istituto della translatio iudicii ha diverse caratteristiche e finalità nel rito processualpenalistico, per cui il giudice penale dovrà essere adito nelle forme di tale rito”. La Cassazione ancora da ultimo, con la sentenza n. 11984 del 15/05/2017 resa a Sezioni
Unite la Suprema Corte di Cassazione ha così deciso:
“Questa Corte ha già osservato che l'atto con il quale l'organo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 20, avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, impartisca le opportune prescrizioni fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria - ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale (Cass. pen. 14 febbraio 2000 n. 1037; anche Cass. pen. 16 giugno 2009 n. 24791), trattandosi di atti endoprocedimentali. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che ritiene l'esistenza di procedure (quella amministrativa e quella sanzionatoria) autonome tra loro, l'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni al contravventore è ricondotto dal legislatore nel panorama degli atti tipici di polizia giudiziaria, sicché fa ad esso difetto qualsiasi connotazione di discrezionalità - sia pure sul versante, per così dire atipico, della cosiddetta discrezionalità tecnica - e promana da un organo che, in quanto esercente le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p., è posto alle dipendenze e chiamato ad operare sotto la direzione della autorità giudiziaria, a prescindere (e, dunque, in piena autonomia funzionale) dal plesso ordinamentale in cui risulti iscritto da un punto di vista burocratico ed amministrativo.
Alla stregua dell'interpretazione che risulta del tutto prevalente nella giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria, con riguardo a provvedimento prescrittivo adottato dal personale ispettivo quale organo di vigilanza relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, ex art. 20, d.lgs.
19 dicembre 1994 n. 758, deve escludersi la configurabilità di un mezzo di impugnazione di natura giurisdizionale, sia di legittimità del giudice amministrativo sia di merito del giudice ordinario.
5/6 Dott. Riccardo Atanasio Da ciò si ricava pertanto che Non vi è giurisdizione del giudice amministrativo o ordinario in merito alla impugnazione del suddetto verbale in quanto trattasi di materia penale e che la giurisdizione spetta al giudice penale appunto.
Va pertanto dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito essendo fornito di giurisdizione il Giudice penale.
La pronuncia di natura processuale giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
PQM
Dichiara la carenza di giurisdizione del giudice adito;
spese compensate
Milano, 15/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
6/6 Dott. Riccardo Atanasio