Decreto cautelare 5 agosto 2014
Ordinanza cautelare 4 settembre 2014
Sentenza 10 novembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 04/09/2014, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00956/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2014, proposto da:
IE ZO, DO ZO, rappresentati e difesi dagli avv. Simona Bertacchini, Pamela Vivenzi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in ES, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di ES, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Andrea Orlandi, Francesca Moniga, domiciliata in ES, C.Tto S. Agata, 11/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 5/6/2014 prot. n. 66114/14 di ripristinare le opere in conformità al progetto assentito con Dia PG 16940/07, nonchè di ogni altro atto connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ES;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2014 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che come chiaramente spiegato nel provvedimento n. 592/14 emesso inaudita altera parte, la sede appropriata per esaminare le questioni principali inerenti il fumus del ricorso, tra cui le contestazioni in fatto sul se l’edificio in questione rientri o meno all’interno della fascia sottoposta a vincolo paesistico, ovvero all’interno della zona urbanistica regolata all’art. 66.b.1. delle NTA o piuttosto nella zona residenziale disciplinata dall’art. 62.a delle stesse NTA, richiedono una disamina in contraddittorio con l’amministrazione;
che in questa fase cautelare l’amministrazione ha prodotto un provvedimento di rettifica dell’ordinanza impugnata (doc. 10 produzione 29 agosto 2014) che riconosce che l’immobile ricade ora in zona residenziale disciplinata dall’art. 62.a delle NTA, senza chiarire quali implicazioni tale rettifica comporti e quindi si prospetta necessaria una definizione del giudizio nel merito, con fissazione sin d’ora dell’udienza per la data del 4 marzo 2015;
che nel frattempo la posizione dei ricorrenti deve essere tutelata mediante la sospensione dell’ordine di ripristino del manufatto;
che le spese della fase cautelare possono essere compensate per definirle in sede di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima) Accoglie la domanda di misure cautelari e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 marzo 2015.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO