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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2146/2023 promossa da:
(P. IVA Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ERMANNO FERRERO (CF P.IVA_1
). C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. TANINI MARCO (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 786/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 25/09/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 40 In data 11.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
1) accertata e dichiarata, per tutte le causali esposte nel presente giudizio, la illegittimità, sia sul piano contrattuale che bancario, della condotta posta in essere dalla originaria convenuta “ Controparte_2
” in relazione al rapporto contrattuale intercorso con la “
[...] [...]
, attuale appellante e, quindi, la illegittimità Parte_1 della segnalazione a sofferenza del 13.2.2020 per cui è causa come già accertata in sede cautelare, condannare, ai sensi degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 1175 e segg. c.c. e gradatamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di ogni altra norma applicabile alla fattispecie concreta, essa “ Controparte_2
”, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di
[...] tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi nella fattispecie in esame da essa “ , nessuno Parte_1 escluso e/o eccettuato, nella misura di euro 3.266.120,90 (tremilioniduecentosessantaseimilacentoventivirgolanovanta) come accertata all'esito della prova testimoniale espletata e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di Consulenza Tecnica nella cui ammissione si insiste anche in questa sede, e/o in quella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adìta riterrà dovuta anche in sua giustizia ed equità, il tutto sempre oltre interessi dal sorgere del credito al saldo ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del danaro, nonché interessi anche su tali importi dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda al saldo, con ogni pronuncia consequenziale;
2) per quanto necessario e previo ogni accertamento, dichiarare l'estinzione di qualsivoglia preteso credito di cui sarebbe titolare la originaria convenuta
“ ” nei confronti della CP_2 Controparte_2 Controparte_2
“ , attuale appellante in Parte_1 riferimento al rapporto bancario intercorso, per effetto della compensazione ex artt. 1241 e segg. c.c. col maggiore credito di fonte risarcitoria vantato da essa Società attuale appellante nei confronti della predetta “
[...]
” come già richiesto, con ogni pronuncia Controparte_2 connessa e/o conseguenziale;
pagina 2 di 40 3) sempre condannare la appellata “ Controparte_2
”, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e
[...] dei compensi legali del doppio grado del presente giudizio;
4) in via istruttoria e senza invertire l'onere probatorio, accogliere ogni richiesta all'uopo già formulata dalla “ , Parte_1 attuale appellante, nel primo grado del presente giudizio nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. in atti e nei verbali di causa da intendersi per integralmente riportate e trascritte, nonché accogliere, altresì, ogni ulteriore domanda, richiesta ed eccezione di merito proposta nel primo grado del presente giudizio, il tutto che abbiansi in questa sede per espressamente riproposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. e trascritte parola per parola, nessuna esclusa e/o eccettuata, con ogni pronuncia connessa e consequenziale.
Per la parte appellata:
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 cpc, con ogni altro consequenziale provvedimento;
- rigettare nel merito tutti i motivi di impugnazione dedotti da parte attrice in quanto infondati in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 786/2023 pubblicata il 25/09/2023, il Tribunale di Siena ha così deciso:
- Rigetta le domande proposte dall'attrice Parte_1
[...]
- Condanna al Parte_1 pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 10.844,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della odierna APPELLANTE di pagina 3 di 40 condanna della banca convenuta al risarcimento del danno ad essa asseritamente procurato dall'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi presso la CA d'IT, avvenuta nel febbraio del 13.02.2020 e di accertamento dell'estinzione del credito della stessa banca, per compensazione col proprio controcredito risarcitorio.
Contr A fondamento delle domande, aveva dedotto:
• di avere ottenuto da una apertura di credito di € 20.000,00 CP_1 sul conto corrente bancario n. 00001001795 ed un affidamento promiscuo a ripartizione dinamica della durata di dodici mesi di € 500.000,00, da utilizzarsi mediante una apertura di credito per sconto o anticipazioni di effetti, fatture e documenti, con validità a scadenza di dodici mesi, utilizzabile nell'ambito del conto corrente anticipi;
• che, nel novembre 2019, la aveva registrato sul conto corrente CP_1 ordinario (affidato per € 20.000,00) uno scoperto di € 263.143,41, dovuto ad un insoluto dell'affidamento promiscuo a ripartizione dinamica ad essa accordato in data 22.03.2019 ed utilizzato per pari importo;
• che tale affidamento promiscuo era stato illegittimamente revocato con conseguente illegittimo addebito di tale importo nel conto corrente, assistito da apertura di credito di € 20.000,00, sulla base di due lettere (l'una del 24.02.2020
e l'altra del 6.02.2020) da essa mai ricevute, con cui era stata comunicata la revoca dei fidi ed il recesso da ogni altro contratto;
• essendo illegittima la revoca dell'anticipazione, alla data della illegittima segnalazione a sofferenza del 13.02.2020, il contratto di affidamento promiscuo a ripartizione dinamica avrebbe dovuto ritenersi ancora efficace, in quanto sarebbe andato a scadere il 22.03.2020.
Si era costituita la che aveva contestato Controparte_1
pagina 4 di 40 le domande chiedendone il rigetto in quanto infondate.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
Contr (di seguito solo o anche
[...] Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito o anche Controparte_1 CP_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) in relazione all'all'accertamento della illegittimità della segnalazione a sofferenza in C.R. del 13.2.2020 effettuato in sede cautelare ed all'omissione da parte del Tribunale di ogni conseguente valutazione, ai fini del giudizio controfattuale – violazione e falsa applicazione degli artt. 40 - 41 c.p. e degli artt.
115 e 116 c.p.c.;
2) sull'applicazione del principio della ragione più liquida e la contraddittorietà della pronuncia - violazione e falsa applicazione degli artt. 40-41 c.p., degli artt.
115 e 116 c.p.c., degli artt. 1223 e segg. c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2043
c.c.;
3) in ordine al nesso di causalità materiale e giuridica col richiamo del
Tribunale al principio di cui alla sentenza della corte di cassazione n. 13264/2020 ed al rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e segg. c.c. e sempre degli artt. 40-41 c.p.;
4) sempre in merito alla valutazione del nesso di causalità ed al rigetto della domanda risarcitoria per assunta mancanza della prova dei danni – violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al precedente motivo sub 3;
5) in relazione alla responsabilità contrattuale della banca e sempre con riferimento al nesso di causalità materiale - violazione e falsa applicazione degli pagina 5 di 40 artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 116 c.p.c.;
6) sulla causalità giuridica e sulla prova dei danni oggetto della domanda risarcitoria - violazione degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 1175 e 1176 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043 e segg. c.c. e degli artt. 40-41 c.p.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 eccepito, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma, deducendo, in particolare, di aver: Contr
● legittimamente provveduto, nel rispetto dei contratti sottoscritti con la , ad addebitare alla scadenza l'importo residuo dell'anticipazione e richiederne il pagamento;
● potuto, a seguito del mancato pagamento, interrompere il rapporto;
● fatto precedere la segnalazione in Centrale Rischi di CA d'IT da Contr un'istruttoria approfondita sulla situazione economico-finanziaria della , rilevando la presenza dei sintomi e dei presupposti sostanziali per procedere alla suddetta segnalazione;
● rispettato la normativa che disciplina l'iter di segnalazione, a partire dal contenuto ed alle tempistiche delle comunicazioni;
● in generale, rispettato i principi di correttezza e buona fede.
In data 11.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 40 ***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame la denuncia violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 40 - 41 c.p. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'omesso accertamento della illegittimità della segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi del 13.02.2020 effettuato, invece, in sede cautelare ed all'omessa conseguente valutazione ai fini del giudizio controfattuale.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE il giudice del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avrebbe correttamente accertato ed affermato quanto segue: “al riguardo, va poi rimarcato come alcun rilievo assuma la qualità di imprenditore o di consumatore rivestita dal ricorrente, posto che benché l'art. 125 TUB disciplini il dovere di preavviso rispetto ai “consumatori”, deve tuttavia rilevarsi che le norme generali in tema di rapporti contrattuali nonché la disciplina sulla privacy e le disposizioni attuative del Garante garantiscono la tutela dei dati personali di tutti i soggetti che siano portatori di interessi rilevanti senza limitare la relativa previsione al solo consumatore, garantendo in tal modo protezione a tutti i soggetti (imprese o consumatori) che si trovino ad operare nel sistema creditizio
(vedi in tal senso tra i tanti i precedenti di questo Tribunale, ordinanze del
23.5.2018, del 20.11.2018 e del 31.1.2019); Da tutto quanto detto, discende che, qualora il finanziatore ometta di inviare la suddetta comunicazione avente natura di atto ricettizio o non rispetti il termine di preavviso fissato in 15 giorni, la segnalazione è, per ciò solo, illegittima. Ebbene, nel caso di specie, la non CP_1 ha fornito la prova di aver rispettato l'adempimento preliminare nei suesposti
pagina 7 di 40 termini; ed invero, come accertato anche dal giudice di primo grado, “sia
l'intimazione di pagamento del 24.1.2020 che la comunicazione di recesso dai vari rapporti contrattuali in essere del 6.2.2020 contengono semplicemente l'avviso del fatto che la CA si ritiene libera di adottare le iniziative legali per il recupero del credito nei confronti della società debitrice oltre che “- ricorrendone i presupposti - a segnalar[la] a sofferenza nella Centrale dei Rischi della CA
d'IT” ma non rappresentano l'avvenuta decisione, in mancanza di elementi di segno contrario provenienti dal debitore, di procedere alla segnalazione e, quindi,
l'avviso dell'ormai prossima segnalazione”.
La contesta, quindi, la sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto Parte_1 non accertata l'effettiva sussistenza di un danno in capo a sé, conseguente all'asserita illegittimità della segnalazione, per avere omesso l'accertamento avvenuto, invece, nel procedimento di reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., in ordine alla illegittimità della segnalazione, in quanto effettuata senza alcun preavviso.
A fronte dell'emersione e del conseguente accertamento in sede di reclamo della illegittima segnalazione, in quanto effettuata senza alcun preavviso, a detta della dunque, il primo giudice avrebbe dovuto decidere il merito della Parte_1 controversia tenendo conto di tale circostanza, in quanto, se l'avesse fatto, avrebbe dovuto condannare al risarcimento del danno, anche CP_1 perché, nel caso di specie, non sarebbero sussistenti i presupposti di legittimità della effettuata segnalazione:
- essendo stata essa APPELLANTE in normale esercizio, con un trend positivo degli utili;
- alla data del 13.02.2020 il credito preteso dalla banca non sarebbe stato esigibile e la stessa non sarebbe stata legittimata a pretendere la restituzione del residuo dell'anticipazione concessa, dato che il contratto di affidamento promiscuo pagina 8 di 40 a ripartizione dinamica, senza l'illegittima sua revoca, sarebbe scaduto in data
22.03.2020.
Il Tribunale, in conclusione, non avrebbe tenuto in dovuta considerazione l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la segnalazione a sofferenza, non avendo valorizzato tale circostanza adeguatamente, quale antecedente logico causale della produzione dell'evento dannoso e per questo la ha Parte_1 chiesto la riforma della pronuncia emessa, con conseguente accertamento dell'intervenuta violazione dei criteri di causalità e del giudizio controfattuale da parte del giudice di primo grado, a fronte della fondatezza delle proprie domande.
L'APPELLATA, in ordine alla questione attinente al mancato rispetto del termine di preavviso, dal quale discenderebbe l'illegittimità del provvedimento, replica che:
- non sarebbe possibile rinvenire alcun dato, né normativo, né regolamentare, dal quale desumere l'obbligo di preavviso di 15 giorni nei confronti di una società, in quanto l'art. 125, comma 3 TUB, nel prevedere un simile obbligo, si rivolgerebbe unicamente al consumatore, ovvero alla persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- la normativa dettata dal Garante della Privacy (il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) non sarebbe parimenti applicabile al caso di specie, disciplinando le sole iscrizioni nelle banche dati private e non quelle in Centrale Rischi;
- la Corte regolatrice, con sentenza n. 14382/2021, avrebbe rimarcato l'impossibilità di desumere, dalla mancata prova del perfezionamento del preavviso, l'illegittimità della segnalazione, laddove non ricorrano operazioni di credito al consumo.
pagina 9 di 40 Contr Con riferimento a quanto affermato da , in ordine al fatto che la mancanza del preavviso non le avrebbe consentito di contestare il presunto stato di insolvenza, eventualmente individuando un accordo, evidenzia: CP_1
- che, a prescindere dall'addotta mancanza del preavviso, essa avrebbe offerto Contr svariate occasioni a per contestare il presunto stato di insolvenza o individuare un accordo, avendo esperito numerosi tentativi di dialogo volti ad invitare la società a sistemare la propria posizione debitoria, avendo, nello specifico, fissato con la medesima un incontro presso la filiale di Pisa San
Giuliano, al fine di evitare il recesso dai rapporti e la segnalazione in centrale rischi, senza che si fosse presentato il rappresentante legale della predetta
APPELLANTE;
- che al fine di dimostrare l'esistenza di colloqui telefonici con quest'ultimo aveva formulato richiesta di prova per testi, che non sarebbe stata ritenuta dal giudice di primo grado rilevante, dal momento che i fatti che si intendevano provare sarebbero già risultati dai documenti prodotti.
ribadisce, poi, di aver effettuato una corretta istruttoria nella CP_1 fase prodromica alla segnalazione a sofferenza e di aver azionato la clausola di restituzione anticipata prevista nel contratto, in forza della quale, giunta alla scadenza l'ultima proroga concessa, essa avrebbe potuto legittimamente operare l'addebito contestato e deduce, infine, la mancata riproposizione, da parte di Contr
, della questione attinente alla presunta violazione delle istruzioni di vigilanza di CA d'IT e, nello specifico, di quelle contenute nella circolare 139 dell'11.02.1991 (in base alle quali gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente nonché eventuali co-obbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza).
Ciò posto, a giudizio del Collegio, la censura non coglie nel segno.
pagina 10 di 40 Il Tribunale ha correttamente argomentato che, nella fattispecie, “in disparte qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità o meno della segnalazione operata dalla convenuta in data 13.2.2020, la domanda va rigettata, in ossequio al principio della ragione più liquida, non essendovi prova delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivanti da tale segnalazione”, atteso che, anche a voler ritenere illegittima nella fattispecie, l'avvenuta segnalazione, il danno che ne sarebbe derivato non è in re ipsa, ma va provato.
La giurisprudenza di legittimità è sul punto, chiara nel ritenere, in particolare, che
“in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023).
Il giudice di prime cure - sempre sull'onere della prova gravante sull'attore ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi che esso ha ad oggetto – ha quindi, correttamente precisato che occorre “oltre che l'illegittimità della segnalazione, la prova del danno subito nonché la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'illegittima segnalazione (in termini, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. di Terni, sent. n.
690/2020; Trib. Roma sent. n. 12230/2019; Trib. Catanzaro sent. n. 337/2023)”, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per detta fattispecie risarcitoria da lesione del credito commerciale l'onere della prova ricadente sull'attore consiste nella dimostrazione della presenza di un duplice nesso causale, ovvero quello tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perdita della possibilità di accesso al credito e del nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento economico del danneggiato, il primo secondo le regole della causalità materiale ed il secondo in relazione a quelle della causalità giuridica” e “l'accertamento del primo nesso (da valutare
pagina 11 di 40 con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art.
1223 c.c.)” (Cass., Sez. VI, Civ., Sent. n. 13263/2020).
Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che la segnalazione effettuata da CP_1 il 13.02.2020 appare legittima, risultando del tutto congrue le seguenti
[...] valutazioni espresse dal Consulente della medesima nella relazione depositata:
“Tenuto conto dell'andamento dei crediti e delle disponibilità liquide, che crescono in modo esponenziale nel corso del 2018 e del 2019, nonché considerata la precisazione rinvenuta nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio al
31/12/2018 della Società in merito alle disponibilità liquide (“le giacenze di cassa
e di altri valori sono comprensive di assegni bancari non ancora versati, per i quali si ha ragionevole certezza della loro esigibilità e vengono valutati secondo il criterio del valore normale”), questa difesa tecnica si pone il dubbio che le disponibilità liquide rappresentate nei bilanci, quantomeno dall'anno 2018, possano non essere costituite, in tutto o in parte, da depositi bancari o postali prontamente liquidabili e che, viceversa, parte del valore delle disponibilità liquide indicate nei bilanci di esercizio della società potrebbero essere costituite da poste non prontamente liquidabili o anche da poste relative a crediti non ancora incassati che solo apparentemente appaiono come liquidità. Il suddetto dubbio è alimentato anche dall'andamento dei debiti della Società, che tendono ad un progressivo incremento nell'arco temporale 2018-2019, con la Società che si vede costretta, sempre più pesantemente, a ricorrere al capitale di terzi, nonostante una liquidità che, per quanto asserito dalla Società, sembrerebbe estremamente capiente ed addirittura esuberante per le necessità aziendali”.
Infatti, a fronte di consistenti disponibilità liquide quali risultanti dall'attivo circolante nei bilanci al 2017, 2018 e 2019 ed oscillanti tra € 4.287.552 nel 2017 ed € 6.476.878, si riscontrano ugualmente debiti di crescente entità:
pagina 12 di 40 La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto piena conferma, anche per le assorbenti considerazioni svolte in ordine ai motivi che seguono, ove si consideri Contr che la aveva comunicato a , il recesso a mezzo PEC del 24.01.2020 CP_1 all'indirizzo telematico risultante dall'INIPEC e dal Email_1
Registro Imprese, ottenendo però una ricevuta di mancata consegna, alla quale avevano fatto seguito le comunicazioni, a mezzo posta ordinaria, di revoca dei fidi del 24.01.2020 e di recesso da ogni rapporto del 06.02.2020, (quest'ultima vana presso la sede legale ed entrambe indirizzate e ricevute all'indirizzo dell'unità locale di Livorno, quale risultante dalla visura CCIAA), nonché l'addebito dell'insoluto di oltre € 250.000,00 sul conto corrente della società APPELLANTE, in forza dell'art. 11 del contratto del 22.03.2019 (Convenzione apertura di credito in c/c per sconto o e/o anticipazioni effetti, fatture, documenti):
pagina 13 di 40 A ciò si aggiunga che il mancato preavviso della segnalazione a sofferenza non ne avrebbe potuto implicare la illegittimità, ove si consideri che, come afferma la
Corte regolatrice, “in tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n.
385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo […]” (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 14382 del 25/05/2021).
Si osserva inoltre, che, anche a fronte dell'omissione del preavviso della segnalazione a sofferenza, la non ha neppure dimostrato che se Parte_1
l'avesse ricevuto, avrebbe potuto comunicare alla banca elementi utili a neutralizzarla (In tal senso ABF Collegio di Roma, n. 15095 del 23 novembre
2022), posto che la segnalazione a sofferenza da parte di un istituto bancario deve ritenersi legittima in presenza di pregresse precarie condizioni economiche e Contr finanziarie di un cliente - nella fattispecie, ravvisabili in capo a , per quanto di seguito argomentato - tali da implicare l'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, pur senza essere tali da integrare lo stato di insolvenza che si richiede per l'apertura della Liquidazione Giudiziale.
Contr Piuttosto, con missiva del 16.04.2020 a mezzo del proprio difensore aveva proposto di definire il rapporto con senza stralci e poi con CP_1 comunicazione del 13.11.2020 aveva formulato la seguente proposta:
pagina 14 di 40 A tale proposta avevano fatto seguito una controproposta di ed CP_1 una successiva nuova proposta del fideiussore e legale rappresentante della società Ing. nei termini che seguono: CP_4
La grave situazione debitoria della era quindi pienamente sussistente Parte_1 al momento della segnalazione, tanto che la stessa ha dimostrato la disponibilità al pagamento della suddetta somma, solo a fine anno 2020, nonostante le apparenti disponibilità liquide risultanti dal bilancio al 31.12.2019.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 15 di 40 Col secondo motivo la denuncia violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 40-41 c.p., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1223 e segg. c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2043 c.c. e contraddittorietà della pronuncia, in merito all'applicazione del principio della ragione più liquida.
L'APPELLANTE sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in evidente contraddizione, ritenendo di definire la causa sulla base della ragione più liquida e rilevando la carenza di adeguata prova degli elementi rappresentati a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata (ancorché, secondo la ricostruzione operata da parte appellante, all'esito della prova orale assunta sarebbero state accertate circostanze dimostrative dei danni subiti).
Contr In particolare, a detta di , il giudice di primo grado:
• da un lato, ponendo in disparte ogni valutazione sulla legittimità della segnalazione, avrebbe ritenuto di dover rigettare la domanda in ossequio al principio della ragione più liquida, rilevando l'assenza di prova delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivanti dalla segnalazione effettuata ed essendo al riguardo l'attore onerato di dimostrare, oltre all'illegittimità della segnalazione, anche la prova del danno subito e la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e la segnalazione;
• dall'altro, sarebbe caduto in contraddizione ammettendo la prova testimoniale articolata dalla società appellante, in esito alla quale sarebbero state confermate e provate le circostanze di fatto che il giudice stesso aveva ritenuto rilevanti ai fini della definizione della controversia, per poi pervenire comunque a tale conclusione.
Inoltre, nello specifico, il primo giudice avrebbe omesso di valorizzare compiutamente:
pagina 16 di 40 - la funzione della segnalazione a sofferenza, nonché del suo impatto sul piano bancario e finanziario, con danni conseguenti rappresentati dall'impossibilità di accedere al credito e dalla derivante impossibilità, per la società di continuare ad operare nell'attività di trasporto marittimo, in relazione alla quale risulta strutturalmente necessario il ricorso al credito bancario;
- l'annullamento dei viaggi di trasporto discendente dal diniego di accesso al credito, con l'impossibilità per la società di sostenere le spese di gestione di equipaggio e motonave, con conseguenti sequestro conservativo dell'imbarcazione e definitivo fermo dell'attività di trasporto marittimo (come sarebbe desumibile dalla relazione di consulenza tecnica del 22.04.2021);
- il materiale probatorio offerto e quindi, gli utili che ad essa sarebbero derivati dalla continuazione dell'attività di trasporto marittimo, laddove non fosse stata effettuata la segnalazione;
- il fatto che il diniego di accesso al credito conseguente dalla segnalazione sarebbe un fatto notorio, rappresentando un effetto connaturale alla segnalazione stessa;
- il fatto che con riferimento al danno da segnalazione illegittima, essa attrice aveva dedotto, anche in via presuntiva, circostanze concrete atte a dimostrarlo, tra cui il diniego di accesso al credito bancario dopo il 13.02.2020, anche sotto forma di agevolazioni e moratoria finanziamenti ex art. 56 D.L. 35/2020 e l'annullamento di viaggi di trasporto commissionati antecedentemente al
13.02.2020, con conseguente mancato utile, non avendo potuto ottenere le anticipazioni bancarie necessarie al fine di ottenere la liquidità per coprire le spese di gestione e di equipaggio, con successivo sequestro conservativo dell'imbarcazione;
pagina 17 di 40 - il fatto che il diniego di accesso al credito sarebbe stato comunque desumibile dalla corrispondenza via mail intercorsa tra marzo e settembre 2020 con intesa San Paolo S.P.A. e CA Carige S.P.A.
Contr Secondo quanto affermato da poi, l'utilizzo del principio della ragione più liquida sarebbe consentito unicamente in presenza di questioni particolarmente facili da esaminare e che, laddove risolte, consentirebbero la rapida definizione della controversia tutelando esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio e quindi, in ragione della complessità della vicenda concreta, il Tribunale non avrebbe potuto applicare tale principio.
L'APPELLANTE, dunque, contesta la sentenza di primo grado nel non aver, il giudice, quantificato i danni subiti dalla società appellante, pur essendo stata fornita prova documentale dei contratti di trasporto poi rimasti ineseguiti in ragione delle conseguenze che sarebbero discese dalla segnalazione illegittima.
Contr
contesta quanto affermato da , ribadendo in ordine alla CP_1 presunta inapplicabilità del principio della ragione più liquida, la correttezza dell'operato del Tribunale e, in relazione al supposto assolvimento dell'onere probatorio, che non sia provato che i danni lamentati siano discesi dalla segnalazione dell'intermediario (anche alla luce della diversa segnalazione da parte di un altro istituto di credito) e deducendo, in relazione alla rilevanza delle prove testimoniali assunte, che esse non sarebbero di per sé sufficienti a provare la riconducibilità del danno alla segnalazione per cui è lite, in ragione dell'ulteriore Contr segnalazione a sofferenza ravvisabile a carico di e che i testimoni si fossero presentati all'udienza di escussione, leggendo appunti appositamente preparati, non rendendo pertanto dichiarazioni spontanee.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
pagina 18 di 40 E' ravvisabile la ragione liquida qualora la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
E', peraltro, ravvisabile la fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, persino quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice anche a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (In tal senso
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021).
In sostanza, il principio della ragione più liquida consente di decidere una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre.
Nella fattispecie, la ragione liquida che ha fondato la decisione appellata è stata correttamente individuata dal giudice di prime cure, atteso che quando si deduce la responsabilità per un fatto illecito laddove non si ravvisi il danno e comunque il nesso causale tra l'illecito ed il danno, risulta assorbito l'accertamento del fatto illecito.
Neppure può ritenersi che la decisione della ragione più liquida debba avvenire solo nelle cause di scarsa complessità, come asserito dall'APPELLANTE, potendo l'accertamento sopra indicato essere effettuato in ogni causa di responsabilità.
Quanto alla pretesa contraddittorietà della decisione, le parti salienti della decisione appellata sono le seguenti:
• “In ogni caso, anche esaminando la documentazione prodotta e le risultanze delle prove orali espletate nel corso del giudizio (e precisato che la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle altre prove -orali- rigettate comporta rinuncia alle stesse da parte dell'attrice), non è possibile
pagina 19 di 40 riscontrare molti degli elementi rappresentati dall'esponente a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata. In primo luogo, parte attrice non ha fornito adeguata prova del rifiuto dell'acceso al credito, nonché del nesso causale tra
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della CA d'IT e l'ipotetico mancato accesso al credito e, ancora, tra quest'ultima circostanza e il danno lamentato (mancato futuro guadagno). Infatti, non vi è dimostrazione di richieste di finanziamenti alle Banche da parte dell'attrice, né di espliciti dinieghi da parte degli Istituti di Credito (esclusi quelli di cui si dirà)”.
• “Va subito precisato che non risulta allegato, né, a fortiori, dimostrato in Contr alcun modo che la segnalazione da parte della sia stata una conseguenza derivante dalla segnalazione effettuata dalla odierna convenuta, sicché la sua sussistenza deve essere considerato un evento del tutto autonomo e indipendente rispetto a quanto posto in essere dalla Pertanto, anche in ipotesi di CP_1 insussistenza della segnalazione nella Centrale Rischi della , l'attrice CP_1 non avrebbe potuto ottenere la concessione di affidamenti e finanziamenti con garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI, come confermato anche dalle comunicazioni in atti, ove, infatti, veniva riferito alla società (alla data del
4.8.2020 e del 3.9.2020) che “per le aziende che presentano sofferenze in
Centrale Rischi, non viene fatta alcuna distinzione tra segnalazioni ante o post
31/01/2020” e che “la stessa non può essere accolta in quanto la società alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, presentava e presenta tutt'ora un'esposizione classificata come "esposizione creditizia deteriorata", e come tale è impossibilitata ad avvalersi delle agevolazioni previste dal citato decreto”, in quanto nella Centrale Rischi era comunque esistente, si ripete sin dal marzo Contr 2020, la segnalazione da parte della ostativa alla concessione della predetta misura;
nello stesso modo, l'esponente non avrebbe potuto comunque beneficiare della moratoria del finanziamento ex art. 56 del D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d.
pagina 20 di 40 Decreto Cura IT), ostando la presenza della predetta segnalazione a sofferenza Contr (quella di . Le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio non consentono, invero, di addivenire a differente conclusione, atteso che nei periodi di riferimento oggetto dei capitoli di prova (cap. 27: mese di giugno 2020; cap.
31 e 32: periodo luglio-dicembre 2021; cap. 33 e 34: secondo semestre 2020), in Contr realtà, era del pari già presente l'ulteriore segnalazione a sofferenza della sicché non è ancora una volta possibile dimostrare che, in mancanza di quella di
, comunque vi sarebbe stata possibilità di accedere ai predetti CP_1 finanziamenti (il che avrebbe poi consentito, secondo la prospettazione attorea,
l'acquisto delle due navi e impedito l'interruzione di molti rapporti commerciali).
Al contrario, a dire dell'attrice, tutte le conseguenze pregiudizievoli subite sarebbero conseguenza della segnalazione in sé (a nulla rilevando che la stessa fosse o meno legittima), sicché, a fronte del fatto che la società risultava comunque segnalata da parte di un diverso Istituto di Credito, nulla sarebbe cambiato in ordine alle conseguenze pregiudizievoli lamentate e che in questa sede si tenta di addossare alla sola segnalazione della convenuta (asseritamente illegittima)”.
Come si può notare dal chiaro percorso motivazionale del primo giudice, risulta assorbente la presenza dell'ulteriore segnalazione a sofferenza effettuata dalla
CA PS, nel marzo 2020: “sicché non è ancora una volta possibile dimostrare che, in mancanza di quella di , comunque vi sarebbe stata CP_1 possibilità di accedere ai predetti finanziamenti”.
Nessuna delle denunciate violazioni è, dunque, ravvisabile nel caso in esame essendo stata la mancanza di prova del nesso causale adeguatamente motivata sulla base di una ragione assorbente.
Si rimanda, comunque, sul punto alle considerazioni svolte in ordine al terzo motivo di gravame.
pagina 21 di 40 III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo la denuncia violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e segg. c.c. e sempre degli artt. 40-41 c.p., in ordine al nesso di causalità materiale e giuridica, a fronte del richiamo del Tribunale al principio di cui alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 13264/2020 ed al rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova.
Il giudice di prime cure, richiamando il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13264/2020, ha rilevato che, nel caso di specie, non sarebbero stati dimostrati il nesso di causalità materiale ed il nesso di causalità giuridica ed ha, dunque, rigettato le pretese proposte dalla società. Nello specifico, alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze delle prove orali espletate nel corso del giudizio, ha poi, ritenuto non ravvisabile adeguata prova del rifiuto dell'accesso al credito, nonché del nesso causale tra l'illegittima segnalazione e l'ipotetico mancato accesso al credito, né, da ultimo, del rapporto tra il mancato accesso al credito ed il danno lamentato.
Parte APPELLANTE, al contrario, afferma che le circostanze da essa dedotte fossero documentate, dimostrate con i testi escussi, oltre a doversi ritenere presuntivamente accertate secondo l'id quod plerumque accidit.
Contr
sostiene, ancora una volta, che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione affermando, da un lato, che graverebbe sull'attore l'assolvimento dell'onere di dimostrare, oltre all'illegittimità della segnalazione, la prova del danno subito e la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'illegittima segnalazione e, dall'altro, che la domanda risarcitoria sarebbe suscettibile di rigetto indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla legittimità della segnalazione.
pagina 22 di 40 Il principio di diritto affermato nella precitata sentenza della Corte di legittimità, secondo la ricostruzione proposta dall'APPELLANTE, sarebbe stato pronunciato in presenza di una situazione di fatto differente rispetto a quella oggetto del presente giudizio: la Corte di Cassazione aveva censurato la pronuncia della Corte
d'Appello non avendo considerato adeguatamente un fatto materiale rilevante nell'accertamento del nesso causale tra la segnalazione e il danno patito dalla società, ovvero il trend operativo di quest'ultima negli anni precedenti alla segnalazione alla centrale rischi. Tale fatto avrebbe dispiegato effetti sotto il profilo eziologico, in quanto la chiusura delle linee di credito e la perdita della reputazione commerciale, in relazione alla quale era stato richiesto il risarcimento dei danni, sarebbero avvenuti indipendentemente dalla segnalazione alla centrale rischi, in quanto da imputarsi allo stato patrimoniale e finanziario della società pregresso rispetto alla segnalazione stessa.
A detta dell'APPELLANTE, il suddetto principio non sarebbe, invece, applicabile nel caso di specie, in quanto, per come sarebbe desumibile dai bilanci societari e dalla relazione tecnica acquisita, essa, al momento della segnalazione, sarebbe risultata in crescita e non in uno stato allarmante di difficoltà finanziaria, come risulterebbe anche dall'estratto della centrale rischi in atti, da cui si evincerebbe che i maggiori istituti bancari presso i quali la società intratteneva rapporti di finanziamento non si sarebbero attivati, successivamente alla segnalazione, revocando affidamenti già concessi.
La rileva, in conclusione, l'illegittimità e l'erroneità della pronuncia Parte_1 oggetto della sentenza impugnata, chiedendo l'accoglimento della pretesa risarcitoria proposta, previa, laddove opportuno, ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, volta a quantificare i danni conseguenziali sotto i profili del danno emergente, del lucro cessante, della perdita di chance alla luce della documentazione in atti.
pagina 23 di 40 Contr L'APPELLATA contesta quanto affermato da , deducendo che:
- il riferimento alla sentenza di legittimità n. 13264/2020 sarebbe corretto e conferente rispetto alla vicenda in esame dal momento che, a differenza di quanto Contr rappresentato da parte appellante, anche si sarebbe trovata in una situazione di crisi;
- non vi sarebbe contraddittorietà nella pronuncia del Tribunale, essendo i due assunti di parte APPELLANTE come indice di contraddizione relativi ad aspetti diversi, tra loro coerenti, affermando, il primo, un principio generale e, il secondo, un principio specificamente riferito al presente giudizio;
- sarebbe irrilevante la circostanza del non essersi, altri istituti di credito, attivati similarmente dopo la propria segnalazione e quella di CA PS
(discendendone piuttosto, l'interrogativo sulle motivazioni che abbiano indotto Contr
a non rivolgersi agli istituti di credito che non avevano revocato gli affidamenti concessi per saldare il debito con essa APPELLATA).
In ordine alle modalità di produzione dei documenti da parte dell'attrice, CP_1 richiama quanto affermato dal Tribunale con riferimento alle modalità
[...] confusionarie delle produzioni effettuate dall'attrice (non essendo, neanche nell'atto di citazione in appello, specificamente citati, elencati o numerati in narrativa i singoli documenti allegati), contestando, altresì, la richiesta di Contr ammissione di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da , che sarebbe meramente finalizzata alla generica quantificazione dei danni.
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, va sgombrato il campo dall'asserita contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, atteso che il medesimo ha correttamente premesso, in termini generali, che grava sull'attore l'assolvimento dell'onere di dimostrare, oltre all'illegittimità della segnalazione, la prova del danno subito e la sussistenza pagina 24 di 40 del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'illegittima segnalazione, salvo poi, scendendo nel merito, per quanto già detto, decidere sulla base della ragione più liquida, fondata sul fatto che in concreto, la domanda risarcitoria fosse da rigettare indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla legittimità della segnalazione per mancata prova del danno.
In altri termini, il primo giudice dopo aver correttamente enunciato come si atteggia di regola, l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in tema di danno conseguente ad una pretesa illegittima segnalazione a sofferenza, ha poi deciso sulla base della ragione più liquida come sopra individuata.
In secondo luogo, il motivo si articola in ulteriori due profili relativi:
• all'improprio richiamo del Tribunale al principio di cui alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 13264/2020;
• all'erroneo rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova.
Il primo profilo è infondato, ove si consideri che la S.C., nella citata pronuncia ha rilevato:
• in primis, che in caso di erronea segnalazione in centrale rischi,
l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita rappresentata dalla erronea segnalazione alla centrale rischi e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato;
• in secondo luogo, seppure con riguardo al caso al suo esame, che “le pregresse condizioni economiche finanziarie della società, nonché il trend operativo degli anni immediatamente precedenti la segnalazione alla centrale
pagina 25 di 40 rischi erano circostanze che dovevano necessariamente essere prese in considerazione ai fini della valutazione del nesso di causalità, poiché erano tali da poterne teoricamente escludere la sussistenza”;
• infine che la motivazione della sentenza di appello sottoposta al suo esame non soddisfacesse il requisito di quel "minimo democratico", stabilito dalle sezioni
Unite con la pronuncia n. 8053 del 2014, al di sotto del quale la sentenza deve reputarsi nulla, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., per più ragioni ed in primo luogo, perché mancante dell'elemento centrale, rappresentato dall'accertamento del danno, precisando, da un lato, che il danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (beninteso, anche presuntiva) deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento, e quindi valutata dal giudice e, dall'altro, che il danno all'immagine pubblica della persona giuridica per essere risarcibile, deve superare una soglia minima di tollerabilità, ovviamente ben più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche, ché altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi.
Ebbene, rilevato che in tema di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale il nesso causale è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p. nonché dal criterio di causalità adeguata secondo cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili e quindi dal criterio del “più probabile che non”, osserva il Contr Collegio che, nella fattispecie, non ha provato, in maniera adeguata, il peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali e finanziarie, dopo la segnalazione alla centrale rischi del 13.02.2020 e che avesse avuto un trend operativo degli anni immediatamente precedenti a tale segnalazione, in quanto – come rilevato in ordine al primo motivo di gravame - gli indici di bilancio dalla stessa prodotti sono smentiti dalla perizia di parte di - suffragata CP_1
pagina 26 di 40 da alcuni dati dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 (in mancanza di deposito di quello relativo al 2020) - che evidenzia, di fatto, contrariamente alle relative risultanze di bilancio, una progressiva riduzione della liquidità della società, nonché una notevole contrazione dei crediti, sin dal 2017 ed un incremento dei debiti complessivi, a decorrere dall'anno 2018, con conseguente impossibilità per la nel febbraio 2020 di far fronte allo scoperto di € Parte_1
270.284,00 (che perdurava dal 2019), per debiti generatisi nel corso del 2019.
Essendo stata legittima la revoca dei fidi, si deve ritenere che la non Parte_1 avrebbe potuto confidare sull'utilizzo della restante parte dell'affidamento promiscuo di € 500.000,00, utilizzato per oltre la metà, atteso che, in base a tale Contr quadro economico-patrimoniale e finanziario, nel febbraio 2020, era quantomeno a sofferenza, con conseguente legittimità della sua segnalazione.
Ne deriva che la perdita del finanziamento garantito dal Fondo Centrale di
Garanzia PMI non fosse riconducibile eziologicamente alla segnalazione per cui è lite, in quanto richiesto il 30.07.2020.
In ordine al secondo profilo di gravame (erroneo rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova del nesso causale) va rilevato che, in presenza di una serie causale di eventi, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di statuire che:
• “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli
pagina 27 di 40 l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 8778 del 03/04/2024);
• “con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022).
Facendo applicazione di tali principi, si rileva in primo luogo che non risulta impugnata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha accertato in fatto che
“nei periodi di riferimento oggetto dei capitoli di prova (cap. 27: mese di giugno
2020; cap. 31 e 32: periodo luglio-dicembre 2021; cap. 33 e 34: secondo semestre 2020), in realtà, era del pari già presente l'ulteriore segnalazione a Contro sofferenza della , di talché tale accertamento fattuale deve ritenersi coperto da giudicato interno.
In relazione a ciò, è assodato che la segnalazione di del febbraio CP_1
2020 sia precedente a quella effettuata dal CA PS (risalente al marzo 2020), la quale si pone, quindi, in un'ottica meramente cronologica della successione degli eventi, quale evento sopravvenuto.
Occorre, quindi, accertare se la abbia dato prova adeguata Parte_1 dell'efficacia causale esclusiva della segnalazione effettuata da , CP_1 nella produzione dei danni da essa lamentati.
Ebbene, ritiene la Corte che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, Contr effettivamente non abbia fornito la prova che la segnalazione di CP_1 fosse stata “da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma,
[...] eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul
pagina 28 di 40 piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” rispetto a quella effettuata da CA PS, né che avesse dato luogo a quest'ultima segnalazione.
Sotto tale ultimo profilo si rileva, infatti, che ciascun istituto di credito deve procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi della CA d'IT, in base ad una autonoma valutazione della situazione di sofferenza in cui versa il proprio cliente, ovvero della sua grave difficoltà economica, pur tenendo conto di precedenti segnalazioni del suo grado di rischio.
Infatti, la situazione a “sofferenza”, quale grave crisi del soggetto segnalato circa la sua capacità di rimborso di un mutuo o di un finanziamento, obbliga gli istituti di credito e ogni altro intermediario finanziario, alla segnalazione in Centrale
Rischi, senza che sussista una situazione di vera e propria insolvenza, quale definitiva ed irreversibile incapacità di far fronte con mezzi normali, alle proprie obbligazioni e quindi una definitiva irrecuperabilità del credito vantato.
Contr Pertanto, siccome nella fattispecie, al momento della richiesta da parte di nel luglio 2020, di concessione di un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia delle PMI, la stessa era già stata segnalata anche da CA PS non si può ritenere inequivocabilmente che la mancata concessione di tale finanziamento fosse imputabile a Parte_2
al riguardo, la mail della CARIGE, a cui era stata rivolta la richiesta,
[...] nella quale si afferma “con la presente, in riscontro alla Vostra domanda del
13.07.2020 con la quale avete richiesto di poter usufruire delle facilitazioni previste dall'art 13 del Decreto Liquidità come dal modello presentato di . di Pt_3 agevolazione ai sensi dell'art 46 e 47 dpr 28 dicembre 2000 nr. 445, siamo spiacenti di comunicarvi che la stessa non può essere accolta in quanto la società alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, presentava e presenta tutt'ora un'esposizione classificata come "esposizione creditizia deteriorata", e come tale è
pagina 29 di 40 impossibilitata ad avvalersi delle agevolazioni previste dal citato decreto”.
La sentenza impugnata va, dunque, anche sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata in quanto assorbita dalle precedenti considerazioni.
Col quarto motivo l'APPELLANTE denuncia violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al precedente motivo sub 3, sempre in merito alla valutazione del nesso di causalità ed al rigetto della domanda risarcitoria per assunta mancanza della prova dei danni.
La contesta la pronuncia del Tribunale per non aver ritenuto Parte_1 dimostrati il nesso di causalità materiale tra la segnalazione illegittima ed il diniego di accesso al credito ed il nesso di causalità giuridica tra il diniego di accesso al credito ed il blocco dell'attività sociale, deducendo che la prova testimoniale espletata e la documentazione depositata avrebbero dimostrato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla segnalazione e che, per contro, risulterebbe irrilevante sul piano eziologico e causale il riferimento effettuato dal
Tribunale alla segnalazione datata marzo 2020 da parte della
[...]
, che rappresenterebbe un antecedente secondario sul piano Controparte_6 logico ed eziologico.
Secondo il Tribunale, la preesistente segnalazione a sofferenza effettuata da non consentirebbe di ritenere dimostrato che, in Controparte_6 assenza della segnalazione ulteriore da parte dell'intermediario appellato, parte appellante non avrebbe sperimentato le conseguenze pregiudizievoli lamentate.
Al contrario, parte APPELLANTE afferma che nella fattispecie concreta ricorrerebbero:
- sia il nesso di causalità materiale tra la condotta tenuta dall'intermediario, concretizzatasi nella violazione di obblighi di natura contrattuale e culminata nella pagina 30 di 40 illegittima segnalazione a sofferenza, che la perdita della possibilità, per la società, di accedere di accedere al credito bancario;
- sia il nesso di causalità giuridica tra la perdita della capacità di conseguire credito bancario e l'oggettiva impossibilità per la società di continuare nell'attività di trasporto marittimo.
Contr Anche l'ulteriore segnalazione, nella ricostruzione operata da sarebbe stata,
a suo dire, pretestuosa e tale da costringerla a rientrare, anteriormente rispetto al termine relativo alle anticipazioni ricevute, oltre ad essere stata effettuata in modo contrario alle istruzioni di CA d'IT - nelle quali gli intermediari erano invitati a non effettuare segnalazioni a sofferenza nel periodo di lockdown e ad aver rappresentato una mera risposta alla segnalazione a sofferenza oggetto di causa.
Parte APPELLANTE afferma, poi, che il danno da segnalazione illegittima non sarebbe meramente desumibile in re ipsa risultando, piuttosto, quantificabile valorizzando:
- il beneficio economico che essa avrebbe conseguito se avesse potuto ottenere, in ragione dell'articolo 56 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l'irrevocabilità delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi fino al 30 settembre 2020, nonché la moratoria di prestiti e mutui in presenza di determinate condizioni;
- l'ulteriore beneficio economico che avrebbe conseguito se avesse potuto effettuare i viaggi di trasporto commissionati e proseguire nei rapporti contrattuali stipulati anteriormente al 13 febbraio 2020 - con importi documentati nella relazione di consulenza tecnica di parte del 22 aprile 2021 (non menzionata nella sentenza di primo grado) e nei relativi allegati, nonché nella prova testimoniale ammessa ed espletata.
pagina 31 di 40 Sotto tale prospettiva, dunque, emergerebbe l'erroneità della pronuncia impugnata. Contr Parte APPELLATA contesta quanto affermato da evidenziando:
- che, come correttamente ravvisato dal giudice di primo grado, l'ulteriore Contr segnalazione da parte di CA PS avrebbe di per sé cagionato a i danni lamentati;
- che non sia stato affatto dimostrato che la segnalazione da parte di CA
PS fosse una conseguenza derivante da quella da essa effettuata, dovendosi pertanto considerare un evento del tutto autonomo ed indipendente (ed il fatto che l'ulteriore segnalazione sia intervenuta soltanto ad un mese di distanza sarebbe elemento sintomatico del fatto che il suddetto istituto di credito fosse stato già in tal senso direzionato);
- di non aver violato, contrariamente a quanto affermato da parte
APPELLANTE, gli accordi contrattuali;
- che la mancata segnalazione a sofferenza da parte di altri istituti bancari sarebbe una circostanza del tutto irrilevante, dato che ogni intermediario deve muoversi autonomamente, per preciso obbligo regolamentare.
Si richiamano al riguardo le assorbenti considerazioni svolte in ordine al motivo che precede circa il difetto di prova adeguata del nesso causale a cui si aggiungono le seguenti.
Non è provato, come detto, che la segnalazione di CA PS sia stata indotta da quella di , né che in presenza di entrambe le segnalazioni, quella CP_1 avente efficacia causale rispetto ai pretesi danni fosse quella per cui è lite.
Neppure è dato attribuire efficacia causale ad entrambe le segnalazioni, posto che ciò può accadere solo ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato e nella fattispecie, la pagina 32 di 40 successiva segnalazione di CA PS avrebbe potuto avere sicuramente una autonoma ed esclusiva efficacia causale rispetto ai pretesi danni, sempre in presenza di una segnalazione illegittima che invece non è ravvisabile nella fattispecie.
Le misure disposte a sostegno delle imprese con l'art. 56 del decreto 18/2020 quali l'irrevocabilità delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi, fino ad una certa data, nonché la moratoria di prestiti e mutui in presenza di determinate condizioni non possono trovare applicazione con riguardo alla segnalazione de qua del 13.02.2020, risalendo la citata normativa al
17.03.2020.
Va considerato, le suddette misure sono state accordate:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, per le quali gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potevano essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021, per i quali i contratti sono stati prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per i quali il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 era stato sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione era stato dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurassero l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con facoltà per le Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La stessa CA d'IT è intervenuta con circolare del 23.03.2020 per chiarire alcuni aspetti relativi alle segnalazioni in Centrale Rischi.
pagina 33 di 40 Nella fattispecie, tuttavia, il rapporto interessato dalla segnalazione a sofferenza è relativo alla convenzione di apertura di credito in c/c per sconto o anticipazioni effetti/fatture/documenti del 22.03.2019, seppure avente durata di dodici mesi con scadenza quindi sino al 22.03.2020, alla data del 17.03.2020, a fronte delle comunicazioni, a mezzo posta ordinaria, di revoca dei fidi del 24.01.2020 e di recesso da ogni rapporto del 06.02.2020.
Pertanto - dato che ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 18/2020, presupposto per accedere alle misure di sostegno al reddito delle imprese era l'assenza di crediti deteriorati, avendo potuto beneficiarne imprese che non avessero già esposizioni debitorie classificate a sofferenza ovvero deteriorate, per quanto detto in ordine Contr alla legittimità della segnalazione de qua - non avrebbe potuto averne diritto.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
V. Il quinto motivo di critica alla sentenza impugnata è infondato.
Con la quinta censura, la denuncia violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla responsabilità contrattuale della banca e sempre con riferimento al nesso di causalità materiale per avere il primo giudice omesso di esaminare, nell'accertamento del nesso di causalità, la condotta tenuta dalla prodromica alla segnalazione a sofferenza, evidenziando che, se la CP_1 stessa avesse rispettato le pattuizioni contrattuali intercorse, non avrebbe proceduto alla segnalazione.
Contr In relazione alla disamina delle condizioni contrattuali pattuite, rileva che:
- l'operazione di anticipo export estero, costituente l'unica posta in essere nel corso del rapporto bancario, sarebbe stata, invece, disciplinata esclusivamente dalle pattuizioni oggetto del contratto sottoscritto in data 22.03.2019, avendo le pagina 34 di 40 parti con il successivo contratto datato 31.10.2019 stabilito che, nell'ambito dell'affidamento promiscuo accordato, l'impiego delle disponibilità concesse nella forma degli anticipi export sarebbe stata disciplinata dalle condizioni normative, tra le quali non sarebbe stata presente alcuna clausola, in forza della quale essa appellante avrebbe dovuto restituire, entro il termine di 180 giorni, la somma oggetto di anticipazione;
- nel successivo contratto del 31.10.2019 le parti non avrebbero inteso effettuare una novazione avente ad oggetto il precedente contratto del
22.03.2019, avendo piuttosto, manifestato espressamente la volontà di assoggettare alla disciplina successivamente delineata l'utilizzo delle disponibilità concesse non ab origine, ma soltanto a decorrere dalla data della seconda pattuizione (testualmente le parti hanno pattuito che l'utilizzo delle disponibilità concesse nella forma degli anticipi export risulterà disciplinata dalle condizioni di seguito trascritte).
Secondo la ricostruzione proposta da parte APPELLANTE, dunque, le pattuizioni oggetto del contratto del 31.10.2019 non sarebbero riferibili all'anticipazione del
27.03.2019 e quindi, la pattuizione del termine di scadenza di 180 giorni sarebbe stata, del resto, operante unicamente per le anticipazioni concesse successivamente al 31.10. 2019.
In relazione alle vicende verificatesi in relazione al regolamento contrattuale oggetto di causa, la rappresenta che: Parte_1
- successivamente al 27.03.2019 aveva restituito in parte quanto anticipatole senza che l'intermediario avesse formulato alcuna richiesta di rientro;
- nel novembre 2019 la aveva, invece, addebitato, in modo CP_1 asseritamente illegittimo, sul proprio conto corrente, il residuo dell'anticipazione del 27.03.2019;
pagina 35 di 40 - con la comunicazione del 24.01.2020, da essa ricevuta in data
10.02.2020, la aveva dichiarato di revocare l'affidamento concesso ed CP_1 intimato il pagamento.
Deduce altresì la COMPAGNIA che nel novembre 2019, l'APPELLATA aveva segnalato alla Centrale Rischi di CA d'IT l'apertura di un affidamento dell'importo di € 225.000,00 che essa non avrebbe mai richiesto, salvo poi comunicare l'avvenuto utilizzo nella somma di € 282.239,00 ed addebitare lo scoperto di cassa sul conto corrente ordinario, assistito da apertura di credito, per l'ammontare di € 20.000,00, segnalando al contempo la somma di € 500.000,00 oggetto del medesimo affidamento commerciale, come concessa ma non utilizzata.
Il credito oggetto della segnalazione non sarebbe stato quindi, esigibile, dovendosi a tal fine attendere la scadenza annuale del contratto di anticipi export prevista in data 22.03.2020, o, quantomeno, rispettare il termine di 180 giorni dal 31.10.2019 e cadente il 30.04.2020.
Oltre a contestare l'esigibilità del credito come presupposto della segnalazione, ulteriormente l'APPELLANTE evidenza come questa debba conseguire ad una ponderata valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore (in relazione alla quale debba essere ravvisabile una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile alla condizione di insolvenza, senza che una simile segnalazione possa avvenire in presenza del mero ritardo nel pagamento del debito o di un volontario inadempimento) e che, nella fattispecie, la banca non avrebbe compiuto alcuna verifica del genere.
Anche alla luce del mancato preavviso, la condotta della banca sarebbe stata diretta esclusivamente ad ottenere, prima della scadenza dell'obbligazione, la restituzione del residuo e quindi, l'operazione illegittima di addebito sul conto corrente ordinario del credito a sofferenza, sarebbe consistita, in realtà, in uno pagina 36 di 40 strumento di pressione nei confronti della società APPELLANTE, in violazione delle istruzioni a riguardo dettate da CA d'IT.
Contr In ragione di quanto sopra dedotto, a detta di , il Tribunale, non avrebbe tenuto in dovuta considerazione tale circostanza e con riferimento alla dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la condotta della banca e la perdita di possibilità di accesso al credito per la continuazione dell'attività di trasporto, dal momento che non sarebbe stata necessaria una prova specifica sul punto, essendo tale danno un mero automatismo della pubblicità connessa alla segnalazione a sofferenza.
Contr In relazione alla dimostrazione del nesso causale, ulteriormente, rappresenta che, operando il criterio della causalità adeguata, si sarebbe dovuto dare rilievo, in base ad una valutazione ex ante, unicamente a quegli eventi non del tutto inverosimili, nonché a tutti gli antecedenti senza i quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, salvo il temperamento di cui all'art. 41 capoverso c.p. con riferimento alla presenza di una causa prossima, sufficiente, di per sé sola, a produrre l'evento e tale da escludere il nesso eziologico tra questo e le altre cause precedenti.
Contr Alla luce di quanto esposto, sostiene ancora un volta, che, se l'intermediario avesse effettuato il preavviso e la verifica della propria situazione patrimoniale e finanziaria pregressa, non avrebbe potuto procedere alla segnalazione a sofferenza, la cui pubblicità avrebbe avuto l'effetto di porre in allarme anche
(che sarebbe stata in tal modo portata ad Controparte_6 effettuare una pari segnalazione a sofferenza nel marzo 2020 nonostante le istruzioni di segno contrario fornite da CA d'IT.
Contr
contesta quanto dedotto da , affermando che: CP_1
- la stessa APPELLANTE si sarebbe, con il quinto motivo di impugnazione,
pagina 37 di 40 limitata ad una ripetizione dei precedenti capi di impugnazione (anche con riferimento alla propria condotta);
- il primo giudice non avrebbe esaminato la propria condotta prodromica alla segnalazione, in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida e, comunque, la documentazione in atti non corroborerebbe la ricostruzione narrata da controparte;
- sarebbe irrealistico ritenere che l'ulteriore segnalazione da parte di CA
PS fosse una conseguenza di quella da essa presentata, dal momento che ogni segnalazione sarebbe preceduta da un'attività istruttoria e deliberativa particolarmente lunga e complessa.
Come detto, la decisione impugnata emessa sulla base di una ragione ritenuta più liquida (quella della carenza di nesso di causalità materiale e giuridica) non è per questo censurabile, di talché, proprio in ragione di ciò, il Tribunale non ha verificato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'avvenuta segnalazione a Contr sofferenza di da parte di poiché questione assorbita. CP_1
Il giudice di prime cure ha poi distinto il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perdita della possibilità di accesso al credito, dal nesso di causalità giuridica tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento economico del danneggiato ed ha giustamente rilevato, in ordine alla prova fornita dalla “l'estrema difficoltà di Parte_1 individuare, tra i molti documenti prodotti dall'attrice, quelli rilevanti ai fini di causa, invero non puntualmente richiamati e non oggetto di ordinata allegazione
(trattasi, peraltro, di documenti prodotti non in allegato all'atto di citazione ma in un momento successivo)” in violazione dell'art. 163 comma 3, n. 5, c.p.c., pur avendo comunque valutato le prove offerte (documentali ed orali ammesse).
Quanto al nesso di causalità materiale tra la condotta di CP_1
pagina 38 di 40 (segnalazione) e la contrazione dei finanziamenti o la perdita della possibilità di accesso al credito lo stesso è stato correttamente escluso, per le ampie considerazioni sopra svolte.
Ne consegue che a fronte di una legittima revoca dei fidi e di recesso da tutti i rapporti bancari in essere il credito segnalato a sofferenza era ampiamente esigibile.
La sentenza appellata va quindi, sul punto, confermata.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col sesto motivo l'APPELLANTE denuncia violazione degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 1175 e 1176 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043 e segg.
c.c. e degli artt. 40-41 c.p. sulla causalità giuridica e sulla prova dei danni oggetto della domanda risarcitoria.
Anche il nesso di causalità giuridica tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento economico del danneggiato è stato correttamente escluso a fronte della effettiva situazione a sofferenza in cui versava la COMPAGNIA già prima della segnalazione a sofferenza per cui è lite, per quanto argomentato in relazione al terzo motivo di gravame.
Anche sul punto, quindi, la sentenza appellata merita di essere confermata.
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
pagina 39 di 40 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 786/2023 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 25/09/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2146/2023 promossa da:
(P. IVA Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ERMANNO FERRERO (CF P.IVA_1
). C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. TANINI MARCO (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 786/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 25/09/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 40 In data 11.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
1) accertata e dichiarata, per tutte le causali esposte nel presente giudizio, la illegittimità, sia sul piano contrattuale che bancario, della condotta posta in essere dalla originaria convenuta “ Controparte_2
” in relazione al rapporto contrattuale intercorso con la “
[...] [...]
, attuale appellante e, quindi, la illegittimità Parte_1 della segnalazione a sofferenza del 13.2.2020 per cui è causa come già accertata in sede cautelare, condannare, ai sensi degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 1175 e segg. c.c. e gradatamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e di ogni altra norma applicabile alla fattispecie concreta, essa “ Controparte_2
”, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di
[...] tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi nella fattispecie in esame da essa “ , nessuno Parte_1 escluso e/o eccettuato, nella misura di euro 3.266.120,90 (tremilioniduecentosessantaseimilacentoventivirgolanovanta) come accertata all'esito della prova testimoniale espletata e/o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di Consulenza Tecnica nella cui ammissione si insiste anche in questa sede, e/o in quella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adìta riterrà dovuta anche in sua giustizia ed equità, il tutto sempre oltre interessi dal sorgere del credito al saldo ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del danaro, nonché interessi anche su tali importi dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda al saldo, con ogni pronuncia consequenziale;
2) per quanto necessario e previo ogni accertamento, dichiarare l'estinzione di qualsivoglia preteso credito di cui sarebbe titolare la originaria convenuta
“ ” nei confronti della CP_2 Controparte_2 Controparte_2
“ , attuale appellante in Parte_1 riferimento al rapporto bancario intercorso, per effetto della compensazione ex artt. 1241 e segg. c.c. col maggiore credito di fonte risarcitoria vantato da essa Società attuale appellante nei confronti della predetta “
[...]
” come già richiesto, con ogni pronuncia Controparte_2 connessa e/o conseguenziale;
pagina 2 di 40 3) sempre condannare la appellata “ Controparte_2
”, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e
[...] dei compensi legali del doppio grado del presente giudizio;
4) in via istruttoria e senza invertire l'onere probatorio, accogliere ogni richiesta all'uopo già formulata dalla “ , Parte_1 attuale appellante, nel primo grado del presente giudizio nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. in atti e nei verbali di causa da intendersi per integralmente riportate e trascritte, nonché accogliere, altresì, ogni ulteriore domanda, richiesta ed eccezione di merito proposta nel primo grado del presente giudizio, il tutto che abbiansi in questa sede per espressamente riproposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. e trascritte parola per parola, nessuna esclusa e/o eccettuata, con ogni pronuncia connessa e consequenziale.
Per la parte appellata:
- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 cpc, con ogni altro consequenziale provvedimento;
- rigettare nel merito tutti i motivi di impugnazione dedotti da parte attrice in quanto infondati in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 786/2023 pubblicata il 25/09/2023, il Tribunale di Siena ha così deciso:
- Rigetta le domande proposte dall'attrice Parte_1
[...]
- Condanna al Parte_1 pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 10.844,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande della odierna APPELLANTE di pagina 3 di 40 condanna della banca convenuta al risarcimento del danno ad essa asseritamente procurato dall'illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi presso la CA d'IT, avvenuta nel febbraio del 13.02.2020 e di accertamento dell'estinzione del credito della stessa banca, per compensazione col proprio controcredito risarcitorio.
Contr A fondamento delle domande, aveva dedotto:
• di avere ottenuto da una apertura di credito di € 20.000,00 CP_1 sul conto corrente bancario n. 00001001795 ed un affidamento promiscuo a ripartizione dinamica della durata di dodici mesi di € 500.000,00, da utilizzarsi mediante una apertura di credito per sconto o anticipazioni di effetti, fatture e documenti, con validità a scadenza di dodici mesi, utilizzabile nell'ambito del conto corrente anticipi;
• che, nel novembre 2019, la aveva registrato sul conto corrente CP_1 ordinario (affidato per € 20.000,00) uno scoperto di € 263.143,41, dovuto ad un insoluto dell'affidamento promiscuo a ripartizione dinamica ad essa accordato in data 22.03.2019 ed utilizzato per pari importo;
• che tale affidamento promiscuo era stato illegittimamente revocato con conseguente illegittimo addebito di tale importo nel conto corrente, assistito da apertura di credito di € 20.000,00, sulla base di due lettere (l'una del 24.02.2020
e l'altra del 6.02.2020) da essa mai ricevute, con cui era stata comunicata la revoca dei fidi ed il recesso da ogni altro contratto;
• essendo illegittima la revoca dell'anticipazione, alla data della illegittima segnalazione a sofferenza del 13.02.2020, il contratto di affidamento promiscuo a ripartizione dinamica avrebbe dovuto ritenersi ancora efficace, in quanto sarebbe andato a scadere il 22.03.2020.
Si era costituita la che aveva contestato Controparte_1
pagina 4 di 40 le domande chiedendone il rigetto in quanto infondate.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
Contr (di seguito solo o anche
[...] Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
(di seguito o anche Controparte_1 CP_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) in relazione all'all'accertamento della illegittimità della segnalazione a sofferenza in C.R. del 13.2.2020 effettuato in sede cautelare ed all'omissione da parte del Tribunale di ogni conseguente valutazione, ai fini del giudizio controfattuale – violazione e falsa applicazione degli artt. 40 - 41 c.p. e degli artt.
115 e 116 c.p.c.;
2) sull'applicazione del principio della ragione più liquida e la contraddittorietà della pronuncia - violazione e falsa applicazione degli artt. 40-41 c.p., degli artt.
115 e 116 c.p.c., degli artt. 1223 e segg. c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2043
c.c.;
3) in ordine al nesso di causalità materiale e giuridica col richiamo del
Tribunale al principio di cui alla sentenza della corte di cassazione n. 13264/2020 ed al rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e segg. c.c. e sempre degli artt. 40-41 c.p.;
4) sempre in merito alla valutazione del nesso di causalità ed al rigetto della domanda risarcitoria per assunta mancanza della prova dei danni – violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al precedente motivo sub 3;
5) in relazione alla responsabilità contrattuale della banca e sempre con riferimento al nesso di causalità materiale - violazione e falsa applicazione degli pagina 5 di 40 artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115
e 116 c.p.c.;
6) sulla causalità giuridica e sulla prova dei danni oggetto della domanda risarcitoria - violazione degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 1175 e 1176 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043 e segg. c.c. e degli artt. 40-41 c.p.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 eccepito, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma, deducendo, in particolare, di aver: Contr
● legittimamente provveduto, nel rispetto dei contratti sottoscritti con la , ad addebitare alla scadenza l'importo residuo dell'anticipazione e richiederne il pagamento;
● potuto, a seguito del mancato pagamento, interrompere il rapporto;
● fatto precedere la segnalazione in Centrale Rischi di CA d'IT da Contr un'istruttoria approfondita sulla situazione economico-finanziaria della , rilevando la presenza dei sintomi e dei presupposti sostanziali per procedere alla suddetta segnalazione;
● rispettato la normativa che disciplina l'iter di segnalazione, a partire dal contenuto ed alle tempistiche delle comunicazioni;
● in generale, rispettato i principi di correttezza e buona fede.
In data 11.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 40 ***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame la denuncia violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 40 - 41 c.p. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'omesso accertamento della illegittimità della segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi del 13.02.2020 effettuato, invece, in sede cautelare ed all'omessa conseguente valutazione ai fini del giudizio controfattuale.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE il giudice del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avrebbe correttamente accertato ed affermato quanto segue: “al riguardo, va poi rimarcato come alcun rilievo assuma la qualità di imprenditore o di consumatore rivestita dal ricorrente, posto che benché l'art. 125 TUB disciplini il dovere di preavviso rispetto ai “consumatori”, deve tuttavia rilevarsi che le norme generali in tema di rapporti contrattuali nonché la disciplina sulla privacy e le disposizioni attuative del Garante garantiscono la tutela dei dati personali di tutti i soggetti che siano portatori di interessi rilevanti senza limitare la relativa previsione al solo consumatore, garantendo in tal modo protezione a tutti i soggetti (imprese o consumatori) che si trovino ad operare nel sistema creditizio
(vedi in tal senso tra i tanti i precedenti di questo Tribunale, ordinanze del
23.5.2018, del 20.11.2018 e del 31.1.2019); Da tutto quanto detto, discende che, qualora il finanziatore ometta di inviare la suddetta comunicazione avente natura di atto ricettizio o non rispetti il termine di preavviso fissato in 15 giorni, la segnalazione è, per ciò solo, illegittima. Ebbene, nel caso di specie, la non CP_1 ha fornito la prova di aver rispettato l'adempimento preliminare nei suesposti
pagina 7 di 40 termini; ed invero, come accertato anche dal giudice di primo grado, “sia
l'intimazione di pagamento del 24.1.2020 che la comunicazione di recesso dai vari rapporti contrattuali in essere del 6.2.2020 contengono semplicemente l'avviso del fatto che la CA si ritiene libera di adottare le iniziative legali per il recupero del credito nei confronti della società debitrice oltre che “- ricorrendone i presupposti - a segnalar[la] a sofferenza nella Centrale dei Rischi della CA
d'IT” ma non rappresentano l'avvenuta decisione, in mancanza di elementi di segno contrario provenienti dal debitore, di procedere alla segnalazione e, quindi,
l'avviso dell'ormai prossima segnalazione”.
La contesta, quindi, la sentenza del Tribunale laddove ha ritenuto Parte_1 non accertata l'effettiva sussistenza di un danno in capo a sé, conseguente all'asserita illegittimità della segnalazione, per avere omesso l'accertamento avvenuto, invece, nel procedimento di reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., in ordine alla illegittimità della segnalazione, in quanto effettuata senza alcun preavviso.
A fronte dell'emersione e del conseguente accertamento in sede di reclamo della illegittima segnalazione, in quanto effettuata senza alcun preavviso, a detta della dunque, il primo giudice avrebbe dovuto decidere il merito della Parte_1 controversia tenendo conto di tale circostanza, in quanto, se l'avesse fatto, avrebbe dovuto condannare al risarcimento del danno, anche CP_1 perché, nel caso di specie, non sarebbero sussistenti i presupposti di legittimità della effettuata segnalazione:
- essendo stata essa APPELLANTE in normale esercizio, con un trend positivo degli utili;
- alla data del 13.02.2020 il credito preteso dalla banca non sarebbe stato esigibile e la stessa non sarebbe stata legittimata a pretendere la restituzione del residuo dell'anticipazione concessa, dato che il contratto di affidamento promiscuo pagina 8 di 40 a ripartizione dinamica, senza l'illegittima sua revoca, sarebbe scaduto in data
22.03.2020.
Il Tribunale, in conclusione, non avrebbe tenuto in dovuta considerazione l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la segnalazione a sofferenza, non avendo valorizzato tale circostanza adeguatamente, quale antecedente logico causale della produzione dell'evento dannoso e per questo la ha Parte_1 chiesto la riforma della pronuncia emessa, con conseguente accertamento dell'intervenuta violazione dei criteri di causalità e del giudizio controfattuale da parte del giudice di primo grado, a fronte della fondatezza delle proprie domande.
L'APPELLATA, in ordine alla questione attinente al mancato rispetto del termine di preavviso, dal quale discenderebbe l'illegittimità del provvedimento, replica che:
- non sarebbe possibile rinvenire alcun dato, né normativo, né regolamentare, dal quale desumere l'obbligo di preavviso di 15 giorni nei confronti di una società, in quanto l'art. 125, comma 3 TUB, nel prevedere un simile obbligo, si rivolgerebbe unicamente al consumatore, ovvero alla persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- la normativa dettata dal Garante della Privacy (il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) non sarebbe parimenti applicabile al caso di specie, disciplinando le sole iscrizioni nelle banche dati private e non quelle in Centrale Rischi;
- la Corte regolatrice, con sentenza n. 14382/2021, avrebbe rimarcato l'impossibilità di desumere, dalla mancata prova del perfezionamento del preavviso, l'illegittimità della segnalazione, laddove non ricorrano operazioni di credito al consumo.
pagina 9 di 40 Contr Con riferimento a quanto affermato da , in ordine al fatto che la mancanza del preavviso non le avrebbe consentito di contestare il presunto stato di insolvenza, eventualmente individuando un accordo, evidenzia: CP_1
- che, a prescindere dall'addotta mancanza del preavviso, essa avrebbe offerto Contr svariate occasioni a per contestare il presunto stato di insolvenza o individuare un accordo, avendo esperito numerosi tentativi di dialogo volti ad invitare la società a sistemare la propria posizione debitoria, avendo, nello specifico, fissato con la medesima un incontro presso la filiale di Pisa San
Giuliano, al fine di evitare il recesso dai rapporti e la segnalazione in centrale rischi, senza che si fosse presentato il rappresentante legale della predetta
APPELLANTE;
- che al fine di dimostrare l'esistenza di colloqui telefonici con quest'ultimo aveva formulato richiesta di prova per testi, che non sarebbe stata ritenuta dal giudice di primo grado rilevante, dal momento che i fatti che si intendevano provare sarebbero già risultati dai documenti prodotti.
ribadisce, poi, di aver effettuato una corretta istruttoria nella CP_1 fase prodromica alla segnalazione a sofferenza e di aver azionato la clausola di restituzione anticipata prevista nel contratto, in forza della quale, giunta alla scadenza l'ultima proroga concessa, essa avrebbe potuto legittimamente operare l'addebito contestato e deduce, infine, la mancata riproposizione, da parte di Contr
, della questione attinente alla presunta violazione delle istruzioni di vigilanza di CA d'IT e, nello specifico, di quelle contenute nella circolare 139 dell'11.02.1991 (in base alle quali gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente nonché eventuali co-obbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza).
Ciò posto, a giudizio del Collegio, la censura non coglie nel segno.
pagina 10 di 40 Il Tribunale ha correttamente argomentato che, nella fattispecie, “in disparte qualsiasi valutazione in ordine alla legittimità o meno della segnalazione operata dalla convenuta in data 13.2.2020, la domanda va rigettata, in ossequio al principio della ragione più liquida, non essendovi prova delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivanti da tale segnalazione”, atteso che, anche a voler ritenere illegittima nella fattispecie, l'avvenuta segnalazione, il danno che ne sarebbe derivato non è in re ipsa, ma va provato.
La giurisprudenza di legittimità è sul punto, chiara nel ritenere, in particolare, che
“in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023).
Il giudice di prime cure - sempre sull'onere della prova gravante sull'attore ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi che esso ha ad oggetto – ha quindi, correttamente precisato che occorre “oltre che l'illegittimità della segnalazione, la prova del danno subito nonché la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'illegittima segnalazione (in termini, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. di Terni, sent. n.
690/2020; Trib. Roma sent. n. 12230/2019; Trib. Catanzaro sent. n. 337/2023)”, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per detta fattispecie risarcitoria da lesione del credito commerciale l'onere della prova ricadente sull'attore consiste nella dimostrazione della presenza di un duplice nesso causale, ovvero quello tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perdita della possibilità di accesso al credito e del nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento economico del danneggiato, il primo secondo le regole della causalità materiale ed il secondo in relazione a quelle della causalità giuridica” e “l'accertamento del primo nesso (da valutare
pagina 11 di 40 con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art.
1223 c.c.)” (Cass., Sez. VI, Civ., Sent. n. 13263/2020).
Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che la segnalazione effettuata da CP_1 il 13.02.2020 appare legittima, risultando del tutto congrue le seguenti
[...] valutazioni espresse dal Consulente della medesima nella relazione depositata:
“Tenuto conto dell'andamento dei crediti e delle disponibilità liquide, che crescono in modo esponenziale nel corso del 2018 e del 2019, nonché considerata la precisazione rinvenuta nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio al
31/12/2018 della Società in merito alle disponibilità liquide (“le giacenze di cassa
e di altri valori sono comprensive di assegni bancari non ancora versati, per i quali si ha ragionevole certezza della loro esigibilità e vengono valutati secondo il criterio del valore normale”), questa difesa tecnica si pone il dubbio che le disponibilità liquide rappresentate nei bilanci, quantomeno dall'anno 2018, possano non essere costituite, in tutto o in parte, da depositi bancari o postali prontamente liquidabili e che, viceversa, parte del valore delle disponibilità liquide indicate nei bilanci di esercizio della società potrebbero essere costituite da poste non prontamente liquidabili o anche da poste relative a crediti non ancora incassati che solo apparentemente appaiono come liquidità. Il suddetto dubbio è alimentato anche dall'andamento dei debiti della Società, che tendono ad un progressivo incremento nell'arco temporale 2018-2019, con la Società che si vede costretta, sempre più pesantemente, a ricorrere al capitale di terzi, nonostante una liquidità che, per quanto asserito dalla Società, sembrerebbe estremamente capiente ed addirittura esuberante per le necessità aziendali”.
Infatti, a fronte di consistenti disponibilità liquide quali risultanti dall'attivo circolante nei bilanci al 2017, 2018 e 2019 ed oscillanti tra € 4.287.552 nel 2017 ed € 6.476.878, si riscontrano ugualmente debiti di crescente entità:
pagina 12 di 40 La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto piena conferma, anche per le assorbenti considerazioni svolte in ordine ai motivi che seguono, ove si consideri Contr che la aveva comunicato a , il recesso a mezzo PEC del 24.01.2020 CP_1 all'indirizzo telematico risultante dall'INIPEC e dal Email_1
Registro Imprese, ottenendo però una ricevuta di mancata consegna, alla quale avevano fatto seguito le comunicazioni, a mezzo posta ordinaria, di revoca dei fidi del 24.01.2020 e di recesso da ogni rapporto del 06.02.2020, (quest'ultima vana presso la sede legale ed entrambe indirizzate e ricevute all'indirizzo dell'unità locale di Livorno, quale risultante dalla visura CCIAA), nonché l'addebito dell'insoluto di oltre € 250.000,00 sul conto corrente della società APPELLANTE, in forza dell'art. 11 del contratto del 22.03.2019 (Convenzione apertura di credito in c/c per sconto o e/o anticipazioni effetti, fatture, documenti):
pagina 13 di 40 A ciò si aggiunga che il mancato preavviso della segnalazione a sofferenza non ne avrebbe potuto implicare la illegittimità, ove si consideri che, come afferma la
Corte regolatrice, “in tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n.
385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo […]” (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 14382 del 25/05/2021).
Si osserva inoltre, che, anche a fronte dell'omissione del preavviso della segnalazione a sofferenza, la non ha neppure dimostrato che se Parte_1
l'avesse ricevuto, avrebbe potuto comunicare alla banca elementi utili a neutralizzarla (In tal senso ABF Collegio di Roma, n. 15095 del 23 novembre
2022), posto che la segnalazione a sofferenza da parte di un istituto bancario deve ritenersi legittima in presenza di pregresse precarie condizioni economiche e Contr finanziarie di un cliente - nella fattispecie, ravvisabili in capo a , per quanto di seguito argomentato - tali da implicare l'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, pur senza essere tali da integrare lo stato di insolvenza che si richiede per l'apertura della Liquidazione Giudiziale.
Contr Piuttosto, con missiva del 16.04.2020 a mezzo del proprio difensore aveva proposto di definire il rapporto con senza stralci e poi con CP_1 comunicazione del 13.11.2020 aveva formulato la seguente proposta:
pagina 14 di 40 A tale proposta avevano fatto seguito una controproposta di ed CP_1 una successiva nuova proposta del fideiussore e legale rappresentante della società Ing. nei termini che seguono: CP_4
La grave situazione debitoria della era quindi pienamente sussistente Parte_1 al momento della segnalazione, tanto che la stessa ha dimostrato la disponibilità al pagamento della suddetta somma, solo a fine anno 2020, nonostante le apparenti disponibilità liquide risultanti dal bilancio al 31.12.2019.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 15 di 40 Col secondo motivo la denuncia violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 40-41 c.p., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1223 e segg. c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2043 c.c. e contraddittorietà della pronuncia, in merito all'applicazione del principio della ragione più liquida.
L'APPELLANTE sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in evidente contraddizione, ritenendo di definire la causa sulla base della ragione più liquida e rilevando la carenza di adeguata prova degli elementi rappresentati a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata (ancorché, secondo la ricostruzione operata da parte appellante, all'esito della prova orale assunta sarebbero state accertate circostanze dimostrative dei danni subiti).
Contr In particolare, a detta di , il giudice di primo grado:
• da un lato, ponendo in disparte ogni valutazione sulla legittimità della segnalazione, avrebbe ritenuto di dover rigettare la domanda in ossequio al principio della ragione più liquida, rilevando l'assenza di prova delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivanti dalla segnalazione effettuata ed essendo al riguardo l'attore onerato di dimostrare, oltre all'illegittimità della segnalazione, anche la prova del danno subito e la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e la segnalazione;
• dall'altro, sarebbe caduto in contraddizione ammettendo la prova testimoniale articolata dalla società appellante, in esito alla quale sarebbero state confermate e provate le circostanze di fatto che il giudice stesso aveva ritenuto rilevanti ai fini della definizione della controversia, per poi pervenire comunque a tale conclusione.
Inoltre, nello specifico, il primo giudice avrebbe omesso di valorizzare compiutamente:
pagina 16 di 40 - la funzione della segnalazione a sofferenza, nonché del suo impatto sul piano bancario e finanziario, con danni conseguenti rappresentati dall'impossibilità di accedere al credito e dalla derivante impossibilità, per la società di continuare ad operare nell'attività di trasporto marittimo, in relazione alla quale risulta strutturalmente necessario il ricorso al credito bancario;
- l'annullamento dei viaggi di trasporto discendente dal diniego di accesso al credito, con l'impossibilità per la società di sostenere le spese di gestione di equipaggio e motonave, con conseguenti sequestro conservativo dell'imbarcazione e definitivo fermo dell'attività di trasporto marittimo (come sarebbe desumibile dalla relazione di consulenza tecnica del 22.04.2021);
- il materiale probatorio offerto e quindi, gli utili che ad essa sarebbero derivati dalla continuazione dell'attività di trasporto marittimo, laddove non fosse stata effettuata la segnalazione;
- il fatto che il diniego di accesso al credito conseguente dalla segnalazione sarebbe un fatto notorio, rappresentando un effetto connaturale alla segnalazione stessa;
- il fatto che con riferimento al danno da segnalazione illegittima, essa attrice aveva dedotto, anche in via presuntiva, circostanze concrete atte a dimostrarlo, tra cui il diniego di accesso al credito bancario dopo il 13.02.2020, anche sotto forma di agevolazioni e moratoria finanziamenti ex art. 56 D.L. 35/2020 e l'annullamento di viaggi di trasporto commissionati antecedentemente al
13.02.2020, con conseguente mancato utile, non avendo potuto ottenere le anticipazioni bancarie necessarie al fine di ottenere la liquidità per coprire le spese di gestione e di equipaggio, con successivo sequestro conservativo dell'imbarcazione;
pagina 17 di 40 - il fatto che il diniego di accesso al credito sarebbe stato comunque desumibile dalla corrispondenza via mail intercorsa tra marzo e settembre 2020 con intesa San Paolo S.P.A. e CA Carige S.P.A.
Contr Secondo quanto affermato da poi, l'utilizzo del principio della ragione più liquida sarebbe consentito unicamente in presenza di questioni particolarmente facili da esaminare e che, laddove risolte, consentirebbero la rapida definizione della controversia tutelando esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio e quindi, in ragione della complessità della vicenda concreta, il Tribunale non avrebbe potuto applicare tale principio.
L'APPELLANTE, dunque, contesta la sentenza di primo grado nel non aver, il giudice, quantificato i danni subiti dalla società appellante, pur essendo stata fornita prova documentale dei contratti di trasporto poi rimasti ineseguiti in ragione delle conseguenze che sarebbero discese dalla segnalazione illegittima.
Contr
contesta quanto affermato da , ribadendo in ordine alla CP_1 presunta inapplicabilità del principio della ragione più liquida, la correttezza dell'operato del Tribunale e, in relazione al supposto assolvimento dell'onere probatorio, che non sia provato che i danni lamentati siano discesi dalla segnalazione dell'intermediario (anche alla luce della diversa segnalazione da parte di un altro istituto di credito) e deducendo, in relazione alla rilevanza delle prove testimoniali assunte, che esse non sarebbero di per sé sufficienti a provare la riconducibilità del danno alla segnalazione per cui è lite, in ragione dell'ulteriore Contr segnalazione a sofferenza ravvisabile a carico di e che i testimoni si fossero presentati all'udienza di escussione, leggendo appunti appositamente preparati, non rendendo pertanto dichiarazioni spontanee.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
pagina 18 di 40 E' ravvisabile la ragione liquida qualora la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
E', peraltro, ravvisabile la fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, persino quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice anche a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (In tal senso
Cass. Sez. L - Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021).
In sostanza, il principio della ragione più liquida consente di decidere una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre.
Nella fattispecie, la ragione liquida che ha fondato la decisione appellata è stata correttamente individuata dal giudice di prime cure, atteso che quando si deduce la responsabilità per un fatto illecito laddove non si ravvisi il danno e comunque il nesso causale tra l'illecito ed il danno, risulta assorbito l'accertamento del fatto illecito.
Neppure può ritenersi che la decisione della ragione più liquida debba avvenire solo nelle cause di scarsa complessità, come asserito dall'APPELLANTE, potendo l'accertamento sopra indicato essere effettuato in ogni causa di responsabilità.
Quanto alla pretesa contraddittorietà della decisione, le parti salienti della decisione appellata sono le seguenti:
• “In ogni caso, anche esaminando la documentazione prodotta e le risultanze delle prove orali espletate nel corso del giudizio (e precisato che la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni delle altre prove -orali- rigettate comporta rinuncia alle stesse da parte dell'attrice), non è possibile
pagina 19 di 40 riscontrare molti degli elementi rappresentati dall'esponente a sostegno della pretesa risarcitoria avanzata. In primo luogo, parte attrice non ha fornito adeguata prova del rifiuto dell'acceso al credito, nonché del nesso causale tra
l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della CA d'IT e l'ipotetico mancato accesso al credito e, ancora, tra quest'ultima circostanza e il danno lamentato (mancato futuro guadagno). Infatti, non vi è dimostrazione di richieste di finanziamenti alle Banche da parte dell'attrice, né di espliciti dinieghi da parte degli Istituti di Credito (esclusi quelli di cui si dirà)”.
• “Va subito precisato che non risulta allegato, né, a fortiori, dimostrato in Contr alcun modo che la segnalazione da parte della sia stata una conseguenza derivante dalla segnalazione effettuata dalla odierna convenuta, sicché la sua sussistenza deve essere considerato un evento del tutto autonomo e indipendente rispetto a quanto posto in essere dalla Pertanto, anche in ipotesi di CP_1 insussistenza della segnalazione nella Centrale Rischi della , l'attrice CP_1 non avrebbe potuto ottenere la concessione di affidamenti e finanziamenti con garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI, come confermato anche dalle comunicazioni in atti, ove, infatti, veniva riferito alla società (alla data del
4.8.2020 e del 3.9.2020) che “per le aziende che presentano sofferenze in
Centrale Rischi, non viene fatta alcuna distinzione tra segnalazioni ante o post
31/01/2020” e che “la stessa non può essere accolta in quanto la società alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, presentava e presenta tutt'ora un'esposizione classificata come "esposizione creditizia deteriorata", e come tale è impossibilitata ad avvalersi delle agevolazioni previste dal citato decreto”, in quanto nella Centrale Rischi era comunque esistente, si ripete sin dal marzo Contr 2020, la segnalazione da parte della ostativa alla concessione della predetta misura;
nello stesso modo, l'esponente non avrebbe potuto comunque beneficiare della moratoria del finanziamento ex art. 56 del D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d.
pagina 20 di 40 Decreto Cura IT), ostando la presenza della predetta segnalazione a sofferenza Contr (quella di . Le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio non consentono, invero, di addivenire a differente conclusione, atteso che nei periodi di riferimento oggetto dei capitoli di prova (cap. 27: mese di giugno 2020; cap.
31 e 32: periodo luglio-dicembre 2021; cap. 33 e 34: secondo semestre 2020), in Contr realtà, era del pari già presente l'ulteriore segnalazione a sofferenza della sicché non è ancora una volta possibile dimostrare che, in mancanza di quella di
, comunque vi sarebbe stata possibilità di accedere ai predetti CP_1 finanziamenti (il che avrebbe poi consentito, secondo la prospettazione attorea,
l'acquisto delle due navi e impedito l'interruzione di molti rapporti commerciali).
Al contrario, a dire dell'attrice, tutte le conseguenze pregiudizievoli subite sarebbero conseguenza della segnalazione in sé (a nulla rilevando che la stessa fosse o meno legittima), sicché, a fronte del fatto che la società risultava comunque segnalata da parte di un diverso Istituto di Credito, nulla sarebbe cambiato in ordine alle conseguenze pregiudizievoli lamentate e che in questa sede si tenta di addossare alla sola segnalazione della convenuta (asseritamente illegittima)”.
