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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 1009/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1009/2019 R.G., vertente
TRA già , C.F. e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo Camera,
C.F. , PEC fax C.F._1 Email_1
010.819243, Martina Iguera C.F. PEC C.F._2
fax 010.819243 e Giuseppe Neri C.F. Email_2
, PEC fax: 096.5323098, ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Caprera, n. 26, Reggio
Calabria;
-APPELLANTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via G. Spagnolio n. l4/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mazzitelli, C.F. , PEC C.F._4
fax 096527211, che la rappresenta e difende Email_4 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Zoccali, C.F. , PEC C.F._5
Email_5
-APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni furto imbarcazione assicurata– Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1456/2019, depositata e pubblicata il 30/10/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 18 settembre 2013, CP_1
adiva il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere l'indennizzo da parte
[...]
della compagnia assicurativa (oggi , per il Parte_3 Parte_1
furto della propria imbarcazione, denominata “Bollicine 3” e targata RC 828 D, ormeggiata nel porto di RO, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale patito per non averne potuto usufruire durante la stagione estiva trascorsa e per le successive sino al soddisfo. Parte attrice affermava di aver tempestivamente denunciato il furto, avvenuto nel periodo tra il 25 novembre e il 29 dicembre del 2012, presso la Stazione dei
Carabinieri e presso la Capitaneria di Porto di RO;
riferiva che il procedimento penale era stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del delitto e che l'imbarcazione non era stata mai ritrovata.
La Compagnia assicurativa contestava preliminarmente il rito prescelto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e chiedeva il rigetto della domanda attorea;
pur non contestando il fatto storico asserito e l'esistenza di una polizza assicurativa sul natante, ma eccepiva l'inoperatività di quest'ultima, contestava l'aggravamento del rischio ed evidenziava il pregiudizio subito per non aver potuto esperire azione di rivalsa contro terzi.
Il Giudice di primo grado, dopo aver disposto la trasformazione del rito, invitava le parti ad esperire la mediazione obbligatoria, con esito negativo.
Ritenute superflue le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, la causa veniva istruita esclusivamente mediante la produzione di documenti e attraverso una consulenza tecnica disposta d'ufficio sul valore dello yacht “Bollicine 3”; venivano anche depositati, su autorizzazione del giudice istruttore, le chiavi ed i telecomandi dell'imbarcazione. Il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da parte convenuta. Precisate le conclusioni e svolta la discussione pag. 2/18 orale, mediante le quali le parti si riportavano ai rispettivi atti e verbali di causa, veniva emessa la sentenza n. 1456/2019 del 30/10/2019, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando accoglieva la domanda proposta da e Controparte_1
condannava la al pagamento, in favore dell'attrice, della Parte_1 somma di € 283.750,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.250,55 per spese vive ed in € 40.480,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. ed IVA come per legge e poneva a carico della parte convenuta anche le spese della c.t.u.
La ha proposto appello, articolato su cinque motivi, e ha avanzato istanza Parte_1
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con i primi due motivi ha censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la inoperatività della polizza ai sensi delle lettere c) e b) dell'art. 15 C.G.A., per non avere l'assicurata adottato sufficienti misure di protezione e per aver tenuto un comportamento connotato da colpa grave. Col terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., per dichiarazioni inesatte e/o reticenti rese dall'assicurata al momento della stipula della polizza. Col quarto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 1916 c.c. o l'insufficiente motivazione in merito all'eccezione relativa al pregiudizio arrecato dall'assicurata al diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice.
Col quinto motivo, infine, ha lamentato il vizio di motivazione per non aver il giudice di primo grado tenuto debitamente conto delle osservazioni sui criteri per stabilire il valore dell'imbarcazione al momento del furto. ha resistito all'impugnazione eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, controdeducendo analiticamente alle doglianze avversarie, ha chiesto il rigetto dell'appello la conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
ha chiesto altresì di ordinare la soppressione cancellazione, in tutto o in parte, di scritti offensivi ivi meglio indicati e il correlato risarcimento del danno non patrimoniale patito, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 598 c.p., da liquidarsi in via equitativa.
Con ordinanza del 20/02/2020 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata da parte appellante. Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.6.2024, con riserva di pronunciarsi sulle richieste istruttorie, formulate come in atti, unitamente al merito. Con
pag. 3/18 ordinanza depositata il 27.09.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
3. Avuto riguardo alle richieste istruttorie, sulle quali questa Corte ha riservato provvedere unitamente al merito, si rileva che l'appellante aveva richiesto espressamente, nel presente grado di giudizio, l'ammissione dei mezzi di prova non accolti in primo grado e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni. In particolare, aveva richiesto di: 1) ammettere i capitoli di prova nn. da 1 a 7 di cui alla
II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 27.7.2016 con escussione dei testi ivi indicati 2) e in ossequio agli artt. 599 e 600 cod. nav., licenziare una CTU integrativa volta ad accertare lo stato dei luoghi ove ebbe a verificarsi l'evento per cui è causa e quali misure e/o sistemi di protezione e/o ormeggio e/o ancoraggio dell'unità siano state adottate nella specie dall'assicurata; 3) convocare il C.T.U. a chiarimenti ex art
62 c.p.c. su tutti gli aspetti meglio indicati a verbale di udienza del 16 maggio 2018
(pagg. 27-28 atto di appello).
Parte appellata si è opposta all'ammissione della prova testimoniale nei seguenti termini: “Si rileva, altresì, che in ogni caso il Sig. non può Parte_4
testimoniare in quanto è stato ctp di nella prima fase del giudizio. Parte_1
Ancora detta richiesta è generica e inammissibile atteso che controparte (già nell'atto di appello) avrebbe dovuto riportare testualmente sia i capitoli di prova richiesti che i dati dei testimoni addotti” (pag. 29 comparsa di costituzione); ha poi rilevato l'inammissibilità della perizia ex artt. 599 e 600 cod. nav. per non aver mai contestato l'appellante le misure di ormeggio e/o ancoraggio e per non essere la ctu un mezzo di prova. Ha, infine, reiterato la richiesta di interrogatorio formale del resistente sui pag. 4/18 quesiti elencati a pagg. 22 e 23 della comparsa, e sulle stesse circostanze l'ammissione della prova per testi.
Puntualizzato quanto sopra, giova rammentare che l'art. 345 c.p.c. ha modulato la disciplina delle prove in appello in quanto strumentali alla pronuncia nel grado in cui sono proposte, prevedendo una serie di preclusioni e decadenze. In tale logica, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le richieste istruttorie non accolte, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ. 9410/2011;
16953/2013). Giova altresì ricordare che “Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Alla luce di quanto esposto deve preliminarmente intendersi rinunciata, ed inammissibile in appello, la richiesta di “convocare il C.T.U. a chiarimenti ex art 62
c.p.c. su tutti gli aspetti meglio indicati a verbale”, non riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni.
Quanto ai capitoli di prova richiamati dall'appellante e dall'appellata, si rileva che gli stessi, in quanto volti ad accertare fatti non rilevanti nel presente giudizio, non possono trovare accoglimento. Si evidenzia, inoltre, che le misure di ormeggio e/o ancoraggio dell'unità non hanno costituito oggetto di contestazione nel presente grado di giudizio. Ne consegue che neppure le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e riproposte in appello, possano trovare accoglimento nell'odierno giudizio in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
§
4. Passando al merito, col primo motivo - rubricato <
degli artt. 15 c) C.G.A. e 1362 c.c. in materia di interpretazione del contratto e /o carente motivazione in merito all'eccezione di inoperatività della polizza. per
“insufficienza delle misure di protezione dell'unità da diporto stessa e/o battello di 9 servizio durante la loro giacenza sia temporanea sia stagionala, in acqua o a terra”>> -
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che pag. 5/18 le misure di “protezione” cui si riferisce la clausola di cui all'art. 15 lett. c) C.G.A. debbano essere intese nel senso di “protezioni” (come ad es. i parabordi) atte ad evitare danni da urti contro il molo o altri natanti. Per contro, ha sostenuto Parte_1
che la locuzione “misure di protezione” non debba intendersi in senso restrittivo, dovendosi ad essa ricondurre anche tutte quelle misure che possono salvaguardare l'unità da rischi quali il furto, altrimenti argomentando non avrebbe alcun significato la precisazione ivi contenuta “in acqua o a terra”.
Parte appellata, invece, ha sostenuto l'interpretazione data in sentenza, citando conformi precedenti giurisprudenziali e segnatamente Corte di Appello di Lecce n.
28/2010, confermata dalla Cassazione, Sez. VI, n. 8580/2012. Ad ulteriore sostegno, ha poi dedotto che, diversamente opinando, si tratterebbe di casi di esclusione della garanzia, i quali, pertanto, “avrebbero dovuto essere espressamente previsti dalla
Compagnia nel modulo contrattuale dalla stessa predisposto e, per di più, sottoposti a doppia specifica sottoscrizione ex art. 1341 II comma c.c.” (pag. 13 comparsa).
La sentenza di primo grado, con motivazione immune da censure, ha statuito che dall'analisi della polizza non risulta alcuna clausola che subordini espressamente l'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto da parte proprietaria, imponendole l'imbarcazione solo in porti sorvegliati da apposito personale. Ha quindi precisato che la convenuta ha impropriamente invocato l'art. 15 lettera c) delle condizioni di assicurazioni, che esclude dalla copertura i danni derivati da “insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o battello di servizio durante la loro giacenza sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra”, trattandosi, invero, di una clausola palesemente riferita a quei danni che possano scaturire da urti con il molo o altri natanti e dovendosi intendere la locuzione protezioni cui essa fa riferimento in sistemi, quali ad esempio i parabordi, volte ad evitare danni che possono scaturire da urti con il molo o altri natanti. (Cfr. sentenza, pag. 6).
La questione riguarda dunque la corretta interpretazione dell'art. 15 delle C.G.A. lett c). La clausola di cui all'art. 15 C.G.A. ha ad oggetto i casi di esclusione della copertura assicurativa sul natante assicurato, aventi una particolare gravità ed eccezionalità o perché ricollegati al dolo o alla colpa grave dell'assicurato o per una serie di eventi eccezionali (a titolo esemplificativo atti terroristici, terremoti, guerra, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili ecc..); in particolare, alla lettera c)
pag. 6/18 sono ricondotti i casi di “insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra”.
In tema di interpretazione delle clausole contrattuali, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 c.c. (Cass. 28/08/2007
n. 18180, Cass. Civ., n. 37590 del 30 novembre 2021). Rimane comunque fermo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 del Codice civile.
Con specifico riferimento al contratto di assicurazione, occorre rammentare il necessario raccordo col criterio di cui all'art. 1370 c.c. concernente l'interpretazione contro l'autore della clausola o predisponente, che si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (Cass. Civ.,sez. III , n. 18324/2019). Infatti “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art.
1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo” (Cass. Civ., sez. III, n. 866 del 17/1/2008).
Alla luce dei principi esposti, l'interpretazione della clausola accolta dalla sentenza di primo grado è pienamente condivisibile essendo peraltro la più corrispondente al tenore letterale e alla complessiva funzione del contratto. Invero, dalla locuzione
“insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra” non può certamente inferirsi uno specifico obbligo per la parte assicurata di ormeggiare l'imbarcazione in un luogo vigilato o comunque munito di sistemi di allarme o video sorveglianza. La stessa pag. 7/18 polizza, inoltre, nella sezione “definizioni comuni a tutte le garanzie”, specifica il significato della parola “porto” come: «complesso delle strutture amovibili e inamovibili posto sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua, atto a consentire l'approdo, l'ormeggio e la protezione dalle avverse condizioni meteorologiche all'Unità da diporto», indicandolo quindi come luogo atto a proteggere l'imbarcazione da possibili fattori di danno. Deve notarsi, inoltre, che la predetta definizione di “porto” non contiene alcun riferimento alla necessità che lo stesso debba essere munito di sistemi o servizi finalizzati alla prevenzione dei furti, né tantomeno che debba trattarsi di strutture gestite da soggetti che eroghino tali servizi.
Se ne ricava, dunque, un ulteriore contributo ermeneutico a favore dell'interpretazione fatta propria dalla sentenza appellata e che consente di respingere anche l'ulteriore rilievo di parte appellante, la quale, facendo leva sulla diversa formulazione degli artt.
12 e 15 delle C.G.A., cerca di sostenere che ai fini per cui è causa per “porto” dovrebbe intendersi un luogo dotato anche di misure e servizi volti a proteggere le imbarcazioni da fatti illeciti di terzi. A fronte del tenore letterale delle richiamate condizioni di assicurazione oltre che del significato comune del termine “porto”, le mere considerazioni dell'appellante, secondo cui “… normalmente un porto è in concessione a qualche società e, di conseguenza, all'interno di un porto le imbarcazioni vengono generalmente sorvegliate dal personale della Marina, quantomeno in orario diurno;
inoltre, il perimetro del luogo è normalmente recintato,
l'ingresso agli esterni è regolato tramite misure di sicurezza quali cancelli o sbarre senza considerare che, sul luogo, sono normalmente presenti telecamere” (cfr. appello, pag. 13) appaiono del tutto prive di pregio giuridico.
Per contro, si può ulteriormente osservare che, in sede di definizione generale, non risulta alcuna specificazione del temine “porto” comportante la necessità di una sorveglianza o di barriere protettive quali cancelli o sbarre, essendo anzi state considerate tali le strutture – si badi, anche amovibili - atte a consentire l'approdo o l'ormeggio delle imbarcazioni e la loro protezione dagli eventi atmosferici.
A riprova si aggiunga che, come già sottolineato dal giudice di primo grado, l'art. 12
C.G.A., rubricato “Delimitazione della garanzia e condizioni di operatività”, alla lett e) n.1 esclude l'operatività della garanzia in caso di furto totale quando l'Unità da diporto e/o il battello di servizio si trovino in giacenza, anche temporanea, in acque marine, al di fuori di un Porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a
pag. 8/18 sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'Unità da diporto o del battello) ovvero si trovino in giacenza
a terra in luogo non chiuso o non recintato, non protetto da adeguati congegni antifurto ed il furto avvenga senza effrazione o scasso constatato dall'Autorità o da perito designato dalla Società”. Anche in questo caso, la clausola, predisposta dall'assicuratore, prevede l'adozione di specifiche cautele solo quando l'imbarcazione si trovi al di fuori di un porto e, in particolare, allorquando l'imbarcazione si trovi in giacenza in acque marine “libere”, al di fuori di un porto, o a terra in luogo chiuso o non recintato. Per contro, non risulta espressamente previsto l'onere per l'assicurato di adottare particolari cautele di custodia nei casi in cui l'imbarcazione, come nel caso di specie, si trovi ormeggiata in un porto. Deve pertanto convenirsi con la sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto che, nei casi previsti da detta clausola, l'inoperatività della garanzia sia collegata al fatto di lasciare l'imbarcazione senza persone a bordo e del tutto incustodita al di fuori di un porto.
§
5. Col secondo motivo - rubricato <
c.p.c. e dell'art. 15 lett. b) C.G.A. omessa considerazione di fatti fondamentali ai fini della decisione e/o insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per aver l'assicurato tenuto una condotta caratterizzata da colpa grave>> - l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che inquadrato il comportamento dell'assicurata nei canoni della media diligenza ed escluso, invece, la colpa grave dedotta dalla compagnia assicuratrice. L'appellante, per contro, ha criticato il contegno dell'assicurata, sostenendo che la stessa “ben consapevole dello stato di abbandono in cui verteva il Porto di RO, con sbarra sempre aperta, privo di qualsiasi sistema di protezione, guardiania e gestione, ha comunque ritenuto di abbandonarvi la propria imbarcazione per oltre un mese, priva di qualsiasi sistema di allarme” (pagg. 20-21 appello). Ha rimarcato quindi l'inoperatività della copertura “motivatamente eccepita anche ai sensi del richiamato art. 15 lett c) CGA, da leggersi in stretta correlazione con l'art. 15 lett. b) CGA” (pag.
20 appello). L'appellante, inoltre, ha criticato la sentenza per non aver tenuto conto delle dichiarazioni dell'assicurata contenute nel questionario redatto dal perito della stessa assicurazione. al quale la stessa avrebbe dichiarato di aver lasciato un CP_1
pag. 9/18 set di chiavi nascoste a bordo dell'imbarcazione, peraltro sprovvista pure di qualsiasi sistema di allarme.
L'appellata ha contestato il motivo di appello sottolineando di essersi CP_1
rifiutata, sin da subito, di sottoscrivere detto questionario, redatto dal perito dell'assicurazione, proprio perché ne disapprovava il contenuto;
ha poi sostenuto che già al momento della sottoscrizione del contratto (aprile 2012) il porto di RO non era gestito da alcuna società incaricata dei servizi di assistenza e che tale condizione non era diversa al momento del furto.
A tale ultimo riguardo, la sentenza di primo grado ha giustamente statuito che nessuna valenza in tal senso possono assumere le dichiarazioni in proposito, asseritamente rilasciate al perito della ma mai sottoscritte dall'attrice. La stessa sentenza, Parte_1
inoltre, dopo aver illustrato la ratio dell'art. 1900, comma 1 c.c., correttamente individuata nell'esigenza di evitare che la garanzia assicurativa possa ingenerare interesse alla provocazione dell'evento dedotto in rischio da parte dei soggetti assicurati, inducendoli a comportamenti altamente negligenti o imprudenti, ha giustamente ritenuto che l'aver ormeggiato l'imbarcazione nel porto di RO, per quanto destinato ad uso pubblico senza la garanzia dei servizi portuali, quali la barra d'accesso, la sorveglianza (e videosorveglianza), integra una condotta improntata ad un modello di comportamento di media diligenza.
Nell'elencare i casi di esclusione dell'operatività dell'assicurazione, l'art. 15 lett. b) delle C.G.A. recita: colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo. L'articolo in questione ricalca la previsione di cui all'art. 1900 c.c., regola generale in tema di assicurazione contro i danni, volta a evitare che il beneficiario, l'assicurato o il contraente si comportino in modo da provocare il sinistro e lucrare l'indennizzo dall'assicuratore, esonerando quest'ultimo dagli obblighi derivanti dai sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
Ciò detto, occorre rammentare che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Il rischio previsto nel contratto di assicurazione è di norma delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e pag. 10/18 del premio pagato, l'indennizzabilità; l'esistenza di dette clausole comporta una diversa distribuzione dell'onere probatorio nel corso del giudizio avente ad oggetto gli indennizzi assicurativi. Seguendo un consolidato orientamento (Cass. Civ. n.
24273/2023; Cass. Civ., Sez. III, n. 25510 del 21.9.2021; Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 9205 del 2.4.2021; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 1558 del
23/01/2018), la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi”. Dopo aver precisato la portata di questi rischi, ha specificato gli effetti sul piano del riparto dell'onere della prova, spiegando che «La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. “La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. (Cassazione civile sez. III - 14/03/2024, n. 6954). Incombe, pertanto, sull'assicuratore che la eccepisce dimostrate la colpa grave, la quale è definita dalla giurisprudenza di legittimità come il comportamento consapevole di colui che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operi con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (cfr., Cass. civ., 13 ottobre 2009, n. 21679; Cass. 19 novembre 2001, n. 14456).
Ciò posto, la sentenza appellata ha spiegato che l'aver ormeggiato l'imbarcazione nel porto di RO, per quanto destinato ad uso pubblico senza la garanzia dei servizi portuali, quali la barra d'accesso, la sorveglianza (e videosorveglianza), integra una condotta improntata ad un modello di comportamento di media diligenza, tanto più che risulta in atti che l'accesso carraio nella zona del porto era interdetto dalle 22:00 alle 08:00, che l'area era interamente recintata e che le chiavi erano in dotazione, oltre che al , alle Forze dell'Ordine. Inoltre, il posto barca (n. 8) dove era CP_2 Parte_5 ormeggiata la “Bollicine 3” si trovava proprio di fronte all'ufficio dei Carabinieri e all'Ufficio Locale Marittimo di RO (Capitaneria di Porto/Guardia Costiera) le cui pag. 11/18 imbarcazioni erano ormeggiate nei posti adiacenti, dal n. 1 a n.
7. Di contro, si osserva che la riproduzione fotografica del cancello aperto in orario diurno, non è conducente, posto che dall'ordinanza comunale versta in atti era previsto che l'accesso carraio fosse consentito durante il giorno e chiuso in orario notturno. Quanto alla circostanza, dedotta dall'assicurazione, secondo cui una copia delle chiavi sarebbe stata lasciata nascosta a bordo del natante – oltre a ribadirsi che il questionario, redatto dal perito della convenuta, non è mai stato sottoscritto dalla che ne contestò sin da CP_1
subito il contenuto – si rileva che il giudice ha dato atto della consegna delle due chiavi originali nel corso del giudizio di primo grado (pag. 5 sentenza). A fronte di tale dato, che peraltro avvalora la tesi dell'inattendibilità del predetto questionario, risulta inconsistente l'obiezione dell'odierna appellante, che avrebbe avuto l'onere di dimostrarla, secondo cui non potrebbe escludersi l'esistenza di chiavi ulteriori rispetto a quelle consegnate.
§ 6. Col terzo motivo – rubricato <
c.c.>> - l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione secondo cui l'assicurata avrebbe reso dichiarazioni inesatte e/o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1 C.G.A., in merito alle mutate condizioni del porto e dell'ormeggio presso cui si trovava il natante. L'appellata ha replicato che per l'assunzione e valutazione del rischio la Compagnia ha chiesto solo l'indicazione del porto di ormeggio, correttamente indicato nel porto di RO.
Anche questo motivo non merita accoglimento, essendo agevole riscontrare che, come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, la polizza richiede semplicemente l'indicazione del “porto di stazionamento”, regolarmente individuato in quello di
RO, dove il natante era ormeggiato al momento del furto;
senza alcuna ulteriore specificazione in merito ad eventuali dotazioni di sicurezza o alla gestione della struttura portuale.
Peraltro, il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ai sensi dell'art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con dolo o colpa grave omesso di riferire all'assicuratore circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato e, in assenza dell'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 1893 c.c. consente a quest'ultimo di recedere. Secondo consolidata giurisprudenza, il disposto dell'art.1892 c.c. trova applicazione allorché si verifichino simultaneamente pag. 12/18 tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass.,
10.6.2020 n. 11115; 30.11.2011 n. 25582; 25.2.2002 n. 2740).
Orbene, nel caso di specie, l'indicazione del porto di stazionamento non è falsa né reticente, posto che non si richiedevano ulteriori specificazioni. Peraltro, la stessa compagnia assicuratrice, nell'atto di appello, ha sostenuto che “all'epoca della sottoscrizione della polizza la società Porto di RO S.p.a. non aveva ancora in concessione l'area portuale, la quale presumibilmente era un ormeggio libero, privo di qualsivoglia servizio portuale e di qualsiasi forma di custodia o sorveglianza” (pag.
22 atto di appello) ed invero, dagli atti si ricava che vi era una concessione demaniale rilasciata alla società Porto di RO S.p.a dal 13/7/2012 al 14/9/2012. Orbene, ove si consideri che il contratto di assicurazione fu stipulato nell'aprile 2012 e che il furto si verificò tra novembre e dicembre 2012, è evidente che, sussistendo le medesime condizioni sia al momento della stipula della polizza sia al momento del furto, non via sia stato alcun aggravamento del rischio. A ciò si aggiunga che, una volta indicato correttamente, in sede di conclusione del contratto, il porto di RO, la compagnia avrebbe agevolmente potuto, usando l'ordinaria diligenza, accertare le condizioni della struttura portuale ed eventualmente comportarsi di conseguenza.
§
7. Col quarto motivo – rubricato <
c.c. e/o insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione relativa al pregiudizio al diritto di rivalsa arrecato dall'assicurata alla Compagnia>> - la compagnia assicurativa ha sostenuto che parte attrice non è stata in grado di provare di aver posto in essere alcuna azione e/o messa in mora al fine di accertare eventuali responsabilità di terzi e interrompere eventuali termini di prescrizione o decadenza e tutela del diritto di surroga dell'assicurazione.
