CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3790/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2749/20, depositata e pubblicata il 15/04/2020, dal Tribunale di Napoli,
t r a
(p.iva ), con sede legale in Milano alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Filippo Meda n.
4 - società costituita dalla fusione, giusto atto per notaio di Milano del 13.12.2016 rep.13.501 racc.7.087, Persona_1 della con sede legale in Milano Controparte_1 alla Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale e partita iva , ed P.IVA_2 il con sede legale in Verona alla Controparte_2
Piazza Nogara n.2, codice fiscale e partita iva , società già P.IVA_3 incorporante la con sede in alla Controparte_3 CP_3
Via Negroni n.12 codice fiscale in virtù di atto di fusione per P.IVA_4 notaio del 20.12.2011 rep.56754 racc. 20928 - Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara (c.f.
; C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
e
, (c.f. ) e , (c.f. Controparte_4 C.F._2 CP_5
), rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dagli avv.ti Nicola de Marco (c.f. ); C.F._4
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.03.2016, ed Controparte_4
convenivano in giudizio il CP_5 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “Accertare e dichiarare che, a termini della cl. 1 del contratto Co fideiussorio, nulla devono gli istanti a per la nullità ex art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c. e in forza dell'art. 644 c.p. come novellato dalla L. 17.3.1996 n. 10B dei contratti stipulati tra CP_7
Co e e garantiti dagli istanti, alla stregua delle rilevazioni trimestrali pertinenti pubblicate in G.U. e previo storno, ai fini e per gli effetti dell'art.
1815 comma 2 c.c., degli interessi passivi usurari addebitati e/o esatti in Co danno di da in esecuzione dei contratti previamente CP_7 accertati e dichiarati nulli, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- in via di subordine, accertare e dichiarare che, sempre a termini della cl. 1 Co del contratto fideiussorio, nulla devono gli istanti a per la violazione della I. 17.3.1996 n. 108 in danno di nel corso dei rapporti CP_7 bancari intrattenuti con il convenuto e garantiti dagli istanti, previo storno dell'importo degli interessi passivi addebitati e/o esatti in eccedenza sulla soglia di usura vigente tempo per tempo alla stregua delle rilevazioni trimestrali, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
in ogni caso, accertare e dichiarare, sempre a termini della cl. 1 del contratto Co fideiussorio, che nulla devono gli istanti a per l'illegittimità della cos prevista nei contratti stipulati tra il convenuto e a termini CP_7 dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1418 comma 2 c.c. alla stregua dell'art. 1346 c.c. e/o a termini dell'art. 2 bis D.L. 28.11.2008 convertito con modificazioni in L. 28.1.2009 n. 2, previo storno delle somme tutte a tale Co titolo addebitate e/o esatte da a nei rapporti garantiti CP_7 dagli istanti, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- con vittoria di spese e competenze.”.
2 Gli istanti, a fondamento della domanda, deducevano:
-che in data 20 aprile 2011, avevano prestato fideiussione omnibus in favore della , oggi Controparte_3 CP_2 Controparte_8 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 150.000,00, a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, assunte dalla società
[...]
; Controparte_9
-che i rapporti bancari tra la e la Controparte_9
avevano avuto origine con la stipula del contratto di conto CP_1 corrente n. 5731 in data 28 aprile 2008, regolato dalle condizioni normative ed economiche di pari data;
-che, successivamente, in data 16 settembre 2008, era stato sottoscritto tra le stesse il contratto di apertura di credito n. 168925, anch'esso corredato dalle relative condizioni economiche e dai documenti di sintesi al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, da ultimo constando la variazione in aumento e l'articolazione in importi in due linee da €
40.000,00 e da € 80.000,00, come da documento di sintesi del 5 novembre 2013;
-che la relativa movimentazione, svolta ininterrottamente presso la filiale di
Napoli, era documentata fino al 30 giugno 2014;
-che, a seguito della dichiarazione di fallimento della il Controparte_9
con nota del 29 gennaio 2016, aveva intimato ad Controparte_10 essi istanti il pagamento dell'importo di € 85.855,04, da effettuarsi entro e non oltre il 15 febbraio 2016;
-che, tuttavia, l'intimazione stragiudiziale risultava illegittima, atteso che Co alcuna somma era dovuta al dalla pretesa debitrice principale e, dunque, non sussisteva alcun Controparte_9 obbligo di pagamento in capo agli istanti, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola 1 del contratto di fideiussione;
- che, i contratti intercorsi tra e la erano CP_2 CP_7 nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 1, e 1419 c.c., in quanto affetti da vizio genetico derivante dalla violazione dell'art. 644 c.p., come modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con conseguente applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
-che le condizioni economiche del contratto di conto corrente del 28 aprile
3 2008, prevedevano infatti un tasso debitore del 14,00%, indicato come
“effettivo” al 14,7523%, oltre a una commissione di massimo scoperto dello 0,9900%, per un costo complessivo pari al 15,7423%, superiore al tasso soglia del 14,82% previsto per le aperture di credito superiori a €
5.000,00, nonché ai tassi soglia per anticipi e sconti commerciali, pari rispettivamente all'11,085% e al 10,26%, come da D.M. 18 marzo 2008;
-che il contratto suindicato presentava una maggiorazione del 3,00% per utilizzi extra fido, per un tasso complessivo del 17,99%, anch'esso superiore al tasso soglia del 14,805% per aperture di credito superiori a €
5.000,00 e ai tassi soglia per anticipi e sconti pari all'11,205% e 10,215%, come previsto dal medesimo D.M. 18 marzo 2008 e che tali superamenti, ancor prima del computo di ulteriori oneri rilevanti ai fini del TEG, integravano la violazione della normativa antiusura di cui alla L. 108/1996;
-che, pertanto, una volta eliminati gli interessi passivi addebitati e/o riscossi dal sin dall'origine dei rapporti con , CP_2 CP_7 ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., era evidente l'insussistenza di una posizione debitoria in capo alla società e la manifesta illegittimità e infondatezza dell'intimazione stragiudiziale del 29 gennaio 2016, anche ai sensi della clausola 1 del contratto di fideiussione;
-che, anche qualora non si fosse riconosciuta la sussistenza di interessi usurari all'origine dei rapporti tra e , CP_2 CP_7 quest'ultima avrebbe comunque subito l'addebito e/o l'esazione di interessi ritenuti usurari, per un ammontare complessivo di € 90.613,76 al
30 giugno 2014, come risultante dalla perizia extragiudiziale del Dr.
del 6 novembre 2014; Persona_3
-che tale importo comprendeva € 54.915,11 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, € 353,86 per commissione di massimo scoperto e € 35.344,79 per spese enucleate, tutte da considerarsi ai fini della normativa antiusura (L. 108/1996);
-che, di conseguenza, anche in questa ipotesi, non residuerebbe alcuna posizione debitoria della nei confronti della banca, che con CP_7 la nota del 29 gennaio 2016 aveva peraltro richiesto un importo inferiore, pari a € 85.855,04;
-che la commissione di massimo scoperto (CMS) doveva essere esclusa
4 dalle movimentazioni tra e , in quanto CP_2 CP_7 illegittima ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1419 c.c., nonché in virtù del richiamo all'art. 1346 c.c. e dell'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185.
Si costituiva in giudizio la con comparsa Controparte_11 depositata in data 5.07.2016, spiegando apposita domanda riconvenzionale e così instando all'adito giudice: “A) rigettare le domande in quanto inammissibili , improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto;
B) in via riconvenzionale, condannare i sig.ri e , Controparte_4 CP_5 al pagamento, in solido tra loro, della somma € 84.354,88 oltre interessi successivi al tasso convenzionale;
o in via subordinata alla somma che sarà provata in corso di causa;
C) Con vittoria di spese e di onorari di causa”.
A supporto della propria domanda riconvenzionale, il suddetto istituto di credito affermava di essere creditrice nei confronti della società di € 84.354,88, relativi al saldo debitore del conto Controparte_9 corrente n. 5731, oltre agli interessi convenzionali. Tale esposizione era garantita da fideiussioni solidali rilasciate da e Controparte_4 CP_5
[...]
Pertanto, chiedeva che, questi ultimi, in qualità di fideiussori venissero condannati, in solido, al pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi, non potendo rivolgere la domanda alla società debitrice principale, in quanto dichiarata fallita dal tribunale.
Espletata l'attività istruttoria, anche a mezzo ctu, la causa, era trattenuta in decisione nei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 2749/20, depositata e pubblicata il 15/04/2020, il
Tribunale di Napoli così statuiva: “Condanna e Controparte_4 [...]
al pagamento, in solido, in favore del della CP_5 Controparte_10 somma di € 5.875,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna e al pagamento in solido, in Controparte_4 CP_5 favore del del 50% delle spese processuali, 50% che Controparte_10 liquida in € 5.000 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM
55/2014. La spese di CTU sono regolate secondo i criteri percentuali indicati in parte motiva.”
5
Il giudizio di appello
Il con atto di appello notificato a mezzo pec in data Parte_1
4/11/2020, a ed , ha impugnato la predetta Controparte_4 CP_5 sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza impugnata e condannare i sigg.ri Controparte_4 ed al pagamento in favore del della CP_5 Parte_1 complessiva somma di euro 84.354,88 oltre interessi, b) Condannare gli appellati alle spese di giudizio, in aggiunta alle spese di primo grado”.
Si sono costituiti in giudizio ed , con Controparte_4 CP_5 comparsa depositata in data 22 gennaio 2021 per l'udienza del 20 febbraio 2021, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, spiegando tempestivamente appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare l'avverso
Appello inammissibile, improponibile, illegittimo, infondato e carente di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e, in particolare, ai superiori Capi A-./1-. e A-./2-., con seguito e effetto di reiezione, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- in via incidentale: o accertare e dichiarare che l'apertura di credito del 14.5.2013 è viziata da originaria usurarietà, quindi nulla ai sensi dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c. e a mente dell'art. 644 c.c. come novellato dalla
L. n. 108/1996, con determinazione del saldo finale in € 313,88=, per effetto del cumulo con l'usurarietà dell'apertura di credito del 16.9.2008, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e, in particolare, al superiore Capo B-./1, con seguito e effetto di riforma della sentenza di prime cure, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
o accertare e dichiarare la violazione dell'art. 91 c.p.c. da parte della sentenza di prime cure, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e, in particolare, al superiore Capo B-./2-, con seguito e effetto di riforma della sentenza di prime cure con condanna del
alla rifusione integrale delle spese e delle competenze di lite Parte_1 del primo grado di giudizio, con attribuzione, come richiesta nella
6 Comparsa conclusionale di prime cure, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio di impugnazione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la natura di contratto autonomo di garanzia
7 del rapporto dedotto in giudizio, qualificandolo invece come fideiussione.
Secondo l'impugnante, il contratto sottoscritto, pur formalmente riconducibile allo schema della fideiussione, presenterebbe in concreto tutti gli elementi propri del contratto autonomo di garanzia.
In particolare, la previsione della clausola di pagamento “a prima richiesta
e senza eccezioni” dimostrerebbe l'intento delle parti di creare un'obbligazione svincolata dalle vicende del rapporto principale, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inserimento di tali clausole sarebbe di per sé sufficiente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia.
Pertanto, l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure non sarebbe corretta, in quanto non terrebbe conto dell'autonomia funzionale della garanzia prestata, la quale esclude l'applicabilità delle regole proprie della fideiussione, tra cui l'art. 1957 c.c.
Con il secondo motivo di gravame, la contesta la sentenza nella CP_1 parte in cui il Tribunale ha aderito all'ipotesi di calcolo proposta dal CTU che ha ravvisato l'esistenza di usura originaria del contratto datato 16 settembre del 2008 (affidamento n. 168925).
Secondo l'appellante, il giudice avrebbe condiviso acriticamente le conclusioni del CTU, senza considerare le osservazioni sollevate dal proprio consulente tecnico di parte, le quali evidenziavano numerose criticità metodologiche e giuridiche.
In particolare, il CTU avrebbe errato nell'effettuare le seguenti operazioni:
1) considerare non tutti i numeri debitori di cui alle liquidazioni trimestrali;
2) proporre un'unica determinazione del TEG considerando il fido accordato, anziché di quello effettivamente utilizzato dal correntista, in violazione del principio di omogeneità dei dati comparati. Il fido effettivamente impiegato, infatti, risulterebbe di gran lunga superiore a quello formalmente accordato;
3) sviluppare solo ipotesi di ricostruzione del c/c in esame con esclusione di ogni interesse nei trimestri in cui ha riscontrato il superamento del tasso soglia antiusura.
Sostiene l'impugnante che, nel caso in esame, non vi sarebbe invece alcuna usura originaria del rapporto.
8 Con un altro motivo si duole, innanzitutto, della mancata applicazione da parte del CTU delle istruzioni della Banca d'Italia.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, errato nel recepire la ricostruzione del CTU secondo cui le spese di gestione amministrativa del fido (€ 480/4) sarebbero valutabili come costi trimestrali anziché annuali.
Tale interpretazione avrebbe falsato il calcolo del TEG, conducendo a una ricostruzione errata dell'usurarietà del rapporto.
Diversamente, come dimostrato dalla documentazione contabile (estratti conto), il detto importo di € 480,00 era applicato pro-quota trimestrale (pari ad un tasso spese di 2,4 %), in linea con quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Ne deriverebbe la non usurarietà dei tassi pattuiti: TEG del 16,40 % al di sotto del tasso soglia del 19,455% previsto nel trimestre di riferimento.
Il CTU - qualificando la suddetta voce di costo di 480 euro come importo minimo o massimo applicabile alternativamente al singolo trimestre di riferimento ovvero all'intera annualità (4 trimestre) a seconda della
“chiusura anticipata del contratto al primo trimestre” o meno - avrebbe commesso un errore di metodo e conseguentemente detto costo del credito (riferito al singolo trimestre: euro 480 /1 trimestre, pari ad un tasso spese del 9,6%), avrebbe determinato l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti con un TEG del 23,60% al di sopra del tasso soglia del 19,455% previsto nel trimestre di riferimento.
Vi sarebbe, invece, prova che tale spesa di gestione amministrativa fido è stata applicata ed indicata negli estratti conto per € 120 al trimestre
(estratti conto al 30/9/2008, 30/12/2008, 31/3/2009).
In pratica, il giudice ha voluto "interpretare" solo quanto riportato in contratto, ma se avesse verificato anche i tre estratti conto successivi al
30/9/2008 si sarebbe reso conto che la banca addebitava solo € 120 al trimestre (quindi €120x4 = € 480) e non € 480 al trimestre.
Alla luce di tali rilievi, la Banca chiede la riforma della sentenza impugnata, con l'esclusione di qualsiasi usura originaria o sopravvenuta e la condanna dei garanti solidali al pagamento dell'importo effettivamente dovuto, pari ad almeno € 79.262,28, oltre interessi convenzionali e spese.
Con l'appello incidentale i garanti hanno impugnato la sentenza ritenendo
9 illegittima l'esclusione dell'annualizzazione della CIV - Commissione di
Istruttoria Veloce- ai fini della verifica dell'usurarietà originaria della successiva apertura di credito del 14 maggio 2013, perché ritenuta un costo meramente occasionale.
Tale impostazione si fonderebbe su una valutazione contraddittoria dello stesso CTU, che in precedenza aveva considerato nel calcolo l'annualizzazione di detto onere, giungendo così a riconoscere la sussistenza di usurarietà originaria per tale apertura di credito.
Dalle risultanze documentali emergerebbe chiaramente che la CIV, nei rapporti tra la società correntista e il , non costituiva un Parte_1 addebito occasionale, bensì un onere sistematico e ricorrente, applicato in più trimestri, sia antecedenti, sia successivi alla modifica contrattuale del
14.05.2013. Pertanto, una corretta metodologia avrebbe imposto l'inclusione della CIV nel calcolo del TEG su base annuale, determinando l'illiceità dell'apertura di credito per superamento del tasso soglia.
Richiedono, dunque, il riconoscimento dell'usurarietà originaria anche dell'apertura di credito del 14.05.2013 e, conseguentemente, la rideterminazione del saldo finale del conto corrente in favore della correntista per l'importo di € 313,88.
Quanto alle spese di lite deducono la violazione dell'art. 91 c.p.c., chiedendo la riforma di tale capo della decisione, con condanna del Pt_1
al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado.
[...]
La sentenza di primo grado avrebbe errato nel disporre la compensazione parziale delle spese di giudizio nella misura del 50%, con condanna di essi appellanti incidentali al pagamento del residuo, nonché nella ripartizione paritetica delle spese di CTU. Tale statuizione sarebbe illegittima, atteso che il , pur avendo avanzato domanda Parte_1 riconvenzionale per € 84.354,88, ha visto accolta la propria pretesa solo per € 5.875,24, corrispondente a circa 1/15 dell'importo richiesto. Inoltre, era stata accertata la nullità di clausole contrattuali per usurarietà ex artt.
1418, 1419 c.c. e 644 c.p., con specifico riferimento, tra l'altro, all'apertura di credito del 16.09.2008 e, dunque, la statuizione in punto di spese si rivelava senz'altro iniqua.
L'appello principale non può trovare accoglimento.
10 L'impugnante, come detto, critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice non ha qualificato come “contratti autonomi di garanzia”, ma come “fideiussioni” le garanzie prestate dagli odierni appellati ed . Sostiene che l'inserimento Controparte_4 CP_5 nella fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima o semplice richiesta sia, di per sé, sufficiente a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia, essendo essa incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione. Tale diversa qualificazione determinerebbe a suo dire, l'improponibilità per i garanti di qualsivoglia eccezione sul rapporto base.
La censura è priva di pregio.
Invero, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del vincolo contrattuale intercorso tra le parti – sia esso configurabile quale contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione omnibus –, deve ritenersi comunque ammissibile, da parte dei garanti, l'eccezione di usurarietà del rapporto. L'evidente contrarietà a norme imperative, quale quella che vieta patti usurari originari, non può che riflettersi anche sulla validità degli strumenti di garanzia ad essa collegati, rendendo ineludibile una verifica sulla liceità sostanziale del rapporto garantito.
Come è noto, la Corte di Cassazione ha costantemente manifestato un orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere la legittimazione del garante a sollevare eccezioni fondate sulla nullità – anche parziale – del contratto sottostante, proprio in quanto contrario a norme imperative.
In particolare, nella più recente evoluzione giurisprudenziale, si è registrata una significativa apertura rispetto al rigido schema dell'“autonomia assoluta” del contratto di garanzia, con la previsione di un più ampio perimetro entro cui il garante può efficacemente sollevare eccezioni relative alla validità del rapporto sottostante. In particolare, la
Suprema Corte ha affermato che: “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità – anche parziale – del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica” (Cass. 10 gennaio
2018, n. 371; Cass. SS.UU. 18 febbraio 2010, n. 3947).
11 Tale orientamento si fonda sulla necessità di impedire che, per il tramite del garante, il creditore possa ottenere un risultato che l'ordinamento espressamente vieta, eludendo così la ratio delle norme imperative che presidiano la validità del contratto base.
La presunta impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni sollevate dal garante non può ritenersi assoluta. Essa, infatti, trova significativi limiti tra cui: 1) le eccezioni che attengono alla validità del contratto di garanzia medesimo;
2) le eccezioni che riguardano il rapporto tra garante e beneficiario;
3) quelle in cui il garante deduca l'inesistenza del rapporto garantito;
4) quelle inerenti alla nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
In questi casi, la correlazione tra contratto di garanzia e rapporto sottostante non può dirsi interamente assente, ma assume una connotazione elastica, di coordinamento tra obbligazioni, tale da consentire un riesame dei presupposti di validità della prestazione garantita, soprattutto in presenza di norme imperative violate. In tal senso, la Cassazione (Cass. 6 settembre 2021, n. 24011) ha ribadito l'esistenza di un “meccanismo di riequilibrio” tra le posizioni contrattuali, che si manifesta anche attraverso il diritto del garante a non rispondere quando la causa dell'obbligazione principale sia invalida.
Inoltre, laddove il contratto sottostante risulti nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, tale invalidità deve ritenersi idonea a travolgere anche il contratto di garanzia (Cass. 14 dicembre 2007, n.
26262) e ove il contratto base risulti integralmente e regolarmente adempiuto dal contraente, nessuna pretesa potrà essere legittimamente azionata nei confronti del garante (Cass. SS.UU., 18 febbraio 2010, n.
3947).
Ad abundantiam, per mera completezza argomentativa, condividendo le conclusioni cui è giunto il giudice di prime, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la garanzia prestata dagli odierni appellati/appellanti incidentali non può qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia.
Invero, dalla disamina del contratto, emerge che gli odierni appellati:
- si sono assunti l'impegno di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso
12 dello svolgimento dei suoi rapporti con la società concedente ( (art. CP_1
5);
- hanno dispensato la Banca dall'onere di agire entro i termini di cui all'articolo 1957 c.c. (art. 6);
- hanno assunto l'obbligo di pagare immediatamente alla banca dietro semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, tutto quanto dovuto ed oggetto della fideiussione (art. 7);
- hanno previsto che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa all'obbligo di restituire le somme comunque erogate” (art. 9);
- hanno espressamente rinunciato a proporre eccezioni circa il momento in cui la esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore CP_1 principale (art. 6: “il fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantigli ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., qualora, per fatto della Banca non potesse aver luogo la surrogazione a suo favore nei diritti ed in tutte le altre garanzie della Banca verso il debitore principale.”).
Tanto premesso, com'è noto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art.
1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (cfr., fra le altre
Cass. n. 19693/2022). Precisa, in particolare, la Suprema Corte: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad
13 un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del
18/02/2010; cfr. Cass., sent. n. 30509 del 22/11/2019 e Cass., 19 febbraio
2019, n. 4717).
La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è pertanto la carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità, né all'efficacia del rapporto di base.
La Corte di Cassazione ha poi costantemente riconosciuto che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
«a prima richiesta e senza eccezioni» generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (cfr. Cass. civ.
Sez. III Sent., 19/02/2019, n. 4717; Cass. civ., sez. III, sent. n. 12152 del
14/06/2016; Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del 18/02/2010 cit.).
Ai fini interpretativi che qui specificamente rilevano ed alla luce dei detti principi della giurisprudenza di legittimità, devono dunque indagarsi, in concreto, sia la funzione cui è diretta la prestazione gravante sul garante,
14 sia il tenore delle clausole contrattuali.
Sotto entrambi i profili, la garanzia non può qualificarsi come “autonoma”.
Premesso che la causa si concretizza, nel contratto autonomo di garanzia, nell'indennizzare prontamente il creditore, in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore principale
(trasferendone il rischio economico in capo al garante), mentre nella fideiussione, nel garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione altrui e quindi assicurare al beneficiario la medesima prestazione oggetto del debito principale, dall'esame delle clausole contrattuali, come si vedrà, non emerge alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra l'obbligazione relativa al rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia.
In particolare, l'oggetto della garanzia in esame non appare avere finalità di mera copertura del rischio economico e non si presenta come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale
(circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, la garanzia si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Nello specifico, già la lettura dell'art. 1 (secondo cui la fideiussione in esame “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”) denota che
[...]
ed abbiano assunto l'obbligo di adempiere proprio CP_4 CP_5
l'obbligazione principale della società garantita e non l'impegno di tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Inoltre, nel corpo dell'atto (art. 7) risulta inserita una mera clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e non una clausola di pagamento << a semplice richiesta e senza eccezioni >>. Ne consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non
15 risulta, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale - cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324).
Quanto poi alla c.d. “clausola di reviviscenza” (art. 2), in forza della quale il fideiussore resta obbligato a rimborsare la banca nel caso in cui il debitore o un terzo abbia effettuato il pagamento per l'obbligazione, ma tale operazione sia stata successivamente dichiarata inefficace, invalida o revocata per qualsiasi motivo, trattasi di causa compatibile con il carattere accessorio della fideiussione, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013; n. 25361 del 17/10/2008, per la quale “Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale”). La clausola in esame non vale dunque ad inibire l'eccezione di pagamento da parte del debitore principale, bensì proprio ad identificare l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come appunto riferibile al rapporto principale (non essendosi lo stesso definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile).
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta la trasformazione della fideiussione in una garanzia di tipo autonomo. La decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere, infatti, oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore;
trattasi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non si pone in contrasto con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
16 l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Cass. civ., 9 agosto
2016, n. 16825).
La c.d. “clausola di sopravvivenza” (art. 9), che vale ad estendere la fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme (che divengono indebite) è anch'essa coerente con la natura accessoria della garanzia, atteso che, con tale clausola le parti prevedono, essenzialmente che, ove l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resti comunque efficace, al fine di garantire la restituzione delle somme comunque già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto.
Rimane ferma, dunque, l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola la fideiussione viene a garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione di un contratto nullo (in pratica, l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorta capitale effettivamente erogata).
Infine, l'interpretazione letterale del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
Per quanto esposto, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia.
Il motivo di appello è, dunque, palesemente infondato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione parte appellante denuncia il vizio di omessa motivazione sostenendo che il Tribunale avrebbe
17 richiamato pedissequamente le conclusioni rassegnate dal CTU, senza riscontrare nel merito le critiche mosse dal CTP della alle CP_1 medesime, omettendo di argomentare le ragioni tecniche e di diritto che ne hanno determinato la decisione.
L'errore di fondo in cui sarebbe incorso il Tribunale viene sintetizzato nel globale malgoverno delle risultanze dell'istruttoria, che lo avrebbe indotto a recepire passivamente i rilievi del CTU, senza tenere conto delle osservazioni del CTP, in base alle quali si sarebbe determinato un diverso saldo relativo al conto corrente oggetto di lite.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia efficacemente illustrato i tratti salienti della CTU (cfr. pagg. 28-31) e, ritenendoli condivisibili, abbia correttamente recepito il ricalcolo del saldo a cui era pervenuto il consulente, tenendo conto di tutte le questioni poste dalle parti, nonché delle osservazioni critiche formulate dal CTP (cfr. pagg. 20-21).
Come precisato dalla Suprema Corte, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie argomentazioni della parte e/o sulle contrarie deduzioni dei consulenti tecnici di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte, così che non può configurarsi vizio di motivazione, e ciò vale, a maggior ragione: - quando il consulente tecnico abbia tenuto conto nella relazione, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come avvenuto nel caso di specie, in forza del novellato art. 195, 3° comma, c.p.c.); - qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni (cfr. ex plurimis Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015
n. 7266; Cass, civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. lav. 17 dicembre 2014 п. 26590; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2011, n.
15666).
Nel caso di specie, in primis, nel precisare la formula matematica utilizzata per il calcolo del TEG, il C.T.U. ha chiarito di aver considerato, fra gli oneri
18 su base annua, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'apertura dei rapporti e di aver escluso imposte e tasse, spese per ogni scritturazione, costi di tenuta conto e/o rimborsi forfettari. II
TEG così determinato è stato confrontato con il tasso soglia del trimestre corrispondente alla data di pattuizione per la categoria di operazioni attinente alla tipologia del rapporto esaminato.
Corretta si rivela poi la metodologia utilizzata ed i criteri applicati, così come indicate dal Tribunale nell'elaborazione del quesito (in particolare, il ctu ha precisato che, "al fine di accertare la sussistenza di usura genetica, si è proceduto alla verifica del superamento della soglia antiusura secondo il criterio del T.E.G., calcolando il tasso effettivo globale (TEG pattuito) sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia per tempo vigenti.").
Il CTU ha utilizzato, dunque, diversamente da quanto ritenuto dall'impugnante, validi criteri, nella elaborazione delle varie ipotesi di calcolo: elencando le movimentazioni per data valuta pattuite;
applicando i tassi nei periodi in cui non si rileva usura;
escludendo le cms in quanto pattuite solo nel valore percentuale ma senza indicazione dei criteri di calcolo;
includendo le spese solo se pattuite.
Nella verifica dell'eventuale usurarietà dei rapporti, ha determinato il saldo, correttamente considerando l'usura ab origine, anche alla luce delle spese amministrative di gestione del fido nel loro ammontare “massimo/minimo” di € 480 con liquidazione periodica trimestrale
In particolare, in relazione all'apertura di credito del 16/09/2008, nella determinazione del TEG contrattuale, ha preso in considerazione i seguenti dati: “i. Tasso debitore entro fido 14,00% ii. Importo affidato €
5.000 a revoca iii. Importo minimo spese gestione amministrative fido €
480,00 iv. Importo massimo spese gestione amministrative fido € 480,00.
In ordine ai punti iii e iv, condivisibilmente, il CTU, puntualmente replicando alle osservazioni del CTP della Banca appellante, ha rilevato,
“che nel contratto de quo, l'importo di € 480,00 quale commissione di gestione fido, viene richiesto come importo “Minimo/Massimo”; secondo una oggettiva interpretazione della voce contrattuale sottoscritta, appare chiaro che l'importo di € 480,00 viene applicato non esclusivamente su base annua, come, invece, indicato dal consulente di parte, ma come
19 importo minimo, nel singolo trimestre, nell'ipotesi di una chiusura anticipata del contratto al primo trimestre”.
Ritiene il Collegio, conformemente a quanto già osservato dal giudice di primo grado, che tale ragionamento sia corretto e che, diversamente da quanto ritenuto dalla impugnante, l'importo di € 480,00 per le spese CP_1 di gestione amministrativa del fido, concordato pattiziamente come
“minimo” e “massimo”, debba essere riferito non all'annualità, ma al singolo trimestre, in virtù della clausola contrattuale che ne prevede espressamente la liquidazione con periodicità trimestrale. Corretta è dunque l'imputazione di tale costo per intero al trimestre, con conseguente incidenza sul TEG che, nel caso in esame, risulta pari al 23,60%, superando la soglia di usura del 19,455% prevista per il periodo.
L'interpretazione proposta dal CTP - secondo cui l'importo sarebbe invece riferibile all'intera annualità - non tiene conto delle pattuizioni contrattuali, dalle quali emerge in maniera chiara che l'importo va applicato con cadenza trimestrale. In tale prospettiva, l'impostazione del CTU è pienamente condivisibile, poiché fondata su un'interpretazione coerente delle clausole negoziali che indipendentemente dall'addebito effettivo dell'importo (nel massimo o nel minimo) si considera ugualmente usuraio.
In conclusione, la qualificazione dei costi di gestione come riferibili al singolo trimestre comporta la natura usuraria degli interessi convenuti nell'affidamento n. 168925 del 16/09/2008. Conseguentemente, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il saldo del c/c n. 5731 al
31.12.2015 va rideterminato tenendo conto dell'usurarietà degli interessi pattuiti.
Le dette conclusioni rassegnate dal Consulente d'ufficio, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici, pertanto, sono state correttamente assunte dal primo giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994).
L'appello principale deve essere dunque integralmente rigettato.
Fondato invece, si rivela l'appello incidentale proposto da
[...]
e . CP_4 CP_5
Gli impugnanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha disatteso il primo calcolo operato dal Consulente Tecnico
20 d'Ufficio, nel quale, ai fini della verifica dell'usurarietà, era stata annualizzata, nel computo del Tasso Effettivo Globale (TEG), anche la
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) - voce di costo che può essere applicata dagli istituti di credito in caso di sconfinamento del cliente oltre i limiti del fido concesso oppure in assenza di fido – ed era stata accertata l'usurarietà originaria anche dell'apertura di credito del 14.05.2013.
Invero, in relazione a tale rapporto, il giudice di primo grado ha aderito al calcolo - che il CTU ha riformulato, a seguito delle osservazioni del CTP della - non contemplante l'annualizzazione della CIV. (in quanto CP_1 onere occasionale).
Tale ultima ricostruzione non può tuttavia essere condivisa.
Premesso che la CIV rientra certamente nella determinazione del TEG, in quanto onere contrattuale previsto e strettamente legato al credito concesso, giova rammentare che l'art. 2 l. 108/1996 espressamente prevede: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale….”.
La circostanza che l'obbligo di calcolo su base annua (moltiplicando per 4
l'onere trimestrale) della CIV sia stato espressamente previsto nelle istruzioni della Banca d'Italia solo dal 2017, non può condizionare, nella fattispecie in esame, il corretto calcolo di tale onere ai fini del TEG, operato in prima battuta dal CTU.
Innanzitutto, pur assumendo le istruzioni della Banca d'Italia la dignità di norme tecniche secondarie autorizzate, in quanto espressamente previste e contemplate dalla disciplina legislativa in tema di usura, non v'è dubbio che le stesse debbano necessariamente uniformarsi alle disposizioni
21 legislative e con le stesse raccordarsi (cfr. sul rapporto tra Istruzioni della
Banca d'Italia e legge, tra le altre, Cass. 5160/2018, Cass. n.
19597/2020).
Inoltre, già con decorrenza dal 1.01.2010, le Istruzioni di Banca d'Italia, nella formula di calcolo del TEG, avevano previsto la regola dell'annualizzazione degli oneri addebitati nel trimestre, pur escludendo quelli applicati in modo occasionale, cioè connessi con eventi destinati a non ripetersi.
Nella specie, l'onere in questione non può peraltro ritenersi occasionale, all'atto della pattuizione della variazione dell'apertura di credito del
14.5.2013, anche alla luce delle tabelle elaborate dal CTU, dalle quali emerge che la CIV fosse un addebito ricorrente e di vario importo sia prima della modifica contrattuale (quantomeno dal IV trimestre 2012 al I trimestre 2013), sia dopo la modifica contrattuale (quantomeno dal quarto trimestre 2013 al III trimestre 2014). Attesa dunque la ricorrenza della facoltà concessa dal alla correntista di sconfinare liberamente Parte_1 in qualunque trimestre anteriore e successivo alla modifica contrattuale del 14.5.2013, deve dunque ritenersi corretta la prima impostazione adottata dal CTU (v. pagg. 10 ss. e 16 ss. della relazione), che aveva incluso nel calcolo del TEG tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, compresa la CIV (correttamente annualizzata), ad eccezione delle imposte e tasse, giungendo ad accertare l'usurarietà originaria dell'apertura di credito del 14.05.2013.
Tale usurarietà, congiunta a quella già rilevata con riferimento all'apertura di credito del 16.09.2008, determina un saldo finale del rapporto bancario in favore della correntista originaria pari a € 313,88, come CP_7 risultante dalla medesima CTU (v. pag. 17), in luogo del saldo negativo di
€ 5.875,24 erroneamente accertato in sentenza.
In conclusione, l'appello incidentale proposto da e Controparte_4 [...]
deve essere accolto, con conseguente riforma, sul punto, della CP_5 sentenza impugnata.
Accertata, dunque, l'usurarietà originaria anche dell'apertura di credito del
14.05.2013, il saldo finale del rapporto ammonta ad € 313,88 a credito della correntista.
22 Ne consegue che nulla risulta dovuto dai fideiussori alla Banca.
Quanto alle spese di lite, come è noto, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio vanno dunque poste a carico della CP_1 interamente soccombente e sono liquidate, con attribuzione all'avvocato
Nicola De Marco, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, applicando i compensi relativi allo scaglione inerente alle cause di valore compreso tra
€ 52.001,00 a € 260.000,00, in valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado, in quanto non espletata.
Secondo lo stesso criterio, anche le spese di CTU vanno poste a carico della soccombente. CP_1
Rimane assorbito, per effetto della decisione, il motivo dell'appello incidentale proposto in punto di spese.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da ed , Controparte_4 CP_5 avverso la sentenza n. 2749/20 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
15/04/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello proposto dal Parte_1
23 2) accoglie l'appello incidentale proposto da ed Controparte_4 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta che CP_5 nessuna somma risulta dovuta dai predetti in favore del Parte_1
e rigetta la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta
[...] nei loro confronti.
3) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
ed e con attribuzione all'avvocato Nicola De CP_4 CP_5
Marco, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida:- per il primo grado, in € 10.000,00 per onorari ed
€ 518,00 per esborsi;
- per il presente grado, in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali ed € 1.165,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di ctu, Parte_1 come liquidate nel corso del giudizio;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3790/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2749/20, depositata e pubblicata il 15/04/2020, dal Tribunale di Napoli,
t r a
(p.iva ), con sede legale in Milano alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Filippo Meda n.
