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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4927/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Camburzano n. 11, presso lo studio dell'avv.
AZZARIO ALBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 18/12/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1628 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 23/04/1995 e il 19/07/2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/01/2023.
Con ricorso depositato il 22/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, ma non economicamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
- l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modalità condivisa, con residenza Per_2 anagrafica e collocazione principale presso la madre, signora;
Parte_1
DISPONE che:
- il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato mattina sino alle 21,30 della domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
− nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week end con il padre, la stessa trascorrerà un pomeriggio/notte presso il medesimo, indicativamente nella giornata di mercoledì, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
− nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, la minore trascorrerà due Per_2 pomeriggi/notte con il padre, indicativamente nelle giornate del martedì e giovedì, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
− per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16,00 del 23 alle ore 16,00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16,00 del 30 dicembre sino alle ore 21,00 del 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze Pasquali ad anni alterni dall'uscita di scuola sino al giorno di Pasqua, e dal lunedì di Pasquetta sino al riaccompagnamento a scuola;
per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali saranno ripartite fra i genitori seguendo il seguente calendario, con alternanza degli anni pari e dispari. Per l'anno 2024 secondo le seguenti modalità:
− Il 1° di novembre, il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre;
− l'8 dicembre ed il 1° maggio con il padre;
DISPONE che:
- il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando entro il Parte_2 Per_2 giorno 5 di ogni mese le somme di €. 150,00 per le spese ordinarie ed €. 100,00 forfettarie a rifusione delle spese straordinarie. Tali somme saranno da considerare comprensive di tutte le spese extra per la figlia ad eccezione di spese sopravvenute ed imprevedibili di particolare entità. Nel caso di insorgenza delle suddette eventuali spese, i coniugi contribuiranno al pagamento in misura egualitaria.
DÀ ATTO che:
Spese ed onorari del presente giudizio a carico del signor Pt_2
Spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4927/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Camburzano n. 11, presso lo studio dell'avv.
AZZARIO ALBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 18/12/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1628 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 23/04/1995 e il 19/07/2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/01/2023.
Con ricorso depositato il 22/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne, ma non economicamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
- l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modalità condivisa, con residenza Per_2 anagrafica e collocazione principale presso la madre, signora;
Parte_1
DISPONE che:
- il padre possa vedere e tenere con sé la minore secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
− a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato mattina sino alle 21,30 della domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
− nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week end con il padre, la stessa trascorrerà un pomeriggio/notte presso il medesimo, indicativamente nella giornata di mercoledì, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
− nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, la minore trascorrerà due Per_2 pomeriggi/notte con il padre, indicativamente nelle giornate del martedì e giovedì, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
− per metà delle vacanze natalizie (un anno dalle ore 16,00 del 23 alle ore 16,00 del 30 dicembre ed un anno dalle ore 16,00 del 30 dicembre sino alle ore 21,00 del 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze Pasquali ad anni alterni dall'uscita di scuola sino al giorno di Pasqua, e dal lunedì di Pasquetta sino al riaccompagnamento a scuola;
per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività infrannuali saranno ripartite fra i genitori seguendo il seguente calendario, con alternanza degli anni pari e dispari. Per l'anno 2024 secondo le seguenti modalità:
− Il 1° di novembre, il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre;
− l'8 dicembre ed il 1° maggio con il padre;
DISPONE che:
- il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando entro il Parte_2 Per_2 giorno 5 di ogni mese le somme di €. 150,00 per le spese ordinarie ed €. 100,00 forfettarie a rifusione delle spese straordinarie. Tali somme saranno da considerare comprensive di tutte le spese extra per la figlia ad eccezione di spese sopravvenute ed imprevedibili di particolare entità. Nel caso di insorgenza delle suddette eventuali spese, i coniugi contribuiranno al pagamento in misura egualitaria.
DÀ ATTO che:
Spese ed onorari del presente giudizio a carico del signor Pt_2
Spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/12/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.