L'appellata ha controdedotto di avere regolarmente denunciato il fatto all'Autorità e alla Compagnia di assicurazione e che il conseguente procedimento penale è stato archiviato non essendo stati individuati gli autori;
pertanto, non risulta alcun “terzo” nei cui confronti muovere contestazioni per l'accaduto.
pag. 13/18 Sul punto, la sentenza appellata ha correttamente osservato: “Risulta per tabulas, infine, che la Sig.ra – una volta venuta a conoscenza del furto – ha attivato CP_1
correttamente la procedura prevista dall'art. 16 del contratto, consentendo alla convenuta di attivarsi a norma di legge per l'eventuale esercizio del diritto di rivalsa”
(pagg. 10-11 sentenza).
Posto quanto sopra e rilevato che avrebbe dovuto essere onere della Compagnia assicuratrice indicare e dimostrare le asserite inadempienze dell'Assicurata, si osserva che l'art. 16 delle C.G.A. lett. c) stabilisce che l deve: compiere gli atti Parte_6
necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1916 del Codice civile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni. Nel caso che occupa, è provato che il fatto fu denunciato all'Autorità e alla Compagnia assicuratrice e i relativi autori non sono stati identificati. Al contempo, non risultano altri soggetti ipoteticamente responsabili a diverso titolo, nei cui confronti, peraltro, stante la tempestiva denuncia del furto, la Compagnia di assicurazione avrebbe ben potuto utilmente agire o chiedere all' di agire. Parte_7
§
8. Col quinto motivo – rubricato < stabilire il valore dell'imbarcazione al momento del furto>> - la ha Parte_1
lamentato un difetto di motivazione sul capo della sentenza che ha recepito il valore dell'imbarcazione stabilito nella perizia del consulente tecnico d'ufficio, per non aver tenuto conto dei rilievi critici delineati nel verbale di udienza del 16.5.2018. La ha controdedotto evidenziando il corretto operato del c.t.u., anche tenuto CP_1
cono delle osservazioni delle parti, e il legittimo convincimento del Giudice di prime cure, adeguatamente motivato, in conformità alle consolidate indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
Anche tale motivo di doglianza deve essere respinto, bastando rilevare che la sentenza di primo grado risulta ampiamente e convincentemente motivata anche su questo punto, avendo ritenuto la valutazione “comprensibile ed esaustiva, ricavata dal CTU in esito ad una apprezzabile indagine tecnica espletata sulla scorta degli atti di causa, della documentazione versata in atti ed attraverso opportune ricerche”. In particolare, in motivazione, è stato precisato che le relative conclusioni “precedute da un iter
pag. 14/18 argomentativo logico e coerente, sono state oggetto di osservazioni da parte dei CTP alle quali il perito d'ufficio ha risposto in maniera puntuale e convincente” (pag.11 sentenza).
La sentenza appellata, inoltre, ha dato atto che la perizia di stima del consulente d'ufficio, incaricato di valutare l'imbarcazione al momento del furto, è stata redatta, nell'impossibilità di visionarla, sulla base dei documenti di causa, delle fotografie prodotte dalla parte attrice, delle perizie effettuate, nonché, dalla consultazione di listini e quotazioni di imbarcazioni similari riportate da riviste e siti internet specializzati (pag. 4 ctu). Il perito, indicando i parametri considerati, ha così concluso:
“L'imbarcazione all'epoca del furto aveva 10 anni di vita e si presentava in buone condizioni generali. Data la particolarità del bene oggetto di stima, tenendo conto delle sue condizioni di utilizzo limitato a pochi mesi l'anno, della buona motorizzazione, dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati e delle quotazioni di mercato al 2012, si può stimare un valore al momento del furto di circa 285.000,00 euro”. (pag. 6 ctu).
A ciò si aggiunga che il consulente ha pure compiutamente risposto alle osservazioni rilevate dalle parti mediante i propri consulenti (risposte del 15/04/2018), ed in particolare sul crollo del mercato mondiale delle imbarcazioni a partire dall'anno
2008, sostenuto dal perito della spiegando motivatamente la propria Parte_1
valutazione.
§
9. Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 96 c.p.c e
598 c.p. Parte appellata ha formulato richiesta di “ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte degli scritti offensivi innanzi richiamati e assegni ad essa istante una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa dal Giudice del gravame” (pag. 21 comparsa) ai sensi dell'art. 598 c.p., insistendo sulla richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ha sostenuto che le espressioni incriminate, contenute sia nell'appello che nel ricorso ex art. 351 c.p.c., sono: “la sig.ra è un soggetto privato di assai dubbia CP_1
solvibilità e non è dato sapere se detenga o meno beni immobili di proprietà. A ciò si aggiunga che la sig.ra non offre alcuna adeguata garanzia patrimoniale CP_1
(l'imbarcazione, che, a quanto è dato sapere, era l'unico bene di proprietà della sig.ra è stata rubata)” (pag. 20 comparsa). CP_1
pag. 15/18 Giova qui rammentare che la disciplina di cui all'art. 89 c.p.c., è finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio senza individuare alcuna causa di non punibilità, a differenza dell'art. 598 c.p.; le norme concernono la regolamentazione delle frasi offensive contenute negli scritti di parte o pronunciati davanti ad una autorità giudiziaria, prevedendo che, qualora le offese esulino dal contesto della causa, il giudice possa ordinarne la cancellazione e liquidare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
Questo Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta, considerato che le espressioni sopra indicate, formulate in termini dubitativi e smentite dalle risultanze di causa, rientrano comunque nei limiti fisiologici dell'esercizio del diritto difesa, essendo finalizzate a supportare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, peraltro rigettata da questa Corte con motivazione inerente anche il profilo della solvibilità di parte appellata.
§
10. Lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'appellata ha affermato che controparte “ha resistito/agito in giudizio con mala fede o quanto meno colpa grave” (pag. 21 comparsa), chiedendo al giudice del gravame di accertare e dichiarare tale circostanza e per l'effetto condannare controparte ex art. 96 del codice di rito.
La condotta dell'aver proposto o resistito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave si realizza quando la parte è consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ed abusa dello strumento processuale per meri fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti
(Cass. SS. UU. n. 9912/2018). La domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984,
n.3274). Secondo ostante giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di pag. 16/18 comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass.,
Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902).
Sulla base di questi presupposti, pur totalmente soccombente nel giudizio l'appellante, non si può dire che la controparte abbia assolto il proprio onere probatorio.
§
11. La regolamentazione delle spese. Giova premettere che, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e contestuale rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, non ha luogo un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 22952/19). Ai sensi dell'art. 91
c.p.c., quindi, le spese devono essere poste integralmente a carico dell'odierna appellante soccombente. A tal fine, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
(Cass. Civ., sez. VI, 30/11/2022, n. 35195).
Il valore della causa, determinato secondo i predetti criteri e tenuto conto dei parametri di cui D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, è dunque pari ad euro
283.750,00 e ricompreso nello scaglione di valore da euro da € 260.001,00 a €
520.000,00 ed i compensi vanno liquidati nella misura media, non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Inoltre, benchè i due difensori di parte appellata abbiano presentato rispettive e distinte note spese, l'art. 8 del D.M. 55/2014 prevede che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 17.179,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00; fase decisionale, valore medio: € 7.298,00; compenso tabellare € 17.179,00) oltre spese pag. 17/18 generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore, in solido tra loro, di entrambi i difensori di parte appellata, dichiaratisi antistatari.
Non luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dai difensori di parte appellata, di rifusione delle spese relative anche fase sommaria inerente la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, trattandosi di subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto alla fase di merito.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa di cui sopra, respinta Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 17.179,00, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da versarsi, in solido, ai difensori di parte appellata, dichiaratisi antistatari.
3) Attesta di avere emesso una pronunzia di integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11.02.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 1009/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - Consigliere
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1009/2019 R.G., vertente
TRA già , C.F. e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo Camera,
C.F. , PEC fax C.F._1 Email_1
010.819243, Martina Iguera C.F. PEC C.F._2
fax 010.819243 e Giuseppe Neri C.F. Email_2
, PEC fax: 096.5323098, ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Caprera, n. 26, Reggio
Calabria;
-APPELLANTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via G. Spagnolio n. l4/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mazzitelli, C.F. , PEC C.F._4
fax 096527211, che la rappresenta e difende Email_4 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Zoccali, C.F. , PEC C.F._5
Email_5
-APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni furto imbarcazione assicurata– Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1456/2019, depositata e pubblicata il 30/10/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 18 settembre 2013, CP_1
adiva il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere l'indennizzo da parte
[...]
della compagnia assicurativa (oggi , per il Parte_3 Parte_1
furto della propria imbarcazione, denominata “Bollicine 3” e targata RC 828 D, ormeggiata nel porto di RO, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale patito per non averne potuto usufruire durante la stagione estiva trascorsa e per le successive sino al soddisfo. Parte attrice affermava di aver tempestivamente denunciato il furto, avvenuto nel periodo tra il 25 novembre e il 29 dicembre del 2012, presso la Stazione dei
Carabinieri e presso la Capitaneria di Porto di RO;
riferiva che il procedimento penale era stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del delitto e che l'imbarcazione non era stata mai ritrovata.
La Compagnia assicurativa contestava preliminarmente il rito prescelto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e chiedeva il rigetto della domanda attorea;
pur non contestando il fatto storico asserito e l'esistenza di una polizza assicurativa sul natante, ma eccepiva l'inoperatività di quest'ultima, contestava l'aggravamento del rischio ed evidenziava il pregiudizio subito per non aver potuto esperire azione di rivalsa contro terzi.
Il Giudice di primo grado, dopo aver disposto la trasformazione del rito, invitava le parti ad esperire la mediazione obbligatoria, con esito negativo.
Ritenute superflue le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, la causa veniva istruita esclusivamente mediante la produzione di documenti e attraverso una consulenza tecnica disposta d'ufficio sul valore dello yacht “Bollicine 3”; venivano anche depositati, su autorizzazione del giudice istruttore, le chiavi ed i telecomandi dell'imbarcazione. Il Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da parte convenuta. Precisate le conclusioni e svolta la discussione pag. 2/18 orale, mediante le quali le parti si riportavano ai rispettivi atti e verbali di causa, veniva emessa la sentenza n. 1456/2019 del 30/10/2019, con la quale il Tribunale, definitivamente pronunciando accoglieva la domanda proposta da e Controparte_1
condannava la al pagamento, in favore dell'attrice, della Parte_1 somma di € 283.750,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.250,55 per spese vive ed in € 40.480,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. ed IVA come per legge e poneva a carico della parte convenuta anche le spese della c.t.u.
La ha proposto appello, articolato su cinque motivi, e ha avanzato istanza Parte_1
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con i primi due motivi ha censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la inoperatività della polizza ai sensi delle lettere c) e b) dell'art. 15 C.G.A., per non avere l'assicurata adottato sufficienti misure di protezione e per aver tenuto un comportamento connotato da colpa grave. Col terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., per dichiarazioni inesatte e/o reticenti rese dall'assicurata al momento della stipula della polizza. Col quarto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 1916 c.c. o l'insufficiente motivazione in merito all'eccezione relativa al pregiudizio arrecato dall'assicurata al diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice.
Col quinto motivo, infine, ha lamentato il vizio di motivazione per non aver il giudice di primo grado tenuto debitamente conto delle osservazioni sui criteri per stabilire il valore dell'imbarcazione al momento del furto. ha resistito all'impugnazione eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, controdeducendo analiticamente alle doglianze avversarie, ha chiesto il rigetto dell'appello la conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
ha chiesto altresì di ordinare la soppressione cancellazione, in tutto o in parte, di scritti offensivi ivi meglio indicati e il correlato risarcimento del danno non patrimoniale patito, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 598 c.p., da liquidarsi in via equitativa.
Con ordinanza del 20/02/2020 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata da parte appellante. Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.6.2024, con riserva di pronunciarsi sulle richieste istruttorie, formulate come in atti, unitamente al merito. Con
pag. 3/18 ordinanza depositata il 27.09.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione è da disattendere posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
3. Avuto riguardo alle richieste istruttorie, sulle quali questa Corte ha riservato provvedere unitamente al merito, si rileva che l'appellante aveva richiesto espressamente, nel presente grado di giudizio, l'ammissione dei mezzi di prova non accolti in primo grado e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni. In particolare, aveva richiesto di: 1) ammettere i capitoli di prova nn. da 1 a 7 di cui alla
II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 27.7.2016 con escussione dei testi ivi indicati 2) e in ossequio agli artt. 599 e 600 cod. nav., licenziare una CTU integrativa volta ad accertare lo stato dei luoghi ove ebbe a verificarsi l'evento per cui è causa e quali misure e/o sistemi di protezione e/o ormeggio e/o ancoraggio dell'unità siano state adottate nella specie dall'assicurata; 3) convocare il C.T.U. a chiarimenti ex art
62 c.p.c. su tutti gli aspetti meglio indicati a verbale di udienza del 16 maggio 2018
(pagg. 27-28 atto di appello).
Parte appellata si è opposta all'ammissione della prova testimoniale nei seguenti termini: “Si rileva, altresì, che in ogni caso il Sig. non può Parte_4
testimoniare in quanto è stato ctp di nella prima fase del giudizio. Parte_1
Ancora detta richiesta è generica e inammissibile atteso che controparte (già nell'atto di appello) avrebbe dovuto riportare testualmente sia i capitoli di prova richiesti che i dati dei testimoni addotti” (pag. 29 comparsa di costituzione); ha poi rilevato l'inammissibilità della perizia ex artt. 599 e 600 cod. nav. per non aver mai contestato l'appellante le misure di ormeggio e/o ancoraggio e per non essere la ctu un mezzo di prova. Ha, infine, reiterato la richiesta di interrogatorio formale del resistente sui pag. 4/18 quesiti elencati a pagg. 22 e 23 della comparsa, e sulle stesse circostanze l'ammissione della prova per testi.
Puntualizzato quanto sopra, giova rammentare che l'art. 345 c.p.c. ha modulato la disciplina delle prove in appello in quanto strumentali alla pronuncia nel grado in cui sono proposte, prevedendo una serie di preclusioni e decadenze. In tale logica, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le richieste istruttorie non accolte, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ. 9410/2011;
16953/2013). Giova altresì ricordare che “Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Alla luce di quanto esposto deve preliminarmente intendersi rinunciata, ed inammissibile in appello, la richiesta di “convocare il C.T.U. a chiarimenti ex art 62
c.p.c. su tutti gli aspetti meglio indicati a verbale”, non riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni.
Quanto ai capitoli di prova richiamati dall'appellante e dall'appellata, si rileva che gli stessi, in quanto volti ad accertare fatti non rilevanti nel presente giudizio, non possono trovare accoglimento. Si evidenzia, inoltre, che le misure di ormeggio e/o ancoraggio dell'unità non hanno costituito oggetto di contestazione nel presente grado di giudizio. Ne consegue che neppure le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e riproposte in appello, possano trovare accoglimento nell'odierno giudizio in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
§
4. Passando al merito, col primo motivo - rubricato <
degli artt. 15 c) C.G.A. e 1362 c.c. in materia di interpretazione del contratto e /o carente motivazione in merito all'eccezione di inoperatività della polizza. per
“insufficienza delle misure di protezione dell'unità da diporto stessa e/o battello di 9 servizio durante la loro giacenza sia temporanea sia stagionala, in acqua o a terra”>> -
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che pag. 5/18 le misure di “protezione” cui si riferisce la clausola di cui all'art. 15 lett. c) C.G.A. debbano essere intese nel senso di “protezioni” (come ad es. i parabordi) atte ad evitare danni da urti contro il molo o altri natanti. Per contro, ha sostenuto Parte_1
che la locuzione “misure di protezione” non debba intendersi in senso restrittivo, dovendosi ad essa ricondurre anche tutte quelle misure che possono salvaguardare l'unità da rischi quali il furto, altrimenti argomentando non avrebbe alcun significato la precisazione ivi contenuta “in acqua o a terra”.
Parte appellata, invece, ha sostenuto l'interpretazione data in sentenza, citando conformi precedenti giurisprudenziali e segnatamente Corte di Appello di Lecce n.
28/2010, confermata dalla Cassazione, Sez. VI, n. 8580/2012. Ad ulteriore sostegno, ha poi dedotto che, diversamente opinando, si tratterebbe di casi di esclusione della garanzia, i quali, pertanto, “avrebbero dovuto essere espressamente previsti dalla
Compagnia nel modulo contrattuale dalla stessa predisposto e, per di più, sottoposti a doppia specifica sottoscrizione ex art. 1341 II comma c.c.” (pag. 13 comparsa).
La sentenza di primo grado, con motivazione immune da censure, ha statuito che dall'analisi della polizza non risulta alcuna clausola che subordini espressamente l'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto da parte proprietaria, imponendole l'imbarcazione solo in porti sorvegliati da apposito personale. Ha quindi precisato che la convenuta ha impropriamente invocato l'art. 15 lettera c) delle condizioni di assicurazioni, che esclude dalla copertura i danni derivati da “insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o battello di servizio durante la loro giacenza sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra”, trattandosi, invero, di una clausola palesemente riferita a quei danni che possano scaturire da urti con il molo o altri natanti e dovendosi intendere la locuzione protezioni cui essa fa riferimento in sistemi, quali ad esempio i parabordi, volte ad evitare danni che possono scaturire da urti con il molo o altri natanti. (Cfr. sentenza, pag. 6).
La questione riguarda dunque la corretta interpretazione dell'art. 15 delle C.G.A. lett c). La clausola di cui all'art. 15 C.G.A. ha ad oggetto i casi di esclusione della copertura assicurativa sul natante assicurato, aventi una particolare gravità ed eccezionalità o perché ricollegati al dolo o alla colpa grave dell'assicurato o per una serie di eventi eccezionali (a titolo esemplificativo atti terroristici, terremoti, guerra, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili ecc..); in particolare, alla lettera c)
pag. 6/18 sono ricondotti i casi di “insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra”.
In tema di interpretazione delle clausole contrattuali, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da escludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 c.c. (Cass. 28/08/2007
n. 18180, Cass. Civ., n. 37590 del 30 novembre 2021). Rimane comunque fermo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, considerando le singole clausole in correlazione tra loro, a norma dell'art. 1363 del Codice civile.
Con specifico riferimento al contratto di assicurazione, occorre rammentare il necessario raccordo col criterio di cui all'art. 1370 c.c. concernente l'interpretazione contro l'autore della clausola o predisponente, che si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (Cass. Civ.,sez. III , n. 18324/2019). Infatti “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art.
1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo” (Cass. Civ., sez. III, n. 866 del 17/1/2008).
Alla luce dei principi esposti, l'interpretazione della clausola accolta dalla sentenza di primo grado è pienamente condivisibile essendo peraltro la più corrispondente al tenore letterale e alla complessiva funzione del contratto. Invero, dalla locuzione
“insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'Unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra” non può certamente inferirsi uno specifico obbligo per la parte assicurata di ormeggiare l'imbarcazione in un luogo vigilato o comunque munito di sistemi di allarme o video sorveglianza. La stessa pag. 7/18 polizza, inoltre, nella sezione “definizioni comuni a tutte le garanzie”, specifica il significato della parola “porto” come: «complesso delle strutture amovibili e inamovibili posto sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua, atto a consentire l'approdo, l'ormeggio e la protezione dalle avverse condizioni meteorologiche all'Unità da diporto», indicandolo quindi come luogo atto a proteggere l'imbarcazione da possibili fattori di danno. Deve notarsi, inoltre, che la predetta definizione di “porto” non contiene alcun riferimento alla necessità che lo stesso debba essere munito di sistemi o servizi finalizzati alla prevenzione dei furti, né tantomeno che debba trattarsi di strutture gestite da soggetti che eroghino tali servizi.
Se ne ricava, dunque, un ulteriore contributo ermeneutico a favore dell'interpretazione fatta propria dalla sentenza appellata e che consente di respingere anche l'ulteriore rilievo di parte appellante, la quale, facendo leva sulla diversa formulazione degli artt.
12 e 15 delle C.G.A., cerca di sostenere che ai fini per cui è causa per “porto” dovrebbe intendersi un luogo dotato anche di misure e servizi volti a proteggere le imbarcazioni da fatti illeciti di terzi. A fronte del tenore letterale delle richiamate condizioni di assicurazione oltre che del significato comune del termine “porto”, le mere considerazioni dell'appellante, secondo cui “… normalmente un porto è in concessione a qualche società e, di conseguenza, all'interno di un porto le imbarcazioni vengono generalmente sorvegliate dal personale della Marina, quantomeno in orario diurno;
inoltre, il perimetro del luogo è normalmente recintato,
l'ingresso agli esterni è regolato tramite misure di sicurezza quali cancelli o sbarre senza considerare che, sul luogo, sono normalmente presenti telecamere” (cfr. appello, pag. 13) appaiono del tutto prive di pregio giuridico.
Per contro, si può ulteriormente osservare che, in sede di definizione generale, non risulta alcuna specificazione del temine “porto” comportante la necessità di una sorveglianza o di barriere protettive quali cancelli o sbarre, essendo anzi state considerate tali le strutture – si badi, anche amovibili - atte a consentire l'approdo o l'ormeggio delle imbarcazioni e la loro protezione dagli eventi atmosferici.
A riprova si aggiunga che, come già sottolineato dal giudice di primo grado, l'art. 12
C.G.A., rubricato “Delimitazione della garanzia e condizioni di operatività”, alla lett e) n.1 esclude l'operatività della garanzia in caso di furto totale quando l'Unità da diporto e/o il battello di servizio si trovino in giacenza, anche temporanea, in acque marine, al di fuori di un Porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a
pag. 8/18 sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'Unità da diporto o del battello) ovvero si trovino in giacenza
a terra in luogo non chiuso o non recintato, non protetto da adeguati congegni antifurto ed il furto avvenga senza effrazione o scasso constatato dall'Autorità o da perito designato dalla Società”. Anche in questo caso, la clausola, predisposta dall'assicuratore, prevede l'adozione di specifiche cautele solo quando l'imbarcazione si trovi al di fuori di un porto e, in particolare, allorquando l'imbarcazione si trovi in giacenza in acque marine “libere”, al di fuori di un porto, o a terra in luogo chiuso o non recintato. Per contro, non risulta espressamente previsto l'onere per l'assicurato di adottare particolari cautele di custodia nei casi in cui l'imbarcazione, come nel caso di specie, si trovi ormeggiata in un porto. Deve pertanto convenirsi con la sentenza di primo grado, la quale ha ritenuto che, nei casi previsti da detta clausola, l'inoperatività della garanzia sia collegata al fatto di lasciare l'imbarcazione senza persone a bordo e del tutto incustodita al di fuori di un porto.
§
5. Col secondo motivo - rubricato <
c.p.c. e dell'art. 15 lett. b) C.G.A. omessa considerazione di fatti fondamentali ai fini della decisione e/o insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per aver l'assicurato tenuto una condotta caratterizzata da colpa grave>> - l'appellante ha impugnato il capo della sentenza che inquadrato il comportamento dell'assicurata nei canoni della media diligenza ed escluso, invece, la colpa grave dedotta dalla compagnia assicuratrice. L'appellante, per contro, ha criticato il contegno dell'assicurata, sostenendo che la stessa “ben consapevole dello stato di abbandono in cui verteva il Porto di RO, con sbarra sempre aperta, privo di qualsiasi sistema di protezione, guardiania e gestione, ha comunque ritenuto di abbandonarvi la propria imbarcazione per oltre un mese, priva di qualsiasi sistema di allarme” (pagg. 20-21 appello). Ha rimarcato quindi l'inoperatività della copertura “motivatamente eccepita anche ai sensi del richiamato art. 15 lett c) CGA, da leggersi in stretta correlazione con l'art. 15 lett. b) CGA” (pag.
20 appello). L'appellante, inoltre, ha criticato la sentenza per non aver tenuto conto delle dichiarazioni dell'assicurata contenute nel questionario redatto dal perito della stessa assicurazione. al quale la stessa avrebbe dichiarato di aver lasciato un CP_1
pag. 9/18 set di chiavi nascoste a bordo dell'imbarcazione, peraltro sprovvista pure di qualsiasi sistema di allarme.
L'appellata ha contestato il motivo di appello sottolineando di essersi CP_1
rifiutata, sin da subito, di sottoscrivere detto questionario, redatto dal perito dell'assicurazione, proprio perché ne disapprovava il contenuto;
ha poi sostenuto che già al momento della sottoscrizione del contratto (aprile 2012) il porto di RO non era gestito da alcuna società incaricata dei servizi di assistenza e che tale condizione non era diversa al momento del furto.
A tale ultimo riguardo, la sentenza di primo grado ha giustamente statuito che nessuna valenza in tal senso possono assumere le dichiarazioni in proposito, asseritamente rilasciate al perito della ma mai sottoscritte dall'attrice. La stessa sentenza, Parte_1
inoltre, dopo aver illustrato la ratio dell'art. 1900, comma 1 c.c., correttamente individuata nell'esigenza di evitare che la garanzia assicurativa possa ingenerare interesse alla provocazione dell'evento dedotto in rischio da parte dei soggetti assicurati, inducendoli a comportamenti altamente negligenti o imprudenti, ha giustamente ritenuto che l'aver ormeggiato l'imbarcazione nel porto di RO, per quanto destinato ad uso pubblico senza la garanzia dei servizi portuali, quali la barra d'accesso, la sorveglianza (e videosorveglianza), integra una condotta improntata ad un modello di comportamento di media diligenza.
Nell'elencare i casi di esclusione dell'operatività dell'assicurazione, l'art. 15 lett. b) delle C.G.A. recita: colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo. L'articolo in questione ricalca la previsione di cui all'art. 1900 c.c., regola generale in tema di assicurazione contro i danni, volta a evitare che il beneficiario, l'assicurato o il contraente si comportino in modo da provocare il sinistro e lucrare l'indennizzo dall'assicuratore, esonerando quest'ultimo dagli obblighi derivanti dai sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
Ciò detto, occorre rammentare che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Il rischio previsto nel contratto di assicurazione è di norma delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e pag. 10/18 del premio pagato, l'indennizzabilità; l'esistenza di dette clausole comporta una diversa distribuzione dell'onere probatorio nel corso del giudizio avente ad oggetto gli indennizzi assicurativi. Seguendo un consolidato orientamento (Cass. Civ. n.
24273/2023; Cass. Civ., Sez. III, n. 25510 del 21.9.2021; Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 9205 del 2.4.2021; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 1558 del
23/01/2018), la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi”. Dopo aver precisato la portata di questi rischi, ha specificato gli effetti sul piano del riparto dell'onere della prova, spiegando che «La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. “La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. (Cassazione civile sez. III - 14/03/2024, n. 6954). Incombe, pertanto, sull'assicuratore che la eccepisce dimostrate la colpa grave, la quale è definita dalla giurisprudenza di legittimità come il comportamento consapevole di colui che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operi con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (cfr., Cass. civ., 13 ottobre 2009, n. 21679; Cass. 19 novembre 2001, n. 14456).
Ciò posto, la sentenza appellata ha spiegato che l'aver ormeggiato l'imbarcazione nel porto di RO, per quanto destinato ad uso pubblico senza la garanzia dei servizi portuali, quali la barra d'accesso, la sorveglianza (e videosorveglianza), integra una condotta improntata ad un modello di comportamento di media diligenza, tanto più che risulta in atti che l'accesso carraio nella zona del porto era interdetto dalle 22:00 alle 08:00, che l'area era interamente recintata e che le chiavi erano in dotazione, oltre che al , alle Forze dell'Ordine. Inoltre, il posto barca (n. 8) dove era CP_2 Parte_5 ormeggiata la “Bollicine 3” si trovava proprio di fronte all'ufficio dei Carabinieri e all'Ufficio Locale Marittimo di RO (Capitaneria di Porto/Guardia Costiera) le cui pag. 11/18 imbarcazioni erano ormeggiate nei posti adiacenti, dal n. 1 a n.
7. Di contro, si osserva che la riproduzione fotografica del cancello aperto in orario diurno, non è conducente, posto che dall'ordinanza comunale versta in atti era previsto che l'accesso carraio fosse consentito durante il giorno e chiuso in orario notturno. Quanto alla circostanza, dedotta dall'assicurazione, secondo cui una copia delle chiavi sarebbe stata lasciata nascosta a bordo del natante – oltre a ribadirsi che il questionario, redatto dal perito della convenuta, non è mai stato sottoscritto dalla che ne contestò sin da CP_1
subito il contenuto – si rileva che il giudice ha dato atto della consegna delle due chiavi originali nel corso del giudizio di primo grado (pag. 5 sentenza). A fronte di tale dato, che peraltro avvalora la tesi dell'inattendibilità del predetto questionario, risulta inconsistente l'obiezione dell'odierna appellante, che avrebbe avuto l'onere di dimostrarla, secondo cui non potrebbe escludersi l'esistenza di chiavi ulteriori rispetto a quelle consegnate.
§ 6. Col terzo motivo – rubricato <
c.c.>> - l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione secondo cui l'assicurata avrebbe reso dichiarazioni inesatte e/o reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1 C.G.A., in merito alle mutate condizioni del porto e dell'ormeggio presso cui si trovava il natante. L'appellata ha replicato che per l'assunzione e valutazione del rischio la Compagnia ha chiesto solo l'indicazione del porto di ormeggio, correttamente indicato nel porto di RO.
Anche questo motivo non merita accoglimento, essendo agevole riscontrare che, come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, la polizza richiede semplicemente l'indicazione del “porto di stazionamento”, regolarmente individuato in quello di
RO, dove il natante era ormeggiato al momento del furto;
senza alcuna ulteriore specificazione in merito ad eventuali dotazioni di sicurezza o alla gestione della struttura portuale.
Peraltro, il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ai sensi dell'art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con dolo o colpa grave omesso di riferire all'assicuratore circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato e, in assenza dell'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 1893 c.c. consente a quest'ultimo di recedere. Secondo consolidata giurisprudenza, il disposto dell'art.1892 c.c. trova applicazione allorché si verifichino simultaneamente pag. 12/18 tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass.,
10.6.2020 n. 11115; 30.11.2011 n. 25582; 25.2.2002 n. 2740).
Orbene, nel caso di specie, l'indicazione del porto di stazionamento non è falsa né reticente, posto che non si richiedevano ulteriori specificazioni. Peraltro, la stessa compagnia assicuratrice, nell'atto di appello, ha sostenuto che “all'epoca della sottoscrizione della polizza la società Porto di RO S.p.a. non aveva ancora in concessione l'area portuale, la quale presumibilmente era un ormeggio libero, privo di qualsivoglia servizio portuale e di qualsiasi forma di custodia o sorveglianza” (pag.
22 atto di appello) ed invero, dagli atti si ricava che vi era una concessione demaniale rilasciata alla società Porto di RO S.p.a dal 13/7/2012 al 14/9/2012. Orbene, ove si consideri che il contratto di assicurazione fu stipulato nell'aprile 2012 e che il furto si verificò tra novembre e dicembre 2012, è evidente che, sussistendo le medesime condizioni sia al momento della stipula della polizza sia al momento del furto, non via sia stato alcun aggravamento del rischio. A ciò si aggiunga che, una volta indicato correttamente, in sede di conclusione del contratto, il porto di RO, la compagnia avrebbe agevolmente potuto, usando l'ordinaria diligenza, accertare le condizioni della struttura portuale ed eventualmente comportarsi di conseguenza.
§
7. Col quarto motivo – rubricato <
c.c. e/o insufficiente motivazione in merito al rigetto dell'eccezione relativa al pregiudizio al diritto di rivalsa arrecato dall'assicurata alla Compagnia>> - la compagnia assicurativa ha sostenuto che parte attrice non è stata in grado di provare di aver posto in essere alcuna azione e/o messa in mora al fine di accertare eventuali responsabilità di terzi e interrompere eventuali termini di prescrizione o decadenza e tutela del diritto di surroga dell'assicurazione.
L'appellata ha controdedotto di avere regolarmente denunciato il fatto all'Autorità e alla Compagnia di assicurazione e che il conseguente procedimento penale è stato archiviato non essendo stati individuati gli autori;
pertanto, non risulta alcun “terzo” nei cui confronti muovere contestazioni per l'accaduto.
pag. 13/18 Sul punto, la sentenza appellata ha correttamente osservato: “Risulta per tabulas, infine, che la Sig.ra – una volta venuta a conoscenza del furto – ha attivato CP_1
correttamente la procedura prevista dall'art. 16 del contratto, consentendo alla convenuta di attivarsi a norma di legge per l'eventuale esercizio del diritto di rivalsa”
(pagg. 10-11 sentenza).
Posto quanto sopra e rilevato che avrebbe dovuto essere onere della Compagnia assicuratrice indicare e dimostrare le asserite inadempienze dell'Assicurata, si osserva che l'art. 16 delle C.G.A. lett. c) stabilisce che l deve: compiere gli atti Parte_6
necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1916 del Codice civile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni. Nel caso che occupa, è provato che il fatto fu denunciato all'Autorità e alla Compagnia assicuratrice e i relativi autori non sono stati identificati. Al contempo, non risultano altri soggetti ipoteticamente responsabili a diverso titolo, nei cui confronti, peraltro, stante la tempestiva denuncia del furto, la Compagnia di assicurazione avrebbe ben potuto utilmente agire o chiedere all' di agire. Parte_7
§
8. Col quinto motivo – rubricato < stabilire il valore dell'imbarcazione al momento del furto>> - la ha Parte_1
lamentato un difetto di motivazione sul capo della sentenza che ha recepito il valore dell'imbarcazione stabilito nella perizia del consulente tecnico d'ufficio, per non aver tenuto conto dei rilievi critici delineati nel verbale di udienza del 16.5.2018. La ha controdedotto evidenziando il corretto operato del c.t.u., anche tenuto CP_1
cono delle osservazioni delle parti, e il legittimo convincimento del Giudice di prime cure, adeguatamente motivato, in conformità alle consolidate indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
Anche tale motivo di doglianza deve essere respinto, bastando rilevare che la sentenza di primo grado risulta ampiamente e convincentemente motivata anche su questo punto, avendo ritenuto la valutazione “comprensibile ed esaustiva, ricavata dal CTU in esito ad una apprezzabile indagine tecnica espletata sulla scorta degli atti di causa, della documentazione versata in atti ed attraverso opportune ricerche”. In particolare, in motivazione, è stato precisato che le relative conclusioni “precedute da un iter
pag. 14/18 argomentativo logico e coerente, sono state oggetto di osservazioni da parte dei CTP alle quali il perito d'ufficio ha risposto in maniera puntuale e convincente” (pag.11 sentenza).
La sentenza appellata, inoltre, ha dato atto che la perizia di stima del consulente d'ufficio, incaricato di valutare l'imbarcazione al momento del furto, è stata redatta, nell'impossibilità di visionarla, sulla base dei documenti di causa, delle fotografie prodotte dalla parte attrice, delle perizie effettuate, nonché, dalla consultazione di listini e quotazioni di imbarcazioni similari riportate da riviste e siti internet specializzati (pag. 4 ctu). Il perito, indicando i parametri considerati, ha così concluso:
“L'imbarcazione all'epoca del furto aveva 10 anni di vita e si presentava in buone condizioni generali. Data la particolarità del bene oggetto di stima, tenendo conto delle sue condizioni di utilizzo limitato a pochi mesi l'anno, della buona motorizzazione, dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati e delle quotazioni di mercato al 2012, si può stimare un valore al momento del furto di circa 285.000,00 euro”. (pag. 6 ctu).
A ciò si aggiunga che il consulente ha pure compiutamente risposto alle osservazioni rilevate dalle parti mediante i propri consulenti (risposte del 15/04/2018), ed in particolare sul crollo del mercato mondiale delle imbarcazioni a partire dall'anno
2008, sostenuto dal perito della spiegando motivatamente la propria Parte_1
valutazione.
§
9. Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 96 c.p.c e
598 c.p. Parte appellata ha formulato richiesta di “ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte degli scritti offensivi innanzi richiamati e assegni ad essa istante una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa dal Giudice del gravame” (pag. 21 comparsa) ai sensi dell'art. 598 c.p., insistendo sulla richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ha sostenuto che le espressioni incriminate, contenute sia nell'appello che nel ricorso ex art. 351 c.p.c., sono: “la sig.ra è un soggetto privato di assai dubbia CP_1
solvibilità e non è dato sapere se detenga o meno beni immobili di proprietà. A ciò si aggiunga che la sig.ra non offre alcuna adeguata garanzia patrimoniale CP_1
(l'imbarcazione, che, a quanto è dato sapere, era l'unico bene di proprietà della sig.ra è stata rubata)” (pag. 20 comparsa). CP_1
pag. 15/18 Giova qui rammentare che la disciplina di cui all'art. 89 c.p.c., è finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio senza individuare alcuna causa di non punibilità, a differenza dell'art. 598 c.p.; le norme concernono la regolamentazione delle frasi offensive contenute negli scritti di parte o pronunciati davanti ad una autorità giudiziaria, prevedendo che, qualora le offese esulino dal contesto della causa, il giudice possa ordinarne la cancellazione e liquidare una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della persona offesa.
Questo Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta, considerato che le espressioni sopra indicate, formulate in termini dubitativi e smentite dalle risultanze di causa, rientrano comunque nei limiti fisiologici dell'esercizio del diritto difesa, essendo finalizzate a supportare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, peraltro rigettata da questa Corte con motivazione inerente anche il profilo della solvibilità di parte appellata.
§
10. Lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'appellata ha affermato che controparte “ha resistito/agito in giudizio con mala fede o quanto meno colpa grave” (pag. 21 comparsa), chiedendo al giudice del gravame di accertare e dichiarare tale circostanza e per l'effetto condannare controparte ex art. 96 del codice di rito.
La condotta dell'aver proposto o resistito in giudizio temerariamente con mala fede o colpa grave si realizza quando la parte è consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ed abusa dello strumento processuale per meri fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti
(Cass. SS. UU. n. 9912/2018). La domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984,
n.3274). Secondo ostante giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di pag. 16/18 comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass.,
Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902).
Sulla base di questi presupposti, pur totalmente soccombente nel giudizio l'appellante, non si può dire che la controparte abbia assolto il proprio onere probatorio.
§
11. La regolamentazione delle spese. Giova premettere che, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e contestuale rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, non ha luogo un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 22952/19). Ai sensi dell'art. 91
c.p.c., quindi, le spese devono essere poste integralmente a carico dell'odierna appellante soccombente. A tal fine, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.
(Cass. Civ., sez. VI, 30/11/2022, n. 35195).
Il valore della causa, determinato secondo i predetti criteri e tenuto conto dei parametri di cui D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, è dunque pari ad euro
283.750,00 e ricompreso nello scaglione di valore da euro da € 260.001,00 a €
520.000,00 ed i compensi vanno liquidati nella misura media, non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Inoltre, benchè i due difensori di parte appellata abbiano presentato rispettive e distinte note spese, l'art. 8 del D.M. 55/2014 prevede che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 17.179,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.940,00; fase decisionale, valore medio: € 7.298,00; compenso tabellare € 17.179,00) oltre spese pag. 17/18 generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore, in solido tra loro, di entrambi i difensori di parte appellata, dichiaratisi antistatari.
Non luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dai difensori di parte appellata, di rifusione delle spese relative anche fase sommaria inerente la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, trattandosi di subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto alla fase di merito.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa di cui sopra, respinta Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 17.179,00, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da versarsi, in solido, ai difensori di parte appellata, dichiaratisi antistatari.
3) Attesta di avere emesso una pronunzia di integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11.02.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
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