4 - società costituita dalla fusione, giusto atto per notaio di Milano del 13.12.2016 rep.13.501 racc.7.087, Persona_1 della con sede legale in Milano Controparte_1 alla Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale e partita iva , ed P.IVA_2 il con sede legale in Verona alla Controparte_2
Piazza Nogara n.2, codice fiscale e partita iva , società già P.IVA_3 incorporante la con sede in alla Controparte_3 CP_3
Via Negroni n.12 codice fiscale in virtù di atto di fusione per P.IVA_4 notaio del 20.12.2011 rep.56754 racc. 20928 - Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara (c.f.
; C.F._1
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
e
, (c.f. ) e , (c.f. Controparte_4 C.F._2 CP_5
), rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dagli avv.ti Nicola de Marco (c.f. ); C.F._4
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 30.03.2016, ed Controparte_4
convenivano in giudizio il CP_5 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti
[...] conclusioni: “Accertare e dichiarare che, a termini della cl. 1 del contratto Co fideiussorio, nulla devono gli istanti a per la nullità ex art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c. e in forza dell'art. 644 c.p. come novellato dalla L. 17.3.1996 n. 10B dei contratti stipulati tra CP_7
Co e e garantiti dagli istanti, alla stregua delle rilevazioni trimestrali pertinenti pubblicate in G.U. e previo storno, ai fini e per gli effetti dell'art.
1815 comma 2 c.c., degli interessi passivi usurari addebitati e/o esatti in Co danno di da in esecuzione dei contratti previamente CP_7 accertati e dichiarati nulli, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- in via di subordine, accertare e dichiarare che, sempre a termini della cl. 1 Co del contratto fideiussorio, nulla devono gli istanti a per la violazione della I. 17.3.1996 n. 108 in danno di nel corso dei rapporti CP_7 bancari intrattenuti con il convenuto e garantiti dagli istanti, previo storno dell'importo degli interessi passivi addebitati e/o esatti in eccedenza sulla soglia di usura vigente tempo per tempo alla stregua delle rilevazioni trimestrali, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
in ogni caso, accertare e dichiarare, sempre a termini della cl. 1 del contratto Co fideiussorio, che nulla devono gli istanti a per l'illegittimità della cos prevista nei contratti stipulati tra il convenuto e a termini CP_7 dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1418 comma 2 c.c. alla stregua dell'art. 1346 c.c. e/o a termini dell'art. 2 bis D.L. 28.11.2008 convertito con modificazioni in L. 28.1.2009 n. 2, previo storno delle somme tutte a tale Co titolo addebitate e/o esatte da a nei rapporti garantiti CP_7 dagli istanti, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- con vittoria di spese e competenze.”.
2 Gli istanti, a fondamento della domanda, deducevano:
-che in data 20 aprile 2011, avevano prestato fideiussione omnibus in favore della , oggi Controparte_3 CP_2 Controparte_8 fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 150.000,00, a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, assunte dalla società
[...]
; Controparte_9
-che i rapporti bancari tra la e la Controparte_9
avevano avuto origine con la stipula del contratto di conto CP_1 corrente n. 5731 in data 28 aprile 2008, regolato dalle condizioni normative ed economiche di pari data;
-che, successivamente, in data 16 settembre 2008, era stato sottoscritto tra le stesse il contratto di apertura di credito n. 168925, anch'esso corredato dalle relative condizioni economiche e dai documenti di sintesi al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, da ultimo constando la variazione in aumento e l'articolazione in importi in due linee da €
40.000,00 e da € 80.000,00, come da documento di sintesi del 5 novembre 2013;
-che la relativa movimentazione, svolta ininterrottamente presso la filiale di
Napoli, era documentata fino al 30 giugno 2014;
-che, a seguito della dichiarazione di fallimento della il Controparte_9
con nota del 29 gennaio 2016, aveva intimato ad Controparte_10 essi istanti il pagamento dell'importo di € 85.855,04, da effettuarsi entro e non oltre il 15 febbraio 2016;
-che, tuttavia, l'intimazione stragiudiziale risultava illegittima, atteso che Co alcuna somma era dovuta al dalla pretesa debitrice principale e, dunque, non sussisteva alcun Controparte_9 obbligo di pagamento in capo agli istanti, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola 1 del contratto di fideiussione;
- che, i contratti intercorsi tra e la erano CP_2 CP_7 nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 1, e 1419 c.c., in quanto affetti da vizio genetico derivante dalla violazione dell'art. 644 c.p., come modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con conseguente applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
-che le condizioni economiche del contratto di conto corrente del 28 aprile
3 2008, prevedevano infatti un tasso debitore del 14,00%, indicato come
“effettivo” al 14,7523%, oltre a una commissione di massimo scoperto dello 0,9900%, per un costo complessivo pari al 15,7423%, superiore al tasso soglia del 14,82% previsto per le aperture di credito superiori a €
5.000,00, nonché ai tassi soglia per anticipi e sconti commerciali, pari rispettivamente all'11,085% e al 10,26%, come da D.M. 18 marzo 2008;
-che il contratto suindicato presentava una maggiorazione del 3,00% per utilizzi extra fido, per un tasso complessivo del 17,99%, anch'esso superiore al tasso soglia del 14,805% per aperture di credito superiori a €
5.000,00 e ai tassi soglia per anticipi e sconti pari all'11,205% e 10,215%, come previsto dal medesimo D.M. 18 marzo 2008 e che tali superamenti, ancor prima del computo di ulteriori oneri rilevanti ai fini del TEG, integravano la violazione della normativa antiusura di cui alla L. 108/1996;
-che, pertanto, una volta eliminati gli interessi passivi addebitati e/o riscossi dal sin dall'origine dei rapporti con , CP_2 CP_7 ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., era evidente l'insussistenza di una posizione debitoria in capo alla società e la manifesta illegittimità e infondatezza dell'intimazione stragiudiziale del 29 gennaio 2016, anche ai sensi della clausola 1 del contratto di fideiussione;
-che, anche qualora non si fosse riconosciuta la sussistenza di interessi usurari all'origine dei rapporti tra e , CP_2 CP_7 quest'ultima avrebbe comunque subito l'addebito e/o l'esazione di interessi ritenuti usurari, per un ammontare complessivo di € 90.613,76 al
30 giugno 2014, come risultante dalla perizia extragiudiziale del Dr.
del 6 novembre 2014; Persona_3
-che tale importo comprendeva € 54.915,11 a titolo di differenza tra interessi reali e quelli ricalcolati, € 353,86 per commissione di massimo scoperto e € 35.344,79 per spese enucleate, tutte da considerarsi ai fini della normativa antiusura (L. 108/1996);
-che, di conseguenza, anche in questa ipotesi, non residuerebbe alcuna posizione debitoria della nei confronti della banca, che con CP_7 la nota del 29 gennaio 2016 aveva peraltro richiesto un importo inferiore, pari a € 85.855,04;
-che la commissione di massimo scoperto (CMS) doveva essere esclusa
4 dalle movimentazioni tra e , in quanto CP_2 CP_7 illegittima ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1419 c.c., nonché in virtù del richiamo all'art. 1346 c.c. e dell'art.
2-bis del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185.
Si costituiva in giudizio la con comparsa Controparte_11 depositata in data 5.07.2016, spiegando apposita domanda riconvenzionale e così instando all'adito giudice: “A) rigettare le domande in quanto inammissibili , improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto;
B) in via riconvenzionale, condannare i sig.ri e , Controparte_4 CP_5 al pagamento, in solido tra loro, della somma € 84.354,88 oltre interessi successivi al tasso convenzionale;
o in via subordinata alla somma che sarà provata in corso di causa;
C) Con vittoria di spese e di onorari di causa”.
A supporto della propria domanda riconvenzionale, il suddetto istituto di credito affermava di essere creditrice nei confronti della società di € 84.354,88, relativi al saldo debitore del conto Controparte_9 corrente n. 5731, oltre agli interessi convenzionali. Tale esposizione era garantita da fideiussioni solidali rilasciate da e Controparte_4 CP_5
[...]
Pertanto, chiedeva che, questi ultimi, in qualità di fideiussori venissero condannati, in solido, al pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi, non potendo rivolgere la domanda alla società debitrice principale, in quanto dichiarata fallita dal tribunale.
Espletata l'attività istruttoria, anche a mezzo ctu, la causa, era trattenuta in decisione nei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 2749/20, depositata e pubblicata il 15/04/2020, il
Tribunale di Napoli così statuiva: “Condanna e Controparte_4 [...]
al pagamento, in solido, in favore del della CP_5 Controparte_10 somma di € 5.875,24 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna e al pagamento in solido, in Controparte_4 CP_5 favore del del 50% delle spese processuali, 50% che Controparte_10 liquida in € 5.000 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM
55/2014. La spese di CTU sono regolate secondo i criteri percentuali indicati in parte motiva.”
5
Il giudizio di appello
Il con atto di appello notificato a mezzo pec in data Parte_1
4/11/2020, a ed , ha impugnato la predetta Controparte_4 CP_5 sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Riformare la sentenza impugnata e condannare i sigg.ri Controparte_4 ed al pagamento in favore del della CP_5 Parte_1 complessiva somma di euro 84.354,88 oltre interessi, b) Condannare gli appellati alle spese di giudizio, in aggiunta alle spese di primo grado”.
Si sono costituiti in giudizio ed , con Controparte_4 CP_5 comparsa depositata in data 22 gennaio 2021 per l'udienza del 20 febbraio 2021, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, spiegando tempestivamente appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare l'avverso
Appello inammissibile, improponibile, illegittimo, infondato e carente di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e, in particolare, ai superiori Capi A-./1-. e A-./2-., con seguito e effetto di reiezione, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- in via incidentale: o accertare e dichiarare che l'apertura di credito del 14.5.2013 è viziata da originaria usurarietà, quindi nulla ai sensi dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1418 comma 1 c.c. e a mente dell'art. 644 c.c. come novellato dalla
L. n. 108/1996, con determinazione del saldo finale in € 313,88=, per effetto del cumulo con l'usurarietà dell'apertura di credito del 16.9.2008, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e, in particolare, al superiore Capo B-./1, con seguito e effetto di riforma della sentenza di prime cure, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
o accertare e dichiarare la violazione dell'art. 91 c.p.c. da parte della sentenza di prime cure, per i motivi, le ragioni e le causali tutti di cui al presente atto e, in particolare, al superiore Capo B-./2-, con seguito e effetto di riforma della sentenza di prime cure con condanna del
alla rifusione integrale delle spese e delle competenze di lite Parte_1 del primo grado di giudizio, con attribuzione, come richiesta nella
6 Comparsa conclusionale di prime cure, con ogni altro provvedimento legalmente conseguente;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio di impugnazione”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la natura di contratto autonomo di garanzia
7 del rapporto dedotto in giudizio, qualificandolo invece come fideiussione.
Secondo l'impugnante, il contratto sottoscritto, pur formalmente riconducibile allo schema della fideiussione, presenterebbe in concreto tutti gli elementi propri del contratto autonomo di garanzia.
In particolare, la previsione della clausola di pagamento “a prima richiesta
e senza eccezioni” dimostrerebbe l'intento delle parti di creare un'obbligazione svincolata dalle vicende del rapporto principale, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inserimento di tali clausole sarebbe di per sé sufficiente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia.
Pertanto, l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure non sarebbe corretta, in quanto non terrebbe conto dell'autonomia funzionale della garanzia prestata, la quale esclude l'applicabilità delle regole proprie della fideiussione, tra cui l'art. 1957 c.c.
Con il secondo motivo di gravame, la contesta la sentenza nella CP_1 parte in cui il Tribunale ha aderito all'ipotesi di calcolo proposta dal CTU che ha ravvisato l'esistenza di usura originaria del contratto datato 16 settembre del 2008 (affidamento n. 168925).
Secondo l'appellante, il giudice avrebbe condiviso acriticamente le conclusioni del CTU, senza considerare le osservazioni sollevate dal proprio consulente tecnico di parte, le quali evidenziavano numerose criticità metodologiche e giuridiche.
In particolare, il CTU avrebbe errato nell'effettuare le seguenti operazioni:
1) considerare non tutti i numeri debitori di cui alle liquidazioni trimestrali;
2) proporre un'unica determinazione del TEG considerando il fido accordato, anziché di quello effettivamente utilizzato dal correntista, in violazione del principio di omogeneità dei dati comparati. Il fido effettivamente impiegato, infatti, risulterebbe di gran lunga superiore a quello formalmente accordato;
3) sviluppare solo ipotesi di ricostruzione del c/c in esame con esclusione di ogni interesse nei trimestri in cui ha riscontrato il superamento del tasso soglia antiusura.
Sostiene l'impugnante che, nel caso in esame, non vi sarebbe invece alcuna usura originaria del rapporto.
8 Con un altro motivo si duole, innanzitutto, della mancata applicazione da parte del CTU delle istruzioni della Banca d'Italia.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, errato nel recepire la ricostruzione del CTU secondo cui le spese di gestione amministrativa del fido (€ 480/4) sarebbero valutabili come costi trimestrali anziché annuali.
Tale interpretazione avrebbe falsato il calcolo del TEG, conducendo a una ricostruzione errata dell'usurarietà del rapporto.
Diversamente, come dimostrato dalla documentazione contabile (estratti conto), il detto importo di € 480,00 era applicato pro-quota trimestrale (pari ad un tasso spese di 2,4 %), in linea con quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Ne deriverebbe la non usurarietà dei tassi pattuiti: TEG del 16,40 % al di sotto del tasso soglia del 19,455% previsto nel trimestre di riferimento.
Il CTU - qualificando la suddetta voce di costo di 480 euro come importo minimo o massimo applicabile alternativamente al singolo trimestre di riferimento ovvero all'intera annualità (4 trimestre) a seconda della
“chiusura anticipata del contratto al primo trimestre” o meno - avrebbe commesso un errore di metodo e conseguentemente detto costo del credito (riferito al singolo trimestre: euro 480 /1 trimestre, pari ad un tasso spese del 9,6%), avrebbe determinato l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti con un TEG del 23,60% al di sopra del tasso soglia del 19,455% previsto nel trimestre di riferimento.
Vi sarebbe, invece, prova che tale spesa di gestione amministrativa fido è stata applicata ed indicata negli estratti conto per € 120 al trimestre
(estratti conto al 30/9/2008, 30/12/2008, 31/3/2009).
In pratica, il giudice ha voluto "interpretare" solo quanto riportato in contratto, ma se avesse verificato anche i tre estratti conto successivi al
30/9/2008 si sarebbe reso conto che la banca addebitava solo € 120 al trimestre (quindi €120x4 = € 480) e non € 480 al trimestre.
Alla luce di tali rilievi, la Banca chiede la riforma della sentenza impugnata, con l'esclusione di qualsiasi usura originaria o sopravvenuta e la condanna dei garanti solidali al pagamento dell'importo effettivamente dovuto, pari ad almeno € 79.262,28, oltre interessi convenzionali e spese.
Con l'appello incidentale i garanti hanno impugnato la sentenza ritenendo
9 illegittima l'esclusione dell'annualizzazione della CIV - Commissione di
Istruttoria Veloce- ai fini della verifica dell'usurarietà originaria della successiva apertura di credito del 14 maggio 2013, perché ritenuta un costo meramente occasionale.
Tale impostazione si fonderebbe su una valutazione contraddittoria dello stesso CTU, che in precedenza aveva considerato nel calcolo l'annualizzazione di detto onere, giungendo così a riconoscere la sussistenza di usurarietà originaria per tale apertura di credito.
Dalle risultanze documentali emergerebbe chiaramente che la CIV, nei rapporti tra la società correntista e il , non costituiva un Parte_1 addebito occasionale, bensì un onere sistematico e ricorrente, applicato in più trimestri, sia antecedenti, sia successivi alla modifica contrattuale del
14.05.2013. Pertanto, una corretta metodologia avrebbe imposto l'inclusione della CIV nel calcolo del TEG su base annuale, determinando l'illiceità dell'apertura di credito per superamento del tasso soglia.
Richiedono, dunque, il riconoscimento dell'usurarietà originaria anche dell'apertura di credito del 14.05.2013 e, conseguentemente, la rideterminazione del saldo finale del conto corrente in favore della correntista per l'importo di € 313,88.
Quanto alle spese di lite deducono la violazione dell'art. 91 c.p.c., chiedendo la riforma di tale capo della decisione, con condanna del Pt_1
al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado.
[...]
La sentenza di primo grado avrebbe errato nel disporre la compensazione parziale delle spese di giudizio nella misura del 50%, con condanna di essi appellanti incidentali al pagamento del residuo, nonché nella ripartizione paritetica delle spese di CTU. Tale statuizione sarebbe illegittima, atteso che il , pur avendo avanzato domanda Parte_1 riconvenzionale per € 84.354,88, ha visto accolta la propria pretesa solo per € 5.875,24, corrispondente a circa 1/15 dell'importo richiesto. Inoltre, era stata accertata la nullità di clausole contrattuali per usurarietà ex artt.
1418, 1419 c.c. e 644 c.p., con specifico riferimento, tra l'altro, all'apertura di credito del 16.09.2008 e, dunque, la statuizione in punto di spese si rivelava senz'altro iniqua.
L'appello principale non può trovare accoglimento.
10 L'impugnante, come detto, critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice non ha qualificato come “contratti autonomi di garanzia”, ma come “fideiussioni” le garanzie prestate dagli odierni appellati ed . Sostiene che l'inserimento Controparte_4 CP_5 nella fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima o semplice richiesta sia, di per sé, sufficiente a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia, essendo essa incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione. Tale diversa qualificazione determinerebbe a suo dire, l'improponibilità per i garanti di qualsivoglia eccezione sul rapporto base.
La censura è priva di pregio.
Invero, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del vincolo contrattuale intercorso tra le parti – sia esso configurabile quale contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione omnibus –, deve ritenersi comunque ammissibile, da parte dei garanti, l'eccezione di usurarietà del rapporto. L'evidente contrarietà a norme imperative, quale quella che vieta patti usurari originari, non può che riflettersi anche sulla validità degli strumenti di garanzia ad essa collegati, rendendo ineludibile una verifica sulla liceità sostanziale del rapporto garantito.
Come è noto, la Corte di Cassazione ha costantemente manifestato un orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere la legittimazione del garante a sollevare eccezioni fondate sulla nullità – anche parziale – del contratto sottostante, proprio in quanto contrario a norme imperative.
In particolare, nella più recente evoluzione giurisprudenziale, si è registrata una significativa apertura rispetto al rigido schema dell'“autonomia assoluta” del contratto di garanzia, con la previsione di un più ampio perimetro entro cui il garante può efficacemente sollevare eccezioni relative alla validità del rapporto sottostante. In particolare, la
Suprema Corte ha affermato che: “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità – anche parziale – del contratto base per contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che può essere sollevata anche da costui, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica” (Cass. 10 gennaio
2018, n. 371; Cass. SS.UU. 18 febbraio 2010, n. 3947).
11 Tale orientamento si fonda sulla necessità di impedire che, per il tramite del garante, il creditore possa ottenere un risultato che l'ordinamento espressamente vieta, eludendo così la ratio delle norme imperative che presidiano la validità del contratto base.
La presunta impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni sollevate dal garante non può ritenersi assoluta. Essa, infatti, trova significativi limiti tra cui: 1) le eccezioni che attengono alla validità del contratto di garanzia medesimo;
2) le eccezioni che riguardano il rapporto tra garante e beneficiario;
3) quelle in cui il garante deduca l'inesistenza del rapporto garantito;
4) quelle inerenti alla nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
In questi casi, la correlazione tra contratto di garanzia e rapporto sottostante non può dirsi interamente assente, ma assume una connotazione elastica, di coordinamento tra obbligazioni, tale da consentire un riesame dei presupposti di validità della prestazione garantita, soprattutto in presenza di norme imperative violate. In tal senso, la Cassazione (Cass. 6 settembre 2021, n. 24011) ha ribadito l'esistenza di un “meccanismo di riequilibrio” tra le posizioni contrattuali, che si manifesta anche attraverso il diritto del garante a non rispondere quando la causa dell'obbligazione principale sia invalida.
Inoltre, laddove il contratto sottostante risulti nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, tale invalidità deve ritenersi idonea a travolgere anche il contratto di garanzia (Cass. 14 dicembre 2007, n.
26262) e ove il contratto base risulti integralmente e regolarmente adempiuto dal contraente, nessuna pretesa potrà essere legittimamente azionata nei confronti del garante (Cass. SS.UU., 18 febbraio 2010, n.
3947).
Ad abundantiam, per mera completezza argomentativa, condividendo le conclusioni cui è giunto il giudice di prime, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la garanzia prestata dagli odierni appellati/appellanti incidentali non può qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia.
Invero, dalla disamina del contratto, emerge che gli odierni appellati:
- si sono assunti l'impegno di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso
12 dello svolgimento dei suoi rapporti con la società concedente ( (art. CP_1
5);
- hanno dispensato la Banca dall'onere di agire entro i termini di cui all'articolo 1957 c.c. (art. 6);
- hanno assunto l'obbligo di pagare immediatamente alla banca dietro semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, tutto quanto dovuto ed oggetto della fideiussione (art. 7);
- hanno previsto che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa all'obbligo di restituire le somme comunque erogate” (art. 9);
- hanno espressamente rinunciato a proporre eccezioni circa il momento in cui la esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore CP_1 principale (art. 6: “il fideiussore rinuncia ad avvalersi delle eccezioni eventualmente spettantigli ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., qualora, per fatto della Banca non potesse aver luogo la surrogazione a suo favore nei diritti ed in tutte le altre garanzie della Banca verso il debitore principale.”).
Tanto premesso, com'è noto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art.
1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (cfr., fra le altre
Cass. n. 19693/2022). Precisa, in particolare, la Suprema Corte: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad
13 un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del
18/02/2010; cfr. Cass., sent. n. 30509 del 22/11/2019 e Cass., 19 febbraio
2019, n. 4717).
La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è pertanto la carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità, né all'efficacia del rapporto di base.
La Corte di Cassazione ha poi costantemente riconosciuto che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
«a prima richiesta e senza eccezioni» generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (cfr. Cass. civ.
Sez. III Sent., 19/02/2019, n. 4717; Cass. civ., sez. III, sent. n. 12152 del
14/06/2016; Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del 18/02/2010 cit.).
Ai fini interpretativi che qui specificamente rilevano ed alla luce dei detti principi della giurisprudenza di legittimità, devono dunque indagarsi, in concreto, sia la funzione cui è diretta la prestazione gravante sul garante,
14 sia il tenore delle clausole contrattuali.
Sotto entrambi i profili, la garanzia non può qualificarsi come “autonoma”.
Premesso che la causa si concretizza, nel contratto autonomo di garanzia, nell'indennizzare prontamente il creditore, in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore principale
(trasferendone il rischio economico in capo al garante), mentre nella fideiussione, nel garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione altrui e quindi assicurare al beneficiario la medesima prestazione oggetto del debito principale, dall'esame delle clausole contrattuali, come si vedrà, non emerge alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra l'obbligazione relativa al rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia.
In particolare, l'oggetto della garanzia in esame non appare avere finalità di mera copertura del rischio economico e non si presenta come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale
(circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, la garanzia si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Nello specifico, già la lettura dell'art. 1 (secondo cui la fideiussione in esame “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”) denota che
[...]
ed abbiano assunto l'obbligo di adempiere proprio CP_4 CP_5
l'obbligazione principale della società garantita e non l'impegno di tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Inoltre, nel corpo dell'atto (art. 7) risulta inserita una mera clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e non una clausola di pagamento << a semplice richiesta e senza eccezioni >>. Ne consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non
15 risulta, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale - cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324).
Quanto poi alla c.d. “clausola di reviviscenza” (art. 2), in forza della quale il fideiussore resta obbligato a rimborsare la banca nel caso in cui il debitore o un terzo abbia effettuato il pagamento per l'obbligazione, ma tale operazione sia stata successivamente dichiarata inefficace, invalida o revocata per qualsiasi motivo, trattasi di causa compatibile con il carattere accessorio della fideiussione, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013; n. 25361 del 17/10/2008, per la quale “Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale”). La clausola in esame non vale dunque ad inibire l'eccezione di pagamento da parte del debitore principale, bensì proprio ad identificare l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come appunto riferibile al rapporto principale (non essendosi lo stesso definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile).
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta la trasformazione della fideiussione in una garanzia di tipo autonomo. La decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere, infatti, oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore;
trattasi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non si pone in contrasto con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
16 l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Cass. civ., 9 agosto
2016, n. 16825).
La c.d. “clausola di sopravvivenza” (art. 9), che vale ad estendere la fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme (che divengono indebite) è anch'essa coerente con la natura accessoria della garanzia, atteso che, con tale clausola le parti prevedono, essenzialmente che, ove l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resti comunque efficace, al fine di garantire la restituzione delle somme comunque già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto.
Rimane ferma, dunque, l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola la fideiussione viene a garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione di un contratto nullo (in pratica, l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorta capitale effettivamente erogata).
Infine, l'interpretazione letterale del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
Per quanto esposto, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia.
Il motivo di appello è, dunque, palesemente infondato.
Quanto al secondo motivo di impugnazione parte appellante denuncia il vizio di omessa motivazione sostenendo che il Tribunale avrebbe
17 richiamato pedissequamente le conclusioni rassegnate dal CTU, senza riscontrare nel merito le critiche mosse dal CTP della alle CP_1 medesime, omettendo di argomentare le ragioni tecniche e di diritto che ne hanno determinato la decisione.
L'errore di fondo in cui sarebbe incorso il Tribunale viene sintetizzato nel globale malgoverno delle risultanze dell'istruttoria, che lo avrebbe indotto a recepire passivamente i rilievi del CTU, senza tenere conto delle osservazioni del CTP, in base alle quali si sarebbe determinato un diverso saldo relativo al conto corrente oggetto di lite.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia efficacemente illustrato i tratti salienti della CTU (cfr. pagg. 28-31) e, ritenendoli condivisibili, abbia correttamente recepito il ricalcolo del saldo a cui era pervenuto il consulente, tenendo conto di tutte le questioni poste dalle parti, nonché delle osservazioni critiche formulate dal CTP (cfr. pagg. 20-21).
Come precisato dalla Suprema Corte, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie argomentazioni della parte e/o sulle contrarie deduzioni dei consulenti tecnici di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte, così che non può configurarsi vizio di motivazione, e ciò vale, a maggior ragione: - quando il consulente tecnico abbia tenuto conto nella relazione, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come avvenuto nel caso di specie, in forza del novellato art. 195, 3° comma, c.p.c.); - qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni (cfr. ex plurimis Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015
n. 7266; Cass, civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. lav. 17 dicembre 2014 п. 26590; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2011, n.
15666).
Nel caso di specie, in primis, nel precisare la formula matematica utilizzata per il calcolo del TEG, il C.T.U. ha chiarito di aver considerato, fra gli oneri
18 su base annua, le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'apertura dei rapporti e di aver escluso imposte e tasse, spese per ogni scritturazione, costi di tenuta conto e/o rimborsi forfettari. II
TEG così determinato è stato confrontato con il tasso soglia del trimestre corrispondente alla data di pattuizione per la categoria di operazioni attinente alla tipologia del rapporto esaminato.
Corretta si rivela poi la metodologia utilizzata ed i criteri applicati, così come indicate dal Tribunale nell'elaborazione del quesito (in particolare, il ctu ha precisato che, "al fine di accertare la sussistenza di usura genetica, si è proceduto alla verifica del superamento della soglia antiusura secondo il criterio del T.E.G., calcolando il tasso effettivo globale (TEG pattuito) sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia per tempo vigenti.").
Il CTU ha utilizzato, dunque, diversamente da quanto ritenuto dall'impugnante, validi criteri, nella elaborazione delle varie ipotesi di calcolo: elencando le movimentazioni per data valuta pattuite;
applicando i tassi nei periodi in cui non si rileva usura;
escludendo le cms in quanto pattuite solo nel valore percentuale ma senza indicazione dei criteri di calcolo;
includendo le spese solo se pattuite.
Nella verifica dell'eventuale usurarietà dei rapporti, ha determinato il saldo, correttamente considerando l'usura ab origine, anche alla luce delle spese amministrative di gestione del fido nel loro ammontare “massimo/minimo” di € 480 con liquidazione periodica trimestrale
In particolare, in relazione all'apertura di credito del 16/09/2008, nella determinazione del TEG contrattuale, ha preso in considerazione i seguenti dati: “i. Tasso debitore entro fido 14,00% ii. Importo affidato €
5.000 a revoca iii. Importo minimo spese gestione amministrative fido €
480,00 iv. Importo massimo spese gestione amministrative fido € 480,00.
In ordine ai punti iii e iv, condivisibilmente, il CTU, puntualmente replicando alle osservazioni del CTP della Banca appellante, ha rilevato,
“che nel contratto de quo, l'importo di € 480,00 quale commissione di gestione fido, viene richiesto come importo “Minimo/Massimo”; secondo una oggettiva interpretazione della voce contrattuale sottoscritta, appare chiaro che l'importo di € 480,00 viene applicato non esclusivamente su base annua, come, invece, indicato dal consulente di parte, ma come
19 importo minimo, nel singolo trimestre, nell'ipotesi di una chiusura anticipata del contratto al primo trimestre”.
Ritiene il Collegio, conformemente a quanto già osservato dal giudice di primo grado, che tale ragionamento sia corretto e che, diversamente da quanto ritenuto dalla impugnante, l'importo di € 480,00 per le spese CP_1 di gestione amministrativa del fido, concordato pattiziamente come
“minimo” e “massimo”, debba essere riferito non all'annualità, ma al singolo trimestre, in virtù della clausola contrattuale che ne prevede espressamente la liquidazione con periodicità trimestrale. Corretta è dunque l'imputazione di tale costo per intero al trimestre, con conseguente incidenza sul TEG che, nel caso in esame, risulta pari al 23,60%, superando la soglia di usura del 19,455% prevista per il periodo.
L'interpretazione proposta dal CTP - secondo cui l'importo sarebbe invece riferibile all'intera annualità - non tiene conto delle pattuizioni contrattuali, dalle quali emerge in maniera chiara che l'importo va applicato con cadenza trimestrale. In tale prospettiva, l'impostazione del CTU è pienamente condivisibile, poiché fondata su un'interpretazione coerente delle clausole negoziali che indipendentemente dall'addebito effettivo dell'importo (nel massimo o nel minimo) si considera ugualmente usuraio.
In conclusione, la qualificazione dei costi di gestione come riferibili al singolo trimestre comporta la natura usuraria degli interessi convenuti nell'affidamento n. 168925 del 16/09/2008. Conseguentemente, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il saldo del c/c n. 5731 al
31.12.2015 va rideterminato tenendo conto dell'usurarietà degli interessi pattuiti.
Le dette conclusioni rassegnate dal Consulente d'ufficio, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici, pertanto, sono state correttamente assunte dal primo giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994).
L'appello principale deve essere dunque integralmente rigettato.
Fondato invece, si rivela l'appello incidentale proposto da
[...]
e . CP_4 CP_5
Gli impugnanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha disatteso il primo calcolo operato dal Consulente Tecnico
20 d'Ufficio, nel quale, ai fini della verifica dell'usurarietà, era stata annualizzata, nel computo del Tasso Effettivo Globale (TEG), anche la
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) - voce di costo che può essere applicata dagli istituti di credito in caso di sconfinamento del cliente oltre i limiti del fido concesso oppure in assenza di fido – ed era stata accertata l'usurarietà originaria anche dell'apertura di credito del 14.05.2013.
Invero, in relazione a tale rapporto, il giudice di primo grado ha aderito al calcolo - che il CTU ha riformulato, a seguito delle osservazioni del CTP della - non contemplante l'annualizzazione della CIV. (in quanto CP_1 onere occasionale).
Tale ultima ricostruzione non può tuttavia essere condivisa.
Premesso che la CIV rientra certamente nella determinazione del TEG, in quanto onere contrattuale previsto e strettamente legato al credito concesso, giova rammentare che l'art. 2 l. 108/1996 espressamente prevede: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale….”.
La circostanza che l'obbligo di calcolo su base annua (moltiplicando per 4
l'onere trimestrale) della CIV sia stato espressamente previsto nelle istruzioni della Banca d'Italia solo dal 2017, non può condizionare, nella fattispecie in esame, il corretto calcolo di tale onere ai fini del TEG, operato in prima battuta dal CTU.
Innanzitutto, pur assumendo le istruzioni della Banca d'Italia la dignità di norme tecniche secondarie autorizzate, in quanto espressamente previste e contemplate dalla disciplina legislativa in tema di usura, non v'è dubbio che le stesse debbano necessariamente uniformarsi alle disposizioni
21 legislative e con le stesse raccordarsi (cfr. sul rapporto tra Istruzioni della
Banca d'Italia e legge, tra le altre, Cass. 5160/2018, Cass. n.
19597/2020).
Inoltre, già con decorrenza dal 1.01.2010, le Istruzioni di Banca d'Italia, nella formula di calcolo del TEG, avevano previsto la regola dell'annualizzazione degli oneri addebitati nel trimestre, pur escludendo quelli applicati in modo occasionale, cioè connessi con eventi destinati a non ripetersi.
Nella specie, l'onere in questione non può peraltro ritenersi occasionale, all'atto della pattuizione della variazione dell'apertura di credito del
14.5.2013, anche alla luce delle tabelle elaborate dal CTU, dalle quali emerge che la CIV fosse un addebito ricorrente e di vario importo sia prima della modifica contrattuale (quantomeno dal IV trimestre 2012 al I trimestre 2013), sia dopo la modifica contrattuale (quantomeno dal quarto trimestre 2013 al III trimestre 2014). Attesa dunque la ricorrenza della facoltà concessa dal alla correntista di sconfinare liberamente Parte_1 in qualunque trimestre anteriore e successivo alla modifica contrattuale del 14.5.2013, deve dunque ritenersi corretta la prima impostazione adottata dal CTU (v. pagg. 10 ss. e 16 ss. della relazione), che aveva incluso nel calcolo del TEG tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, compresa la CIV (correttamente annualizzata), ad eccezione delle imposte e tasse, giungendo ad accertare l'usurarietà originaria dell'apertura di credito del 14.05.2013.
Tale usurarietà, congiunta a quella già rilevata con riferimento all'apertura di credito del 16.09.2008, determina un saldo finale del rapporto bancario in favore della correntista originaria pari a € 313,88, come CP_7 risultante dalla medesima CTU (v. pag. 17), in luogo del saldo negativo di
€ 5.875,24 erroneamente accertato in sentenza.
In conclusione, l'appello incidentale proposto da e Controparte_4 [...]
deve essere accolto, con conseguente riforma, sul punto, della CP_5 sentenza impugnata.
Accertata, dunque, l'usurarietà originaria anche dell'apertura di credito del
14.05.2013, il saldo finale del rapporto ammonta ad € 313,88 a credito della correntista.
22 Ne consegue che nulla risulta dovuto dai fideiussori alla Banca.
Quanto alle spese di lite, come è noto, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio vanno dunque poste a carico della CP_1 interamente soccombente e sono liquidate, con attribuzione all'avvocato
Nicola De Marco, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, applicando i compensi relativi allo scaglione inerente alle cause di valore compreso tra
€ 52.001,00 a € 260.000,00, in valori compresi tra i minimi ed i medi tabellari, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado, in quanto non espletata.
Secondo lo stesso criterio, anche le spese di CTU vanno poste a carico della soccombente. CP_1
Rimane assorbito, per effetto della decisione, il motivo dell'appello incidentale proposto in punto di spese.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da ed , Controparte_4 CP_5 avverso la sentenza n. 2749/20 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
15/04/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello proposto dal Parte_1
23 2) accoglie l'appello incidentale proposto da ed Controparte_4 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta che CP_5 nessuna somma risulta dovuta dai predetti in favore del Parte_1
e rigetta la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta
[...] nei loro confronti.
3) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
ed e con attribuzione all'avvocato Nicola De CP_4 CP_5
Marco, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida:- per il primo grado, in € 10.000,00 per onorari ed
€ 518,00 per esborsi;
- per il presente grado, in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali ed € 1.165,50 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di ctu, Parte_1 come liquidate nel corso del giudizio;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
24