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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 3.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in Fraz. Maddalena n. 137 C.F. ed elettivamente domiciliato in Patti Via C.F._1
Trieste n. 16 recapito professionale dell'Avv. Antonio Timpanaro, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: aggiornamento estratto contributivo.
All'udienza del 03.06.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 4376/2022 depositato in Cancelleria in data 11.12.2022 Il ricorrente esponeva che, accortosi che nel proprio estratto contributivo previdenziale non risultava accreditato il periodo lavorativo svolto come apprendista falegname che va dal 01.10.1968 al 31.07.1970, ha effettuato approfondite CP_ ricerche ed ha scoperto che, presso l' vi sono 2 posizione assicurative previdenziali sulla sua stessa persona;
che, a seguito di tale scoperta, formulava in data 24.11.2021 richiesta di ricostituzione per motivi contributivi della propria prestazione pensionistica chiedendo l'inserimento di quel periodo lavorativo che risultava essere attribuito ad altra persona;
che, l'istituto con riscontro datato 08.03.2022 rigettava la richiesta ed invitava a fare apposita istanza di inserimento all'Ente.
, che è stata presentata con pec il 24.03.2022. In detta istanza si formulava anche l'inserimento per Tes_1
l'anno lavorativo agricolo svolto nell'anno 2009 a cui l'istituto ha prontamente provveduto all'inserimento nella posizione assicurativa. Contrariamente, nulla risulta avere fatto per il periodo di lavoro che va dal
01.10.1968 al 31.07.1970 in cui è stato assunto come apprendista falegname.
CP_ Detta istanza, è rimasta parzialmente inevasa e priva di riscontro positivo da parte dell' Invero, ancora non risulta essere stato inserito il lavoro di apprendista falegname. Nonostante, via sia stato un ulteriore apposito sollecito con p.e.c del 12.05.2022.
Parte ricorrente precisa ancora che, la seconda posizione previdenziale si è instaurata a seguito di una erronea comunicazione o inserimento del codice fiscale e non si sa da parte di chi del giorno della data di nascita e del mancato inserimento del secondo nome: . Infatti, risulta una posizione contributiva Pt_1 previdenziale con i seguenti dati: nato a [...] il [...] Parte_1 che risulta avere lavorato per il periodo lavorativo, che si rinviene nel proprio CodiceFiscale_2 certificato storico di lavoro rilasciato dal centro per l'impiego di Patti, ma non è inserito nell'estratto contributivo, visto che è stato attribuito ad una persona mai venuta ad esistere in vita;
mentre, che trattasi del periodo di lavoro da esso svolto lo si può vedere anche dal libretto di Lavoro che viene depositato.
Inoltre, il comune di Gioiosa Marea ha rilasciato n. 2 certificati, in cui in uno si può leggere che:
[...]
del 08.08.1952 non è mai nato” e nell'altro che l'unico ad essere nato a [...] il Parte_1
11.08.1952 con il nominativo di è solo esso ricorrente, come da documentazione Parte_1 in atti.
Di conseguenza, chiedeva accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto all'inserimento o all'aggiornamento della propria posizione assicurativa previdenziale con i contributi del periodo di lavoro svolto dal 01.10.1968 al 31.07.1970 come apprendista falegname;
e, per l'effetto, conseguentemente CP_ condannare e/o ordinare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad effettuare l'aggiornamento/inserimento nella posizione assicurativa previdenziale così come richiesto ed, in CP_ subordine, condannare e/o ordinare all' la riunione delle 2 posizione assicurative in proprio favore, con vittoria di spese e compensi.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza del 03.06.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Al ricorrente non è stato accreditato nel proprio estratto contributivo previdenziale il periodo lavorativo CP_ svolto come apprendista falegname che va dal 01.10.1968 al 31.07.1970 e che presso l' vi erano due posizione assicurative previdenziali sulla sua stessa persona con codice fiscale differente.
L'istante, a seguito di tale scoperta, formulava in data 24.11.2021 richiesta di ricostituzione per motivi contributivi della propria prestazione pensionistica, chiedendo, l'inserimento nella propria posizione assicurativa, di quel periodo lavorativo che risultava essere attribuito ad altra persona. L'istituto, con riscontro datato 08.03.2022 rigettava la richiesta, con invito a fare apposita istanza di inserimento all'Ente.
