Articolo 18 della Legge 21 aprile 1962, n. 161
Articolo 17
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29 aprile 1962
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12 gennaio 2018
Art. 18. Norma transitoria

Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958 , continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018