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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Michele Guarnotta Giudice rel. dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5461 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. BISAGNA Parte_1
GIORGIO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 06/04/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Trapani, Parte_1
con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 07/01/2021, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di aver raggiunto le coste italiane in data CP_1
28.06.2016; di essersi trasferito a Marsala, in cui attualmente risiede e lavora.
All'udienza del 14/05/2024 dinanzi al GOT il ricorrente ha, altresì, dichiarato: che i genitori e i suoi due fratelli sono stati uccisi dallo zio che voleva impossessarsi di terreni appartenenti alla sua famiglia;
di essersi salvato grazie ad una zia che l'ha aiutato ad espatriare;
di aver avuto una compagna con la quale ha avuto una figlia;
che attualmente quest'ultime si sono trasferite in Francia;
di temere in caso di rimpatrio di essere ucciso dallo zio, uomo potente e ricco;
di lavorare in campagna senza regolare contratto;
che nel corso degli ultimi anni ha lavorato come cameriere presso il locale
“A-Vinella”, sito in Marsala;
che i proprietari dell'osteria si sono impegnati ad assumerlo qualora ottenesse il permesso di soggiorno.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso siccome destituita di alcun fondamento in fatto ed in diritto”.
3. Scaduto il termine del 28/01/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali. Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 MARZO 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 7.01.2021.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_3
soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Il Collegio ritiene che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile – la quale dà piena attuazione al diritto di asilo con conseguente esclusione di qualsiasi residuo margine di diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost. - e tenuto conto di quanto allegato e documentato, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08. In particolare ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Ed infatti, il ricorrente si trova sul territorio nazionale dal 2016, ha dichiarato di avere lavorato nel corso degli anni svolgendo tanti lavori, in particolare come cameriere, presso il locale A-Vinella, osteria sito in Marsala (via Garibaldi 19), circostanza che è stata confermata dalla deposizione testimoniale di dinanzi al GOT, Testimone_1
la quale ha riferito di essere una delle proprietarie dell'osteria presso la quale il richiedente ha prestato attività lavorativa alle sue dipendenze, senza regolare contratto, dal mese di agosto 2021 sino al 2022, ed ha dichiarato di volere assumere regolarmente il ricorrente.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2016 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio
2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Michele Guarnotta Giudice rel. dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5461 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. BISAGNA Parte_1
GIORGIO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/01/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 06/04/2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Trapani, Parte_1
con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 07/01/2021, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di aver raggiunto le coste italiane in data CP_1
28.06.2016; di essersi trasferito a Marsala, in cui attualmente risiede e lavora.
All'udienza del 14/05/2024 dinanzi al GOT il ricorrente ha, altresì, dichiarato: che i genitori e i suoi due fratelli sono stati uccisi dallo zio che voleva impossessarsi di terreni appartenenti alla sua famiglia;
di essersi salvato grazie ad una zia che l'ha aiutato ad espatriare;
di aver avuto una compagna con la quale ha avuto una figlia;
che attualmente quest'ultime si sono trasferite in Francia;
di temere in caso di rimpatrio di essere ucciso dallo zio, uomo potente e ricco;
di lavorare in campagna senza regolare contratto;
che nel corso degli ultimi anni ha lavorato come cameriere presso il locale
“A-Vinella”, sito in Marsala;
che i proprietari dell'osteria si sono impegnati ad assumerlo qualora ottenesse il permesso di soggiorno.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso siccome destituita di alcun fondamento in fatto ed in diritto”.
3. Scaduto il termine del 28/01/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali. Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 MARZO 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 7.01.2021.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_3
soggiorno per protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Il Collegio ritiene che, alla luce della normativa ratione temporis applicabile – la quale dà piena attuazione al diritto di asilo con conseguente esclusione di qualsiasi residuo margine di diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost. - e tenuto conto di quanto allegato e documentato, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08. In particolare ricorrono nel caso in esame i rischi di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. 286/98 richiamato dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/08.
Ed infatti, il ricorrente si trova sul territorio nazionale dal 2016, ha dichiarato di avere lavorato nel corso degli anni svolgendo tanti lavori, in particolare come cameriere, presso il locale A-Vinella, osteria sito in Marsala (via Garibaldi 19), circostanza che è stata confermata dalla deposizione testimoniale di dinanzi al GOT, Testimone_1
la quale ha riferito di essere una delle proprietarie dell'osteria presso la quale il richiedente ha prestato attività lavorativa alle sue dipendenze, senza regolare contratto, dal mese di agosto 2021 sino al 2022, ed ha dichiarato di volere assumere regolarmente il ricorrente.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2016 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio
2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela