Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1977, n. 998
Articolo 2
Versione
29 gennaio 1978
Art. 1.
Per l'anno finanziario 1977 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a spendere, rispettivamente, la somma di lire 25.000 milioni e di lire 2.200 milioni ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 3 agosto 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale per la nuova disciplina del lavoro straordinario del personale postelegrafonico.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1978