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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 13/02/2026, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2217/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3092/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401508651, notificato il 07.11.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 2.623,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2022 relative all'utenza in Indirizzo_1 in catasto al foglio Daticatastali_1
.
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la prescrizione del tributo e la decadenza di
Roma Capitale dall'azione di accertamento riferito alla annualità 2018.
La ricorrente eccepisce inoltre la nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato per mancata allegazione e conoscenza degli atti citati nelle motivazioni, nonché per violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione dell'atto con particolare riguardo alla omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Nel merito la ricorrente eccepisce l'errata applicazione della TARI dal 30/06/2021 avendo rescisso anticipatamente il contratto di locazione e l'errata indicazione del numero degli occupanti indicati in 3 nell'avviso di accertamento, nel mentre l'occupante era solo la contribuente.
Per ultimo la ricorrente eccepisce la mancata prova di quanto asserito da Roma Capitale e l'errata irrogazione delle sanzioni.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
20.01.26 un giorno prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Ulteriore premessa riguarda la motivazione dell'avviso di accertamento che, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, riporta sia pure in modo sintetico gli elementi essenziali utilizzati da Roma
Capitale per giustificare la pretesa tributaria tanto da consentire alla ricorrente di poter approntare la propria linea difensiva.
Quanto alla prescrizione/decadenza, invocata per il solo 2018, si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Pertanto, alla luce della normativa in materia ed in particolare dell'articolo 19 del regolamento 2018 dell'Ente
(oggi contenuto nell'art. 21 e sostanzialmente sovrapponibile) combinato con il comma 684 dell'art. 1 della
Legge 147/2013 e dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, il pagamento relativo al 2018 poteva essere effettuato fino al 2019 e gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato il 07.11.2024 e la prescrizione non si è quindi maturata così come anche non è incorsa alcuna decadenza nella azione accertatrice di Roma Capitale.
Premesso ciò la Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato riguardo il numero effettivo degli occupanti che
Roma Capitale accerta in n. 3, senza tuttavia fornire al riguardo alcuna prova, mentre dal contratto di locazione, sottoscritto dalla ricorrente e dalla madre (per stessa ammissione di parte ricorrente), deve desumersi presuntivamente che gli occupanti siano 2.
Quanto all'altra eccezione relativa all'errata applicazione della TARI dal 30/06/2021 avendo la ricorrente risolto anticipatamente il contratto di locazione, la Corte osserva che il documento depositato a sostegno della eccezione è una dichiarazione che non porta data certa e che in quanto tale non assume valore probatorio.
Per ultimo, quanto alle sanzioni, Roma Capitale ha correttamente irrogato la sanzione trattandosi di omessa dichiarazione per le annualità dal 2018 al 2022 da considerarsi violazione che si ripete annualmente come da consolidata giurisprudenza in materia.
Per i motivi esposti l'avviso di accertamento andrà riliquidato sulla base degli occupanti ridotti da 3 a 2 e confermato per il resto.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzilmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Giudice monocratico
AN CE
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3092/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401508651 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401508651, notificato il 07.11.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 2.623,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2022 relative all'utenza in Indirizzo_1 in catasto al foglio Daticatastali_1
.
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la prescrizione del tributo e la decadenza di
Roma Capitale dall'azione di accertamento riferito alla annualità 2018.
La ricorrente eccepisce inoltre la nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato per mancata allegazione e conoscenza degli atti citati nelle motivazioni, nonché per violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione dell'atto con particolare riguardo alla omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Nel merito la ricorrente eccepisce l'errata applicazione della TARI dal 30/06/2021 avendo rescisso anticipatamente il contratto di locazione e l'errata indicazione del numero degli occupanti indicati in 3 nell'avviso di accertamento, nel mentre l'occupante era solo la contribuente.
Per ultimo la ricorrente eccepisce la mancata prova di quanto asserito da Roma Capitale e l'errata irrogazione delle sanzioni.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
20.01.26 un giorno prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Ulteriore premessa riguarda la motivazione dell'avviso di accertamento che, contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente, riporta sia pure in modo sintetico gli elementi essenziali utilizzati da Roma
Capitale per giustificare la pretesa tributaria tanto da consentire alla ricorrente di poter approntare la propria linea difensiva.
Quanto alla prescrizione/decadenza, invocata per il solo 2018, si osserva che il termine iniziale della prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c. “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Pertanto, alla luce della normativa in materia ed in particolare dell'articolo 19 del regolamento 2018 dell'Ente
(oggi contenuto nell'art. 21 e sostanzialmente sovrapponibile) combinato con il comma 684 dell'art. 1 della
Legge 147/2013 e dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, il pagamento relativo al 2018 poteva essere effettuato fino al 2019 e gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'avviso è stato notificato il 07.11.2024 e la prescrizione non si è quindi maturata così come anche non è incorsa alcuna decadenza nella azione accertatrice di Roma Capitale.
Premesso ciò la Corte ritiene il ricorso parzialmente fondato riguardo il numero effettivo degli occupanti che
Roma Capitale accerta in n. 3, senza tuttavia fornire al riguardo alcuna prova, mentre dal contratto di locazione, sottoscritto dalla ricorrente e dalla madre (per stessa ammissione di parte ricorrente), deve desumersi presuntivamente che gli occupanti siano 2.
Quanto all'altra eccezione relativa all'errata applicazione della TARI dal 30/06/2021 avendo la ricorrente risolto anticipatamente il contratto di locazione, la Corte osserva che il documento depositato a sostegno della eccezione è una dichiarazione che non porta data certa e che in quanto tale non assume valore probatorio.
Per ultimo, quanto alle sanzioni, Roma Capitale ha correttamente irrogato la sanzione trattandosi di omessa dichiarazione per le annualità dal 2018 al 2022 da considerarsi violazione che si ripete annualmente come da consolidata giurisprudenza in materia.
Per i motivi esposti l'avviso di accertamento andrà riliquidato sulla base degli occupanti ridotti da 3 a 2 e confermato per il resto.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzilmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Giudice monocratico
AN CE