Come si può notare dal chiaro percorso motivazionale del primo giudice, risulta assorbente la presenza dell'ulteriore segnalazione a sofferenza effettuata dalla
CA PS, nel marzo 2020: “sicché non è ancora una volta possibile dimostrare che, in mancanza di quella di , comunque vi sarebbe stata CP_1 possibilità di accedere ai predetti finanziamenti”.
Nessuna delle denunciate violazioni è, dunque, ravvisabile nel caso in esame essendo stata la mancanza di prova del nesso causale adeguatamente motivata sulla base di una ragione assorbente.
Si rimanda, comunque, sul punto alle considerazioni svolte in ordine al terzo motivo di gravame.
pagina 21 di 40 III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo la denuncia violazione e falsa applicazione degli Parte_1 artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e segg. c.c. e sempre degli artt. 40-41 c.p., in ordine al nesso di causalità materiale e giuridica, a fronte del richiamo del Tribunale al principio di cui alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 13264/2020 ed al rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova.
Il giudice di prime cure, richiamando il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13264/2020, ha rilevato che, nel caso di specie, non sarebbero stati dimostrati il nesso di causalità materiale ed il nesso di causalità giuridica ed ha, dunque, rigettato le pretese proposte dalla società. Nello specifico, alla luce della documentazione prodotta e delle risultanze delle prove orali espletate nel corso del giudizio, ha poi, ritenuto non ravvisabile adeguata prova del rifiuto dell'accesso al credito, nonché del nesso causale tra l'illegittima segnalazione e l'ipotetico mancato accesso al credito, né, da ultimo, del rapporto tra il mancato accesso al credito ed il danno lamentato.
Parte APPELLANTE, al contrario, afferma che le circostanze da essa dedotte fossero documentate, dimostrate con i testi escussi, oltre a doversi ritenere presuntivamente accertate secondo l'id quod plerumque accidit.
Contr
sostiene, ancora una volta, che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione affermando, da un lato, che graverebbe sull'attore l'assolvimento dell'onere di dimostrare, oltre all'illegittimità della segnalazione, la prova del danno subito e la sussistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'illegittima segnalazione e, dall'altro, che la domanda risarcitoria sarebbe suscettibile di rigetto indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla legittimità della segnalazione.
pagina 22 di 40 Il principio di diritto affermato nella precitata sentenza della Corte di legittimità, secondo la ricostruzione proposta dall'APPELLANTE, sarebbe stato pronunciato in presenza di una situazione di fatto differente rispetto a quella oggetto del presente giudizio: la Corte di Cassazione aveva censurato la pronuncia della Corte
d'Appello non avendo considerato adeguatamente un fatto materiale rilevante nell'accertamento del nesso causale tra la segnalazione e il danno patito dalla società, ovvero il trend operativo di quest'ultima negli anni precedenti alla segnalazione alla centrale rischi. Tale fatto avrebbe dispiegato effetti sotto il profilo eziologico, in quanto la chiusura delle linee di credito e la perdita della reputazione commerciale, in relazione alla quale era stato richiesto il risarcimento dei danni, sarebbero avvenuti indipendentemente dalla segnalazione alla centrale rischi, in quanto da imputarsi allo stato patrimoniale e finanziario della società pregresso rispetto alla segnalazione stessa.
A detta dell'APPELLANTE, il suddetto principio non sarebbe, invece, applicabile nel caso di specie, in quanto, per come sarebbe desumibile dai bilanci societari e dalla relazione tecnica acquisita, essa, al momento della segnalazione, sarebbe risultata in crescita e non in uno stato allarmante di difficoltà finanziaria, come risulterebbe anche dall'estratto della centrale rischi in atti, da cui si evincerebbe che i maggiori istituti bancari presso i quali la società intratteneva rapporti di finanziamento non si sarebbero attivati, successivamente alla segnalazione, revocando affidamenti già concessi.
La rileva, in conclusione, l'illegittimità e l'erroneità della pronuncia Parte_1 oggetto della sentenza impugnata, chiedendo l'accoglimento della pretesa risarcitoria proposta, previa, laddove opportuno, ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, volta a quantificare i danni conseguenziali sotto i profili del danno emergente, del lucro cessante, della perdita di chance alla luce della documentazione in atti.
pagina 23 di 40 Contr L'APPELLATA contesta quanto affermato da , deducendo che:
- il riferimento alla sentenza di legittimità n. 13264/2020 sarebbe corretto e conferente rispetto alla vicenda in esame dal momento che, a differenza di quanto Contr rappresentato da parte appellante, anche si sarebbe trovata in una situazione di crisi;
- non vi sarebbe contraddittorietà nella pronuncia del Tribunale, essendo i due assunti di parte APPELLANTE come indice di contraddizione relativi ad aspetti diversi, tra loro coerenti, affermando, il primo, un principio generale e, il secondo, un principio specificamente riferito al presente giudizio;
- sarebbe irrilevante la circostanza del non essersi, altri istituti di credito, attivati similarmente dopo la propria segnalazione e quella di CA PS
(discendendone piuttosto, l'interrogativo sulle motivazioni che abbiano indotto Contr
a non rivolgersi agli istituti di credito che non avevano revocato gli affidamenti concessi per saldare il debito con essa APPELLATA).
In ordine alle modalità di produzione dei documenti da parte dell'attrice, CP_1 richiama quanto affermato dal Tribunale con riferimento alle modalità
[...] confusionarie delle produzioni effettuate dall'attrice (non essendo, neanche nell'atto di citazione in appello, specificamente citati, elencati o numerati in narrativa i singoli documenti allegati), contestando, altresì, la richiesta di Contr ammissione di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da , che sarebbe meramente finalizzata alla generica quantificazione dei danni.
Ciò posto la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, va sgombrato il campo dall'asserita contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, atteso che il medesimo ha correttamente premesso, in termini generali, che grava sull'attore l'assolvimento dell'onere di dimostrare, oltre all'illegittimità della segnalazione, la prova del danno subito e la sussistenza pagina 24 di 40 del nesso di causalità tra quest'ultimo e l'illegittima segnalazione, salvo poi, scendendo nel merito, per quanto già detto, decidere sulla base della ragione più liquida, fondata sul fatto che in concreto, la domanda risarcitoria fosse da rigettare indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla legittimità della segnalazione per mancata prova del danno.
In altri termini, il primo giudice dopo aver correttamente enunciato come si atteggia di regola, l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in tema di danno conseguente ad una pretesa illegittima segnalazione a sofferenza, ha poi deciso sulla base della ragione più liquida come sopra individuata.
In secondo luogo, il motivo si articola in ulteriori due profili relativi:
• all'improprio richiamo del Tribunale al principio di cui alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 13264/2020;
• all'erroneo rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova.
Il primo profilo è infondato, ove si consideri che la S.C., nella citata pronuncia ha rilevato:
• in primis, che in caso di erronea segnalazione in centrale rischi,
l'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita rappresentata dalla erronea segnalazione alla centrale rischi e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
(b) un secondo nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato;
• in secondo luogo, seppure con riguardo al caso al suo esame, che “le pregresse condizioni economiche finanziarie della società, nonché il trend operativo degli anni immediatamente precedenti la segnalazione alla centrale
pagina 25 di 40 rischi erano circostanze che dovevano necessariamente essere prese in considerazione ai fini della valutazione del nesso di causalità, poiché erano tali da poterne teoricamente escludere la sussistenza”;
• infine che la motivazione della sentenza di appello sottoposta al suo esame non soddisfacesse il requisito di quel "minimo democratico", stabilito dalle sezioni
Unite con la pronuncia n. 8053 del 2014, al di sotto del quale la sentenza deve reputarsi nulla, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., per più ragioni ed in primo luogo, perché mancante dell'elemento centrale, rappresentato dall'accertamento del danno, precisando, da un lato, che il danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (beninteso, anche presuntiva) deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento, e quindi valutata dal giudice e, dall'altro, che il danno all'immagine pubblica della persona giuridica per essere risarcibile, deve superare una soglia minima di tollerabilità, ovviamente ben più elevata per le società commerciali rispetto alle persone fisiche, ché altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi.
Ebbene, rilevato che in tema di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale il nesso causale è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p. nonché dal criterio di causalità adeguata secondo cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili e quindi dal criterio del “più probabile che non”, osserva il Contr Collegio che, nella fattispecie, non ha provato, in maniera adeguata, il peggioramento delle proprie condizioni economico-patrimoniali e finanziarie, dopo la segnalazione alla centrale rischi del 13.02.2020 e che avesse avuto un trend operativo degli anni immediatamente precedenti a tale segnalazione, in quanto – come rilevato in ordine al primo motivo di gravame - gli indici di bilancio dalla stessa prodotti sono smentiti dalla perizia di parte di - suffragata CP_1
pagina 26 di 40 da alcuni dati dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 (in mancanza di deposito di quello relativo al 2020) - che evidenzia, di fatto, contrariamente alle relative risultanze di bilancio, una progressiva riduzione della liquidità della società, nonché una notevole contrazione dei crediti, sin dal 2017 ed un incremento dei debiti complessivi, a decorrere dall'anno 2018, con conseguente impossibilità per la nel febbraio 2020 di far fronte allo scoperto di € Parte_1
270.284,00 (che perdurava dal 2019), per debiti generatisi nel corso del 2019.
Essendo stata legittima la revoca dei fidi, si deve ritenere che la non Parte_1 avrebbe potuto confidare sull'utilizzo della restante parte dell'affidamento promiscuo di € 500.000,00, utilizzato per oltre la metà, atteso che, in base a tale Contr quadro economico-patrimoniale e finanziario, nel febbraio 2020, era quantomeno a sofferenza, con conseguente legittimità della sua segnalazione.
Ne deriva che la perdita del finanziamento garantito dal Fondo Centrale di
Garanzia PMI non fosse riconducibile eziologicamente alla segnalazione per cui è lite, in quanto richiesto il 30.07.2020.
In ordine al secondo profilo di gravame (erroneo rigetto della domanda risarcitoria per asserita mancanza di prova del nesso causale) va rilevato che, in presenza di una serie causale di eventi, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di statuire che:
• “in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli
pagina 27 di 40 l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 8778 del 03/04/2024);
• “con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022).
Facendo applicazione di tali principi, si rileva in primo luogo che non risulta impugnata la parte della sentenza in cui il primo giudice ha accertato in fatto che
“nei periodi di riferimento oggetto dei capitoli di prova (cap. 27: mese di giugno
2020; cap. 31 e 32: periodo luglio-dicembre 2021; cap. 33 e 34: secondo semestre 2020), in realtà, era del pari già presente l'ulteriore segnalazione a Contro sofferenza della , di talché tale accertamento fattuale deve ritenersi coperto da giudicato interno.
In relazione a ciò, è assodato che la segnalazione di del febbraio CP_1
2020 sia precedente a quella effettuata dal CA PS (risalente al marzo 2020), la quale si pone, quindi, in un'ottica meramente cronologica della successione degli eventi, quale evento sopravvenuto.
Occorre, quindi, accertare se la abbia dato prova adeguata Parte_1 dell'efficacia causale esclusiva della segnalazione effettuata da , CP_1 nella produzione dei danni da essa lamentati.
Ebbene, ritiene la Corte che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, Contr effettivamente non abbia fornito la prova che la segnalazione di CP_1 fosse stata “da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma,
[...] eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul
pagina 28 di 40 piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione” rispetto a quella effettuata da CA PS, né che avesse dato luogo a quest'ultima segnalazione.
Sotto tale ultimo profilo si rileva, infatti, che ciascun istituto di credito deve procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi della CA d'IT, in base ad una autonoma valutazione della situazione di sofferenza in cui versa il proprio cliente, ovvero della sua grave difficoltà economica, pur tenendo conto di precedenti segnalazioni del suo grado di rischio.
Infatti, la situazione a “sofferenza”, quale grave crisi del soggetto segnalato circa la sua capacità di rimborso di un mutuo o di un finanziamento, obbliga gli istituti di credito e ogni altro intermediario finanziario, alla segnalazione in Centrale
Rischi, senza che sussista una situazione di vera e propria insolvenza, quale definitiva ed irreversibile incapacità di far fronte con mezzi normali, alle proprie obbligazioni e quindi una definitiva irrecuperabilità del credito vantato.
Contr Pertanto, siccome nella fattispecie, al momento della richiesta da parte di nel luglio 2020, di concessione di un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia delle PMI, la stessa era già stata segnalata anche da CA PS non si può ritenere inequivocabilmente che la mancata concessione di tale finanziamento fosse imputabile a Parte_2
al riguardo, la mail della CARIGE, a cui era stata rivolta la richiesta,
[...] nella quale si afferma “con la presente, in riscontro alla Vostra domanda del
13.07.2020 con la quale avete richiesto di poter usufruire delle facilitazioni previste dall'art 13 del Decreto Liquidità come dal modello presentato di . di Pt_3 agevolazione ai sensi dell'art 46 e 47 dpr 28 dicembre 2000 nr. 445, siamo spiacenti di comunicarvi che la stessa non può essere accolta in quanto la società alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, presentava e presenta tutt'ora un'esposizione classificata come "esposizione creditizia deteriorata", e come tale è
pagina 29 di 40 impossibilitata ad avvalersi delle agevolazioni previste dal citato decreto”.
La sentenza impugnata va, dunque, anche sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata in quanto assorbita dalle precedenti considerazioni.
Col quarto motivo l'APPELLANTE denuncia violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al precedente motivo sub 3, sempre in merito alla valutazione del nesso di causalità ed al rigetto della domanda risarcitoria per assunta mancanza della prova dei danni.
La contesta la pronuncia del Tribunale per non aver ritenuto Parte_1 dimostrati il nesso di causalità materiale tra la segnalazione illegittima ed il diniego di accesso al credito ed il nesso di causalità giuridica tra il diniego di accesso al credito ed il blocco dell'attività sociale, deducendo che la prova testimoniale espletata e la documentazione depositata avrebbero dimostrato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla segnalazione e che, per contro, risulterebbe irrilevante sul piano eziologico e causale il riferimento effettuato dal
Tribunale alla segnalazione datata marzo 2020 da parte della
[...]
, che rappresenterebbe un antecedente secondario sul piano Controparte_6 logico ed eziologico.
Secondo il Tribunale, la preesistente segnalazione a sofferenza effettuata da non consentirebbe di ritenere dimostrato che, in Controparte_6 assenza della segnalazione ulteriore da parte dell'intermediario appellato, parte appellante non avrebbe sperimentato le conseguenze pregiudizievoli lamentate.
Al contrario, parte APPELLANTE afferma che nella fattispecie concreta ricorrerebbero:
- sia il nesso di causalità materiale tra la condotta tenuta dall'intermediario, concretizzatasi nella violazione di obblighi di natura contrattuale e culminata nella pagina 30 di 40 illegittima segnalazione a sofferenza, che la perdita della possibilità, per la società, di accedere di accedere al credito bancario;
- sia il nesso di causalità giuridica tra la perdita della capacità di conseguire credito bancario e l'oggettiva impossibilità per la società di continuare nell'attività di trasporto marittimo.
Contr Anche l'ulteriore segnalazione, nella ricostruzione operata da sarebbe stata,
a suo dire, pretestuosa e tale da costringerla a rientrare, anteriormente rispetto al termine relativo alle anticipazioni ricevute, oltre ad essere stata effettuata in modo contrario alle istruzioni di CA d'IT - nelle quali gli intermediari erano invitati a non effettuare segnalazioni a sofferenza nel periodo di lockdown e ad aver rappresentato una mera risposta alla segnalazione a sofferenza oggetto di causa.
Parte APPELLANTE afferma, poi, che il danno da segnalazione illegittima non sarebbe meramente desumibile in re ipsa risultando, piuttosto, quantificabile valorizzando:
- il beneficio economico che essa avrebbe conseguito se avesse potuto ottenere, in ragione dell'articolo 56 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l'irrevocabilità delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi fino al 30 settembre 2020, nonché la moratoria di prestiti e mutui in presenza di determinate condizioni;
- l'ulteriore beneficio economico che avrebbe conseguito se avesse potuto effettuare i viaggi di trasporto commissionati e proseguire nei rapporti contrattuali stipulati anteriormente al 13 febbraio 2020 - con importi documentati nella relazione di consulenza tecnica di parte del 22 aprile 2021 (non menzionata nella sentenza di primo grado) e nei relativi allegati, nonché nella prova testimoniale ammessa ed espletata.
pagina 31 di 40 Sotto tale prospettiva, dunque, emergerebbe l'erroneità della pronuncia impugnata. Contr Parte APPELLATA contesta quanto affermato da evidenziando:
- che, come correttamente ravvisato dal giudice di primo grado, l'ulteriore Contr segnalazione da parte di CA PS avrebbe di per sé cagionato a i danni lamentati;
- che non sia stato affatto dimostrato che la segnalazione da parte di CA
PS fosse una conseguenza derivante da quella da essa effettuata, dovendosi pertanto considerare un evento del tutto autonomo ed indipendente (ed il fatto che l'ulteriore segnalazione sia intervenuta soltanto ad un mese di distanza sarebbe elemento sintomatico del fatto che il suddetto istituto di credito fosse stato già in tal senso direzionato);
- di non aver violato, contrariamente a quanto affermato da parte
APPELLANTE, gli accordi contrattuali;
- che la mancata segnalazione a sofferenza da parte di altri istituti bancari sarebbe una circostanza del tutto irrilevante, dato che ogni intermediario deve muoversi autonomamente, per preciso obbligo regolamentare.
Si richiamano al riguardo le assorbenti considerazioni svolte in ordine al motivo che precede circa il difetto di prova adeguata del nesso causale a cui si aggiungono le seguenti.
Non è provato, come detto, che la segnalazione di CA PS sia stata indotta da quella di , né che in presenza di entrambe le segnalazioni, quella CP_1 avente efficacia causale rispetto ai pretesi danni fosse quella per cui è lite.
Neppure è dato attribuire efficacia causale ad entrambe le segnalazioni, posto che ciò può accadere solo ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato e nella fattispecie, la pagina 32 di 40 successiva segnalazione di CA PS avrebbe potuto avere sicuramente una autonoma ed esclusiva efficacia causale rispetto ai pretesi danni, sempre in presenza di una segnalazione illegittima che invece non è ravvisabile nella fattispecie.
Le misure disposte a sostegno delle imprese con l'art. 56 del decreto 18/2020 quali l'irrevocabilità delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi, fino ad una certa data, nonché la moratoria di prestiti e mutui in presenza di determinate condizioni non possono trovare applicazione con riguardo alla segnalazione de qua del 13.02.2020, risalendo la citata normativa al
17.03.2020.
Va considerato, le suddette misure sono state accordate:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, per le quali gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potevano essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021, per i quali i contratti sono stati prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per i quali il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 era stato sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione era stato dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurassero l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con facoltà per le Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La stessa CA d'IT è intervenuta con circolare del 23.03.2020 per chiarire alcuni aspetti relativi alle segnalazioni in Centrale Rischi.
pagina 33 di 40 Nella fattispecie, tuttavia, il rapporto interessato dalla segnalazione a sofferenza è relativo alla convenzione di apertura di credito in c/c per sconto o anticipazioni effetti/fatture/documenti del 22.03.2019, seppure avente durata di dodici mesi con scadenza quindi sino al 22.03.2020, alla data del 17.03.2020, a fronte delle comunicazioni, a mezzo posta ordinaria, di revoca dei fidi del 24.01.2020 e di recesso da ogni rapporto del 06.02.2020.
Pertanto - dato che ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 18/2020, presupposto per accedere alle misure di sostegno al reddito delle imprese era l'assenza di crediti deteriorati, avendo potuto beneficiarne imprese che non avessero già esposizioni debitorie classificate a sofferenza ovvero deteriorate, per quanto detto in ordine Contr alla legittimità della segnalazione de qua - non avrebbe potuto averne diritto.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
V. Il quinto motivo di critica alla sentenza impugnata è infondato.
Con la quinta censura, la denuncia violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla responsabilità contrattuale della banca e sempre con riferimento al nesso di causalità materiale per avere il primo giudice omesso di esaminare, nell'accertamento del nesso di causalità, la condotta tenuta dalla prodromica alla segnalazione a sofferenza, evidenziando che, se la CP_1 stessa avesse rispettato le pattuizioni contrattuali intercorse, non avrebbe proceduto alla segnalazione.
Contr In relazione alla disamina delle condizioni contrattuali pattuite, rileva che:
- l'operazione di anticipo export estero, costituente l'unica posta in essere nel corso del rapporto bancario, sarebbe stata, invece, disciplinata esclusivamente dalle pattuizioni oggetto del contratto sottoscritto in data 22.03.2019, avendo le pagina 34 di 40 parti con il successivo contratto datato 31.10.2019 stabilito che, nell'ambito dell'affidamento promiscuo accordato, l'impiego delle disponibilità concesse nella forma degli anticipi export sarebbe stata disciplinata dalle condizioni normative, tra le quali non sarebbe stata presente alcuna clausola, in forza della quale essa appellante avrebbe dovuto restituire, entro il termine di 180 giorni, la somma oggetto di anticipazione;
- nel successivo contratto del 31.10.2019 le parti non avrebbero inteso effettuare una novazione avente ad oggetto il precedente contratto del
22.03.2019, avendo piuttosto, manifestato espressamente la volontà di assoggettare alla disciplina successivamente delineata l'utilizzo delle disponibilità concesse non ab origine, ma soltanto a decorrere dalla data della seconda pattuizione (testualmente le parti hanno pattuito che l'utilizzo delle disponibilità concesse nella forma degli anticipi export risulterà disciplinata dalle condizioni di seguito trascritte).
Secondo la ricostruzione proposta da parte APPELLANTE, dunque, le pattuizioni oggetto del contratto del 31.10.2019 non sarebbero riferibili all'anticipazione del
27.03.2019 e quindi, la pattuizione del termine di scadenza di 180 giorni sarebbe stata, del resto, operante unicamente per le anticipazioni concesse successivamente al 31.10. 2019.
In relazione alle vicende verificatesi in relazione al regolamento contrattuale oggetto di causa, la rappresenta che: Parte_1
- successivamente al 27.03.2019 aveva restituito in parte quanto anticipatole senza che l'intermediario avesse formulato alcuna richiesta di rientro;
- nel novembre 2019 la aveva, invece, addebitato, in modo CP_1 asseritamente illegittimo, sul proprio conto corrente, il residuo dell'anticipazione del 27.03.2019;
pagina 35 di 40 - con la comunicazione del 24.01.2020, da essa ricevuta in data
10.02.2020, la aveva dichiarato di revocare l'affidamento concesso ed CP_1 intimato il pagamento.
Deduce altresì la COMPAGNIA che nel novembre 2019, l'APPELLATA aveva segnalato alla Centrale Rischi di CA d'IT l'apertura di un affidamento dell'importo di € 225.000,00 che essa non avrebbe mai richiesto, salvo poi comunicare l'avvenuto utilizzo nella somma di € 282.239,00 ed addebitare lo scoperto di cassa sul conto corrente ordinario, assistito da apertura di credito, per l'ammontare di € 20.000,00, segnalando al contempo la somma di € 500.000,00 oggetto del medesimo affidamento commerciale, come concessa ma non utilizzata.
Il credito oggetto della segnalazione non sarebbe stato quindi, esigibile, dovendosi a tal fine attendere la scadenza annuale del contratto di anticipi export prevista in data 22.03.2020, o, quantomeno, rispettare il termine di 180 giorni dal 31.10.2019 e cadente il 30.04.2020.
Oltre a contestare l'esigibilità del credito come presupposto della segnalazione, ulteriormente l'APPELLANTE evidenza come questa debba conseguire ad una ponderata valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore (in relazione alla quale debba essere ravvisabile una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile alla condizione di insolvenza, senza che una simile segnalazione possa avvenire in presenza del mero ritardo nel pagamento del debito o di un volontario inadempimento) e che, nella fattispecie, la banca non avrebbe compiuto alcuna verifica del genere.
Anche alla luce del mancato preavviso, la condotta della banca sarebbe stata diretta esclusivamente ad ottenere, prima della scadenza dell'obbligazione, la restituzione del residuo e quindi, l'operazione illegittima di addebito sul conto corrente ordinario del credito a sofferenza, sarebbe consistita, in realtà, in uno pagina 36 di 40 strumento di pressione nei confronti della società APPELLANTE, in violazione delle istruzioni a riguardo dettate da CA d'IT.
Contr In ragione di quanto sopra dedotto, a detta di , il Tribunale, non avrebbe tenuto in dovuta considerazione tale circostanza e con riferimento alla dimostrazione del nesso di causalità materiale tra la condotta della banca e la perdita di possibilità di accesso al credito per la continuazione dell'attività di trasporto, dal momento che non sarebbe stata necessaria una prova specifica sul punto, essendo tale danno un mero automatismo della pubblicità connessa alla segnalazione a sofferenza.
Contr In relazione alla dimostrazione del nesso causale, ulteriormente, rappresenta che, operando il criterio della causalità adeguata, si sarebbe dovuto dare rilievo, in base ad una valutazione ex ante, unicamente a quegli eventi non del tutto inverosimili, nonché a tutti gli antecedenti senza i quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, salvo il temperamento di cui all'art. 41 capoverso c.p. con riferimento alla presenza di una causa prossima, sufficiente, di per sé sola, a produrre l'evento e tale da escludere il nesso eziologico tra questo e le altre cause precedenti.
Contr Alla luce di quanto esposto, sostiene ancora un volta, che, se l'intermediario avesse effettuato il preavviso e la verifica della propria situazione patrimoniale e finanziaria pregressa, non avrebbe potuto procedere alla segnalazione a sofferenza, la cui pubblicità avrebbe avuto l'effetto di porre in allarme anche
(che sarebbe stata in tal modo portata ad Controparte_6 effettuare una pari segnalazione a sofferenza nel marzo 2020 nonostante le istruzioni di segno contrario fornite da CA d'IT.
Contr
contesta quanto dedotto da , affermando che: CP_1
- la stessa APPELLANTE si sarebbe, con il quinto motivo di impugnazione,
pagina 37 di 40 limitata ad una ripetizione dei precedenti capi di impugnazione (anche con riferimento alla propria condotta);
- il primo giudice non avrebbe esaminato la propria condotta prodromica alla segnalazione, in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida e, comunque, la documentazione in atti non corroborerebbe la ricostruzione narrata da controparte;
- sarebbe irrealistico ritenere che l'ulteriore segnalazione da parte di CA
PS fosse una conseguenza di quella da essa presentata, dal momento che ogni segnalazione sarebbe preceduta da un'attività istruttoria e deliberativa particolarmente lunga e complessa.
Come detto, la decisione impugnata emessa sulla base di una ragione ritenuta più liquida (quella della carenza di nesso di causalità materiale e giuridica) non è per questo censurabile, di talché, proprio in ragione di ciò, il Tribunale non ha verificato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'avvenuta segnalazione a Contr sofferenza di da parte di poiché questione assorbita. CP_1
Il giudice di prime cure ha poi distinto il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perdita della possibilità di accesso al credito, dal nesso di causalità giuridica tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento economico del danneggiato ed ha giustamente rilevato, in ordine alla prova fornita dalla “l'estrema difficoltà di Parte_1 individuare, tra i molti documenti prodotti dall'attrice, quelli rilevanti ai fini di causa, invero non puntualmente richiamati e non oggetto di ordinata allegazione
(trattasi, peraltro, di documenti prodotti non in allegato all'atto di citazione ma in un momento successivo)” in violazione dell'art. 163 comma 3, n. 5, c.p.c., pur avendo comunque valutato le prove offerte (documentali ed orali ammesse).
Quanto al nesso di causalità materiale tra la condotta di CP_1
pagina 38 di 40 (segnalazione) e la contrazione dei finanziamenti o la perdita della possibilità di accesso al credito lo stesso è stato correttamente escluso, per le ampie considerazioni sopra svolte.
Ne consegue che a fronte di una legittima revoca dei fidi e di recesso da tutti i rapporti bancari in essere il credito segnalato a sofferenza era ampiamente esigibile.
La sentenza appellata va quindi, sul punto, confermata.
VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col sesto motivo l'APPELLANTE denuncia violazione degli artt. 1218 e segg. c.c., degli artt. 1175 e 1176 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043 e segg.
c.c. e degli artt. 40-41 c.p. sulla causalità giuridica e sulla prova dei danni oggetto della domanda risarcitoria.
Anche il nesso di causalità giuridica tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento economico del danneggiato è stato correttamente escluso a fronte della effettiva situazione a sofferenza in cui versava la COMPAGNIA già prima della segnalazione a sofferenza per cui è lite, per quanto argomentato in relazione al terzo motivo di gravame.
Anche sul punto, quindi, la sentenza appellata merita di essere confermata.
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
pagina 39 di 40 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 786/2023 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 25/09/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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