Richiesta che è stata presentata con pec il 24.03.2022 ma l' nulla ha fatto a tale proposito. CP_1 CP_ Corrisponde al vero che, contrariamente a quanto ritenuto dall' la seconda posizione previdenziale di altro soggetto, è sorta solo a seguito di un erroneo inserimento del numero del codice fiscale, così come dimostrato in atti. Dagli stessi, risulta che il ricorrente ha dimostrato che non esiste altra persona che sia nata a [...] con il nome e data di nascita di: “ nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. così come risulta dai due certificati rilasciati dal Comune di Gioiosa Marea, ove, C.F._3 in uno si può leggere che nel Comune di Gioiosa Marea non è mai nato una persona con il nominativo:
“ del 08.08.1952; e, nell'altro che l'unico ad essere nato a [...] il Parte_1
11.08.1952 con il nominativo di è solo esso istante. Parte_1
Il periodo lavorativo indicato nel certificato storico di lavoro rilasciato dal centro per l'impiego di Patti e nel CP_ libretto di lavoro è uguale a quello che è stato attribuito dall' ad altro soggetto non esistente. CP_ Quindi, le eccezioni dell' non possono trovare accoglimento in quanto il rapporto di lavoro ed i contributi versati all' non erano in discussione;
ovvero, era in discussione solo l'attribuzione del CP_1 periodo lavorativo in capo al ricorrente, il quale ha dimostrato con apposita certificazione rilasciata dal
Comune di Gioiosa Marea che vi era un semplice errore anagrafico al momento del loro inserimento nella posizione assicurativa. Creando, di fatto una posizione di una persona non esistente in vita con il periodo di lavoro svolto dal Sig. . Parte_1
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inserimento ed all'aggiornamento della propria posizione assicurativa previdenziale, con i contributi del periodo di lavoro svolto dal 01.10.1968 al
31.07.1970 come apprendista falegname, con condanna dell' in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, all'aggiornamento ed all'inserimento nella posizione assicurativa previdenziale dello stesso per il periodo richiesto.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Timpanaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento ed all'aggiornamento della propria posizione assicurativa previdenziale con i contributi del periodo di lavoro svolto dal 01.10.1968 al 31.07.1970 come apprendista falegname, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 all'aggiornamento ed all'inserimento nella posizione assicurativa previdenziale per il periodo richiesto in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 3.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 3.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in Fraz. Maddalena n. 137 C.F. ed elettivamente domiciliato in Patti Via C.F._1
Trieste n. 16 recapito professionale dell'Avv. Antonio Timpanaro, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: aggiornamento estratto contributivo.
All'udienza del 03.06.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 4376/2022 depositato in Cancelleria in data 11.12.2022 Il ricorrente esponeva che, accortosi che nel proprio estratto contributivo previdenziale non risultava accreditato il periodo lavorativo svolto come apprendista falegname che va dal 01.10.1968 al 31.07.1970, ha effettuato approfondite CP_ ricerche ed ha scoperto che, presso l' vi sono 2 posizione assicurative previdenziali sulla sua stessa persona;
che, a seguito di tale scoperta, formulava in data 24.11.2021 richiesta di ricostituzione per motivi contributivi della propria prestazione pensionistica chiedendo l'inserimento di quel periodo lavorativo che risultava essere attribuito ad altra persona;
che, l'istituto con riscontro datato 08.03.2022 rigettava la richiesta ed invitava a fare apposita istanza di inserimento all'Ente.
, che è stata presentata con pec il 24.03.2022. In detta istanza si formulava anche l'inserimento per Tes_1
l'anno lavorativo agricolo svolto nell'anno 2009 a cui l'istituto ha prontamente provveduto all'inserimento nella posizione assicurativa. Contrariamente, nulla risulta avere fatto per il periodo di lavoro che va dal
01.10.1968 al 31.07.1970 in cui è stato assunto come apprendista falegname.
CP_ Detta istanza, è rimasta parzialmente inevasa e priva di riscontro positivo da parte dell' Invero, ancora non risulta essere stato inserito il lavoro di apprendista falegname. Nonostante, via sia stato un ulteriore apposito sollecito con p.e.c del 12.05.2022.
Parte ricorrente precisa ancora che, la seconda posizione previdenziale si è instaurata a seguito di una erronea comunicazione o inserimento del codice fiscale e non si sa da parte di chi del giorno della data di nascita e del mancato inserimento del secondo nome: . Infatti, risulta una posizione contributiva Pt_1 previdenziale con i seguenti dati: nato a [...] il [...] Parte_1 che risulta avere lavorato per il periodo lavorativo, che si rinviene nel proprio CodiceFiscale_2 certificato storico di lavoro rilasciato dal centro per l'impiego di Patti, ma non è inserito nell'estratto contributivo, visto che è stato attribuito ad una persona mai venuta ad esistere in vita;
mentre, che trattasi del periodo di lavoro da esso svolto lo si può vedere anche dal libretto di Lavoro che viene depositato.
Inoltre, il comune di Gioiosa Marea ha rilasciato n. 2 certificati, in cui in uno si può leggere che:
[...]
del 08.08.1952 non è mai nato” e nell'altro che l'unico ad essere nato a [...] il Parte_1
11.08.1952 con il nominativo di è solo esso ricorrente, come da documentazione Parte_1 in atti.
Di conseguenza, chiedeva accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto all'inserimento o all'aggiornamento della propria posizione assicurativa previdenziale con i contributi del periodo di lavoro svolto dal 01.10.1968 al 31.07.1970 come apprendista falegname;
e, per l'effetto, conseguentemente CP_ condannare e/o ordinare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad effettuare l'aggiornamento/inserimento nella posizione assicurativa previdenziale così come richiesto ed, in CP_ subordine, condannare e/o ordinare all' la riunione delle 2 posizione assicurative in proprio favore, con vittoria di spese e compensi.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza del 03.06.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Al ricorrente non è stato accreditato nel proprio estratto contributivo previdenziale il periodo lavorativo CP_ svolto come apprendista falegname che va dal 01.10.1968 al 31.07.1970 e che presso l' vi erano due posizione assicurative previdenziali sulla sua stessa persona con codice fiscale differente.
L'istante, a seguito di tale scoperta, formulava in data 24.11.2021 richiesta di ricostituzione per motivi contributivi della propria prestazione pensionistica, chiedendo, l'inserimento nella propria posizione assicurativa, di quel periodo lavorativo che risultava essere attribuito ad altra persona. L'istituto, con riscontro datato 08.03.2022 rigettava la richiesta, con invito a fare apposita istanza di inserimento all'Ente.
Richiesta che è stata presentata con pec il 24.03.2022 ma l' nulla ha fatto a tale proposito. CP_1 CP_ Corrisponde al vero che, contrariamente a quanto ritenuto dall' la seconda posizione previdenziale di altro soggetto, è sorta solo a seguito di un erroneo inserimento del numero del codice fiscale, così come dimostrato in atti. Dagli stessi, risulta che il ricorrente ha dimostrato che non esiste altra persona che sia nata a [...] con il nome e data di nascita di: “ nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. così come risulta dai due certificati rilasciati dal Comune di Gioiosa Marea, ove, C.F._3 in uno si può leggere che nel Comune di Gioiosa Marea non è mai nato una persona con il nominativo:
“ del 08.08.1952; e, nell'altro che l'unico ad essere nato a [...] il Parte_1
11.08.1952 con il nominativo di è solo esso istante. Parte_1
Il periodo lavorativo indicato nel certificato storico di lavoro rilasciato dal centro per l'impiego di Patti e nel CP_ libretto di lavoro è uguale a quello che è stato attribuito dall' ad altro soggetto non esistente. CP_ Quindi, le eccezioni dell' non possono trovare accoglimento in quanto il rapporto di lavoro ed i contributi versati all' non erano in discussione;
ovvero, era in discussione solo l'attribuzione del CP_1 periodo lavorativo in capo al ricorrente, il quale ha dimostrato con apposita certificazione rilasciata dal
Comune di Gioiosa Marea che vi era un semplice errore anagrafico al momento del loro inserimento nella posizione assicurativa. Creando, di fatto una posizione di una persona non esistente in vita con il periodo di lavoro svolto dal Sig. . Parte_1
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inserimento ed all'aggiornamento della propria posizione assicurativa previdenziale, con i contributi del periodo di lavoro svolto dal 01.10.1968 al
31.07.1970 come apprendista falegname, con condanna dell' in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, all'aggiornamento ed all'inserimento nella posizione assicurativa previdenziale dello stesso per il periodo richiesto.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio
Timpanaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento ed all'aggiornamento della propria posizione assicurativa previdenziale con i contributi del periodo di lavoro svolto dal 01.10.1968 al 31.07.1970 come apprendista falegname, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 all'aggiornamento ed all'inserimento nella posizione assicurativa previdenziale per il periodo richiesto in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 3.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena