Sentenza 13 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2004, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DORAUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. ROSSINI 9, presso l'avvocato IRTI NATALINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 02260/99 proposto da:
COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso l'Avvocato ROSATI rappresentato e difeso dall'avvocato CICCARELLI GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
DORAUTO S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3143/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per la inammissibilità del 2^ motivo del ricorso principale e rigetto degli altri motivi, attinenti sia al ricorso principale che al ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. TO, cessionaria di una concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di Magliano dei Marsi, intraprese nel 1980 l'attività edificatoria per la realizzazione di quattro palazzine articolate, denominate "il Serpentone", per una parte delle quali conseguì anche la licenza di abitabilità.
Poiché (detta licenza fu successivamente revocata, e furono annullate anche le concessioni per le palazzine ancora non completate, impugnò entrambi i provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo, che li ha annullati e chiese, quindi, il risarcimento del danno, subito in conseguenza dell'illecito addebitabile al comune di Magliano dei Marsi al Tribunale di Avezzano;
che con sentenza dell'8 ottobre 1990 accoglieva domanda. L' impugnazione della amministrazione comunale veniva accolta dalla Corte di appello dell'Aquila che con sentenza del 26 novembre 1993 respingeva la richiesta risarcitoria.
Anche questa decisione veniva cassata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 9 giugno 1995 n. 6542 rinviava alla Corte di appello di Roma;
la quale con sentenza del 3 novembre 1997 ha condannato il comune di Magliano dei Marsi al risarcimento del danno nella misura di L. 240 milioni, oltre alla svalutazione monetaria da liquidarsi in base ai dati ISTAT, osservando: a) che l'impresa aveva dovuto sopportare un aumento dei costi per il ritardo nella costruzione dei fabbricati determinabile equitativamente nella misura di L. 210.000.000; b) che nessun pregiudizio poteva esserle invece riconosciuto per la differenza tra i ricavi ottenibili dalle vendite a presso pieno ed i pressi effettivamente realizzati, sia perché le vendite erano iniziate in epoca antecedente alla revoca delle concessioni, sia perché pur dopo la conclusione di detta vicenda erano rasaste invendute 7 unità su un numero di 80; c) che un'ultima ragione di danno poteva individuarsi nel rallentamento delle vendite per l'anno successivo alla revoca e fino alla sentenza di annullamento, pur essa quantificabile equitativamente in ragione di L. 30 milioni.
Per la cassazione di questa sentenza la s.r.l. TO ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste con controricorso l'amministrazione comunale di Magliano, la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo. La TO ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Con quello principale, che si articola in più profili, la TO, denunciando violazione degli art. 1223 e 2056 cod. civ. si duole che la Corte di appello abbia respinto la richiesta di risarcimento concernente i minori ricavi da essa realizzati in conseguenza dalla illegittima revoca della licenza di abitabilità, che aveva provocato una sensibile flessione del prezzo di vendita degli immobili, ritenendo che già prima di tale evento essa società aveva venduto a prezzi non sufficientemente remunerativi e che soltanto 7 unità su 80 erano rimaste invenduta, senza considerare: a)che proprio in tale periodo il comune aveva disposto illegittimamente la sospensione dai lavori, sì da incidete negativamente sulla determinazione dei prezzi di vendita;
b) che prima della revoca era stata compiuta una sola vendita, mentre anche la seconda dallo stesso anno 1980, aveva fatto seguito al provvedimento, che perciò ne aveva influenzato il prezzo;
c) che in effetti le unità poste in vendita erano state ben 180, delle quali soltanto 107 erano state vendute.
La doglianza è parte inammissibile, parte infondata. I motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 12 giugno 1999 n. 5809 1 9 maggio 199 n. 4852); ed e ivi consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa soltanto quando essi si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti davanti al giudice di merito e per essi quindi non sia necessario un nuovo accertamento. Per cui resta preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito e prospettino, comunque, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi processuali: e ciò anche nel caso in cui le questioni proposte con il ricorso non integrino delle eccezioni in senso proprio e consistano invece in mere contestazioni difensive del convenuto, involgenti comunque accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito perché non richiestone (Cass. 21 novembre 1995 n. 12020; 10 maggio 1995 n. 5106;
30 marzo 1995 n. 3810).
Ora, la questione della sospensione dei lavori che il comune di Magliano dei Marsi avrebbe disposto nel 1978 e quella della sua influenza sulle vendite degli appartamenti non sono state prospettate ai primi giudici e non hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello;
sicché il relativo tema di indagine viene posto per la prima volta in questa sede di legittimità e richiede indagini e giudizi devoluti esclusivamente al giudice di merito;
i quali comporterebbero la necessità di nuovi accertamenti in punto di fatto provocando una radicale modificazione dei termini della controversia quali prospettati dalla società ricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito.
D'altra parte, la Corte di appello ha escluso il pregiudizio prospettato dalla TO per il minor prezzo cui aveva venduto gli appartamenti in seguito a due ordini di accertamenti in fatto, attraverso i quali ha ritenuto: a) che anche prima dell'illegittima revoca l'impresa aveva iniziato a vendere a in modo non sufficientemente remunerativo, e nel 1980 con un ricavo effettivo di L. 285.000 mq. a fronte del valore di mercato di ciascun appartamento stimato dal c.t.u. in L. . 342.000 mq. ; b) anche dopo la revoca le vendite erano state egualmente realizzate, tanto che di 80 unità poste in vendita, solo 7 erano rimaste invendute.
Ora la TO non contesta la rilevanza di ciascuno di detti elementi ad incidere sulla prova del danno conseguente alla menzionata vendita a prezzi c.d. di realizzo, ne' il processo argomentativo con cui la sentenza impugnata 4 pervenuta ad entrambi gli accertamenti;
ma ne censura inammissibilmente soltanto il risultato contrapponendovi dati diversi: e cioè che nel 1980 prima della revoca sarebbe stato venduto un solo appartamento, e che le unità non vendute sarebbero state in realtà ben 107.
Ove poi la censura dovesse esser rivolta a far valere l'omessa o insufficiente valutazione di dati o documenti che se esaminati, avrebbero indotto il giudice di merito a pervenire ai diversi risultati prospettati dalla società, è sufficiente ricordare la giurisprudenza di questa Corte, per cui allorché il ricorrente denunci in Cassazione il difetto di motivazione sulla valutazione di un mezzo istruttorio ovvero di un di un documento, egli ha l'onere di indicare specificamente (se non di trascrivere) le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto; alle cui lacune non e consentito sopperire con indagini integrative.
Laddove la TO, quanto alla circostanza del maggior numero di appartamenti invenduti, si limita ad un inammissibile (generico) rinvio ad imprecisati atti e documenti prodotti in giudizio, nonché al contenuto delle relazioni tecniche di ufficio;
e quanto alle vendite del 1980, all'apodittica affermazione che un appartamento fu venduto il giorno successivo (23 dicembre 1980) all'ordinanza di revoca della concessione emessa il 22 dicembre 1980: del tutto inidonea - pur se documentata- a smentire l'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, una volta che la società non ha provato che le parti il 23 dicembre già conoscessero il provvedimento revocatorio e che proprio in conseguenza di esso avessero modificato il contenuto delle precedenti trattative, riducendo il prezzo di vendita ad un importo che la TO ha omesso di indicare (così come significativamente non ha indicato quello dell'asserita vendita precedente alla revoca per dimostrare che esso fosse stato ben più elevato di quelli poi praticati dopo l'illegittima revoca). Con il ricorso incidentale, l'amministrazione comunale, deducendo a sua volta violazione dell'art. 1223 cod. civ., si duole che i giudici di appello abbiano calcolato l'aumento dei costi di costruzione determinato dai provvedimenti di revoca di cui si è detto, con valutazione equitativa, senza considerare che il c.t. aveva calcolato nella misura di L. 723.466.160 il presunto danno subito dalla TO per aver venduto gli appartamenti a presso di realizzo;
che doveva, dunque essere sottratto dal presunto danno delle vendite a presso di realizzo.
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il mancato esame di uno o di alcuni punti della controversia, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, non costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo, coma previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. occorrendo per questo che la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, sicché la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base.
Ora nel caso la decisività dal bilancio del 1981 deve escludersi in relazione al danno per l'accertato aumento dei costi sofferti dalla TO, dato che per un verso il comune non ha contestato detto aumento, ne' la validità dei parametri equitativi con cui la sentenza impugnata lo ha liquidato;
e che il documento poteva assumere al più rilevanza in merito al danno derivante dai prezzi di vendita che la società assume di aver dovuto praticare;
ai quali, peraltro, soltanto si riferisce.
Ma questa voce di danno è stata respinta dalla Corte territoriale ed anche il ricorso della società sul punto ha avuto il medesimo risultato;
per cui il mancato esame del bilancio denunciato dal Comune, non ha spiegato alcun effetto sull'esisto della controversia, sul punto comunque sfavorevole alla TO. E l'amministrazione difetta addirittura di interesse a rilevare l'asserita omissione che non modificherebbe la soluzione giuridica data alla controversia, ma soltanto la sua motivazione.
Le spese del giudizio gravano sulla TO rimasta soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Magliano dei Marsi in complessivi Euro 2.000,00 per spese vive ed onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2004