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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G, 299/2025. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], con l'amministratore di sostegno Parte_1
Avv. Enzo Carofano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Curello che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“In via principale pagina 1 di 3 Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig.
( ), in data 21.6.1987, presso il comune di Torino (TO), CP_1 C.F._1
registrato ritualmente al numero 23, parte 2, serie A”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2025, , per il tramite dell'amministratore di sostegno, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Torino il 21.6.1987 con dal quale ha avuto una figlia, ad oggi maggiorenne ed CP_1
economicamente indipendente.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 13.5.2025. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione e non ravvisata la necessità di adottare provvedimenti provisori, ha rimesso la causa al collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo accogliersi il ricorso.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con decreto del Tribunale di Torino del 14.7.2008, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dalla ricorrente e non contestato dal convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni non indipendenti e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione del resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Torino il 21.6.1987 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
civile di quel Comune al n. 644, parte II, serie A anno 1987,
MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Torino per l'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 21.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G, 299/2025. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], con l'amministratore di sostegno Parte_1
Avv. Enzo Carofano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Curello che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“In via principale pagina 1 di 3 Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig.
( ), in data 21.6.1987, presso il comune di Torino (TO), CP_1 C.F._1
registrato ritualmente al numero 23, parte 2, serie A”
Per il P.M.:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2025, , per il tramite dell'amministratore di sostegno, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Torino il 21.6.1987 con dal quale ha avuto una figlia, ad oggi maggiorenne ed CP_1
economicamente indipendente.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso all'udienza del 13.5.2025. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione e non ravvisata la necessità di adottare provvedimenti provisori, ha rimesso la causa al collegio. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo accogliersi il ricorso.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con decreto del Tribunale di Torino del 14.7.2008, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, come confermato dalla ricorrente e non contestato dal convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale.
In assenza di figli minorenni o maggiorenni non indipendenti e in mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Nulla per le spese, stante la mancata opposizione del resistente e dovendosi ritenere, a fronte delle ragioni, dell'oggetto e delle circostanze della decisione, trattarsi di procedura esperita nell'interesse di entrambi i coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Torino il 21.6.1987 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
civile di quel Comune al n. 644, parte II, serie A anno 1987,
MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Torino per l'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio
Nulla per le spese.
Così deciso in Cuneo, il 21.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3